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Riforma Processo Civile: Domande Riconvenzionali, Eccezioni, Termini Decadenza, Appunti di Diritto Processuale Civile

Della riforma del processo civile del 1990 e i termini di decadenza per le allegazioni delle parti. Esplora le domande riconvenzionali, eccezioni di merito e di rito, chiamata in causa di un terzo, prova, termini del 183 cpc, appello e accertamenti incidentali. Illustra i casi in cui gli avvocati si sono persi la sentenza a causa di ritardi di trasporto e come le eccezioni devono essere proposte entro i primi 70 giorni.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 13/11/2019

jadola
jadola 🇮🇹

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Comparsa di risposta:
La riforma del 90 aveva previsto l’introduzione delle preclusioni, ossia termini
di decadenza per le allegazioni delle parti (perché si pensava che i ritardi nel
processo dipendessero da questo).
Il convenuto propone le domande riconvenzionali a pena di decadenza 20 giorni
prima della comparsa di risposta, le eccezioni di merito e di rito non rilevabili
d’ufficio vanno presentate a pena di decadenza sempre 20 giorni prima, stessa
cosa per la chiamata in causa di un terzo.
Poi abbiamo la prova, anche nella prima udienza trattazione si verificano delle
preclusioni, l’attore se vuole proporre domande nuove ed eccezioni nuove che
sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dal
convenuto deve richiederle a verbale nell’udienza a pena di decadenza.
Sempre a pena di decadenza deve essere richiesto nella prima udienza se si
vuole chiamare in causa un terzo.
Poi abbiamo i termini del 183 cpc, anche le memorie devono essere depositate
a pena di decadenza.
Se la parte non rispetta le preclusioni, né i termini per le eccezioni di merito o di
rito o per le prove non potrà più proporle in quel processo, quei fatti non
potranno più essere fatti valere in quel processo.
L’appello consentiva un certo bilanciamento nonostante la riforma avesse
apportato modifiche, perché si riteneva potessero essere proposti dei documenti,
addirittura dei mezzi istruttori quando apparivano indispensabili consentendo
così di ovviare ad errori dell’avvocato come l’omissione di fatti rilevanti. In
appello venivano ammesse quindi tutte le prove che sono indispensabili ai fini
della decisione.
Il legislatore si ritrova a sentire le lamentele dei giudici e decide di modificare
le regole del processo riducendo le attività e non ammettendo più in appello
nuovi mezzi di prova a meno che la parte non dimostri di essere incorsa in
termini di decadenza per problemi a lei non imputabili. Vengono comunque
usati due pesi e due misure, ci sono stati casi in cui gli avvocati sardi si sono
persi la sentenza a causa dei ritardi dell’aereo e quindi sono costretti a partire un
giorno prima per essere certi di arrivare alle 9 in udienza e invece avvocati del
nord a cui hanno rimandato senza problemi le udienze perché avevano perso il
treno.
Il nostro è un sistema dove l’errore dell’avvocato non può essere rimediato,
l’appello si riduce ad essere utile solo per gli errori dei giudici.
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Comparsa di risposta:

La riforma del 90 aveva previsto l’introduzione delle preclusioni, ossia termini di decadenza per le allegazioni delle parti (perché si pensava che i ritardi nel processo dipendessero da questo).

Il convenuto propone le domande riconvenzionali a pena di decadenza 20 giorni prima della comparsa di risposta, le eccezioni di merito e di rito non rilevabili d’ufficio vanno presentate a pena di decadenza sempre 20 giorni prima, stessa cosa per la chiamata in causa di un terzo.

Poi abbiamo la prova, anche nella prima udienza trattazione si verificano delle preclusioni, l’attore se vuole proporre domande nuove ed eccezioni nuove che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dal convenuto deve richiederle a verbale nell’udienza a pena di decadenza.

Sempre a pena di decadenza deve essere richiesto nella prima udienza se si vuole chiamare in causa un terzo.

Poi abbiamo i termini del 183 cpc, anche le memorie devono essere depositate a pena di decadenza.

Se la parte non rispetta le preclusioni, né i termini per le eccezioni di merito o di rito o per le prove non potrà più proporle in quel processo, quei fatti non potranno più essere fatti valere in quel processo.

L’appello consentiva un certo bilanciamento nonostante la riforma avesse apportato modifiche, perché si riteneva potessero essere proposti dei documenti, addirittura dei mezzi istruttori quando apparivano indispensabili consentendo così di ovviare ad errori dell’avvocato come l’omissione di fatti rilevanti. In appello venivano ammesse quindi tutte le prove che sono indispensabili ai fini della decisione.

Il legislatore si ritrova a sentire le lamentele dei giudici e decide di modificare le regole del processo riducendo le attività e non ammettendo più in appello nuovi mezzi di prova a meno che la parte non dimostri di essere incorsa in termini di decadenza per problemi a lei non imputabili. Vengono comunque usati due pesi e due misure, ci sono stati casi in cui gli avvocati sardi si sono persi la sentenza a causa dei ritardi dell’aereo e quindi sono costretti a partire un giorno prima per essere certi di arrivare alle 9 in udienza e invece avvocati del nord a cui hanno rimandato senza problemi le udienze perché avevano perso il treno.

Il nostro è un sistema dove l’errore dell’avvocato non può essere rimediato, l’appello si riduce ad essere utile solo per gli errori dei giudici.

Il legislatore ha ritenuto che, a pena di decadenza, le eccezioni di rito e le eccezioni di merito in senso stretto, le domande riconvenzionali e la chiamata in causa del terzo devono essere proposte nei primi 70 giorni. Cosa succede se non si propongono in tempo le eccezioni in senso stretto? Non si può rimediare né nel giudizio di primo grado né in appello.

La giurisprudenza si è resa conto che le modifiche portavano delle sostanziali ingiustizie e ha stabilito che le eccezioni in senso stretto sono solo quelle previste come tali dalla legge. Nel nostro ordinamento il processo ha carattere dispositivo cioè il giudice tutela i diritti non d’ufficio, ma soltanto su domanda della parte e quindi la cassazione ha ritenuto che sono da considerare in senso stretto e quindi rilevabili d’ufficio tutte quelle eccezioni nelle quali è sotteso un diritto, la cui proposizione sottende all’esercizio di un diritto che come tale deve essere fatto valere dalla parte. Rimangono delle eccezioni in senso stretto che prevedono l’adempimento e l’inadempimento che devono essere espressamente allegate dalle parti.

Se non hai fatto valere la prescrizione non puoi più farla valere. Le domande riconvenzionali devono essere proposte a pena di decadenza con la comparsa di risposta.

Posso far valere questo diritto in un successivo procedimento in seguito al passaggio in giudicato del primo giudizio? Bisogna capire qual è la portata di questo diritto. L’essenza del giudicato è che il bene della vita attribuito con sentenza passata in giudicato non può essere disconosciuto in un successivo procedimento.

Poi abbiamo l’art 34 cpc (accertamenti incidentali) che dice che:

il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui. Su questi diritti che costituiscono l’antecedente logico della decisone si forma il giudicato soltanto se vi è stata una domanda di parte o una espressa volontà di legge.

La norma è stata da un lato copiata dall’omonima disposizione tedesca, ma i giudici, abituati a giudicare sulla base del codice del 65 che aveva a sua volta preso ispirazione dal codice di procedura civile francese (che aveva una impostazione completamente opposta in cui si riteneva che il giudice su tutte le questioni pregiudiziali decideva con efficacia di giudicato), continuavano e

Laura è il responsabile del procedimento e dice al Sindaco “tranquillo fidati non proporre opposizione paga e basta”, poi il gup va dal sindaco e dice che le opere eseguite dall’appaltatore non sono bene eseguite, ci sono dei vizi e delle difformità. Quali sono i termini per far valere i vizi nel contratto d’appalto? 60 giorni. Per eliminare i vizi ci vuole un milione di €.

Cosa bisogna fare a questo punto oltre che fare causa al direttore dei lavori? La causa all’appaltatore per chiedergli il risarcimento dei danni. Laura da l’incarico all’avvocato che propone l’atto di citazione e chiede il risarcimento alla ditta.

Fabrizio viene nominato come avvocato dall’appaltatore che chiede una difesa adeguata. L’avvocato dice caro sindaco quando vedi Laura asfaltala perché non ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo quindi tutti quei diritti che si pongono come incompatibili con l’accertamento del diritto del committente a pagare il compenso sono preclusi. Hai pagato 1500€ quando potevi proporre domanda riconvenzionale per far valere i vizi. In questo modo si viene ghigliottinati dal giudicato che determina l’estinzione di tutti i diritti incompatibili con il diritto accertato.

Le eccezioni in senso stretto vanno presentate entro 20 giorni dalla data dell’udienza e come abbiamo visto se si verifica il passaggio in giudicato della sentenza che accerta quel diritto io quel diritto non posso più farlo valere. Ugualmente accade se non deposito le prove nella seconda memoria, quei mezzi di prova non potrò più farli valere.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini 183 io avvocato posso proporre nuovamente la stessa domanda e nell’atto di citazione deduco la prova testimoniale che avevo dimenticato o che avevo omesso, lo posso fare? Oppure non ho dedotto le eccezioni di prescrizione nel termine di 20 giorni, me ne rendo conto prima della prima udienza di trattazione, propongo allora una domanda di accertamento negativo dell’esistenza di quel diritto in virtù dell’intervenuta prescrizione. Quindi propongo una domanda di accertamento negativo dell’esistenza di quel diritto, diverso è per la riconvenzionale. Chiedo l’annullamento di quel contratto per vizi della volontà oppure propongo una domanda con cui chiedo l’accertamento della validità di quel contratto. A questo punto vi è una causa che ha per oggetto un diritto, che è stata precedentemente proposta poi abbiamo una causa successivamente proposta che in un caso ha ad oggetto l’accertamento del medesimo diritto (questo accade in quei casi in cui non ho dedotto nei termini della preclusione la prova relativa a un mezzo istruttorio), oppure abbiamo una causa che ha per oggetto l’accertamento di un diritto precedentemente proposta e una causa successivamente proposta che ha ad oggetto un diritto che può essere autonomo o può avere ad oggetto un diritto che fonde il suo titolo sul medesimo diritto fatto valere nella causa precedente.

Come si coordinano questi procedimenti? E soprattutto possono essere superate le preclusioni che si sono verificate nel processo precedentemente proposto?

Quali sono le norme di riferimento?

Art. 273 e 274, art 39 e art 167, 183 e 295.