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appunti contratti tipici di diritto privato
Tipologia: Appunti
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Sono tutti i contratti in cui una delle parti è una banca. Si suddividono in:
depositario che, a sua volta, potrà richiedere che il depositante riprenda la cosa, sempre che non sia stato fissato un termine nel suo interesse. In mancanza, comunque, di termini pattuiti, il giudice può concederne uno congruo al depositante se il recesso è deciso dal depositario. Apertura di credito : Il contratto di apertura di credito è un contratto tipico che trova la sua disciplina agli articoli del codice civile 1842-1845 c.c. L’art.1842 definisce l’apertura di credito come il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. L’apertura di credito è stata configurata come un contratto:
In sintesi, il contratto prevede che la banca sia responsabile della sicurezza dei beni depositati all'interno delle cassette di sicurezza e che debba adottare le misure necessarie per garantire la loro protezione. CONTRATTI FINANZIARI Un contratto finanziario è un accordo tra due o più parti che regola lo scambio di importi(somme di denaro). Ciascun importo è caratterizzato dalla valuta di denominazione e dalla data di esigibilità. Un contratto finanziario genera una operazione finanziaria cioè una operazione di scambio di importi, ciascuno caratterizzato dalla propria data di esigibilità (scadenza). In base alla natura contrattuale ed economica dello scambio i contratti finanziari possono essere classificati in quattro macro categorie: contratti di debito, contratti di partecipazione, contratti di assicurazione, contratti derivati. SMART CONTRACT L'utilizzo del termine smart contract risale ai primi anni 90, con l'idea di incorporare alcune clausole contrattuali in hardware e software in modo da rendere l'inadempimento praticamente impossibile. La diffusione degli smart contract va di pari passo con la tecnologia blockchain, consentendo l'esecuzione automatica di determinate azioni al verificarsi di specifiche condizioni (per dirla con il linguaggio logico; «se ... allora»), con la registrazione sulla catena dei blocchi e la recezione sui vari nodi. Gli istituti bancari offrono diffusamente servizi e prodotti attraverso le più innovative tecnologie dell'informazione (cd. tecnofinanza o Fin Tech), utilizzando l'alternativa digitale rispetto alle tradizionali forme di erogazione di servizi nel settore. Anche in Italia il settore appare in espansione (si pensi, ad es., alle modalità di mobile payment o di pagamento su dispositivi portatili). Nell'ambito dei contratti bancari, forme di smart contract potrebbero ricorrere, ad es., in ipotesi di erogazione di mutuo. In ambito finanziario, invece, la ridotta necessità di ricorrere a intermediari e infrastrutture potrebbe comportare una riduzione di tempi e costi: la compensazione e il regolamento di titoli potrebbero divenire quasi istantanei, con maggiore garanzia di adempimento e, specularmente, un minor bisogno di prestazione di garanzie. Bisogna precisare che blockchain e smart contract non sono in grado di fronteggiare e neutralizzare tutti i rischi caratteristici del mercato finanziario (ad es. volatilità) con
la possibilità che qualche malintenzionato possa «entrare di forza» entro i nodi e gli algoritmi provocando disastri per investitori e risparmiatori. Inoltre, ricorda la dottrina, la gestione di piattaforme blockchain richiede competenze tecniche non ancora diffuse, dunque, c'è il rischio di serie distorsioni del mercato (ad es. presenza di barriere all'entrata brevettando delle componenti tecnologiche, pratiche di concorrenza sleale, monopoli di fatto, ecc.). Se poi lo smart contract viene stipulato da un consumatore, allora si dovranno applicare le tutele a favore di questi, eventualmente anche quelle relative alla modalità di conclusione del contratto a distanza. MANDATO INFORMATICO Il "mandato informatico" è un concetto che si riferisce al mandato conferito attraverso mezzi digitali o elettronici. In altre parole, è un incarico o un'autorizzazione fornita tramite strumenti informatici, come email, messaggi istantanei, firme digitali o piattaforme online. Questo tipo di mandato può essere utilizzato in una vasta gamma di contesti, inclusi i contratti commerciali, la gestione finanziaria e la rappresentanza legale. PROPERTY MANAGER Un property manager è un professionista o un'azienda incaricata di gestire proprietà immobiliari per conto dei proprietari. Le responsabilità di un property manager possono variare a seconda delle esigenze del proprietario e del tipo di proprietà, ma generalmente includono la gestione degli affitti, la manutenzione degli immobili, la ricerca e la selezione dei conduttori, la gestione dei contratti di locazione, la supervisione delle riparazioni e la gestione delle questioni finanziarie legate alla proprietà. In sostanza, il property manager si occupa di tutti gli aspetti operativi e amministrativi associati alla gestione di una proprietà immobiliare al fine di massimizzare il suo valore e la sua redditività per il proprietario. SUBFORNITURA La SUBFORNITURA consiste nell’affidamento da parte di imprese più grandi, della predisposizione di talune parti di un prodotto finale o dello svolgimento di talune fasi di un processo produttivo, donde la dipendenza del subfornitore dalle direttive impartite dall’impresa committente. La prestazione del subfornitore può consistere in un facere (eseguire lavorazioni su prodotti semilavorati o materie prime fornite dal committente) o in dare (fornire prodotti destinati ad essere incorporati nella produzione di un bene complesso realizzato dal committente), e dunque può inseririsi nel tipo dell’appalto o della vendita (o somministrazione).
(art. 1895 cod. civ.), la sua cessazione dà luogo allo scioglimento del contratto stesso (art. 1896 cod. civ.), la sua inesatta conoscenza da parte dell’assicuratore costituisce causa di annullamento (art. 1892 cod. civ.) o di risoluzione o rettifica (art. 1896 cod. civ.). Inoltre l’assicuratore deve essere in condizione di apprezzare il rischio per decidere se è opportuno o no concludere il contratto e quale premio gli conviene chiedere per compensare con gli altri rischi omogenei la prestazione che contrattualmente è tenuto a corrispondere (proporzione del premio al rischio). Le risposte inesatte o reticenti dell’assicurato danno luogo all’annullabilità del contratto soltanto nell’ipotesi di dolo o colpa grave dell’assicurato. Altrimenti, l’assicuratore ha la facoltà di recedere dal contratto e l’indennità, nel caso che il sinistro si verifichi prima della dichiarazione di recesso o della conoscenza dell’inesattezza o della reticenza da parte dell’assicurato, è ridotta in proporzione. Le assicurazioni sono private o sociali. Le assicurazioni sociali attuano obbligatoriamente una forma di previdenza del lavoratore (contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, l’invalidità, la vecchiaia...). Queste forme di assicurazione hanno carattere pubblicistico. La conclusione del contratto L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente un documento, la polizza, che può essere all’ordine o al Portatore (art. 1889 cod. civ.). Il contratto di assicurazione è, di regola, un contratto per adesione: la polizza contiene le clausole contrattuali a stampa (condizioni generali di contratto). Non solo il rischio costituisce elemento essenziale del contratto di assicurazione, ma l’assicuratore dev’essere in condizione di apprezzare il rischio per decidere se è opportuno o no concludere il contratto e quale premio gli conviene chiedere per compensare con gli altri rischi omogenei la prestazione che contrattualmente è tenuto a rispondere (proporzione del premio al rischio). Visto che l’assicuratore non si può procurare le notizie necessarie per la stima del rischio, il legislatore ha accordato una particolare protezione all’assicuratore, difendendolo contro il dolo dell’altra parte ed allargando a suo favore la tutela che discende dall’applicazione dei principi comuni sull’errore e sul dolo (artt. 1892- 1893 cod. civ.). Si è evitato che la minima inesattezza involontaria arrechi pregiudizio all’assicurato. Infatti, le risposte inesatte o reticenti dell’assicurato danno luogo all’annullabilità del contratto soltanto nell’ipotesi di dolo o colpa grave dell’assicurato. Altrimenti, l’assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto e l’indennità, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima della dichiarazione di recesso o della conoscenza
dell’inesattezza o della reticenza da parte dell’assicurato, è ridotta in proporzione (artt. 1892-1893 cod. civ.) (rettifica del contratto). Essenziale, nell’assicurazione, la determinazione dell’ambito temporale nel quale opera la copertura del rischio. Ai sensi dell’art. 1899 cod. civ. l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione, fino alla stessa ora dell’ultimo giorno di durata del contratto. L’assicurato può recedere annualmente dal contratto, con un preavviso di 60 giorni. L’assicurazione contro i danni Alle ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI si applica il principio indennitario, per effetto del quale l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può mai superare l’importo del danno sofferto dall’assicurato: l’assicurazione è regolata e tutelata dal legislatore come atto di previdenza e, cioè, come mezzo di conservazione del patrimonio e non può, quindi, diventare fonte di arricchimento o di speculazione. L’assicuratore che ha pagato l’indennità può esercitare le azioni che spettano all’assicurato contro i terzi responsabili del danno arrecato alla cosa (surrogazione legale: art. 1916 cod. civ.). Inoltre, non ci si può assicurare per un bene altrui, la cui perdita o il cui deterioramento è del tutto indifferente per il nostro patrimonio. In caso di carenza di interesse il contratto è nullo (art. 1904 cod. civ.). L’assicurazione della responsabilità civile. Le assicurazioni obbligatorie Un particolare tipo di assicurazione contro i danni è rappresentato dalla ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA‘ CIVILE: con tale contratto l’assicuratore si obbliga a tener indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza dalla responsabilità dedotta nel contratto (art. 1917 cod. civ.). Sono esclusi i danni derivanti da fatti posti in essere dall’assicurato con dolo. L’obbligo dell’assicuratore non è illimitato, ma contenuto nei limiti di un importo stabilito dal contratto (massimale), che è a sua volta determinato in funzione dell’entità del rischio e dell’ammontare del premio pagato. Si tratta di una forma di assicurazione molto diffusa e nota soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei veicoli. Anzi, per questi rischi, è stato introdotto anche in Italia il principio che l’assicurazione della responsabilità civile è obbligatoria per tutti i veicoli e per i natanti. La legge consente al danneggiato di rivolgersi per il risarcimento dei danni subiti anche direttamente contro l’assicuratore. Inoltre è stato costituito un fondo di garanzia per le vittime della strada, dal quale il danneggiato potrà farsi risarcire il danno subito qualora questo sia stato provocato da un veicolo o natante non identificato oppure non coperto da assicurazione.
La transazione non può riguardare diritti indisponibili (art. 1966, comma 2, cod. civ.) (es. non si può transigere una lite relativa alla legittimità di un figlio) e deve essere stipulata da chi abbia la capacità di disporre dei propri diritti (art. 1966, comma 1, cod. civ.). È nulla ovviamente, la transazione relativa ad un contratto illecito (art. 1972 cod. civ.), mentre la transazione relativa a rapporti derivanti da un contratto nullo ma non illecito è annullabile solo per iniziativa della parte che ignorava la causa di nullità (art. 1972, comma 2, cod. civ.). La transazione è richiesta ad probationem lo scritto (art. 1967 cod. civ.), che è necessario ad substantiam se la transazione ha per oggetto controversie relative a diritti reali su beni immobili (art. 1350, n. 12, cod. civ.). In linea di principio la transazione non può essere impugnata dalla parte che si convinca che avrebbe potuto affrontare vittoriosamente un giudizio sulla lite, invece di accettare di comporla. Tuttavia, se una delle parti era consapevole non solo di aver torto, ma addirittura che la lite era, per parte sua, temeraria, l’altra parte può chiedere l’annullamento della transazione. Inoltre si può chiedere l’annullamento della transazione se questa è stata stipulata in base a documenti che in seguito sono riconosciuti falsi (art. 1973 cod. civ.), ovvero si venga a conoscenza di documenti ignoti al tempo in cui la stipulazione è stata conclusa (art. 1975, comma 2, cod. civ.). La natura e la funzione della transazione giustificano anche la norma che ne esclude l’impugnabilità per causa di lesione (art. 1970 cod. civ.), dal momento che per valutare se vi sia stata lesione a carico di una delle parti occorrerebbe previamente accertare quale fosse realmente la situazione giuridica contestata, accertamento che la transazione invece mira a precludere. DONAZIONE La donazione è un contratto ed in verità essa richiede per la sua perfezione il consenso di due parti: non soltanto occorre la volontà del donante di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, ma perché questo risultato si produca, è necessaria l’accettazione dell’altra parte. La donazione deve essere spontanea. Elementi della donazione sono: a) Lo spirito di liberalità costituisce la causa del contratto. Tale donazione è irrevocabile, non obbliga a prestare gli alimenti al donante, ma comporta a carico del donatario la garanzia per evizione. b) L’arricchimento, ossia l’incremento del patrimonio del donatario. L’arricchimento può realizzarsi o disponendo a favore di un altro di un diritto, o assumendo
un’obbligazione verso il donatario (donazione obbligatoria), purchè non si tratti di un facere. La donazione rientra nella categoria dei negozi a titolo gratuito. Donazione, negozi gratuiti, liberalità non donative La donazione è un contratto tipico a scopo di liberalità, avente una propria specifica struttura e disciplina; la donazione , però non esaurisce la categoria dei contratti gratuiti, poiché vi sono numerosi altri negozi gratuiti, ai quali non si applica la disciplina della donazione; essa non esaurisce neppure la categoria dei negozi inter vivos a scopo di liberalità, purchè sussistono altri casi di liberalità che non sono riconducibili alla tipologia della donazione. La donazione indiretta Lo scopo liberale di arricchire un’altra persona si può raggiungere o mediante la via diretta del negozio di donazione o in altri modi indiretti e, cioè, avvalendosi di atti che hanno una causa diversa. Esempio: se voglio aiutare uno studente povero e meritevole, gli pago le tasse universitarie, compio un atto la cui causa consiste nell’estinzione del debito, ma che avvantaggia lo studente allo stesso modo che se gli donassi la somma necessaria per il pagamento delle tasse. Costituisce un caso di donazione indiretta pure la vendita a prezzo inferiore al valore della cosa. Per aversi la figura del negozio misto con donazione occorre che questa sproporzione sia voluta da colui che la subisce allo scopo di attuare una liberalità e che questa finalità sia nota ed accettata dall’altra parte. La donazione indiretta deve essere distinta dalla donazione simulata: nella prima il negozio apparente è quello effettivamente voluto e concluso, non esiste divergenza tra volontà e dichiarazione ed il contratto produce realmente l’effetto dichiarato: nella seconda, invece, il contratto apparente non corrisponde alla vera volontà delle parti, le quali danno parvenza di negozio oneroso alla loro volontà di stipulare un contratto gratuito. Requisiti e disciplina La capacità di donare è regolata dai principi generali: non possono fare donazioni i minorenni, l’interdetto, l’inabilitato, l’incapace naturale. Un’eccezione è fatta per le donazioni a causa di matrimonio. Poiché per la donazione è richiesto l’atto pubblico ad substantiam, la procura a donare deve essere fatta ugualmente per atto pubblico e sempre con l’intervento dei testimoni. A ragioni di protezione degli incapaci contro il rischio di abusi si ispira il divieto di donazione a favore del tutore o del produttore. Oggetto della donazione non può essere un bene futuro né un bene altrui.