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Appunti di Diritto Commerciale: Contratti Tipici, Dispense di Diritto dei contratti

Diritto dei contratti, università degli studi di salerno

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 03/03/2020

stefano-pappalardo-1
stefano-pappalardo-1 🇮🇹

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C. Singoli Contratti.
77. Premessa.
Esistono moltissimi tipi di contratti, ciascuno dotato di un peculiare regolamento; bisogna fare la differenza
tra contratti tipici e contratti atipici:
Per i contratti tipici è prevista dall’ordinamento una determinata e specifica disciplina;
I contratti atipici, invece, sono rimessi all’espressione creativa dell’autoregolamentazione.
a. Contratti relativi al trasferimento di situazioni.
78. Compravendita.
L’art. 1470 c.c. definisce la compravendita come: “il contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.
La compravendita realizza quindi un trasferimento di proprietà o di un altro diritto; essa, di regola, è ad
effetti reali, cioè la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per “effetto del consenso
legittimamente manifestato dalle parti”. È un contratto consensuale ad effetti reali.
Tuttavia, esistono situazioni che non permettono immediatamente il trasferimento della proprietà o del
diritto: si parla di vendita con effetti obbligatori quando il contratto di compravendita genera a carico del
venditore l’obbligo di fare acquistare la proprietà della cosa al compratore. La vendita ad effetto
obbligatorio si distingue dalla vendita con riserva di gradimento e dalla vendita con riserva di proprietà,
perché in questi ultimi 2 casi non sorge l’obbligo per il venditore di fare acquistare la proprietà della cosa al
compratore:
Nella vendita con riserva di gradimento, la vendita e il conseguente effetto traslativo si perfezionano con
il gradimento del compratore;
Nella vendita con riserva di proprietà, la vendita e il conseguente effetto traslativo si perfezionano solo
con il pagamento dell’ultima rata di prezzo del compratore.
Nella vendita alternativa (art. 1275 c.c.) il trasferimento dell’oggetto avviene solo quando tale oggetto sia
stato scelto tra due o più oggetti alternativi.
Nella vendita di cose generiche (art. 1378 c.c.) il trasferimento avviene solo dopo la specificazione della
quantità negoziata indipendentemente dalla consegna.
Nella vendita di cose future (art. 1472 c.c.) il trasferimento si realizza solo dopo che la cosa futura è venuta
in esistenza; tale vendita è un contratto ad effetti tipici parzialmente sospesi e può produrre anche effetti
preliminari oltre a quelli finali. La vendita di cosa futura può avere sia una funzione commutativa che una
funzione aleatoria:
Se assume una funzione commutativa, il compratore si assume il rischio, non della mancata
realizzazione della speranza, ma solo delle normali variazioni che possono avvenire, cosicché, se la cosa
non viene ad esistenza, il contratto è nullo;
Se assume una funzione aleatoria, il compratore si assume il rischio della speranza, cioè, anche se la
cosa non è venuta ad esistenza, parzialmente o totalmente, egli ha l’obbligo di pagare il prezzo.
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C. Singoli Contratti.

77. Premessa. Esistono moltissimi tipi di contratti, ciascuno dotato di un peculiare regolamento; bisogna fare la differenza tra contratti tipici e contratti atipici:  Per i contratti tipici è prevista dall’ordinamento una determinata e specifica disciplina;  I contratti atipici, invece, sono rimessi all’espressione creativa dell’autoregolamentazione.

a. Contratti relativi al trasferimento di situazioni.

78. Compravendita. L’art. 1470 c.c. definisce la compravendita come: “il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. La compravendita realizza quindi un trasferimento di proprietà o di un altro diritto; essa, di regola, è ad effetti reali, cioè la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per “effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti”. È un contratto consensuale ad effetti reali. Tuttavia, esistono situazioni che non permettono immediatamente il trasferimento della proprietà o del diritto: si parla di vendita con effetti obbligatori quando il contratto di compravendita genera a carico del venditore l’obbligo di fare acquistare la proprietà della cosa al compratore. La vendita ad effetto obbligatorio si distingue dalla vendita con riserva di gradimento e dalla vendita con riserva di proprietà, perché in questi ultimi 2 casi non sorge l’obbligo per il venditore di fare acquistare la proprietà della cosa al compratore:  Nella vendita con riserva di gradimento, la vendita e il conseguente effetto traslativo si perfezionano con il gradimento del compratore;  Nella vendita con riserva di proprietà, la vendita e il conseguente effetto traslativo si perfezionano solo con il pagamento dell’ultima rata di prezzo del compratore. Nella vendita alternativa (art. 1275 c.c.) il trasferimento dell’oggetto avviene solo quando tale oggetto sia stato scelto tra due o più oggetti alternativi. Nella vendita di cose generiche (art. 1378 c.c.) il trasferimento avviene solo dopo la specificazione della quantità negoziata indipendentemente dalla consegna. Nella vendita di cose future (art. 1472 c.c.) il trasferimento si realizza solo dopo che la cosa futura è venuta in esistenza; tale vendita è un contratto ad effetti tipici parzialmente sospesi e può produrre anche effetti preliminari oltre a quelli finali. La vendita di cosa futura può avere sia una funzione commutativa che una funzione aleatoria:  Se assume una funzione commutativa, il compratore si assume il rischio, non della mancata realizzazione della speranza, ma solo delle normali variazioni che possono avvenire, cosicché, se la cosa non viene ad esistenza, il contratto è nullo;  Se assume una funzione aleatoria, il compratore si assume il rischio della speranza, cioè, anche se la cosa non è venuta ad esistenza, parzialmente o totalmente, egli ha l’obbligo di pagare il prezzo.

