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Concorso di persone nel reato: requisiti, teorie e pena, Dispense di Diritto Penale

Il concetto di concorso di persone nel reato, discutendo i requisiti costitutivi, le teorie sulla responsabilità dei concorrenti e le penality. Il concorso eventuale si distingue dal concorso necessario, e la punibilità dei concorrenti non sempre richiede espressa menzione nella legge. la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale e i modelli fondamentali per valutare e punire i concorrenti.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 19/10/2020

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Il concorso di persone nel reato
Si ha concorso di persone nel reato, quando più persone pongono in essere insieme un
reato che, astrattamente, può essere realizzato anche da una sola persona. Tale
fenomeno viene chiamato concorso eventuale per contraddistinguerlo dal c.d. concorso
necessario di persone, che si ha quando è la stessa norma incriminatrice che richiede,
per l'esistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi (reati plurisoggettivi).
Tre sono i problemi fondamentali: il fondamento della punibilità; il tipo di responsabilità
dei concorrenti; i requisiti costitutivi del reato.
1. Il fondamento politico-sostanziale della punibilità a titolo di concorso va ricercato nel
fatto che devono considerarsi propri dell'uomo non solo i risultati della sua condotta, ma
anche quelli prodotti con concorso di forze esterne, non solo naturali, ma anche umane:
quis per alium facit per se ipsum facere videtur.
Quanto al fondamento tecnico-formale, il problema si pone in quanto, nei codici penali,
le fattispecie incriminatrici di parte speciale sono, di regola, monosoggettive, cioè
modellate sull'autore individuale. Negli ordinamenti a legalità sostanziale la punibilità
dei concorrenti non ha bisogno, a rigore, di essere espressamente prevista, ma si ricava
dalla stessa nozione sostanziale di reato, versandosi qui nella concezione estensiva
dell'autore. Negli ordinamenti a legalità formale la punibilità dei concorrenti deve
essere, invece, espressamente prevista, poichè qui vale la concezione restrittiva
dell'autore.
Nel nostro diritto penale tale funzione estensiva è assolta dall'art 110: "Quando più
persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo
stabilita". Esso incrimina sia il concorso nei delitti che nelle contravvenzioni.
Per la verità tre sono le teorie formulate per spiegare, tecnicamente, la punibilità del
concorso, cioè: quella della equivalenza causale; quella della accessorietà; quella della
fattispecie plurisoggettiva eventuale.
Abbandonata è la teoria causale, che fonda il concorso sulla equivalenza causale delle
condizioni concorrenti: poichè ogni persona che concorre a produrre l'evento unico e
indivisibile lo cagiona nella sua totalità, questo andrebbe integralmente imputato ad
ognuno dei compartecipi, tale teoria connaturale negli ordinamenti a legalità
sostanziale, è inconciliabile con quelli a legalità formale, dove i reati sono tipizzati nei
loro requisiti, oggettivi e soggettivi.
Critiche sono state avanzate anche contro la teoria della accessorietà sorta in Germania
e che per lungo tempo ha dominato incontrastata. Per essa la norma sul concorso
estenderebbe la tipicità principale alle condotte accessorie dei compartecipi. Sicchè, il
semplice partecipe risponde del reato in quanto la sua condotta atipica aderisce al fatto
tipico dell'autore, pertanto non vi può essere compartecipazione criminosa senza
condotta principale, senza cioè che un soggetto abbia posto in essere una condotta in sè
capaca di integrare gli estremi di un reato. Suo vizio sta nell'esigere una condotta
principale tipica e quindi sorgono problemi in relazione ad alcune lacune della punibulità
come ad esempio nel caso del c.d. autore mediato e non si riesce a giustificare la
punibilità dei concorrenti in tutti i casi di esecuzione frazionata dove ciascun soggetto
compie solo una parte e l'insieme delle singole conodotte da luogo al reato.
Tutti questi inconvenienti sono superati dalla teoria della fattispecie plurisoggettiva
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Il concorso di persone nel reato Si ha concorso di persone nel reato, quando più persone pongono in essere insieme un reato che, astrattamente, può essere realizzato anche da una sola persona. Tale fenomeno viene chiamato concorso eventuale per contraddistinguerlo dal c.d. concorso necessario di persone, che si ha quando è la stessa norma incriminatrice che richiede, per l'esistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi ( reati plurisoggettivi). Tre sono i problemi fondamentali: il fondamento della punibilità; il tipo di responsabilità dei concorrenti; i requisiti costitutivi del reato.

1. Il fondamento politico-sostanziale della punibilità a titolo di concorso va ricercato nel fatto che devono considerarsi propri dell'uomo non solo i risultati della sua condotta, ma anche quelli prodotti con concorso di forze esterne, non solo naturali, ma anche umane: quis per alium facit per se ipsum facere videtur. Quanto al fondamento tecnico-formale, il problema si pone in quanto, nei codici penali, le fattispecie incriminatrici di parte speciale sono, di regola, monosoggettive, cioè modellate sull'autore individuale. Negli ordinamenti a legalità sostanziale la punibilità dei concorrenti non ha bisogno, a rigore, di essere espressamente prevista, ma si ricava dalla stessa nozione sostanziale di reato, versandosi qui nella concezione estensiva dell'autore. Negli ordinamenti a legalità formale la punibilità dei concorrenti deve essere, invece, espressamente prevista, poichè qui vale la concezione restrittiva dell'autore. Nel nostro diritto penale tale funzione estensiva è assolta dall'art 110: "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". Esso incrimina sia il concorso nei delitti che nelle contravvenzioni. Per la verità tre sono le teorie formulate per spiegare, tecnicamente, la punibilità del concorso, cioè: quella della equivalenza causale; quella della accessorietà; quella della fattispecie plurisoggettiva eventuale. Abbandonata è la teoria causale, che fonda il concorso sulla equivalenza causale delle condizioni concorrenti: poichè ogni persona che concorre a produrre l'evento unico e indivisibile lo cagiona nella sua totalità, questo andrebbe integralmente imputato ad ognuno dei compartecipi, tale teoria connaturale negli ordinamenti a legalità sostanziale, è inconciliabile con quelli a legalità formale, dove i reati sono tipizzati nei loro requisiti, oggettivi e soggettivi. Critiche sono state avanzate anche contro la teoria della accessorietà sorta in Germania e che per lungo tempo ha dominato incontrastata. Per essa la norma sul concorso estenderebbe la tipicità principale alle condotte accessorie dei compartecipi. Sicchè, il semplice partecipe risponde del reato in quanto la sua condotta atipica aderisce al fatto tipico dell'autore, pertanto non vi può essere compartecipazione criminosa senza condotta principale, senza cioè che un soggetto abbia posto in essere una condotta in sè capaca di integrare gli estremi di un reato. Suo vizio sta nell'esigere una condotta principale tipica e quindi sorgono problemi in relazione ad alcune lacune della punibulità come ad esempio nel caso del c.d. autore mediato e non si riesce a giustificare la punibilità dei concorrenti in tutti i casi di esecuzione frazionata dove ciascun soggetto compie solo una parte e l'insieme delle singole conodotte da luogo al reato. Tutti questi inconvenienti sono superati dalla teoria della fattispecie plurisoggettiva

eventuale , per la quale dalla combinazione della norma sul concorso con la norma incriminatrice di parte speciale nasce una nuova fattispecie plurisoggettiva, autonoma e diversa. In base a questa fattispecie non occorre più che tutta la condotta esecutiva sia posta in essere da un solo soggetto e che vi sia quindi una conodotta principale; l'esecuzione del reato ben può essere frazionata tra le condotte di più soggetti e la condotta di ciascun soggetto è tipica quando presentano i requisiti costitutivi della fattispecie plurisoggettiva.

2. Per quanto riguarda il problema della responsabilità dei concorrenti due sono i modelli fondamentali per valutare e punire i concorrenti, opposti ma entrambe reali e cioè : quello della responsabilità differenziata, in base al quale i concorrenti sono considerati diversamente responsabili e punibili a seconda dei differenti tipi di concorso; e quello della pari responsabilità, per cui sono considerati ugualmente responsabili e punibili. In base al primo criterio, preferito da non pochi studiosi, si suole distinguere tra: l'autore, che è colui che materialmente compie l'azione esecutiva del reato, o il coautore che è il soggetto che, assieme ad altri, esegue tale azione; oppure il partecipe che è colui che pone in essere una conodotta che, di per sè sola, non integra la fattispecie del reato. Si distingue poi tra partecipazione psichica, che ha luogo nella fase ideativa o preparatoria e fa sorgere la figura dell'istigatore, dalla partecipazione fisica che ha luogo nella fase dell'esecuzione. A favore del principio della pari responsabilità si è andata orientando la più moderna dottrina ed è stato accolto da vari codici, che non tipizzano i concorrenti per categorie, ma prevedono una responsabilità differenziata in concreto, mediante la previsione di circostanze obbligatorie o facoltative. Tale principio sta a significare l'impossibilità di differenziazioni apriori di responsabilità sulla base di tipi astratti di concorrenti, sussiste infatti la necessità di una graduazione in concreto della stessa in rapporto al reale contributo, apportato da ciascun concorrente. 3. La combinazione degli artt. 110 ss. con la norma incriminatrice di parte speciale dà luogo ad una nuova fattispecie autonoma di reato, lasciando però insoluto il problema della tipicità della partecipazione. Sicchè esso va risolto sulla base di principi generali in materia di reato e dalle norme sul concorso, dovendosi distinguere tra: un elemento oggettivo, formato dalla pluralità di agenti, dalla realizzazione di un fatto, dal contributo di ciascun soggetto; e un elemento soggettivo, formato dal dolo o dalla colpa di partecipazione. Quanto all' elemento soggettivo , primo ed ovvio requisito del concorso è che il reato sia commesso da un numero di soggetti superiori a quello che la legge ritiene necessario per l'esistenza del reato. Nei reati monosoggettivi, sono perciò necessari almeno due soggetti, in quelli plurisoggettivi il concorso è possibile da parte di uno o più soggetti. Ma tutte le persone che cooperano materialemente alla commissione di un reato possono considerarsi concorrenti, anche se non imputabili o punibili? In base al nostro diritto positivo va distinto il carattere plurisoggettivo della fattispecie del concorso dal problema della punibilità dei concorrenti. Con la duplice conclusione:

aumentandone le probabilità di verificazione, anche se ex post si rivela inutile o dannosa. Nessun criterio e riforma potranno mai traccaiare una linea netta di demarcazione tra concorso punibile e concorso non punibile. Un accettabile contemperamento può comunque trovarsi se si fa coincidere la partecipazione punibile con le due tipologie ontologiche di condotta, con cui è possibile prendere effettivamente parte alla realizzazione collettiva del reato. Si ha cioè, partecipazione quando l'agente, nella fase ideativa, preperatoria od esecutiva del reato e secondo un giudizio ex post, abbia dato:

- o un contributo necessario, avendo posto in essere una condicio sine qua non del reato stesso, nel senso che senza di esso questo non si sarebbe realizzato, partecipazione che può aversi sia a livello morale e materiale; - o un contributo agevolatore, avendo egli facilitato la realizzazione del reato, nel senso di averla resa più probabile, facile o grave. Sicchè senza la condotta il reato sarebbe stato sempre commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Dottrina e giurisprudenza hanno sempre concordemente ritenuto che nel concorso debba esistere anche un elemento soggettivo che va determinato autonomamente, sulla base dei principi generali in tema di elemento soggettivo del reato. Innanzitutto, per il principio costituzionale della responsabilità personale occorre che al concorrente sia attribuibile psicologicamente non solo la condotta da lui materialmente posta in essere, ma l'intero reato realizzato in concorso con gli altri soggetti. Secondo il nostro codice è configurabile: sia il concorso doloso nel reato doloso, sia il concorso colposo nel reato colposo; non pacificamente invece, sia il concorso doloso nel reato colposo, sia il concorso colposo nel reato doloso. Si discute se sia necessaria la c.d. volontà comune o convolontà, se cioè occorra che tutti i concorrenti abbiano la reciproca coscienza e volontà di cooperare con gli altri o se basti che anche solo uno abbia la coscienza e volontà. Per la dottrina prevalente e per il nostro codice non occorre, per aversi concorso, la reciproca consapevolezza dell'altrui contributo, essendo sufficiente che tale consapevolezza esista in uno solo dei concorrenti. La coscienza e volontà è invece necassaria in ogni singolo agente perchè risponda a titolo di concorso. In secondo luogo si rende possibile configurare il c.d. concorso doloso nel reato colposo, che si ha quando con una codotta atipica il soggetto concorre dolosamente nell'altrui fatto colposo, strumentalizza cioè l'altrui condotta colposa. Circa l'oggetto, il dolo di concorso è coscienza e volontà del fatto tipico plurisoggettivo del concorso: cioè di concorrere con altri alla realizzazione del reato di parte speciale, implica perciò la coscienza e volontà di realizzare un fatto di reato e la consapevolezza delle condotte che gli altri concorrenti hanno esplicato, esplicano o esplicheranno e la coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta, assieme alle altre, al verificarsi del reato stesso.

