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Bilancio e IVA: composizione, redazione e principi, Appunti di Contabilità

Come redigere il bilancio di esercizio di una società, inclusi lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. Viene inoltre descritta la rilevanza dell'IVA e come calcolare il reddito di esercizio. Il testo include anche i principi da osservare nella redazione del bilancio.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 19/03/2021

ludovica-la-torre
ludovica-la-torre 🇮🇹

8 documenti

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Lezione 1: CONTABILITÀ E BILANCIO
Art. 2423 composizione del bilancio e clausola generale
Art. 2423 bis. principi generali di redazione o postulati
Art. 2426 criteri di valutazione
Art. 2425 ter. contenuto del rendiconto finanziario
Art. 2427-2427 bis. contenuto della nota integrativa
Art. 2424.2425 schemi di stato patrimoniale e conto economico
Art. 2423 – Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Le societ" che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del
rendiconto finanziario. Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del
rendiconto finanziario e della nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societ" e il risultato economico
dell'esercizio.
La chiarezza è un requisito formale che attiene alla qualit" dell’informazione relativamente
alla quantit" dei dati e alla loro modalit" di esposizione; riguarda, quindi:
-la forma, la struttura e il grado di analisi delle voci degli schemi di bilancio;
-le ulteriori informazioni da fornire nella Nota integrativa.
La veridicit" e la correttezza costituiscono requisiti sostanziali dal contenuto convenzionale,
determinato dai postulati del bilancio (e dai criteri di valutazione).
-La veridicit" è un requisito sostanziale che attiene alla corrispondenza tra informazioni
desumibili dal bilancio e realt" sottostante.
-La correttezza è un requisito sostanziale che attiene all’atteggiamento di lealt" e buona
fede nella redazione del bilancio (ne è corollario il principio di neutralit").
Si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione
potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari
dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della societ".
Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
Lezione 2: L’IVA
L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e
professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
I presupposti fondamentali sono:
il presupposto oggettivo: l’Iva si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di
servizi;
il presupposto soggettivo: i soggetti che effettuano la cessione di beni o prestazione di
servizi esercitino un’attivit" d’impresa commerciale, agricola, o un arte o professione;
il presupposto territoriale: le operazioni siano effettuate sul territorio delle Stato.
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Lezione 1: CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 2423  composizione del bilancio e clausola generale

Art. 2423 bis.  principi generali di redazione o postulati

Art. 2426  criteri di valutazione

Art. 2425 ter.  contenuto del rendiconto finanziario

Art. 2427-2427 bis.  contenuto della nota integrativa

Art. 2424.2425  schemi di stato patrimoniale e conto economico

Art. 2423 – Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,

dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del

rendiconto finanziario. Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del

rendiconto finanziario e della nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico

dell'esercizio.

La chiarezza è un requisito formale che attiene alla qualità dell’informazione relativamente

alla quantità dei dati e alla loro modalità di esposizione; riguarda, quindi:

- la forma, la struttura e il grado di analisi delle voci degli schemi di bilancio;

- le ulteriori informazioni da fornire nella Nota integrativa.

La veridicità e la correttezza costituiscono requisiti sostanziali dal contenuto convenzionale,

determinato dai postulati del bilancio (e dai criteri di valutazione).

- La veridicità è un requisito sostanziale che attiene alla corrispondenza tra informazioni

desumibili dal bilancio e realtà sottostante.

- La correttezza è un requisito sostanziale che attiene all’atteggiamento di lealtà e buona

fede nella redazione del bilancio (ne è corollario il principio di neutralità).

Si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e

informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta.

Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari

dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società.

Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile

con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

Lezione 2: L’IVA

L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi

effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e

professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

I presupposti fondamentali sono:

 il presupposto oggettivo: l’Iva si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di

servizi;

 il presupposto soggettivo: i soggetti che effettuano la cessione di beni o prestazione di

servizi esercitino un’attività d’impresa commerciale, agricola, o un arte o professione;

 il presupposto territoriale: le operazioni siano effettuate sul territorio delle Stato.

E' l'incremento di valore che un'azienda produce sui beni e sui servizi acquistati dall'esterno

per effetto della sua attività produttiva.

Il valore aggiunto va quindi ad aumentare il valore dei singoli beni e dei servizi acquistati

presso altre aziende.

IVA a credito

L'impresa che acquista un bene o un servizio paga un importo così determinato:

COSTO DEL BENE/SERVIZIO + IVA (a credito) = IMPORTO DA PAGARE

L'IVA pagata sugli acquisti non è un costo per l'impresa compratrice ma costituisce un suo

credito verso lo Stato.

IVA a debito

L'impresa che vende un bene o un servizio incassa un importo così determinato:

RICAVO DEL BENE/SERVIZIO + (IVA a debito) = IMPORTO DA RISCUOTERE

L'IVA incassata sulle vendite non è un ricavo per l'impresa venditrice ma costituisce un suo

debito verso lo Stato.

La differenza che in un certo periodo di tempo risulta tra l'IVA riscossa su tutte le vendite (IVA

a debito) e l'IVA pagata su tutti gli acquisti (IVA a credito) costituisce l'ammontare

dell'imposta da versare allo Stato:

IVA sulle vendite – IVA sugli acquisti = IMPORTO DA PAGARE ALLO STATO

La periodicità del versamento allo Stato è di regola mensile, ma può essere trimestrale per le

imprese con volume d'affari non elevato.

Qualora l'IVA a debito risulti inferiore all'IVA a credito l'impresa determina un saldo a credito

nei confronti dello Stato.

La liquidazione consiste nel calcolare la differenza fra l’IVA relativa alle operazioni di vendita

(IVA a debito) e quella assolta all’atto dell’acquisto dei beni o servizi (IVA a credito).

Tale operazione deve essere svolta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di

riferimento (per i soggetti mensili). Per i soggetti trimestrali, l’importo dell’IVA da versare

risultante dalla liquidazione (maggiorato dell’1% a titolo di interessi) deve avvenire entro il

giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Se, invece, dalla liquidazione risulta superiore l’IVA a credito, questa sarà riportata nel mese o

trimestre successivo. Nel caso vi siano i presupposti, l’eccedenza di IVA a credito può essere

chiesta a rimborso. I dati relativi alla liquidazione, a richiesta, devono essere forniti

all’Amministrazione Finanziaria.

Lezione 3: POSTULATI DEL BILANCIO

Principi di redazione del bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell'attività ;

La disciplina del bilancio di esercizio si riferisce alle aziende per le quali il recupero del valore

degli impieghi è destinato ad essere realizzato mediante la prosecuzione dei processi

produttivi. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una

valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco

temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del

bilancio. Nei casi in cui siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella

nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di

rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri

per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Le voci dell’attivo sono classificate in base al criterio della destinazione mentre quelle del

passivo in base alla natura della fonte.

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra

le immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di

natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura

dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio

esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di

competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i

costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Lo Stato Patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, in

esso sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di

chiusura dell’esercizio.

La classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio

della destinazione

La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura

delle fonti di finanziamento.

Il Conto Economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.

Fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei

componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato

economico.

La forma dello schema di Conto economico è « a scalare» mentre la struttura e a costi e valore

della produzione ottenuta, con la classificazione delle voci di costo per natura. Lo schema è

articolato in 4 Classi, ciascuna suddivisa direttamente nelle singole voci (talune suddivise in

sottovoci).

La presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico non può

essere fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli articoli 2424 e 2425 del codice

civile; ciò facilita il confronto tra bilanci successivi della stessa società o tra bilanci di diverse

società e rende più agevole la lettura del bilancio.

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere

il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due

esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono

redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato

due dei limiti indicati nel primo comma.

Il bilancio in forma abbreviata presenta alcune caratteristiche:

1. Esonero dall’obbligo di redigere il Rendiconto finanziario

2. Nota integrativa semplificata

3. Esonero dall’obbligo di redigere la Relazione sulla gestione

Lezione 5: LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si

computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente

imputabili al prodotto.

Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel

tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro

residua possibilità di utilizzazione.

L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore

inferiore a quello determinato deve essere iscritta a tale minore valore.

I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono

essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di

impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a

cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile.

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito

a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali è

ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Il costo d’acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto da corrispondere al

fornitore del bene, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.

I costi accessori d’acquisto comprendono tutti i costi collegati all’acquisto che la società

sostiene affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata e i costi sostenuti per portare il

cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la

società.

Il costo effettivamente sostenuto include l’onere per l’imposta sul valore aggiunto sostenuto

se la società opera in regime di IVA indetraibile. Gli sconti incondizionati in fattura sono

portati a riduzione del costo. Il costo d’acquisto comprende anche i costi accessori.

Quando l’immobilizzazione materiale è una unità economico-tecnica, cioè un assieme di beni

tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva (ad esempio, una linea di produzione o

uno stabilimento), il suo costo di acquisto o di produzione si riferisce all’intera unità nel suo

complesso.

I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono

sostenuti.

I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore

recuperabile del bene.

L’ammortamento deve essere effettuato secondo un piano predefinito all’inizio del processo,

ed è un costo ricorrente.

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione, determinato

secondo i criteri enunciati nel principio, e, se determinabile, il valore residuo.

Il valore residuo di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo

di vita utile.

Il metodo a quote costanti è il metodo preferibile per il calcolo dell’ammortamento.

L’ammortamento a quote costanti è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il

numero degli anni di vita utile.

Si applica il metodo a quote decrescenti quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata

nella prima parte della vita utile.

È possibile ammortizzare l’immobilizzazione materiale anche secondo il metodo per unità di

prodotto quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione

della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile.

La vita utile è l’orizzonte temporale, espresso in termini di periodi amministrativi, in cui si

prevede di utilizzare il cespite nell’attività produttiva

I principali fattori da considerare nella stima della vita utile sono:

 Il deterioramento fisico (senescenza)

 L’obsolescenza conseguente alla continua evoluzione tecnologica