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Appunti relativi al corso di Contabilità e bilancio Canale A, comprenisivi di tutte le lezioni
Tipologia: Appunti
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Riforma societaria, punti fondamentali:
diminuzione nell’esercizio successivo (si anticipa il costo di parte delle imposte di competenza del prossimo esercizio). Successivamente al d. lgs. del 18 agosto 2015, entrato in vigore nel 1 gennaio 2016, viene inserito nel bilancio un nuovo documento, quello del Rendiconto finanziario, che ha lo scopo di rappresentare la situazione finanziaria della società. Insieme a questo, v’è stata anche l’introduzione di altre novità riguardanti il bilancio che si studieranno nel dettaglio più avanti.
Deroga obbligatoria (Art. 2423 c. 2): applicabile in casi eccezionali; cioè quei casi che sono sfuggiti alla disciplina civilistica. La deroga va inoltre motivata nella nota integrativa, ciò impone il dovere di rappresentare a tutti le motivazioni che hanno portato alla deroga; oltre alle motivazioni, vanno inoltre indicati gli effetti che questa ha prodotto. Se dalla deroga risultano performance superiori a quelle reali e quindi utili non effettivamente realizzati, questi vanno accantonati in una riserva non distribuibile, la quale lo diventa solo quando tali utili vengono realizzati. Le modalità di recupero degli utili non distribuibili sono principalmente due:
Reddito imponibile: è l’utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute). Tale reddito risulta dalla dichiarazione dei redditi che deve essere fatta secondo le regole imposte dal legislatore fiscale. Differenze tra reddito imponibile e risultato civilistico possono essere:
garanzie dalla stessa rilasciate. Ad oggi le informazioni che venivano iscritte nei conti d’ordine vengono iscritte nella nota integrativa.
L’approccio di svalutazione semplificato, non tiene conto né dei flussi né del tasso di attualizzazione, ma si dispone un piano economico, cioè dei conti economici prospettici che non superino i 5 esercizi successivi per il principio della ragionevolezza delle stime. Tale approccio prende in considerazione gli utili dell’intera società che troviamo all’interno del conto economico (vd. es. slide 10). In tale approccio l’attenzione si deve focalizzare su quella che è la capacità di ammortamento complessiva (o cumulata), da contrapporre al valore contabile residuo; se l’azienda non è in grado di compensare il valore contabile residuo, allora deve svalutare i relativi cespiti. Nel caso in cui si ha una perdita e dunque si deve procedere alla svalutazione, lo si fa secondo l’approccio non semplificato e quindi sottraendo il valore della perdita dal costo storico dell’avviamento, se quest’ultimo può sostenere l’intero peso della perdita stessa (vd. es. slide 12), e dai successivi cespiti se il valore della perdita è maggiore al valore contabile dell’avviamento (vd. es. slide 13) Le società che possono applicare tale svalutazione semplificata, sono solo le società di piccole dimensioni e cioè quelle che possono disporre il bilancio delle micro imprese (vd. parametri relativi a società piccole dimensioni). Le rimanenze sono i beni in magazzino che possono essere destinati alla produzione o che possono essere venduti a terzi. Con le rimanenze si introduce una nuova classe dello stato patrimoniale: Attivo circolante (C), i cui elementi vengono valutati in maniera differente rispetto alle immobilizzazioni. Si accende tale classe quando i beni non sono destinati a rimanere a lungo in azienda. Voci:
Azioni proprie in portafoglio vanno iscritte nel patrimonio netto in una apposita riserva negativa (con segno meno); Nel caso in cui si utilizza il metodo del patrimonio netto (Utilizzabile solo per partecipazioni immobilizzate in imprese collegate o controllate) e questo porta a valori più bassi del costo, allora questo potrebbe essere indicativo di una perdita durevole.
Il metodo del patrimonio netto esprime una sorta di consolidamento sintetico tendendo a replicare gli effetti che si avrebbero con la reazione del bilancio consolidato con relazione alle partecipazioni mantenute, specie nel caso siano relative ad un’influenza significativa ovvero assume finalità strategiche che non sono riconducibili solo alla percezione dei dividendi, ma più in generale attraverso una gestione di valore della partecipazione nella partecipata. Ciò è riflesso quando si redige il bilancio consolidato. Tale metodo replica quindi, in maniera sintetica, gli effetti di una sorta di consolidamento, questo si traduce nell’attribuire alla partecipazione un valore pari a quello della corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata. Dunque se la partecipata subisce delle perdite, si procede a diminuire il valore della partecipazione, viceversa se la partecipata percepisce degli utili. Il codice civile prevede anche delle norme cautelative per tale metodo che indicano come bisogna comportarsi quando ci si “aggancia” al patrimonio netto della partecipata (1) e successivamente quando bisogna adeguare il costo nei vari esercizi successivi (2). OIC 17: in generale il 1 anno: in riferimento al patrimonio netto contabile, la partecipazione deve essere mantenuta al costo in eccesso o in difetto qualora questo sia più significativo del patrimonio netto. Bisogna tenere conto della differenza nei bilanci successivi in quanto a fini valutativi il patrimonio netto della partecipata è calcolato al costo. Si ha uno scarto di sottoscrizione quando il titolo viene acquistato o venduto a un valore minore rispetto a quello di rimborso; viceversa si ha un premio di sottoscrizione quando il titolo viene venduto o acquistato a un valore maggiore rispetto a quello di rimborso.
I titoli possono essere iscritti nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. Quando questi sono a breve termine allora vanno iscritti nell’attivo circolante alla voce ‘altri titoli’, quando invece sono a lungo termine questi possono essere iscritti sia nell’attivo circolante che nelle immobilizzazioni. Criteri di valutazione: