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riassunto Convalida di sfratto dal testo di Diritto processuale civile, Monteleone
Tipologia: Sintesi del corso
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Procedimento per convalida di sfratto.
La specialità di questo procedimento, come in generale dei procedimenti speciali, consiste in una diversa organizzazione del contraddittorio, non che il contraddittorio manchi, ma viene organizzato dal legislatore in maniera diversa. Il locatore, se sussistono le condizioni di legge può attivare il procedimento speciale, quindi rivolgersi al giudice per avere l’ingiunzione di pagamento o la convalida di sfratto. Tuttavia, si tratta di un procedimento alternativo a quello ordinario di cognizione, nel senso che il creditore o il conduttore può anche avvalersi di un’azione ordinaria, quindi non necessariamente deve attivare il procedimento speciale.
Nel procedimento per convalida di sfratto, la preventiva instaurazione del contraddittorio è necessaria, cioè qui non avviene come per il decreto ingiuntivo in cui il creditore si rivolge prima al giudice e poi, nel termine di efficacia, deve notificare all’altra parte il ricorso e il decreto ingiuntivo; qui, la instaurazione del contraddittorio preventiva è necessaria, infatti questo procedimento inizia con atto di citazione che deve essere previamente notificato all’altra parte. Quindi si tratta di un procedimento rapido, non sommario, che mira alla formazione privata di un titolo esecutivo e serve al locatore per munirsi di un titolo esecutivo che gli schiuda la strada per l’esecuzione forzata, quindi per riottenere la disponibilità dell’immobile che viene perduta nel momento in cui viene concesso in locazione.
Innanzitutto, per ammettersi il procedimento di convalida di sfratto, deve trattarsi di un rapporto di locazione relativo a un bene immobile. Viene esclusa l’ipotesi della detenzione per altro titolo: se vi è detenzione dell’immobile per un titolo diverso dalla locazione, non si può attivare il procedimento per convalida di sfratto ma si utilizzeranno gli altri rimedi previsti dalla legge. Ci sono tre tipi di procedimento per convalida:
previsti dalla legge o nei termini previsti dal contratto con la contestuale richiesta della convalida giudiziale per la data in cui il contratto andrà in scadenza.
ha più titolo per la detenzione dell’immobile.
locazione o degli oneri accessori.
Fase introduttiva: La competenza appartiene inderogabilmente al tribunale giudice unico nel luogo in cui si trova la cosa locata. Può darsi che il rapporto di cui si discute costituisca oggetto di una clausola compromissoria o di un compromesso arbitrale e, allora, in questo caso il procedimento speciale si svolge sempre dinanzi al Tribunale giudice unico del luogo in cui si trova la cosa; se il conduttore propone opposizione alla convalida, quindi si innesca un ordinario processo di cognizione, rivive la clausola compromissoria o il compromesso arbitrale per cui della cognizione nel merito si riappropria l’arbitro. L’atto introduttivo è l’atto di citazione, il quale, nel procedimento di convalida di sfratto svolge un duplice effetto: ha effetti sostanziali ed effetti processuali. L’effetto sostanziale è la intimazione che fa il locatore al conduttore in ordine al rilascio dell’immobile; mentre gli effetti processuali sono costituiti dalla domanda giudiziale vera e propria. Nell’atto di citazione l’invito e l’avvertimento al conduttore riguarda la circostanza che se l’intimato non compare all’udienza o, pur comparendo, non si oppone, lo sfratto potrà essere convalidato. Altra particolarità è che i termini minimi a comparire, in luogo dei 90 giorni previsti per l’ordinario processo di cognizione, sono di 20 giorni. L’intimante, quindi il locatore, deve notificare previamente l’atto di citazione per convalida di sfratto e deve costituirsi in giudizio e può farlo anche lo stesso giorno dell’udienza. La notificazione dell’atto di citazione deve avere luogo secondo le disposizioni degli artt. 137 e ss del cpc, mentre è esclusa la notificazione al domicilio eletto. Tuttavia la legge ha ritenuto di dovere assicurare una serie di garanzie in favore del conduttore in ordine alla notifica. La prima di queste garanzie è che se la notificazione non avviene a mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario deve spedire al destinatario (al conduttore) un avviso, con raccomandata, con il quale gli comunica che il giorno x ha provveduto alla notificazione di uno dei tre tipi di sfratto e l’avviso deve essere allegato all’originale dell’atto come prova dell’avvenuto adempimento. Ma vi è di più: l’art 663 cpc che spesso costituisce nella pratica fonte di abusi, prevede che il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione o che non sia potuta comparire per caso fortuito o forza maggiore. L’art 663 rappresenta una evidente deviazione dai principi generali in tema di notificazione, che sono improntati al principio dell’astratta conoscibilità, non dell’effettiva conoscenza dell’atto; cioè, la notificazione è un atto eminentemente formale nel senso che, una volta adempiute le formalità previste dalla legge, la notificazione si intende eseguita e perfezionata, indipendentemente dal fatto che il destinatario abbia avuto effettivamente conoscenza o meno dell’atto.
Quindi, con l’atto di citazione il conduttore deve essere citato per una determinata udienza e l’intimante può costituirsi anche il giorno stesso dell’udienza. Un primo esito potrebbe essere quello della mancata comparizione dell’intimante: la mancata comparizione dell’intimante all’udienza, indipendentemente dall’atteggiamento che dovesse tenere
l’intimato (cioè il conduttore) comporta che il giudice dovrebbe, con ordinanza, dichiarare la improcedibilità della domanda. Se invece l’intimato non compare o, pur comparendo, non si oppone alla convalida, il giudice dispone con ordinanza la convalida dello sfratto o della licenza, disponendo che venga apposta la formula esecutiva, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge. Quindi, da ciò emerge che la mancata comparizione o la mancata opposizione, in realtà, costituiscono condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della convalida dello sfratto, perché il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge; per cui, se il giudice ritiene che non sussistano le condizioni di legge deve rifiutare la convalida ed emettere un provvedimento di inammissibilità allo stato degli atti (allo stato degli atti perché la domanda è riproponibile sia in forme speciali che nelle forme ordinarie).
Se si verificano le circostanze richieste, il giudice convalida lo sfratto con ordinanza e dispone che venga apposta la formula esecutiva per cui il locatore potrà, in caso di inottemperanza del conduttore, procedere al recupero dell’immobile attraverso quella particolare forma di esecuzione in forma specifica che è l’esecuzione per rilascio di immobile.
Si discute sulla natura giuridica dell’ordinanza di convalida se questa acquisisca autorità di cosa giudicata materiale (tant’è che determina lo scioglimento irreversibile del contratto di locazione). Ma il giudice non svolge alcuna forma di accertamento che possa giustificare la formazione della cosa giudicata materiale, il giudice svolge un mero controllo di legalità; però, probabilmente, questa forma di controllo unita all’atteggiamento da parte dell’intimato, giustificano il perché questa ordinanza è idonea ad acquisire l’autorità di cosa giudicata materiale.
Veniamo ora all’ipotesi normale, quella in cui l’intimato compaia e si opponga. L’opposizione dell’intimato non richiede formule sacramentali, purché sia chiara ed evidente la volontà dell’intimato contraria alla convalida. L’opposizione da parte dell’intimato, qualunque sia il motivo dell’opposizione e indipendentemente dalla fondatezza dell’opposizione, esclude la convalida; quindi, nel momento in cui l’intimato si oppone, la convalida non potrà più avere luogo. Quindi se l’intimato si oppone, il locatore non deve chiedere la convalida dello sfratto perché, in dipendenza della opposizione, non può più essere concessa, qualunque sia il motivo dell’opposizione; però il locatore ha la possibilità di chiedere l’ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni da parte del convenuto; l’art 665 cpc, tuttavia, consente questa possibilità se l’opposizione non contenga eccezioni fondate su prova scritta e non vi siano gravi motivi in contrario. Se, ad esempio, si tratta di uno sfratto per morosità non può il conduttore addurre di avere pagato senza presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Si è molto discusso sulla natura giuridica dell’ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni. La dottrina prevalente la inquadra fra le ipotesi di condanna con riserva delle eccezioni. In realtà, questa tesi sulla natura di condanna con riserva delle eccezioni, viene giustamente criticata dal nostro manuale che la inquadra tra i provvedimenti anticipatori che non hanno carattere definitivo e che hanno una valenza squisitamente processuale, nel senso che è un provvedimento interinale che viene emesso nell’ambito del procedimento e che ha una valenza processuale, cioè non determina (come l’ordinanza di convalida) lo scioglimento irreversibile del rapporto di locazione ma è solo un provvedimento provvisorio, subordinato peraltro alle eccezioni da parte del convenuto; infatti, se poi le eccezioni del convenuto dovessero risultare fondate è chiaro che l’ordinanza provvisoria di rilascio ne verrà travolta.
Avverso l’ordinanza di convalida, che sia stata emessa in assenza dell’intimato, l’art 668 cpc consente l’opposizione tardiva che può essere proposta nell’ipotesi di irregolarità della notificazione dell’intimazione di sfratto, e per caso fortuito o forza maggiore. Una sent. Della Corte di Cost. Del 72 ha ampliato il rimedio dell’opposizione tardiva, nel senso che è consentita all’intimato che pur avendo avuto tempestiva conoscenza della citazione per la convalida, tuttavia non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. Opposizione tardiva che comunque può essere proposta non oltre 10 giorni dall’esecuzione e l’esecuzione, per espressa previsione di legge, inizia con la notifica dell’atto di avviso ex art 608 cpc. Altra novità è data da altre due sentenze della Corte Cost 84-85 che hanno esteso alle ordinanze di convalida di sfratto il rimedio della opposizione di terzo; quindi il terzo, nella ricorrenza delle ipotesi previste dall’art 404 cpc, in forza di queste sentenze può proporre opposizione avverso l’ordinanza di convalida.