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Appunti sui contratti tipici, Appunti di Diritto Privato

Diritto Privato - Economia da Torrente

Tipologia: Appunti

2014/2015

In vendita dal 03/02/2015

lorenzobiagiotti
lorenzobiagiotti 🇮🇹

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CONTRATTI TIPICI
Contratti che per la loro maggiore importanza o maggiore frequenza sono stati
specificatamente regolati dal legislatore …
CONTRATTI DI SCAMBIO
-COMPRAVENDITA : contratto consensuale che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Prezzo : elemento essenziale della vendita e consiste in un corrispettivo in
denaro. Deve essere determinato o determinabile con pena la nullità del
contratto.
Determinazione del prezzo : 1. l’oggetto sono cose che il venditore vende
abitualmente si presumo che il prezzo sia quello normalmente praticato ( Art.
1474 ) 2. l’oggetto ha un prezzo di borsa si presume che le parti avrebbero
voluto riferirsi a tali parametri di riferimento 3. le parti possono domandare ad
un terzo la determinazione del prezzo ( Art.1473 ).
Vendita ad effetti reali ( Art.1376 ) : produce in virtù del consenso il
trasferimento della proprietà della cosa.
Vendita ad effetti obbligatori : la proprietà non passa immediatamente ma sorge
dal contratto l’obbligo per il venditore di procurare l’acquisto al compratore
compiendo le attività a ciò funzionali. Si distinguono …
vendita di cose generiche ( Art.1378 );
vendita alternativa ( Art.1285 );
vendita di cosa futura;
vendita di cosa altrui : il venditore risponde del proprio inadempimento se
non riesce a procurare al compratore l’acquisto della proprietà. Nel caso in
cui il compratore ignorava l’altruità della cosa può chiedere a risoluzione del
contratto oltre al risarcimento, ai rimborsi e alle restituzioni.
Forma della compravendita : per la vendita di beni immoli e mobili registri è
richiesto atto scritto ( Art.1350 ) ed è soggetta a trascrizione ( Art.2643 ).
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CONTRATTI TIPICI

Contratti che per la loro maggiore importanza o maggiore frequenza sono stati specificatamente regolati dal legislatore …

• CONTRATTI DI SCAMBIO^ …

- COMPRAVENDITA : contratto consensuale che ha per oggetto il trasferimento

della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Prezzo : elemento essenziale della vendita e consiste in un corrispettivo in denaro. Deve essere determinato o determinabile con pena la nullità del contratto. Determinazione del prezzo : 1. l’oggetto sono cose che il venditore vende abitualmente si presumo che il prezzo sia quello normalmente praticato ( Art. 1474 ) 2. l’oggetto ha un prezzo di borsa si presume che le parti avrebbero voluto riferirsi a tali parametri di riferimento 3. le parti possono domandare ad un terzo la determinazione del prezzo ( Art.1473 ). Vendita ad effetti reali ( Art.1376 ) : produce in virtù del consenso il trasferimento della proprietà della cosa. Vendita ad effetti obbligatori : la proprietà non passa immediatamente ma sorge dal contratto l’obbligo per il venditore di procurare l’acquisto al compratore compiendo le attività a ciò funzionali. Si distinguono …

  • vendita^ di cose generiche^ ( Art.1378 );
  • vendita^ alternativa^ ( Art.1285 );
  • vendita^ di cosa futura ;
  • vendita^ di cosa altrui^ : il^ venditore risponde del proprio inadempimento^ se non riesce a procurare al compratore l’acquisto della proprietà. Nel caso in cui il compratore ignorava l’altruità della cosa può chiedere a risoluzione del contratto oltre al risarcimento, ai rimborsi e alle restituzioni. Forma della compravendita : per la vendita di beni immoli e mobili registri è richiesto atto scritto ( Art.1350 ) ed è soggetta a trascrizione ( Art.2643 ).

Obbligazioni a carico …

  • del^ venditore^ ( Art.1476 ) : 1. trasferimento della titolarità del diritto oggetto di scambio 2. consegna della cosa al compratore/vettore nel tempo e luogo fissati [ se non si è fissato al domicilio del venditore ] 3. garantire il venditore;
  • del^ compratore^ ( Art.1498 ) : pagare il prezzo pattuito. Garanzie
  • per^ evizione^ : particolare tutela nel caso in cui il compratore sia stata privato del godimento del bene acquistato o ne subisca una limitazione per effetto di diritti che terzi fanno valere sulla cosa.

- Evizione totale : il compratore ha l’obbligo di chiamare in causa il

venditore ( litis denutiatio ) a pena di perdere la garanzia se la testimonianza del venditore fosse stata in grado di mostrare l’infondatezza dell’azione intentata. Riconoscimento : il compratore perde la garanzia se riconosce spontaneamente il diritto affermato dal terzo a mano che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione. Diritti del compratore evitto : pretendere dal venditore il risarcimento del danno, la restituzione del prezzo ed il rimborso delle spese [ anche quelle voluttuarie se era in mala fede ]. Esclusione della garanzia : il venditore risponde sempre se l’evizione dipende da fatto suo proprio ed è nullo il patto contrario. Ci sono però i casi previsti dagli Art.1487-1488 “ a rischio e percolo del compratore ”.

- Evizione parziale ( Art.1484 ) : il compratore ha diritto alla risoluzione del

contratto se la parte evita era essenziale altrimenti solo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni se ignorava l’altruità della cosa.

- Oneri o diritti di godimento di terzi ( Art.1489 ) : se diminuiscono il libero

godimento il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se limitazione essenziale altrimenti solo il risarcimento oltre al risarcimento.

  • per^ vizi^ ( Art.1490 ) : imperfezioni o alterazioni^ rilevanti^ [ rendono il bene inidoneo all’uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ] del bene dovute alla sua produzione o conservazione picchè tali vizi siano riconosciuti o riconoscibili con l’ordinaria diligenza ( Art.1491 ).

Clausole per la distribuzione di costi e rischi : 1. CIF = la somma pagata dal compratore comprende costo, assicurazione e trasporto 2. FOB = il venditore assume le spese di trasporto e caricamento fino al mezzo di trasporto, il resto è a carico del compratore. Inadempimento :

  1. il compratore non si presenta a ricevere la cosa vendita = depositarla in pubblico deposito ( Art.1514 );
  2. il compratore non paga il prezzo = vendita in danno al compratore per il minor prezzo ( Art.1515 );
  3. il venditore non adempie il contratto = compera in danno al venditore per il maggior costo ( Art.1516 );
  4. la parte inadempiente ha rifiutato la prestazione dell’altra entro 8 giorni dalla scadenza del termine = risoluzione del contratto di diritto. Figure particolari :
  5. Riserva di gradimento ( Art.1520 ) : opzione di perfezionamento a favore del compratore a seconda del suo gradimento del bene ;
  6. Prova ( Art.1521 ) : condizione sospensiva di perfezionamento a seconda delle proprietà pattuite;
  7. Su campione ( Art.1522 ) : vendita perfetta ma risolubile se merce difforme dal campione [ diverso da vendita su tipo di campione = difformità notevole dal copione che ha solo valore di orientamento ];
  8. Su documenti : diritto a chi possiede i documenti di ottenere la consegna e il potere di disposizione della cosa stessa. La consegna della cosa venduta avviene con la consegna dei documenti. I rischi sono a carico del compratore dal momento della consegna al vettore;
  9. Titoli di credito ( Art.1531 ).

VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Vendita di beni di consumo : all’interno del Codice del Consumo. Caratteristiche : 1. compratore = consumatore 2. beni di consumo = qualunque bene mobile anche da assemblare tranne quelli oggetto di vendita forzata ( utilities ). Difetto di conformità ( Art.129 ) : obbligo in capo al venditore di consegnare al consumatore un bene conforme a quello stabilito dal contratto salvo il caso in cui il compratore era a conoscenza del difetto o avrebbe potuto conoscerlo. Tutele

  1. Riparazione o Sostituzione del bene entro un congruo termine senza arrecare notevoli danni al consumatore salvo in caso in cui tali provvedimenti impongano spese irragionevoli ed eccessivamente onerose ;
  2. Risoluzione del contratto o Riduzione del prezzo nel corso in cui risultino impossibili i primi. Termine della garanzia di 2 anni ( Art.132 ). Termine della prescrizione di 26 mesi dalla consegna del bene. E’ possibile aggiungere alla tutela minima ed inderogabile ( Art.134 ) prevista dalla legge una garanzia convenzionale ( Art.133 ). Vendita con riserva di proprietà : condizione sospensiva del pagamento integrale ( la proprietà passa al compratore al pagamento dell’ultima rata ) in caso di pagamento a rate ( Art.1523 ). La riserva di proprietà è opponibile a terzi creditori se risulta da patto scritto avete data certa anteriore al pignoramento. Inadempimento : in caso di mancato pagamento di una rata il contratto si risolve solo se supera 1/8 del prezzo ( Art.1525 ). Il compratore ha diritto alla restituzione delle rate salvo diverso accordo. Il venditore ha diritto ad un equo compenso per l’utilizzo della cosa oltre al risarcimento del danno ( Art.1526 ). VENDITA IMMOBILIARE Vendita immobiliare : farsi per iscritto ( Art.1350 ) soggetta a prescrizione ( Art. 2643 ). Nullità del contratto per violazione di norme urbanistiche. Si distingue
  3. vendita a misura : prezzo stabilito in proporzione delle unità di misura. Se la misura risulta errata le parti hanno diritto ad adeguamento del prezzo ;
  1. Sospensione ( Art.1565 ) : in caso di inadempimento di lieve entità il somministrante può sospendere l’esecuzione dando un congruo preavviso ( autotutela sinallagmatica );
  2. Recesso ( Art.1569 ) : se il contratto è a tempo indeterminato è f acoltà delle parti recedere dal contratto previo congruo preavviso. Clausole accessorie : 1. Patto di preferenza ( Art.1566 ) : l’avente diritto alla prestazione si obbliga a dare la precedenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto avente lo sesso oggetto 2. Patto di esclusiva ( Art.1567-1668 )

- DO UT FACIAS …

A. Locazione ( Art.1571 ) e Affitto : contratto con cui una parte ( LOCATORE ) si obbliga a far utilizzare ad un altro soggetto ( CONDUTTORE ) una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo. Differenze :

  1. locazione di beni mobili e beni mobili registrati [ diverso dal noleggio ];
  2. locazione di beni immobili urbani :

- immobili adibiti ad uso di abitazione ( L.n. 431/1998 ) : si distingue

tra contratti liberi = determinazione del canone e della dinamica del tempo è lasciata alla libera negoziazione delle parti con alcuni vincoli per garantire maggiore stabilità; e contratti a canone concertato = le parti aderiscono beneficiando di sgravi fiscali ad un contratto tipo le cui condizioni sono fissate secondo una convenzione nazionale redatta dal Ministro dei lavori pubblici.

  • divieto del conduttore di cedere il contratto o sublocare il bene;
  • diritto^ di^ recesso^ prima^ del^ termine^ per^ motivi^ gravi^ dando preavviso di 6 mesi
  • risoluzione del contratto per ritardo di oltre 20 giorni del pagamento del canone;
  • diritto del coniuge di subentrare nel nel rapporto e di sanare la morosità evitando lo sfratto.

- immobile adibiti ad uso diverso da quello di abitazione ( L.n.

  • durata della locazione^ non può essere inferiore a 6 anni o 9 per attività alberghiera sacco carattere transitorio dell’attività;
  • conduttore può^ recedere dal contratto^ prima della scadenza per gravi motivi o per consenso del locatore;
  • contratto^ si rinnova automaticamente alla sua scadenza^ per un identico periodo salvo tempestiva disdetta per motivi tassativi ;
  • conduttore può^ sublocare^ l’immobile sia^ cedere^ il contratto purché venga ceduta anche l’attività;
  • canone iniziale liberalmente determinato^ dalle parti ma^ aumenti consentiti con frequenza annuale con limite max 75% della variazione dell’indice dei prezzi del consumo;
  • in caso di^ cessazione del rapporto^ non dovuto a risoluzione per inadempimento spetta al conduttore un’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale;
  • il conduttore ha un^ diritto di prelazione^ per l’acquisto del bene locato. In entrambi i casi è prevista la forma scritta ad substantiam per la validità dei relativi accordi.
  1. locazione di beni immobili non urbani ;
  2. locazione di beni produttivi = Affitto : species del genus locazione in cui la cosa locata è una res produttiva. L’affittuario deve curarne la gestione in conformità alla sua destinazione economica e gli spettano i frutti e le utilità della cosa ( Art.1615 ). Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto se l’affittuario non osserva le regole della buona tecnica e muta stabilmente la destinazione economica della cosa ( Art.1618 ). L’affittuario può prendere iniziative per aumentare il reddito della cosa purchè esse non comportino obblighi per il locatore ( Art.1620 ). Il legislatore nel corso degli anni ha sentito il bisogno di intervenire ripetutamente con leggi speciali “ vincolistiche ” ma le norme del codice

Diritto di opzione : alla scadenza del contratto per un prezzo residuo finale l’utilizzatore ha diritto all’acquisto del bene oppure può restituire il bene o chiedere una proroga del contratto continuando a pagare i canoni. Natura giuridica : in caso di leasing di godimento ( = utilizzatore non farà valere il diritto di opzione perché il contratto ha ad oggetto un bene a rapida obsolescenza ) si applicano le regole della locazione ( Art.1458 ); in caso di leasing traslativo ( = utilizzatore farà valere il suo diritto d’opzione ) si applicano le regole della compravendita ( Art.1526 ). C. Appalto ( Art.1655 ) : contratto con cui una persona ( COMMITTENTE ) affida ad un’altra persona ( APPALTATORE ) il compimento di un’opera o lo svolgimento di un servizio ( quid novi diverso da vendita ) verso un corrispettivo in denaro.

  • Appalti^ pubblici^ : ricorre tutte le volte in cui l’aggiudicazione di un appalto dipenda da un organismo di diritto pubblico ( codice comunitario ).
  • Appalti^ privati^ : stipulazione del contratto può essere^ oggetto di libera negoziazione tra le parti e non soggiace ad alcuna disciplina vincolante in ordine alla aggiudicazione. Gestione a rischio dell’appaltatore = imprenditore che provvede in autonomia rispetto al committente secondo la propria discrezionalità ad organizzare tutti i mezzi necessari per l’esecuzione del contratto ( Art. 1655 ). Progetto : l’oggetto dell’appalto deve essere determinato o determinabile precisato da un progetto sufficientemente dettagliato per consentire la realizzazione. L’appaltatore può chiedere la modifica del progetto se necessario per l’ esecuzione a regola d’arte ( Art.1660 ). Corrispettivo : stabilito a forfait = per tutta l’opera oppure a misura. Se le parti non hanno deciso esso va stabilito con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi oppure deve essere determinato dal giudice ( Art.16657 ). Le parti hanno diritto di richiedere la revisione del corrispettivo se per circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti superiore a 1/10 del del prezzo complessivo. L’appaltatore ha diritto all’ aumento del corrispettivo se si manifestano difficoltà di esecuzione che rendono la prestazione più onerosa derivanti da cause geologiche non previste dalle parti

Collaudo : il committente ha il diritto di controllare l’andamento dei lavori e di verificare l’opera compiuta prima di ricevere la consegna ( Art.1665 ). Se non procede alla verifica o non ne comunica il risultato entro tempi brevi l’opera si considera accettata. Garanzie dell’appaltatore : l’appaltatore deve garantire il committente per eventuali difformità o vizi d’opera salvo che essi erano conosciuti o conoscibili o occulti ( entro 60 giorni ) e accettati dal committente ( Art. 1667 ). Il committente può pretendere 1. l’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore 2. riduzione del prezzo 3. risoluzione del contratto se opera del tutto inadatta allo scopo. L’azione si prescrive in 2 anni dalla consegna. Responsabilità dell’appaltatore : se l’opera per vizi del suolo o difetti di costruzione va in rovina oppure presenti pericoli di rovina esso risponde per 10 anni purché sia fatta la denuncia entro 1 anno dalla scoperta. Subappalto : richiede specifica autorizzazione del committente ( Art.1656 ). Si ha la stipulazione di un contratto del tutto distinto da quello originale. D. Contratto d’opera ( Art.2222 ) : contratto con cui una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione = lavoratore autonomo. Accettazione : libera il prestatore d’opera da responsabilità purché si tratti di vizi riconoscibili e non dolosamente occupati ( Art.2226 ). Le norme del contratto d’opera si applicano anche alla materia fornita dal prestatore d’opera salvo il caso in cui si abbia avuto prevalente considerazione per la materia ( Art.2223 ). Esecuzione : deve avvenire a regola d’arte ( Art.2225 ) e se ciò non avviene il committente può assegnargli un termine per adeguarsi decorso il quale il committente può recedere dal contratto. Responsabilità del prestatore d’opera : la responsabilità per difformità o vizi è regolata dalle norme che rinviano all’appalto con differenze per quanto riguarda i termini ( difformità e vizi occulti vanno denunciati entro 8 giorni e l’azione si prescrive in 1 anno ). Compenso : se non è determinato dalle parti viene deciso dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro necessario. Recesso : il committente può recedere dal contratto in esecuzione indennizzando il prestatore per le spese ed il mancato guadagno ( Art. 2227 ).

