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IL SISTEMA DEI CONTROLLI PUBBLICI
Tipologia: Appunti
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Nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione per controllo si intende l’insieme delle operazioni di riesame o revisione di un’attività altrui, al fine di verificare la regolarità formale e sostanziale del procedimento decisionale, la conformità degli atti alla legge nonché la rispondenza dell’azione amministrativa ai parametri dell’efficienza, efficacia ed economicità.
Con riferimento alla posizione del controllore rispetto al controllato, si suole distinguere tra controlli interni e controlli esterni. I controlli interni si caratterizzano per essere esercitati dalla stessa amministrazione o da strutture appartenenti alla stessa amministrazione controllata. I controlli interni si distinguono in controlli gerarchici e controlli di ragioneria, a seconda che siano o non esercitati da un’autorità sovraordinata. I controlli esterni sono svolti da organismi estranei all’amministrazione. Tra essi il più rilevante, ai fini della contabilità pubblica, è quello della Corte dei Conti.
nell’interesse che l’azione di controllo intende soddisfare:
Per quanto riguarda il parametro di raffronto, possiamo distinguere:
L’esito positivo dei controlli di legittimità porta all’apposizione sull’atto di un visto che ne attesta la legalità, mentre l’esito positivo del controllo di merito certifica che l’azione amministrativa è stata finalizzata, in concreto, alla realizzazione dell’interesse pubblico. In una prospettiva moderna i controlli di merito costituiscono una figura ormai obsoleta e tendono ad essere
parametri di riferimento l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’attività realizzata nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.
Il d.lgs. 286 / 1999 ha introdotto nuove forme di controllo interno, in particolare ha previsto che ciascuna pubblica amministrazione, nell’ambito della propria autonomia, si doti di strumenti adeguati alla realizzazione delle seguenti funzioni:
I revisori dei conti nell’espletamento delle proprie funzioni provvedono a: a) Esprimere il parere di regolarità per l’approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo; b) Effettuare controlli periodici anche a distanza con l’uso di strumenti informatici; c) Svolgono, su specifico incarico, altri controlli e verifiche richieste; d) Procedono alla verifica del corretto utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attività gestite su progetti o affidamenti da parte di soggetti pubblici o privati, nonché su progetti nazionali ed europei e della connessa rendicontazione.
I revisori esprimono il parere obbligatorio di regolarità amministrativo contabile a supporto delle determinazioni del Consiglio d’Istituto per l’approvazione del Programma annuale e del Conto Consuntivo. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:
Con particolare riferimento al Conto consuntivo i revisori procedono a: a) Riferire sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio, evidenziando i risultati della gestione; b) Rilevare ed analizzare il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d’istituto ; c) Esprimere il parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili; d) Corredare la relazione con tabelle di rilevazione dei costi delle attività e dei progetti realizzati.
I revisori oltre ad esprimere un parere di regolarità sul Programma Annuale e sul Conto consuntivo, sono tenuti ad effettuare delle visite periodiche anche individuali, da compiersi almeno due volte all’anno. Durante i controlli periodici, i Revisori procedono a: VERIFICARE:
L’attività dei revisori deve essere verbalizzata. Nello specifico:
Nell’esercizio della loro funzione i Revisori dei Conti si attengono ai principi della programmazione, della continuità e del campionamento. I rapporti con le istituzioni scolastiche si uniformano al principio di leale collaborazione. L’incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale. Nel caso di dimissioni o revoca dall’incarico di uno dei revisori, la durata in carica del sostituto non può eccedere quella del revisore in carica. Il compenso annuo è determinato con decreto del MIUR/MEF. I compensi vanno liquidati e pagati esclusivamente dall’istituzione scolastica individuata come capofila nell’ambito territoriale di revisione, per tutte le Scuole afferenti a tale ambito.