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DIRITTO COMMERCIALE (M.CAMPOBASSO), Appunti di Diritto Commerciale

Riassunti capitolo 48 "L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi" manuale di diritto commerciale (M. Campobasso)

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/03/2020

lucrezia.bellucci
lucrezia.bellucci 🇮🇹

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CAPITOLO 48 – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE
Il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa sono procedure che portano
alla disgregazione del complesso aziendale e alla perdita di posti di lavoro. Per questo nel 1979 è stata
introdotta una nuova procedura concorsuale : l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
FINALITA’ = è quella di conciliare il soddisfacimento dei creditori e il salvataggio del complesso produttivo in
crisi
STRUTTURA = è una procedura concorsuale giudiziaria e amministrativa, in cui ci sono 2 fasi :
1. Dichiarazione dello stato di insolvenza da parte dell’autorità giudiziaria
2. Apertura della procedura di amministrazione straordinaria la quale dipende dall’accertamento di
prospettive di recupero dell’equilibrio finanziario
PRESUPPOSTI = questa procedura è riservata alle imprese commerciali anche individuali le quali hanno :
o Un numero di dipendenti non inferiore a 200 da almeno un anno
o Debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 2/3 dell’attivo e dei ricavi conseguiti con le
vendite
o Stato di insolvenza
o Concrete prospettive di recupero
DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA = competente a dichiarare l’insolvenza è il tribunale del luogo in cui
l’impresa ha la sede principale
EFFETTI = l’imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa e i creditori non
possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Inoltre i crediti sorti per la continuazione
dell’impresa sono considerati crediti di massa e vanno soddisfatti in prededuzione
APERTURA DELLAMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico possono essere realizzate mediante :
Cessione dei complessi aziendali
Ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa
il tribunale se ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dichiara aperta la procedura di
amministrazione straordinaria e adotta i provvedimenti opportuni per proseguire l’attività d’impresa,
altrimenti con il decreto dichiara il fallimento (art. 30)
ORGANI = l'amministrazione straordinaria è composta da commissari straordinari nominati dal ministro
dello sviluppo economico, il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei
beni (art. 40). inoltre viene nominato anche un comitato di sorveglianza
EFFETTI = per i creditori, i terzi e l'imprenditore si hanno gli stessi effetti della dichiarazione di fallimento che
conseguono alla liquidazione coatta amministrativa
CONTRATTI = i contratti continua ad avere esecuzione fino a quando il commissario straordinario non decide
di subentrare o scioglierli
CREDITI = i crediti che derivano dalla prosecuzione dei contratti in corso sono soddisfatti in prededuzione
(art. 52)
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CAPITOLO 48 – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE

Il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa sono procedure che portano alla disgregazione del complesso aziendale e alla perdita di posti di lavoro. Per questo nel 1979 è stata introdotta una nuova procedura concorsuale : l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese. FINALITA’ = è quella di conciliare il soddisfacimento dei creditori e il salvataggio del complesso produttivo in crisi STRUTTURA = è una procedura concorsuale giudiziaria e amministrativa, in cui ci sono 2 fasi :

  1. Dichiarazione dello stato di insolvenza da parte dell’autorità giudiziaria
  2. Apertura della procedura di amministrazione straordinaria la quale dipende dall’accertamento di prospettive di recupero dell’equilibrio finanziario PRESUPPOSTI = questa procedura è riservata alle imprese commerciali anche individuali le quali hanno : o Un numero di dipendenti non inferiore a 200 da almeno un anno o Debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 2/3 dell’attivo e dei ricavi conseguiti con le vendite o Stato di insolvenza o Concrete prospettive di recupero DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA = competente a dichiarare l’insolvenza è il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale EFFETTI = l’imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa e i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Inoltre i crediti sorti per la continuazione dell’impresa sono considerati crediti di massa e vanno soddisfatti in prededuzione APERTURA DELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA Concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico possono essere realizzate mediante : ➢ Cessione dei complessi aziendali ➢ Ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa il tribunale se ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria e adotta i provvedimenti opportuni per proseguire l’attività d’impresa, altrimenti con il decreto dichiara il fallimento (art. 30) ORGANI = l'amministrazione straordinaria è composta da commissari straordinari nominati dal ministro dello sviluppo economico, il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni (art. 40). inoltre viene nominato anche un comitato di sorveglianza EFFETTI = per i creditori, i terzi e l'imprenditore si hanno gli stessi effetti della dichiarazione di fallimento che conseguono alla liquidazione coatta amministrativa CONTRATTI = i contratti continua ad avere esecuzione fino a quando il commissario straordinario non decide di subentrare o scioglierli CREDITI = i crediti che derivano dalla prosecuzione dei contratti in corso sono soddisfatti in prededuzione (art. 52)

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con l'amministrazione straordinaria la continuazione dell'impresa è automatica perché bisogna conservare il patrimonio aziendale. Entro 60 gg dall'apertura della procedura il commissario presenta al ministero dello sviluppo economico un programma per il recupero del patrimonio aziendale , ci sono due programmi :

  1. programma di cessione dei complessi aziendale da fare entro 1 anno
  2. programma di ristrutturazione da fare entro 2 anni l'esecuzione del programma è autorizzata dal ministero dopo aver sentito il comitato di sorveglianza entro 30 gg dalla presentazione (art. 57) VENDITA DI AZIENDE = il trasferimento in blocco dei beni aziendali viene agevolato, infatti colui che acquista un'azienda non ancora risanata avrà uno sconto però dovrà continuare l'esercizio dell'impresa per almeno 2 anni e mantenere gli stessi livelli di occupazione. RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO = ci sono due forme di distribuzione, gli acconti che vengono decisi dal commissario in qualsiasi momento della procedura e hanno carattere provvisorio (art. 68) e i riparti possono essere effettuati solo dopo lo stato passivo diventa esecutivo (art. 67) CESSAZIONE DELLA PROCEDURA L'amministrazione straordinaria si conclude per :
  • conversione in fallimento = viene disposta quando la procedura non può essere continuata (art. 69) oppure alla scadenza del programma di cessione o di ristrutturazione (art. 70)
  • chiusura della procedura = avviene in caso di mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo, quando tutti i crediti ammessi sono soddisfatti, quando la ripartizione dell'attivo è compiuta
  • concordato = il quale può essere proposto dall'imprenditore o da un terzo dopo che lo stato passivo è esecutivo (art. 78)