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Pagina 1 di 59 1 Silvia Solimene a.a. 2014/2015 Ragioneria canale E-M SCHEMI CIVILISTICI DI BILANCIO SCHEMA STATO PATRIMONIALE ex art. 2424 Codice civile ATTIVO A) CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali (al netto del fondo ammortamento)
In particolare, la determinazione del reddito imponibile è ispirata al principio di derivazione del reddito fiscale dal bilancio civilistico: il reddito a fini fiscali è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto Economico, le variazioni conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni tributarie (art. 83 TUIR). L’ “INQUINAMENTO” FISCALE DEL BILANCIO In pratica, però, la redazione del bilancio è storicamente condizionata, in Italia, dalle norme fiscali (c.d. “inquinamento fiscale” del bilancio) ———— —————> MOTIVO: legame tra imputazione a conto economico e deducibilità fiscale. Infatti, i valori iscritti nel bilancio redatto a fini civili assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile a fini fiscali. Malgrado la “sede” ove operare le variazioni ai valori di bilancio sia la dichiarazione dei redditi permane, di fatto, l’ “interferenza” fiscale nel bilancio, cioè la possibilità che il redattore di bilancio adotti comportamenti volti ad “assecondare” le norme tributarie, danneggiando la corretta rappresentazione dei fatti economici.
2- RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico Al fine di rendere la rappresentazione veritiera e corretta: obbligo di rendere informazioni complementari (se le informazioni richieste non sono sufficienti) b) possibilità di non rispettare obblighi di valutazione/ presentazione/informativa (nel caso di effetti irrilevanti) c) obbligo di deroga (in casi eccezionali) I PRINCIPI DI REDAZIONE secondo il Codice Civile (art. 2423 bis)
principi di “rango” inferiore: - valutazione separata degli elementi eterogenei - costanza di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo (n.b.: possibilità di deroga in casi eccezionali) I POSTULATI secondo l’OIC (doc. 11) Il recente documento OIC 11 (pubblicato nel marzo del 2018) sancisce i seguenti postulati del bilancio: a) Prudenza; b) Prospettiva della continuità aziendale; c) Rappresentazione sostanziale; d) Competenza; e) Costanza nei criteri di valutazione; f) Rilevanza; g) Comparabilità. La neutralità secondo l’OIC L’OIC 11 precisa, inoltre, che il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.
solo i principi contabili internazionali definiscono gli elementi che tale documento deve contenere Il Framework dello IASB definisce le attività come: risorse controllate dall’azienda, risultato di operazioni svolte in passato, dalle quali sono attesi futuri benefici economici, misurabili attendibilmente Il Framework dello IASB definisce le passività come: obbligazioni attuali dell’azienda, risultato di operazioni svolte in passato, dalle quali sono attese fuoriuscite di risorse che darebbero, se mantenute in azienda, futuri benefici economici; e tali sacrifici possono essere attendibilmente misurati
Bilancio di esercizio con minori informazioni, utilizzabile da società che nel primo esercizio di vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superino due dei seguenti tre limiti:
Il Codice Civile include in tale classe (B-I) i seguenti elementi:
Le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione L’ammortamento prende inizio dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’uso I tre elementi da cui dipende il processo di ammortamento
La determinazione del valore recuperabile non deve essere fatta continuamente; l’OIC 9 prevede che la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.
Nello Stato patrimoniale al numero I della lett. C) ”Attivo Circolante”, è prevista la classe delle rimanenze composta dalle seguenti voci:
semilavorati e finiti
e merci; Le suddette variazioni delle rimanenze derivano dalla differenza tra la rimanenza finale e quella iniziale dei beni.
Criterio base: Costo storico di acquisto o di produzione o valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se minore. I METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO PER I BENI FUNGIBILI [ se la valutazione non può essere fatta al loro effettivo costo di acquisto. La valutazione a costi specifici è obbligatoria per i beni infungibili. Per il documento n. 13 dell’OIC i tre metodi sopra descritti sono ugualmente ammissibili ] METODO DELLA MEDIA PONDERATA (per periodo/per movimento) METODO FIFO Con tale metodo si scaricano le rimanenze da più tempo disponibili e restano quindi in magazzino le quantità relative agli acquisti o produzioni più recenti. METODO LIFO Con tale metodo si scaricano le rimanenze più recenti e restano quindi in magazzino le quantità relative agli acquisti o produzioni dei beni entrati per primi. Lifo a scatti La valutazione viene fatta non gradualmente in base ad ogni movimento di entrata e di uscita, ma soltanto a fine periodo. Nel primo esercizio la valutazione della quantità in rimanenza viene effettuata applicando il costo medio ponderato di acquisto (o fabbricazione). Negli esercizi successivi: è necessario verificare la quantità di rimanenza e confrontarla con quello dell’esercizio precedente:
I’OIC 13 specifica che il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato è pari al valore di mercato dei prodotti finiti ridotto dei costi di completamento PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI Anche in questo caso il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato è pari al valore di mercato dei prodotti finiti ridotto dei costi ancora da sostenere LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI FINITI LA FORMAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE: Costo industriale diretto + (facoltà) Quota dei costi indiretti ragionevolmente imputabile al prodotto LA FORMAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE: L’OIC 13 raccomanda invece la valutazione al costo industriale. L’OIC13 fornisce una definizione di costo indiretto ragionevolmente imputabile. Si tratta di considerare solo quei costi indiretti che hanno contribuito a portare le giacenze di magazzino nel luogo e nelle condizioni in cui sono nel momento considerato. LA FORMAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI PRODUZIONE: I COSTI INDIRETTI Alcuni esempi proposti dall’OIC 13:
Sono esclusi:
Una volta determinato il costo unitario dei prodotti finiti, in presenza di fungibilità degli stessi, si devono applicare i criteri di stima del flusso fisico già visti*:
L’OIC 23 afferma che il criterio della percentuale di completamento è da preferire. Tuttavia, tale criterio è da utilizzare solo quando sia possibile riscontrare le seguenti circostanze:
diritto al corrispettivo per l’appaltatore.
via via che i lavori sono eseguiti.
o fattori esterni che rendano dubbia la capacità dei contraenti di rispettare le loro obbligazioni.
Se non sono soddisfatte tali condizioni la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata. I CREDITI: LA CLASSIFICAZIONE CIVILISTICA: stato patrimoniale Nello Stato patrimoniale i Crediti sono inclusi: sia tra le Immobilizzazioni B III 2 - crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso imprese controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri. sia nell’ Attivo Circolante classe C II - crediti:
5-bis crediti tributari; 5-ter imposte anticipate; 5-quater verso altri. La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante prescinde dal criterio dell’esigibilità Si fonda invece sul criterio della destinazione La Valutazione dei crediti La nuova versione del Codice Civile stabilisce che i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto: