






































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
TESTO SUL MERCATO IMMOBILIARE
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
1 / 46
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







































Mercato mobiliare: segmento di mercato finanziario sul quale vengono prodotti e/o scambiati valori mobiliari e svolte le attività relative ad essi. Si differenzia da altri due sottogruppi del mercato finanziario: Mercato bancario: risparmiatori comprano depositi. Affidati comprano prestiti. Mercato assicurativo: assicurati comprano diritti alla copertura di rischi. Questi due ultimi mercati si definiscono in base al contenuto dei loro prodotti, non sulla loro attitudine alla circolazione. La complementarietà delle varie branche del mercato finanziario ha cerato prodotti misti e gruppi che operano contemporaneamente su tutti-> si avvalgono della stessa rete per la distribuzione dei prodotti (conglomerati finanziari). Distinzioni interne al mercato:
Perché il m.m. ha un ordinamento speciale(costituito da norme destinate a garantire: trasparenza, correttezza, stabilità):
4.DAL VOLORE MOBILIARE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO Problemi nell’individuazione della nozione di m.m. Fino a D.lgs. n. 415 del 1996 : definizione del m.m. poteva costruirsi sul concetto-nozione di valore mobiliare-> però il v.m. non circoscritto in modo univoco. La stessa recupera dalle direttive comunitarie la nozione di strumento finanziario-> la pone a base della legge n.1 del 1991 che disciplinava le attività di intermediazione mobiliare. Tutte altre leggi continuavano a basarsi sulla nozione precedente di v.m. Quindi esistevano due espressioni per indicare i beni scambiati nel m.m.: Valore mobiliare, Strumento finanziario: secondo alcuni aveva contenuti diversi rispetto al v.m. D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 : emargina la nozione di v.m. ampliando l’applicazione del concetto di strumento finanziario ed introduce la il prodotto finanziario. D.Lgs. n. 164 del 2007 , in attivazione della direttiva 2004/39: inserisce il v.m. come una species degli strumenti finanziari.
5.PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI, VALORI MOBILIARI E TITOLI Prodotti finanziari : strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Rapporto tra prodotto e strumento-> di genere a specie: gli strumenti sono una categoria nominata nell’ambito del genere di prodotti. (art.1, co. 1 T.U. n.58 del 1998) Strumenti finanziari : definiti art.1, co. 2 T.U. n.58 del 1998. (pag 8 e 9). Valori mobiliari : valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali. Definiti da art. 1, co. 1 –bis T.U.F. del D.Lgs. n. 164 del 2007. (es. pag 9 e 10). Cosa sono: valori negoziabili del mercato dei capitali, catalogo aperto. appartengono e contribuiscono a definire i confini del mercato dei capitali (mercato nel quale di negoziano strumenti finanziari di media e lunga durata destinati al finanziamento degli emittenti e delle imprese) contrapposto al mercato monetario (nel quale si negoziano strumenti finanziari a breve e brevissimo termine che possono essere trasformanti in moneta senza grosse perdite di valore nominale-> però di per sé non sono mezzi di pagamento.) attitudine alla circolazione-> caratteristica propria: non posseduta da altri strumenti finanziari. Titoli : strumenti finanziari che attribuiscono: diritto di voto (anche limitatamente ad alcuni argomenti specifici) nell’assemblea ordinaria e straordinaria. Sono una specie dei v.m.. La disciplina delle OPA si applica alle soc. italiane che abbiano appunto titoli quotati in un mercato regolamentare dentro l’unione Strumenti di mercato monetario : categorie di strumenti negoziati nel mercato monetario-> buoni del tesoro, certificati di deposito e carte commerciali. ! Mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari né prodotti finanziari.
( art. 1, _w-quater, T.U.F) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;
1.2. I TIPI DI APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
1. Offerta al pubblico di p.f.: definiti dal primo tuf come sollecitazione di investimento. Ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e mezzo che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei p.f. offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o sottoscrivere tali p.f., incluso il collocamento tramite soggetti abilitati. Agli oblati viene proposto di trasferire all’offerente una somma di denaro in cambio di strumenti finanziari già sul mercato o da immettere. Presenta un grado di pericolosità maggiore della seconda-> risparmiatore trasferisce un valore certo per in cambio di un p.f. di valore non altrettanto certo.-> tuf prevede controlli più stringenti per l’offerente. Infatti l’offerta deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata dalla consob (non è prevista per la 2.) 2. Offerta pubblica di acquisto o scambio: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto-> soggetti almeno 150 per un ammontare pari o superiore a 5 milioni di euro. agli oblati viene proposto di ricevere denaro in cambio dei prodotti finanziari dagli stessi posseduti o di ricevere altri prodotti finanziari in cambio di quelli che l’offerente si impegna ad acquistare. Risparmiatore riceve una prestazione certa in cambio di un prodotto finanziario di più incerto valore, o per lo meno effettua un’opera di scambio fra valori non certi. Offerta deve essere comunicata alla consob-> può pretendere info ulteriori da quelle indicate dall’offerente. Se entro il termine d’approvazione la consob tace si deve considerare approvato.
1.3 LA NOZIONE DI APPELLO AL PUBLBICO RISPARMIO Trova applicazione solo quando:
imposte le stesse regole dell’offerta al pubblico. Non vuol dire che ogni annuncio pubblicitario deve essere considerato un m.p., ad es. non è un m.p. la mera presentazione delle qualità di un soggetto che non sia diretto alla conclusione di uno specifico contratto. Un appello viene sottoposto alla normativa del tuf quando rivolto al pubblico risparmio. Quando un sollecitazione passa dall’essere privata a pubblica? Bisogna accertare se il bisogno di protezione del suo destinatario possa trovare soddisfazione nelle norme civilistiche del contratto o se queste sono inadeguate. Assumono rilievo due elementi: Quantitativo: numero dei destinatari della sollecitazione. Quando questo è così altro da rendere inevitabilmente standardizzata e impersonale la formazione dell’accordo contrattuale-> strumenti di tutela previsti dal cc per proteggere l’autenticità della volontà negoziale non sono idonei-> sarà considerata pubblica = sottoposta agli obblighi previsti dalle norme speciali. È un criterio non assoluto: possono verificarsi situazioni in cui la particolare condizione o la spiccata professionalità dei destinatari-> consentono una consapevole valutazione dell’offerta rendendola superflua per loro e gravosa per offerente. Può anche essere non necessaria quando la dimensione dell’operazione sia: -contenuta, - platea di destinatari limitata. Qualitativo : professionalità dei destinatari. Da questi criteri la consob ha stabilito che non si applicano le norme dell’o. al p.: “a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b) 157 ; b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all’articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all’emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico 158 ; c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un’offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all’interno dell’Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell’arco di dodici mesi d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata 160 ; (art. 34-ter regolamento emittenti) non rientrano comunque delle o. al p. di p.f. quelle riservate agli investitori qualificati-> rientrano le banche, imprese di assicurazione, soc. gestione collettiva etc. Tra le escluse rientrano anche le offerte di acquisto e di vendita di p.f. effettuate in mercati regolamentati e, se ricorrono le condizioni indicate dalla consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici. (art. 205,tu n 58 del 1998)
1.4 I SOGGETTI COINVOLTI NELL’APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO Si possono distinguere tre diversi ruoli: Emittente dei p.f. oggetto dell’offerta Proponente l’operazione-> può coincidere o meno con l’emittente Intermediari collocatori: possono essere soggetti diversi sia dall’emittente sia dal proponente. Hanno il compito di concludere i contratti di acquisto o vendita dei p.f. oggetto dell’offerta. Responsabile del collocamento : ruolo importante nell’offerta al pubblico di vendita o sottoscrizione.
1. 5 APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO E FORMA DEI CONTRATTI La legge non prescrive una forma solenne né tanto meno scritta per la conclusione dei contratti sollecitati da un appello al pubblico risparmio->deve essere ridimensionata tenendo presente gli addempimenti imposti allo svolgimento della sollecitazione all’investimento e alle offerte di vendita e scambio. Infatti ex art. 34-quinquies del regolamento emittenti: “ 2. L'adesione all’offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell’apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto.” -> il contratto per l’organo di controllo deve essere necessariamente in forma scritta, la volontarietà contrattuale può essere raccolta solo nel: doc. integrativo del prospetto o doc. d’offerta, dal non rispetto però non si può dire che ne derivi la nullità o inefficacia del contratto concluso. Trovano applicazione le norme che disciplinano i contratti con i consumatori-> nei limiti in cui queste trovano applicazione nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari.
“Il prospetto approvato è depositato presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione, nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta: a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'offerta; b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi; c) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.” Non indica il prezzo e quantità p.f. offerti-> possono essere pubblicati in un avviso integrativo in coincidenza con l’inizio dell’offerta (art.7 regolamento emittenti)
2.4.LE IPOTESI DI INAPPLICABILITA’ TOTALE O PARZIALE DELLA DISCIPLINA SPECIALE Altre ipotesi di inapplicabilità contemplate del tuf-> consente alla consob di individuare altri tipi di offerte al pubblico di prodotti finanziari ai quali la disciplina non si applica in tutto o in parte. Il tuf esonera dall’applicazione per la natura dell’emittente: (art. 110)
1. aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a _carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
Obbligo va coordinato con quello previsto all’interno dei codici delle assicurazioni-> impone alle i. di assicurazione di consegnare al contraente prima della conclusione del contratto una nota informativa con il divieto (che proviene dalle direttive comunitarie in materia di accesso al mercato assicurativo) di sottoporre al controllo al pubblico il prospetto di collocazione dei prodotti assicurativi. Consob: nuove ipotesi di esonero dall’applicazione della disciplina della sollecitazione-> lo subordina all’esistenza di strumenti informativi che possono considerarsi sufficienti per assicurare l’info ritenuta necessaria. Art. 34 ter, co.1, lettera h e n regolamento emittenti esonera l’applicazione del’offerta al pubblico per: h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro; i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l’emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; m-bis) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da parte del loro datore di lavoro o dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria. In questi casi l’applicazione della disciplina comporterebbe costi non ritenuti giustificabili.
2.5.IL PROSPETTO DI QUOTAZIONE Le norme illustrate subiscono profonde variazioni quando offerta è prodromica alla quotazione su di un mercato regolamentato.
2.6.IL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI PROSPETTI Le norme ue hanno dettato il modo di armonizzazione dei prospetti, soprattutto per quanto concerne le info che devono contenere; questo ha permesso il mutuo riconoscimento degli stessi in ambito dell’unione. Art. 98, co1, tuf (Validità comunitaria del prospetto) 1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni dell’Unione europea.-> intendendosi per strumenti comunitari i valori mobiliari e le quote dei fondi chiusi. La condizione necessaria per l’efficacia del prospetto di un altro stato ue-> consob su richiesta dell’emittente o offerente trasmetta entro 3 giorni dalle richieste all’autorità del paese nel quale si svolgerà l’offerta una attestazione delle conformità della direttiva. Qualora l’offerta si svolga in italia, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall’autorità dello stato membro d’origine sono validi-> solo se rispetta la procedura di notifica previste dalle disposizioni ue. La pubblicazione del prospetto è comunque condizionata dalla comunicazione alla consob da parte dell’autorità competente del paese d’origine. Il tutto dovrà essere redatto in italiano o in una lingua usata nel mercato della finanza-> la nota di sintesi dovrà comunque essere in italiano. Nel caso in cui l’emittente abbia sede legare extra ue e l’offerta deve svolgersi in italia-> la consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del paese extra se questo è redatto conformemente agli standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle Commissioni di vigilanza dei mercati, le info contenute devono essere equivalenti a alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.
2.7.SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA E REGOLE DI CORRETTEZZA Il controllo della consob si estende anche ai soggetti coinvolti nell’offerta-> imposti obblighi di trasparenza e correttezza.
Gli investitori potevano evitare questa responsabilità se l’intermediario avesse consegnato un doc informativo contenente le info stabilite dalla consob agli acquirenti che non investitori professionali anceh quando la vendita avviene su loro richiesta; era lo stesso intermediario che aveva l’onere di provare la consegna del doc agli acquirenti-> norma ambigua perché affidava appunto l’esonero della responsabilità dell’investitore al comportamento di un intermediario-> poteva essere un soggetti diverso dal primo. Questa norma ha subito profonde modificazioni. Art.100-bis tuf: si realizza offerta al pubblico anche quando i p.f. che hanno costituito oggetto in ita o all’estero di un collocamento riserva a investitori qualificati siano, nei 12 mesi successivi, rivenduti a soggetti non investitori qualificati, e questa rivendita non sia rientrante nei casi di inapplicabilità previsti dall’art. 100.-> viene qualificata come offerta al pubblico la rivendita sistematica , anche quando non presenta i caratteri tipici dell’offerta al pubblico di p.f.= pubblicazione del prospetto. Può essere fatta valere la nullità del contratto e si può richiedere il danno quando la rivendita sistematica avviene senza la pubblicazione del prospetto. Restano ferme le sanzioni es art. 191, 2414,co.2, 2483, co.2, e 2526, co. 4 cc.
2.10.I POTERI ISPETTIVI E INTERDITTIVI DELLA CONSOB Questi poteri le sono assegnati per assicurare l’osservanza delle norme dettate per l’offerta al pubblico dei p.f.
2.11.SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE tuf potenzia la tutela degli investitori coinvolti nell’offerta dei p.f. attraverso sanzioni penali o amministrative. Art. 191 tuf: chiunque effettua offerte sernza averne data prima comunicazione alla consob o pubblica un porspetto non approvato-> punito con sanzione pecuniaria non inferiore ad ¼ del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso. Comporta anche la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziati, oltre alla temporanea incapacità ad assumere incarichi di: Amministrazione Direzione Controllo Nelle soc. con titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in modo rilevante e di soc. appartenenti al medesimo gruppo. Durata della pena amministrativa: non minore 2 mesi non superiore ai 3 anni. Consob pubblica “misure e sanzioni applicate salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte”. Falso in prospetto. Art. 2623 cc-> la politica adottata lasciava perplessi perché considerava delitto il falso in prospetto soltanto nell’ipotesi in cui la condotta avesse cagionato un danno-> mera contravvenzione in mancanza del danno. Non qualificava come delitto il comportamento lesivo dell’interesse pubblico alla trasparenza e buon funzionamento-
lo era solo quando pregiudicava l’interesse patrimoniale dei singoli risparmiatori, comunque molto difficile provare il nesso di causalità fra falso e danno. Legge 262/2005 ha abrogato i8n parte il 2623 introducendo nel tuf l’art. 173-bis. Il comportamento decettivo è qualificato come delitto anche quando non ha cagionato il danno-> resta comunque difficile provare l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto = problematica la concreta applicazione della sanzione.
3.OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO Offerte pubbliche di acquisto:
Titoli: s.f. che attribuiscono il diritto di voto anche limitatamente a specifici argomenti nell’assemblea ordinaria o straordinaria. Distinzione riguarda: presenza o assenza di un obbligo a lanciare offerta e non anche le sue modalità di svolgimento. Disposizioni generali si applicano-> alle offerte di acquisto e scambio volontarie che a quelle obbligatorie. Quelle del tuf demandano alla consob l’attuazione delle stesse-> con il regolamento degli emittenti ha disciplinato le modalità di svolgimento delle offerte di acquisto e scambio.
3.1.COMUNICAZIONE E DOCUMENTO DI OFFERTA ART. 102, co 1 e co 3-> applicazione della direttiva comunitaria sulle OPA. Il testo originario del tuf era differente con grossi problemi interpretativi: Lex prevedeva per le offerte di scambio e acquisto due doc distinti:
40 giorni per le altre offerte. Offerte con oggetto obbligazioni e altri titoli di debito-> durata minima ridotta a 5 giorni. Offerente: può protrarre nel limite della legge il periodo concordato ma non può ridurlo. Termine massimo può essere prorogato dalla consob fino a 55 gg sentiti l’offerente e la soc di gestione del mercato-> legittimata da esigenze di corretto svolgimento dell’offerta e tutela degli investitori. Termine a quo per adesione: 5 giorni dalla pubblicazione del doc di offerta, salvo che il doc contenga già il comunicato dell’emittente e non può avere inizio se non è stata rilasciata l’autorizzazione prevista dall’ordinamento di settore per l’acquisizione di partecipazioni. È automaticamente prorogati di 10 gg se negli ultimi 10 previsti per l’adesione è convocata l’assemblea dei soci delal soc target per l’assunzione di misure difensive ai sensi del 104. Sulla durata può incidere il lancio di offerte concorrenti. Offerta concorrente non è più subordinata al fatto che il corrispettivo globale per ciascuna categoria di p.f. sia > a quello dell’offerta o se venga rinunciata una condizione di efficacia apposta alla prima offerta-> può essere lanciata fino a 5 gg prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione anche prorogato dell’offerta precedente. Il suo lancio ha come effetto anche il rendere revocabile l’adesione dell’oblato ad un’offerta precedente, successivamente può esserci un rilancio dell’offerente originario = sarà possibile revocare l’adesione all’offerta concorrente. Il rilancio è consentito anche all’offerta concorrente, prima era negata dalla consob. Adesione all’offerta è effettuata presso l’offerente e intermediari, tramite sottoscrizione della scheda di adesione -> contenuto minimo necessario determinato da regolamento consob.-> confermato che i contratti stipulati dopo offerta pubblica sono necessariamente in documentati in forma scritta. Con adesione: si perfeziona il contratti di compravendita. Efficacia: può essere subordinata a particolari condizioni poste dall’offerente (es.: raggiungimento della soglia minima di adesioni). Oblati che hanno già accettato l’offerta possono revocarla per accettare una nuova proposta concorrente-> consob stabilisce anche che oblati che hanno aderito ad offerte sconfitte possono apportare i loro titoli all’offerta vincente entro 5 gg dalla pubblicazione dei risultati dell’offerta.
