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COMPRAVENDITA-Luminoso, Prove d'esame di Diritto Civile

ottimo file per sostenere l'esame di civile 2 con palermo

Tipologia: Prove d'esame

2012/2013

Caricato il 13/09/2013

shoess
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9. PROCEDIMENTI E TECNICHE DI FORMAZIONE DELL’ACCORDO
Il ctr potrà formarsi con la tecnica della proposta-accettazione (art 1326cc) con quelle dell’inizio di
esecuzione (art 1327cc) o del ctr aperto ( art 1332cc), dell’offerta al pubblico (art 1336cc).
Potranno aversi atti preparatori quali la proposta irrevoc (art 1329cc) o l’opzione ( 1331cc).
Da fonte comunitaria: ctr del consumatore per le vendite porta a porta; ctr a distanza; vendite di
strumenti finanziari fuori sede o a distanza; disciplina generale del comm.
Vendite per automatico, a self-service: svariate tecniche di formazione dell’accordo molto
semplificate. Mediante l’uso di macchine a gettoni (vendite per automatiche), le vendite nei grandi
magazzini a prelievo diretto del cliente (self-service o cash and carry). Mediante l’uso di un
computer (internet, mail). Vendite per corrispondenza o su catalogo. Vendite concluse a mezzo
telefono, per televisione. Particolare è il caso della vendita all’asta dove basta un cenno della mano
piuttosto che una pressione su un pulsante elettronico per far concludere il ctr.
15. L’OGGETTO DELL’ALIENAZIONE: LE SINGOLE FIGURE DI DIRITTI SOGGETTIVI
Il trasferimento programmato con la vendita può avere ad ogg innanzi tutto il diritto di proprietà.
Natura della cosa: Poiché la proprietà ha sempre per ogg cose materiali, la vendita di proprietà si
sostanzierà in vendita di beni mobili o immobili, di beni mobili iscritti in pubbl registri, di
universalità di mobili, di pertinenze. Esclusione: denaro inteso come bene fungibile.
Vendita di case di abitazione: c’è carenza di una apposita regolamentazione della compravendita di
case. Mancano regole per la contrattazione preliminare e definitiva per alloggi sulla carta (edifici da
costruire), la tutela dell’acquirente nelle hp di alloggi privi di certificato di abitabilità.
L’unica normativa posta a tutela riguarda la trascrizione del preliminare e la tutela per il promi
acqui nel caso di immobili da costruire.
Nuda proprietà: può essere ogg della vendita. E anche la vendita con riserva di usufrutto. Secondo
dottr+ infatti con la vendita della nuda proprietà si ha il “distacco” del dir di usufrutto che rimane in
capo al venditore (o ad un sogg terzo).
Comproprietà: è un possibile ogg di vendita la quota ideale di un bene comune o meglio del diritto
i comproprietà.
Diritti reali limitati: la vendita può avere ad ogg anche il trasferimento di dir reali di godimento
dalla proprietà , se ed in quanto autonomamente alienabili (ex usufrutto, superficie) . Per i dir reali
di garanzia (pegno e ipoteca) è discussa la autonoma trasferibilità. Cmq se è possibile dovrebbe
ammettersi solo in favore di chi sia creditore di colui il cui debito è garantito dal pegno o ipoteca.
Crediti: trasferimento di dir di credito. Il ns codice regolamenta nn uno specifico negozio ma della
vicenda traslativa dei dir di credito. L vendita è nulla dove abbia ad ogg crediti strettamente
personali o crediti inalienabili; inefficace nei casi di incredibilità patrizia, sempre che il relativo
patto sia opponibile al cessionario.
Dir personali di godimento: intrasferibili separatamente dalla più ampia posizione contrattuale di
cui fanno parte sono i dir personali di godimento (ex il dir dell’affittuario).
Titoli di credito: sn ammissibili. È discusso invece se a) ogg dell’alienazione sia la proprietà del
documento o i diritti di credito in esso incorporati; b) se la vendita sia soggetta anche in queste hp al
principio del consenso traslativo; questa figura nn si sottrae al principio dell’immediato effetto
traslativo del ctr.
Diritti su beni immateriali: altra figura è l’alienazione onerosa di dir sulle creazioni intellettuali ,
opere di ingegno, invenzioni industriali. Le regole andranno incrementate con quelle speciali
attinenti alle forme di pubblicità e l’opponibilità nei confronti di terzi.
Dir potestativi: nulla in contrario, anche se il fenomeno è molto ridotto.
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19. LA DISCIPLINA DELLA VENDITA DI COSA FUTURA
iritto Civile – La Compravendita
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9. PROCEDIMENTI E TECNICHE DI FORMAZIONE DELL’ACCORDO

Il ctr potrà formarsi con la tecnica della proposta-accettazione (art 1326cc) con quelle dell’inizio di esecuzione (art 1327cc) o del ctr aperto ( art 1332cc), dell’offerta al pubblico (art 1336cc). Potranno aversi atti preparatori quali la proposta irrevoc (art 1329cc) o l’opzione ( 1331cc). Da fonte comunitaria: ctr del consumatore per le vendite porta a porta; ctr a distanza; vendite di strumenti finanziari fuori sede o a distanza; disciplina generale del comm. Vendite per automatico, a self-service: svariate tecniche di formazione dell’accordo molto semplificate. Mediante l’uso di macchine a gettoni (vendite per automatiche), le vendite nei grandi magazzini a prelievo diretto del cliente (self-service o cash and carry). Mediante l’uso di un computer (internet, mail). Vendite per corrispondenza o su catalogo. Vendite concluse a mezzo telefono, per televisione. Particolare è il caso della vendita all’asta dove basta un cenno della mano piuttosto che una pressione su un pulsante elettronico per far concludere il ctr.

15. L’OGGETTO DELL’ALIENAZIONE: LE SINGOLE FIGURE DI DIRITTI SOGGETTIVI

Il trasferimento programmato con la vendita può avere ad ogg innanzi tutto il diritto di proprietà. Natura della cosa: Poiché la proprietà ha sempre per ogg cose materiali, la vendita di proprietà si sostanzierà in vendita di beni mobili o immobili, di beni mobili iscritti in pubbl registri, di universalità di mobili, di pertinenze. Esclusione: denaro inteso come bene fungibile. Vendita di case di abitazione: c’è carenza di una apposita regolamentazione della compravendita di case. Mancano regole per la contrattazione preliminare e definitiva per alloggi sulla carta (edifici da costruire), la tutela dell’acquirente nelle hp di alloggi privi di certificato di abitabilità. L’unica normativa posta a tutela riguarda la trascrizione del preliminare e la tutela per il promi acqui nel caso di immobili da costruire. Nuda proprietà: può essere ogg della vendita. E anche la vendita con riserva di usufrutto. Secondo dottr+ infatti con la vendita della nuda proprietà si ha il “distacco” del dir di usufrutto che rimane in capo al venditore (o ad un sogg terzo). Comproprietà: è un possibile ogg di vendita la quota ideale di un bene comune o meglio del diritto i comproprietà. Diritti reali limitati: la vendita può avere ad ogg anche il trasferimento di dir reali di godimento ≠ dalla proprietà , se ed in quanto autonomamente alienabili (ex usufrutto, superficie). Per i dir reali di garanzia (pegno e ipoteca) è discussa la autonoma trasferibilità. Cmq se è possibile dovrebbe ammettersi solo in favore di chi sia creditore di colui il cui debito è garantito dal pegno o ipoteca. Crediti: trasferimento di dir di credito. Il ns codice regolamenta nn uno specifico negozio ma della vicenda traslativa dei dir di credito. L vendita è nulla dove abbia ad ogg crediti strettamente personali o crediti inalienabili; inefficace nei casi di incredibilità patrizia, sempre che il relativo patto sia opponibile al cessionario. Dir personali di godimento: intrasferibili separatamente dalla più ampia posizione contrattuale di cui fanno parte sono i dir personali di godimento (ex il dir dell’affittuario). Titoli di credito: sn ammissibili. È discusso invece se a) ogg dell’alienazione sia la proprietà del documento o i diritti di credito in esso incorporati; b) se la vendita sia soggetta anche in queste hp al principio del consenso traslativo; questa figura nn si sottrae al principio dell’immediato effetto traslativo del ctr. Diritti su beni immateriali: altra figura è l’alienazione onerosa di dir sulle creazioni intellettuali , opere di ingegno, invenzioni industriali. Le regole andranno incrementate con quelle speciali attinenti alle forme di pubblicità e l’opponibilità nei confronti di terzi. Dir potestativi: nulla in contrario, anche se il fenomeno è molto ridotto.

19. LA DISCIPLINA DELLA VENDITA DI COSA FUTURA

Come dice l’art.1472cc il trasferimento del diritto si verifica automaticamente nn appena la cosa viene ad esistenza, ossia quando i frutti si separano, gli alberi vengono tagliati; la ratio è qll di non far assumere al compratore il prematuro rischio del perimento di un’opera che è ancora nella sfera del controllo e di attività dell’alienante. Per quel che riguarda l’opponibilità ai terzi dell’acquisto fatto dal compratore , valgono qst regole:

Beni MOBILI (^) Art.1555 F 0F 0 Se Tizio vende il bene mobile a più sogg, qll che tra di essi ha acquistato in bf il possesso è preferito agli altri, anche se il suo acquisto ha data posteriore (c.d. possesso vale titolo.)

CREDITI (^) Art 1265 F 0F 0 se lo stesso credito è stato più volte ceduto ai terzi, prevale la cessione notificata x prima al debitore, anche se è di data posteriore.^1

Beni IMMOBILI Art 2644 F 0F 0 Regola generale secondo cui chi trascrive x primo viene tutelato rispetto ai terzi che hanno trascritto successivamente. Colui che ha alienato (due volte!) è tenuto al risarcim del danno dell’acquirente che nn ha trascritto x primo = respo ctr, xchè viola l’obbligo di esecuzione in bf. Probl: e l’altro acquirente è respo? Se magari si è accordato con l’alienante al fine di frodare l’altro acquirente allora sì, sarà passibile di respo extractr. Probl: conflitto tra compratore dei frutti naturali e il compratore del fondo? Se il compratore del fondo è diventato proprietario della cosa-madre prima della separazione dei frutti, la vendita dei frutti è inopponibile.^2 Dove si accerti che la cosa dedotta in ctr come cosa futura nn potrà sicuramente venire ad esistenza, diventa impossibile la prestazione ogg dell’obbligazione del venditore di cui all’art 1476cc. La risoluzione sarà automatica ex art 1463cc se l’impossibilità nn sia imputabile al venditore, in caso contrario troverà applicazione l’art 1453cc, ma nn è esclusa la tutela risarcitoria per l’interesse contrattuale positivo a carico del venditore inadempiente. Nell’hp in cui la cosa venga a esistenza solo in parte per fatto imputabile al venditore , il compratore potrà scegliere tra la risoluzione e la riduzione del prezzo, salvo in ogni caso risarcim del danno; in caso di mancanza di colpa troverà ingresso la disciplina dettata dall’art 1464cc. Nelle vendite con prezzo a misura si applicheranno ma nn nelle vendite a forfait nelle quali essendo il corrispettivo fissato globalmente a prescindere dalla quantità del prodotto, il compratore assume il rischio della quantità del prodotto rispetto a quella prevista: in esse la produzione di una quantità minore nn darà luogo a riduzione del prezzo né legittimerà il recesso. NB: Le parti possono convenire che il compratore assuma su d sé il rischio della totale mancata venuta ad esistenza del bene futuro. Si parla di emptio spei o di vendita a sorte dove il compratore si obbliga a corrispondere il prezzo in modo incondizionato anche dove la cosa nn venga ad esistenza. Qst è una deroga al regime ordinario del rischio e quindi deve risultare espressamente dalle dichiarazioni delle parti. What’s natura giuridica della vendita a sorte?

Tesi vecchia È una vendita “di speranza”, cioè caratterizzata da una forte alea

Tesi nuova 1 L’emptio spei è un ctr aleatorio che nn rientra nella vendita

Tesi nuova 2 È una vendita convenzionalmente aleatoria

LUMINOSO Preferisce la tesi 2 xchè dice che la funz della vendita a sorte consiste sempre in uno scambio tra un diritto e un corrispettivo $; l’unica peculiarità consiste nell’assunzione, da parte del compratore, del rischio della mancata venuta ad esistenza = clausola di inversione del rischio.

(^1) Qst regola deroga alla regola generale del princ consensualistico, secondo la quale il credito viene ceduto immediatamente al momento dell’accordo delle parti. (^2) È un conflitto tra 1acquisto mobiliare e 1 immobiliare, quindi non opera la regola sul possesso né qll sulla trascrizione, e quindi il probl si risolve con il criterio della data certa anteriore.

l’ordinanza del sindaco; in qst caso il ctr traslativo del terreno che fa parte della lottizzazione abusiva è nullo, la nullità è data dall’incommerciabilità del bene.

36. LA C.D. VENDITA OBBLIGATORIA

Si ha qnd c’è l’obbligazione del venditore di far acquistare al compratore il diritto venduto. L’obbligazione nn sostituisce il trasferimento del diritto, ma lo precede, quale effetto negoziale strumentale e preparatorio dell’altro; quindi la vendita è obbligatoria è anch’essa un ctr traslativo visto che il trasferimento trova la sua fonte nella vendita. La particolarità è che l’effetto traslativo, sotto il profilo cronologico, nn è immediato ma mediato. Qst tipo di ctr quindi crea 1 situazione di pendenza tra la conclusione del ctr e il verificarsi dell’eff traslativo; la pendenza pone un probl: si tratta di una vendita sottoposta a condizione? Dottr+ dice no, e quindi esclude l’applicabilità delle norme in materia di condizione.

Diff con il modello tedesco >> in qll tedesco c’è un’obbligazione di dare (cioè di fare un successivo negozio traslativo di natura astratta). Qui la ratio tutelata è la certezza nella circolazione dei diritti. In Italia abbiamo sì dei negozi che presuppongono un’obbligazione di dare (ex. mandatario trasferisce al mandante i beni acquistati in nome proprio) ma qui non si tratta di vendite! Probl: le parti potrebbero derogare al princ consensualistico? Cioè le parti possono concludere un ctr che prevede un negozio traslativo successivo che serve x dare esecuzione al primo? La vendita obbligatoria in Italia non postula il compimento di un successivo negozio di puro trasferimento, ma riguarda il verificarsi di quei ≠ fatti od atti che consentano al ctr di vendita di produrre l’effetto reale. (ex. nella vendita generica si richiede l’individuazione, nella v. di cosa futura si chiede la venuta ad esistenza del bene, nella v. con riserva proprietà serve l’integrale pagamento del prezzo…) Probl: ci possono essere figure di vendita obbligatoria al di fuori delle hp di lex? Dottr e Giuri ok. 5 NB: la vendita obbligatoria è immediatamente trascrivibile! (segue regole ctr preliminare).

  1. Segue: L’OPPONIBILITA’ A TERZI Bisogna distinguere a seconda che si tratti di creditori e aventi causa dal compratore o dal venditore tenendo conto della natura dei beni alienati:

Credit + Av Causa COMPRATORE

A] beni IMMOBILI > l’opponibilità anche ai creditori della riserva di proprietà è subordinata alla tempestiva trascrizione della riserva stessa. B] beni MOBILI > la riserva è opponibile ai creditori sempre che risulti da atto scritto di data certa anteriore al pignoramento (art 1524cc). L’opponibilità agli aventi causa discende dal fatto che il compratore nn può trasferire ad essi diritti max di quelli acquistati. C] MACCHINE prezzo + € 15 > la riserva è opponibile agli acquirenti purché il patto sia trascritto nel registro presso la cancelleria del tribunale.

Credit + Av Causa VENDITORE

Non c’è tutela nel codice, ci si rifà alla lex fallimentare in base alla quale il fallimento del venditore nn è causa di scioglimento della vendita a rate con riserva della proprietà. I creditori concorsuali nn possano soddisfarsi sulla cosa per quanto essa sia ancora di proprietà del venditore fallito e postula il sub ingresso della curatela nel ctr in corso di esecuzione.

52. VENDITE A RATE E DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO

Nell’hp in cui la vendita a rate viene compiuta in favore di un consumatore alla disciplina di dir

(^5) Sent Cass 94 che ammetteva la possibilità x le parti di rinviare l’effetto traslativo al momento in cui il ctr fatto con scrittura priv veniva tradotto in atto pubbl.

comune si aggiunge quella speciale dettata dal T.U. in materia bancaria del 1993 per le operazioni di credito al consumo. Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività comm o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una pers fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Questa speciale disciplina però nn si applica nelle hp con importo inferiore a 150€ o superiore a 30.000 e se ogg un immobile. Ratio: assicurare trasparenza e completezza delle clausole contrattuali e di assicurare equilibrio tra le parti dell’operazione. Il T.U.: F 0 F 0Obbliga il finanziatore a rendere pubblici i tassi di interessi, i prezzi e ogni altra condizione economica dell’operazione, il tasso annuo effettivo globale del finanziamento(TAEG); stabilisce la forma scritta e pena di nullità; prescrive un contenuto min del ctr; prevede sostituzione automatica delle eventuali clausole nulle. F 0 F 0Rafforza i poteri ctr del consumatore soprattutto al fine di evitare che l’interposizione del finanziatore nei ctr di vendita con patto di riservato dominio consenta l’aggiramento della disciplina di dir comune di cui gli art 1525,1526 cc. Il T.U. all’art 125 dice che se a fronte del credito al consumo è stato offerto un dir reale di garanzia sul bene acquistato con il $ avuto in prestito, si applicano allora gli artt 1525 e ss cc con la conseguenza che non potrà essere pronunciata risoluzione del mutuo se non viene pagata una sola rata inferire a 1/8 del totale. L’art 125,2 dice che è nullo ogni patto che esclude, x il consumatore, la facoltà di adempiere in via anticipata, di recedere dal ctr senza penalità, di applicare qst regole anche al finanziatore. Se qst regole vengono applicate alle vendite a rate, in caso di adempimento anticipato, c’è il dir del consumatore ad un’equa riduzione del prezzo (se c’è recesso allora il consumatore avrà diritto alla restituzione delle rate pagate; poi ovvio dovrà dare 1 equo compenso x l’uso della cosa). Altra dispo importante: se c’è inadempimento del venditore si attribuisce al consumatore la facoltà di agire in via sussidiaria contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, sempre che ci sia un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva concessione di credito ai clienti del fornitore. 6 Altro rimedio x il consumatore > in caso di inadempienza parziale del venditore, il consumatore può anche sospendere il pagamento delle rate; se l’inadempimento è totale invece chiede risoluzione + restituisce rate + chiede risarcimento del danno.

53. LA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO

Disciplina artt 1500-1509 cc. È qll vendita con cui il venditore si riserva di riavere la titolarità del dir alienato, mediante la restituzione del prezzo + rimborsi delle spese fatte dal compratore per la vendita della cosa.^7 Analizzando la figura dal pdv economico sembra che assolva a: reditizia = vende il bene e ne ricava una somma $; poi rimborsa è la restituzione del finanziamento!) per riavere bene. i garanzia = il pagamento del prezzo è in pratica un atto di di un prestito; il $ verrà restituito in un momento successivo, o) ma il compratore è sempre e cmq garantito dall’acquisto della ul bene. Proprio x qst sue funzioni “particolari” spesso si hanno casi di abuso e di usura vs i sogg bisognosi di $; si è deciso cmq di ammettere la disciplina xchè si è pensato che il non ammetterla nel codice sarebbe stato peggio x la tutela dei venditori riscattanti. What’s natura del riscatto? Diverse opinioni in dottrina e giurisprudenza: A] teoria della condizione risolutiva >> l’esercizio del riscatto convenzionale è una condizione (^6) La norma si basa sull’esistenza di un collegamento tra la vendita e il ctr di mutuo finalizzato all’acquisto del bene. Cmq la tutela del consumatore secondo il Luminoso è abb modesta xchè si basa su un accordo di esclusiva tra il finanziatore ed il venditore. (^7) Nella pratica il ricorso a qst fig si ha qnd un sogg ha bisogno di denaro e quindi si decide a vendere un det bene, ma vuole riprenderselo non appena le sue condizioni economiche miglioreranno.

What’s conseguenze dell’esercizio del riscatto (effetti tra le parti)? Prima conseg è data dal ritorno ex nunc del diritto venduto nel patrimonio del venditore riscattante. Effetti secondari: onere di restituzione del prezzo e di rimborso delle spese del ctr il cui mancato tempestivo assolvimento comporta la decadenza dal dir di riscatto + l’obbligazione di rimborso delle spese necessaire e utili fatte per la cosa. Ob.: proteggere il venditore contro gli abusi della controparte c’è la nullità 10 per l’eccedenza dell’eventuale patto con il quale si fosse convenuto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la venditore. Effetti sul compratore (o sub acquirente): obbligo di restituire la cosa + frutti (ex tunc) What’s effetti vs terzi? il venditore che riscatta la cosa ha la possibilità di riavere la proprietà anche in pregiudizio dei diritti di terzi. qui vale la c.d. efficacia reale del riscatto , ossia l’opponibilità ai terzi degli effetti nel suo esercizio (è un caso eccezionale!) RATIO: venire incontro al proposito del venditore (che è sogg debole) di riprendersi il bene. In tal modo il riscattante è messo in grado di recuperare il bene anche quando esso nel frattempo fosse stato alienato dal compratore (art1504cc). L’opponibilità ai terzi del riscatto è subordinata a 2 ordini di requisiti: 1^ req sul patto di riscatto F 0E 8 le condiz di opponibilità del patto sono qll che si hanno dall’applicazione dei principi generali: per i beni immobili e mobili registrati sarà necessaria la trascrizione del patto di riscatto, per gli altri è indispensabile un atto di data certa anteriore. 2^req sulla dichiarazione F 0E 8 le condiz di opponibilità alla dichiarazione sono richieste solo x vendite di beni immobili e mob registrati, e solo gli av causa del compratore che hanno acquistato in data successiva alla scadenza del termine fissato per l’esercizio del riscatto + ai creditori che abbiano sottoposto il bene a pignoramento dopo tale scadenza. NB se la dichiarazione viene eseguita dopo 60gg dalla scadenza del termine, restano salvi i dir acquistati dei terzi se c’è atto scritto anteriore alla trascrizione della domanda. Vedi artt 1506-1509cc.

  1. Segue: LE C.D. VENDITE A SCOPO DI GARANZIA La vendita con patto di riscatto si presta ad essere impiegata per realizzare una finalità creditizia nei confronti del venditore e una finalità di garanzia a favore del compratore. Se qst finalità rimangono sul piano soggettivo non ci sono probl x la validità di qst tipo di vendita; probl invece ci sarà qnd la finalità di garanzia entra nella struttura del ctr, quindi non possiamo più chiamarla vendita e il probl è qll di accertare se e fino a quale punto il ctr sia valido alla stregua del divieto normativo del patto commissorio. Caso frequente: Tizio riceve a mutuo $ e trasferisce a Caio (contemporaneamente o successivamente) la proprietà del bene X, con l’intesa che se il $ verrà puntualmente restituito, Tizio potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. Dottr+ dice che nn è 1 vendita, xchè il trasf di proprietà non ha come corrispettivo un prezzo, ma qui c’è qualc di più, qui si vuole sfruttare la funz di garanzia. Altro caso frequente: Tizio dich di vendere con patto di riscatto il bene Y a Caio e pattuiscono una compensazione tra il debito del mutuo e il credito della vendita. Qst è 1 alienazione di garanzia. La dottr+ ritiene che il divieto di patto commissorio si applichi, oltre che alle alienazioni in proprietà a scopo di garanzia sospensivamente condizionate all’inadempimento del debitore alienante, anche alle alienazioni in garanzia immediatamente traslative sottoposto alla condizione risolutiva dell’adempimento del debitore ovvero con patto di riscatto, ricorrendo anche per queste alienazioni la medesima ratio del divieto del patto commissorio. Fino agli anni 80 le aveva ritenute valide, ora invece dice che servono solo x eludere il divieto.

56. LA VENDITA DI AZIENDA

I singoli beni che compongono l’azienda conservano la loro identità, il ctr è font di una pluralità di trasferimenti. Sebbene l’azienda nn costituisca l’ogg di un unico diritto, la lex riserva all’alienazione dell’azienda una considerazione unitaria, e quindi detta regole specifiche. Forma del ctr: L’atto scritto è previsto dall’art 2556 comma 1 cc ad probationem e per le sole (^10) NB: la nullità colpisce qualsiasi clausola che mira a raggiungere dei risultati vietati

aziende relative ad imprese soggette a registrazione. NB: Con ciò nn esonera le parti dall’onere di osservare la forma ad substantiam richiesta dalla natura dei singoli beni o del ctr! Il comma 2 dell’art ctr sottopone il ctr a pubblicità nel registro delle imprese; serve il deposito di 1 esemplare redatto in atto pubbl o scritt priv aut. RATIO = evitare conflitti tra acquirenti della stessa azienda, o tra acqui dell’azienda e qll dei singoli beni aziendali. Ogg della vendita : se manca descrizione analitica o inventario, sono tutti i beni che all’atto della conclusione del ctr apparivano far parte della azienda (in particolare quelli che venivano utilizzati dall’imprenditore). Le parti possono tuttavia escludere dalla cessione singoli beni. Segni distintivi : la ditta nel silenzio del ctr non passa al compratore; il marchio sì, insegna sì. E l’avviamento? Si ovvio, xchè è qualità inseparabile dall’azienda. E le autorizzazioni amm.ve? No xchè sono qualità personali. Ma il mancato rilascio al compratore di tali autorizzazioni crea un caso di risoluzione x inadempimento? La giuri+ dice di sì, ex Sent Cass 1991 nel caso di vendita di esercizio commerciale, considera fondamentale il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Crediti&Debiti: Il trasferimento di az comporta anche l’automatica cessione all’acquirente dei crediti (la lex non dice nulla, le parti posso anche escluderla) + debiti (la legge prevede l’accollo automatico solo per quelli già preesistenti e solo per le az commerciali)+ vari rapporti contrattuali inerenti all’az ceduta (devono essere in corso di esecuzione al momento della cessione, le parti possono anche escluderli; no i ctr di carattere personale). NB: Il ceduto può recedere entro 3 mesi dalla notizia della cessione ove ricorra la giusta causa, cioè quando la successione nel ctr sia per lui gravemente pregiudizievole. Il cedente risponde degli eventuali danni verso il terzo recedente. Il compratore risponde in via esclusiva dei debiti nascenti dal ctr anche se nn risultanti dai libri contabili obbligatori. Per quel che riguarda la garanzia(vizi ed evizione) deve essere rif all’azienda ma anche singoli beni.

  1. LA VENDITA DI EREDITA’ Artt 1542-1547 cc Si ha quando un erede aliena, contro il pagamento del prezzo, tutto il complesso ereditario o la sua quota. NB: invece quando vengono trasferiti uno o più beni determinati non si tratta di vendita di eredità, tranne nel caso in cui siano stati considerati dalle parti come una frazione dell’intero. La vendita, se conclusa prima dell’apertura della successione, è nulla poiché integra un patto successorio dispositivo. Effetti: La vendita di eredità fa subentrare il compratori non nella qualità di erede, ma nella titolarità delle singole situazioni giuridiche favorevoli e sfavorevoli in essa comprese. Si tratta di una successione inter vivos a titolo particolare; NB: la vendita di eredità è una delle condizioni per l’esercizio del retratto successorio, nel caso in cui il venditore non ha prima interpellato gli altri eredi. Forma: La forma è scritta a pena di nullità. Diritti&Obblighi parti : Art 1544-1545cc ci fanno capire che il legi considera unitariamente l’ogg della vendita xchè fa rif al momento dell’apertura successione,non qll della concl della vendita. RATIO art 1544 = obbligo x venditore di ricostruire per equivalente gli elem attivi (frutti, crediti, beni) dei quali avesse medio tempore disposto; RATIO art 1545 = il compratore deve reintegrare il venditore di quanto questi abbia pagato per i debiti o pesi dell’eredità e a corrisponderli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità (c.d. reviviscenza dei dir dell’erede). L’art 1546cc prevede la responsabilità solidale del compratore con il venditore per i debiti ereditari. NB: Il permanere della respo del venditore nei rapp esterni lo si ha con il princ che impedisce la liberazione del debitore senza consenso del creditore. Xchè nel 1546 cc si parla di “patto contrario”? Dottr+ dice che non è un patto che serve ad escludere la respo del venditore, Luminoso xò pensa che è un patto che va identificato con il patto concluso tra acquirente e creditore. Quali garanzie: Art 1542 cc prevede che il venditore sia tenuto a garantire unicamente la sua qualità di erede (qnd nella vendita non sono specificati i singoli beni). Il venditore quindi risponde solo se non ha acquistato tale qualità o l’ha successivamente perduta.

Al ctr viene imposta forma scritta a pena di nullità, un contenuto negoziale necessario e la menzione delle garanzie fideiussorie. La nullità è prevista per le clausole o i patti aggiunti con cui l’acquirente rinunci ai dir riconosciutigli. Dir di recesso entro 10 gg dalla conclusione o 3 mesi se il ctr nn contiene alcune delle info obbligatorie. NB: la tutela inizia già in fase precontrattuale xchè il venditore è obbligato a consegnare un progetto info che contenga dati dettagliati sulla vendita.

61. LA VENDITA DI COSE MOBILI 11

Il cod civ dice che è un autonomo sottotipo della vendita. Artt. 1510-1536 cc Luminoso xò nota che all’interno di qst sezione trovano posto discipline molto diverse tra loro, alcune che riguardano i profili generali della vendita, altre che riguardano specifiche figure della vendita mobiliare; quindi alla luce di ciò egli ritiene che qst tipo di vendita non sia da considerarsi come un sottotipo.

62. LE VENDITE DELL’IMPRENDITORE (O COMMERCIALI)

Con il cod civ del 1942 è venuta meno la distinzione tra vendite “civili” e “commerciali”. La disciplina è ora unitaria; può intercorrere tra imprenditori e consumatori. Nonostante tale unificazione vi sono cmq dei tipi di vendita che rimangono a tutti gli effetti commerciali; i tratti caratteristici sono: a) l’esistenza di un’attività di impresa; b) clausole particolari che vengono impiegate solo da imprenditori ex. CIF; FOB, franco; c) conclusione mediante tecniche caratteristiche delle contrattazioni degli imprenditori ex. cgc, asta, self service. La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 114/98 che ha Ob di tutelare la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la tutela del consumatore e l’efficienza della rete distributiva. Si va xò formando un corpo speciale di norme destinate a disciplinare i soli ctr tra imprenditori ex. lex 182/98 che disciplina la sub fornitura industriale che ha introdotto un istituto nuovo, il c.d. “abuso di dipendenza economica” che si ha qnd un’impresa è in grado di determinare nei rapporti con un’altra impresa un eccessivo squilibrio di dir e obblighi (ex. imposizioni di cgc particolarmente gravose, ex. interruzione arbitraria delle relazioni commerciali). La dipendenza è quindi qll situazione in cui si trovi un’impresa rispetto ad un’altra, il che di x sé non ha carattere di illiceità; illecito xò è l’abuso di qst situazione = nullità del patto ctr con il quale venga realizzato l’abuso + risarcimento danni.

63. LE VENDITE IN REGIME DI SUBFORNITURA

È prassi che le grandi imprese affidino alle medie/piccole la realizzazione di fasi del processo produttivo; è un fenomeno di decentramento dell’attività produttiva. La lex 192/98 ha Ob di tutelare il subfornitore xchè il probl è che, dato il peso economico differente delle due imprese, spesso si hanno delle situaz di debolezza contrattuale dell’impresa + piccola. Il legi disciplina due ≠ tipi di subfornitura: di lavorazione = un imprenditore si impregna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente. e di prodotto o servizio = il subfornitore si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o cmq utilizzati nell’ambito dell’attività eco del committente o nella produzione di un bene complesso. In entrambe, il ctr deve prevedere che le prestazioni vengano eseguite in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. Ma che natura ha la subfornitura? Può essere intesa come un ctr tipico a sé? Luminoso esclude tale hp, anche se in effetti è una figura che può essere ricondotta al caso dell’appalto, del ctr d’opera, della vendita di cosa futura, o anche al caso della somministrazione. Tratti salienti della disciplina: La forma a pena di nullità e scritta; cmq il subfornitore ha dir al corrispettivo x la prestazione svolta

(^11) Sono beni mobili: le materie prime, i semilavorati, i lavorati, i titoli di credito, gli impianti, i

macchinari, i beni immateriali, le auto, gli aerei, le navi.

anche in caso di nullità (ex art 2126cc) del ctr. I contenuti necessari del ctr: il prezzo, i requisiti del servizio, il termine e le modalità di consegna e di collaudo, i termini di pagamento del prezzo. In mancanza di pattuizioni => norme suppletive. La responsabilità del committente: hanno natura inderogabile le norme che stabiliscono l’estensione dei termini di pagamento del prezzo della subfornitura che viene fissata dalla legge in 60 gg dall’esecuzione della fornitura. In caso ritardo del committente nel pagamento con il riconoscimento del dir a ricevere interessi nella mis del tasso uff di sconto maggiorato di 5 punti. La nullità: colpisce il patto che attribuisce al committente la facoltà d modificare unilateralm il ctr, la clausola che concede ad una delle parti il pot di recedere senza concreto preavviso e il patto con cui il subfornitore disponga di diritti di privativa industriale o intellettuale a favore del committente. La responsabilità del subfornitore: questo risponde del funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti, nn è invece respo per i difetti dei materiali e degli attrezzi datagli dal committente sempre che li abbia tempestivamente segnalati al medesimo.

64. LE VENDITE AL CONSUMATORE

Assicurare una particolare protezione alla parte + debole, ossia il consumatore. La vendita al consumatore indica quelle vendite tra un consumatore ed un operatore professionale; ambito molto ristretto xchè ad ex. rimangono fuori molti sogg che avrebbero bisogno di tutela, ex. subfornitura, ex onlus, ex. persone giuridiche… La tutela investe: a) il momento dell’info; b) il momento del finanziamento; c) il momento della conclusione del ctr; d) il momento dell’uso del prodotto; e) il profilo della sua conformità al ctr nonché quello della sua sicurezza e dell’eventuale dannosità; f) il momento della difesa processuale. La redazione del cod cons apre probl di coordinamento e gerarchia con il cod civ; in dottr si parla di carattere sussidiario del cod civ e di prevalenza delle norme + favorevoli al consumatore. Vendite straordinarie > tutela del consumatore nel caso di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, sottocosto. D.Lgs. 114/ Vendite a peso netto > riguarda sia la vendita al minuto che all’ingrosso, dove si dice che la vendita deve essere effettuata al netto della tara. Ex. prodotto preimballato ha dir di essere aperto dal consumatore x verificare la rispondenza tra prezzo e effettiva quantità.

  1. Segue: LE VENDITE DEI BENI DI CONSUMO Direttiva CE 44/99 attuata con D.Lgs. 24/2002. 12 Introduce novità su taluni aspetti della vendita e della garanzia dei beni di consumo. RATIO: elevato di protezione dei consumatori e di armonizzare e semplificare le ≠ discipline nazionali dei vari paesi Ue. NB: Essa si rivolge solo alle vendite tra professionista e consumatore aventi per ogg beni mobili. 13

NOVITA’: F 0F 0Unificazione dei vizi in un’unica categoria “difetto di conformità del ben al ctr” F 0 F 0 Unificazione del regime di responsabilità sia per vizi anteriori al trasferimento della proprietà che per i vizi successivi. F 0 F 0 Il difetto di conformità; i beni si presumono conformi al ctr se: 1) il bene consegnato sia idoneo all’uso abituale, 2) il bene sia conforme alla descrizione del venditore, 3) se il bene possieda le qualità e le prestazioni abituali dei beni dello stesso tipo 4) il bene sia idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore. F 0 F 0Il sistema rimediale: in relazione a q.siasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, la novella pone a carico del venditore una responsabilità e riconosce al compratore un apparato di rimedi per la risoluzione del ctr o riduzione del prezzo, ma soprattutto la (^12) Ha novellato il cod civ inserendo gli artt 1519bis-1519nonies, ora collocati nel cod cons agli artt 128-135. (^13) Non si fa rif solo alla vendita ma a tutti i tipi di ctr che si riferiscono ai beni di consumo ex. permuta, somministrazione, appalto,…

“vincolo di responsabilità”, ossia in un impegno ad un’attribuzione traslativa conforme al ctr, la cui violazione comporta una respo del venditore. Luminoso infatti ricorda che sin dal tempo del dir romano i termini “obbligazione” e “garanzia” sono tra di loro inconciliabili. Si tratta di capire quale sia la natura giuridica della garanzia. Tesi dell’errore: ci sn autori che riconducono la garanzia, in particolare qll per vizi, ad un errore del compratore circa l’effettiva consistenza dell’ogg. Si è obiettato che i rimedi che la legge accorda nn sn quelli dell’annullamento del ctr bensì della risoluzione e della riduzione del prezzo, e soprattutto che il fenomeno nn ha nulla a che vedere con l’errore negoziale. Tesi dell’assunzione del rischio: si basa sull’assunzione da parte di un sogg, del rischio collegato ad un determinato evento o data situazione. Secondo questa tesi il venditore assume su di sé il rischio che il risultato traslativo non risulti conforme alle previsioni contrattuali, e la garanzia quindi realizza un effetto contrattuale che funge da surrogato di un’obbligazione. Si può obiettare che l’assunzione del rischio postula che l’evento che rende attuale l’obbligazione indennitaria stia fuori di un giudizio di imputabilità e di illiceità, e soprattutto sia estraneo a qualsiasi tipo di impegno del garante di impedirne il prodursi. Tesi della respo prectr: la garanzia va configurata come un’hp di respo prectr, visto che il venditore prima di concludere il ctr, è tenuto a verificare la propria legittimazione a disporre e a rappresentare al compratore eventuali anomalie. La conseguenza è che, in caso di reticente silenzio, il venditore in mal fede incorre in una responsabilità in contraendo ex 1479cc, mentre in caso di buona fede si avrà la nullità del ctr per inesistenza dell’ogg e una respo del venditore ex 1338cc per mancata comunicazione della causa di invalidità. Si obietta che con le norme sulla garanzia il legislatore nn ha inteso reagire alla mancanza di preventiva comunicazione dei vizi ma all’esistenza obiettiva di tali anomalie. Tesi della respo ctr: Dottr e giuri + ritengono che si tratti di una violazione del ctr e dicono che si è nell’area della responsabilità del venditore. Per alcuni autori si è in presenza di un vero e proprio inadempimento di una obbligazione ossia dell’obbligazione di far acquistare al proprietà. Secondo altri la garanzia rappresenta invece la reazione per l’irregolarità dell’attribuzione traslativa. Altri ancora ravvisano nella garanzia una responsabilità contrattuale fondata su un’obbiettiva violazione della promessa contrattuale o sull’inattuazione dell’effetto reale. L’orientamento di pensiero che coglie + da vicino la realtà del fenomeno sembra essere quello che riconduce la garanzia alla violazione della legge contratto senza identificarla nell’inadempimento di un’obbligazione.

  1. LA GARANZIA COME VINCOLO DI RESPO CTR SPECIALE Come abbiamo detto sopra, la garanzia codicistica nn consiste in una promessa obbligatoria e la sua violazione nn concreta perciò l’inadempimento di un’obbligazione del venditore. La garanzia nella vendita da vita ad un vincolo di respo che è implicato dall’impegno traslativo del venditore. L’impegno traslativo si pone quindi sulla stessa linea concettuale della promessa obbligatoria 14 , e quindi si suppone la dich di vendere include l’impegno dell’alienante al realizzarsi di un risultato traslativo conforme alle determinazioni convenzionali e legali, e la sua infrazione comporta a suo carico una respo per violazione dell’impegno negoziale assunto. La violazione della garanzia si traduce in una respo Contrattuale F 0D C xchè fa rif all’impegno traslativo che caratterizza la vendita Speciale F 0D C xchè il suo presupposto non è l’inadempimento (come richiederebbe l’art 1218cc), bensì l’inattuazione (o imperfetta attuazione) dell’impegno traslativo, il quale è derivante da situazioni preesistenti alla vendita, come dimostra il fatto che i rimedi della risoluzione e della riduzione del prezzo previsti dalle disposizioni in esame altro nn presuppongono.

70. REGOLE DELLA RESPO SPECIALE. LA DISCIPLINA DELL’INADEMPIMENTO E IL

GIUDIZIO DI IMPUTABILITA’

Art 1218 cc risulta inapplicabile; è estraneo a qst respo un giudizio sulla possibilità/impossibilità del risultato traslativo e sull’eventuale al venditore, con la conseguenza che la risoluzione può essere domandata anche quando il risultato traslativo conforme al ctr sia ancora oggettivamente

(^14) Xchè anch’esso si riferisce ad un risultato che si raggiunge mediante un effetto di tipo finale.

possibile e non ci sia colpa del venditore. Quindi capiamo come l’Ob della lex è qll di creare uno strumento di tutela nel caso di ogg squilibrio del sinallagma, tenendo conto che la mancata realizzazione dell’effetto reale è un evento difficilmente superabile dal venditore. Ciò non significa che il profilo dell’imputabilità (del mancato raggiungimento dell’eff traslativo) sia rimasto fuori dal sistema di tutela della garanzia, Luminoso afferma che il risarcimento (per l’interesse positivo) del compratore è stato ancorato dalla lex alla colpa del venditore. La legge ha quindi imposto al venditore un obbligo preventivo, cioè il dovere di verificare la propria concreta attitudine a realizzare il risultato traslativo promesso, da assolvere al momento della conclusione del ctr. Di conseguenza il venditore viene considerato in colpa quando abbia concluso la vendita pur conoscendo o potendo conoscere con l’uso dell’ordinaria diligenza l’alienità, l’irregolarità giuridica o la difettosità materiale della cosa.

71. PROBLEMI GENERALI

Unitarietà dei vari istituti della garanzia >> I rimedi concessi ( F 0E 1) al compratore sono omogenei. Integrazione della disciplina >> le lacune nella disciplina speciale della garanzia vengono colmate con l’applicazione analogica delle altre norme speciali in materia e con regole generali sulla respo. Vendite a catena >> probl è determinare i sogg passivamente legittimati alle relative azioni. Negata la possibilità di riconoscere all’ultimo acquirente della catena il potere di esperire i rimedi contrattuali della garanzia direttamente nei confronti del primo venditore.

72. VENDITA DI COSA ALTRUI

Art 1478 e 1479cc è un ctr valido; da essa nasce per il venditore l’obbligazione di procurare l’acquisto della cosa al compratore. Si tratta di una vendita obbligatoria dove l’effetto traslativo è rinviato al momento in cui il venditore riesce a procurarsi la proprietà della cosa dal titolare. Il ctr dovrebbe ritenersi trascrivibile non appena concluso. Presupposto è che il diritto appartenga ad altri al momento del ctr. A seconda che il compratore conosca/ignori l’altruità del dir ci sono ≠ conseguenze:

Se IGNORA (bf) al momento della conclusione del ctr, si realizza un’inattuazione dell’attribuzione traslativa. Il compratore può domandare la risoluzione.

Se CONOSCE (mf)

il venditore avrà invece un congruo termine per adempiere l’obbligazione di far acquistare la cosa e il compratore potrà domandare la risoluzione solo dove tale termine decorra infruttuosamente. NB: Ininfluente è che il venditore sia o no consapevole dell’alienità della cosa, al max rileverà x il risarcimento del danno. Le vendite allo scoperto : hanno ad ogg cose generiche che nn si trovano nel patrimonio del venditore al momento della conclusione del ctr. L’adempimento del venditore: il venditore può adempiere l’obbligazione di procurare l’acquisto al compratore acquistando il bene dal suo attuale titolare. Il venditore può procurare l’acquisto al compratore anche in altri modi, ex fare in modo che il terzo proprietario pur restando estraneo al rapporto contrattuale di compravendita alieni direttamente la proprietà al compratore a titolo di adempimento del terzo ex art 1180cc ovvero dia la sua approvazione al precedente atto dispositivo del venditore o ratifichi la vendita a norma del 2032cc. Tutela del compratore: ex art 1479cc prevede la risoluzione del ctr con la restituzione del prezzo, il rimborso delle spese oltre al risarcimento del danno.

73. VENDITA DI COSA PARZIALMENTE ALTRUI

La respo del venditore è fondata su una parziale inattuazione dell’effetto traslativo. I rimedi ex art 1480cc: risoluzione, che però deve essere domandata solo quando debba ritenersi che costui nn avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui nn è diventato proprietario; la riduzione del prezzo; sempre il risarcimento dei danni se sussiste la colpa del venditore.