F. Contratto di trasporto ( Art.1678 ) : contratto con cui una parte ( VETTORE ) si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.

  • trasporto di cose^ : le cose sono affidate dal MITTENTE al vettore che deve provvedere allo loro custodia ( responsabilità ex recepto >> onere di prova positiva Art.1693 ) durante il trasporto. Spesso le cose devono essere consegnate a persona diversa dal mittente ( DESTINATARIO ).
  • trasporto di persone^ : le persone devono cooperare col vettore per evitare danni e le cose che le persone portano con sé rientrano nella loro sfera di controllo [ uguale per trasporto gratuito ; diverso per trasporto di cortesia ]. Responsabilità del vettore : il vettore assume l’obbligo di trasportare ( responsabilità per inadempimento >> onere di dimostrare impossibilità ) la persona e di assicurarne l’incolumità ( responsabilità contrattuale >> onere della prova liberatoria + aver adottato tutte le cautele idonee per evitare il danno ). Esonero da responsabilità : sono valide clausole di esonero di responsabilità per colpa lieve e per il fatto degli ausiliari che non costituisca violazione di norme di ordine pubblico. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Servizi di linea : costituiscono un servizio pubblico che viene esercitato tramite concessione amministrativa con specifici obblighi a carico delle imprese concessionarie …
    1. obbligo di contrarre con chiunque ( monopolio legale );
    2. parità di trattamento dei contraenti secondo l condizioni generali.

• CONTRATTI DI COOPERAZIONE^ …

A. Mandato ( Art.1703 ) : contratto con cui una parte ( MANDATARIO ) assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte ( MANDANTE ).

- con rappresentanza : gli effetti giuridici degli atti si verificano direttamente

in capo al mandante ( Art.1704 ). Si necessita di una procura = atto unilaterale con cui il dominus conferisce il potere di rappresentarlo all’esterno d fronte a terzi ;

- senza rappresentanza : il mandatario agisce in nome proprio e acquista i

diritti e assume gli obblighi derivanti dal negozio ( manca la svendita del nome ). Il mandatario ha poi l’obbligo di trasferire al mandante gli effetti giuridici e materiali dell’attività svolta ( Art.1705 ). Mandato ad acquistare

- beni immobili e mobili registrati : il mandatario ne diventa proprietario ma

ha l’ obbligo di trasferire la proprietà al mandante ( ha un credito verso il mandatario ). In caso di inadempimento il mandante può chiedere che il giudice con sentenza costitutiva attui il trasferimento. Forma : richiede la forma scritta sia con rappresentanza sia senza per le stesse ragioni del contratto preliminare di vendita ( Art.1351 );

- beni mobili : il mandante può rivendicare la proprietà ( azione petitoria ) dei

beni che sono stati acquistati dal mandatario in nome proprio ma nell’interesse del mandante. Opponibilità : i beni acquistati dal mandatario nell’interesse del mandante sono sottratti all’esecuzione a favore dei creditori del mandatario purché sia dimostrata l’ anteriorità del mandato rispetto al pignoramento per evitare frodi. Responsabilità del mandatario verso i terzi : il mandatario non può sottrarsi alle obbligazioni assunte in nome proprio verso il terzo. Ha diritto di essere tenuto indenne da tutte le perdite che dovesse subire.

- collettivo : conferito ad una stessa persona da più mandanti. Può essere

revocato solo da tutti i mandanti salvo giusta causa;

- congiunto : conferito a più mandatari perché attendano congiuntamente un

medesimo affare. Onerosità ( Art.1709 ) : si presume oneroso. Spetterà al mandante dimostrare che il mandato era stato pattuito come gratuito. Obblighi delle parti : il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ( Art.1710 ). Il mandante è tenuto a versare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a rimborsagli i danni e le spese ( Art.1719-1720 ). Estinzione

- intuitus personae : la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o

del mandatario determinano l’estinzione del mandato ( Art.1722 );

Esclusiva ( Art.1743 ) : l’agente non può assumere incarichi per più imprese in concorrenza tra loro. L’imprenditore non può nominare altri agenti nella stessa zona assegnata e deve corrispondere la provvigione anche degli affari conclusi direttamente. In caso di violazione si incorre in responsabilità contrattuale. Obblighi delle parti

- agente ( Art.1746-1748 ) : lealtà e buona fede, agire in conformità alle

istruzioni ricevute, informare il preponente sulle condizioni del mercato;

- preponente ( Art.1749 ) : lealtà e buona fede, mettere a disposizione la

documentazione, informale tempestivamente di contrazioni volumi d’affari, pagare le provvigioni almeno ogni 3 mesi. Durata del rapporto : può essere a tempo determinato o indeterminato ( Art. 1750 ). Alla cessazione del rapporto l’agente ha diritto ad un’equa indennità ( Art.1751 ) qualora la sua attività abbia aumentato il volume d’affari dell’imprenditore. Patto di non concorrenza ( Art.1751-bis ) : per il periodo che non può eccedere i 2 anni seguenti la cessazione del rapporto l’agente si impegna a non operare nella medesima zona e con la medesima clientela in cambio di un’indennità. E. Franchising = contratto di affiliazione commerciale ( L. 6 maggio 2004 n. 129 ) : con tratto con cui un imprenditore ( AFFILIANTE ) attribuisce ad un altro commerciante ( AFFILIATO ) un insieme di diritti relativi all’uso dei marchi insieme ad assistenza tecnica e commerciale verso un corrispettivo. Forma e Contenuto : deve essere stipulato in forma scritta secondo regole di particolare dettaglio per quanto riguarda il contenuto ( doveri di trasparenza ). F. Mediazione ( Art.1754 ) : intervento di una persona estranea alle parti ( MEDIATORE ) che senza essere legata a nessuna di esse da rapporti di collaborazione o di dipendenza le mette in relazione tra loro per agevolare la conclusione del contratto. Provvigione : il mediatore ( sensale ) ha diritto ad una provvigione da entrambe le parti anche ha agito per incarico di una sola. La provvigione gli spetta se l’affare si è concluso per effetto del suo intervento ( Art.1755 ). La misura del compenso dove non è fissata può essere desunta da tariffe professionali oppure determinata dal giudice.

Obblighi del mediatore : se il mediatore ha accettato l’incarico è tenuto ad eseguirlo con diligenza comportandosi con correttezza e buona fede con entrambe le parti ( Art.1756 ). ‘

• CONTRATTI REALI^ …

A. Deposito ( Art.1766 ) : contratto reale col quale una parte ( DEPOSITARIO ) riceve dall’altra ( DEPOSITANTE ) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

  • regolare^ :^ assicurare^ la^ custodia^ di^ una^ cosa^ garantendo^ la^ vigilanza necessaria per la sua conservazione ai fini della restituzione ( quando gliela chiede ). Il depositario detiene la cosa solo nell’interesse del depositante e non può né disporne né servirsene ( Art.1770 ). Il deposito si presume iuris tantum gratuito. Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ed è liberato dalla restituzione solo se la cosa gli è stata sottratta per causa a lui non imputabile ( Art.1780 ). Il deposito può essere effettuata da chiunque abbia il possesso o la detenzione della cosa senza che dimostri la sua proprietà ( Art.1777 ). Deposito in albergo : distingue tra cose affidate in custodia all’albergatore = illimitatamente responsabili; e quelle portate in albergo ma non affidate alla custodia = responsabilità non può superare 100 volte il prezzo di locazione dell’alloggio della giornata ( Art.1783 ). Sequestro convenzionale ( Art.1798 ) : quando c’è una controversia tra due persone ed esse convengono che la cosa resti affidata ad un terzo perché la custodisca e restituisca a controversia decisa.
  • irregolare^ : ha per^ oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili delle quali viene concessa al depositario la facoltà di servirsi. E’ tenuto quindi a restituire non le stesse cose ma la stessa quantità di esse. E’ regolato dalle norme relative al mutuo ( Art.1782 ) in quanto applicabili per analogia. B. Comodato ( Art.1803 ) : contratto con cui una parte ( COMODANTE ) consegna all’altra ( COMODATARIO ) una cosa mobile o immobile affinché questa se ne serve per un tempo o un uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta senza essere tenuta a pagare alcun corrispettivo ( prestito di uso ).