Primo problema fu quello della configurabilità ontologica del concorso colposo nei reati colposi. La vecchia dottrina ammetteva soltanto il concorso doloso, data l'involontarietà del fatto colposo. Il problema è stato risolto: per i delitti dall'art 13 del codice; per le contravvenzioni dall'art 10. Il secondo problema riguarda invece la struttura del concorso colposo cioè gli elementi che lo caratterizzano e differenziano non solo dal concorso doloso, ma anche dal concorso di azioni colpose indipendenti. Per aversi concorso colposo occorrono: la non- volontà del fatto criminoso, la volontà di concorrere alla realizzazione della condotta; la previsione e la prevedibilità ed evitabilità dell'evento criminoso. La volontà di concorrere lo differenzia del mero concorso di azioni colpose in cui più individui contribuiscono a causare l'evento senza che ebbi abbiano la coscienza e volontà di concorrere con l'altrui o nell'altrui condotta pericolosa. Circa il trattamento,anche nel concorso colposo il codice segue il principio della pari responsabilità dei concorrenti, quale che sia la forma di partecipazione, ma ne ammette la possibilità di graduazione in concreto, attraverso specifiche aggravanti ed attenuanti. Può accadere che taluno dei concorrenti, nell'eseguire il piano crimonoso, commetta di propria iniziativa altro reato al posto di quello od oltre a quello voluto dagli altri concorrenti. Dovendo mancare nel concorrente il dolo di concorrere nel reato diverso, si pone il problema di stabilire se questo possa essergli penalmente attribuito e a quale titolo. Tre sono le soluzioni astrattamente ipotizzabili e seguite di vari codici: quella soggettivistica di imputare a ciascuno dei concorrenti l'evento effettivamente voluto; quella oggettivistica di imputare l'evento, per lo stesso titolo, a tutti i concorrenti sulla base del solo contributo materiale; quella, più corretta, di imputare l'evento causato a titolo di dolo soltanto a chi lo vuole a e titolo di colpa se ne esistono gli estremi, a chi collaborò volento un eventi diverso (concorso colposo nel reato doloso). La seconda soluzione fu accolta dall'art. 116 e tale articolo si applica tanto se il reato diverso sia più grave, quanto se sia meno grave di quello voluto. Tuttavia, quando il reato diverso sia più grave, l'art 116.2 prevede una circostanza attenuante a favore di chi volle il reato meno grave. In tal caso quindi viene attenuata l'anomalia secondo cui vi è responsabilità per reato doloso da parte di un soggetto rimproverabile soltanto di agire colposo. Il codice prevede, al fine di graduare il principio della pari responsabilità, delle circostanze aggravanti ed attenuanti per il concorso doloso e quello colposo. Per quanto riguarda le circostanza aggravanti= Nel concorso doloso la pena deve essere aumentata, come stabilisce l'art. 112: se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più di cinque, salvo che la legge disponga altrimenti; per chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a

condotta tipica? Si ritiene che punire il concorrente necessario vada a violare il principio di legalità Quest'ultimo può invece essere punito a titolo di concorso per una condotta atipica? Si scontrano qui 2 tesi: quella della non punibilità e quella della punibilità per la quale si tratterebbe di una questione di interpretazione.