Lezione 1: CONTABILITÀ E BILANCIO
Art. 2423 composizione del bilancio e clausola generale
Art. 2423 bis. principi generali di redazione o postulati
Art. 2426 criteri di valutazione
Art. 2425 ter. contenuto del rendiconto finanziario
Art. 2427-2427 bis. contenuto della nota integrativa
Art. 2424.2425 schemi di stato patrimoniale e conto economico
Art. 2423 – Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Le societ" che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del
rendiconto finanziario. Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del
rendiconto finanziario e della nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societ" e il risultato economico
dell'esercizio.
La chiarezza è un requisito formale che attiene alla qualit" dell’informazione relativamente
alla quantit" dei dati e alla loro modalit" di esposizione; riguarda, quindi:
-la forma, la struttura e il grado di analisi delle voci degli schemi di bilancio;
-le ulteriori informazioni da fornire nella Nota integrativa.
La veridicit" e la correttezza costituiscono requisiti sostanziali dal contenuto convenzionale,
determinato dai postulati del bilancio (e dai criteri di valutazione).
-La veridicit" è un requisito sostanziale che attiene alla corrispondenza tra informazioni
desumibili dal bilancio e realt" sottostante.
-La correttezza è un requisito sostanziale che attiene all’atteggiamento di lealt" e buona
fede nella redazione del bilancio (ne è corollario il principio di neutralit").
Si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione
potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari
dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della societ".
Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
Lezione 2: L’IVA
L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e
professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
I presupposti fondamentali sono:
il presupposto oggettivo: l’Iva si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di
servizi;
il presupposto soggettivo: i soggetti che effettuano la cessione di beni o prestazione di
servizi esercitino un’attivit" d’impresa commerciale, agricola, o un arte o professione;
il presupposto territoriale: le operazioni siano effettuate sul territorio delle Stato.