Promessa di mutuo ( Art.1822 ) : obbligo del promittente di erogare il mutuo promesso a meno che le condizioni dell’altra parte siano diventate tale da rendere difficile la restituzione.

• CONTRATTI BANCARI

• CONTRATTI ALEATORI^ …

A. Rendita : qualunque prestazione periodica avente per oggetto denaro o una certa quantità di cose fungibili.

- Perpetua ( Art.1861 ) : contratto con cui una parte conferisce all’altra il diritto di

esigere in perpetuo una prestazione quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o di un capitale oppure quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o di un capitale. A seconda che sia a titolo oneroso o gratuito si applicano le regole relative alla vendita oppure alla donazione ( Art.1862 ). Riscatto ( Art.1866 ) : il debitore ha la facoltà di sciogliersi dal vincolo con una dichiarazione unilaterale di volontà accompagnata dal pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’ interesse legale.

- Vitalizia : l’obbligazione di corrispondere la rendita dura finché dura la vita di

una persona designata dalle parti che può essere sia il beneficiario sia un terzo. Alea : ha carattere spiccatamente aleatorio così da diventare elemento essenziale con pena la nullità del contratto. Costituzione : può costituirsi con contratto e con testamento ( Art.1872 ) anche a favore di un terzo ( Art.1875 ) applicando le regole generali relative al contratto a favore di un terzo ( Art.1411-1413 ). Inadempimento : la rendita non è risolubile per inadempimento ma il vitaminizzando può far sequestrare e vendere i beni dell’obbligato per assicurare il pagamento della rendita ( art.1878 ). Non è neppure risolubile per onerosità sopravvenuta ed il riscatto è ammesso solo se pattuito tra le parti ( Art.1879 ). B. Assicurazioni : contratto con cui una parte ( ASSICURATORE ) verso pagamento di una somma ( premio proporzionato al rischio ) si obbliga a rivalere l’assicurato entro i limiti convenuti …

- dal danno ad esso prodotto da un sinistro ( assicurazione contro i danni )

principio indennitario = indennizzo non può diventare fonte di arricchimento. L’assicuratore può surrogarsi all’assicurato contro i terzi responsabili ( surrogazione legale ). Non si può assicurare un bene altrui poiché in caso di carenza di interesse il contratto è nullo ( Art.1904 );

- pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita

umana ( assicurazione sulla vita ) >> tutte quelle forme di assicurazione in cui la prestazione dell’assicuratore dipende dalla durata della vita umana ( per morte Art.1919 / per vita ex. assicurazione a favore di terzi ). ;

- risarcire a terzi il danno che dovrebbe essere risarcito dall’assicurato

( assicurazione contro responsabilità civile ) >> l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questo in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione deve pagare ad un terzo esclusi i danni posti in essere con dolo ( Art.1917 ). Alcune assicurazione sono obbligatorie ex. circolazione dei veicoli a motore. Funzione : trasferimento del rischio da una delle parti all’altra. Rischio : elemento essenziale per cui la sua inesistenza è causa di nullità del contratto ( Art.1895 ), la sua cessazione da luogo allo scioglimento del contratto ( Art.1896 ), la sua inesatta conoscenza da parte dell’assicuratore costituisce causa di annullamento ( Art.1892 ) o di risoluzione o rettifica ( Art. 1893 ). Esercizio dell’attività : deve essere esercitata da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni o da una mutua assicuratrice con l’osservanza delle norme stabilite dalle legge speciali. Conclusione del contratto : contratto per adesione che richiede la forma scritta ad probationem ( Art.1888 ) e l’assicuratore deve rilasciare una polizza al contraente. Dichiarazioni inesatte o reticenti (Art.1892-1893 ) : le risposte inesatte o reticenti dell’assicurato danno luogo all’ annullabilità del contratto nell’ipotesi di dolo o colpa grave dell’assicurato. Altrimenti l’assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto e l’ indennità è ridotta in proporzione ( rettifica del contratto ). C’è un termine di decadenza per l’impugnabilità dell’assicuratore ( clausole di incontestabilità ). Durata ( Art.1899 ) : ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione fino alla stessa ora dell’ultimo giorno di durata del contratto. L’assicuratore può chiedere un contratto di durata poliennale a fronte della riduzione del premio, in tal caso l’assicurato può recedere dal contratto dopo 5 anni.