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Questo capitolo del testo discute sui redditi imponibili per imprenditori non residenti in italia, che operano attraverso una stabile organizzazione materiale o personale. La sezione include definizioni, eccezioni e regimi fiscali per le imprese controllate estere. La stabilità organizzazione è un centro di imputazione di situazioni giuridiche, che rende applicabili le stesse norme per imprese residenti. Il regime delle imprese controllate estere è un meccanismo antielusivo per contrastare la tassazione in italia mediante rinvio della distribuzione dei redditi.
Tipologia: Sintesi del corso
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Gli imprenditori NON residenti producono reddito d’impresa imponibile in Italia solo se, nel territorio dello Stato, operano per mezzo di una stabile organizzazione. STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE Art 162 TUIR : “l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.” […] “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”. NON sono comprese: a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e). STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE Un soggetto che nel territorio dello Stato conclude abitualmente, in nome e per conto dell’impresa NON residente, contratti diversi da quelli di acquisto di beni. Tale attività deve essere esercitata abitualmente e deve impegnare l’impresa NON residente. NON vi è stabile organizzazione personale se il soggetto è INDIEPENDENTE, in senso giuridico ed economico e opera nell’ambito della sua ordinaria attività. La stabile organizzazione è un mero centro di imputazione di situazioni giuridiche. La presenza della stabile organizzazione rende applicabili le stesse norme che si applicherebbero se l’impresa NON residente fosse residente in Italia. La stabile organizzazione NON è un soggetto ma una fattispecie. Il reddito della stabile organizzazione è determinato secondo le regole del reddito d’impresa. REGIME DELLE IMPRESE CONTROLLATE ESTERE Regime di trasparenza : i redditi sono imputati al soggetto residente in Italia a prescindere della distribuzione.
Destinatari: contribuenti residenti che detengono direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Anche in questo caso rileva il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Funzione: antielusiva per contrastare il rinvio della tassazione in Italia mediante rinvio della distribuzione dei redditi prodotti dalle imprese estere controllate
territori in cui livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quella applicabile in Italia. Il regime delle imprese controllate estere non si applica in due ipotesi: