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Principi Contabili e Redazione del Bilancio: Un'Introduzione - Prof. Musaio, Appunti di Contabilità Aziendale

Appunti relativi al corso di Contabilità e bilancio Canale A, comprenisivi di tutte le lezioni

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 12/05/2020

Simbè
Simbè 🇮🇹

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CONTABILITA’ E BILANCIO
LEZIONE 1 (Slide: cenni storici)
Disciplina giuridica della materia: il legislatore la disciplina in tutti i suoi aspetti. Tale disciplina si
ha a partire dall’introduzione del codice civile (1942), prima era disciplinata dal Codice di commercio
dove si stabiliva che gli amministratori dovevano presentare ai sindaci della città il bilancio annuo
30giorni prima dell’assemblea. La prima introduzione della disciplina risale al 1942 (c.c.), gli
amministratori dovevano redigere il bilancio con ricavi e perdite attraverso la rappresentazione di
stato patrimoniale e ricavi di esercizio (Art. 2424). In sostanza venivano “istituiti” i due documenti
principali (Bilancio e Conto economico) che dovevano essere redatti con “chiarezza, evidenza e
precisione” à VERITA. Il punto di svolta si ha nel ’91 col recepimento delle normative europee che
portano a una revisione della disciplina presente nel c.c. Nel periodo tra ’42 e ‘91 la normativa però
viene ampliata e migliorata grazie soprattutto alla legge 216 del 1974. Tale legge apportò due novità
nel sistema:
1. L’istituzione della CONSOB;
2. Il governo fu delegato a disciplinare il controllo dei conti delle società quotate;
Un anno dopo, nel 1975 col D.P.R vengono delegate le società di revisione contabile per il controllo
dei bilanci di esercizio e del rispetto dei principi contabili generalmente accettati; ciò riguardava solo
le società quotate in borsa, successivamente questo “requisito” è stato eliminato.
Le Direttive europee furono recepite in Italia con il d.lgs. 127 del 1991; particolare importanza è data
alla direttiva (1978) relativa al bilancio di esercizio e alla direttiva (1983) relativa al bilancio
consolidato. Tali direttive avevano la funzione di armonizzare i bilanci dei paesi aderenti all’Unione
affinché fossero tra loro comparabili. Con queste si stabiliva che il bilancio fosse composta da Stato
patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Quest’ultima ha la funzione di esplicitare
ulteriormente dati di natura patrimoniale.
LIVELLO 1 (Clausola generale):
Grazie al recepimento delle Direttive viene stabilito inoltre che il bilancio deve rappresentare in modo
veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e il risultato economico di esercizio, nonché essere
redato con “chiarezza”.
LIVELLO 2 (Principi contabili):
Vengono inoltre esplicati per la prima volta i postulati del bilancio che sono:
1. Principio della competenza economica;
2. Principio della prudenza;
3. Principio della prospettiva continuazione dell’attività;
LIVELLO 3:
Vengono introdotti schemi da osservare per la presentazione del bilancio e criteri di valutazione per
quest’ultimo. Le norme sugli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico rispondono al requisito
della chiarezza, mentre i criteri di valutazione rispondono ai postulati del bilancio e ai principi
generali. Più in particolare gli schemi riguardano l’organizzazione in aree e la suddivisione in voci di
Sp. e Ce.; per la prima volto lo schema del Conto economico assume una forma scalare dove i ricavi
e i costi si susseguono per permettere al lettore di valutare i margini intermedi. Per quanto riguarda i
Principi contabili invece, hanno la funzione interpretativa e integrativa della normativa civilistica
nonché funzione di disciplinare quei casi non regolati nel c.c.
Nell’ambito delle direttive europee si decise di adottare un insieme di principi contabili comuni a tutti
i paesi dell’UE; tali principi vennero presi dalla IASC (International accounting standards
community). Ad oggi tale organismo ha modificato il suo nome in IASB.
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CONTABILITA’ E BILANCIO

LEZIONE 1 (Slide: cenni storici)

Disciplina giuridica della materia: il legislatore la disciplina in tutti i suoi aspetti. Tale disciplina si

ha a partire dall’introduzione del codice civile (1942), prima era disciplinata dal Codice di commercio

dove si stabiliva che gli amministratori dovevano presentare ai sindaci della città il bilancio annuo

30giorni prima dell’assemblea. La prima introduzione della disciplina risale al 1942 (c.c.), gli

amministratori dovevano redigere il bilancio con ricavi e perdite attraverso la rappresentazione di

stato patrimoniale e ricavi di esercizio (Art. 2424). In sostanza venivano “istituiti” i due documenti

principali (Bilancio e Conto economico) che dovevano essere redatti con “chiarezza, evidenza e

precisione” à VERITA. Il punto di svolta si ha nel ’91 col recepimento delle normative europee che

portano a una revisione della disciplina presente nel c.c. Nel periodo tra ’42 e ‘91 la normativa però

viene ampliata e migliorata grazie soprattutto alla legge 216 del 1974. Tale legge apportò due novità

nel sistema:

1. L’istituzione della CONSOB;

2. Il governo fu delegato a disciplinare il controllo dei conti delle società quotate;

Un anno dopo, nel 1975 col D.P.R vengono delegate le società di revisione contabile per il controllo

dei bilanci di esercizio e del rispetto dei principi contabili generalmente accettati; ciò riguardava solo

le società quotate in borsa, successivamente questo “requisito” è stato eliminato.

Le Direttive europee furono recepite in Italia con il d.lgs. 127 del 1991; particolare importanza è data

alla 4° direttiva (1978) relativa al bilancio di esercizio e alla 7° direttiva (1983) relativa al bilancio

consolidato. Tali direttive avevano la funzione di armonizzare i bilanci dei paesi aderenti all’Unione

affinché fossero tra loro comparabili. Con queste si stabiliva che il bilancio fosse composta da Stato

patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Quest’ultima ha la funzione di esplicitare

ulteriormente dati di natura patrimoniale.

LIVELLO 1 (Clausola generale):

Grazie al recepimento delle Direttive viene stabilito inoltre che il bilancio deve rappresentare in modo

“veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e il risultato economico di esercizio, nonché essere

redato con “chiarezza”.

LIVELLO 2 (Principi contabili):

Vengono inoltre esplicati per la prima volta i postulati del bilancio che sono:

1. Principio della competenza economica;

2. Principio della prudenza;

3. Principio della prospettiva continuazione dell’attività;

LIVELLO 3:

Vengono introdotti schemi da osservare per la presentazione del bilancio e criteri di valutazione per

quest’ultimo. Le norme sugli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico rispondono al requisito

della chiarezza, mentre i criteri di valutazione rispondono ai postulati del bilancio e ai principi

generali. Più in particolare gli schemi riguardano l’organizzazione in aree e la suddivisione in voci di

Sp. e Ce.; per la prima volto lo schema del Conto economico assume una forma scalare dove i ricavi

e i costi si susseguono per permettere al lettore di valutare i margini intermedi. Per quanto riguarda i

Principi contabili invece, hanno la funzione interpretativa e integrativa della normativa civilistica

nonché funzione di disciplinare quei casi non regolati nel c.c.

Nell’ambito delle direttive europee si decise di adottare un insieme di principi contabili comuni a tutti

i paesi dell’UE; tali principi vennero presi dalla IASC (International accounting standards

community). Ad oggi tale organismo ha modificato il suo nome in IASB.

In Italia vi sono due riferimenti normativi per la disciplina del bilancio: il Codice civile, la cui

normativa deriva dalla 4° e 7° direttiva europea, e i principi contabili internazionali che possono

essere adottati (a scelta) da tutte le società durante la redazione del bilancio.

LEZIONE 2 (Slide: contabilità personale)

I lavoratori si possono dividere in:

  • dipendenti: operai, impiegati, quadri, dirigenti e tutti sono legati ad aziende mediante legami

di subordinazione;

  • autonomi: artigiani, commercianti, professionisti, loro organizzano da soli la produzione.

Costo del personale del lavoro:

  • retribuzione, è un onere a carico dell’azienda ovvero lo stipendio;
  • contributi sociali, un pezzo di costo del lavoro legato alle prestazioni previdenziali che la

società paga per la legge all’INPS e INAIL. Una parte dei contributi è a carico del dipendente

  • ritenute fiscali, in Italia le aziende per legge fanno da sostituti di imposta ovvero trattengono

automaticamente la parte della retribuzione che deve essere usata per le tasse, quindi

arriveranno meno soldi al lavoratore;

  • trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) onere a carico dell’azienda determinato a fine

esercizio però matura mensilmente.

La retribuzione si divide in diretta e indiretta. La retribuzione diretta intende le competenze spettanti

ai dipendenti commisurate al periodo di effettiva prestazione lavorativa; la retribuzione indiretta sono

le somme riconosciute ai dipendenti in forza di disposizioni contrattuali o di legge (13esima, ferie o

permessi).

I contributi previdenziali e assistenziali, coperti dall’azienda, sono somme che garantiscono ai

dipendenti una copertura pensionistica e sanitaria. Anche i contributi sociali vengono liquidati su base

mensile. Il versamento dei contributi agli enti competenti scade il 16 del mese successivo alla

maturazione delle retribuzioni.

A carico del lavoratore gravano i residui contributi che il datore di lavoro dapprima trattiene al

momento del pagamento dello stipendio e poi versa (entro il 16 del mese successivo). Nel libro

giornale:

Dipendenti c/retribuzioni D 1500

Debiti v/istituti di previdenza A 1500

Nelle ritenute fiscali, il datore di lavoro opera nei confronti dei propri dipendenti in qualità di sostituto

di imposta, le ritenute fiscali trattenendole dalla retribuzione. Queste ritenute vengono versate

all’erario il 16 del mese successivo all’effettivo pagamento della retribuzione. Nel libro giornale:

Dipendenti c/retribuzione D 2000

Erario c/ritenute da versare A 2000

Il 16 del mese successivo all’effettivo pagamento della retribuzione, l’azienda procede al pagamento

delle ritenute e dei contributi. Nel libro giornale:

Erario c/ritenute da versare D 2000

  • iscrizione a una Cassa previdenziale la quale sostituisce il ruolo di INPS e INAIL;

I professionisti nell’esercizio della loro attività devono emettere la Fattura, la quale è costituita dai

seguenti elementi:

  • Rivalsa contributiva à quota di contributi che il professionista incassa

temporaneamente con la fattura che, successivamente, dovrà versare alla Cassa di

riferimento. Tale quota è uguale al 4% della quota totale di consulenza.

  • Ritenuta d’acconto à quando un professionista emette una fattura nei confronti di un soggetto

IVA, la quota della ritenuta d’acconto viene trattenuta dall’impresa stessa che provvederà a

versarla nei tempi stabiliti, fungendo da imposta fiscale

Contabilizzazione fatture da parte di un’azienda:

Consulenze D 1040

Iva ns credito D 228,

Debiti v/fornitori A 1268,

Contabilizzazione del pagamento della fattura:

Debiti v/fornitori D 1268,

Erario C/ritenute da versare A 200

Depositi bancari A 1068,

Lezione 3 (Slide: cenni storici)

Riforma societaria, punti fondamentali:

