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Una panoramica completa del contratto in diritto italiano, analizzando gli elementi essenziali come accordo, causa, oggetto e forma. Esplora la classificazione dei contratti in base a prestazioni, titolo e liberalità, fornendo esempi concreti per illustrare i concetti chiave. Utile per studenti di giurisprudenza e chiunque desideri approfondire la conoscenza del diritto contrattuale.
Tipologia: Appunti
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Art.1321→”Il contratto è l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”
Efficacia contratto
Art.1372→”Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”
Art.1322→” Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”
La legge predispone dei “tipi” di contratto ma le parti possono in autonomia creare contratti ex novo che non appartengono a questi tipi, chiamati contratti “atipici”. Purché questi siano meritevoli di tutela e quindi non entrino in contrasto con i limiti imposti dalla legge (norme imperative, ordinamento giuridico, buon costume)
Per oggetto del contratto si intendono:
a. le prestazioni che le parti si vincolano ad offrire b.
L’oggetto per essere “accettato” dall’ordinamento deve essere POSSIBBILE, LECITO, DETERMINATO O DETERMNABBILE.
Esempi
In genere si fa riferimento alla funzione socioeconomica, in astratto, del contratto. Ovvero l’assetto di interessi che le parti intendono perseguire tramite il contratto. Tuttavia, negli ultimi
20 anni quando si parla di causa si va a sottolineare il concreto assetto di interessi, la funzione individuale di ogni specifico contratto. es: la compravendita serve a scambiare una cosa contro un prezzo
Deve essere LECITA→ nei contratti tipici la meritevolezza di tutela della causa è garantita dal legislatore, nei contratti atipici invece occorre verificare caso per caso se la causa del contratto è meritevole di tutela NB: la causa non deve mai essere confusa con i motivi del contratto, ovvero le ragioni personali che spingono il soggetto ad a contrarre, poiché questi in genere non rilevano.
Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui in ogni trasferimento di diritti o assunzione di obblighi:
È la funzione socio-economica “costante” e “tipica” del contratto
Sono le ragioni “individuali” che spingono un soggetto a contrarre CAUSA: scambio della proprietà della cosa verso il pagamento di un prezzo
MOTIVI: il venditore vende perché si trasferisce, l’acquirente compra per fare un investimento La CAUSA è un elemento essenziale del contratto
I MOTIVI sono di regola irrilevanti
Classificazione dei Contratti
CONTRATTI SINALLAGMATICI a prestazioni corrispettive, ci sono obbligazioni da entrambe le parti. Ciò che ne consegue è che questi possono essere risolti per inadempimento. Es.: compravendita, locazione, appalto. Aleatori→una parte ha prestabilito la prestazione l’altra è aleatoria ( deve stabilire se, quando , quanto, etc..) Commutativi→ entrambe le prestazioni sono già prestabilite
CONTRATTI UNILATERALI sorgono obbligazioni solo in capo ad una parte, il proponente. La conseguenza principale è che questo tipo di contratto può essere concluso anche senza il consenso. Es. mandato gratuito, fideiussione
A TITOLO ONEROSO→ ciascuna parte ricava un vantaggio e sopporta uno svantaggio. Es. compravendita
A TITOLO GRATUITO→ solo una parte deve sopportare uno svantaggio e l’altra parte ricava un vantaggio NB: non bisogna fare confusione però fra contratto a titolo gratuito e contratto di donazione (animus donandi). Il primo ha il fine ultimo di perseguire un interesse di tipo patrimoniale, il secondo invece è mosso dallo spirito di liberalità, da interessi personali volti ad arricchire il donatario. Es. comodato
Contratti essenzialmente gratuiti
Contratti naturalmente gratuiti
Contratti essenzialmente onerosi non possono che non essere gratuiti, se non lo sono perdono la qualifica di contratto
sono gratuiti/onerosi in assenza di una diversa volontà delle parti
non possono che non essere onerosi, se non lo sono perdono la qualifica di contratto ex: comodato ex.gratuito→ deposito ex.oneroso→mutuo
ex: compravendita
dimostra che il destinatario non abbia colpa nell’impossibilità di ricevere l’atto. (contratti consensuali)
Nei contratti reali invece, il consenso non è sufficiente a concludere il contratto ma è necessaria la CONSEGNA della cosa per perfezionamento del contratto NB: alcuni contratti, tuttavia, si concludono anche con il silenzio, ad esempio se l’accettante procede con l’esecuzione dell’obbligazione contratti con obbligazioni del solo proponente, perchè si presuppone che l’adempimento vada al solo vantaggio della controparte.
REVOCA
è la dichiarazione di volontà unilaterale intesa a estinguere con effetto immediato un negozio giuridico valido o a ritirare la proposta o l'accettazione di un contratto.
La proposta può essere revocata finché il contratto non si è concluso. Invece l’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione. (Art. 1328)
NB: proposta irrevocabile→ proposta che non può essere revocata e che quindi è come se rimanesse “bloccata” per un certo periodo di tempo.
Patto di Opzione → Accordo tra due parti con cui una (promittente) si obbliga a stipulare un contratto, mentre l'altro (promissario), che non è obbligato, ha il diritto di esigere che si giunga alla stipulazione del contratto con preferenza su ogni altra persona.
Presunzione di conoscenza (art.1335) →La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Offerta al pubblico (art. 1336) → L’offerta al pubblico, quando contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
Responsabilità Precontrattuale
riguarda la fase in cui le due parti sono ancora in trattativa; quindi, il contratto non si è ancora concluso. La libertà di continuare o meno le trattative trova limiti nei doveri:
a) di BUONA FEDE OGGETTIVA→ comportarsi con lealtà e correttezza
b) di INFORMARE→ l’altra parte di una presente causa di invalidità del contratto
La violazione di questi obblighi è fonte di responsabilità precontrattuale e produce la condanna verso chi li viola a risarcire i danni recati: perdita subita (es. spese di viaggio, progetti, consulenze, etc.) + mancato guadagno (es. occasioni perdute). Si parla di INTERESSE NEGATIVO, ossia del danno risentito per aver confidato nella conclusione o nella validità del contratto.
BUONA FEDE SOGGETTIVA BUONA FEDE OGGETTIVA È l’ignoranza di ledere l’altrui diritto
È il comportamento della persona onesta e leale
Es. acquisto a non domino di bene mobile ex art. 1153 cod. civ.
Es: Art. 1337: nello svolgimento delle trattative le parti debbono comportarsi secondo buona fede Art. 1366: il contratto deve essere interpretato secondo buona fede Art. 1375: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede
IL CONTRATTO PRELIMINARE
È il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare entro un dato termine, il contratto definitivo.
Il preliminare deve avere tutti gli elementi essenziali di un contratto…
Forma : in particolare deve essere “per relationem” ovvero deve essere la stessa del contratto definitivo, pena la nullità. Il contratto è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (Art 1351)
Nel caso in cui all’interno di un contratto preliminare una delle due parti non voglia più adempiere, ovvero non voglia più concludere il contratto definitivo. Il contraente fedele può richiedere al giudice di emettere una sentenza, la quale produca gli effetti del contratto definitivo ( sentenza costitutiva ).
Trascrizione dei contratti preliminari è possibile e ha lo scopo di rendere opponibile a terzi aventi causa il contratto definitivo con effetti ex tunc. Il d.l. 31 dicembre 1996, n. 699 ha previsto la trascrizione del preliminare (che abbia ad oggetto la vendita di un immobile, la costituzione di un diritto reale, etc.) La trascrizione anticipa l’opponibilità del contratto definitivo (o della sentenza costitutiva) alla data in cui il preliminare è stato trascritto.
Bisogna fare attenzione però e saper distinguere quando le parti durante le trattative si accordano solamente su alcuni aspetti di un contratto (si parla di Puntuazione o Minuta di contratto ) e invece quando costituiscono un vero e proprio contratto preliminare che ricordiamo deve contenere tutti gli elementi del contratto definitivo e non solo alcuni. Il contratto preliminare va distinto dal compromesso o preliminare improprio = contratto che produce tutti gli effetti del contratto ma obbliga le parti a riprodurre il consenso in altra forma.
Condizioni Generali di Contratto
sono clausole predisposte unilaterlamente da una parte (non modificabili dalla controparte), per regolare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti che possono essere.
Sono efficaci solo se l’altra parte le ha conosciute o erano conoscibili
Non fanno parte del documento contrattuale.
Vengono chiamate CLAUSOLE VESSATORIE tutte quelle clausole che prevedono un particolare squilibrio fra chi propone il contratto e chi lo deve accettare. Sono tassative, elencate nell’art.1341 e si considerano efficaci solo se firmate per iscritto dalla controparte.
L’Unione Europea ha emanato una specifica direttiva che si occupa della tutela del contraente debole
L’Italia ha recepito la Direttiva europea dapprima introducendo nel codice civile il capo XIV-bis, relativo a i contratti dei consumatori (artt.1469bis sexies) Direttiva n.93 del 5 aprile 1993 Poi inserendo la relativa disciplina nel codice del consumo (artt.33 38)
Codice del Consumo (Regola tutti quei contratti Business/Professionista to Consumer/Consumatore.)
La disciplina si applica a tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore
Il professionista→ persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che attua il contratto nel quadro della sua attività professionale o imprenditoriale Il consumatore→ persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta
Artt.33-38 Disciplina che concerne i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore
Art.1341 Disciplina che concerne tutti gli altri casi Ad esempio i contratti tra due professionisti, nell’esercizio della loro attività, o tra persone fisiche entrambe non
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle secondo l’ordinaria diligenza.
Contratti di massa (contratti di serie) Una parte predispone il contratto, un’altra parte si limita ad accettare o non accettare, la fase delle trattative è molto limitata.
-Si possono compiere atti conservativi (protezione della propria posizione)
Gli effetti dalla condizione retroagiscono al momento della conclusione del contratto
NB: dopo il verifocarsi dell condizione gli effetti del contratto retroagiscono al momento della conclusione del contratto
IL TERMINE
Elemento accidentale del Contratto che si identifica come un evento futuro e certo dal quale si fanno dipendere gli effetti un contratto (termine iniziale). Oppure fino al quale si fanno dipendere gli effetti un contratto (fino al quale). È un evento: dal quale o fino al quale si fanno dipendere gli effetti del contratto cui il termine è apposto.
Esempio: il panettiere Tizio si impegna a fornire pane al bar di Caio dal 1° giugno fino al 30 settembre.
MODUS
Art.1372→ “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, salvo che nei casi previsti dalla legge”. Atto di autonomia che le parti sono libere di concludere ma, se concluso, debbono rispettare allo stesso modo in cui sono tenute a rispettare la legge.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause previste dalla legge. Le cause di scioglimento del contratto sono quindi….
Mutuo consenso delle parti (nuovo accordo uguale e contrario) Recesso unilaterale→ Legale (es: lavoratore nel contratto di lavoro, consumatore) o Contrattuale (dietro caparra penitenziale, chi l’ha data la perde, chi l’ha ricevuta deve il doppio)
N.B. il consumatore può recedere dai contratti conclusi con un professionista a distanza o fuori dai locali commerciali entro 14 giorni Invalidità del contratto :
Riguarda il contratto come atto
Indica un difetto (vizio) del contratto che lo rende inidoneo a produrre effetti giuridici
Il contratto nullo non produce effetti per i terzi
Il contratto annullato fa salvi i diritti del terzo in buona fede che li abbia acquistati in buona fede e a titolo oneroso
Risoluzione (scioglimento) del contratto:
Riguarda il contratto come rapporto
Il contratto è idoneo a produrre i suoi effetti, ma cessa di produrli per la presenza di una causa di risoluzione del contratto Lo sciogliemento del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
La risoluzione ha effetto retroattivo, ma solo tra le parti
Le cause di risoluzione del contratto devono essere previste, salvo nel caso di mutuo consenso
Il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso (nuovo accordo uguale e contrario, successivo accordo delle parti di sciogliere il contratto) o per cause previste dalla legge:
Recesso unilaterale
Contrattuale – dietro corrispettivo: caparra penitenziale (chi l’ha data la perde, chi l’ha ricevuta deve il doppio)
Legale Difetto funzionale del sinallagma (cause di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive):
1.Risoluzione→ per inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione, eccessiva onerosità. La risoluzione inoltre ha effetti retroattivi. quando uno dei contraenti non adempie, l’altro può chiedere a sua scelta l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453).
Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra Le parti possono prevedere una clausola risolutiva espressa Può essere previsto un termine essenziale, passato il quale il contratto si scioglie Il contratto si scioglie o per via giudiziale o per via extragiudiziale con la diffida ad adempiere (procedimento monitorio)
2.Risoluzione per impossibilità sopravvenuta = impossibilità sopravvenuta della prestazione: l’altro contraente non è più tenuto a eseguire la sua prestazione
Impossibilità parziale – l’altro contraente ha la possibilità di scegliere tra chiedere una riduzione anche della sua prestazione oppure recedere dal contratto Impossibilità temporanea – determina lo scioglimento del contratto se, quando la prestazione torna a essere possibile, la controparte non abbia più interesse a ricevere la prestazione
3.Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta= si altera il sinallagma e il contratto può essere sciolto, ma deve trattarsi di una sopravvenuta inerosità che superi la normale alea del contratto. Inoltre, riguarda solo i contratti a esecuzione differita oppure i contratti a esecuzione continuata o periodica
4.Principio della presupposizione = ipotesi di scioglimento non prevista dal legislatore, ma elabora dalla giurisprudenza e dalla dottrina – il vincolo contrattuale è legato a una situazione di fatto che funge da base oggettiva (presupposto) del regolamento di interessi stabilito dalle parti. Il vincolo, quindi, dovrebbe cadere quando la sopravvenienza di diverse circostanze fa venir meno quel presupposto.
Il contratto non produce effetti verso i terzi salvo i casi previsti dalla legge: contratto per persona da nominare contratto con il quale una delle parti si riserva di nominare un terzo che subentra nella sua posizione contrattuale. Il terzo subentra solo su esplicita manifestazione di volontà: dichiarazione di nomina (procura precedente al contratto) e il successivo consenso del terzo. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata alla controparte di norma entro tre giorni (salvo che non viene stabilito
Vizi del volere:
2.VIOLENZA(psicologica/morale/fisica non assoluta)
Conclusione contratto
PROPOSTA = ACCETTAZIONE
Contratti consensuali: es. vendita
Principio di cognizione=Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ART. 1326 cod. civ.
CONTR. CONSENSUALI CONTRATTI REALI SI CONCLUDONO CON IL SOLO CONSENSO DELLE PARTI
Il contratto produce effetti che possono essere:
OBBLIGATORI REALE / TRASLATIVI
È il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470) (≠ permuta: scambio in natura di un bene con un bene)
Contratto consensuale a efficacia reale – la proprietà si trasferisce nel momento della manifestazione del consenso (conclusione del contratto).
ECCEZIONI: 1. vendita di cose generiche
sono quei contratti che hanno efficacia reale e determinano l’insorgenza di obbligazioni ma anche il trasferimento/costituzione di diritti reali o altri diritti. Nei contratti ad efficacia reale vige il principio Consensualistico [art.1376] per effetto del quale il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (secondo la forma richiesta dalla legge per il tipo di contratto. Es: vendita donazione mutuo
sono quei contratti che hanno efficacia obbligatoria e determinano l’insorgenza di sole obbligazioni. Es: mandato locazione
Salvo intervenga la RATIFICA: Cioè, l’atto con cui il rappresentato accetta gli effetti che dal contratto si producono. Deve avere la stessa forma dell’atto ratificato.
RESPONSABILITA del quale: Se il contratto non è ratificato il contratto non produrrà effetti nei confronti del terzo. Questi però potrà agire per ottenere il risarcimento del danno dal falso rappresentante, per aver confidato senza colpa nell’efficacia dell’atto.
CONSEGUENZA: Il contratto è annullabile se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo
CONTRAT
TI DI
ALIENAZI
ONE
È il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose o beni.
Es. fornitura di gasolio, o di energia elettrica per un’abitazione o un’impresa
è un contratto di DURATA→ se si risolve per inadempimento le prestazioni effettuate non sono ripetibili.
3.Comodato
4.Mutuo (prestito di consumo)
Contratti
di