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Concessioni e Appalti nei Servizi Speciali: Caratteristiche e Procedura, Appunti di Diritto Amministrativo

Sulla concessione di lavori e servizi speciali in base al codice degli appalti. La concessione si caratterizza per l'affidamento della gestione e il trasferimento del rischio. Il documento tratta dei contratti di concessione di lavori e servizi, durata, procedure di aggiudicazione, modifiche e cessazione. Il testo si riferisce specificamente a settori come gas, energia termica, acqua, trasporti, servizi postali, porti ed aeroporti.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 04/03/2022

tommasodeliro
tommasodeliro 🇮🇹

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CAP. 8 - PAR. 2.4: CONCESSIONI ED APPALTI NEI SERVIZI SPECIALI
Il codice degli appalti disciplina anche la concessione di servizi e di lavori nei settori cd. "speciali".
La concessione di lavori o servizi pubblici si caratterizza per l'affidamento della gestione e per il
trasferimento del rischio (cd. meccanismo di esternalizzazione del rischio).
La "concessione di lavori" è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una
o più stazioni appaltanti affidando l'esecuzione dei lavori ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere
oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione di un'opera.
La "concessione di servizi" è un contratto a tiolo oneroso stipulato per iscritto in virtù della quale
una o più stazioni appaltanti affidando ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di
servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto
di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in
capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
Il codice prescrive che la durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara
dall'amministrazione aggiudicatrice in funzione dei lavori o servizio richiesti al concessionario. La
stessa è commisurata al valore della concessione e comunque non può essere superiore al tempo
necessario per il recupero, insieme ad una remunerazione, del capitale investito.
Quanto alle procedure di aggiudicazione, il codice prevede che si applichino, per quanto
compatibili, le disposizioni relative ai contratti di appalto relativamente ai principi generali, alle
esclusioni, alle modalità ed alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e
redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali ed ai motivi di esclusione, ai criteri
di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati ed agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione
alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
Tra le ulteriori particolarità dettate dagli art. 164 e ss. vi sono la norma secondo cui la stazione
appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza e la regola per cui,
se la stazione riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di
prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può,
in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione, per tenere conto della soluzione
innovativa.
L'art. 175, occupandosi dello "ius variandi" indica i casi in cui le concessioni possono essere
modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione; ricordiamo quelli prevedibili con le
clausole chiare e precise ed inequivocabili inserite nei documenti di gara; la necessità sopravvenuta
di lavori o i servizi supplementari e l'esigenza di modifiche soggettive del concessionario in
circostanze tassativamente indicate.
L'art. 176 si occupa di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro: la
concessione può essere annullata in autotutela per vizi originari o sopravvenuti;
cessa quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso per carenza di requisiti di ordine generale;
b) la stazione appaltante ha violato il diritto dell'U.E. con riferimento al procedimento di
aggiudicazione
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di
aggiudicazione.
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CAP. 8 - PAR. 2.4: CONCESSIONI ED APPALTI NEI SERVIZI SPECIALI

Il codice degli appalti disciplina anche la concessione di servizi e di lavori nei settori cd. "speciali". La concessione di lavori o servizi pubblici si caratterizza per l'affidamento della gestione e per il trasferimento del rischio (cd. meccanismo di esternalizzazione del rischio). La "concessione di lavori" è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidando l'esecuzione dei lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione di un'opera. La "concessione di servizi" è un contratto a tiolo oneroso stipulato per iscritto in virtù della quale una o più stazioni appaltanti affidando ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. Il codice prescrive che la durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice in funzione dei lavori o servizio richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione e comunque non può essere superiore al tempo necessario per il recupero, insieme ad una remunerazione, del capitale investito. Quanto alle procedure di aggiudicazione, il codice prevede che si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai contratti di appalto relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità ed alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali ed ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati ed agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Tra le ulteriori particolarità dettate dagli art. 164 e ss. vi sono la norma secondo cui la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza e la regola per cui, se la stazione riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione, per tenere conto della soluzione innovativa. L'art. 175, occupandosi dello "ius variandi" indica i casi in cui le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione; ricordiamo quelli prevedibili con le clausole chiare e precise ed inequivocabili inserite nei documenti di gara; la necessità sopravvenuta di lavori o i servizi supplementari e l'esigenza di modifiche soggettive del concessionario in circostanze tassativamente indicate. L'art. 176 si occupa di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro: la concessione può essere annullata in autotutela per vizi originari o sopravvenuti; cessa quando: a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso per carenza di requisiti di ordine generale; b) la stazione appaltante ha violato il diritto dell'U.E. con riferimento al procedimento di aggiudicazione c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione.

Può essere risolta per inadempimento dell'amministrazione; può esser revocata per motivi di pubblico interesse. In tali ipotesi spettano al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza delle risoluzione c) un indennizzo a titolo di risarcimento per il mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere da eseguire, ovvero dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario. È altresì possibile la risoluzione per cause imputabili al concessionario (art. 1453 cc.: risoluzione del contratto per inadempimento). OGGETTO DI REVOCA È L'INTERA CONCESSIONE. In riferimento a gas, energia termica, acqua, trasporti, servizi postali, porti ed aeroporti, il codice individua il proprio ambito soggettivo di applicazione anche con riferimento ad enti aggiudicatori e che agiscono sulla base di diritti speciali ed esclusivi: si tratta di diritti costituiti per legge, per regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente per effetto di riservare ad uno o più soggetti l'esercizio delle attività.