chiamare in causa il venditore affinché questi, anche nell’interesse del compratore, possa svolgere le opportune difese e rimanga soggetto al relativo giudicato. In mancanza della chiamata in causa, il compratore condannato al rilascio perde il diritto alla garanzia nn automaticamente ma solo se il venditore riesca a dimostrare che esistevano ragioni suff per far respingere la domanda del terzo. Tali ragioni devono consistere in circostanze di diritto sostanziale nn fatte valere dal compratore e che perciò il venditore nn potrebbe esimersi dalla garanzia adducendo che la domanda del terzo poteva essere respinta proponendo eccezioni meramente processuali. F 0 D C Evizione espropriatoria:^ si ha quando il compratore, a seguito dell’intervento del 3^, perde con efficacia il dir che aveva acquistato in virtù della compravendita. Questa perdita viene causata di solito da procedimenti di natura espropriativa (sia giudiziali che amm.vi). Ex. Espropriazione forzata→ art 1482, 3 cc. espropriazione che si realizza in sede di esecuzione forzata ad iniziativa di un terzo creditore che possa opporre il vincolo al compratore. Momento consumativo dell’evizione è il trasferimento coattivo del bene a favore dell’aggiudicatario. Concreta un fatto evizionale anche l’esecuzione forzata in forma specifica del ctr prelim che venga promossa da un terzo promissorio acquirente il quale trascriva il ctr preliminare o la domanda o la sentenza anteriormente alla trascrizione dell’acquisto del compratore. Ex. Espropriazione per pubbl utilità→ da luogo ad evizione quando il bene venduto è già assoggettato al vincolo espropriativo al momento della vendita. 18 O anche quando in un piano regolatore l’immob sia incluso in zone destinate ad opere di interesse pubblico sempre che segua poi l’espropriazione. L’evizione si perfeziona con l’emanazione del provv amm.vo. F 0 D C Evizione risolutoria:^ fatto evizionale è il venir meno del titolo in virtù del quale il venditore ha acquistato il diritto a seguito ex. di annullamento o riduzione per lesione di quota di legittima… sempre che le relative sent siano opponibili anche processualmente al compratore. Oppure vi sono hp in cui il venditore, e conseguentemente il compratore, perda il dir in conseguenza dell’esercizio in via stragiudiziale da parte di un terzo di poteri opponibili erga omnes come accade ad ex nei casi di retratti ex lege con efficacia reale di riscatto convenzionale (art 1504 cc). In questo caso l’evizione si perfeziona con il compimento dell’atto stragiudiziale che provoca la perdita del dir. L’art 1485cc prevede che l’evizione possa realizzarsi anche sul terreno stragiudiziale. Ciò accade quando il compratore riconosca il dir del terzo, purché provi che nn esistevano ragioni suff per respingere la domanda; in caso contrario perde la garanzia. F 0 D C Evizione evitata:^ hp in cui il compratore evita l’evizione tacitando il terzo con una somma di denaro; la tacitazione può avvenire con il pagamento del creditore ipotecario o con la stipula di una transazione o di altro ctr con il quale il terzo rinunci alla sua pretesa. Il venditore può quindi liberarsi dalla garanzia rimborsando al compratore la $ pagata, gli interessi e tutte le spese. F 0 D C Evizione invertita:^ poiché l’evizione viene evitata, il titolo d’acquisto del compratore è costituito sempre dalla vendita; se invece il compratore conclude con un 3^ un nuovo ctr di vendita, l’evizione non potrà essere evitata e quindi si farà rif ai normali rimedi.

  1. Segue: IL PERICOLO DI EVIZIONE La lex, prima ancora che l’evizione si consumi, accorda al compratore un rimedio di carattere cautelare = facoltà di sospensione del pagamento prezzo (art 1481cc) qnd il compratore abbia ragione di temere che la cosa possa essere rivendicata. Dove il diritto del terzo sia stato già accertato, il compratore per sospendere il pagamento può avvalersi anche dell’eccezione di inadempimento ex art 1460. NB l’eccezione NON opera se il pericolo era già noto, se è venuto a cessare, o se il venditore ha cmq prestato idonea garanzia.
  2. Segue: I RIMEDI DELLA GARANZIA PER EVIZIONE 19 I rimedi spettano anche al compratore consapevole, al momento della vendita, del fatto generatore dell’evizione. L’art 1483cc rinvia al 1479cc, spetteranno al compratore, per il fatto in sé dell’evizione, la risoluzione del ctr, la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese per il ctr; il risarcimento del danno invece spetta solo ove sussista colpa del venditore la cui ricorrenza in ogni (^18) In giuri si richiede in linea di max che la dich di pubbl utilità preesista alla vendita (^19) NB la tutela del compratore evitto assomiglia molto a qll nella vendita di cosa altrui

caso è presunta. L’art 1483cc pone a carico del venditore anche il rimborso del valore dei frutti. Nelle hp di vendite a catena il compratore può far valere la garanzia anche nei confronti dei venditori mediati, tesi che viene fondata sull’esistenza di un uso in tal senso. I rimedi si prescrivono in 10 anni a decorrere dal perfezionarsi dell’evizione. Nelle hp di evizione parziale , concernente cioè una parte solo del bene, si applica l’art 1480cc con la conseguenza che in alternativa alla risoluzione spetterà al compratore la riduzione del prezzo. Quindi il compratore è tutelato dalla garanzia anche qnd avesse avuto parziale conoscenza dell’alienità del dir acquistato. I patti di esclusione della garanzia F 0E 0 il principio generale per il quale sn nulli i patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (art 1229cc). Il patto deve essere in ogni caso esplicito e inequivoco. 20 La nullità del patto deve derivare da fatto proprio del venditore, è nullo il patto che la esclude. Il patto valido non sottrae il venditore ad ogni conseguenza dell’evizione poiché ex art 1488,1cc il compratore può pretendere la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese: l’esclusione si traduce in un esonero dalla responsabilità per danni. Per esimere il venditore anche dall’obbligo della restituzione del prezzo e dei rimborsi spese occorre che la vendita venga stipulata “a rischio e pericolo del compratore”; è una vendita di carattere aleatorio xchè il compratore acquista il rischio della perdita del diritto. Anche qui cmq abbiamo i limiti dell’art 1229 cc.

78. VENDITA DI COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI O VINCOLI DI

ESPROPRIABILITA’

Altro caso di respo speciale del venditore è qll nell’art 1482cc, che prevede l’hp in cui la cosa venduta risulti gravata da garanzie e pignoramenti reali (ex. pegno, ipoteca) o da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro (conservativo, giudiziario, convenzionale o penale). NB Dottr+ dice che qst norma è applicabile anche qnd il vincolo viene creato dopo la conclusione di una vendita.^21 Disciplina nel caso in cui il compratore sia in bf: In caso di ignoranza del compratore, gli spettano i rimedi previsti dal 1482cc cioè diritto di sospendere il pagamento del prezzo e il potere di far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il ctr è risolto. Disciplina nel caso in cui il compratore sia in mf: Se al momento del ctr fosse a conoscenza del vincolo nn può sospendere il pagamento (art 1482cc) né attivare l’anzidetta procedura di risoluzione del ctr. Tale stato del compratore esclude una responsabilità attuale del venditore presumendo la legge che il compratore si sia accollato il vincolo ma nn preclude un’eventuale successiva responsabilità del venditore per evizione. Deve inoltre negarsi che il compratore possa pretendere la liberazione del bene prima dell’evizione. Nel caso di promessa di vendita il bene deve essere liberato prima del termine convenuto per la stipulazione del ctr definitivo. diverso discorso per le hp in cui il venditore abbi assunto contrattualmente lo specifico obbligo di liberare il bene dal vincolo, trascorso il termine convenuto o fissato dal giudice il compratore potrà i ogni caso agire con gli strumenti ordinari. Per i vincoli di espropriazione per pubbl utilità: le lacune della disciplina vengono colmate con il ricorso a dispo di lex concernenti tale tipo di respo. Il compratore in bf potrà esperire immediatamente i rimedi dell’art 1489cc senza dover attendere il concludersi del proc di espropriazione; se il compratore è in mf, si avrà limitazione della respo del venditore ai soli casi di effettiva evizione.

79. VENDITA DI COSA GRAVATA DA ONERI E LIMITAZIONI AL GODIMENTO:

CONDIZIONI DI TUTELA.

Art 1489cc è un altro caso di respo speciale → riconosce al compratore la possibilità di domandare (^20) Non è suff dire “il bene viene venduto nello stato di fatto in cui si trova” xchè qst è semplicemente una clausola di stile (^21) La Giuri non sempre concorda; Sent Cass. 86 dice che non è applicabile il 1482cc in caso di pignoramento immobiliare eseguito dopo la conclusione della vendita ma cmq prima della sua trascrizione.

categoria alla quale il bene appartiene. 22 Quali rimedi in caso di preliminare di vendita? Il promi acqui può rifiutare di concludere il ctr definitivo e domandare la risoluzione o riduzione del prezzo sia quando il vincolo da cui deriva la limitazione anormale preesista sia quando sopravvenga dopo la sua conclusione. Lex 47/85 prescrive a pena di nullità di allegare ai negozi di alienazione di terreni un apposito certificato comunale di destinazione urbanistica dell’area. E se il vincolo conduce ad una perdita tot o parziale del bene? 23 Sono vincoli che portano all’evizione espropriativa; operano i rimedi della garanzia per evizione anche nei casi in cui il compratore conosceva a l’esistenza del vincolo.

81. MANCANZA VANTAGGI O ATTRIBUTI GIURIDICI PROMESSI

Si verifica qnd la cosa venduta risulti priva di quegli specifici vantaggi giuridici, spesso qualità giuridiche, che devono considerarsi inclusi nell’ogg della vendita o perché esplicitamente promessi dal venditore o perché apparenti. Ex. viene venduto un fondo dich dominante ma non c’è la servitù attiva promessa. Si applicherà analogicamente art 1489cc ma nn 1497cc. (= è riferita alle sole qualità materiali, ma non a qll giuridiche).

82. VENDITA DI BENI GIURIDICAMENTE IRREGOLARI

Def: non conformità del bene a prescrizioni legali poste a tutela di interessi privati o pubblici. L’irregolarità può ad ex essere un’incommerciabilità del bene con conseguente nullità della vendita; se il ctr è valido, può consistere in un vincolo di espropriabilità sogg alla disciplina ex art 1482cc o in un lim ricadente nella previsione dell’art 1489cc; se c’è 1ordine amm.vo o giudiziale di distribuzione del bene, l’irregolarità potrà da luogo ad un’evizione totale o parziale. Ex. frequente è il caso di autoveicoli con numeri telaio alterati; la Giuri+ dice che si tratta di beni “radicalmente diversi”, c.d. aliud pro alio, ma è cmq applicabile anche la disciplina ex art 1489cc.

83. IRREGOLARITA’ GIURIDICHE, EDILIZIE ED URBANISTICHE.

Nelle vendite immobiliari irregolarità è la violazione di norme di lex, regolamenti edilizi e strumenti urbanistici. I probl in dottrina e giurisprudenza si hanno in riferimento a: ~ edifici senza concessione edilizia = c’è la legge 47/85 le vendite di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sn radicalmente e insanabilmente nulle per incommerciabilità del bene. NB: x dottr+ le costruzioni difformi dalla concessione non si applica qst normativa. 24 ~ edifici senza certificato di abitabilità = qui non opera la 47/85, ci sono ≠ teorie ex. è un caso di vendita aliud pro alio, ex. è un hp di mancanza di qualità, ex. è un caso di inadempimento dell’obbligo di consegnare documenti… NB: No sanz penali se si vive in una casa che nn ha doc, cmq c’è un impedimento giuridico all’uso dell’immobile, si applica l’art 1489cc. La risoluzione del ctr è esclusa se il certificato può essere ancora concesso (se ex. si fanno delle piccole modifiche); se invece le diff sono insanabili allora secondo Luminoso si ha un caso di vendita di cosa radicalmente diversa. ~ park obbligatori = la vendita di immobili compiuta senza spazi destinati a park ex lex 765/67, è nulla per la parte relativa all’esclusione del park che, secondo la giuri, costituisce una pertinenza necessaria dell’appartamento o del locale commerciale. NB: Nel 2005 è stata dich la libera trasferibilità degli spazi park, prima invece c’era nullità degli atti con cui i posti-auto venivano ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale erano legati da vincolo pertinenziale. ~ terreni senza certificato di destinazione urbanistica = qui si tratta di un caso di nullità (NON x (^22) Ex Tizio compratore di 1 area non potrà lamentare lesioni ex. per i limiti (imposti dal piano regolatore) che fissano max di altezza, di volumetria, di confine…. (salva l’eventuale rilevanza di un errore di diritto!). Tizio xò potrà esperire i rimedi del 1489cc ad ex nel caso di totale in edificabilità. (^23) Ex. c’è un ordine di demolizione totale del fabbricato venduto in quanto costruito in violazione delle norme sul piano regolatore. (^24) Si applicheranno gli artt 1481-82-89 cc

irregolarità giuridica) dovuta a carenze formali del ctr. ~ terreni abusivamente lottizzati = lex 47/85 nullità per incommerciabilità del bene. Il compratore di un terreno abusivo potrà usare rimedi ex art 1482cc e 1489cc, salva in caso di confisca dell’area o ordine di demolizione del fabbricato realizzato su di essa la tutela per l’evizione subita.

85. VENDITA DI COSA NON CONFORME A QUELLA PATTUITA

Innovazioni introdotte con il cod civ del 42, ma cmq non sono stati ben risolti molti probl e la discussione si incentra su: distinzione tra vizi, mancanza di qualità, e aliud pro alio datum. NB: l’espressione “garanzia x vizi” indica un vincolo giuridico la cui violazione è una speciale respo ctr, del venditore, il cui fondamento è l’imperfetta realizzazione dell’eff traslativo, dipendente da un’inidoneità materiale preesistente alla conclusione del ctr. Responsabilità che si traduce nella soggezione del venditore alla risoluzione del ctr (azione redibitoria) o alla riduzione del prezzo (az estimatoria) e inoltre, in caso di colpa del venditore, al risarcimento dei danni (1494cc). Le difficoltà sn per il fatto che il dir interno conosce nn un’unica categoria di anomalie materiali ma una varietà di sottospecie: vizi della cosa (1490cc), mancanza delle qualità promesse (1497cc) mancanza delle qualità essenziali per l’uso cui la cosa è destinata (1497cc), cattivo funzionamento del bene (1512cc). Creare un’ulteriore categoria di anomalie materiali della cosa, quella della prestazione di cosa “radicalmente diversa” detta anche aliud pro alio datum.

  1. Segue: VIZI, MANCANZA DI QUALITA’ E ALIUD PRO ALIO DATUM Ci sono varie tesi sull’argomento: 1* distingue da un lato il vizio (inteso come difetto strutturale) dalla mancanza di qualità (intesa come inesistenza dei requisiti che nella cosa dovrebbero sussistere), e dall’altro lato l’aliud pro alio (inteso come bene appartenente ad un genere ≠ da quello pattuito). 2* non distingue tra loro i vizi e la mancanza di qualità essenziali, mentre riconosce autonoma consistenza alle qualità promesse. Tutte qst categorie vengono contrapposte alla cosa radicalmente diversa , che si ritiene esserci solo nei casi in cui il bene abbia una destinazione eco-sociale diversa da quella pattuita. 3* accomuna vizi e mancanza di qualità essenziali contrapponendo ad essi aliud pro alio nel quale confluirebbe anche la mancanza di qualità promesse. Luminoso critica qst tesi dicendo che: A* non sembra utile distinguere i vizi dalla mancanza delle qualità essenziali, visto che sono entrambi delle anomalie strutturali che rendono la cosa inidonea all’uso. B* la tesi 3* può avere un qualche senso xchè la mancanza di qualità promesse consiste effettivamente in una difformità tra i requisiti promessi e quelli posseduti. C* la categoria aliud pro alio dovrebbe abbracciare non solo le hp in cui viene consegnata una cosa ≠, ma anche nel caso in cui venga consegnata una cosa che sia una sottospecie del bene promesso, e quindi incapace a soddisfare i bisogni concreti che indussero l’acquirente ad effettuare l’acquisto. Le distinzioni tra vizi, mancanza di qualità, aliud pro alio, sono state superate con la Conv di Vienna 80 sulla vendita mobiliare internaz che prevede un apparato di tutela del compratore omogeneo per tutti i casi di difformità della cosa consegnata rispetto alla pattuita. La stessa cosa la si ha nel caso dei beni di consumo, dove si prevede una garanzia x tutti i casi di “difetto di conformità” del bene al ctr; il consumatore può scegliere la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo o anche la risoluzione del ctr.

87. LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA MANCANZA DI QUALITA’

Come abbiamo detto sopra la finalità del legi del 42 era qll di unificare il regime dei vizi e della mancanza di qualità e quindi in qst ottica trova spiegazione l’art 1497,2cc che estende alla mancanza di qualità il termine di decadenza per la denuncia del difetto e il termine di prescrizione per l’esercizio delle azioni stabiliti nel 1495cc in relazione ai vizi. Per la mancanza di qualità, si ha la risoluzione del ctr secondo le dispo generali sulla risoluzione per inadempimento purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.