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Il Concorso di Persone nel Reato: Analisi delle Teorie e dei Requisiti, Sintesi del corso di Diritto Penale

concorso di persone nel reato

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 04/10/2015

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

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CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
Questo istituto disciplina i casi in cui più persone concorrono alla realizzazione di uno
stesso reato. Questo fenomeno appare sempre più evidente soprattutto a causa della nette
espansione di forme di criminalità organizzata come l “associazione a delinquere” che
necessita di essere distinta dall’istituto in esame.
Infatti l’associazione a delinquere presuppone:
a. Un “vincolo stabile tra più soggetti;
b. Un “programma criminoso” rivolto ad un numero indeterminato di reati.
Invece il concorso di persone presuppone un “vincolo occasionale” tra più persone limitato
alla realizzazione di uno o più reati determinati. Per questo si tende a dire che esso consente
o agevola la realizzazione di un reato astrattamente realizzabile da un singolo grz appunto
all’unione delle forze.
Cmq il concorso può essere :
a. “eventuale” quando i reati possono essere commessi indifferentemente da 1 o più
persone e quindi il concorso è una mera eventualità;
b. “necessario” quando è la stessa fattispecie incriminatrice di parte speciale a
richiedere la presenza di più soggetti per la realizzazione del reato, come appunto nel
caso dell’associazione a delinquere.
Cmq le norme incriminatrici di parte speciale sono basate sulla figura dell “autore singolo
per cui non sono direttamente applicabili a coloro che partecipano alla realizzazione del
reato, ma solo limitandosi a porre in essere atti che da solo non sarebber capaci di integrare
la fattispecie di reato. Per esempio se A e B commettono insieme un furto, ma A fornisce
solo lo strumento da scasso mentre chi esegue è solo B in caso simile la norma
incriminatrice di parte speciale si applica solo a B.
Proprio per questo, in ossequio al principio di legalità, è necessario trovare la norma che
consenta di punire anche il compartecipe e cioè A. ed infatti proprio sotto questo punto di
vista le norme sul concorso svolgono una funzione integratrice pkè permettono di
punire anche quelle condotte atipiche rispetto alla fattispecie di parte speciale.
A parte questo cmq, dice FM, sono prospettabili diversi modelli di disciplina del concorso
criminoso, infatti abbiamo:
a. Un Modello Differenziato in cui il legislatore distingue le diverse forme di
partecipazione in base ai ruoli che hanno i concorrenti;
b. Un “Modello Unitario” in cui sono considerate in concorso tutte quelle condotte che
sono legate da un nesso eziologico rispetto all’evento lesivo e non è importante la
distinzione tra una partecipazione primaria o secondaria.
Ed è proprio quest’ultimo modello che il legislatore del 30 sembra aver seguito realizzando
così un’inversione rispetto al Codice Zanardelli. Infatti oggi il 110 non opera alcuna
distinzione tra i ruoli dei concorrenti e si limita a stabilire che “quando più persone
concorrono allo stesso reato ognuna di essere è sottoposto alla pena per questo stabilita. Ciò
vuol dire che vi è una pari responsabilità dei concorrenti purché vi sia quel nesso causale.
Tuttavia dice FM neanche questa volta il legislatore fascista è riuscito a rompere
definitavamente col passato, infatti la ditinzione in base ai ruoli dei concorrenti sembrerebbe
essere uscita dalla porta del 110 ed entrata dalla finestra del 114 quando si ammette che “ il
giudice se ritiene che il contributo dato da alcuni concorrenti sia di minore importanza nella
preparazione/esecuzione del reato allora se ne può diminuire la pena”. Ciò ha portato alcuni
studiosi ad affermare che tutto il titolo del concorso di più persone in un reato è passibile di
incostituzionalità per contrasto col principio di tassatività.
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CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Questo istituto disciplina i casi in cui più persone concorrono alla realizzazione di uno stesso reato. Questo fenomeno appare sempre più evidente soprattutto a causa della nette espansione di forme di criminalità organizzata come l “associazione a delinquere” che necessita di essere distinta dall’istituto in esame. Infatti l’associazione a delinquere presuppone: a. Un “vincolo stabile tra più soggetti; b. Un “programma criminoso” rivolto ad un numero indeterminato di reati. Invece il concorso di persone presuppone un “vincolo occasionale” tra più persone limitato alla realizzazione di uno o più reati determinati. Per questo si tende a dire che esso consente o agevola la realizzazione di un reato astrattamente realizzabile da un singolo grz appunto all’unione delle forze. Cmq il concorso può essere : a. “eventuale” quando i reati possono essere commessi indifferentemente da 1 o più persone e quindi il concorso è una mera eventualità; b. “necessario” quando è la stessa fattispecie incriminatrice di parte speciale a richiedere la presenza di più soggetti per la realizzazione del reato, come appunto nel caso dell’associazione a delinquere. Cmq le norme incriminatrici di parte speciale sono basate sulla figura dell “ autore singolo ” per cui non sono direttamente applicabili a coloro che partecipano sì alla realizzazione del reato, ma solo limitandosi a porre in essere atti che da solo non sarebber capaci di integrare la fattispecie di reato. Per esempio se A e B commettono insieme un furto, ma A fornisce solo lo strumento da scasso mentre chi esegue è solo B in caso simile la norma incriminatrice di parte speciale si applica solo a B. Proprio per questo, in ossequio al principio di legalità, è necessario trovare la norma che consenta di punire anche il compartecipe e cioè A. ed infatti proprio sotto questo punto di vista “ le norme sul concorso svolgono una funzione integratrice “ pkè permettono di punire anche quelle condotte atipiche rispetto alla fattispecie di parte speciale. A parte questo cmq, dice FM, sono prospettabili diversi modelli di disciplina del concorso criminoso, infatti abbiamo: a. Un “ Modello Differenziato ” in cui il legislatore distingue le diverse forme di partecipazione in base ai ruoli che hanno i concorrenti; b. Un “ Modello Unitario ” in cui sono considerate in concorso tutte quelle condotte che sono legate da un nesso eziologico rispetto all’evento lesivo e non è importante la distinzione tra una partecipazione primaria o secondaria. Ed è proprio quest’ultimo modello che il legislatore del 30 sembra aver seguito realizzando così un’inversione rispetto al Codice Zanardelli. Infatti oggi il 110 non opera alcuna distinzione tra i ruoli dei concorrenti e si limita a stabilire che “quando più persone concorrono allo stesso reato ognuna di essere è sottoposto alla pena per questo stabilita. Ciò vuol dire che vi è una pari responsabilità dei concorrenti purché vi sia quel nesso causale. Tuttavia dice FM neanche questa volta il legislatore fascista è riuscito a rompere definitavamente col passato, infatti la ditinzione in base ai ruoli dei concorrenti sembrerebbe essere uscita dalla porta del 110 ed entrata dalla finestra del 114 quando si ammette che “ il giudice se ritiene che il contributo dato da alcuni concorrenti sia di minore importanza nella preparazione/esecuzione del reato allora se ne può diminuire la pena”. Ciò ha portato alcuni studiosi ad affermare che tutto il titolo del concorso di più persone in un reato è passibile di incostituzionalità per contrasto col principio di tassatività.

Cmq oggi per spiegare la punibilità di queste condotte atipiche rispetto alla fattispecie incriminatrice di parte speciale la dottrina penalistica ha escogitato diverse teorie:

  1. La prima è la teoria dell’accessorietà. Essa vuol dire che la condotta atipica del semplice partecipe non ha rilevanza penale autonoma, ma ce l’ha solo quando “accede” alla condotta principale dell’autore. Per es. se A fornisce a B solo lo strumento da scasso per compiere un furto allora questa sua condotta di aiuto non potrà essere punita fino a quando B non abbia realizzato la condotta tipica di cui al
    Questa teoria è permeata da importanti preoccupazione garantistiche, ed infatti ribadisce come anche i tal caso bisogna tener presente quel principio della “tipicità oggettiva” classico di un diritto penale del fatto. Tuttavia essa viene interpretata in diversi modi. Per es: a. C’è chi parla di “ accessorietà estrema ” pkè la punibilità del concorso dipenderebbe dalla realizzazione di una condotta principale punibile in concreto; b. C’è chi parla di “ accessorietà limitata ” in cui ci si accontenta di una condotta obiettivamente antigiuridica. In questo modo il complice che fornisce lo strumento da scasso sarebbe punibili anche se l’esecutore materiale non fosse imputabile. Però parte della dottrina italiana muove alla teoria dell’accessorietà 2 obiezioni : a. Innanzitutto essa non riuscirebbe a giustificare la punibilità dei concorrenti nelle ipotesi di “ esecuzione frazionata ” e cioè in quei casi in cui nessuno realizza una condotta principale. Per es. nel caso di rapina io minaccio con la pistola e l’altro si impossessa del portafoglio. Tuttavia a questa critica, dice FM, si risponde che in tali casi l’accessorietà è reciproca pkè il rapporto accessorio non è rivolto ad una condotta principale/ secondaria, ma a 2 condotte atipiche. Perciò nell’esempio fatto la condotta di A integra quella di B. b. L’altra critica che viene mossa riguarda i casi di concorso nel reato proprio ex art. 117. Infatti visto che nelle ipotesi come il peculato la condotta principale può solamente essere realizzata dal soggetto che ha determinate qualifiche soggettive allora si dovrebbe incriminare per reato proprio l’extraneus che pone in essere la condotta visto che lui non ha queste qualifiche soggettive. Per es. è un inserviente ad appropriarsi materilamente del denaro pubblico d’accordo con il pubblico ufficiale. Ma qui, dice FM, è vero che esigenze repressive richiederebbero l’incriminazione per reato proprio anche dell’extraneus che realizza la condotta esecutiva, ma è anche vero che il 117 non risponde alla domanda sul se la condotta esecutiva del reato proprio possa essere realizzata anche dall’extraneus. Perciò nel silenzio del legislatore sembrerebbe fondamentale far riferimento alla norma incriminatrice di parte speciale, per cui allora il 117 presupporrebbe che l’intraneus svolgesse nel concorso lo stesso ruolo che svolge nella fattispecie monosoggettiva. Per es. se è un inserviente e non il pubblico ufficiale a rubare il danaro pubblico allora ci sarà non un concorso in peculato ex art. 117, ma un concorso in appropriazione indebita e quindi un mutamento del titolo di reato.
  2. La 2 è la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale secondo la quale dalla combinazione del 100 con la norma incriminatrice di parte speciale deriverebbe una nuova fattispecie tipica diversa e ulteriore rispetto alla norma incriminatrice. Per cui in tal caso a decidere sulla rilevanza penale delle condotte atipiche non sarà il loro rapporto di accessorietà rispetto ad una condotta principale.

N.B. che la riserva con cui si apre il 115 indica che vi sono delle eccezioni direttamente previste dalla legge nelle quali l’accorso e l’istigazione rappresentano fattispecie autonome di reato come per es. l’art. 302. Per quanto riguarda il punto 3) si richiede la partecipazione del concorrente alla realizzazione del reato comune. Ed in tal caso si distingue tra:

  1. Un “ concorso materiale ” che si ha quando si interviene personalmente nella fase dell’esecuzione del reato;
  2. Un “ concorso morale ” quando si partecipa psicologicamente alla realizzazione di un reato commesso da altri. Il CONCORSO MATERIALE può essere prestato in diversi modi. Per es: a. “ l’autore ” e cioè colui che compie atti esecutivi del reato. Per es. il soggett che spara nell’omicidio; b. Il “ coautore ” e cioè colui che interviene con altri nella fase esecutiva. Per es. 2 assassini che sparano contemporaneamente; c. Il “ complice ” e cioè colui che si limita ad apportare un qualsiasi aiuto materiale nella preparazione o nella esecuzione del reato. Per es. chi fornisce il veleno per un omicidio commesso da altri. Tuttavia se in queste ipotesi è pacifica la responsabilità penale delle figure di autore/ coautore, molto più complessa è l’individuazione della responsabilità del “complice” e proprio per risolvere questo problema che si sono susseguite una serie di teorie: a. Per es. la Teoria condizionalistica secondo cui l’azione del concorrente è condicio sine qua non del fatto punibile, nel senso che senza di essa il fatto di reato non sarebbe stato commesso. Tuttavia in questo modo si restringe troppo il campo d’applicabilità del concorso, infatti vi sarebbero delle ipotesi di partecipazione non necessaria che cmq sarebbero meritevoli di punizione anche se non proprio fondamentali per la realizzazione del reato. Per es. un furto con scasso in cui un soggetto con l’uso del trapano impiegherebbe 20 minuti per aprire la cassaforte, ma poi utilizza la chiave che il complice gli ha procurato. In questo caso se eliminassimo mentalmente la condotta el complice che procura la chiave, il reato non sarebbe venuto meno e quindi si sarebbe realizzato cmq anche se in tempi diversi. Oppure ancora l’altro esempio di chi fornisce uno strumento da scasso di cui l’esecutore materiale non si avvale in concreto. b. Perciò proprio per risolvere i problemi della teoria precedente parte della dottrina ha proposto un nuovo modello di causalità, infatti si parla di causalità agevolatrice o di rinforzo. Questa, che sembra essere quella da preferire, sostiene che è penalmente rilevante non solo l’aiuto non necessario che non può essere mentalmente eliminato senza che il reato venga meno, ma anche quello che si limita ad agevolare o facilitare il raggiungimento del risultato finale. Per es. il complice che fornisce la chiave allo scassinatore che agevola la realizzazione del furto. C’è quindi cmq un rapporto causale, ma non condizionalistico. Tuttavia secondo alcuni autori nemmeno questa teoria sarebbe esente da obiezioni infatti anche qui vi sarebbero ipotesi di partecipazione non necessaria cmq meritevoli di pena nonostante manchi quel nesso condizionalistico con l’evento e manchi anche quel nesso eziologico rispetto alla condotta agevolatrice. Per es. quando si fornisce uno strumento da scasso che poi non viene utilizzato dall’esecutore materiale pkè ritenuto inadatto al raggiungimento dello scopo criminoso. c. Ed è per questo che, dice FM, si propone di abbandonare l’approccio causale e si chiede di seguire invece un “ giudizio prognostico ” secondo il quale basterebbe che

la condotta del concorrente appaia ex ante idonea a facilitare la realizzazione del reato aumentandone le probabilità di verificazione. In questo quadro c’è chi sostiene addirittura che questa tesi del giudizio prognostico sia confermato dallo stesso art. 56 pkè quest’ultimo confermerebbe che non basterebbe ai fini della tipicità il mero legame eziologico tra la condotta/evento, ma è necessario anche un “attitudine causale”. Ma quest’ultima impostazione non convince pkè essa trascura un aspetto importantissimo e cioè che le forme di complicità a cui si sta facendo riferimento riguardano un delitto consumato, invece una valutazione sull’attitudine della condotta ad agevolare la realizzazione del reato sarebbe sufficiente solo in sede di tentativo. Per cui non si capisce come una norma come il 56 che disciplina atti idonei dirette in modo non equivoco alla realizzazione di un delitti che non si realizza possa legittimare la punibilità di atti di partecipazione ad un reato collettivo che viene consumato. Proprio per questo dice FM non è così scontato che si debba davvero punire chi ha fornito al ladro la chiave che poi non è stata utilizzata dall’esecutore materiale. Al contrario in questi casi la punibilità è da escludere pkè si tratterebbe di una “complicità potenziale”, non effettiva e perdurante e che non influisce concretamente alla realizzazione del fatto di reato. Infatti se dicessimo il contrario allora ammetteremmo nel nostro ordinamento la figura del “tentativo di partecipazione” che invece non + ammessa. Perciò secondo FM non può esserci una concorso materiale penalmente rilevante senza un’effettiva partecipazione alla condotta tipica o all’evento lesivo. Inoltre secondo FM bisogna ammettere che proprio la teoria della causalità agevolatrice è quella che dovrebbe essere accettata pkè essa rende penalmente rilevante non solo la condotta di partecipazione che permette la realizzazione del fatto di reato, ma anche quella che sempre in base ad una valutazione ex post si limita ad agevolarne la realizzazione. Invece sarebbe sbagliato accettare questa teoria pkè individuerebbe un modello causale ecogitato ad hoc per soddisfare le specifiche esigenze punitive del concorso di persone. Infatti come si è detto, per l’esistenza del nesso eziologico ciò che conta è che vi sia quel nesso tra un antecendente e un evento concreto che si verifica hic et nunc, mentre è irrilevante il fatto che un evento analogo avrebbe potuto verificarsi come conseguenza di fattori ipotetici rimasti inoperanti. E questi stessi criteri, dice FM, valgono per l’accertamento del nesso eziologico nel concorso. Per es. nel caso di prima del complice che fornisce la chiave della cassaforte allo scassinatore che la stava aprendo col trapano, è evidente che ciò permette di anticipare l’apertura della stessa e quindi ha facilitato l’apertura della cassaforte. Infatti sarebbe irrilevante il fatto che essa sarebbe cmq stata aperta mediante il trapano. Invece il CONCORSO MORALE va detto che esso c’è quando c’è una partecipazione psicologica alla realizzazione di un reato commesso da altri. Qui si usa distinguere tra: a. Il “ determinatore ” e cioè colui chef a sorgere in altri l’intento criminoso prima inesistente; b. “ l’istigatore ” e cioè colui che si limita a rafforzare in altri l’intento criminoso che già esisteva. Ora di sicuro si tratta di 2 ipotesi diverse alle quali corrisponde anche un diverso disvalore penale. Infatti nel caso del determinator c’è un disvalore maggiore rispetto all’istigazione. Cmq nel nostro ordinamento l’istigazione viene disciplinata dal 115.3 il quale stabilisce la “non punibilità dell’istigazione rimasta sterile” e quindi ammettendo la punibilità

Poi nei casi in cui la fattispecie incriminatrice richiedere la presenza del “dolo specifico” basta ai fini del concorso penalmente rilevante che la finalità sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto.. Cmq è molto dibattuta l’ammissibilità di un “ concorso doloso in un delitto colposo ” e viceversa. Nel 1 caso si è ritenuto che se si negasse la configurabilità del concorso doloso in un reato colposo allora rimarrebbero impuniti coloro che con una condotta atipica concorrano alla realizzazione di un delitto colposo. Per es. Tizio spinge Caio, il quale già versa in errore colposo non scusabile sulla natura tossica della sostanza, a immetterla in acque destinate all’alimentazione per ucciderlo. Beh in un caso così l’unico modo per punire il comportamento di Tizio è quello di configurarlo come concorso doloso atipico in un delitto colposo pkè : a. Tizio non ha realizzato l’azione esecutiva; b. Non sarebbe applicabile il 48 pkè Caio si trova in un errore colposo non scusabile; c. Non ci sono i presupposti per l’applicabilità a Tizio di una responsabilità colposa visto che egli vuole l’avvelenamento. Tuttavia se questa ipotesi è ammessa da parte di chi appunto ritiene autonoma la posizione di ogni concorrente, è negata da FM il quale ritiene necessariamente interdipendenti le posizioni dei concorrenti e perciò “ esclude la possibilità di imputare lo stesso fatto a titoli soggettivi diversi ”. Invece più controversa è l’altra ipotesi relativa al concorso colposo nel delitto doloso. In tal caso FM ci riporta l’esempio di Tizio il quale essendo a conoscenza dell’astratto intento omicida di una donna che lui conosce, le consegna del veleno per topi credendo se esso serva per uccidere i ratti e invece viene usato per uccidere il marito. Questa possibilità dovrebbe sicuramente escludersi in quanto manca una norma che, in ossequio al principio del 42.2, lo prevede espressamente. Anzi il 113 che di tale principio costituisce l’applicazione nel prevedere il solo concorso colposo in delitti colposi sembra escludere la cooperazione colposa nel delitto doloso. Perciò dice FM ognuno deve evitare solo i pericoli che derivano dalla propria condotta, mentre non si ha l’obbligo di impedire condotte pericolose di 3 che siano capaci di scelte responsabili. Da ciò deriva che non possono essere definite colpose quelle azioni che non sono pericolose in sé, ma forniscono solo l’occasione per delinquere. Perciò rispetto all’esempio possiamo die che la mera prevedibilità astratta del fatto omicida non basta a qualificare come colposo un comportamento dell’amico.

Il concorso nelle contravvenzioni. Come sappiamo le contravvenzioni sono punibili sia

a titolo di dolo che di colpa come dice il 42 ult. Comma. Ora se non c’è problema per il “ concorso nella contravvenzioni dolose ” dove si applica il 110, i problemi sorgono rispetto al “ concorso nelle contravvenzioni colpose ”visto che il 113 disciplina la cooperazione solo con riferimento ai “delitti”. Tuttavia secondo l’orientamento prevalente anche le contravvenzioni colpose rientrerebbero nella disciplina del 110 pkè il 113 menzionerebbe i soli delitti non per escludere le contravvenzioni, ma per estendere ai delitti stessi quella disciplina del concorso colposo già applicabile alle contravvenzioni in base al 110. Infatti la colpa per essere rilevante rispetto ai delitti deve essere espressamente prevista come titolo di incriminazione in conformità al disposto di cui al 42.2; invece questo non serve per le contravvenzioni pkè queste in base al 42.4 sono punibili sia a titolo di colpa che di dolo.