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Compendio di Diritto Processuale Penale, Dispense di Diritto Processuale Penale

Il documento è un compendio di Diritto processuale penale del corso tenuto dal Prof. Gialuz, manuale Tonini integrato con le lezioni.

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 07/11/2023

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COMPENDIO DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Manuale: Tonini, edizione 2022
Cosa si intende per procedimento?
Il procedimento ingloba le indagini preliminari (supervisionate dal GIP), l’udienza preliminare ed il
dibattimento.
Le sole fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento costituiscono il processo.
Affinché sia possibile passare dalla fase delle indagini a quella del processo è necessario esercitare
l’azione penale. Per fare ciò il PM è tenuto ad individuare, durante le indagini preliminari, delle prove
a sostegno dell’accusa.
PRINCIPI
3 orientamenti che influenzano il sistema processuale italiano:
1. Orientamento liberare: separazione dei poteri e delle funzioni all’interno del processo
2. Orientamento personalistico: riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana, a
garanzia della persona rispetto alla limitazione della libertà personale
3. Orientamento solidaristico: principi che sono volti a garantire l’uguaglianza sostanziale (es.
l’esercizio stesso dell’azione penale).
Principio del giusto processo
Trova riconoscimento, innanzitutto, nell’articolo 6 CEDU, recepito poi dall’articolo 111 della
costituzione.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in co ndizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per prep arare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono d ichiarazioni a suo carico, di ottener e la convocazione e l'interrogatorio d i persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assi stita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impieg ata nel processo.
Il processo penale è regolato d al principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpev olezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogat orio da parte dell'imputato o de l suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consens o dell'imputato o per
accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali d evono essere motivati [ cfr. artt. 13 c.2 , 14 c. 2 , 15 c.2 , 21 c.3].
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà per sonale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdiziona li
ordinari o speciali, è sempre am messo ricorso in Cassazione per violazione di legge [ cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare
a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in temp o di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte de i conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].
Dalla norma costituzionale desumiamo che:
- L’articolo 111 pone una riserva di legge, per cui è solo la legge a poter individuare la
normazione primaria
- Riconoscimento del principio del contraddittorio, che si distingue in forte e debole ->
> contraddittorio in senso debole art 111.2: la decisione viene assunta sentite le parti
> contraddittorio in senso forte art 111.3 si distingue in senso soggettivo o oggettivo: in senso
oggettivo è quando si instaura al momento della assunzione della prova, prova che si è formata
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COMPENDIO DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Manuale: Tonini, edizione 2022

Cosa si intende per procedimento? Il procedimento ingloba le indagini preliminari (supervisionate dal GIP), l’udienza preliminare ed il dibattimento. Le sole fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento costituiscono il processo. Affinché sia possibile passare dalla fase delle indagini a quella del processo è necessario esercitare l’azione penale. Per fare ciò il PM è tenuto ad individuare, durante le indagini preliminari, delle prove a sostegno dell’accusa. PRINCIPI 3 orientamenti che influenzano il sistema processuale italiano:

  1. Orientamento liberare: separazione dei poteri e delle funzioni all’interno del processo
  2. Orientamento personalistico: riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana, a garanzia della persona rispetto alla limitazione della libertà personale
  3. Orientamento solidaristico: principi che sono volti a garantire l’uguaglianza sostanziale (es. l’esercizio stesso dell’azione penale). Principio del giusto processo Trova riconoscimento, innanzitutto, nell’articolo 6 CEDU, recepito poi dall’articolo 111 della costituzione. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [ cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3 ]. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [ cfr. art. 13 ], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [ cfr. art. 137 c.3 ]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [ cfr. art. 103 c.3 , VI c.2 ]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [ cfr. art. 103 c.1,2 ]. Dalla norma costituzionale desumiamo che:
  • L’articolo 111 pone una riserva di legge, per cui è solo la legge a poter individuare la normazione primaria
  • Riconoscimento del principio del contraddittorio, che si distingue in forte e debole - >

contraddittorio in senso debole art 111.2: la decisione viene assunta sentite le parti contraddittorio in senso forte art 111.3 si distingue in senso soggettivo o oggettivo: in senso oggettivo è quando si instaura al momento della assunzione della prova, prova che si è formata

in contraddittorio; in senso soggettivo è quando il contradditorio trova vita nel momento in cui l’imputato/indagato controbatte ad accuse fatte da altri. Il comma 4 funge da norma che conferma e rafforza il contraddittorio in senso forte soggettivo, poiché afferma che “l’imputato non può essere condannato sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sottratto al contraddittorio”. Comma 2 dell’articolo 111 riconosce poi: PARITA’ DELLE PARTI (le parti sono titolari degli stessi diritti anche in termini di mezzi di prova), IMPARZIALITA’ DEL GIUDICE, RAGIONEVOLE DURATA. Il contraddittorio può subire delle eccezioni: gli elementi raccolti dal PM sono finalizzati all’esercizio dell’azione penale e quindi non hanno utilità in corso di processo, SALVO nei casi di eccezione al contraddittorio. Quali sono i casi in cui è possibile utilizzare gli elementi probatori ottenuti senza esercizio del contraddittorio?

  • Accertata impossibilità di natura oggettiva: quando vi è una causa di forza maggiore la prova si salva (es. morte del testimone)
  • Consenso dell’imputato: con il consenso dell’imputato è possibile utilizzare le prove assunte durante le indagini (es. riti abbreviati)
  • Provata condotta illecita: il testimone viene chiamato in processo ma non si presenta perché minacciato o comunque oggetto di una condotta illecita, la prova ottenuta durante le indagini viene comunque utilizzata La pena ha una funzione rieducativa e retributiva. Ogni atto del procedimento è prodromico a quello successivo e sono finalizzati all’adozione della sentenza. Nell’esercizio dell’azione penale si ha formulazione dell’imputazione. Come viene esercitata? Se il procedimento è ordinario l’azione assume la formula della richiesta di rinvio a giudizio, viene indicato il capo di imputazione - > viene addebitato la commissione di un fatto storico ad un determinato soggetto. L’articolo 417 ci dice che l’imputazione deve contenere: enunciazione del fatto storico, norme di legge che si assumono violate, le generalità dell’offeso e dell’imputato. L’imputazione ha due effetti: il giudice ha l’obbligo di decidere e viene definito l’oggetto del processo. I SOGGETTI Innanzitutto, distinguiamo tra parti e soggetti Parti sono colo che possono agire in giudizio, quindi PM e imputato ( parti eventuali è ad esempio la persona offesa quando si costituisce parte civile per l’esercizio dell’azione civile) Soggetti sono coloro che gravitano nell’orbita del processo (es. testimoni, consulenti etc) Il giudice Disciplina della competenza Il giudice si individua in base ai criteri di competenza indicati dalla legge. ¾ Art 4 competenza per materia
  • Il giudice di pace è il soggetto competente per i reati di mera conflittualità individuale, di facile accertamento e con sanzione tenue

quando, invece, la competenza è di più organi giudiziari territorialmente distinti prevale quello del luogo in cui è stato commesso il fatto più grave; se, invece, vi è parità di gravità allora è competente quello del primo fatto commesso. Questa è una disciplina che deroga alla regola generale della competenza per materia e per territorio. Tuttavia, non trova sempre applicazione - > nell’ipotesi in cui i soggetti concorrenti siano un minore ed un maggiore non si ha comunione poiché il minore sarà giudicato dal tribunale per i minorenni. L’articolo 17 dispone le ipotesi in cui si ha riunione dei procedimenti: Art. 17. Riunione di processi.

  1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: (^1 ) a) nei casi previsti dall'articolo 12; - nelle ipotesi di connessione - b) (…) (^2 ) c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). (^3 ) (se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza(3);) 1 - bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. L’articolo 18 individua, anche, l’ipotesi in cui i procedimenti che sono stati riuniti possono essere separati.
  2. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422; b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento; c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione ; d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione; e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione. (^1 )
  3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. La riunione o la separazione vengono disposte, anche d’ufficio, dal giudice mediante ordinanza ( art. 19 ).

x Art 25 della costituzione, riconoscimento del giudice naturale precostituito per legge Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [ cfr. art. 102 ]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [ cfr. art. 13 c.2 ]. Il giudice naturale è quello individuato sulla base di criteri previsti dal legislatore; vige la riserva di legge nella disciplina processual penalistica. Cosa si intende per giudice precostituito? Vige la regola del “tempus regit actum”: questa regola prevede che la competenza viene individuata in base alle regole vigenti al momento della commissione del fatto di reato. Pertanto, le norme vigenti in tale momento cristallizzano la competenza - > dunque, NO retroattività delle modifiche in materia di competenza. x Conflitto di competenza Bisogna distinguere tra conflitto positivo e negativo:

  • Si ha conflitto positivo di competenza quando vi sono più giudici che si ritengono competenti;
  • Si ha conflitto negativo quando non vi è alcun giudice che si ritiene competente; il conflitto può sorgere in ogni stato e grado del processo e può essere fatto valere sia dalle parti che dal giudice d’ufficio che, mediante ordinanza, rimette la questione alla Corte di Cassazione. L’incompetenza una volta dichiarata e avrà diversi effetti per quanto riguarda le prove, le dichiarazioni e le misure cautelari:
  • Prove: i documenti probatori adottati in corso di processo restano efficaci;
  • Dichiarazioni: quelle assunte oralmente possono essere utilizzate con il meccanismo delle contestazioni probatorie;
  • Misure cautelari: rimangono in vigore per 20 gg dinanzi al nuovo giudice, il quale o le conferma entro tale termine oppure perdono efficacia. Termini per la dichiarazione di incompetenza Se la dichiarazione di incompetenza riguarda la competenza per materia allora distinguiamo tra competenza per difetto e competenza per eccesso:
  • Si ha competenza per difetto quando sta procedendo l’organo inferiore al posto dell’organo superiore (es. giudice di pace invece del tribunale) - > in questo caso può essere sollevata fino a che non venga pronunciata sentenza irrevocabile;
  • Si ha competenza per eccesso quando sta procedendo l’organo superiore al posto dell’organo inferiore (es. tribunale al posto del giudice di pace) - > in questo caso l’incompetenza può essere sollevata fino alla fase delle questioni preliminari. Se, invece, la dichiarazione di incompetenza riguarda la competenza per territorio
  • Può essere eccepita fino alla udienza preliminare - > se, invece, il procedimento non prevede l’udienza ma va direttamente al dibattimento allora si può eccepire fino alle questioni preliminari al dibattimento. In questo caso allora la declaratoria può essere fatta dal GIP sin dalla fase delle indagini preliminari restituendo gli atti al PM. Per quanto riguarda la competenza per connessione si applica la stessa disciplina della competenza per territorio.

Le ipotesi di incompatibilità sono indicate dall’ articolo 34

  1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. (^1 )
  2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. 2 - bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio. 2 - ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296. (^2 ) 2 - quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto. (^3 )
  3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice. x Astensione e ricusazione Nelle ipotesi di incompatibilità non rilevata è possibile richiedere l’astensione del giudice o ricusarlo. È il giudice a chiedere l’astensione qualora ravvisi delle situazioni che pregiudicano l’imparzialità; invece, la ricusazione è richiesta dalle parti. I motivi che legittimano la richiesta sono indicati negli articoli 36 e 37 (sono comuni sia all’astensione che alla ricusazione): ART. 36
  4. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
  5. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  6. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.
  7. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

ART. 37

  1. Il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
  2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Tuttavia, vi è un motivo che è proprio solo della astensione, ossia: gravi ragioni di convenienza. È motivo solo di astensione perché è una formula molto ampia e va riempita di contenuto; infatti, è una ipotesi che amplia le ipotesi di astensione anche a casi non tassativamente previsti dal legislatore. È proprio per questa ragione che tale motivo opera solo per l’astensione e non per la ricusazione, poiché sarebbe come riconoscere una forte arma alle parti contro il giudice. Anche rispetto alla ricusazione vi è un motivo che si applica solo ad esso ed è il caso in cui il giudice ha manifestato indebitamente il suo convincimento. È bene precisare come rispetto alle ipotesi di ricusazione esse sono tassative. La dichiarazione di astensione o la richiesta di ricusazione non operano automaticamente ma sono oggetto di verifica da parte di un altro giudice (il presidente dell’organo). Per la verifica della richiesta di ricusazione è competente la Corte di appello del luogo dell’organo di appartenenza del giudice. Nel periodo che intercorre tra la presentazione della ricusazione e la pronuncia in merito alla questione non si ha sospensione del processo - > vi è un solo limite: non è possibile adottare sentenza definitiva. x Rimessione del processo Si ha rimessione del processo quando vi sono gravi disordini e turbamenti territoriali e locali che possono colpire il corretto andamento del processo e l’imparzialità dei giudici. Prevede lo spostamento territoriale del processo - > è una deroga alla regola della competenza per territorio. Chi può chiederlo? Le parti e il procuratore generale della Corte di appello; Chi decide? La Corte di Cassazione; il nuovo giudice provvederà alla riassunzione degli atti quando possibile. x Questioni pregiudiziali Il giudice può decidere anche sulle questioni pregiudiziali, ossia su quelle questioni da appurare per l’adozione della decisione finale. Esse non devono necessariamente appartenere alle questioni penalistiche poiché opera il principio di autosufficienza della giurisdizione penale - > le questioni sono utili per la pronuncia della sentenza. PERO’ la decisione del giudice sulle questioni pregiudiziali operano interpartes, ossia hanno effetto solo per quella sentenza. Tale decisione vale unicamente per l’accertamento di quel reato - > decisioni incidenter tantum. Per quanto riguarda le questioni di stato, famiglia e cittadinanza il giudice penale deve deferire il giudizio al giudice civile poiché prevale il principio di certezza dei rapporti giuridici.

Polizia giudiziaria Organo che opera mediante le direttive del PM. Si distingue in:

  • Di sicurezza: è priva di poteri coercitivi ed è deputata a prevenire il fatto di reato;
  • Amministrativa: reprime il fatto di reato quando si è verificato. Dipendono funzionalmente dal PM e non dal ministero di appartenenza, questo per evitare che vi sia strumentalizzazione da parte del potere esecutivo. L’imputato Art. 60 cpc
  1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
  2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
  3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo. La qualità di imputato si assume nel momento in cui viene esercitata l’azione penale e si perde con l’azione della sentenza definitiva - > quindi prima del processo si parla di indagato dopo la sentenza definitiva si parla di prosciolto/condannato. Durante la fase delle indagini viene attribuito in capo al soggetto un addebito provvisorio, che è uno strumento di coinvolgimento del soggetto nelle indagini. Lo stesso addebito può mutare nel tempo, ad es. inizia come furto ma con l’emersione di nuovi elementi può diventare truffa, in sintesi viene meglio delineato il thema decidendum. L’addebito ha un ruolo fondamentale perché serve a garantire l’esercizio del diritto di difesa: la conoscenza di cosa si addebita al soggetto gli consente di esercitare al meglio il diritto di difesa. Art 61
  4. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
  5. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito. La norma estende i diritti e le garanzie dell’imputato anche all’indagato, assottigliando la differenza tra i due. Art 64 e 65 interrogatorio Comma 2 art 64 Riconosce la garanzia della libertà di determinazione dell’indagato; comma 3 art 64
  6. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

La norma elenca gli avvisi che devono essere fatti all’indagato, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni. La lettera b riconosce la facoltà di non rispondere, salvo, però, l’obbligo di dare le generalità e di non mentire su di esse. L’ omissione degli avvisi rende inutilizzabili le dichiarazioni; inoltre, alla lettera c, prevede che se l’indagato renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, l’ufficio di testimone, salvo incompatibilità. Art 65 interrogatorio nel merito

  1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
  2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.
  3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona. Alla persona sottoposta ad indagini viene riconosciuta la facoltà di mentire, cosa che non comporta un aggravio in ambito processuali, ma sicuramente un discredito delle future dichiarazioni dell’indagato, il quale non verrà più creduto dal giudice. All’imputato che mente non è possibile addebitare:
    • Falsa testimonianza
    • False informazioni al PM
    • Altri reati contro l’amministrazione della giustizia in virtù dell’articolo 384 cp Tuttavia , vi sono due limiti - > è punibile se commette calunnia o simulazione di reato. La persona informata sui fatti è diversa dall’indagato:
    • Persona informata sui fatti potrebbe diventare testimone nel processo
    • L’indagato può diventare solo imputato e non potrà mai essere testimone per ragioni di incompatibilità tra i due soggetti Art 63
  4. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
  5. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. Art 63 comma 1 Dalle dichiarazioni effettuate dall’indagato/persona informata sui fatti può accadere che siano desumibili diversi indizi di reità, ossia possono emergere fatti di reato da lui compiuti. In questa ipotesi parliamo di dichiarazioni autoindizianti. Se durante l’interrogatorio emergono fatti di reità allora il pubblico ufficiale è tenuto ad interrompere l’atto, informare la persona che verranno avviate delle indagini in suo conto e invitarla a nominare un difensore. N.B. Tutte le dichiarazioni che conducono a fatti di reità non possono essere utilizzate nei confronti del dichiarante, ma se tra queste emergono anche fatti adducibili a terzi, possono essere utilizzati nei confronti di altri - > ipotesi di nullità relativa.

Ordinanza Risolve singole questioni o una singola richiesta (es. il giudice decide mediante ordinanza sull’ammissione delle prove). È adottata a seguito di contraddittorio - > questo la distingue dal decreto Il giudice decide mediante decreto senza sentire le parti, senza attivare il contraddittorio (es. il giudice decide con decreto sulla richiesta di archiviazione fatta dal PM) Art 129 IMMEDIATA DECLARATORIA DI CAUSE DI NON PUNIBILTA’ CHE IL GIUDICE DICHIARA CON SENTENZA

  1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
  2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta. Quando emergono una delle ipotesi dell’art.129 il giudice dichiara con sentenza la non punibilità del soggetto. Questo perché? Perché di regola il giudice decide su richiesta ma in queste ipotesi deve decidere d’ufficio con una sentenza che chiude il processo. Art 130 INDIVIDUA UN PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI
  3. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione. 1 - bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell’articolo 619, comma 2 (^1 ).
  4. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto. Qualora dovesse emergere un errore di formulazione è il giudice stesso a preoccuparsi della correzione. Il giudice è inoltre titolare di alcuni poteri coercitivi - > essi trovano espressione quando viene imposto l’accompagnamento coattivo dell’imputato o di altre persone che non si sono presentate nonostante la richiesta del giudice (es. testimone, CT etc). L’interpellato è tenuto a rimanere a disposizione solo per il tempo necessario e non più di 24 ore; inoltre, il giudice può disporre il pagamento di una somma di denaro in capo a quest’ultimo. GLI ATTI DELLE PARTI Î Richieste Î Memorie

Le richieste sono ogni tipo di domanda che viene rivolta al giudice al fine di ottenere una decisione; il giudice è tenuto a provvedere entro 15 gg. (es. richiesta da parte del PM di disporre una misura cautelare). Le memorie sono gli atti che accompagnano le richieste e illustrano meglio gli elementi di diritto e di fatto addotti. PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO È quel procedimento che si svolge a porte chiuse: è un procedimento che è caratterizzato da

  • L’assenza del pubblico durante lo svolgimento;
  • La partecipazione facoltativa delle parti - > qualora le parti dovessero decidere di partecipare il giudice è tenuto a sentirle e ad attivare il contraddittorio;
  • La snellezza Viene dato avviso 10 gg prima della data di udienza; il provvedimento che chiude il procedimento camerale è l’ordinanza. N.B. Spesso il codice richiama il procedimento camerale, tuttavia esso non sempre effettua un rinvio integrale ad esso ma solo ad alcuni elementi caratterizzanti il procedimento. (es. udienza preliminare - > riprende dal procedimento camerale la snellezza del procedimento). Il processo ordinario , invece, è:
  • Pubblico, si svolge in presenza del pubblico
  • Il contraddittorio è obbligatorio
  • La decisione finale è con sentenza N.B. L’udienza camerale può caratterizzare anche singole fasi del processo ordinario. Documentazione dell’atto Gli atti vengono documentati con verbale, che non ha di per sé valore probatorio ma è il contenitore che racchiude la prova. Il verbale può essere:
  • Forma integrale
  • Forma riassuntiva con riproduzione fonografica (si allega la registrazione)
  • Forma riassuntiva senza riproduzione fonografica (è un atto con contenuto semplice) La riproduzione audiovisiva è prevista nei casi in cui è indispensabile o quando si tratta di dichiarazione da parte di un soggetto vulnerabile, oppure quando bisogna riportare le dichiarazioni di un detenuto che non può essere chiamato in giudizio Notificazione È lo strumento che la legge predispone per la messa a conoscenza dell’atto nei confronti del soggetto. La modalità classica di notifica è la consegna per mano mediante l’ufficiale giudiziario, ma a seguito del susseguirsi di riforme si va verso la notifica telematica mediante domicilio informatico. Tuttavia, in base al soggetto il codice prevede diverse modalità per la notificazione. È necessario però sempre contemperare due diverse esigenze: effettiva conoscenza dell’atto e celerità degli adempimenti.
  1. Inutilizzabilità : è una ipotesi di nullità peculiare perché colpisce il valore probatorio dell’atto; il giudice non potrà utilizzare più quell’atto ai fini della decisione. Principio di tassatività È un principio previsto dal codice solo per la nullità ex art 177, ma esteso dagli interpreti anche alle altre ipotesi di nullità. “l’inosservanza della legge processuale è causa di invalidità solo nei casi espressamente previsti”
  2. INAMMISSIBILITA’ Consiste nell’impossibilità di esaminare nel merito una determinata richiesta se non rispetta il modello legale. Quali sono le mancanze che determinano l’inammissibilità?
  • Mancato rispetto del tempo entro cui l’atto doveva essere consegnato
  • Il contenuto dell’atto
  • Il suo aspetto formale
  • Legittimazione a compiere l’atto Chi rileva l’inammissibilità? Il giudice o d’ufficio o su eccezione di parte; quando il giudice la rileva dichiarerà con ordinanza o con sentenza l’inammissibilità. È possibile rilevare i vizi fino a che non sia intervenuta una sentenza irrevocabile.
  1. DECADENZA È la perdita del potere di adottare un atto per scadenza del termine perentorio entro cui l’atto doveva essere adottato.
  2. NULLITA’ ART 177
  3. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. La disciplina della nullità degli atti processuali presenta una categoria eterogenea, accomunata però dall’applicazione del principio di tassatività, per cui la nullità opera unicamente per i casi espressamente previsti dalla legge. 2 macro categorie
  • Nullità generali: sono quelle prescritte dall’articolo 178

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i

collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario ;

b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione

al procedimento;

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private

nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

  • Nullità speciali: sono quelle previste di volta in volta da specifiche disposizioni del codice (es. art. 109 comma 3) Distinguiamo 3 ipotesi di nullità generale ex art. 178

Î Lettera a) riguarda il giudice: è una norma che sanziona la violazione delle prescrizioni concernenti la capacità del giudice e il numero di giudici che devono formare il collegio (es. giudice senza laurea in giurisprudenza); Î Lettera b) riguarda il PM: sono sanzionate con nullità di atti adottati in violazione delle norme che riguardano l’iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale o la sua partecipazione al procedimento; Î Lettera c) riguarda le altre parti: viene sanzionato con nullità la violazione delle norme che riguardano l’intervento, l’assistenza, la rappresentanza dell’imputato o delle altre parti; oppure, la loro citazione in giudizio. Questa classificazione va integrata con un’altra distinzione che riguarda, invece, il regime giuridico: nullità assoluta, nullità intermedia e nullità relativa. Î Nullità assoluta:

  1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
  2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
    1. Riguarda i soggetti necessari del procedimento (giudice, PM, difensore/imputato);
    2. È rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado
    3. Sono insanabili Î Nullità intermedia: presenta alcune caratteristiche dell’assoluta e alcune dell’intermedia
  3. Può riguardare una sfera più ampia di soggetti che va oltre quelli necessari;
  4. Sono rilevabili d’ufficio ma solo entro la chiusura del dibattimento;
  5. Sono sanabili Î Nullità relativa art 181
  6. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
  7. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto all'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare , le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
  8. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
  9. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
  10. Sono rilevabili solo su eccezione di parte;
  11. Sono sanabili Queste nullità speciali seguono un regime di nullità relativa, salvo alcuni casi eccezionali espressamente previsti dalla legge ai quali si applica la nullità assoluta (es. art 525). Per capire le nullità generali quale regime seguono leggiamo l’articolo 179
  12. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
  1. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
  2. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove. Î ESTENSIONE DELLA NULLITA’ ART 185. L’art 185 afferma che la nullità di un atto colpisce anche gli atti consecutivi che da lui dipendono - > vi deve essere una interdipendenza tra gli atti. La nullità produce effetti più gravi, vi è una regressione del processo, quando colpisce un atto propulsivo, ossia quegli atti che consentono il passaggio da una fase all’altra del procedimento. Î RINNOVAZIONE DELL’ATTO NULLO ART 185. Se il giudice ritiene necessaria la rinnovazione viene disposta con spese a carico della parte che ne ha dato causa con dolo o colpa grave.
  3. INUTILIZZABILITA’ È una ipotesi peculiare di invalidità perché essa è sia causa che effetto: vizio dell’atto è il suo essere inutilizzabile, effetto è la sua inutilizzabilità. Colpisce il valore probatorio dell’atto. Distinguiamo: si ha inutilizzabilità fisiologica quando è frutto della struttura del processo penale, ad esempio gli atti adottati nel corso delle indagini sono inutilizzabili durante il processo perché sono stati adottati senza contraddittorio. Si ha inutilizzabilità patologica quando vi è un fatto che inficia il valore probatorio dell’atto. Anche per l’inutilizzabilità opera il principio di tassatività. Inutilizzabilità patologica, distinguiamo in:
    • Inutilizzabilità assoluta: si ha quando il valore probatorio dell’atto non è utilizzabile nei confronti di nessuno;
    • Inutilizzabilità relativa: si ha quando l’inutilizzabilità della prova vale solo per alcuni soggetti
      • es. dichiarazioni autoindizianti - Inutilizzabilità speciali: sono le ipotesi di inutilizzabilità espressamente previste dal legislatore (es. art 271 intercettazioni svolte fuori dai casi consentiti). L’inutilizzabilità viene in rilievo solo quando si ha violazione della legge processuale: l’articolo 1 91 fa riferimento al termine “legge”, ma per legge si intende solo quella procedurale ( se si ha violazione della normativa sostanziale, e non anche di quella processuale, opera l’illeceità). Art 220 stabilisce che non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità del reato, la tendenza a delinquere o elementi inerenti alla persona del reo o il suo essere recidivo. Regime dell’inutilizzabilità L’inutilizzabilità può essere sollevata d’ufficio dal giudice o su richiesta della parte, in ogni stato e grado del giudizio. L’inutilizzabilità è insanabile - > questo è un limite al libero convincimento del giudice.

È inutilizzabile anche la prova incostituzionale, ossia quella adottata in violazione dei principi e delle norme costituzionali. Principio di non sostituibilità Art 189 prevede una disciplina per le prove atipiche, ossia per quelle prove non disciplinate dalla legge. La prova atipica non può essere una prova che sradica il modello ma può essere una prova che introduce elementi atipici all’interno di una prova tipica. Es. ricognizione - > l’individuazione del colpevole, normalmente svolta dall’umano che è tenuto a confrontare più soggetti e individuarne eventualmente il reo, può essere svolta da un cane. Inutilizzabilità derivata L’elemento di ricerca della prova non inficia gli atti successivi - > lo dice la Cassazione nel 2019 rispetto ad una ipotesi di perquisizione inutilizzabile, affermando che il sequestro compiuto successivamente non è colpito da inutilizzabilità. Salvo nei casi di estensione dell’inutilizzabilità sono tassativi e vengono indicati dal legislatore - > es. 191 comma 2 bis delitto di tortura. Atto inesistente È un atto così viziato, privo addirittura della parvenza giuridica, che lo rende inesistente. L’inesistenza non è neppure contemplata dal codice. Es. PA che adotta una sentenza - > carenza di potere. Il vizio di inesistenza è talmente grande che può essere sollevato anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Questa previsione deroga 2 principi:

  • Principio di tassatività della validità
  • Principio del giudicato Atto abnorme È un atto esula dai modelli legali previsti dall’ordinamento; l’abnormità può essere:
  • Strutturale: quando il contenuto non è previsto dal codice;
  • Funzionale: quando non c’è corrispondenza tra richiesta e risposta (es. PM richiede rinvio a giudizio e il giudice dispone l’archiviazione). È ricorribile per cassazione finché la sentenza non passa in giudicato - > non c’è deroga al principio del giudicato, ma solo al principio di tassatività (non è previsto dal codice). PROVE Principi generali sulla prova