3.3.IL COMUNICATO DELL’EMITTENTE. ex art. 103,co. 3 tuf: “ Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza .” Esprime la valutazione del cda sull’offerta, si conclude con un giudizio sulla convenienza per gli azionisti dell’accettazione della stessa-> la rendere amichevole : quando il cda suggerisca di accettare o ostile : offerta venga considerata non conveniente per gli azionisti. Indica anche: a. Componenti degli organi di amm e del consiglio di sorveglianza che abbiano dato notizia di essere portatori di un interesse proprio o di terzi relativo all’offerta precisandone: natura, termini, origine, portata. b. Se emittente si sia avvalso di pareri di esperti indipendenti o appositi doc di valutazione-> indicate le metodologie usate e le risultanze del criterio usato. c. Info sui fatti di rilievo non indicati nell’ultimo bilancio/ ultima situazione contabile infrannuale periodica pubblicata. d. Info sull’andamento recente e sulle prospettive dell’emittente-> quando non riportate nel doc di offerta. Soc emittente deve trasmettere comunicato alla consob almeno due giorni prima della data prevista per la diffusione-> consob può richiedere info integrative. Legislatore partendo dal presupposto che soc target abbia conoscenza privilegiata della stessa le dà il compito di dare agli azionisti un giudizio sull’offerta-> amministratori rispondono della ragionevolezza nei confronti degli azionisti. Si riteneva che unico interesse emittente fosse quello di valutare quello degli azionisti-> oggi non è più così certo: art. 103, co 3 bis, tuf “ Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza”. Dà rilevanza agli interessi dell’impresa, dei lavoratori e all’incidenza dell’offerta sulla localizzazione dei siti produttivi -> la soc emittente deve tenerne conto nella valutazione dell’offerta complessiva-> trovano accoglienza tesi che affermano la responsabilità soc dell’impresa. Non è comunque da valutare amichevole l’offerta perché attenta a questi interessi, se non ritenuta conveniente dagli azionisti. Se comunicato non allegato al doc di offerta-> pubblicato entro il primo giorno di durata dell’offerta, questa non può cominciare a decorrere se non 5 gg dopo la pubblicazione del doc di offerta (se comunicato non allegato al doc.)
3.4.REGOLE DI CORRETTEZZA PER I “SOGGETTI INTERESSATI”
Al lancio dell’offerta l’ordinamento ricollega doveri di trasparenza nei confronti di: offerente, emittente, sogg ad essi legati da rapporti di controllo, soc. sottoposte a comune controllo o collegate, amministratori, sindaci e direttori generali, soci dell’offerente o dell’emittente aderenti ad un patto parasociale e colore che operano di concerto con l’offerente o emittente. Ex art. 41 e 42 regolamento emittenti: Principi di correttezza e parità di trattamento dei destinatari che si trovano in identiche situazioni Compiono le attività e gli adempimenti connessi allo svolgimento dell’offerta Non eseguono operazioni sul mercato con lo scopo di influenzare le adesioni all’offerta Astensione da comportamenti e accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell’offerta Diffondono comunicazioni riguardanti l’offerta solo tramite comunicati al mercato-> contestualmente inviati anche alla consob Comunicato tempestivamente a consob e mercato operazioni di acquisto/vendita di s.f. ogg dell’offerta o che diano diritto ad acquistare / venderli compiute anche per interposta persona + indicare corrispettivi pattuiti Devono adeguare il prezzo più alto pagato nel caso in cui l’offerta di acquistare a data successiva Questi doveri durano per l’intero periodo dell’offerta-> cioè dalla data della comunicazione al mercato e la data prevista per il pagamento del corrispettivo quindi sia prima e sia dopo il periodo di adesione. I sogg interessati non incontrano limitazioni-> possono ad es. effettuare acquisti prodromici al lancio dell’offerta. Fino ad un anno dalla chiusura dell’offerta la consob può chiedere notizie e doc agli emittenti, offerenti e ai loro controllanti, sindaci, revisori, dirigenti. Eseguire ispezioni presso questi, può sospendere lo svolgimento dell’offerta nel caso in cui vi sia fondato sospetto che sia stata violata la legge e regolamentari che disciplinano le offerte pubbliche-> può dichiararla decaduta nell’ipotesi in cui la violazione sia stata accertata ex art. 102 tuf. La falsità del doc di offerta è punito ex art. 2623 cc.
3.5.LA PASSIVITY RULE Passivity rules: insieme delle regole alle quali l’emittente deve attenersi quando le sue azioni siano oggetto di un’offerta pubblica di acquisto o scambio. Riguardano le ipotesi in cui l’ogg siano i titoli : s.f. che attribuiscono il diritto di voto anche limitatamente a specifici argomenti nell’assemblea ordinaria o straordinaria di soc italiane quotate o di soc con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno stato comunitario. Se oggetto sono titoli di sco italiane che non hanno titoli quotati in tali mercati la soc emittente continuerà ad essere soggetta alle norme di diritto comune. Legislatore del 1998: non precludeva alla soc target il compimento di atti o operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. Pretendeva che fossero autorizzate dall’assemblea dei soci anche quando fossero rientrate nella competenza del cda perché questi sono sospettabili di un interesse personale e potenzialmente in conflitto con quelli sei soci-> i caso di opa ostile alla loro sostituzione. Queste manovre dovevano essere approvate indipendentemente dal fatto che rientrassero nella competenza istituzionale dell’assemblea ordinaria perché istituzionalmente riconducibili alla competenza del cda-> quorum deliberativo calcolato sul capitale avente diritto di voto e individuato in almeno il 30% dello stessi in ogni convocazione. Era concesso ai soci assumere le iniziative che ritenevano opportune per resistere alle scalate ostili, dovevano essere assunte con il consenso di una frazione molto rilevante del capitale sociale-> nelle soc con azionario molto diffuso rendeva difficile l’autorizzazione a manovre che consentivano ai soci di difendersi dalle scalate ostili. Modello modificato con l’art. 13 del d.l. n.185/2008. Facilitato adozione di misure difensive attraverso due profili:
La direttiva ha previsto l’applicabilità di tale regola ma ha consentiti agli stati di non pretenderla dalle soc che abbiano sede nel loro territorio. Il legislatore italiano l’ha applicata nei limiti della clausola di reciprocità cioè il decreto ha subordinato l’app della regola ad un recepimento statutario della stessa. Si applica quando è promossa un’opa avente ad oggetto i titoli emessi dalle soc italiane i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o comunitario ad esclusione delle soc coop. La regola prevede la sospensione dei vincoli al trasferimento delle azioni o al diritto di voto in coincidenza con un’opa, la sospensione può intervenire sia durante lo svolgimento dell’opa sia dopo la conclusione della stessa in connessione con un esito particolarmente favorevole della stessa per l’offerente-> norme che intendono favorire la contendibilità dal controllo delle soc quotate eliminando alcuni ostacoli che renderebbero quasi impossibile il cambio del controllo. Art. 104 bis, co 2 tuf “ Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali.” Nelle assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non computano di diritti di voto assegnati ai sensi dell’art. 127 quinquies. Gli azionisti potranno aderire all’offerta senza osserva i diritti di prelazione o di gradimento fissato dallo statuto. La norma non rende inefficaci le limitazioni al trasferimento previste da patti parasociali-> il socio può recedere da un sindacato di blocco in presenza di un’opa ovviamente nei limiti stabiliti dall’art. 123, co 3. Nello stesso periodo non varranno nelle assemblee ex art. 104 le limitazioni previste dallo statuto o patti parasoc né maggioranze derivanti dal voto plurimo o dal voto maggioritario. Trova app anche dopo la conclusione dell’offerta e tende a consentire l’effettivo cambio del controllo attraverso l’eliminazione di voncoli al diritto di voto o la maggiorazione dello stesso la cui presistenza vanificherebbe l’esito dell’offerta. A norma infatti dell’art. 104 bis, co 3 : “Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto: a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali; b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto; b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies”. Si consente all’offerente vincitore di nominare nuovi amministratori nella soc conquistata eliminando (nella prima assemblea succ.) le limitazioni al diritto di voto o diritti speciali previsti dallo statuto a favore di particolari azionisti. Le limitazioni di voto attribuite dallo statuto ai titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale conservano la loro efficacia anche nelle assemblee che approvano le difese o che provvedono alla nomina dei nuovi amministratori dopo la conclusione di un’opa che ha visto l’offerente acquistare il 75%del capitale con diritto di voto della soc target. La compressione degli interessi non resta senza riconoscimento da parte del legislatore sebbene ceda all’interesse generale alla contendibilità del controllo delle imprese. Se i patti parasoc o la clausola statutaria che tutela tali interessi sono stati stipulati prima della comunicazione della decisione del lancio opa, solo nel caso in cui abbia avuto esito positivo, l’offerente deve a tali soggetti un equo indennizzo per l’eventuale pregiudizio patrimoniale subito-> entità se non determinata convenzionalmente dalle parti è fissata dal judex in via equitativa avendo riguardo al raffronto tra la media dei prezzi del mercato del titolo nei 12 mesi antecedenti alla prima diffusione della notizia dell’offerta e l’andamento dei prezzi successivamente all’esito positivo dell’opa.
3.7.LA CLAUSOLA DI RECIPROCITA’ Negli altri paesi le misure difensive possono essere messe in campo dagli amministratori, neppure le regole di neutralizzazione sono accolte in tutti gli ordinamenti comunitari o con pari ampiezza. Legislatore italiano si preoccupa che le soc italiane quotate alle quali si applicano la passivity rule e le regole di neutralizzazione si trovino in una posizione di inferiorità istituzionale nei confronti di soc il cui ordinamento non applica o lo fa in misura meno severa le regole. Il tuf stabilisce che le disposizioni dell’artt 104, co 1 e 1 bis, 104 bis co 2 e 3 non si applichino in caso di opa promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni o simili oppure da una soc o ente da questi controllata. L’utilizzazione del principio di reciprocità non ha una fonte legislativa diretta cioè lo stesso opera solo se la soc è stata autorizza a profittarne da una deliberazione dell’assemblea assunta nei 18 mesi precedenti la comunicazione della
decisione di promuovere l’opa-> problemi applicativi per quanto concerne l’equivalenza tra gli ordinamenti: giudizio rimesso alla consob su istanza dell’offerente o emittente deve determinare se le disposizioni app all’offerente siano equivalenti a quelle cui è soggetta la soc. emittente.
4.OPA OBBLIGATORIE Ex art. 105 tuf legislatore prevede ipotesi di opa obbligatorie solo nel caso delle soc italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari italiani, quindi l’obbligo non sussiste per le soc italiane quotate in un mercato regolamentato non italiano né per quelle straniere anche se quotate nel mercato italiano-> da questo si può trarre l’argomento che a dubitare che le norme sull’opa siano norme che disciplinano esclusivamente il mercato perché le norme di mercato dovrebbero applicarsi indipendentemente dalla cittadinanza dell’operatore. L’obbligo concerne solo le partecipazioni che superino determinate soglie, è importante però la definizione di partecipazione : rimodellata dal d.lgs. n.37/2004 con lo scopo di: adattarla al nuovo modello societario e per tener conto della possibilità che le soc abbiano adottato un modello dualistico di gestione l’autonomia statutaria può modellare il diritto di voto in modo da attribuire a certi soggetti rilevanti poteri anche nell’ipotesi in cui non concorrano alla nomina di amministratori. L’art. 105, co 2 tuf stabilisce che ai fini delle norme sulle opa per partecipazione s’intende: una quota detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o interposta persona dei titoli emessi da una soc di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o revoca degli amministratori o del cds. Stabilisce anche che la consb può con suo regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti si voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della soc che può avere il loro esercizio anche congiunto, stabilisce sempre con regolamento i casi e le modalità con cui gli s.f. derivanti detenuti sono computati nella partecipazione. Non rientrano tra i titoli il cui acquisto può determinare un obbligo di opa: azioni di risparmio azioni privilegiate prive del diritto di voto sulle materie dette sopra obbligazioni convertibili obbligazioni con Warrant rientrano: le azioni che godono di un privilegio patrimoniale attribuiscono il diritto di voto nelle materie citate azioni a voto plurimo azioni che godono di un diritto di voto maggiorato ex art 127 quinquies tub nel computo delle partecipazioni rientrano i titoli detenuti per il tramite di fiduciari e per interposta persona ma non quelli detenuti da soc controllate. Il tuf prevede due fattispecie di opa obbligatorie:
4.1.L’OPA TOTALITARIA Ex art. 106, co. 1, tuf: “ Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso” a meno che non ci siano altri soci che detengono il controllo della soc. La modifica compiuta nel 2014 ha stabiliti un diverso criterio di individuazione della soglia il cui superamento determina l’obbligo dell’offerta pubblica per le piccole e medie imprese (PMI) quotate-> si consente agli statuti di prevedere una soglia diversa comunque non inferiore al 25% né maggiore del al 40%. In queste ipotesi l’opa deve essere promossa in 20 gg dal superamento della soglia. È stato imposto l’obbligo di offerta a chi supera la predeterminata soglia nel convincimento che la stessa prevista sia anche quella che coincide con la partecipazione di controllo-> infatti il superamento della soglia non obbliga l’opa quando c’è un socio che detenga il controllo o una partecipazione più elevata. In tutta l’ue c’è l’obbligo di lanciare un’opa al raggiungimento di una certa soglia-> lo scopo è probabilmente quello di consentire ai soci che non gradiscono il cambio di controllo di vendere le proprie azioni. È da sottolineare come però
Obbligo di opa totalitaria : la partecipazione in una soc italiana quotata superi la soglia prevista dei titoli che hanno diritto di voto nelle assemblee riguardanti la nomina e la revoca degli amministratori o del cd sorveglianza e che gli stessi titoli soltanto concorrono a determinare l’entità della partecipazione. Il legislatore prevede anche che la soc emittente abbia emesso strumenti finanziari che anche se non rientrano nelle notizie di titoli e quindi nella definizione di partecipazione attribuiscono lo stesso un certo potere sulla nomina e revoca degli amministratori-> in questa ipotesi la consob tenuto conto delle caratteristiche degli s.f. emessi può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l’obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e di altri s.f. con diritto di voto in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente di chi detenga una partecipazione superiore alla soglia prevista.
4.1.1L’ACQUISTO INDIRETTO L’obbligo di lanciare l’opa nasce anche quando la partecipazione detenuta per il tramite di fiduciari o per interposta persona e quando il superamento avvenga attraverso l’acquisizione indiretta cioè attraverso l’acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto in soc in cui il patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra soc il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra soc italiana con titoli ammessi alle negoziazione in mercati regolamentari italiani. L’art. 45 del regolamento Emittenti ha stabilito che l’acquisto anche in concerto di una partecipazione che consente di detenere più del 30% dei titoli con di diritto di voto su agomenti indicati dall’art. 105del tuf di una soc quotata o di controllo di una soc non quotata determina l’obbligo dell’opa ex 106, co.3 quando l’acquirente venga a detenere indirettamente o per effetto della somma di partecipazione dirette o indirette più del 30/25% delle azioni con dir di voto sugli argomenti indicati dall’art. 105 tuf di una soc quotata-> precisa che se si è in presenta di una partecipazione indiretta nella soc quotata partecipata quando il patrimonio della soc di cui detengono le aizoni è costituito in prevalenza da partecipazioni in soc quotate o in soc che detengono in misura prevalente partecipazioni in soc quotate o in soc che detengono in misura prevalente partecipazioni in soc quotate. Lo stesso vale anche nel caso:
4.1.2.L’ACQUISTO DI CONCERTO L’obbligo di opa ricade su colui che a seguito di acquisto oneroso abbia superato la soglia legislativa prevista, ma possono essere una pluralità di soggetti che operano di concerto cioè cooperano tra di loro sulla base di un accordo espresso o tacito, verbale o scritto volto ad acquistare, mantenere o rafforzare il controllo della soc emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’opa. L’art. 109 considera questa ipotesi e stabilisce una presunzione assoluta di concerto e impone un obbligo solidale di opa quando nell’insieme o a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi superino la soglia. Possono essere: o Adereti ad un patto parasociale anche se nullo ex art. 122 tuf, o Soggetto, il suo controllante e le soc da esso controllate o Soc sottoposte a comune controllo
o Soc e i suoi amministratori componenti del consiglio di gestione/sorveglianza/direttore generali. Questi obblighi valgono anche per coloro che agiscono a seguito di maggiorazione quando hanno una % di capitale con dir di voto maggiore alle percentuali indicate. È difficile riuscire a provare l’esistenza di concerto quando ha forme sofisticate ed informali. Si è ritenuto che gli acquisti fatti da uno degli aderenti senza il consenso degli altri-> non concorra a determinare il superamento della soglia complessivamente imputata. Non sembra che le azioni così acquistate debbano essere apportate al sindacato per poter rilevare ai questi fini perché il legislatore pone l’accento sul rapporto fra i soggetti. Non rilevano: I trasferimento intervenuti fra gli aderenti al patto La sostituzione di un soggetto ad un altro nell’ambito del sindacato Perché: non muterebbe l’ammontare complessivo delle partecipazioni detenuto dal sindacato (in entrambi i casi). Lascia comunque perplessi la soggettività del patto parasoc perché può nascondere e rendere irrilevanti i trasferimenti azionari fra sogg vincolati da un accordo anche nullo-> possono modificare l’assetto di potere. Il sindacato non può diventare il mezzo attraverso il quale si elude la norma sul concerto-> il legislatore ha cercato di opporsi stabilendo l’obbligo di opa anche quando gli acquisti siano stati effettuati nel 12 mesi precedenti la stipulazione del patto o contestualmente ad essa.
4.2.L’ACQUISTO INCREMENTALE L’obbligo di opa può nascere anche a carico di chi già detenga una partecipazione superiore al 25/30% ma non detenga la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. Quindi il regolamento consob stabilisce che l’obbligo consegue all’acquisizione di più del 5% del capitale rappresentato da titoli che attribuiscono il diritto di voto per acquisti a titolo oneroso effettuati nei 12 mesi/sottoscritti/conversione nell’esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo. (soglia alzata nel 2009, prima era del 3%). Quindi il legislatore impone l’obbligo in un periodo di tempo limitato. Questa disciplina dell’opa incrementata non si applicva ai PMI a condizione che sia previsto nello statuto sino all’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ex art. 106,co. 3 quarter. L’obbligo non sussiste per gli acquisti che incrementino una partecipazione che già attribuisce la maggioranza assoluta dei diritti di voto.
4.3.LE ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI OFFERTA TOTALITARIA Casi in cui non è necessario lanciare un’opa: