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Il Contratto: Elementi Essenziali e Classificazione - Prof. Fusaro, Appunti di Diritto

Una panoramica completa del contratto in diritto italiano, analizzando gli elementi essenziali come accordo, causa, oggetto e forma. Esplora la classificazione dei contratti in base a prestazioni, titolo e liberalità, fornendo esempi concreti per illustrare i concetti chiave. Utile per studenti di giurisprudenza e chiunque desideri approfondire la conoscenza del diritto contrattuale.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 14/12/2024

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Contratto
Cosa è?
Art.1321→”Il contratto è l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro
un rapporto giuridico patrimoniale”
Efficacia contratto
Art.1372→”Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo
consenso o per cause ammesse dalla legge”
Uno dei principi fondamentali che regola i contratti è quello dell’AUTONOMIA CONTRATTUALE
Art.1322→” Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non
appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”
La legge predispone dei “tipi” di contratto ma le parti possono in autonomia creare contratti ex
novo che non appartengono a questi tipi, chiamati contratti “atipici”. Purché questi siano
meritevoli di tutela e quindi non entrino in contrasto con i limiti imposti dalla legge (norme
imperative, ordinamento giuridico, buon costume)
Art. 1324 – Norme applicabili agli atti unilaterali – Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i
contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
I REQUISITI DEL CONTRATTO
Sono gli elementi essenziali che garantiscono l’efficacia del contratto:
Accordo
Causa
Oggetto
Forma (QUANDO RISULTA CHE È PRESCRITTA DALLA LEGGE SOTTO PENA DI NULLITÀ)
L’assenza o l’illeicità di solo uno di questi elementi determina la nullità del contratto.
CONTRTATTO OGGETTO
Per oggetto del contratto si intendono:
a. le prestazioni che le parti si vincolano ad offrire b.
b. il bene che è concretamente oggetto delle prestazioni
L’oggetto per essere “accettato” dall’ordinamento deve essere POSSIBBILE, LECITO,
DETERMINATO O DETERMNABBILE.
Esempi
• un bene inesistente o distrutto, una prestazione umanamente non realizzabile sono oggetti
impossibili
• un contratto di associazione che ha lo scopo di coltivare e distribuire fra i soci canapa indiana
ha oggetto illecito
CONTRATTO CAUSA
In genere si fa riferimento alla funzione socioeconomica, in astratto, del contratto. Ovvero
l’assetto di interessi che le parti intendono perseguire tramite il contratto. Tuttavia, negli ultimi
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Contratto

Cosa è?

Art.1321→”Il contratto è l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”

Efficacia contratto

Art.1372→”Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”

Uno dei principi fondamentali che regola i contratti è quello dell’AUTONOMIA CONTRATTUALE

Art.1322→” Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”

La legge predispone dei “tipi” di contratto ma le parti possono in autonomia creare contratti ex novo che non appartengono a questi tipi, chiamati contratti “atipici”. Purché questi siano meritevoli di tutela e quindi non entrino in contrasto con i limiti imposti dalla legge (norme imperative, ordinamento giuridico, buon costume)

Art. 1324 – Norme applicabili agli atti unilaterali – Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i

contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

I REQUISITI DEL CONTRATTO

Sono gli elementi essenziali che garantiscono l’efficacia del contratto:

Accordo

Causa

Oggetto

Forma (QUANDO RISULTA CHE È PRESCRITTA DALLA LEGGE SOTTO PENA DI NULLITÀ)

L’assenza o l’illeicità di solo uno di questi elementi determina la nullità del contratto.

CONTRTATTO OGGETTO

Per oggetto del contratto si intendono:

a. le prestazioni che le parti si vincolano ad offrire b.

b. il bene che è concretamente oggetto delle prestazioni

L’oggetto per essere “accettato” dall’ordinamento deve essere POSSIBBILE, LECITO, DETERMINATO O DETERMNABBILE.

Esempi

  • un bene inesistente o distrutto, una prestazione umanamente non realizzabile sono oggetti impossibili
    • un contratto di associazione che ha lo scopo di coltivare e distribuire fra i soci canapa indiana ha oggetto illecito

CONTRATTO CAUSA

In genere si fa riferimento alla funzione socioeconomica, in astratto, del contratto. Ovvero l’assetto di interessi che le parti intendono perseguire tramite il contratto. Tuttavia, negli ultimi

20 anni quando si parla di causa si va a sottolineare il concreto assetto di interessi, la funzione individuale di ogni specifico contratto. es: la compravendita serve a scambiare una cosa contro un prezzo

Deve essere LECITA→ nei contratti tipici la meritevolezza di tutela della causa è garantita dal legislatore, nei contratti atipici invece occorre verificare caso per caso se la causa del contratto è meritevole di tutela NB: la causa non deve mai essere confusa con i motivi del contratto, ovvero le ragioni personali che spingono il soggetto ad a contrarre, poiché questi in genere non rilevano.

Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui in ogni trasferimento di diritti o assunzione di obblighi:

  1. vi deve essere una causa (l’astrattezza è un’eccezione)
  2. la causa deve essere meritevole di tutela

ES: Compravendita

CAUSA MOTIVI

È la funzione socio-economica “costante” e “tipica” del contratto

Sono le ragioni “individuali” che spingono un soggetto a contrarre CAUSA: scambio della proprietà della cosa verso il pagamento di un prezzo

MOTIVI: il venditore vende perché si trasferisce, l’acquirente compra per fare un investimento La CAUSA è un elemento essenziale del contratto

I MOTIVI sono di regola irrilevanti

Classificazione dei Contratti

  1. CONTRATTI SINALLAGMATICI a prestazioni corrispettive, ci sono obbligazioni da entrambe le parti. Ciò che ne consegue è che questi possono essere risolti per inadempimento. Es.: compravendita, locazione, appalto.  Aleatori→una parte ha prestabilito la prestazione l’altra è aleatoria ( deve stabilire se, quando , quanto, etc..)  Commutativi→ entrambe le prestazioni sono già prestabilite

  2. CONTRATTI UNILATERALI sorgono obbligazioni solo in capo ad una parte, il proponente. La conseguenza principale è che questo tipo di contratto può essere concluso anche senza il consenso. Es. mandato gratuito, fideiussione

  3. A TITOLO ONEROSO→ ciascuna parte ricava un vantaggio e sopporta uno svantaggio. Es. compravendita

  4. A TITOLO GRATUITO→ solo una parte deve sopportare uno svantaggio e l’altra parte ricava un vantaggio NB: non bisogna fare confusione però fra contratto a titolo gratuito e contratto di donazione (animus donandi). Il primo ha il fine ultimo di perseguire un interesse di tipo patrimoniale, il secondo invece è mosso dallo spirito di liberalità, da interessi personali volti ad arricchire il donatario. Es. comodato

Contratti essenzialmente gratuiti

Contratti naturalmente gratuiti

Contratti essenzialmente onerosi non possono che non essere gratuiti, se non lo sono perdono la qualifica di contratto

sono gratuiti/onerosi in assenza di una diversa volontà delle parti

non possono che non essere onerosi, se non lo sono perdono la qualifica di contratto ex: comodato ex.gratuito→ deposito ex.oneroso→mutuo

ex: compravendita

dimostra che il destinatario non abbia colpa nell’impossibilità di ricevere l’atto. (contratti consensuali)

Nei contratti reali invece, il consenso non è sufficiente a concludere il contratto ma è necessaria la CONSEGNA della cosa per perfezionamento del contratto NB: alcuni contratti, tuttavia, si concludono anche con il silenzio, ad esempio se l’accettante procede con l’esecuzione dell’obbligazione contratti con obbligazioni del solo proponente, perchè si presuppone che l’adempimento vada al solo vantaggio della controparte.

(contratti reali)

REVOCA

è la dichiarazione di volontà unilaterale intesa a estinguere con effetto immediato un negozio giuridico valido o a ritirare la proposta o l'accettazione di un contratto.

La proposta può essere revocata finché il contratto non si è concluso. Invece l’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione. (Art. 1328)

NB: proposta irrevocabile→ proposta che non può essere revocata e che quindi è come se rimanesse “bloccata” per un certo periodo di tempo.

Patto di Opzione → Accordo tra due parti con cui una (promittente) si obbliga a stipulare un contratto, mentre l'altro (promissario), che non è obbligato, ha il diritto di esigere che si giunga alla stipulazione del contratto con preferenza su ogni altra persona.

Presunzione di conoscenza (art.1335) →La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Offerta al pubblico (art. 1336) → L’offerta al pubblico, quando contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

Responsabilità Precontrattuale

riguarda la fase in cui le due parti sono ancora in trattativa; quindi, il contratto non si è ancora concluso. La libertà di continuare o meno le trattative trova limiti nei doveri:

a) di BUONA FEDE OGGETTIVA→ comportarsi con lealtà e correttezza

b) di INFORMARE→ l’altra parte di una presente causa di invalidità del contratto

La violazione di questi obblighi è fonte di responsabilità precontrattuale e produce la condanna verso chi li viola a risarcire i danni recati: perdita subita (es. spese di viaggio, progetti, consulenze, etc.) + mancato guadagno (es. occasioni perdute). Si parla di INTERESSE NEGATIVO, ossia del danno risentito per aver confidato nella conclusione o nella validità del contratto.

BUONA FEDE SOGGETTIVA BUONA FEDE OGGETTIVA È l’ignoranza di ledere l’altrui diritto

È il comportamento della persona onesta e leale

Es. acquisto a non domino di bene mobile ex art. 1153 cod. civ.

Es: Art. 1337: nello svolgimento delle trattative le parti debbono comportarsi secondo buona fede Art. 1366: il contratto deve essere interpretato secondo buona fede Art. 1375: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede

IL CONTRATTO PRELIMINARE

È il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare entro un dato termine, il contratto definitivo.

Il preliminare deve avere tutti gli elementi essenziali di un contratto…

Forma : in particolare deve essere “per relationem” ovvero deve essere la stessa del contratto definitivo, pena la nullità. Il contratto è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (Art 1351)

Nel caso in cui all’interno di un contratto preliminare una delle due parti non voglia più adempiere, ovvero non voglia più concludere il contratto definitivo. Il contraente fedele può richiedere al giudice di emettere una sentenza, la quale produca gli effetti del contratto definitivo ( sentenza costitutiva ).

Trascrizione dei contratti preliminari è possibile e ha lo scopo di rendere opponibile a terzi aventi causa il contratto definitivo con effetti ex tunc. Il d.l. 31 dicembre 1996, n. 699 ha previsto la trascrizione del preliminare (che abbia ad oggetto la vendita di un immobile, la costituzione di un diritto reale, etc.) La trascrizione anticipa l’opponibilità del contratto definitivo (o della sentenza costitutiva) alla data in cui il preliminare è stato trascritto.

Bisogna fare attenzione però e saper distinguere quando le parti durante le trattative si accordano solamente su alcuni aspetti di un contratto (si parla di Puntuazione o Minuta di contratto ) e invece quando costituiscono un vero e proprio contratto preliminare che ricordiamo deve contenere tutti gli elementi del contratto definitivo e non solo alcuni. Il contratto preliminare va distinto dal compromesso o preliminare improprio = contratto che produce tutti gli effetti del contratto ma obbliga le parti a riprodurre il consenso in altra forma.

Condizioni Generali di Contratto

sono clausole predisposte unilaterlamente da una parte (non modificabili dalla controparte), per regolare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti che possono essere.

Sono efficaci solo se l’altra parte le ha conosciute o erano conoscibili

Non fanno parte del documento contrattuale.

Vengono chiamate CLAUSOLE VESSATORIE tutte quelle clausole che prevedono un particolare squilibrio fra chi propone il contratto e chi lo deve accettare. Sono tassative, elencate nell’art.1341 e si considerano efficaci solo se firmate per iscritto dalla controparte.

UNIONE EUROPEA ITALIA

L’Unione Europea ha emanato una specifica direttiva che si occupa della tutela del contraente debole

L’Italia ha recepito la Direttiva europea dapprima introducendo nel codice civile il capo XIV-bis, relativo a i contratti dei consumatori (artt.1469bis sexies) Direttiva n.93 del 5 aprile 1993 Poi inserendo la relativa disciplina nel codice del consumo (artt.33 38)

Codice del Consumo (Regola tutti quei contratti Business/Professionista to Consumer/Consumatore.)

La disciplina si applica a tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore

 Il professionista→ persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che attua il contratto nel quadro della sua attività professionale o imprenditoriale  Il consumatore→ persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta

Artt.33-38 Disciplina che concerne i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore

Art.1341 Disciplina che concerne tutti gli altri casi Ad esempio i contratti tra due professionisti, nell’esercizio della loro attività, o tra persone fisiche entrambe non

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle secondo l’ordinaria diligenza.

Contratti di massa (contratti di serie) Una parte predispone il contratto, un’altra parte si limita ad accettare o non accettare, la fase delle trattative è molto limitata.

-Si possono compiere atti conservativi (protezione della propria posizione)

  • Ci si deve comportare secondo buona fede (la condizione si considera avverata se scorrettamente ne è impedito l’avveramento)
  • Si può disporre sia del diritto condizionato che dell’aspettativa, alle medesime condizioni

Gli effetti dalla condizione retroagiscono al momento della conclusione del contratto

NB: dopo il verifocarsi dell condizione gli effetti del contratto retroagiscono al momento della conclusione del contratto

IL TERMINE

Elemento accidentale del Contratto che si identifica come un evento futuro e certo dal quale si fanno dipendere gli effetti un contratto (termine iniziale). Oppure fino al quale si fanno dipendere gli effetti un contratto (fino al quale). È un evento: dal quale o fino al quale si fanno dipendere gli effetti del contratto cui il termine è apposto.

Esempio: il panettiere Tizio si impegna a fornire pane al bar di Caio dal 1° giugno fino al 30 settembre.

MODUS

Elemento accidentale del Contratto definibile come un peso che il beneficiario di una

liberalità subisce per volontà dello stesso soggetto che fece l'attribuzione Valido

solamente per la Donazione e per il Testamento Ex→ io ti dono/lasciò in eredità casa mia

però tu devi utilizzarla come sede di una fondazione che si occupa di accoglienza agli

immigrati.

Art.1372→ “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, salvo che nei casi previsti dalla legge”. Atto di autonomia che le parti sono libere di concludere ma, se concluso, debbono rispettare allo stesso modo in cui sono tenute a rispettare la legge.

Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause previste dalla legge. Le cause di scioglimento del contratto sono quindi….

 Mutuo consenso delle parti (nuovo accordo uguale e contrario)  Recesso unilaterale→ Legale (es: lavoratore nel contratto di lavoro, consumatore) o Contrattuale (dietro caparra penitenziale, chi l’ha data la perde, chi l’ha ricevuta deve il doppio)

N.B. il consumatore può recedere dai contratti conclusi con un professionista a distanza o fuori dai locali commerciali entro 14 giorni Invalidità del contratto :

 Riguarda il contratto come atto

 Indica un difetto (vizio) del contratto che lo rende inidoneo a produrre effetti giuridici

 Il contratto nullo non produce effetti per i terzi

 Il contratto annullato fa salvi i diritti del terzo in buona fede che li abbia acquistati in buona fede e a titolo oneroso

Risoluzione (scioglimento) del contratto:

Riguarda il contratto come rapporto

EFFICA

CIA

DEL

CONT

RATTO

Il contratto è idoneo a produrre i suoi effetti, ma cessa di produrli per la presenza di una causa di risoluzione del contratto Lo sciogliemento del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi

La risoluzione ha effetto retroattivo, ma solo tra le parti

Le cause di risoluzione del contratto devono essere previste, salvo nel caso di mutuo consenso

Il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso (nuovo accordo uguale e contrario, successivo accordo delle parti di sciogliere il contratto) o per cause previste dalla legge:

 Recesso unilaterale

 Contrattuale – dietro corrispettivo: caparra penitenziale (chi l’ha data la perde, chi l’ha ricevuta deve il doppio)

 Legale  Difetto funzionale del sinallagma (cause di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive):

1.Risoluzione→ per inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione, eccessiva onerosità. La risoluzione inoltre ha effetti retroattivi. quando uno dei contraenti non adempie, l’altro può chiedere a sua scelta l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453).

 Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra  Le parti possono prevedere una clausola risolutiva espressa  Può essere previsto un termine essenziale, passato il quale il contratto si scioglie Il contratto si scioglie o per via giudiziale o per via extragiudiziale con la diffida ad adempiere (procedimento monitorio)

2.Risoluzione per impossibilità sopravvenuta = impossibilità sopravvenuta della prestazione: l’altro contraente non è più tenuto a eseguire la sua prestazione

 Impossibilità parziale – l’altro contraente ha la possibilità di scegliere tra chiedere una riduzione anche della sua prestazione oppure recedere dal contratto  Impossibilità temporanea – determina lo scioglimento del contratto se, quando la prestazione torna a essere possibile, la controparte non abbia più interesse a ricevere la prestazione

3.Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta= si altera il sinallagma e il contratto può essere sciolto, ma deve trattarsi di una sopravvenuta inerosità che superi la normale alea del contratto. Inoltre, riguarda solo i contratti a esecuzione differita oppure i contratti a esecuzione continuata o periodica

4.Principio della presupposizione = ipotesi di scioglimento non prevista dal legislatore, ma elabora dalla giurisprudenza e dalla dottrina – il vincolo contrattuale è legato a una situazione di fatto che funge da base oggettiva (presupposto) del regolamento di interessi stabilito dalle parti. Il vincolo, quindi, dovrebbe cadere quando la sopravvenienza di diverse circostanze fa venir meno quel presupposto.

Il contratto non produce effetti verso i terzi salvo i casi previsti dalla legge: contratto per persona da nominare contratto con il quale una delle parti si riserva di nominare un terzo che subentra nella sua posizione contrattuale. Il terzo subentra solo su esplicita manifestazione di volontà: dichiarazione di nomina (procura precedente al contratto) e il successivo consenso del terzo. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata alla controparte di norma entro tre giorni (salvo che non viene stabilito

Cause di nullità:

 Mancanza di elementi essenziali del contratto – manca l’accordo delle parti (es. nel

caso di violenza fisica), l’oggetto é impossibile (es: ti vendo la luna) o

indeterminato (es. ti vendo uno dei miei 10 appartamenti), manca la causa (es. ti

cedo la mia casa), manca la forma scritta ad substantiam (es. vendita immobiliare

senza forma scritta)

 Illiceità di elementi essenziali del contratto – contrarietà a norme imperative,

all’ordine pubblico o al buon costume della causa, dell’oggetto o del motivo

comune a entrambe le parti

 Annullabilità –il contratto produce sempre effetti che possono essere annullati

con la sentenza di annullamento. Questa rende il contratto inefficacie con effetti

retroattivi, come non fosse mai esistito.

il negozio annullabile possiede i requisiti, ma c’è un vizio dell’atto

 L’annullabilità ha fondamento particolare (i difetti del contratto pongono un

problema di tutela degli interessi particolari di una e di una sola delle parti

contraenti)

 L’annullabilità è testuale (può sussistere solo nei casi espressamente

previsti, richiede un’esplicita e specifica previsione)

 L’annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è

stabilita (legittimazione relativa) solo entro 5 anni (prescrittibilità

dell’azione); oppure il contratto può essere convalidato con dichiarazione

della parte che avrebbe potuto chiedere l’annullamento

 L’annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede e a

titolo oneroso

 Operatività dell’annullabilità – sentenza costitutiva (produce un mutamento,

eliminando un contratto fino ad allora efficace)

Cause di annullabilità:

 Incapacità legale (non si considera mai la buona fede della controparte perché si

ritiene che l’incapacità legale sia facilmente riconoscibile; la capacità di fatto

dell’interdetto o del minore non esclude comunque l’annullabilità)

 Incapacità naturale (contratto annullabile se comporta un grave pregiudizio per

l’incapace e se l’altro contraente è in malafede; invece, se la controparte è in

buona fede soggettiva si tutela il suo affidamento)

Vizi del volere:

1.Errore – deve essere essenziale e riconoscibile (riconoscibilità dell’errore – rilevabile da

una persona di normale diligenza) dall’altro contraente; falsa rappresentazione della

realtà

Art. 1429 – i quattro casi di errore essenziale:

 Errore sulla natura o sull’oggetto del contratto

 Errore sul valore: errore sull’identità dell’oggetto della prestazione o su una qualità

dell’oggetto, determinante per il consenso

 Errore sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente che siano determinanti per il

consenso

 Errore di diritto che sia stato la ragione unica o principale del contratto

Si possono poi distinguere tre diversi tipo di errore:

 Errore-vizio: errore che vizia la formazione della volontà

 Errore-motivo: errore che motiva a contrarre

 Errore ostativo: divergenza tra volontà e dichiarazione

 Violenza – è la minaccia di un male ingiusto e notevole; deve essere tale da fare

impressione su una persona sensata e deve riguardare un male ingiusto e notevole

alla persona o ai beni del minacciato.

2.VIOLENZA(psicologica/morale/fisica non assoluta)

Indica un vizio del volere che determina annullamento del contratto. Non è altro che la

minaccia di un male INGIUSTO e NOTEVOLE per estorcere il consenso. Si ha riguardo

all’età, al sesso e alla condizione delle persone per determinare la presenza di violenza.

Va distinta dal timore reverenziale (paura di un’autorità).

Timore (≠ violenza) – situazione psicologica in cui si trova una persona che immagina o

prevede un male che la potrà colpire. Non è causa di annullamento, ma se la controparte

se ne accorge e se ne approfitta si considera come violazione del dovere di correttezza

delle trattative e dà diritto al risarcimento del danno. è causa di annullamento anche se

la minaccia proviene dal terzo. L’ordinamento tutela sempre chi è nella posizione più

fragile

3.Dolo (raggiro) Indica artifici o raggiri che inducono il contraente in errore.

 Dolo determinante (senza raggiri l’altra parte non avrebbe contratto)

 Dolo incidente (ha solo indotto la parte ingannata a contrarre a condizioni

diverse; dà diritto al risarcimento dei danni)

 Un contratto invalido (nullo o annullabile) è di regola inefficace, ma il

contratto annullabile produce i suoi effetti finché non viene annullato.

Un contratto valido è di regola efficace, ma può essere inefficace in quanto sottoposto a

condizione, a termine o è un contratto simulato. il dolo che proviene dal terzo è causa di

annullamento solo se la controparte era in malafede (ne era a conoscenza)

(= attribuire un significato alla manifestazione di volontà manifestata dalle parti,

colmare eventuali lacune e qualificare il contratto)

Regola generale – art. 1366: Il contratto deve essere interpretato secondo buona

fede.

Interpretaz

come prova dalle parti deve avere forma scritta. Quando il contratto dissimulato è

illecito può essere provato anche con i testimoni.

Effetti verso i terzi:

 La simulazione non può essere opposta ai:

 Creditori del simulato acquirente che abbiano in buona fede iniziato

l’esecuzione sui beni del loro debitore. I creditori del simulato acquirente

tuttavia soccombono ai creditori del simulato alienante.

 Terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti in base al contratto

simulato.

 Terzi aventi causa pregiudicati dall’apparenza→possono far valere sempre la

simulazione nei confronti delle parti, provandola anche con i testimoni. Tuttavia

non possono contro i terzi acquirenti che sono in buonafede

Conclusione contratto

PROPOSTA = ACCETTAZIONE

Contratti consensuali: es. vendita

Principio di cognizione=Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ART. 1326 cod. civ.

CONTR. CONSENSUALI CONTRATTI REALI SI CONCLUDONO CON IL SOLO CONSENSO DELLE PARTI

SI CONCLUDONO, OLTRE CHE CON IL

CONSENSO, ANCHE CON LA CONSEGNA BENE

ES.: VENDITA ES.: MUTUO COMODATO

Il contratto produce effetti che possono essere:

OBBLIGATORI REALE / TRASLATIVI

VENDITA

È il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470) (≠ permuta: scambio in natura di un bene con un bene)

Contratto consensuale a efficacia reale – la proprietà si trasferisce nel momento della manifestazione del consenso (conclusione del contratto).

ECCEZIONI: 1. vendita di cose generiche

  1. vendita di cose future
  2. vendita di cosa altrui
  3. vendita con riserva della proprietà (la proprietà si trasmette solo con l’individuazione (no efficacia reale, ma obbligatoria)

sono quei contratti che hanno efficacia reale e determinano l’insorgenza di obbligazioni ma anche il trasferimento/costituzione di diritti reali o altri diritti. Nei contratti ad efficacia reale vige il principio Consensualistico [art.1376] per effetto del quale il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (secondo la forma richiesta dalla legge per il tipo di contratto. Es: vendita donazione mutuo

sono quei contratti che hanno efficacia obbligatoria e determinano l’insorgenza di sole obbligazioni. Es: mandato locazione

CONFLITTO TRA PIU ACQUIRENTI

BENI MOBILI POSSESSO (ART. 1153)

BENI IMMOBILI TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DEI BENI

IMMOBILI

CREDITO NOTIFICAZIONE AL DEBITORE

Atto unilaterale rivolto a terzi attributivo del potere di rappresentanza

Forma della procura=Art. 1392: La procura non ha effetto se non è conferita con le forme

prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. (la procura può essere

anche tacita ricavata dal comportamento o dalla situazione di fatto)

Capacità richiesta al rappresentante e al rappresentato=il rappresentato deve essere

capace di agire, il rappresentante deve essere capace di intendere e di volere in misura

proporzionata alla natura e all’entità dell’atto (art. 1389)

Rappresentato = parte sostanziale dell’atto – sua è la capacità di agire richiesta per

l’atto

Rappresentante = parte formale dell’atto – deve manifestare la volontà di contrarre

Messo o nuncio: rappresentante che si limita a trasmettere una volontà altrui

ECCESSO DI POTERE

ART.1398=rappresentanza senza potere (falsus procurator)

Il contratto è inefficace (non produce effetti né per il rappresentanto, né per il

rappresentante)

ABUSO DI POTERE

il potere di rappresentanza c’è, ma è usato in modo deviante dallo scopo. Il contratto

non è inefficace dall’origine: anzi, produce i suoi effetti, ma è dato al rappresentato il

potere di chiederne l’annullamento (contratto con se stesso, conflitto di interessi..). Il

contratto è annullabile se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo.

ART. 1394= CONFLITTO INTERESSI

ART.1395= CONFLITTO CON SE STESSI

PROC

Salvo intervenga la RATIFICA: Cioè, l’atto con cui il rappresentato accetta gli effetti che dal contratto si producono. Deve avere la stessa forma dell’atto ratificato.

RESPONSABILITA del quale: Se il contratto non è ratificato il contratto non produrrà effetti nei confronti del terzo. Questi però potrà agire per ottenere il risarcimento del danno dal falso rappresentante, per aver confidato senza colpa nell’efficacia dell’atto.

CONSEGUENZA: Il contratto è annullabile se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo

PRESUPPOSIZIONE=è un’ulteriore ipotesi di scioglimento del contratto non prevista dal

legislatore, ma elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

1. COMPRAVENDITA

È il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il

trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Art 1470

Si differenzia dalla PERMUTA (Scambio in natura di bene con bene)

 contratto CONSENSUALE

 efficacia REALE (Trasferimento della proprietà)

oltre a traferire il diritto di proprietà fa sorgere in capo alle parti delle obbligazioni

venditore = a) consegnare la cosa al compratore

b) fare acquistare la proprietà della cosa o il diritto nella vendita ad effetti obbligatori

ex→ vendita di bene futuro, vendita di cosa altrui, vendita di cosa generica

c) garantire il compratore da VIZI ed EVIZIONE della cosa

compratore =pagare il prezzo

Evizione → perdita del diritto di proprietà per effetto della rivendicazione di un terzo

CONTRAT

TI DI

ALIENAZI

ONE

Vizio → difetto che rende la cosa inidonea all’uso a cui è destinata o che ne procura un

apprezzabile diminuzione di valore

Se il compratore riconosce nella cosa un vizio può procedere in due modi

1) per risoluzione del contratto + eventuale risarcimento (azione REDEBITORIA)

2) per riduzione del prezzo + eventuale risarcimento (azione ESTIMATORIA) I presupposti

che permettono l’attivazione della garanzia per i vizi sono

1) la presenza di un vizio

2) il vizio deve essere occulto→ non conosciuti/conoscibili al compratore al momento del

contratto

 Il termine di decadenza per fare valere la garanzia da vizi è di 8 giorni dalla

scoperta del vizio.

 Il termine di prescrizione per agire in risoluzione o riduzione del prezzo è di 1 anno

il venditore risponde dei vizi sulla cosa anche se non ne ha colpa, per avere invece il

risarcimento deve essere provata la colpa del venditore.

NB: Nel C.del Consumo le norme riguardanti la garanzia dai vizi cambiano, tutelando

maggiormente il consumatore che ha la possibilità di agire in diverese maniere e più

tempo per farlo.

oggetto→ bene di consumo (mobili)

contratto→ professionista-consumatore.

L’obbligazione del professionista è quella di consegnare un bene conforme al

contratto per cui se c’è un vizio si parla di DIFETTO DI CONFORMITA’ e il consumatore

può agire in Riparazione o Sostituzione, solo se non è possibile allora può agire in

Risoluzione o Riduzione.

Il termine di decadenza per la denuncia è di 2 mesi. Il termine di prescrizione per

agire è di 2 anni

2. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

È il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose o beni.

Es. fornitura di gasolio, o di energia elettrica per un’abitazione o un’impresa

è un contratto di DURATA→ se si risolve per inadempimento le prestazioni effettuate non sono ripetibili.

3. CONTRATTO ESTIMATORIO

Una parte consegna uno o più beni mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo

o a restituire le cose nel termine stabilito. Nel frattempo, egli solo piò venderle e in tale

caso, mancando la restituzione, dovrà pagare il prezzo delle cose vendute. Questo

contratto ha lo scopo di attribuire al commerciante la disponibilità materiale e il potere di

vendere senza però trasferirgli senz’altro la proprietà delle cose.

Es. edicola

4.FRANCHISING ( affiliazione commerciale)

termine del contratto, il conduttore potrà scegliere se: a) restituire la cosa b) rinnovare il

contratto acquistare la proprietà

Non è espressamente disciplinato. Si distingue in:

 Leasing operativo – contratto con cui una parte concede all’altra, verso il

corrispettivo di un canone periodico e per un tempo determinato l’utilizzazione di

un bene e si conviene che, al termine del contratto, il conduttore potrà scegliere se

restituire: la cosa, rinnovare il contratto o acquistare la proprietà della cosa

 Leasing finanziario – il conduttore si accorda con un finanziatore affinché egli

acquisti un bene e glielo conceda in godimento dietro un corrispettivo per un

tempo determinato. Al termine il conduttore potrà scegliere se: restituire la cosa,

rinnovare il contratto o acquistare la proprietà della cosa.

Coinvolge tre soggetti:

 Fornitore del bene, Destinatario del bene, Concedente-finanziatore (che acquista il

bene dal fornitore e lo cede in godimento all’utilizzatore)

Sale and lease back = il proprietario di un bene lo venda a una società di leasing, che

concede il bene in leasing al proprietario.

3.Comodato

È il contratto reale col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile,

affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la

stessa cosa ricevuta (art. 1803). È un contratto reale ad effetti obbligatori. contratto

UNILATERALE, Forma LIBERA

Prestito d’uso = essenzialmente gratuito, Oggetto del comodato è una cosa, mobile o

immobile, che le parti considerano infungibile.

L’oggetto del comodato è una cosa, mobile o immobile, che le parti considerano

infungibile. Non è possibile chiedere la restituzione del bene prima che il tempo sia

trascorso o l’uso sia stato realizzato. A meno che il comodatario agisca non osservando

la diligenza del buon padre di famiglia. Comodato precario→ quando non è stabilito un

tempo o un uso determinato. In questo caso il comodante può richiedere sempre il bene

indietro

4.Mutuo (prestito di consumo)

È il contratto reale a efficacia reale col quale il mutuante consegna al mutuatario una

determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e il mutuatario si obbliga a

restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813)

Prestito di consumo=naturalmente oneroso, forma libera

Il mutuatario che ha ricevuto il prestito ha l’obbligo di restituire altrettante cose della

stessa specie e qualità. (es. la stessa somma di denaro, una eguale quantità di cibo, di

sementi, di fogli, etc.). Salvo patto contrario, chi ha ricevuto a prestito una somma deve

corrispondere anche gli interessi (il mutuo è dunque naturalmente a titolo oneroso ) (art.

1815). Qualora la restituzione avvenga per rate , il mutuante può chiedere l’immediata

restituzione dell’intero se il mutuatario manca di pagare anche una sola rata.

Contratti

di

  1. Appalto

L’appalto è il contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei

mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un

servizio verso un corrispettivo in denaro.

Il committente ha diritto di verificare l’opera eseguita dall’appaltatore nel corso

dell’esecuzione

Il committente ha diritto di verificare l’opera compiuta prima di ricevere la consegna (il

collaudo)

L’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo non appena l’opera sia accettata

dal committente

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità o i vizi dell’opera non riconoscibili

dal committente o dolosamente taciuti dall’appaltatore.

  1. Contratto d’opera

È il contratto con cui una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con

lavoro prevalentemente proprio (≠ appalto) e senza vincolo di subordinazione (≠ lavoro

subordinato) nei confronti del committente, verso un corrispettivo

L’accettazione dell’opera libera il prestatore d’opera da responsabilità per difformità a

quanto pattuito o per vizi che fossero noti o facilmente riconoscibili al committente

all’atto dell’accettazione

Garanzia= Il committente che scopra difformità o vizi non riconoscibili deve denunciarli

entro otto giorni dalla scoperta (decadenza); dopo la denuncia, ha un anno di tempo

(prescrizione) per far valere il suo diritto al risarcimento, alla eliminazione dei vizi, o alla

risoluzione del contratto.

  1. Trasporto

È il contratto mediante il quale il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire

persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678).

 Trasporto di persone= il vettore si assume le obbligazioni di eseguire il trasporto

e di evitare sinistri alla persona. In caso di sinistri alla persona il vettore risponde

per inadempimento (il trasportato deve solo dare la prova del contratto, del danno

e del nesso di causalità)

 Trasporto di cose= contratto a favore di terzi (figurano 3 parti: vettore, mittente

e destinatario)

  1. Commissione

È il contratto di mandato senza rappresentanza che ha per oggetto l’acquisto e la

vendita di beni per conto del committente da parte del commissionario (risponde nei

confronti del committente per l’esecuzione dell’affare)

  1. Spedizione

È il contratto di mandato senza rappresentanza col quale lo spedizioniere assume

l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di

trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Spedizioniere ≠ vettore – soggetto con il quale lo spedizioniere conclude il contratto per

conto del mandante

  1. Agenzia