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Capitolo 20: Redditi Trasnazionali - Stabile Organizzazione e Imprese Controllate Estere, Sintesi del corso di Diritto Tributario

Questo capitolo del testo discute sui redditi imponibili per imprenditori non residenti in italia, che operano attraverso una stabile organizzazione materiale o personale. La sezione include definizioni, eccezioni e regimi fiscali per le imprese controllate estere. La stabilità organizzazione è un centro di imputazione di situazioni giuridiche, che rende applicabili le stesse norme per imprese residenti. Il regime delle imprese controllate estere è un meccanismo antielusivo per contrastare la tassazione in italia mediante rinvio della distribuzione dei redditi.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 02/10/2020

MaestraDegliUnicorni
MaestraDegliUnicorni 🇮🇹

4.4

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CAPITOLO 20: I REDDITI TRASNAZIONALI
Gli imprenditori NON residenti producono reddito d’impresa
imponibile in Italia solo se, nel territorio dello Stato, operano per
mezzo di una stabile organizzazione.
STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE
Art 162 TUIR: “l'espressione "stabile organizzazione" designa una
sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente
esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.”
[…] “una significativa e continuativa presenza economica nel
territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una
sua consistenza fisica nel territorio stesso”.
NON sono comprese:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di
consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello
svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini
dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a)
ad e).
STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE
Un soggetto che nel territorio dello Stato conclude abitualmente, in
nome e per conto dell’impresa NON residente, contratti diversi da
quelli di acquisto di beni. Tale attività deve essere esercitata
abitualmente e deve impegnare l’impresa NON residente. NON vi è
stabile organizzazione personale se il soggetto è INDIEPENDENTE, in
senso giuridico ed economico e opera nell’ambito della sua ordinaria
attività.
La stabile organizzazione è un mero centro di imputazione di
situazioni giuridiche.
La presenza della stabile organizzazione rende applicabili le stesse
norme che si applicherebbero se l’impresa NON residente fosse
residente in Italia.
La stabile organizzazione NON è un soggetto ma una
fattispecie.
Il reddito della stabile organizzazione è determinato secondo le
regole del reddito d’impresa.
REGIME DELLE IMPRESE CONTROLLATE ESTERE
Regime di trasparenza: i redditi sono imputati al soggetto
residente in Italia a prescindere della distribuzione.
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CAPITOLO 20: I REDDITI TRASNAZIONALI

Gli imprenditori NON residenti producono reddito d’impresa imponibile in Italia solo se, nel territorio dello Stato, operano per mezzo di una stabile organizzazione. STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE Art 162 TUIR : “l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.” […] “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”. NON sono comprese: a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e). STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE Un soggetto che nel territorio dello Stato conclude abitualmente, in nome e per conto dell’impresa NON residente, contratti diversi da quelli di acquisto di beni. Tale attività deve essere esercitata abitualmente e deve impegnare l’impresa NON residente. NON vi è stabile organizzazione personale se il soggetto è INDIEPENDENTE, in senso giuridico ed economico e opera nell’ambito della sua ordinaria attività.  La stabile organizzazione è un mero centro di imputazione di situazioni giuridiche. La presenza della stabile organizzazione rende applicabili le stesse norme che si applicherebbero se l’impresa NON residente fosse residente in Italia.  La stabile organizzazione NON è un soggetto ma una fattispecie. Il reddito della stabile organizzazione è determinato secondo le regole del reddito d’impresa. REGIME DELLE IMPRESE CONTROLLATE ESTERE  Regime di trasparenza : i redditi sono imputati al soggetto residente in Italia a prescindere della distribuzione.

Destinatari: contribuenti residenti che detengono direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Anche in questo caso rileva il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.  Funzione: antielusiva per contrastare il rinvio della tassazione in Italia mediante rinvio della distribuzione dei redditi prodotti dalle imprese estere controllate

Si considera privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati e

territori in cui livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quella applicabile in Italia. Il regime delle imprese controllate estere non si applica in due ipotesi:

  1. Nel caso in cui il soggetto estero svolgono effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato territorio di insediamento;
  2. Quando il soggetto residente NON fruisce del regime fiscale privilegiato, perché il soggetto estero partecipato riceve utili prodotti da una stabile organizzazione o da una partecipata i cui redditi sono tassati in un paese a fiscalità normale. Il reddito del NON residente è un reddito di impresa, determinabile applicando le regole in materia di IRES, ed è tassato con aliquota media IRPEF del soggetto residente applicata sul reddito complessivo, e comunque NON inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società. Il regime può essere esteso anche ai soggetti esteri NON residenti in paesi a fiscalità privilegiata, qualora:
  3. Siano assoggettate ad una prestazione effettiva inferiore a più della metà di quello di cui sarebbero soggetti in Italia;
  4. Abbiano conseguito proventi derivanti per più del 50% della gestione, la detenzione o da l’investimento in titoli, partecipazioni, crediti altre attività finanziarie, della cessione o della concessione in uso i diritti in materiali relativi alla proprietà industriale o alla prestazione di servizi infragruppo. Questa soluzione può essere evitata se si dimostra che l’insediamento all’estero NON rappresenta una costruzione artificiosa volta conseguire un indebito vantaggio fiscale. CREDITO D’IMPOSTA per le imposte pagate all’estero Per eliminare o attenuare la doppia imposizione si applica il meccanismo del credito di imposta, ossia l’attribuzione di un credito per le imposte assolte all’estero in via definitiva ai contribuenti residenti in Italia. Il credito di imposta si compensa con il debito per l’imposta dovuta dal soggetto residente, in sostanza si tratta di una detrazione che petta fino a concorrenza della quota di imposte italiane corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo. La detrazione è data per il tributo pagato all’estero ma NON in misura superiore alla quota di imposte italiana proporzionalmente attribuibile al reddito prodotto all’estero. In caso di tassazione parziale anche la detrazione sarà ridotta. La detrazione può essere fatta valere solo se i redditi possono considerarsi prodotti all’estero secondo i criteri previsti per la localizzazione.