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Concorso Apparente di Norme: Distinzione tra Concorso Apparente e Concorso Formale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penale

Il concetto di concorso apparente di norme, che accade quando più norme sembrano regolare lo stesso fatto, ma in realtà solo una deve essere applicata per evitare violazioni di ne bis in idem. Il documento distingue il concorso apparente di norme dal concorso formale di reati e discute le conseguenze giuridiche di questa distinzione. Viene inoltre esplorata la teoria monista e pluralistica sulla natura del concorso di norme e il rapporto di specialità tra le leggi.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 04/02/2022

Kateketi
Kateketi 🇮🇹

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CONCORSO APPARENTE DI NORME:
Ricorre il fenomeno del concorso apparente di norme quando più norme sembrano
apparentemente disciplinare il medesimo fatto, ma al caso concreto ne deve
essere applicata una soltanto per non incorrere nel fenomeno della violazione del
ne bis in idem sostanziale.
Il concorso apparente di norme va tenuto ben distinto dal contiguo, ma diverso
istituto del concorso formale di reati art.81:
1. mentre nel concorso apparente di norme la pluralità di norme incriminatrici
è, appunto, solo apparente, essendo unica la norma concretamente
applicabile;
2. nel concorso effettivo di reati, alla pluralità delle norme incriminatrici
violate corrisponde anche la pluralità dei reati, ancorché posti in essere con
un’unica azione od omissione.
Tale distinzione rileva ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano:
3. se opera il concorso apparente di norma, si applica esclusivamente una
disposizione di legge;
4. se opera il concorso formale di reati, il reo risponderà per tutti i reati ad egli
ascrivibili, sebbene il rigore sanzionatorio risulterà temprato
dall’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico.
Il primo punto di riferimento , ai fini dell’identificazione del concorso apparente e
della relativa distinzione dal concorso di reati, si rinviene nell’art.15 a tenore del
quale quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale
regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.
In ordine all’individuazione dei criteri alla stregua dei quali verificare la natura
apparente o meno del concorso di norme, si registrano due teorie:
5. Secondo la teoria monista vige il solo criterio di cui all’art. 15 c.p., quale
unica disposizione enunciata espressamente dal legislatore;
6. Secondo la teoria pluralistica rigettata dalla giurisprudenza prevalente, e
avallata dalla dottrina è necessario far affidamento anche su ulteriori
criteri che, fondati su un apprezzamento di valore del fatto concreto, anziché
esclusivamente su un raffronto strutturale tra norme di tipo astratto, sia
idoneo a soddisfare ragioni equitative e di giustizia sostanziale, che
impongono di valutare il fatto concreto nel suo complessivo significato di
disvalore penale. In particolare i criteri così elaborati in dottrina sono quelli
di sussidiarietà e di assorbimento o consunzione.
La teoria pluralistica è ripudiata dalla dominante giurisprudenza, secondo cui i
criteri di assorbimento e sussidiarietà sarebbero privi di fondamento normativo,
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CONCORSO APPARENTE DI NORME:

Ricorre il fenomeno del concorso apparente di norme quando più norme sembrano apparentemente disciplinare il medesimo fatto, ma al caso concreto ne deve essere applicata una soltanto per non incorrere nel fenomeno della violazione del ne bis in idem sostanziale. Il concorso apparente di norme va tenuto ben distinto dal contiguo, ma diverso istituto del concorso formale di reati art.81:

  1. mentre nel concorso apparente di norme la pluralità di norme incriminatrici è, appunto, solo apparente, essendo unica la norma concretamente applicabile;
  2. nel concorso effettivo di reati, alla pluralità delle norme incriminatrici violate corrisponde anche la pluralità dei reati, ancorché posti in essere con un’unica azione od omissione. Tale distinzione rileva ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano:
  3. se opera il concorso apparente di norma, si applica esclusivamente una disposizione di legge;
  4. se opera il concorso formale di reati, il reo risponderà per tutti i reati ad egli ascrivibili, sebbene il rigore sanzionatorio risulterà temprato dall’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico. Il primo punto di riferimento , ai fini dell’identificazione del concorso apparente e della relativa distinzione dal concorso di reati, si rinviene nell’art.15 a tenore del quale “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”. In ordine all’individuazione dei criteri alla stregua dei quali verificare la natura apparente o meno del concorso di norme, si registrano due teorie:
  5. Secondo la teoria monista vige il solo criterio di cui all’art. 15 c.p., quale unica disposizione enunciata espressamente dal legislatore;
  6. Secondo la teoria pluralistica – rigettata dalla giurisprudenza prevalente, e avallata dalla dottrina – è necessario far affidamento anche su ulteriori criteri che, fondati su un apprezzamento di valore del fatto concreto, anziché esclusivamente su un raffronto strutturale tra norme di tipo astratto, sia idoneo a soddisfare ragioni equitative e di giustizia sostanziale, che impongono di valutare il fatto concreto nel suo complessivo significato di disvalore penale. In particolare i criteri così elaborati in dottrina sono quelli di sussidiarietà e di assorbimento o consunzione. La teoria pluralistica è ripudiata dalla dominante giurisprudenza, secondo cui i criteri di assorbimento e sussidiarietà sarebbero privi di fondamento normativo,

così ponendosi in contrasto con il principio di legalità, determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere l’applicazione di una norma penale da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice. Pertanto, la necessità del rigoroso rispetto del principio di legalità impone l’adesione alla tesi monistica e l’esclusiva applicazione del criterio di cui all’art. 15 c.p. per risolvere il fenomeno giuridico del concorso apparente di norme. IL RAPPORTO DI SPECIALITÀ EX ART.15. Volendo fornire una definizione del rapporto di specialità cui si riferisce l’art. 15 c.p., si ritiene che esso individui la relazione, di genere a specie, che ricorre a livello strutturale tra due disposizioni di legge diverse. Più in particolare, la specialità sussiste allorchè una norma (speciale) contiene tutti gli elementi costitutivi di un’altra norma (generale) con l’aggiunta di un o più elementi ulteriori (c.d. specializzanti) , sul presupposto indefettibile che entrambe regolino la stessa materia. Quanto alla nozione di “stessa materia”, una tesi più risalente faceva sostanzialmente coincidere tale nozione con quella di medesimo bene giuridico: ma se così fosse l’esistenza di un concorso apparente rischierebbe di venire costantemente escluso dal momento che la stessa relazione di specialità viene ad intercorrere tra disposizioni poste a tutela di beni giuridici diversi. La giurisprudenza più recente ha pertanto optato per la diversa soluzione secondo cui il concetto di stessa materia vada inteso come “medesima situazione di fatto”. La specialità, inoltre, può essere intesa secondo due diverse accezioni:

  1. in astratto, che presuppone il rapporto strutturale (di genere a specie) tra le fattispecie astratte;
  2. ed in concreto, che presuppone che il fatto concreto possa essere sussunto sotto due diverse norme, che pure in astratto non versano in una relazione di specialità. La specialità cui si riferisce l’art. 15 c.p. è chiaramente una specialità in astratto, essendo imprescindibile un rapporto strutturale di continenza tra le norme affinchè una possa dirsi speciale rispetto all’altra. Quanto invece alle modalità con cui la specialità può atteggiarsi, di distingue tra:
  3. specialità per aggiunta, quando una norma presenta rispetto all’altra un elemento specializzante aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi contenuti nell’altra;
  4. specialità per specificazione, quando una norma presenta rispetto all’altra elementi specializzati specificativi di corrispondenti elementi già contenuti

fattispecie il cui disvalore rimane assorbito nel primo reato. Anche qui, dunque, occorre procedere a un giudizio sul disvalore complessivo del fatto concreto, fondandosi il rapporto di consunzione non su di un rapporto di tipo strutturale, ma su di un rapporto di valore. La norma consumante andrebbe pertanto individuata in quella che prevede il trattamento sanzionatorio più severo o che preveda la tutela del bene di rango più elevato. CONCORSO TRA NORME PENALI E NORME AMMINISTRATIVE. Le ipotesi di concorso tra una norma penale ed una amministrativa sono disciplinate dall’art. 9 co. 1 l. 689/1981, secondo il quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale. La formulazione dell’art. 9 rispetto a quella dell’art. 15 c.p. si differenzia laddove invece di parlare di “stessa materia”, parla di “stesso fatto”. Nonostante alcuni abbiano ravvisato nel tenore letterale della norma lo spazio per ipotizzare l’utilizzo del principio di specialità in concreto, la giurisprudenza ha con fermezza affermato che anche in tale tipologia di concorso apparente tra norme il confronto debba avvenire a livello strutturale tra fattispecie tipiche astratte.