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Commerciale 2 riassunti parte 1, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

riassunti parte iniziale libro Campobasso, diritto commerciale.

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 28/12/2015

samantha5
samantha5 🇮🇹

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CAP 1 LE SOCIETA’
1 il sistema legislativo
Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi, create dall’autonomia privata per l’esercizio
in comune di un’attività produttiva; sono le forme associative tipiche che si caratterizzano per lo
svolgimento di un’attività produttiva in forma associata, anziché singolarmente, vista la migliore
potenzialità a raggiungere gli scopi stabiliti.
Si organizzano in società le imprese di medie e grandi dimensioni.
Esistono 8 TIPI DI SOCIETA’:
SOCIETA’ SEMPLICI, IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE; sono SOCIETA
DI PERSONE.
SOCIETA’ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITA’ LIMITATA; sono
SOCIETA’ DI CAPITALI.
Poi le societa’ cooperative, le mutue assicuratrici, e oggi le società europea e la società
cooperativa europea.
L’art 2247CC è quello che definisce in modo unitario le società ed è il CONTRATTO DI SOCIETA’,
non disciplina i singoli tipi ma dà delle nozioni generali sulle società e i requisiti che normalmente
un ente associativo deve avere per essere considerato società.
Recita così: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Quindi la società viene classificata come ente associativo e nella categoria dei contratti associativi
o con comunione di scopo e si differenziano per vari requisiti rispetto ai contratti di scambio;
-l’avvenimento che costituisce il soddisfacimento di tutti i contraenti nella società è unico edè
l’esercizio in comune dell’attività economica oggetto del contratto;
nei contratti di scambio invece l’avvenimento che soddisfa il compratore(trasferimento proprietà
della merce), è diverso da quello che soddisfa il venditore (ricezione prezzo pattuito.
-società : ciascuna parte realizza una prestazione detta conferimento che può anche essere di
natura e ammontare diverso rispetto all’altro socio, ma tutte queste prestazioni sono convergenti
verso un unico scopo comune, cioè l’esercizio dell’attività pattuita e il loro corrispettivo è nella
partecipazione ai risultati (utili o altro) di tale attività.
-il contratto associativo è un contratto plurilaterale ed aperto nel senso che può essere stipulato da
più parti e comunque da un numero illimitato di parti il cui variare,in aumento o in diminuzione,
durante lo svolgimento del contratto, non comporta il suo scioglimento.
-il contratto associativo è un contratto di organizzazione di una futura attività, cioè non si limita
all’esecuzione delle prestazioni (conferimenti dei soci), ma fissa le basi per la stipulazione di nuovi
atti giuridici e le basi per una futura attività comune.
-gli art del cc di riferimento sono 1420, 1446, 1459, 1466. In tali contratti associativi la nullità,
l’annullabilità, la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta che colpiscono il
vincolo di una delle parti non comportano rispettivamente nullità, annullabilità, o risoluzione
dell’intero contratto, a meno che la partecipazione venuta meno è considerata,secondo le
circostanze, come essenziale.
I CONFERIMENTI
Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la presenza contemporanea di 3 elementi:
-conferimenti dei soci,
-scopo-mezzo cioè l’esercizio in comune di un’attività economica,
-scopo-fine cioè lo scopo di divisione degli utili.
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CAP 1 LE SOCIETA’

1 il sistema legislativo

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi, create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva; sono le forme associative tipiche che si caratterizzano per lo svolgimento di un’attività produttiva in forma associata, anziché singolarmente, vista la migliore potenzialità a raggiungere gli scopi stabiliti. Si organizzano in società le imprese di medie e grandi dimensioni. Esistono 8 TIPI DI SOCIETA’: SOCIETA’ SEMPLICI, IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE; sono SOCIETA’ DI PERSONE. SOCIETA’ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITA’ LIMITATA; sono SOCIETA’ DI CAPITALI. Poi le societa’ cooperative, le mutue assicuratrici, e oggi le società europea e la società cooperativa europea.

L’art 2247CC è quello che definisce in modo unitario le società ed è il CONTRATTO DI SOCIETA’, non disciplina i singoli tipi ma dà delle nozioni generali sulle società e i requisiti che normalmente un ente associativo deve avere per essere considerato società. Recita così: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Quindi la società viene classificata come ente associativo e nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo e si differenziano per vari requisiti rispetto ai contratti di scambio;

-l’avvenimento che costituisce il soddisfacimento di tutti i contraenti nella società è unico edè l’esercizio in comune dell’attività economica oggetto del contratto; nei contratti di scambio invece l’avvenimento che soddisfa il compratore(trasferimento proprietà della merce), è diverso da quello che soddisfa il venditore (ricezione prezzo pattuito.

-società : ciascuna parte realizza una prestazione detta conferimento che può anche essere di natura e ammontare diverso rispetto all’altro socio, ma tutte queste prestazioni sono convergenti verso un unico scopo comune, cioè l’esercizio dell’attività pattuita e il loro corrispettivo è nella partecipazione ai risultati (utili o altro) di tale attività.

-il contratto associativo è un contratto plurilaterale ed aperto nel senso che può essere stipulato da più parti e comunque da un numero illimitato di parti il cui variare,in aumento o in diminuzione, durante lo svolgimento del contratto, non comporta il suo scioglimento.

-il contratto associativo è un contratto di organizzazione di una futura attività, cioè non si limita all’esecuzione delle prestazioni (conferimenti dei soci), ma fissa le basi per la stipulazione di nuovi atti giuridici e le basi per una futura attività comune.

-gli art del cc di riferimento sono 1420, 1446, 1459, 1466. In tali contratti associativi la nullità, l’annullabilità, la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta che colpiscono il vincolo di una delle parti non comportano rispettivamente nullità, annullabilità, o risoluzione dell’intero contratto, a meno che la partecipazione venuta meno è considerata,secondo le circostanze, come essenziale.

I CONFERIMENTI

Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la presenza contemporanea di 3 elementi: -conferimenti dei soci, -scopo-mezzo cioè l’esercizio in comune di un’attività economica, -scopo-fine cioè lo scopo di divisione degli utili.

I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano, ovvero i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Tali conferimenti in pratica consistono nel procurare alla società il suo capitale di rischio iniziale, per il futuro svolgimento dell’attività pattuita e quindi consiste nel mettere esposti al rischio tutte le parti,rischio di non ricevere nessuna remunerazione quando la società non realizza utili, oppure rischio di perdere in tutto o in parte il valore di tali contributi conferiti, quando subisce perdite.

Oggetto di tali conferimenti può essere un bene o servizio o comunque un bene mobile, immobile, materiale o immateriale, prestazioni di attività lavorativa manuale o intellettuale, dunque qualsiasi prestazione suscettibile di valutazione economica che vengono trasferiti in proprietà o concessi in godimento alla società. Una limitazione è prevista per le società di azioni e cooperative per azioni il cui oggetto non può essere una prestazione d’opera o di servizi.

PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE (NOMINALE)

Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società e che possono variare qualitativamente e quantitativamente durante lo svolgimento dell’attività, in base alle vicende economiche verificatesi. In sostante è il conferimento iniziale dei soci. Viene redatto annualmente un bilancio per verificare l’ammontare e si definisce patrimonio netto quella differenza positiva tra attività e passività. Il patrimonio sociale (attivo patrimoniale) ha due funzioni di garanzia , quella principale che prevede che per le obbligazioni sociali rispondano i singoli soci con i loro patrimoni, e quella esclusiva per cui alle obbligazioni sociali risponde solo la società col suo ammontare patrimoniale.

Il capitale sociale (nominale) è una cifra numerica che indica il valore monetario dell’iniziale conferimento dei soci, ovvero di ciò (beni,denaro,o altre utilità) che hanno conferito (capitale versato) o che si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) nell’atto costitutivo della società. Tale valore monetario può modificarsi quando ad es la società ha ottenuto altri conferimenti o diminuisce in caso di perdite. Il capitale sociale ha due funzioni:

  • funzione vincolistica : i soci conferiscono tali cose per un certo valore monetario che deve rimanere invariato per proseguire l’attività di società, ad es si dice che la società ha capitale sociale 100, i soci no devono distrarre tale valore e quindi non possono ripartirlo; eventualmente ripartiranno tra loro se presente il patrimonio netto. Tale valore infatti viene nel bilancio inserito tra i debiti della società e dunque costituisce una serie di garanzia supplementare per il soddisfacimento dei crediti dei creditori;
  • funzione organizzativa : tramite la redazione periodica del bilancio si conosce se la società durante il suo esercizio ha subito perdite (quando la differenza tra le attività e la somma tra passività e capitale sociale è un numero negativo) o se ha realizzato utili (la differenza tra attività e somma tra passività e cap sociale è positiva). Inoltre nell’ambito delle società di capitali tale capitale sociale ha un’altra funzione, ovvero quella di individuare la partecipazione agli utili e alla liquidazione da parte dei singoli soci, e il diritto di voto, in proporzione appunto alla parte del capitale sottoscritto da ciascuno dei soci.

5. ESERCIZIO IN COMUNE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA

Il secondo requisito della società è lo scopo-mezzo, ovvero la pre-costituzione nell’atto costitutivo della società dello svolgimento di un’attività (serie coordinata di atti) e di un’attività economica che ha carattere patrimoniale e si può dire essere la stessa attività d’impresa, volta alla produzione o scambio, tramite apparato organizzativo e gestione in comune di beni o servizi. Ovviamente in base alla relativa disciplina può essere modificato il tipo di attività, modificandone l’atto costitutivo. Sotto il profilo oggettivo si considera società la realizzazione di un’attività economica produttiva svolta in comune e volta alla realizzazione di un risultato comune e unitario.

  • società di mezzi tra professionisti , ad es due medici si accordano per l’acquisto congiunto di un bene strumentale all’esercizio in forma individuale e separata delle rispettive professioni, ma questo è una forma di impresa, ovvero di produzione di servizi che si differenzia dalla singola prestazione intellettuale corrisposta.
  • società di servizi imprenditoriali, ad es le società di ingegneria o di progettazione industriale, in cui vi è la società che si occupa di tutti i relativi compiti che si configurano poi nel contratto di appalto, ed è separata e distinta la prestazione intellettuale di cui la società si serve, realizzata da parte dei singoli professionisti e disciplinata dal relativo contratto d’opera intellettuale.

La società tra professionisti vera e propria si caratterizza per avere ad oggetto l’esclusivo e unico esercizio in comune dell’attività professionale riservata agli stessi dalla legge. Ad es una società di notai, in cui è la società ad assumere giuridicamente l’obbligo di eseguire le relative prestazioni professionali,seppur tramite i singoli soci professionisti che si obbligano verso la stessa società. Vi è una distinzione tra professionisti protetti ovvero quelli il cui svolgimento dell’attività è subordinato all’iscrizione ad un relativo albo professionale, collegio, ordine (medici, avvocati, commercialisti) e quelli non professionali (agenti di pubblicità) il cui svolgimento non è subordinato alle inderogabili norme stabilite per i primi. Da qui deriva la facilità con cui si possono svolgere e sono lecite le società tra professionisti non protetti, anche se la loro prestazione non è più configurata come intellettuale, ma diventa una produzione di servizi e si configura con l’impresa di carattere commerciale.

La legge 183/2011 ha abrogato la legge 1939 e ha reso possibile lo svolgimento delle società di professionisti con alcuni requisiti e principi fondamentali che vanno a conciliare le inderogabili norme previste per il professionista intellettuale dal cc e dal relativo contratto d’opera intellettuale.

  • principio di esclusività dell’oggetto sociale : la società realizza un unico ed esclusivo esercizio in comune dell’attività professionale; o società multi professionali quando vi è il contemporaneo svolgimento di professioni diverse;
  • principio di esclusività della partecipazione , i soci professionali partecipanti non possono essere soci di altra società; -i soci devono rispettare i codici deontologici della relativa professione e le società i principi del relativo ordine e l’eventuale cancellazione dall’albo comporta l’esclusione del professionista dalla società. La denominazione in qualsiasi forma, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
  • principio di individualità del professionista incaricato della prestazione : la società che si obbliga ad eseguire la prestazione affida preventivamente e dà notizia per iscritto al cliente della persona professionista incaricato a realizzare la prestazione, oppure è il cliente stesso a designarlo in base al rapporto di fiducia. Con ciò si rende partecipe il professionista della responsabilità diretta, e in solido con la società dell’eventuale mancato adempimento della sua prestazione. Infine a tali società è ammessa la partecipazione, oltre ai soci professionisti, anche di soci non professionisti che realizzano investimenti o forniture di prestazioni tecniche e possono anche essere in maggioranza rispetto agli altri.

LA SOCIETA’ TRA AVVOCATI Era la forma autorizzata dalla legge 96/2001 e la disciplina più completa che andava conciliare prima delle altre i principi di personalità della prestazione e personalità della responsabilità diretta verso il cliente. Si caratterizza per l’esclusivo esercizio in comune della professione dei soci ovvero quella di avvocato, rappresentanza, assistenza, difesa in giudizio e consulenza legale. Inoltre la società poteva stipulare e realizzare qualsiasi altra attività volta a tale fine e procurarsi beni strumentali ad essa, era sottoposta alla stessa disciplina delle società in nome collettivo, con alcune disposizioni speciali. Vigeva il divieto per i soci, aventi la relativa qualifica e titolo professionale di avvocati, di partecipare ad altra società, la ragione sociale era composta dal nome + titolo professionale di tutti o di due o più soci, seguito in tal caso dalla locuzione “ed altri” + la forma abbreviata stp (società tra professionisti).

-la cancellazione o radiazione dall’albo comportava l’esclusione di diritto dalla società, mentre l’esclusione facoltativa dipendeva dalla sospensione dall’albo. La società una vola costituita veniva iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia, e in più nell’albo degli avvocati e vigevano le stesse norme deontologiche e professionali ad essi compatibili. Riguardo la disciplina dell’INVALDITA’ DELLA SOCIETA’ Speciale: -la dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società; -resta ferma la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni anteriori, -la sentenza di nullità o di annullamento nomina uno o più liquidatori e apre il procedimento di soddisfazione dei crediti e riparto dell’eventuale residua liquidità attiva tra i soci e poi estingue la società. -l’invalidità non può essere pronunciata se la causa di essa è stata eliminata tramite modifica dell’atto costitutivo.

La società si obbliga giuridicamente ad eseguire la prestazione dovuta e la esegue affidando (in difetto di scelta) l’incarico di mandato ad uno o più soci , che designa previamente e ne indica il nome al cliente. Altrimenti è il cliente stesso a scegliere uno o più soci incaricati.

Responsabilità per gli atti professionali: il socio/soci che hanno eseguito la prestazione dovuta verso il cliente (socio incaricato) sono personalmente e illimitatamente responsabili per tale attività svolta in esecuzione del mandato, in solido con il proprio patrimonio risponde anche la società insieme ad essi; nel caso in cui la società non ha indicato preventivamente il nome dell’incaricato, allora risponderanno tutti i soci illimitatamente e solidamente.

LO SCOPO-FINE ELLE SOCIETA’

È l’ultimo elemento che costituisce la società, ci sono

  • scopi lucrativi e quindi società di persone e capitali, dette lucrative: in cui si realizza un utile (lucro oggettivo) e si riparte tra i soci (lucro soggettivo).
  • scopo mutualistico : sono le cooperative che non realizzano uno scopo di lucro ma realizzano, con metodo economico (attività d’impresa) e risultato economico, un vantaggio patrimoniale per i singoli soci, ad es offrendo beni servizi o occasioni di lavoro più vantaggiose per i soci rispetto a quelle che gli offrirebbe il mercato. Tale vantaggio patrimoniale si realizza direttamente nella sfera individuale dei soci in funzione dei rapporti di scambio con l’impresa cooperativa durante la vita della stessa società.
  • scopo consortile : è simile a quello mutualistico in quanto consiste nel metodo economico e risultato economico , ovvero scopo economico dei soci, che consiste in un vantaggio patrimoniale. Queste società non sono necessariamente tenute a svolgere uno scopo di lucro in senso proprio.

Nel complesso però è necessario affermare che le società sono enti organizzativi che realizzano, con metodo economico, un risultato economico, o comunque uno scopo di lucro (carattere essenziale), destinato ai membri della società stessa, ovvero un’ autodestinazione dei variabili benefici patrimoniali che si conseguono tramite l’esercizio in comune dell’attività produttiva di impresa. È tutto finalizzato egoisticamente ai soci.

SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI. L’IMPRESA SOCIALE

La differenza principale tra società e associazioni sta nella natura dell’attività e nello scopo-lucro:

principi della società

  1. Il singolo socio non può liberamente servirsi dei beni componenti tale patrimonio sociale per scopi estranei all’attività d’impresa programmata;
  2. Il singolo socio non può disporre lo scioglimento della società e la successiva divisione del patrimonio sociale;
  3. I creditori personali dei soci, che vantano ragioni estranee all’impresa verso il singolo socio, non possono rivalersi direttamente sul patrimonio sociale, ma questo è aggredibile solo da coloro che vantano ragioni inerenti all’esercizio di impresa comune; questo è il principio di autonomia patrimoniale.

Principi della comunione:

  1. Il rapporto attività –beni è invertito; qui l’attività è funzionale e viene utilizzata per conservare la cosa in comune e permettere il migliore godimento ai singoli comproprietari, diretto o indiretto;
  2. Il vincolo di destinazione di tali beni è assente;
  3. I comproprietari possono servirsi singolarmente della cosa comune purchè non ne intacchino la naturale destinazione e non precludano l’uso altrui secondo i rispettivi diritti;
  4. (^) Ciascun comproprietario può in ogni momento chiedere lo scioglimento della comunione con fine dello stato di comproprietà;
  5. I creditori personali dei singoli comproprietari possono liberamente aggredire la cosa comune per soddisfare il proprio credito (assenza di autonomia patrimoniale).

Il legislatore dunque sostanzialmente, impedendo di utilizzare la forma societaria per la costituzione io il mantenimento di uno scopo di mero godimento, vieta la società di mero godimento, e stabilisce che si usa la forma societaria solo quando i beni relativi sono destinati (stabilmente) allo svolgimento di un’attività in comune di impresa (dunque produttiva)

Sono vietate le società immobiliari di comodo perché non offrono altri servizi oltre alla semplice locazione dell’immobile e sono realizzate per eludere il sistema fiscale, sono invece lecite le società con ad oggetto immobili, destinate alla gestione di alberghi o residence, poiché in tal caso l’utilizzazione dell’immobile conferito dai soci si completa di altre attività di produzione e offerta di servizi, oltre alla semplice locazione.

SOCIETA’ E “COMUNIONE DI IMPRESA”

La diversa disciplina stabilita per la società (scopo di produzione) e per la comunione (scopo di godimento), incontrano un ostacolo quando si ha ad oggetto beni produttivi o un complesso di beni produttivi il cui godimento presuppone lo svolgimento di un’attività produttiva:

la scriminante che permette di dire se siamo dinanzi ad una comunione o società è la presenza o meno dell’ attività COMUNE d’impresa. Esempi: -siamo in comunione quando due comproprietari acquistano una sala cinematografica e la concedono in locazione a terzi; sono tali terzi a svolgere l’attività di impresa non i comproprietari. -comunione quando i comproprietari usano a turno tale sala cinematografica, realizzando però distinte attività di impresa, individualmente non in comune.

  • si è dinanzi ad una società di fatto quando i comproprietari decidono di realizzare in comune l’attività di impresa, in tal caso vale la disciplina delle società in nome collettivo irregolari

Questo tipo di società si hanno ad es quando figli ereditano un’azienda o impresa familiare (comunione incidentale) e decidono di continuare l’attività in comune, o anche quando la comunione è volontaria, alcuni hanno obiettato che anziché usare il nome di società dato che mancava un accordo tra le parti relativamente ai conferimenti di tali beni, dovesse parlarsi di comunione di impresa. Ma alla fine tale teoria non resse poiché è lecita una società di fatto, basata su fatti concludenti e per fatti concludenti può anche avvenire il conferimento quando non è richiesto un atto scritto dalla natura dei beni conferiti; i comproprietari possono dunque scegliere di passare dalla forma di

assenza dell’autonomia patrimoniale, alla presenza di un’autonomia patrimoniale nella forma societaria.

L’IMPRESA CONIUGALE Ciò che è precluso all’autonomia privata non lo è al legislatore che ha disciplinato una forma speciale di comunione di impresa; un’impresa collettiva senza autonomia patrimoniale detta impresa o azienda coniugale. (a seguito della riforma del dir di famiglia 1975)

Formano oggetto della comunione legale le aziende o imprese gestite da entrambi i coniugi e realizzate dopo il matrimonio. (la gestione di tali attività si realizza nella forma di comunione familiare) I PRINCIPI SONO:

  • I creditori di impresa possono soddisfarsi su tutti i beni della comunione(anche se estranei all’azienda), ma alla pari con gli altri creditori della comunione senza avere diritto di preferenza rispetto a questi sui beni aziendali.
  • I creditori di impresa possono aggredire il patrimonio personale (fuori comunione) di ciascun coniuge, nella misura della metà del credito, in via sussidiaria e solo quando non sono stati sufficienti a soddisfarlo i beni della comunione.
  • I creditori particolari del singolo coniuge possono soddisfarsi direttamente anche sui beni della comunione legale, quindi anche sui beni aziendali, ma ciò fino al valore della quota corrispondente al coniuge loro debitore e purchè i beni personali di questo non siano stati sufficienti a soddisfarlo.

B I TIPI DI SOCIETA’

È necessario fare una distinzione nelle società tra modalità di realizzazione dell’attività, e rapporti interni ed esterni. Ognuno degli 8 tipi di società dispone una forma di realizzazione personale dell’amministrazione della società, ovvero la scelta delle modalità di esercizio dell’attività in comune e varie modalità con cui i singoli soci partecipano alla formazione della volontà (diritti amministrativi dei soci), e diritti patrimoniali, relativamente ai risultati dell’attività svolta.

Per ciò che riguarda i rapporti esterni, ogni tipo di società indica chi e in che modalità esegue la rappresentanza della società, ovvero l’acquisizione di diritto o di obbligazioni di gruppo e conseguente responsabilità di gruppo.

Distinzioni tra società -secondo lo scopo: società lucrative e società mutualistiche; -società di capitali e di persone; -società semplici che svolgono un’attività non commerciale, ad es agricola sottoposte al regime della iscrizione nei registri per pubblicità legale, e per le altre (società semplici tra professionisti) con funzione di pubblicità notizia; -tra le società lucrative sempre si hanno società che si definiscono commerciali per lo svolgimento di un’attività di natura commerciale, e l’iscrizione nel registro ha funzione di pubblicità legale. -società di persone (semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice ) prive di personalità giuridica e società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e le società cooperative), dotate di personalità giuridica.

Tali società con personalità giuridica si costituiscono per l’organizzazione corporativa composta da una pluralità di organi; ASSEMBLEA, ORGANO DI GESTIONE E ORGANO DI CONTROLLO. I singoli soci, che non hanno poteri di amministrazione della società ma possono solo partecipare alla votazione, con sistema maggioritario, per la designazione di tali organi, in proporzione all’ammontare del capitale sociale sottoscritto.(eccezioni sono previste per le società a responsabilità limitata)

In modo eccezionale tali creditori personali possono direttamente soddisfarsi tramite la quota di liquidazione spettante al proprio debitore, quando gli altri beni di questo risultano insufficienti.

-i creditori della società non possono aggredire il patrimonio dei singoli soci responsabili illimitatamente; devono prima cercare di soddisfarsi sul patrimonio della società e laddove l’escussione risulti infruttuosa, agire nei confronti dei soci. La loro responsabilità (verso i creditori della società) per le obbligazioni sociali è una RESPONSABILITA’ SUSSIDIARIA rispetto a quella della società.

Tesi negativa: considerava la società composta da una collettività di imprenditori che svolgevano tale attività in comunione, essendo coimprenditori erano considerati centri di imputazione, rispondevano delle obbligazioni sociali come debiti propri anche se la responsabilità in capo ad essi era collettiva e le obbligazioni collettive. Ma fu l’art 2266 comma 1 a stabilire la capacità della società ad acquisire diritti e obbligazioni sociali tramite i soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nelle persona persona dei medesimi; la società dunque, come gruppo unificato di soci, è considerata un soggetto autonomo di diritto, distinto rispetto ai singoli soci, capace di essere considerata come centro di imputazione.

-nelle società di persone i beni sociali sono in proprietà della società, non in comproprietà speciale dei soci, -le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali ma della società, e si aggiunge come garanzia del terzo la forma di responsabilità di tutti o alcuni dei soci, -imprenditore è la società non i singoli soci, anche se il fallimento della società comporta automaticamente il fallimento dei soci a responsabilità illimitata.