  • inserimento tra i postulati di un nuovo principio generale ovvero quello della prevalenza della sostanza sulla forma (2423bis), noto sia nel contesto nazionale che in quello internazionale (IAS). L’esigenza di introdurre tale principio nasce dal bisogno di disciplinare correttamente alcune circostanze come quella del leasing. In base a tale principio, i fatti di gestione vanno contabilizzati guardando più alla sostanza economica che al loro aspetto formale. Nonostante l’introduzione di tale principio, non si recepì la disciplina riguardante il leasing, ma si aggiunse nella nota integrativa un punto che indicava gli effetti che si sarebbero prodotti sul bilancio se l’operazione di leasing fosse stata contabilizzata secondo il criterio sostanziale.
  • Disinquinamento fiscale del bilancio à partendo dall’utile, l’azienda calcola il reddito imponibile mediante aggiustamenti in aumento o in diminuzione.
  • Principio di imputazione à i costi sono imponibili solo se iscritti nel bilancio; con la riforma societaria tale principio e stato rivisto prevedendo che taluni costi quandanche non iscritti nel conto economico possono essere dedotti se indicati nella dichiarazione dei redditi. Con la Riforma del diritto societario, si decide di ridare al bilancio il ruolo che ha sempre avuto e cioè quello di interpretare l’utile facendo riferimento alla disciplina civilistica e quella contenuta nei principi contabili.
  • Fiscalità differita conseguente alle divergenze tra il reddito civilistico e il reddito imponibile i quali, appunto, difficilmente coincidono. Le differenze tra i due redditi hanno un carattere temporaneo, per cui una rettifica in diminuzione in questo esercizio si traduce in una rettifica in aumento nel prossimo (si rimanda parte del costo delle imposte al prossimo esercizio). Ciò comporta che le imposte che si pagano in ogni esercizio, non sono le imposte effettivamente di competenza dell’esercizio. L’ipotesi inversa si verifica quando rettifiche in aumento in questo esercizio si traducono in rettifiche in

diminuzione nell’esercizio successivo (si anticipa il costo di parte delle imposte di competenza del prossimo esercizio). Successivamente al d. lgs. del 18 agosto 2015, entrato in vigore nel 1 gennaio 2016, viene inserito nel bilancio un nuovo documento, quello del Rendiconto finanziario, che ha lo scopo di rappresentare la situazione finanziaria della società. Insieme a questo, v’è stata anche l’introduzione di altre novità riguardanti il bilancio che si studieranno nel dettaglio più avanti.

Lezione 5 (Slide: struttura bilancio)

Deroga obbligatoria (Art. 2423 c. 2): applicabile in casi eccezionali; cioè quei casi che sono sfuggiti alla disciplina civilistica. La deroga va inoltre motivata nella nota integrativa, ciò impone il dovere di rappresentare a tutti le motivazioni che hanno portato alla deroga; oltre alle motivazioni, vanno inoltre indicati gli effetti che questa ha prodotto. Se dalla deroga risultano performance superiori a quelle reali e quindi utili non effettivamente realizzati, questi vanno accantonati in una riserva non distribuibile, la quale lo diventa solo quando tali utili vengono realizzati. Le modalità di recupero degli utili non distribuibili sono principalmente due:

  1. la prima avviene attraverso la vendita del bene grazie alla quale si ha un recupero immediato. La riserva in questo caso diventa distribuibile nel momento successivo alla vendita;
  2. la seconda, invece, attraverso l’utilizzo del bene avendo così un recupero graduale nel tempo. La riserva in questo caso diventa distribuibile gradualmente in riferimento alla quota di ammortamento del bene che si produce di volta in volta con l’utilizzo; Nel caso di vendita del bene ad un valore minore di quello inscritto in riserva (Es: iscritto a 500 e venduto a 350), la differenza diventa comunque distribuibile perché in questo modo si compensa la minusvalenza che si è prodotta. Principio della rilevanza (Art. 2423 c. 3-bis): sta ad indicare che vi deve essere una relazione tra costi del processo amministrativo seguito per arrivare al bilancio e relativi benefici informativi resi al lettore, e che alcune complessità possono essere evitate quando i relativi effetti possono giudicarsi irrilevanti per il lettore. Il principio della rilevanza è descritto autonomamente nel documento 11 dei principi contabili (2005), ed è fatto proprio anche dal legislatore nell’Art. 2621 che affronta il tema del falso in bilancio (false comunicazioni sociali).

LEZIONE 6

Imposte su reddito (OIC 25)

Reddito imponibile: è l’utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute). Tale reddito risulta dalla dichiarazione dei redditi che deve essere fatta secondo le regole imposte dal legislatore fiscale. Differenze tra reddito imponibile e risultato civilistico possono essere:

  • Permanenti : sono quelle che non sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi;
  • Temporanee : sono quelle che sono destinate ad annullarsi negli esercii successivi; Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di: operazioni che hanno effetti sul conto economico e operazioni che non hanno effetti sul conto economico (come operazioni straordinarie tipo fusioni, scissioni e conferimenti). Ancora, le differenze temporanee si dividono in differenze imponibili o deducibili negli esercizi successivi:
  • imponibili negli esercizi successivi : tali differenze generano imposte differite, cioè quelle imposte dovuti in esercizi futuri; si avrà che imposte dovute<imposte di competenza.

garanzie dalla stessa rilasciate. Ad oggi le informazioni che venivano iscritte nei conti d’ordine vengono iscritte nella nota integrativa.

Lezione slide 10 e seguenti.

L’approccio di svalutazione semplificato, non tiene conto né dei flussi né del tasso di attualizzazione, ma si dispone un piano economico, cioè dei conti economici prospettici che non superino i 5 esercizi successivi per il principio della ragionevolezza delle stime. Tale approccio prende in considerazione gli utili dell’intera società che troviamo all’interno del conto economico (vd. es. slide 10). In tale approccio l’attenzione si deve focalizzare su quella che è la capacità di ammortamento complessiva (o cumulata), da contrapporre al valore contabile residuo; se l’azienda non è in grado di compensare il valore contabile residuo, allora deve svalutare i relativi cespiti. Nel caso in cui si ha una perdita e dunque si deve procedere alla svalutazione, lo si fa secondo l’approccio non semplificato e quindi sottraendo il valore della perdita dal costo storico dell’avviamento, se quest’ultimo può sostenere l’intero peso della perdita stessa (vd. es. slide 12), e dai successivi cespiti se il valore della perdita è maggiore al valore contabile dell’avviamento (vd. es. slide 13) Le società che possono applicare tale svalutazione semplificata, sono solo le società di piccole dimensioni e cioè quelle che possono disporre il bilancio delle micro imprese (vd. parametri relativi a società piccole dimensioni). Le rimanenze sono i beni in magazzino che possono essere destinati alla produzione o che possono essere venduti a terzi. Con le rimanenze si introduce una nuova classe dello stato patrimoniale: Attivo circolante (C), i cui elementi vengono valutati in maniera differente rispetto alle immobilizzazioni. Si accende tale classe quando i beni non sono destinati a rimanere a lungo in azienda. Voci:

  1. Materie prime, sussidiarie e di consumo
  2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
  3. Lavori in corso su ordinazione, per tale voce vi è una disciplina particolare non contenuta nel Oic
  4. Prodotti finiti e merci, la differenza sta nel processo di trasformazione che applica l’azienda
  5. Acconti, sarebbero acconti pagati dall’azienda ai fornitori per acquisto di materie di consumo Fanno parte del magazzino tutti quelli che sono i beni di proprietà dell’azienda anche se, quando in rimanenza, non sono materialmente presenti nel magazzino stesso. Alla fine dell’esercizio le rimanenze sono valutate in base al costo, in ossequio al principio della prudenza; tale costo non può essere mantenuto nel momento in cui si ritiene che questo non possa essere recuperato, ciò avviene quando il valore di remunerazione risulta inferiore al costo. In tal caso le rimanenze vanno inscritte al più basso valore di realizzazione. Tale criterio di iscrizione può essere riassunto dicendo che: le rimanenze devono essere iscritte al minore tra il costo (di acquisto e di produzione) e il valore di realizzazione desumibile dal valore del mercato alla fine dell’esercizio. I costi dei lavori in corso su ordinazione possono essere valutati/calcolati diversamente, in base al criterio dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Le valutazioni sulle rimanenze vanno effettuate autonomamente bene per bene. Metodo delle ore lavorate (metodi per il calcolo della percentuale di completamento): Valore aggiunto: margine per remunerare i costi interni; Commessa: è la somma tra costi consultivi e costo maturato; Valore aggiunto maturato: è dato dal prodotto tra il valore aggiunto maturato fino a quel momento e il valore aggiunto orario;

