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Il concetto di concorso apparente di norme, che accade quando più norme sembrano regolare lo stesso fatto, ma in realtà solo una deve essere applicata per evitare violazioni di ne bis in idem. Il documento distingue il concorso apparente di norme dal concorso formale di reati e discute le conseguenze giuridiche di questa distinzione. Viene inoltre esplorata la teoria monista e pluralistica sulla natura del concorso di norme e il rapporto di specialità tra le leggi.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Ricorre il fenomeno del concorso apparente di norme quando più norme sembrano apparentemente disciplinare il medesimo fatto, ma al caso concreto ne deve essere applicata una soltanto per non incorrere nel fenomeno della violazione del ne bis in idem sostanziale. Il concorso apparente di norme va tenuto ben distinto dal contiguo, ma diverso istituto del concorso formale di reati art.81:
così ponendosi in contrasto con il principio di legalità, determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere l’applicazione di una norma penale da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice. Pertanto, la necessità del rigoroso rispetto del principio di legalità impone l’adesione alla tesi monistica e l’esclusiva applicazione del criterio di cui all’art. 15 c.p. per risolvere il fenomeno giuridico del concorso apparente di norme. IL RAPPORTO DI SPECIALITÀ EX ART.15. Volendo fornire una definizione del rapporto di specialità cui si riferisce l’art. 15 c.p., si ritiene che esso individui la relazione, di genere a specie, che ricorre a livello strutturale tra due disposizioni di legge diverse. Più in particolare, la specialità sussiste allorchè una norma (speciale) contiene tutti gli elementi costitutivi di un’altra norma (generale) con l’aggiunta di un o più elementi ulteriori (c.d. specializzanti) , sul presupposto indefettibile che entrambe regolino la stessa materia. Quanto alla nozione di “stessa materia”, una tesi più risalente faceva sostanzialmente coincidere tale nozione con quella di medesimo bene giuridico: ma se così fosse l’esistenza di un concorso apparente rischierebbe di venire costantemente escluso dal momento che la stessa relazione di specialità viene ad intercorrere tra disposizioni poste a tutela di beni giuridici diversi. La giurisprudenza più recente ha pertanto optato per la diversa soluzione secondo cui il concetto di stessa materia vada inteso come “medesima situazione di fatto”. La specialità, inoltre, può essere intesa secondo due diverse accezioni:
fattispecie il cui disvalore rimane assorbito nel primo reato. Anche qui, dunque, occorre procedere a un giudizio sul disvalore complessivo del fatto concreto, fondandosi il rapporto di consunzione non su di un rapporto di tipo strutturale, ma su di un rapporto di valore. La norma consumante andrebbe pertanto individuata in quella che prevede il trattamento sanzionatorio più severo o che preveda la tutela del bene di rango più elevato. CONCORSO TRA NORME PENALI E NORME AMMINISTRATIVE. Le ipotesi di concorso tra una norma penale ed una amministrativa sono disciplinate dall’art. 9 co. 1 l. 689/1981, secondo il quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale. La formulazione dell’art. 9 rispetto a quella dell’art. 15 c.p. si differenzia laddove invece di parlare di “stessa materia”, parla di “stesso fatto”. Nonostante alcuni abbiano ravvisato nel tenore letterale della norma lo spazio per ipotizzare l’utilizzo del principio di specialità in concreto, la giurisprudenza ha con fermezza affermato che anche in tale tipologia di concorso apparente tra norme il confronto debba avvenire a livello strutturale tra fattispecie tipiche astratte.