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Contabilità e bilancio - seconda parte, Appunti di Contabilità

Appunti integrati con slide di contabilità e bilancio - seconda parte Esame superato con il massimo dei voti

Tipologia: Appunti

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IL CALCOLO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
Il risultato civilistico è la base di partenza sulla quale effettuare le variazioni fiscali per addivenire alla
determinazione dell’utile imponibile.
Le rettifiche, in aumento o diminuzione, sono definite da un complesso di norme di matrice tributaria (ovvero
il TUIR), differenti da quelle che regolano la redazione del bilancio
(ovvero il Codice civile).
L’imposta che colpisce il reddito delle imprese è chiamata I.R.E.S.
ed ha un’aliquota pari al 24%. Questa percentuale si applica ad una
grandezza chiamata “reddito imponibile” ≠ dall’utile ante imposte,
che è il risultato d’esercizio prima delle imposte registrato mediante
il testo del Codice civile; invece, il legislatore fiscale non riconosce come massa imponibile l’utile ante
imposte, ma segue il testo di riferimento fiscale, chiamato TUIR.
Doppio binario: reddito civilistico e reddito imponibile sono determinati distintamente applicando nel primo
caso le norme civilistiche e nel secondo caso le norme fiscali.
Calcolo delle imposte di competenza
Per il calcolo delle imposte di competenza, si parte dal risultato d’esercizio risultante dal conto economico e
ad esso si apportano le variazioni in aumento o in diminuzione, richieste per applicare i criteri stabiliti dalle
norme tributarie del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) si giunge così a determinare il reddito
imponibile.
Il risultato prima delle imposte (RAI) = ricavi costi. Se i ricavi diminuiscono, il risultato prima delle imposte
(chiamato RAI = reddito ante imposte), ovvero il RAI, diminuisce e anche le imposte diminuiranno. Il
legislatore mette un tetto minimo al di sotto del quale, se nel conto economico il ricavo è inferiore, quel
minor ricavo non viene riconosciuto dal legislatore, ma viene aumentato rispetto al valore considerato
minimo (si fa una ripresa in aumento). Il reddito imponibile è il valore sul quale le imprese vanno ad applicare
l’aliquota del 24%.
Se i costi aumentano, il RAI diminuisce, quindi le imposte diminuiscono: in questo
caso il legislatore mette un tetto massimo al di sopra del quale i costi non sono
deducibili, ovvero non vengono riconosciuti dal fisco.
La variazione (il delta ∆) dei costi, tra quelli effettivi e quelli riconosciuti dal fisco,
viene sommata al RAI (stesso procedimento per i ricavi).
Partendo dalla base imponibile (reddito imponibile), che nel caso di società di capitali
è costituita dal reddito d’impresa (ex art. 81 del TUIR il reddito complessivo delle
società ed enti commerciali soggetti ad IRES è infatti qualificato come reddito
d’impresa), si applica l’aliquota d’imposta IRES si giunge così a determinare
l’imposta corrente.
RI = reddito di competenza dell’esercizio sul quale si applica l’aliquota
determinando l’imposta corrente, ossia l’imposta di competenza.
Variazioni in aumento e in diminuzione
Norma di riferimento: articolo 83 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi D.P.R. 917 del 1986 (T.U.I.R.): il reddito complessivo (=reddito
imponibile) è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal
conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei
criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.
La necessità di apportare delle variazioni in aumento ed altre in
diminuzione per passare dal risultato del conto economico al reddito
imponibile è una conseguenza delle diverse finalità che le norme
civilistiche e quelle fiscali si pongono. Gli interessi tutelati sono diversi: il
bilancio civilistico si interessa degli interessi dei creditori, degli interessi
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IL CALCOLO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Il risultato civilistico è la base di partenza sulla quale effettuare le variazioni fiscali per addivenire alla determinazione dell’utile imponibile. Le rettifiche, in aumento o diminuzione, sono definite da un complesso di norme di matrice tributaria (ovvero il TUIR), differenti da quelle che regolano la redazione del bilancio (ovvero il Codice civile). L’imposta che colpisce il reddito delle imprese è chiamata I.R.E.S. ed ha un’aliquota pari al 24%. Questa percentuale si applica ad una grandezza chiamata “reddito imponibile” ≠ dall’utile ante imposte, che è il risultato d’esercizio prima delle imposte registrato mediante il testo del Codice civile; invece, il legislatore fiscale non riconosce come massa imponibile l’utile ante imposte, ma segue il testo di riferimento fiscale, chiamato TUIR. Doppio binario: reddito civilistico e reddito imponibile sono determinati distintamente applicando nel primo caso le norme civilistiche e nel secondo caso le norme fiscali. Calcolo delle imposte di competenza Per il calcolo delle imposte di competenza, si parte dal risultato d’esercizio risultante dal conto economico e ad esso si apportano le variazioni in aumento o in diminuzione, richieste per applicare i criteri stabiliti dalle norme tributarie del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) → si giunge così a determinare il reddito imponibile. Il risultato prima delle imposte (RAI) = ricavi – costi. Se i ricavi diminuiscono, il risultato prima delle imposte (chiamato RAI = reddito ante imposte), ovvero il RAI, diminuisce e anche le imposte diminuiranno. Il legislatore mette un tetto minimo al di sotto del quale, se nel conto economico il ricavo è inferiore, quel minor ricavo non viene riconosciuto dal legislatore, ma viene aumentato rispetto al valore considerato minimo (si fa una ripresa in aumento). Il reddito imponibile è il valore sul quale le imprese vanno ad applicare l’aliquota del 24%. Se i costi aumentano, il RAI diminuisce, quindi le imposte diminuiscono: in questo caso il legislatore mette un tetto massimo al di sopra del quale i costi non sono deducibili, ovvero non vengono riconosciuti dal fisco. La variazione (il delta ∆) dei costi, tra quelli effettivi e quelli riconosciuti dal fisco, viene sommata al RAI (stesso procedimento per i ricavi). Partendo dalla base imponibile (reddito imponibile), che nel caso di società di capitali è costituita dal reddito d’impresa (ex art. 81 del TUIR il reddito complessivo delle società ed enti commerciali soggetti ad IRES è infatti qualificato come reddito d’impresa), si applica l’aliquota d’imposta IRES → si giunge così a determinare l’imposta corrente. RI = reddito di competenza dell’esercizio sul quale si applica l’aliquota determinando l’imposta corrente, ossia l’imposta di competenza. Variazioni in aumento e in diminuzione Norma di riferimento: articolo 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 917 del 1986 (T.U.I.R.): il reddito complessivo (=reddito imponibile) è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. La necessità di apportare delle variazioni in aumento ed altre in diminuzione per passare dal risultato del conto economico al reddito imponibile è una conseguenza delle diverse finalità che le norme civilistiche e quelle fiscali si pongono. Gli interessi tutelati sono diversi: il bilancio civilistico si interessa degli interessi dei creditori, degli interessi

dei terzi, dell’interesse pubblico e della tutela del risparmio; le norme fiscali, invece, focalizzano maggiormente l’attenzione sull’interesse pubblico, sul concorso alle spese pubbliche e sulla corretta determinazione della capacità contributiva. Anche i criteri valutativi presentano delle differenze: quelli civilistici si basano sulla rappresentazione veritiera e corretta, sulla chiarezza, prudenza e competenza; quelli fiscali, invece, sulla competenza fiscale, sulla certezza e obiettiva determinabilità, sulla previa imputazione a conto economico e sull’inerenza. Principi fiscali di valutazione: principio di competenza fiscale I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. Concetto:

  1. I ricavi, le spese e gli altri componenti reddituali concorrono alla formazione del reddito (fiscale) nell’esercizio di competenza (economica) a meno che specifiche disposizioni fiscali non stabiliscano diversamente.
  2. A condizione però che la loro esistenza sia certa ed il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo. Regola generale: la tassazione del reddito d’impresa avviene non secondo il criterio “per cassa” (ovvero quando avviene un pagamento o un incasso) ma secondo il criterio di competenza, unito però a quello di certezza e di oggettiva determinabilità. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà. b) I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. Criterio per cassa Attenzione! → Alcune specifiche disposizioni fiscali derogano al principio di competenza economica, stabilendo che alcuni componenti di reddito concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo il criterio “per cassa”. Alcuni componenti di reddito concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo il criterio “per cassa”, come i compensi corrisposti agli amministratori (ovvero il costo sostenuto per usufruire del loro lavoro) e gli utili di partecipazioni in società ed enti soggetti a IRES (ovvero i dividendi) solo se sono stati pagati. Principio della previa imputazione I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Esistono delle deroghe, poiché sono tuttavia deducibili:

esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. Il legislatore prevede che, ove l’aliquota stanziata civilisticamente risulti maggiore di quella ordinaria prevista ai fini fiscali, l’ammortamento venga riconosciuto nei limiti della misura ordinaria. La variazione in diminuzione (il ∆ tra le due quote di ammortamento), nel caso in cui la quota di ammortamento civilistica sia maggiore di quella fiscale, deve essere sommata al RAI e, successivamente deve essere applicata l’aliquota fiscale.

  1. Ammortamento civilistico < tetto massimo fiscale: se l’ammortamento civilistico risulta inferiore a quello determinabile con l’applicazione dell’aliquota fiscale ordinaria, agli effetti fiscali è riconosciuto limitatamente a quanto stanziato agli effetti civilistici (NO variazioni in diminuzione!!!) → caso in cui nel conto economico di ogni esercizio viene messa una quota di ammortamento più bassa di quella fiscalmente deducibile. Se civilisticamente dopo un tot di anni si è raggiunto il valore netto contabile, risultando pari a zero come differenza tra il costo storico e il fondo ammortamento, e fiscalmente l’ammortamento è sempre stato inferiore all’ammortamento civilistico, l’ammortamento deducibile fiscalmente va continuato negli anni a venire, deducendo fino a esaurimento del valore netto contabile in modo residuale → beneficio fiscale. Bisognerà fare una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento fiscalmente deducibile nel caso in cui il reddito imponibile sia minore del reddito ante imposte (RI < RAI) → sfalsamento temporale: si pagano meno imposte di quelle che risulterebbero dal RAI. L’eliminazione dei cespiti non totalmente ammortizzati: se i beni non ancora completamente ammortizzati a livello fiscale sono oggetto di dismissione, il loro costo residuo è fiscalmente deducibile. Il valore a cui si intende vendere il cespite deve essere diminuito del fondo di ammortamento fiscale residuo, ottenendo il RI sul quale applicare l’aliquota; viene quindi tassata la plusvalenza (il ricavo ottenuto dalla vendita del bene) fiscale e non quella civilistica. L’ammortamento integrale:
  • Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita, in alternativa all’ammortamento, la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute (che può essere diverso da quello di primo utilizzo!). Se l’ammortamento fiscale > ammortamento civilistico → allora il ∆ deve essere sottratto al RAI. Nell’anno successivo, invece il ∆ verrà sommato al RAI. → differenza temporanea che si va ad annullare negli esercizi successivi.
  • Il procedimento di ammortamento integrale non è un obbligo ma è una facoltà accordata all’imprenditore, il quale può invece optare per il regime “naturale” dell’ammortamento. Le spese di manutenzione Manutenzione ordinaria (quindi iscritta a conto economico): sempre per esigenze di tutela del gettito è posto un limite alla deducibilità immediata delle spese ordinarie di manutenzione dei beni di proprietà. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputate a conto economico sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
  • Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio.
  • Ai fini del calcolo del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili non vanno considerati né i beni patrimoniali (non sono infatti ammortizzabili), né i beni utilizzati in leasing finché non diventano di proprietà della società, né quelli per i quali è sostenuto un costo relativo a un servizio periodico di manutenzione (che è totalmente deducibile).
  • Le spese eccedenti il limite del 5% sono deducibili per quote costanti nei cinque esercizi successivi (nell’es. di competenza vi sarà una variazione in aumento di 5/5 e negli es. successivi, una variazione in diminuzione per 1/5). Esempio: nell’esercizio x a conto economico ho il costo per manutenzioni ordinarie:
  1. Calcolo il costo al netto della parte per manutenzioni periodiche (per esempio 100).
  2. Calcolo il limite massimo fiscalmente deducibile nell’esercizio x: cespiti 1/1 – cespiti con

manutenzione periodica = cespiti • 5% = limite massimo 90 (se il limite massimo fosse venuto 110 →

nessuna variazione).

3. Limite massimo 90 < 100 → ∆ = 1 0, quindi variazione in aumento di 10.

  1. Negli anni successivi bisogna fare una variazione in diminuzione: 10/5 = 2 → variazione in diminuzione di 2. Le plusvalenze sui cespiti In caso di cessione a titolo oneroso di beni strumentali o patrimoniali, se gli stessi sono stati posseduti per non meno di 3 anni la plusvalenza può, a scelta del contribuente, concorrere alla formazione del reddito imponibile:
  • O per intero dell’esercizio in cui è stata realizzata → nessuna variazione.
  • O in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (e quindi essere rateizzabile su un massimo di 5 anni; ciò minimizza il carico fiscale di ogni esercizio). Il fondo rischi su crediti
  • 1° limite: fiscalmente l’accantonamento operato al fondo rischi su crediti è ammesso fino al limite massimo dello 0,5% dell’ammontare dei crediti “commerciali” (cioè derivanti dall’attività tipica aziendale, quella che dà origine ai ricavi) risultanti in bilancio.
  • 2° limite: inoltre, ai fini fiscali, la consistenza del fondo rischi su crediti non può superare il 5% dell’ammontare dei crediti di cui al punto precedente.
  • L’ammontare dei crediti da considerare è sempre quello al netto della loro parte coperta da garanzia assicurativa. Riguardo al primo limite (accantonamento): se accantonamento civilistico > accantonamento massimo fiscale (dedotto moltiplicando i crediti commerciali • 0,5%) → variazione in aumento del ∆ tra i due, sommandolo al RAI (RAI + ∆). Riguardo al secondo limite (fondo): bisogna moltiplicare i crediti commerciali • 5% = limite massimo del fondo. I dividendi Gli utili distribuiti a soggetti Ires da società di capitali (se una società distribuisce i dividendi a un’altra società: la società che riceve i dividendi li avrà registrati come ricavi; mentre la società che li distribuisce, avrà un’uscita dalla banca e una diminuzione del patrimonio netto), cooperative, mutue assicuratrici ed enti commerciali, residenti in Italia, non concorrono a formare il reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare → quindi, in presenza di dividendi incassati, viene tassato solo il 5%. I dividendi vengono tassati secondo il criterio di cassa: tassati del 5% nell’esercizio in cui vengono incassati. Se non sono stati incassati, si fa una diminuzione dello stesso valore del loro ammontare, perché non bisogna tassare nulla se non ancora incassati: quindi il RI sarà pari a zero = nessuna tassazione sui dividendi. Nell’esercizio successivo, quando vengono incassati, nella contabilità della società che riceve i dividendi si avrà: un aumento della banca e una diminuzione dei crediti, ma nel conto economico non si avrà nulla. Il RAI è pari a 0, ma i dividendi devono essere tassati del 5% del loro importo: variazione in aumento pari a quest’ultimo valore. L’imposta da versare L’imposta lorda corrente (imposta dovuta per tutto l’anno x) IRES si ottiene moltiplicando il reddito imponibile ai fini IRES per l’aliquota di imposta (attualmente pari al 24%).

conto, che mostra tutte le entrate e le uscite in base alla loro causa. Si vede il dettaglio di tutti i movimenti. Ci deve essere coerenza tra entrate e uscite. Il conto economico mostra i costi e i ricavi. È importante, in questo caso, capire come si ha generato reddito. Tutti i costi e ricavi di gestione straordinaria non hanno più una posizione nel conto economico. In questo caso c’è necessità di avere un equilibrio reddituale, ovvero equilibrio delle diverse gestioni. Le analisi di bilancio:

  • Sono volte all’acquisizione di informazioni reddituali, finanziarie e patrimoniali relative all’impresa per valutarne lo stato di salute e per stabilire le azioni di governo più opportune.
  • Ex ante sono utili per cogliere i primi sintomi di eventuali sentieri di crisi non ancora manifestata.
  • Ex post sono utili ai fini della diagnosi dei problemi d’impresa. Chi esegue queste analisi: esistono dei software che riclassificano i dati registrati in camera di commercio. Vi sono diverse ottiche che si occupano di questo compito:
  • Ottica interna: amministratori, management, banche, erario. → legata ad accadimenti che l’imprenditore conosce e i terzi no.
  • Ottica esterna: fornitori, potenziali acquirenti, clienti, concorrenti, uffici, studi, banche dati specializzate. → fanno riclassificazioni usando i dati disponibili, che sono meno rispetto a quelli disponibili all’interno dell’azienda e, quindi, usati dagli agenti dell’ottica interna. Valutare la situazione reddituale significa accertare la capacità/incapacità dell’impresa di conseguire il suo obiettivo istituzionale: la produzione di ricchezza tramite la combinazione economica generale. Una situazione economica equilibrata consente una congrua remunerazione dei conferenti dei fattori produttivi impiegati. Valutare la situazione finanziaria significa accertare la capacità/incapacità dell’impresa di far fronte tempestivamente ed economicamente alle obbligazioni assunte. Valutare la situazione monetaria significa accertare se tale capacità sussiste anche nell’immediato. Una situazione finanziaria equilibrata consente l’adempimento delle obbligazioni assunte nei termini pattuiti e in modo economico, senza peraltro compromettere la funzionalità e la continuità dell’impresa (going concern) → equilibrio. Significa accertare la capacità/incapacità dell’impresa di darsi un’armonica struttura di fonti e impieghi. Un assetto patrimoniale equilibrato è il risultato e, nel contempo, il necessario presupposto di una situazione reddituale-finanziaria altrettanto equilibrata. Il processo di analisi del bilancio:
  • Riclassificazione delle sintesi di bilancio, con lo scopo di rendere omogenei i dati per poter procedere al calcolo degli indici e dei flussi. Si tratta di riesporre i valori accolti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico in raggruppamenti significativi per il lettore di bilancio (che si pone nell’ottica reddituale e finanziaria).
  • Calcolo degli indici e dei flussi, con lo scopo di rendere omogenei i dati ai fini della seconda fase. Lo scopo della riclassificazione: riclassificare significa raggruppare e disporre le voci di bilancio così da individuare ed evidenziare alcune grandezze rilevanti ai fini dell’acquisizione di informazioni significative in merito alle condizioni di svolgimento della gestione e alle politiche aziendali perseguite, che non sarebbe invece possibile ricavare da un piano dei conti tradizionale emergente dalla contabilità. O sommare le voci presenti, o disaggregare le voci presenti in diverse sotto voci. Riclassificazione del conto economico Quattro diverse forme di riclassificazione del conto economico:
  • Conto economico per aree di gestione (anche denominato «a ricavi netti e costo del venduto»).
  • Conto economico con aggregazione funzionale dei costi. → distingue i costi commerciali dai costi amministrativi; quindi, in base alla funzione commerciale o amministrativa.
  • Conto economico a costi complessivi variabili del venduto. → costi che aumentano per volumi di vendita aumentata dall’azienda.
  • Conto economico a valore aggiunto e margine operativo lordo. → distingue i costi interni dai costi esterni. Riclassificazione dello stato patrimoniale Tre diverse forme di riclassificazione dello stato patrimoniale: ▪ Secondo il principio della liquidità/esigibilità decrescenti (finanziario). ▪ Secondo il principio di pertinenza gestionale. ▪ Stato patrimoniale funzionale con evidenziazione della posizione finanziaria netta. Riclassificazione del conto economico per aree di gestione Le diverse aree in cui è possibile suddividere la gestione d’impresa sono:
  • Area (o gestione) operativa.
  • Area (o gestione) extra operativa (o non operativa). La gestione operativa include:
  • Gestione caratteristica (o tipica).
  • Gestione accessoria (o patrimoniale): l’azienda può possedere beni strumentali o beni immobili che può decidere di affittare. La gestione extra operativa include:
  • Gestione finanziaria: contiene oneri e proventi finanziari che derivano da debiti finanziari assunti per finanziare l’impresa solo per tassi d’interesse attivi.
  • Gestione straordinaria: svalutazioni.
  • Gestione fiscale (o tributaria). Gestione operativa: gestione caratteristica e gestione accessoria sono gestioni diverse che si ricollegano ad investimenti diversi. È opportuno distinguere i flussi reddituali in:
  • reddito operativo della gestione caratteristica R.O.G.C. (dato da ricavi – costi da gestione caratteristica = reddito da gestione caratteristica);
  • reddito operativo della gestione accessoria R.O.G.A. (dato da ricavi – costi da gestione accessoria = reddito da gestione accessoria). Gestione caratteristica: la gestione caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nello svolgimento della gestione e che esprimono componenti positivi e negativi di reddito, i quali identificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dall’impresa, per la quale la stessa è finalizzata. La gestione caratteristica riguarda tutte le operazioni di gestione che realizzano gli obiettivi connessi con l’oggetto caratterizzante l’attività economica svolta dall’impresa, obiettivi che trovano la loro sintesi nel risultato (o reddito) operativo della gestione caratteristica. Gestione accessoria: la gestione accessoria (o patrimoniale) è rappresentata da proventi e oneri relativi ad operazioni della gestione ordinaria (ma che non rientrano nella gestione caratteristica, né in quella finanziaria) che scaturiscono da impieghi di risorse finanziarie (investimenti) in attività estranee a quella istituzionale dell’impresa e comunque finalizzate alla produzione di redditi addizionali (redditi da gestione patrimoniale). Gestione finanziaria: la gestione finanziaria evidenzia i riflessi economici dell’indebitamento a titolo oneroso, contratto per la copertura del fabbisogno finanziario. Essa consiste nelle operazioni finalizzate all’acquisizione e all’utilizzo delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere sia la gestione caratteristica, sia l’eventuale gestione accessoria.

costi fissi e costi variabili; con riferimento ad un determinato arco temporale e a una determinata capacità produttiva installata (livello di attività rilevante- relevant range), i costi si dicono variabili se variano proporzionalmente rispetto alle variazioni del volume della produzione entro il livello di attività rilevante (spesso i costi variabili per unità di prodotto restano costanti); gli stessi si dicono, invece, fissi (o costanti) se non risentono delle variazioni in parola. Riclassificazione del conto economico a valore aggiunto La riclassificazione del conto economico a valore aggiunto consente di verificare se l’impresa produce ricchezza in termini reddituali. Il “valore aggiunto” rappresenta il maggior valore imputabile al prodotto realizzato rispetto alla sommatoria dei valori dei fattori produttivi acquisiti esternamente da terze economie, impiegati per produrlo. Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio di liquidità/esigibilità decrescenti (criterio finanziario) Secondo il modello “finanziario” di riclassificazione dello stato patrimoniale, le attività sono ripartite in due grandi classi:

  • le attività a breve termine, che ricomprendono tutti gli investimenti potenzialmente trasformabili in forma liquida nell’arco di un periodo amministrativo pari a 12 mesi;
  • le attività a medio-lungo termine (o attivo immobilizzato netto), che accolgono i restanti investimenti, caratterizzati da un ciclo di realizzo superiore ai 12 mesi. Anche i valori del passivo, cioè le passività e i mezzi propri, sono distinti, con la medesima logica utilizzata per le attività, in passività a breve termine, passività a medio-lungo termine (o passività consolidate) e mezzi propri (o patrimonio netto):
  • le passività a breve termine comprendono tutti i debiti il cui rimborso è almeno teoricamente ipotizzabile entro i 12 mesi;
  • le passività a medio-lungo termine sono, invece, i debiti aventi scadenza di oltre un anno;
  • i mezzi propri accolgono i capitali provenienti dal soggetto economico dell’impresa, caratterizzati da una permanenza solitamente a tempo indeterminato. GLI INDICI DI BILANCIO L’analisi per indici (c.d. ratio analysis) calcola quozienti (rapporti) e margini (differenze aritmetiche) tra grandezze desunte dai bilanci riclassificati e consente di delineare un sistema organico di informazioni per valutare lo stato di salute economico-finanziario e la bontà della gestione di impresa. Si procederà a delineare un sistema di indici di bilancio che consenta di mettere a fuoco la posizione dell’impresa in relazione a tre dimensioni rilevanti di analisi:
  • la redditività;
  • la liquidità;
  • la solidità patrimoniale. Indici di redditività Redditività= capacità dell’impresa di remunerare congruamente tutti i fattori produttivi impiegati, quali il capitale di debito, il capitale di rischio e il lavoro.

Gli indici di redditività confrontano il reddito con lo sforzo, con il valore delle attività dell’impresa: rapporto tra reddito generato nel tempo e valore del sacrificio fatto dall’azienda o da un azionista. Il reddito si genera dal riclassificato del conto economico per aree di gestione, che viene confrontato con lo stato patrimoniale riclassificato. Redditività del capitale investito Esprime la redditività di tutti gli investimenti aziendali (sia quelli della gestione operativa caratteristica che quelli della gestione operativa accessoria). 𝑅𝑂𝐴 =

Capitale investito complessivo= totale delle attività dello stato patrimoniale. Reddito operativo aziendale (è il totale conto economico) = fatturato di vendita – costi operativi. L‘indice di redditività della gestione operativa caratteristica (ROI): 𝑅𝑂𝐼 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 =

ROGC = reddito operativo gestione caratteristica CIGC = capitale investito gestione caratteristica 𝑅𝑂𝐼 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑎 =

ROGA = reddito operativo gestione accessoria CIGA = capitale investito gestione accessoria A sua volta, può essere utilmente scomposto in due parti: 𝑅𝑂𝐼 =

L’indice di redditività delle vendite (return on sales o ROS): 𝑅𝑂𝑆 =

Tasso di rotazione del capitale investito (asset turnover): 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =

Di conseguenza: 𝑅𝑂𝐼 = 𝑅𝑂𝑆 • 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 Le determinanti del ROI:

  • ROS: o Costi operativi: ▪ Costi industriali ▪ Costi commerciali ▪ Costi generali/amministrativi o fatturato
  • TURNOVER: o Attivo fisso netto

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒

Calcolo del capitale circolante netto: 𝐶𝐶𝑁 𝑛𝑒𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 − 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 = 𝐴𝐴𝐵 − 𝑃𝐴𝐵 Indici di solidità patrimoniale Solidità= l’equilibrio della struttura finanziaria dell’impresa in termini di scadenze degli impieghi e adeguatezza delle fonti di finanziamento presenti per farvi fronte; la fisiologica composizione delle fonti di finanziamento, in termini di adeguatezza della proporzione tra mezzi di terzi e mezzi propri. La valutazione della struttura finanziaria dell’impresa può essere analizzata in funzione della:

  • Natura del finanziamento (fonti di finanziamento): 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
  • Coerenza del rapporto tra mezzi propri e investimenti nell’attivo immobilizzato netto: 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 (𝑎𝑢𝑡𝑜)𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 =

RENDICONTO FINANZIARIO

La risorsa finanziaria oggetto di analisi costituisce una quantità-fondo, mentre le forze che ne hanno comportato la variazione costituiscono flussi finanziari:

  • i flussi che incrementano la consistenza di un fondo vengono definiti fonti.
  • i flussi che decrementano la quantità fondo presa in esame sono definiti impieghi. Quantità livello= quantità fondo → si trovano nello stato patrimoniale. Si tratta di fotografie all’01/01 e al 31/12. Il rendiconto finanziario è un prospetto che consente di comprendere le cause che determinano la variazione delle risorse finanziarie dello Stato patrimoniale in un determinato arco temporale (12 mesi) per effetto della gestione aziendale. Le risorse finanziarie considerate possono essere:
    • la cassa e le altre disponibilità liquide (grandezze semplici).
    • la posizione finanziaria netta o il capitale circolante netto (grandezze composte). Obiettivo del rendiconto finanziario: spiegare perché le risorse finanziarie hanno subito una variazione nel corso dell’esercizio. Il rendiconto permette di valutare:
    • le risorse finanziarie prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
    • la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
    • la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi. L’articolo 2423, comma 1, del Codice civile prevede che “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”. Il nuovo art. 2425–ter c.c. prevede che: «Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.» Le disponibilità liquide, ovvero il “flusso di cassa” (o cash flow), sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Il Codice civile non stabilisce particolari modalità di redazione del rendiconto finanziario. La disciplina del rendiconto finanziario è per contro recepita in un apposito principio contabile, l’OIC 10, che contiene i

principi contabili nazionali italiani. ≠ FRS, che contiene i principi contabili internazionali, in caso di società quotata. È inoltre opportuno che stato patrimoniale e conto economico siano riclassificati per pertinenza gestionale. Il rendiconto finanziario è un documento consuntivo, ma aiuta a guardare avanti per capire se l’impresa riuscirà ad autofinanziarsi nel futuro → quindi si tratta anche di un documento prospettico. I documenti necessari per elaborare il rendiconto finanziario dell’esercizio X sono:

  1. due stati patrimoniali consecutivi (esercizio X e X-1).
  2. Conto economico dell’esercizio X. La redazione del rendiconto finanziario: modalità di aggregazione dei flussi Nella prassi si usa articolare il rendiconto finanziario suddividendo le fonti e gli impieghi in 3 macro-flussi: A. Flusso di cassa prodotta o assorbita dalle operazioni tipicamente riferibili all’attività operativa (comprende tutte le attività che trovano esposizione nel conto economico), che comprende le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento; B. Flusso di cassa prodotta o assorbita da attività di investimento/disinvestimento (che trovano esposizione nello stato patrimoniale), ovvero da operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; C. Flusso di cassa prodotta o assorbita da attività di finanziamento/rimborso (che trovano esposizione nello stato patrimoniale), ovvero da operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di debito o di mezzi propri (es. assegnazione di dividendi o aumenti di capitale sociale). A) Flusso di cassa riconducibile all’attività operativa La prima grandezza evidenziata è il flusso di cassa derivante dall’attività operativa. L’attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi. Le operazioni dell’attività operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell’impresa, in particolare quelle dell’autofinanziamento: da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura. Essendo le operazioni dell’attività operativa riflesse nel conto economico, il flusso di liquidità ad esse relative è determinato partendo dal risultato ante imposte del conto economico. Quest’ultimo viene successivamente rettificato per trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti, ovvero in flussi di cassa. Le rettifiche da apportare all’utile (o perdita) di esercizio riguardano:
  3. Componenti positivi e negativi di reddito di natura non monetaria (costi e ricavi non monetari) ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell’esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (per esempio, ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, incrementi delle immobilizzazioni in corso con contropartita nel conto economico “costruzioni in economia”);
  4. I componenti positivi e negativi di reddito che non si riferiscono alla gestione operativa, ma all’attività di investimento/disinvestimento o a quella di finanziamento (costi e ricavi di pertinenza di altre aree/attività, estranei all’attività operativa);
  5. Variazioni delle voci del capitale circolante netto, correlate alla gestione corrente (le variazioni del capitale circolante netto sono rappresentate dalle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa). Le variazioni delle voci del CCN indicano la misura in cui la liquidità generata dai ricavi monetari e assorbita dai costi monetari aumenta o diminuisce per effetto delle politiche associate:

Aumento di capitale sociale con apporto di immobilizzazioni → entra un’immobilizzazione, non esce liquidità, ma escono azioni; quindi, il capitale sociale aumenta (perché aumenta il debito, quindi nessuna variazione). Si possono pertanto avere:

  • Impieghi di liquidità (segno negativo) per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie e l’acquisizione di attività finanziarie a breve termine, al netto della variazione di eventuali debiti derivanti da tali acquisti;
  • Fonti di liquidità (segno positivo) per la cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie (incluse le relative plusvalenze e minusvalenze, già stornate dall’attività operativa) e la cessione di attività finanziarie a breve termine, al netto della variazione di eventuali crediti derivanti da tali cessioni;
  • Operazione neutre nel caso una variazione dell’attivo immobilizzato non abbia come contropartita una voce del CCN (esempio: conferimento di cespiti con contropartita PN, cespiti ricevuti in donazione, svalutazioni). Capex = flusso di cassa generato da investimenti e disinvestimenti. Attenzione! Per una esatta compilazione del rendiconto finanziario è necessario che lo stato patrimoniale distingua debiti/crediti di gestione corrente da debiti/crediti di gestione riconducibili alla attività di investimento/finanziamento. C) Flusso di cassa delle attività di finanziamento Le variazioni di liquidità per l’attività di finanziamento sono riconducibili ad operazioni che modificano i debiti finanziari e/o il patrimonio netto:
  • L’accensione di mutui, l’incremento di altre tipologie di finanziamento e gli aumenti di capitale a pagamento hanno segno positivo in quanto fonti di liquidità;
  • Il rimborso di debiti finanziari, il pagamento di dividendi/interessi e la restituzione del capitale di rischio sono impieghi di risorse finanziarie ed hanno segno negativo. Attività di finanziamento → include anche aumento o diminuzione di capitale sociale e remunerazione (rimborso capitale e pagamento dividendi). Aumento di capitale sociale a pagamento → si danno azioni ai soci e si riceve liquidità da essi. Flusso di cassa totale = A) + B) + C) → ∆ banca c/c (oppure cassa) anno x e anno x+1.