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Le regole fiscali italiane per le transazioni tra società italiane e società estere, con particolare riferimento alle società controllate e alle black list. del principio del valore normale, della disciplina anti elusiva e della tassazione per trasparenza.
Tipologia: Appunti
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Qui non c'è uno spostamento di materia imponibile dall'ordinamento italiano ad un altro, ma lo spostamento avviene tra una società e l'altra del gruppo per avere un vantaggio complessivo. Questo dibattito nel tempo si è sviluppato nel tempo, alcuni sostenevano posizioni diverse, che l'art 110 riguarda soltanto società estere, altri sostenevano che la ratio deve poter valere anche rispetto a rapporti entrambi dello stesso stato; il legislatore ha messo recentemente la parola fine a questa di disputa, attraverso il D.lgs. 147/2015, in attuazione della delega fiscale del 2014, dicendo che il transfer price vale solamente per transazioni transnazionali. Questo non vuol dire che le società italiane appartenenti allo stesso gruppo possono gestire le loro transazioni in piena libertà, perché il principio del valore normale dell'art 9 del Tuir è un principio generale che vale per tutte le possibili applicazioni relative al regime tributario nazionale. 11 Quater. la rilevanza penale del transfer price. L'accertamento del fatto che un soggetto ha pagato meno imposte di quelle dovute, può portare, non solo il recupero dell'imposta e le sanzioni amministrative ad essa collegata, ma ha anche la possibilità di incorrere in sanzioni penali, questo nel caso in cui l'entità del evasione contestata superi determinate soglie. Il problema è, le rettifiche da transfer price danno vita a sanzioni penali? Il problema si pone perché qui non si ha una vera e propria evasione, non viene nascosto un imponibile, qui le transazione è effettivamente avvenuta ma crea problemi la congruità del corrispettivo che, effettivamente, è passato tra i due soggetti. In assenza di una norma specifica, o nel senso della rilevanza penale di tale condotta o nel senso dell'esclusione della rilevanza penale, la giurisprudenza si era diversificata in materia. Anche qui, il legislatore con il D.lgs. 158/2015, decreto che ha riformato parte del sistema sanzionatorio penale tributario, ha detto che le rettifiche del transfer price, come tutte le rettifiche di valutazione delle componenti positive o negative di reddito, non possono essere oggetto di una contestazione penale.
12. Società estere controllate. Proseguiamo con un istituto che nella pratica ha una grande rilevanza, soprattutto per gli operatori italiani che svolgono attività all'estero: parliamo delle società estere controllate , C.F.C. (controlled foreign companies). Questa disciplina che ha una funzione anti elusiva, perché riguarda ancora una volta i rapporti tra società con sede in Italia e società con sede all'estero, fino a qualche anno fa questa disciplina si applicava unicamente ai rapporti tra società italiane e società residenti in “paradisi fiscali”, paese facente parti della black list, stati non cooperativi sul piano fiscale. Oggi invece, la disciplina sulle cfc può riguardare i rapporti tra una società italiana e una società controllata situata in un paese della white list, un paese perfettamente collaborativo, a condizioni diverse. Norma cardine della disciplina delle black list è l'art 167Tuir “ Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute”
Laddove una società residente controlli una società estera, situata in un altro stato, allora il reddito imponibile generato in capo alla società estera controllata viene tassato “per trasparenza” in capo alla società controllante italiana, sempre che non vi siano delle circostanze esimenti, circostanze al verificarsi delle quali questa disciplina non opera. Quindi il reddito generato dalla società estera, tassato dalla nazione di residenza, viene a costituire base imponibile in capo alla società italiana secondo le regole fiscali italiane. Per trasparenza, vuol dire a prescindere dal fatto che la società italiana abbia ricevuto distribuzione di utili o dividendi da parte delle società estera.
1. Soggetti riguardati da questa disciplina à Società italiane residenti che controllano una società residente all'estero. Qui il termine controllo è inteso come controllo di diritto , previsto dal 1° comma dell'art 2359 c.c Società controllate e società collegate „ Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;" Nella prassi si è estesa l'operatività della disciplina della Cfc, anche nei casi di un controllo di fatto : cioè il caso in cui la società italiana, pur non avendo la maggioranza dei voti in sede di assemblea ordinaria della società controllata, ha comunque un'influenza dominante su di essa (pacchetto azionario non di maggioranza ma principale, accordi parasociali tra la società italiana e gli altri soci locali, che permettono, pur in assenza di una maggioranza assoluta delle quote, di esercitare un'influenza dominante sulla società controllata). Cosa vuol dire tassazione per trasparenza dei redditi della controllata in capo alla società italiana? La società estera avrà fatto la sua dichiarazione dei redditi nel paese di residenza, applicando le regole del luogo. Cosa significa allora che il reddito di questa società è imputabile per trasparenza in capo alla società italiana? Vuol dire che quel reddito, definito sulla base delle norme fiscali del paese terzo, viene così come è imputato alla controllante oppure vuol dire che la controllante deve andare a rifare il calcolo della base imponibile, e le conseguenti imposte sulla società estera, applicando le norme italiane e quindi andando in questo modo a liquidare l'imposta italiana? Il legislatore dice, tasso per trasparenza un imponibile che però devo calcolare secondo le regole italiane, questo per evitare dei vantaggi di impiantare una società controllata in un altra giurisdizione perché casomai le regole fiscali di determinazione del reddito sono particolarmente più favorevoli (Es: permettono la deduzione di certi costi che non possono esser dedotti in Italia). Sarebbe incongruo consentire di determinare il reddito imponibile in Italia per trasparenza in capo alla controllante, applicando quelle regole di favore dello stato di residenza della controllata. La soluzione è l'individuazione di tutti i componenti attivi e passivi della società controllata estera e riclassifico le scritture contabili, e quindi la dichiarazione, applicando le norme italiane. Es: quindi se un costo, dedotto nel paese della controllata, in Italia non è deducibile, quel costo non sarà deducibile, non lo considero nella base imponibile che vado ad applicare per trasparenza in capo alla controllante. Vale il principio che vieta la doppia disposizione, quindi se il soggetto controllato estero ha liquidato l'imposta nel paese di residenza, quell'imposta sarà possibile scomputarla dall'imposta che per trasparenza, si ha sulla stessa base imponibile in Italia, il così detto credito di imposta , per evitare che sullo stesso reddito si debba pagare due volte.
Es: in Italia l'aliquota Ires è il 27,5%, se il soggetto controllato sta in un paese white list ma che ha un'aliquota di tassazione dei redditi di impresa è il 10%, allora questa condizione necessaria, ma non sufficiente, si verifica.