16 TIPI DI SOCIETA’ E AUTONOMIA PRIVATA

È possibile per i soggetti che vogliano intraprendere un’attività di impresa nelle forme societarie, in comune, di scegliere uno tra i tipi di società legislativamente disciplinato: vale il regime residuale per

  • attività non commerciali che si realizzano nella forma della società semplice a meno che le parti non esprimono diversa scelta, -per l’attività commerciale la forma adottata è la società in nome collettivo , salvo diversa scelta delle parti.

Le parti possono anche prevedere delle CLAUSOLE ATIPICHE da apportare in luogo a quelle previste legislativamente dal tipo di società scelto, purchè non siano in contrasto con alcune disposizioni inamovibili e inderogabili come ad es quelle relative al regime della responsabilità per le obbligazioni sociali, dato che coinvolgono terzi che devono dunque essere tutelati adeguatamente, e il regime organizzativo e funzionale di esse; le società per azioni non possono subire modifiche riguardo ala nomina degli amministratori realizzata dall’assemblea e non può essere rimosso il collegio sindacale. Sono legittime ad es per quanto riguarda le decisioni di amministrazione e rapporti interi tra soci nella gestione della società.

Tali clausole se in contrasto saranno dichiarate nulle, nullità parziale e non dell’intero contratto di società.

Sono vietate le SOCIETA’ ATIPICHE cioè quelle che non sono previste da nessuna legge e che sono dunque stravaganti e inconsuete in tema di organizzazione, nome e struttura; ciò per due motivi: -garantire la certezza dei traffici giuridici, i tipi societari sono fissati legislativamente in un numero chiuso. -garantire la tutela dei terzi che vengono a contatto con i soci.

PATTI PARASOCIALI : sono patti che tutti o alcuni soci stipulano fuori dall’atto costitutivo, alla formazione o durante lo svolgimento della società con i quali si obbligano a tenere certi comportamenti nella società o verso la società. Ad es sindacati di voto con cui indicano preventivamente le modalità di voto che effettueranno, sindacati di blocco, con cui si impegnano a non vendere a terzi le loro quote di partecipazione, o che so obbligano a realizzare futuri conferimenti. Sono patti che essendo fuori dall’atto costitutivo non hanno la stessa efficacia reale delle clausole dell’atto costitutivi, le quali vincolano tutti i soci, presenti e futuri, ma solo i soci che vi hanno aderito e quelli futuri se lo hanno espressamente manifestato. La loro violazione comporta all’obbligo del risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci.

17 CONTRATTO DI SOCIETA’ ED ORGANIZZAZIONE

L’autonomia privata dei singoli con cui si dà vita al contratto di società, dà anche vita alla società- organizzazione cioè un’organizzazione di mezzi e persone destinata a dare attuazione al contratto di società tramite una serie indefinita di atti giuridici in cui si concretizza l’esercizio della comune attività. I singoli soggetti che prendono parte alla società assumono la qualifica di soci e anche una serie di situazioni soggettive di cui diventano titolari; diritti, poteri, obblighi, responsabilità.

  • SITUAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA : hanno ad oggetto la partecipazione individuale all’attività comune, ad es diritto di voto, potere di amministrare la società e di rappresentarla di fronte ai terzi.
  • SITUAZIONI DI NATURA PATRIMONIALE : ad oggetto la partecipazione individuale ai risultati dell’attività comune, durante la vita della società e nel suo scioglimento ( es diritto agli utili, alla partecipazione alle perdite e quota di liquidazione) Vige però un principio ben definito relativamente al fatto che l’interesse attuale del singolo socio venga subordinato e soppiantato, laddove lo autorizza la legge o l’atto costitutivo, rispetto alla realizzazione dell’interesse collettivo; la posizione del singolo, che rientra nell’ambito di un gruppo che è appunto l’organizzazione della società, può essere soppiantato solo in vista della realizzazione dell’interesse finale di tutti e dunque anche del singolo, non in nome dell’interesse degli altri.

L’esecuzione del contratto di società prevede il rispetto di due principi:

  • correttezza e buona fede
  • parità di trattamento sostanziale tra i soci