Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


I Controlli nella Pubblica Amministrazione: Il Ruolo della Corte dei Conti, Appunti di Contabilità Pubblica

IL SISTEMA DEI CONTROLLI PUBBLICI

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 19/11/2019

gennaro-marchese
gennaro-marchese 🇮🇹

3 documenti

1 / 55

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
CORSO DSGA
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37

Anteprima parziale del testo

Scarica I Controlli nella Pubblica Amministrazione: Il Ruolo della Corte dei Conti e più Appunti in PDF di Contabilità Pubblica solo su Docsity!

CORSO DSGA

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Controllo

Nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione per controllo si intende l’insieme delle operazioni di riesame o revisione di un’attività altrui, al fine di verificare la regolarità formale e sostanziale del procedimento decisionale, la conformità degli atti alla legge nonché la rispondenza dell’azione amministrativa ai parametri dell’efficienza, efficacia ed economicità.

Soggetti del controllo

Con riferimento alla posizione del controllore rispetto al controllato, si suole distinguere tra controlli interni e controlli esterni. I controlli interni si caratterizzano per essere esercitati dalla stessa amministrazione o da strutture appartenenti alla stessa amministrazione controllata. I controlli interni si distinguono in controlli gerarchici e controlli di ragioneria, a seconda che siano o non esercitati da un’autorità sovraordinata. I controlli esterni sono svolti da organismi estranei all’amministrazione. Tra essi il più rilevante, ai fini della contabilità pubblica, è quello della Corte dei Conti.

Soggetti del controllo

Il discrimen tra controlli di tipo interno ed esterno risiede

nell’interesse che l’azione di controllo intende soddisfare:

  • nel primo caso, l’obiettivo è la tutela dei singoli settori della pubblica amministrazione o specifici interessi pubblici;
  • nel secondo, invece, è la tutela degli interessi generali dell’ordinamento , configurandosi quindi il controllo esterno come un’attività che si pone la finalità di intervenire sugli atti amministrativi irregolari, cioè non conformi a norme di legge, ovvero di analizzare i risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Parametro di raffronto

Per quanto riguarda il parametro di raffronto, possiamo distinguere:

  • il controllo di legittimità, la cui finalità è accertare la conformità del risultato in genere un atto o un provvedimento con le prescrizioni contenute in norme giuridiche;
  • il controllo di merito, il cui scopo è valutare l’opportunità e la convenienza, anche economica, dell’attività amministrativa realizzata dal soggetto controllato.

Parametro di raffronto

L’esito positivo dei controlli di legittimità porta all’apposizione sull’atto di un visto che ne attesta la legalità, mentre l’esito positivo del controllo di merito certifica che l’azione amministrativa è stata finalizzata, in concreto, alla realizzazione dell’interesse pubblico. In una prospettiva moderna i controlli di merito costituiscono una figura ormai obsoleta e tendono ad essere

compresi nei controlli relativi alla gestione, aventi come

parametri di riferimento l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’attività realizzata nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.

I CONTROLLI INTERNI NELLE

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il d.lgs. 286 / 1999 ha introdotto nuove forme di controllo interno, in particolare ha previsto che ciascuna pubblica amministrazione, nell’ambito della propria autonomia, si doti di strumenti adeguati alla realizzazione delle seguenti funzioni:

  • Il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  • Il controllo di gestione;
  • La valutazione della dirigenza;
  • La valutazione ed il controllo strategico.

VAI ALL’ESAME DEI TESTI DI LEGGE

(D.LGS. 286/1999)

(D.LGS. 123/2011)

IL REVISORE DEI CONTI

I revisori dei conti nell’espletamento delle proprie funzioni provvedono a: a) Esprimere il parere di regolarità per l’approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo; b) Effettuare controlli periodici anche a distanza con l’uso di strumenti informatici; c) Svolgono, su specifico incarico, altri controlli e verifiche richieste; d) Procedono alla verifica del corretto utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attività gestite su progetti o affidamenti da parte di soggetti pubblici o privati, nonché su progetti nazionali ed europei e della connessa rendicontazione.

IL REVISORE DEI CONTI

I revisori esprimono il parere obbligatorio di regolarità amministrativo contabile a supporto delle determinazioni del Consiglio d’Istituto per l’approvazione del Programma annuale e del Conto Consuntivo. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

  • entro il 30 novembre le scuole sottopongono il Programma Annuale ed i relativi allegati ai Revisori;
  • entro il 31 dicembre i Revisori esprimono il parere con apposita relazione.

IL REVISORE DEI CONTI

Con particolare riferimento al Conto consuntivo i revisori procedono a: a) Riferire sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio, evidenziando i risultati della gestione; b) Rilevare ed analizzare il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d’istituto ; c) Esprimere il parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili; d) Corredare la relazione con tabelle di rilevazione dei costi delle attività e dei progetti realizzati.

IL REVISORE DEI CONTI

I revisori oltre ad esprimere un parere di regolarità sul Programma Annuale e sul Conto consuntivo, sono tenuti ad effettuare delle visite periodiche anche individuali, da compiersi almeno due volte all’anno. Durante i controlli periodici, i Revisori procedono a: VERIFICARE:

  • La regolarità e la corretta tenuta dei libri obbligatori;
  • La coerenza nell’impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel Programma Annuale e nelle relative variazioni;
  • La correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e la chiarezza dei dati contabili presentati nel prospetto di bilancio e nei relativi allegati;
  • L’attendibilità delle valutazioni di stima del Programma Annuale e la corretta esposizione dei dati contabili nel programma medesimo e nel Conto Consuntivo.

IL REVISORE DEI CONTI

L’attività dei revisori deve essere verbalizzata. Nello specifico:

  • I VERBALI, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente;
  • Il REGISTRO è custodito dal DSGA o da un suo delegato e conservato con le modalità di cui al CAD ed alle relative regole tecniche;
  • I REVISORI trasmettono alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato tutti i verbali concernenti l’attività di revisione amministrativo contabile;
  • All’USR, sempre con modalità elettronica, saranno inviati esclusivamente i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo contabile, unitamente ai documenti allo stesso allegati, per le valutazioni e l’adozione dei provvedimenti di competenza.

IL REVISORE DEI CONTI

Nell’esercizio della loro funzione i Revisori dei Conti si attengono ai principi della programmazione, della continuità e del campionamento. I rapporti con le istituzioni scolastiche si uniformano al principio di leale collaborazione. L’incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale. Nel caso di dimissioni o revoca dall’incarico di uno dei revisori, la durata in carica del sostituto non può eccedere quella del revisore in carica. Il compenso annuo è determinato con decreto del MIUR/MEF. I compensi vanno liquidati e pagati esclusivamente dall’istituzione scolastica individuata come capofila nell’ambito territoriale di revisione, per tutte le Scuole afferenti a tale ambito.