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sistema dei controlli all'interno degli enti locali
Tipologia: Appunti
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Sistema dei controlli: quadro generale
Il sistema dei controlli degli enti territoriali si fonda sul principio dell’equiordinazione costituzionale di tali enti con gli altri livelli di governo, che fa sì che l’ente abbia capacità di verifica e di giudizio interno della propria attività.
Accanto al riconoscimento costituzionale dell’autonomia degli enti territoriali, si è venuto via via a ridurre il ruolo dei controlli esterni, sia con l’eliminazione dei controlli preventivi di legittimità, caratterizzati da un’impostazione di tipo gerarchico e pertanto lesiva dell’autonomia dei vari enti territoriali, sia con il ridimensionamento del ruolo della Corte dei conti, che ha conservato le proprie funzioni di controllore esterno attraverso un rapporto di tipo collaborativo.
Tuttavia, il contesto dinamico e le successive evoluzioni hanno imposto riflessioni sull’adeguatezza dei controlli in essere e sulla necessità di migliorarli o integrarli, anche in ragione del principio del coordinamento della finanza pubblica - ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali sulla base degli impegni comunitari - che ha determinato, da un lato, la previsione di vincoli sempre più stringenti alle politiche di bilancio degli enti territoriali e, dall’altro, l’intensificazione, in controtendenza rispetto al passato, del sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti, affidato alla Corte dei conti.
I controlli interni si suddividono a loro volta in due categorie :
9 Legge n. 273/1995 di conversione del decreto legge n. 263/1995 (compiti degli uffici di controllo interno).
10 D.Lgs. n. 279 / 1997 , artt. 10 , 11 e 12 (sistema di contabilità̀ economica delle pubbliche amministrazioni).
11 D.Lgs. n. 286/1999 (riordino e potenziamento dei controlli interni nelle amministrazioni).
12 D.Lgs. n. 267/2000, art. 147 (controlli interni negli enti locali).
13 D.Lgs. n. 165/2001, art. 4 (revisione delle previsioni del d.lgs. n. 29/1993 in materia di controlli interni).
14 Legge n. 131 / 2003 , art. 7 , co. 7 - 9 (controllo della Corte dei conti sul funzionamento dei controlli interni) – il co. 9 è stato abrogato dal co. 61, art. 3, della legge n. 244/2007.
15 Legge n. 244/2007, art. 3, co. 68-69 (rapporto di performance).
16 D.Lgs. n. 150/2009, titoli I, II, III (nuova disciplina dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche).
17 Legge n. 196/2009, artt. 21, 35, 39, 41 (note integrative, risultanze della gestione, analisi e valutazione della spesa, rapporto sulla spesa).
Evoluzione della disciplina normativa
8
18 D.Lgs. n. 91/2011, artt. 19-23 (note integrative e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio) 19 D.Lgs. n. 123/2011, artt. 25-29 (analisi e valutazione della spesa) 20 Legge n. 190/2012, art. 1, co. 7, 8, 9 (misure di controllo interno finalizzate all’anticorruzione) 21 Legge n. 213 / 2012 , di conversione del decreto legge 10 ottobre 2012 , n. 174 , artt. 1 , 3 , 6 (controllo sulla regolarità̀ ed efficacia del sistema dei controlli interni della Regione da parte della Corte dei conti – revisione delle previsioni sui controlli interni contenute nel Tuel)
Evoluzione della disciplina normativa
I controlli interni ex D.Lgs. 286/
Il perimetro dei controlli interni ha, dunque, una differente configurazione a seconda della “stagione” considerata. Il modello del 1999 – mutuato anche dal Tuel del 2000 e da numerose leggi regionali- presenta una struttura abbastanza frammentaria:
Controllo di regolarità amministrativo-contabile
Garanzia della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa sulla base del rapporto tra costi e risultati raggiunti
Valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
Verifica della congruenza tra gli obiettivi fissati dai piani e programmi dell’organo politico ed i risultati raggiunti
Controllo di regolarità amministrativo-contabile
I pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni; Il rilascio del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati; L’attestazione di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti.
La Legge 213/2012 ha implementato e
reso più stringenti i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità contabile
del responsabile di ragioneria, stabilendo che tale parere debba essere richiesto non solo
per le proposte di delibere sottoposte alla
Giunta ed al Consiglio, che importino impegno di spesa o diminuzione di entrata, ma su ogni
proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente.
Controllo di regolarità amministrativo-contabile
Con la separazione dei poteri di indirizzo e controllo (di competenza degli organi politici) da quelli di gestione amministrativa (di competenza dei dirigenti), i dirigenti diventano direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza/efficacia della loro gestione.
Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria esprimono degli appositi “pareri”, su ogni proposta
degli organi collegiali; tali pareri saranno di regolarità tecnica e,
qualora la deliberazione comporti spese o riguardi minori entrate, di regolarità contabile.
Il controllo di gestione non fa riferimento ad un’attività di ispettorato, di sola verifica, ma di “guida” della gestione, per aiutarla a conseguire le finalità proprie.
a) in via antecedente rispetto all’azione gestionale, attraverso la fissazione degli obiettivi e dei programmi da realizzare; il controllo antecedente serve a valutare preventivamente la bontà delle scelte effettuate; b) in via concomitante allo svolgimento dell’azione gestionale, attraverso l’analisi degli scostamenti tra le prestazioni realizzate e gli obiettivi fissati in sede di programmazione; esso ha lo scopo di guidare l’organizzazione verso la realizzazione dei piani formulati; c) in via susseguente attraverso la determinazione dei valori e degli indici di efficacia ed efficienza; esso si rivela anche come strumento d’indirizzo per la formulazione delle decisioni future.
nel controllo dei costi e dei rendimenti connessi all’utilizzo delle risorse dell’ente pubblico reso possibile attraverso l’introduzione della contabilità economica che deve affiancarsi alla contabilità finanziaria allo scopo di effettuare analisi concomitanti e sistematiche sull’andamento generale dell’attività operativa e sull’ottimale e razionale utilizzo delle risorse; nel controllo dell’economicità , dell’efficienza e dell’efficacia della gestione; nella verifica del raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati ad unità organizzative specificatamente responsabilizzate; nell’analisi comparata con altri enti al fine di migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi per la collettività (anche studi ed applicazioni di
nelle scelte di convenienza economica comparata volte a prendere decisioni riguardo la possibilità o meno per l’ente di continuare ad erogare un determinato servizio oppure esternalizzarlo; o ancora decisioni riguardo la convenienza di offrire servizi pubblici per altri enti.
è un controllo in itinere;