La vendita di cosa altrui produce l’obbligo per il venditore di acquistare la cosa dal proprietario per trasmetterla al compratore: la trasmissione della proprietà opera automaticamente nel momento in cui il venditore acquista il bene dal terzo. La vendita di cosa altrui si differenzia dal contratto preliminare, perché nel contratto preliminare la proprietà sosta prima nel patrimonio del venditore ed è necessaria una nuova dichiarazione di volontà del compratore. Nella vendita di cosa altrui l’inadempimento del venditore comporta il risarcimento del danno; se il venditore inadempiente ha dichiarato propria l’altrui cosa, il compratore può richiedere oltre alla risoluzione del contratto anche il risarcimento del danno.  Nel caso di vendita di cosa parzialmente altrui il compratore può richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno solo se non ha conseguito l’intera proprietà della cosa, altrimenti può ottenere solo una riduzione del prezzo. L’art. 1465 c.c. dispone che con la titolarità del diritto si trasferiscono anche i rischi derivanti da perimento o deterioramento fortuito della cosa; tuttavia, tale regola è derogata qualora la vendita è sottoposta a condizione sospensiva e l’impossibilità sopravvenuta si verifichi prima della condizione. Regole particolari sono dettate per la vendita di cose viaggianti o da consegnare all’arrivo. Un elemento essenziale della compravendita è il prezzo, inteso come corrispettivo in denaro: esso deve essere determinato o almeno determinabile. Esso può essere accordato dalle parti oppure da un terzo arbitratore: se manca tale arbitratore, il tribunale può nominare un nuovo arbitratore. Il prezzo è dichiarato indeterminato quando la determinazione del terzo è soggetta ad approvazione delle parti oppure quando tale determinazione è rimessa ad una delle parti. Appunto perché il prezzo è un elemento essenziale della compravendita, il codice detta una serie di criteri legali utilizzati dal giudice:  Criterio del prezzo imposto, nel caso si parli di compravendita di cose il cui prezzo è fissato dalle autorità; ● criterio del prezzo normalmente praticato dal venditore;  Criterio del prezzo di mercato o della quotazione di borsa. Per quanto riguarda la forma e la pubblicità del contratto di compravendita, è richiesta la forma scritta a pena di nullità solo per la vendita di immobili e beni mobili registrati. Oggi è possibile trascrivere anche il contratto preliminare di compravendita e tale trascrizione ha solo un effetto prenotativo limitato nel tempo.

79. Segue. Gli obblighi del venditore. Il venditore ha una serie di obblighi da rispettare:

  1. Obbligo inerente alla traslazione è quello di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o del diritto;
  2. Obbligo inerente all’acquisto del possesso è quello di consegnare il bene venduto al compratore. Per quanto riguarda la consegna, la legge disciplina che la cosa deve essere consegnata nello stato nel quale era al momento della vendita con gli accessori, i frutti e i documenti; obbligo del venditore è quello di custodire la cosa fino al momento della consegna. La consegna deve avvenire nel luogo in cui la cosa si trovava al tempo della vendita oppure nel luogo dove il venditore ha domicilio oppure dove quest’ultimo (il venditore) ha impresa oppure, ancora, dallo spedizioniere o vettore.

In caso il compratore non si presenti per ricevere la cosa o non paghi il prezzo nel termine stabilito, il venditore può o esperire la vendita all’incanto in danno al compratore, incassando il ricavato e domandando un risarcimento, oppure può richiedere la risoluzione del diritto di vendita. Il venditore per avvalersi della risoluzione deve comunicare la scelta al compratore entro 8 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento; in difetto vale la risoluzione per inadempimento. A carico del compratore sono poste o per legge o per patto le spese della compravendita e le altre spese accessorie.

81. Segue. Discipline particolari e patti particolari. Norme specifiche sono dettate per alcuni tipi di compravendite con riferimento all’oggetto:  Vendita con riserva di gradimento: la vendita si perfeziona con la comunicazione del gradimento del compratore al venditore;  Vendita a prova: la vendita è sottoposta a condizione sospensiva che consiste nell’idoneità o meno della cosa;  Vendita su campione: la vendita è sottoposta a risoluzione se la cosa venduta è anche lievemente difforme dal campione;  Vendita su tipo di campione: in questo caso la risoluzione è possibile solo se la difformità della cosa venduta dal campione è notevole;  Vendita su documenti: tale vendita ha per oggetto cose mobili rappresentate da documenti, i quali attribuiscono a chi li possiede il diritto di ottenere la consegna delle cose dal detentore e il potere di disporne;  Vendita di cose viaggianti: tale vendita ha per oggetto cose viaggianti e tra i relativi documenti trasmessi al compratore vi può essere anche la polizza di assicurazione contro i rischi del trasporto che è in generale a carico dello stesso compratore;  Vendita fronte pagamento a mezzo banca: in questo caso il pagamento del prezzo del compratore è fatto tramite banca incaricata dal venditore; se il compratore si rifiuta di pagare il venditore si può rivolgere direttamente al compratore;  Vendita cif: in questa vendita la somma da pagare dal compratore comprende il prezzo della cosa venduta (cost), delle spese di assicurazione (insurance) e del trasporto (freight);  Vendita fob: la somma da pagare dal compratore comprende oltre alle spese della clausola cif anche le spese di caricamento nel trasporto. La compravendita con patto di riscatto è il patto dove il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e dei rimborsi stabiliti dalla legge (art. 1500 c.c.). Tale istituto è utilizzato da chi ha bisogno di liquidità e pensa di recuperare in seguito il bene venduto; il diritto di riscatto non può essere ceduto dal venditore ad un terzo. Il trasferimento avviene immediatamente e il riscatto opera con retroattività reale, cioè il venditore ha diritto a ricevere la cosa esente da pesi o ipoteche, ma ha tuttavia il dovere di rispettare le locazioni fatte senza frode, la cui durata non supera i 3 anni. Il diritto di riscatto deve essere esercitato entro 2 anni dalla vendita per i beni mobili e entro 5 anni per i beni immobili; il codice dispone che il prezzo per il riscatto deve essere uguale al prezzo della compravendita maggiorato dei rimborsi. Il legislatore dichiara nullo la vendita con patto di riscatto a scopo di garanzia, perché è un modo per eludere il divieto del patto commissorio, con il quale viene aggravata non solo la situazione del venditore- debitore, ma anche quella degli altri creditori del venditore. Con il patto commissorio il debitore-venditore si accorda con il creditore-compratore affinché, in mancanza del pagamento, cioè del riscatto, la proprietà della cosa passa al creditore- compratore

Il patto di riscatto è differente dal patto di retrovendita, perché il patto di retrovendita è ad effetti obbligatori e quindi il compratore ha l’obbligo di rivendere il bene al venditore; il trasferimento del bene dal compratore al venditore non è automatico, ma avviene con un successivo atto e non valgono i limiti di tempo e di prezzo stabiliti dal patto di riscatto. Nella vendita a rate il trasferimento della proprietà si ha con la conclusione del contratto e il prezzo è dilazionato in rate; diversa, invece, è la vendita con riserva di proprietà. La vendita con riserva di proprietà, a differenza della vendita a rate, è caratterizzata dal fatto che il prezzo è dilazionato in rate, ma la proprietà della cosa passa al compratore solo con il pagamento dell’ultima rata; infatti, fino a quel momento, egli (compratore) non può disporre della cosa liberamente, e se aliena la cosa a terzi dovrà comunque pagare le rate ed il contratto stipulato con i terzi è ritenuto valido se questi erano in buona fede. Il compratore si assume tutti i rischi di perimento o altro pericolo derivante anche da terzi. Se il compratore non paga le rate si verifica risoluzione del contratto; tuttavia il non pagamento di una rata che non supera l’ottava parte del prezzo non provoca la risoluzione (art. 1525 c.c.). In caso di risoluzione, al compratore spetta il rimborso delle rate, e al venditore spetta un equo compenso per l’uso della cosa e il risarcimento del danno. Nella vendita fuori dai locali commerciali, se il compratore ha concluso un affare con il venditore fuori dai locali commerciali, egli (compratore) entro 7 gg. può recedere dal contratto; tale disposizione è estesa anche alle vendite aggressive come le vendite per corrispondenza, mezzo TV, ecc….. La ratio del diritto del compratore di recedere dal contratto si basa sul principio che il compratore ha diritto ad essere informato sui termini e sui dettagli del contratto. Il recesso opera quando il venditore non adempie l’obbligo d’informazione e provoca lo scioglimento del contratto con i rispettivi obblighi di restituzione della merce e della caparra o del prezzo. Le vendite internazionali sono disciplinate da convenzioni internazionali.

82. Cash and carry. Il cash and carry, che letteralmente vuol dire ”prendi e porta via”, è una forma di vendita self-service fra un grossista e dei soggetti autorizzati all’acquisto; tale fenomeno noto negli USA ora è molto diffuso anche in Europa. Le caratteristiche del cash and carry sono:  L’esistenza di un grossista e di un compratore autorizzato,  La vendita self-service,  Prelevamento e trasporto della merce del compratore,  Pagamento in contanti. Per la legge tale tipologia di vendita è autorizzata solo ai grossisti e ai soggetti autorizzati, e non è possibile svolgere nello stesso punto vendita l’esercizio congiunto di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Il cash and carry ha dei vantaggi sia per il compratore che per il venditore perché velocizza l’economia e riduce i costi. 83. Permuta. La permuta si differenzia dalla vendita perché è lo scambio non di cosa con prezzo, ma di cosa con cosa; se ad una cosa scambiata è aggiunta una somma di denaro, ci troviamo di fronte ad un contratto misto. La cosa può essere scambiata per ottenere o un diritto di proprietà, o un diritto minore, o un credito; la permuta può essere costituita anche tra una cosa presente e una cosa futura e si realizzerà solo quando la cosa futura sarà venuta in esistenza. La permuta è un contratto a titolo oneroso e consensuale; è regolata da una specifica disciplina.

86. Concessione di vendita. La concessione di vendita è il contratto con il quale una parte (concessionario) s’impegna ad acquistare e poi rivendere i prodotti finiti da una determinata impresa; è un contratto atipico molto utilizzato, ma è socialmente tipico. Con la concessione di vendita si configura per il concessionario il potere-dovere di utilizzare determinati prodotti, e il potere-dovere di utilizzare, nella propria impresa, il marchio e l’insegna del produttore- fornitore; tale fatto è finalizzato a reciproci vantaggi pubblicitari. Il concessionario è anche obbligato a praticare i prezzi e le condizioni imposte dal produttore. 87. Mutuo. L’art. 1813 c.c. disciplina il mutuo che è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna ad un’altra parte (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili con l’obbligo del mutuatario di restituire cose della stessa specie o della stessa qualità delle cose ricevute. Il mutuo si configura come prestito, ma a differenza del comodato che è un prestito d’uso, il mutuo è un prestito di consumo. Una tipologia di mutuo molto frequente è il mutuo con funzione creditizia che ha per oggetto una somma di denaro; in questo caso la maggior parte delle volte mutuante è la banca, però questo fatto non configura il mutuo come un contratto bancario. Il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa; il mutuatario acquista immediatamente la proprietà della cosa mutuata. Le parti prima di accordare il mutuo possono concludere una promessa di mutuo; nel caso tale promessa non è rispettata da una parte, l’altra parte non può chiedere l’esecuzione in forma specifica, ma può chiedere solo un risarcimento. Tuttavia, il mutuante può legittimamente rifiutarsi ad adempiere alla promessa di mutuo, nel caso le condizioni patrimoniali dell’altra parte facciano presumere che la restituzione sia difficile. Le parti possono concludere anche un mutuo consensuale e tale contratto è atipico. Il mutuo generalmente è un contratto oneroso, in quanto il mutuatario è tenuto non solo alla restituzione di cose della stessa qualità o specie della cosa ricevuta (tantundem), ma deve corrispondere anche gli interessi che sono calcolati o con un tasso legale o con un tasso scelto dalle parti; il tasso scelto dalle parti però non deve essere eccessivamente oneroso e quindi non deve essere un tasso usurario. Il mutuo può essere anche a titolo gratuito. Con il mutuo si configura un’obbligazione di restituire per il mutuatario: la restituzione deve essere eseguita nei termini stabiliti nel contratto e tali termini possono essere scelti o dalle parti o dal giudice; le parti possono anche scegliere la restituzione rateale della cosa mutuata e nel caso il mutuatario non paga anche una sola rata, il mutuante può chiedere l’immediata restituzione dell’intera cosa mutuata. Questo potere del mutuante è però sottoposto ad interpretazione del giudice che valuta la gravità dell’inadempimento e delle circostanze. La legge o le parti possono stabilire che le somme mutuate siano impiegate per una specifica destinazione; è l’esempio dei mutui a tasso agevolato (mutuo di scopo).

88. Factoring. Molte imprese, al giorno d’oggi, concludono uno svariato numero di vendite a credito, avendo dunque come controparte contrattuale una moltitudine di debitori. Dovendo gestire una notevole massa di crediti, per tali imprese risulta difficile gestire la riscossione o la possibile insolvenza. Per svolgere in maniera unitaria questi compiti sono nate le IMPRESE DI FACTORING , che con un UNICO CONTRATTO DI DURATA garantiscono la GESTIONE DEI CREDITI DI IMPRESA , fornendo i seguenti servizi:  Tenuta della contabilità debitori;  Gestione dell’incasso dei crediti e dell’eventuale contenzioso;  Possibile concessione di anticipazioni sull’importo dei crediti;  Eventuale assunzione a proprio carico del rischio di insolvenza. La disciplina Il contratto di factoring si configura, all’interno del nostro ordinamento, come un contratto atipico, il cui nucleo essenziale è costituito dall’istituto della cessione dei crediti. Con tale contratto, il cliente/imprenditore-cedente/fornitore opera una CESSIONE GLOBALE DEI CREDITI PECUNIARI PRESENTI E FUTURI a favore del FACTOR , verso un corrispettivo , la quale è assoggettata alla disciplina vera e propria del factoring contenuta nella legge 52/1991 SOLO nell’ipotesi in cui:  Il cedente è un IMPRENDITORE;  I crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA;  Il cessionario è una BANCA o un INTERMEDIARIO FINANZIARIO. Il factor, a sua volta, s’impegna ad erogare tutti o alcuni dei servizi visti prima. La cessione di crediti, dunque, non è il fine ultimo del contratto di factoring, ma semplicemente il mezzo tramite il quale è possibile l’erogazione dei suddetti servizi. Nell’accordo, però, devono essere specificati i DEBITORI CEDUTI e la cessione può riguardare solo CREDITI derivanti da contratti stipulati dal cedente in un periodo NON superiore a 24 mesi : il cliente si obbliga a comunicare al factor tutti i nuovi debitori, oltre a quelli attuali, con automatico trasferimento dei crediti man mano che essi vengono ad esistenza. La cessione in questione può avvenire PRO SOLVENDO , nel caso in cui il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto ed in tale ipotesi il factor, trattenuta la propria COMMISSIONE sull’operazione, mette l’importo della riscossione a disposizione del cliente solo dopo l’incasso; Oppure può avvenire PRO SOLUTO , ed in tal caso il factor rinuncia alla GARANZIA DELLA SOLVENZA del debitore ceduto, assumendosi egli stesso il rischio e assicurando al cedente il pagamento del credito anche in caso di inadempimento del debitore stesso. In quest’ultima ipotesi, il relativo importo viene messo a disposizione del cedente qualche mese dopo la scadenza. Il factor, poi, può mettere a disposizione del cliente-fornitore-cedente delle ANTICIPAZIONI sull’ammontare dei crediti ceduti, in tal modo garantendo all’imprenditore una somma di denaro subito, senza aspettare la riscossione. Per quanto riguarda i conflitti fra più cessionari, se l’imprenditore cede tutti i crediti alla società di factoring e cede un solo credito ad un terzo, tra la società di factoring e il terzo prevarrà chi per primo notifica la cessione al debitore, riceve l’accettazione, o effettua il pagamento al cedente. Per agevolare l’opponibilità ai terzi, il factor può comunicare la cessione di tutti i crediti presenti e futuri ai debitori, senza ripetere tale comunicazione ogni volta che si presenta un credito.

Gli obblighi del conduttore sono:  Prendere in consegna la cosa;  Pagare il corrispettivo;  Utilizzare la cosa secondo l’uso stabilito nel contratto: il conduttore deve usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile dei danneggiamenti e della distruzione della cosa, salvo la prova della sua estraneità; egli è responsabile anche del danno provocato dal terzo al godimento della stessa cosa;  Restituire la cosa al termine della locazione: se il conduttore non restituisce la cosa è considerato in mora e deve pagare il canone fino alla consegna, oppure il risarcimento;  Obbligo strumentale di custodia;  Oneri accessori a carico del conduttore: se si tratta di locazione abitativa, il conduttore oltre al canone, deve pagare anche le spese di ordinaria gestione condominiale. Se il conduttore apporta dei miglioramenti o delle addizioni alla cosa presa in locazione, egli non ha diritto ad un indennizzo da parte del locatore, salvo patto diverso; il conduttore non può staccare le addizioni apportate alla cosa presa in locazione se tale staccamento provoca danni irreversibili alla cosa. Per quanto riguarda la sublocazione, essa si differenzia in sublocazione parziale o totale;  In caso di sublocazione parziale, il conduttore può sublocare la cosa, solo se non è vietato nel contratto, con l’obbligo di avvisare il locatore;  In caso di sublocazione totale, il conduttore non può sublocare senza il consenso del locatore, perché la sublocazione si configura come una cessione di contratto. Con la sublocazione s’instaurano rapporti tra il locatore e il subconduttore, in quanto il locatore può chiedere il pagamento del canone al subconduttore. La legge prevede che altre persone possano succedere al conduttore nel rapporto con il locatore e queste persone sono: il coniuge, gli eredi, i parenti, e gli affini. Le locazioni urbane hanno per oggetto edifici o appartamenti; tale disciplina è stata modificata dall’inserimento di una nuova disciplina che, oltre ad imporre la forma scritta, ha dettato due modelli di conclusione del contratto di locazione:

  1. Modello della conclusione del contratto caratterizzato dalla libera contrattazione: tale modello prevede che il contratto non deve essere inferiore ai 4 anni, prevede la rinnovazione automatica per il contratto alla prima scadenza, prevede che se il locatore volesse vendere l’immobile, al conduttore spetta il diritto di prelazione.
  2. Modello della conclusione del contratto caratterizzato dall’operazione di contratti-tipo: tale modello prevede che le parti possano determinare il contratto in base ad accordi stabiliti a livello nazionale tra organizzazioni di locatori ed organizzazioni di conduttori; prevede anche che il contratto, alla prima scadenza, è prorogato di 2 anni, salvo disdetta del locatore. Per quanto riguarda le locazioni non abitative, la disciplina prevede che le parti possano concordare liberamente la misura del canone, aggiornandolo, di volta in volta, in base al costo della vita: tale contratto ha durata di 6 anni ed è di 5 anni per le attività alberghiere, dove è prevista una rinnovazione tacita se nessuna delle parti comunica all’altra la disdetta. Per quanto riguarda la disdetta nelle locazioni non abitative, il conduttore può comunicare disdetta, e quindi recedere dal contratto prima del termine, solo per gravi motivi, mentre il locatore può comunicare disdetta e recedere dal contratto prima della scadenza, solo per determinate ragioni.

Nella locazione non abitativa, al conduttore è riconosciuto il diritto di sublocare l’immobile, o di cedere il contratto a terzi, anche senza il consenso del locatore. Al conduttore è riconosciuto anche il diritto di prelazione nel caso il locatore volesse vendere l’immobile; il locatore ha l’obbligo di notifica al conduttore che può esercitare la prelazione entro 60 gg. e se il locatore non ha notificato la sua scelta al conduttore, quest’ultimo (conduttore) può riscattare l’immobile dall’acquirente (prelazione reale). Nel caso di locazione ad uso commerciale, al conduttore, alla fine della locazione, spetta un’indennità per la perdita di avviamento, cioè della clientela.

90. Affitto. L’art. 1615 c.c. disciplina l’affitto che è la locazione di cose mobili o immobili produttive; all’affittuario, cioè colui che riceve in consegna il bene produttivo e al quale spettano di diritto i frutti e le utilità della cosa. L’affitto fa nascere degli obblighi e dei diritti per il locatore. Gli obblighi sono:  Di consegnare la cosa con gli accessori che servono per l’uso e per la produzione a cui è destinata,  Di pagare le spese di riparazione straordinaria. I diritti sono:  Di controllare che il conduttore rispetti i suoi obblighi e di risolvere il contratto se tali obblighi non sono rispettati. L’affitto fa nascere anche degli obblighi e dei diritti per l’affittuario. Gli obblighi sono:  Di pagare l’affitto,  Di non modificare la destinazione economica della cosa,  Di osservare le regole della buona tecnica. I diritti sono:  Migliorare la produttività della cosa,  Di subaffittare la cosa senza il consenso del locatore. Le parti possono recedere dal contratto dando il preavviso entro un adeguato termine; tuttavia il contratto d’affitto si può sciogliere per interdizione, inabilitazione, o insolvenza dell’affittuario. Nel caso l’affittuario muoia, i suoi eredi entro 6 mesi possono decidere di recedere dal contratto. 91. Affitto di fondo rustico. L’affitto di fondo rustico è il contratto con il quale il locatore si obbliga a far godere all’affittuario di un fondo rustico, contro un corrispettivo in denaro. L’affittuario, se è un coltivatore diretto, gode di una serie di agevolazioni come il pagamento di un canone inferiore, il diritto di prelazione, ecc. Per fondo s’intende un terreno colto e produttivo senza tener conto delle dimensioni. Gli obblighi del locatore sono:

  1. Consegnare il fondo rustico e tutti gli accessori in condizioni tali da essere utilizzati per l’uso a cui è destinato;
  2. Garantire il fondo da vizi, da molestie, e garantire l’idoneità del fondo.

Per quanto riguarda la risoluzione:

  • Se il leasing è considerato come un contratto di durata, la risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite e quindi sono irripetibili;
  • Se il leasing è considerato come una vendita, all’utilizzatore spetta una restituzione parziale delle rate, mentre al concedente spetta un equo indennizzo per l’utilizzazione del bene. In caso di fallimento dell’utilizzatore, il problema del leasing è risolto secondo alcuni con la disciplina fallimentare, secondo altri sono gli organi fallimentari a decidere se sciogliere o meno il contratto di leasing. Il leasing operativo si verifica quando il concedente è il produttore del bene consegnato all’utilizzatore il quale può offrire anche ulteriori servizi (assistenza, manutenzione ecc.). Tale contratto ha ad oggetto beni strumentali standardizzati (pensiamo alle macchine fotocopiatrici o ai computer) e la durata del contratto va ben oltre la vita economica del bene. Per quanto riguarda il leasing di beni immobili:
  • Si parla di locazione quando il prezzo finale è elevato e corrisponde al valore reale del bene, e il canone versato è considerato come pagamento del solo godimento.
  • Si parla di vendita quando il prezzo finale è basso e non corrisponde al valore reale del bene, ed il canone versato è considerato come pagamento rateizzato del valore del bene. Il leasing di ritorno , anche detto LEASE-BACK: esso è il contratto con il quale un imprenditore decide di alienare i propri beni (mobili, immobili o anche l’intero complesso aziendale) ad una società di leasing che ne paga il prezzo e stipula con il venditore un contratto di leasing avente ad oggetto PROPRIO GLI STESSI BENI VENDUTI, che restano pertanto nella disponibilità del venditore-imprenditore, che paga il canone periodico e che alla scadenza potrà benissimo riacquistarne la proprietà esercitando la relativa opzione. In sostanza, l’imprenditore che verte in uno stato di crisi ha a disposizione uno strumento di finanziamento alternativo. Tale leasing ha anche una funzione di garanzia e non elude il divieto del patto commissorio, perché l’ammontare dei canoni è proporzionale al valore del bene, e non vi è quindi quella sproporzione tra il bene offerto e il credito. 93. Comodato (art. 1803 c.c.). Il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) dà ad un’altra parte (comodatario) una cosa inconsumabile, mobile o immobile, affinché possa servirsene per un determinato tempo, con l’obbligo per il comodatario di restituire il bene alla scadenza. Il comodato è un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa ed è essenzialmente gratuito, a differenza della locazione che è onerosa. Il comodato è detto modale , quando a carico del comodatario ci sono gli oneri di manutenzione e condominiali, pur conservando la gratuità del contratto. Il comodato è un prestito d’uso , perché il comodatario è detentore della cosa e non può disporne; invece il mutuo è un prestito di consumo, perché il mutuatario, alla consegna, diventa proprietario del bene, con l’obbligo di restituire alla scadenza non la stessa cosa, ma una cosa di eguale qualità e quantità.

Il comodato può avere ad oggetto solo beni inconsumabili, tuttavia può avere ad oggetto anche una somma di denaro e si parla di comodato ad pompam. Il comodatario può e deve utilizzare la cosa, a differenza del depositario cui è vietato l’uso. Il comodato è visto anche come un contratto bilaterale imperfetto, perché sorgono obbligazioni solo a carico del comodatario; esse sono: obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, obbligo di utilizzare la cosa entro le funzioni e gli usi determinati dal contratto, obbligo di non concedere l’utilizzo della cosa comodata a terzi. La violazione di tali obblighi determina la possibilità per il comodante di chiedere la restituzione immediata della cosa, oltre il risarcimento del danno. La restituzione può essere chiesta quando c’è bisogno urgente e imprevisto del comodante, o quando il comodato è stipulato a tempo indeterminato (comodato precario). Se il comodatario muore, il comodante può richiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del bene. Gli obblighi del comodante sono quelli di consegnare la cosa senza vizi, in quanto, se tali vizi recano danno al comodatario ignaro, il comodante è tenuto al risarcimento del danno subito.

c. Contratti relativi ad esecuzione di opera e servizi.

94. Appalto. L’appalto è il contratto con il quale un soggetto (appaltatore), mediante la sua organizzazione di mezzi necessari e a proprio rischio, assume l’obbligazione di compiere per un altro soggetto (committente) un’opera o un servizio contro un corrispettivo di denaro. L’appaltatore dispone di un’organizzazione di mezzi e assume a proprio rischio la gestione e l’eventuale inefficienza di tale organizzazione. L’appalto si differenzia dalla vendita perché ha per oggetto un’obbligazione di fare, mentre la vendita ha per oggetto un’obbligazione di dare. Gli appalti possono essere privati, se il committente è un privato, e pubblico, se il committente è lo Stato o un ente pubblico. L’appalto è un contratto a intuitu personae, in quanto si fonda sulla fiducia che il committente ripone nell’appaltatore per la sua professionalità: ne consegue che il subappalto può essere fatto dall’appaltatore solo previa autorizzazione del committente. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore cede ad un terzo il suo appalto. L’appaltatore deve eseguire l’opera o il servizio secondo le modalità pattuite. L’appalto ha forma libera, ma nella pratica esso è fatto per iscritto. L’appalto essendo un rapporto di durata è sottoponibile a modifiche; il codice disciplina tre ipotesi di modifica:

  1. Variazioni concordate tra le parti;
  2. Variazioni necessarie per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte;
  3. Variazioni ordinate dal committente. Il committente, al fine di tutelare il suo interesse a ricevere un ottimo risultato, può verificare l’operato dell’appaltatore sia durante i lavori, mediante un tecnico che controlla lo svolgimento dei lavori, sia alla fine dei lavori con il collaudo che verifica se il risultato è conforme al progetto. Il collaudo deve essere fatto prima di ricevere la consegna dell’opera, perché, nel momento in cui il committente riceve la consegna, si ritiene che l’opera sia stata accettata. Durante l’esecuzione si possono verificare degli eventi che pregiudicano l’esecuzione: se tali eventi non sono imputabili a nessuno, il rischio è distribuito equamente tra le parti.

ritenzione delle cose e dei documenti ricevuti dal cliente, purché tale diritto sia esercitato solo nel periodo dell’esecuzione della prestazione. Il cliente può sempre recedere dal contratto, ma al professionista spetta comunque il pagamento del compenso e il rimborso delle spese; il professionista può recedere dal contratto solo se esiste una giusta causa e solo se tale recesso non pregiudichi la situazione del cliente. Il professionista è responsabile solo per dolo o colpa grave; tale responsabilità per il medico e il chirurgo riguarda il dolo o colpa grave causati dalla loro impreparazione professionale.

  1. Mandato. Il mandato (art. 1703 c.c.) è il contratto con il quale un soggetto (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto (mandante). Nel mandato si ravvisa, in generale, solo un interesse del mandante. Tuttavia nell’esecuzione del mandato si può intravedere anche un interesse del mandatario; è l’esempio di un mandato per una riscossione di un credito: se il mandatario è un creditore del mandante, è anche suo (del mandatario) interesse che l’esecuzione vada a buon fine (mandato in rem propriam). Il mandato può essere: ● speciale; quando riguarda il compimento di uno o più atti specifici; ● generale; quando riguarda il compimento di tutti gli atti del mandante, non comprendendo però quelli di straordinaria amministrazione; ● con rappresentanza; il mandatario agisce non solo per conto ma anche per nome del mandante e l’atto produrrà gli effetti direttamente nella sfera giuridica del mandante; ● senza rappresentanza; il mandatario agisce solo per conto del mandante e l’atto produrrà gli effetti nella sfera giuridica del mandatario: quest’ultimo poi ha l’obbligo di trasmettere gli effetti al mandante con un successivo e distinto atto. In questo caso non si creano rapporti diretti tra mandante e terzo perché l’atto produrrà gli effetti prima per il mandatario e solo dopo per il mandante. Il mandato è un contratto consensuale ad effetti obbligatori; esso è un contratto non formale. Tuttavia, per i mandati con rappresentanza, la procura deve avere la stessa forma richiesta per l’atto da compiere; è, comunque, richiesta la forma scritta anche per il mandato senza rappresentanza, perché il mandato svolge la stessa funzione del contratto preliminare, in quanto consiste in un obbligo a ritrasferire. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-pappalardo-1 ([email protected]) Il mandato è un contratto per lo più oneroso: il compenso del mandatario è stabilito o dalle parti o dalle tariffe prestabilite o dal giudice; non si esclude, comunque, un mandato gratuito. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-pappalardo-1 ([email protected]) Il mandato produce obbligazione per entrambi le parti; esso si differenzia dalla procura perché nel mandato vi è l’obbligo per il mandatario di compiere atti per conto del mandante, mentre, nella procura, che è atto unilaterale, non ci sono obblighi per il procuratore di agire per conto del rappresentato. Gli obblighi del mandatario sono di: eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, di attenersi alle istruzioni ricevute, di non eccedere dai limiti del mandato, di informare il mandante, di custodire le cose ricevute dal mandante, di consegnare al mandante le cose ricevute da terzi. Gli obblighi del mandante sono di fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, di rimborsare al mandatario le spese e le anticipazioni, di risarcirgli i danni subiti, di pagargli il compenso. Il mandatario ha il diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso con precedenza sul mandante e sui suoi creditori. Il mandato pluripersonale si ha quando il mandato è conferito a più persone: esse possono agire disgiuntamente oppure congiuntamente, ma per il mandato congiunto è richiesto il consenso di tutti i mandatari. Il mandato collettivo è il mandato conferito da più mandanti ad un solo mandatario, ad esempio quando più comproprietari di un immobile conferiscono il mandato a vendere il bene ad un soggetto: la revoca del mandato ha efficacia solo se fatta da tutti i mandati o se ricorre una giusta causa. Il mandato si estingue per: scadenza del termine, compimento dell’affare, rinunzia del mandatario, revoca del mandante per giusta causa salvo che le parti abbiano stipulato una clausola di irrevocabilità. Il mandato per volontà delle parti può anche non estinguersi nel caso il mandante muoia; è il c.d. mandato post mortem.
  1. Commissione. La commissione è un sottotipo di mandato e più precisamente di mandato senza rappresentanza; essa è il contratto con il quale il commissionario si obbliga, con nome proprio, a stipulare contratti di acquisto o di vendita per conto del committente. Tale contratto è molto utilizzato nella pratica degli affari: esso ha lo stesso schema del mandato senza rappresentanza. La commissione è un contratto generalmente oneroso; difatti, al commissionario spetta un compenso (provvigione) che è determinato o dalle parti o secondo gli usi del luogo dove è concluso l’affare o dal giudice. Tale compenso può aumentare ulteriormente quando il commissionario si sia obbligato allo “star del credere”, ossia quando garantisce personalmente l’esecuzione del terzo contraente. Nel caso il commissionario entri nel contratto, ossia quando acquisti i beni che doveva vendere oppure fornisce i beni che doveva acquistare, il suo (del commissionario) diritto alla provvigione è conservato. Il committente può revocare la commissione prima che il commissionario concluda l’affare che gli è stato conferito; tuttavia, al commissionario spetta una parte della provvigione, calcolata in base alle spese sostenute e all’opera prestata.
  2. Agenzia. L’agenzia è il contratto con il quale un soggetto (agente), contro un corrispettivo, si assume lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto di un altro soggetto (preponente). Tale materia è stata più volte rivista e una radicale modifica è stata quella di ritenere necessaria l’iscrizione in appositi registri per coloro che volessero praticare tale professione. L’agenzia è un contratto con attività materiale e non giuridica come il mandato: l’agente deve solo promuovere i contratti per il preponente e non concluderli. Tuttavia all’agente può essere conferita sia la rappresentanza che il mandato e in questi casi viene applicata la specifica disciplina della rappresentanza o del mandato. Un diritto del preponente è quello di avere l’esclusiva verso un agente, cioè quest’ultimo Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-pappalardo-1 ([email protected]) (l’agente) si obbliga a promuovere in una determinata zona solo quel preponente (diritto di Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-pappalardo-1 ([email protected]) esclusiva); tuttavia, anche l’agente può avvalersi del diritto di esclusiva, dove il preponente si obbliga a farsi promuovere in quella determinata zona solo da quell’agente. A differenza del mediatore, l’agente è legato al preponente da un rapporto di collaborazione e, quindi, l’agente, nel compiere la promozione, deve attenersi alle istruzioni del preponente. L’agente non è un lavoratore subordinato anche se è sindacalmente organizzato: difatti, il contratto di agenzia si uniforma a quelli stipulati dai rappresentanti di categoria. L’agenzia è un contratto oneroso; all’agente spetta una provvigione che è calcolata in percentuale sugli affari da lui promossi o conclusi dal preponente. Affinché l’agente possa ricevere la provvigione, egli deve essere iscritto in appositi registri; l’agente ha diritto alla provvigione anche quando l’affare è concluso direttamente dal preponente nella sua zona (salvo patto contrario); quando l’affare non è stato concluso per causa imputabile al preponente; quando, dopo lo scioglimento dell’agenzia, l’affare è stato concluso dal preponente solo in conseguenza all’attività svolta dall’agente. Gli obblighi dell’agente, oltre quelli di rispettare l’esclusiva e le istruzioni ricevute, sono di informare il preponente sulle condizioni del mercato della zona assegnatagli; di valutare la convenienza dei singoli affari; di comunicare al preponente la sua non possibilità a eseguire l’incarico. Gli obblighi del preponente sono quelli di agire con lealtà e buona fede; di rispettare l’esclusiva; di pagare il corrispettivo. La forma scritta è necessaria affinché entrambe le parti abbiano una copia del contratto. Il contratto è di durata e può essere a tempo determinato o indeterminato; il recesso è consentito solo dopo un adeguato preavviso. Quando il contratto si è estinto per causa non imputabile all’agente, il preponente è obbligato a pagare all’agente un’indennità.
  3. Mediazione. La mediazione è il contratto con il quale un soggetto (mediatore) mette in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare, senza essere legato ai soggetti da vincoli o rapporti di collaborazione; se il contratto è concluso, al mediatore spetta una provvigio0ne da ciascuna delle parti.

darla in deposito senza il consenso del depositante, di restituire la cosa insieme ai frutti che ha prodotto; gli obblighi del depositante sono di rimborsare le spese di custodia, di pagare il compenso al depositario se il deposito è a titolo oneroso. Se il depositario perde la detenzione della cosa per fatto a lui non imputabile è liberato ma deve denunciare immediatamente il fatto al depositante, pena risarcimento del danno. Una particolare disciplina è applicata al deposito nei magazzini generali: una prima caratteristica è che questi magazzini sono delle imprese che svolgono un servizio pubblico e quindi devono applicare tariffe predeterminate dal Ministero dell’Industria e da leggi speciali; altra caratteristica è la facoltà del depositante di richiedere il rilascio della fede di deposito e della nota di pegno: essi sono documenti che danno a chi li possiede il potere di disporre delle merci. Il legislatore ha disciplinato anche il deposito alberghiero, disponendo che gli alberghi devono fornire un’adeguata protezione da furti e danneggiamenti alle cose del cliente; tuttavia, il risarcimento del danno è ripartito fra le parti nel caso l’esercente (l’albergatore) non è da considerarsi in colpa. L’albergatore, nel momento in cui è stato concluso il contratto di deposito, risponde illimitatamente per le cose consegnate; nel caso in cui non è stato concluso alcun contratto di deposito con il cliente, l’albergatore ne rispende limitatamente per il deterioramento, furto e distruzione. Per quanto riguarda l’attività del ristorante, l’esercente (il ristoratore) garantisce solo per le cose che sono di intralcio al cliente; la responsabilità è illimitata se il danno è reputabile all’esercente Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-pappalardo-1 ([email protected]) o ad uno dei suoi ausiliari. L’esercente non risponde se il cliente denunci il danno con ingiustificato ritardo o quando il danno è imputabile al cliente, imputabile a forza maggiore o alla natura della cosa. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-pappalardo-1 ([email protected]) Ulteriore atipicità è presente nel contratto di deposito di parcheggio, dove gli obblighi di consegna e di restituzione si estendono anche alle cose di pertinenza del mezzo (es: autoradio), salvo patto contrario.

  1. Trasporto. Il trasporto (art. 1678 c.c.) è il contratto con il quale un soggetto (vettore) si obbliga, contro un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Il trasporto è un contratto consensuale, perché si perfeziona con l’accordo delle parti, è non formale, in quanto non prescritta alcuna forma, è a prestazioni corrispettive ed è inquadrato tra i contratti di risultato, dove il soggetto obbligato garantisce non solo l’adempimento della prestazione ma anche la buona riuscita dell’opera. Al trasporto sono applicate le norme del codice civile, salvo deroghe dettate dal codice della navigazione e da leggi speciali. Tuttavia, le norme si distinguono in base all’oggetto, alle modalità e ai mezzi di trasporto: quanto all’oggetto, il trasporto può essere di cose, dove il vettore prende in custodia le cose da trasportare, e di persone, dove il vettore deve garantire l’incolumità del passeggero durante il trasporto; quanto alle modalità, il trasporto può essere terrestre, marittimo ed aereo; quanto ai mezzi, il trasporto può avvenire su gomma, su ferrovia o per fune. Il contratto di trasporto di cose per ferrovia è un contratto reale che si perfeziona con la restituzione della ricevuta di spedizione dell’agente. Nel trasporto di persone, il vettore è obbligato a trasferire da un luogo all’altro il viaggiatore, garantendogli l’incolumità durante il viaggio e garantendogli l’esatta esecuzione del trasporto. Nel caso si verificano sinistri durante il viaggio, il viaggiatore, per ottenere il risarcimento, deve dimostrare l’esistenza di un contratto di trasporto, l’esistenza del danno e l’esistenza di un nesso di casualità tra il danno e il trasporto; il vettore, per superare tale presunzione e quindi per scagionarsi dal risarcire il danno, deve dimostrare che ha adottato tutte le misure idonee per evitare il danno e deve dimostrare che il danno non è imputabile a lui, ma a forza maggiore o a caso fortuito o a terzi. Il contratto di trasporto, oltre che oneroso, può essere gratuito, ed è applicata la stessa disciplina del contratto oneroso, e può essere amichevole, quando è dettato da un dovere sociale; il contratto amichevole è sottoposto alla disciplina della responsabilità extracontrattuale. Nel trasporto di cose, il vettore si obbliga a trasferire da un luogo all’altro delle cose, garantendo di custodirle: infatti, il vettore è responsabile nel caso di perdita o avaria, salvo il caso in cui perdita o avaria sono collegate al caso fortuito. La giurisprudenza per caso fortuito intende il furto commesso con violenza o

minaccia, l’evento naturale e l’incendio. Tuttavia, il mittente, per ottenere il risarcimento, deve provare di avere un contratto di trasporto e che esiste un nesso di casualità tra il danno e il trasporto. Nel contratto di subtrasporto, un vettore si assume l’obbligazione dell’intero trasporto ma ne esegue sono una parte del percorso, mentre la restante parte è eseguita da altri vettori. A differenza del contratto di subtrasporto, nel trasporto con rispedizione di merce, il vettore si qualifica tale solo per la parte di percorso da lui eseguita, mentre per la restante parte si qualifica come spedizioniere mandatario. Con il trasporto cumulativo, più vettori si obbligano al trasporto solo per la parte di percorso da loro eseguita; circa la responsabilità: se il trasporto cumulativo ha ad oggetto trasporto di persone, ciascun vettore è responsabile solo per i danni verificatisi nel suo percorso; se il trasporto cumulativo ha per oggetto trasporto di cose, è prevista una responsabilità solidale per tutti i vettori. Per quanto riguarda i trasporti internazionali, essi sono disciplinati dalla Convenzione di Ginevra e da altri trattati che sono stati stipulati dall’UE. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-pappalardo-1 ([email protected])

  1. Noleggio; rimorchio. Con il noleggio, un soggetto (noleggiante) si assume l’obbligo di compiere con una determinata nave uno o più viaggi prestabiliti, entro un determinato periodo di tempo e contro un corrispettivo (nolo). Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-pappalardo-1 ([email protected]) La differenza tra noleggio e trasporto sta nel fatto che nel trasporto, il vettore si obbliga a trasportare cose o persone; nel noleggio, il noleggiante si obbliga solo di fare viaggi. Il rimorchio-trasporto è un trasporto per acqua finalizzato a spostare elementi rimorchiati da consegnare al rimorchiatore. Se l’elemento da rimorchiare è privo di equipaggio, tale elemento deve essere necessariamente consegnato al rimorchiatore; se sull’elemento vi è l’equipaggio, il rimorchiatore deve garantire non solo il trasporto, ma anche la custodia delle cose trasportate e degli elementi rimorchiati. Nel rimorchio-manovra, il rimorchiatore fornisce solo l’energia per effettuare la manovra e non vi è la consegna della cosa da rimorchiare al rimorchiatore. Al fine di disciplinare questa materia, è stato introdotto il contratto di logistica che regolamenta tutte le attività di movimento e di trasporto dei prodotti.
  2. Spedizione. (art. 1737 c.c.) Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza che consiste nella conclusione, per conto del mandante, di un contratto di trasporto con le operazioni accessorie. L’ordine di spedizione evita al mittente la ricerca di vettori disposti a fare il trasporto e le operazioni accessorie; tale ordine è revocabile fino a quando lo spedizioniere non ha concluso il contratto di trasporto. Lo spedizioniere, quindi, conclude contratti di trasporto per conto del mittente ma in nome proprio; allo spedizioniere spetta una retribuzione calcolata in accordo fra le parti, o in base a tariffari, o in base agli usi del luogo. Allo spedizioniere è applicata la stessa disciplina del mandato; egli è responsabile solo per colpa commessa nella scelta del vettore e nella trasmissione dei dati a questi, ma non è responsabile dell’operato dell’impresa di trasporto. La figura dello spedizioniere-vettore si ha quando lo spedizioniere, dopo la conclusione del contratto di trasporto, se ne assume l’esecuzione sia direttamente, sia utilizzando altri soggetti. Questo tipo di contratto per alcuni è da considerarsi un contratto di trasporto, per altri si tratta di un ingresso dello spedizioniere nel contratto di trasporto. La figura dello spedizioniere, con l’avvento di nuove tecniche di trasporto (containers, pallets), ha subito moltissime modifiche, soprattutto in campo internazionale; infatti, è scomparsa la figura del semplice spedizioniere, lasciando il posto ad un operatore che è dotato di grandi poteri decisionali e di controllo. Altra innovazione è che la conclusione del solo contratto di trasporto, senza le operazioni accessorie da parte dello spedizioniere, è un’eccezione, perché le operazioni accessorie non sono più considerate tali, ma anzi, sono operazioni strettamente legate, e quindi necessarie all’esecuzione del trasporto.
  3. Contratti di crociera turistica e di viaggio. Il contratto di crociera turistica è il contratto con il quale l’organizzatore si assume l’obbligo di trasportare i croceristi per un viaggio con ritorno al punto di partenza,