Slide 14- 15 (Le partecipazioni e metodo del patrimonio netto)

Azioni proprie in portafoglio vanno iscritte nel patrimonio netto in una apposita riserva negativa (con segno meno); Nel caso in cui si utilizza il metodo del patrimonio netto (Utilizzabile solo per partecipazioni immobilizzate in imprese collegate o controllate) e questo porta a valori più bassi del costo, allora questo potrebbe essere indicativo di una perdita durevole.

Il metodo del patrimonio netto esprime una sorta di consolidamento sintetico tendendo a replicare gli effetti che si avrebbero con la reazione del bilancio consolidato con relazione alle partecipazioni mantenute, specie nel caso siano relative ad un’influenza significativa ovvero assume finalità strategiche che non sono riconducibili solo alla percezione dei dividendi, ma più in generale attraverso una gestione di valore della partecipazione nella partecipata. Ciò è riflesso quando si redige il bilancio consolidato. Tale metodo replica quindi, in maniera sintetica, gli effetti di una sorta di consolidamento, questo si traduce nell’attribuire alla partecipazione un valore pari a quello della corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata. Dunque se la partecipata subisce delle perdite, si procede a diminuire il valore della partecipazione, viceversa se la partecipata percepisce degli utili. Il codice civile prevede anche delle norme cautelative per tale metodo che indicano come bisogna comportarsi quando ci si “aggancia” al patrimonio netto della partecipata (1) e successivamente quando bisogna adeguare il costo nei vari esercizi successivi (2). OIC 17: in generale il 1 anno: in riferimento al patrimonio netto contabile, la partecipazione deve essere mantenuta al costo in eccesso o in difetto qualora questo sia più significativo del patrimonio netto. Bisogna tenere conto della differenza nei bilanci successivi in quanto a fini valutativi il patrimonio netto della partecipata è calcolato al costo. Si ha uno scarto di sottoscrizione quando il titolo viene acquistato o venduto a un valore minore rispetto a quello di rimborso; viceversa si ha un premio di sottoscrizione quando il titolo viene venduto o acquistato a un valore maggiore rispetto a quello di rimborso.

Ultima lezione (I titoli – slide 19)

I titoli possono essere iscritti nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. Quando questi sono a breve termine allora vanno iscritti nell’attivo circolante alla voce ‘altri titoli’, quando invece sono a lungo termine questi possono essere iscritti sia nell’attivo circolante che nelle immobilizzazioni. Criteri di valutazione:

  • per i titoli immobilizzati devono essere valutati al costo ammortizzato, ove questo non è applicabile, in alternativa, vengono valutati al criterio del costo utilizzato anche per le altre immobilizzazioni; e svalutati in presenza di perdite durevoli di valore. Nel caso dei titoli la perdita durevole deve essere rilevata quando i flussi attesi del titolo attualizzati, sono inferiori rispetto al suo valore contabile, ciò si verifica quando l’emittente non può adempiere le proprie obbligazioni;
  • per i titoli iscritti nell’attivo circolante, il criterio di valutazione è quello del minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; Criterio costo ammortizzato: è volto a far si che, con riferimento ai titoli, si tenga conto (con riferimento al principio della competenza) dei proventi/interessi effettivi che maturano lungo il periodo di durata di possesso del titolo stesso. Il rendimento effettivo di un titolo è espresso dagli interessi che esso matura ma possono incidere anche altri elementi come ad esempio i costi di transazione o le eventuali differenze tra il costo di acquisto e il suo valore di rimborso.