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Slides su convalida e sfratto integrata con il libro, Biavati
Tipologia: Sintesi del corso
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La convalida di licenza o di sfratto: Si caratterizza per la cognizione sommaria, che può essere trasformata in cognizione ordinaria a richiesta della controparte. Il provvedimento finale, se il processo sommario non viene trasformato in processo ordinario, ha la stessa efficacia di una sentenza. Diritti tutelabili: Si tratta dei c.d. diritti alla restituzione, fondata sul venir meno di un rapporto contrattuale che offre ad altro soggetto un diritto di detenzione: per scadenza del contratto di locazione (art. 657: licenza o sfratto); per morosità protrattasi oltre venti giorni dalla scadenza (art. 658); quando è accessoria ad un rapporto di lavoro, per una qualunque causa di scioglimento di quest’ultimo (art. 659). Rapporti rilevanti: solo quelli indicati dall’art. 657 (la locazione, l’affitto a coltivatore diretto e i contratti agrari e associativi; sono esclusi i rapporti di comodato). La l. n. 208 del 2015 ha esteso il procedimento anche ai rapporti di leasing immobiliare Condanna in futuro: a. Il procedimento di convalida (nella forma della intimazione della licenza per finita locazione) può essere esperito ancor prima del sorgere del diritto al rilascio, cioè ancor prima della scadenza del contratto, in deroga al principio generale per cui la tutela giurisdizionale può essere domandata solo dopo che si sia verificata la lesione del diritto soggettivo. b. come azione preventiva, a valere qualora alla scadenza non vi sia rilascio e ha l’effetto sostanziale di impedire la tacita rinnovazione (art. 657, 1 co.). Domanda: La forma della domanda, art. 660, 3° co., è quella della citazione (unica ipotesi di procedimento speciale introdotto con questa tecnica), in quanto l’atto deve produrre effetti di diritto sostanziale e per questa ragione è di natura ricettizia:
Le parti si costituiscono, quanto all’attore, con il deposito dell’intimazione debitamente notificata e, quanto al convenuto, con una comparsa di risposta, fino all’udienza. Il convenuto può anche comparire personalmente, senza difensore. Udienza: All’udienza si possono verificare le seguenti eventualità: Mancata comparizione dell’attore; Mancata comparizione del convenuto; Comparizione del convenuto e mancata opposizione; Comparizione del convenuto e opposizione Comportamenti delle parti: Mancata comparizione dell’attore: ex art. 662, priva di effetti l’intimazione e dunque il processo si conclude con un provvedimento di archiviazione (restano tuttavia gli effetti sostanziali dell’intimazione) Mancata comparizione del convenuto: art. 663, 1 co. Se non compare il convenuto e il g. non ritiene opportuno rinnovare la citazione, il g. convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza il rilascio (nella sostanza convalida al rilascio, fissando il termine per l’esecuzione). Se lo sfratto è intimato per morosità, la convalida è subordinata all’attestazione da parte dell’attore della sua persistenza. Comparizione, ma mancata opposizione del convenuto: ex art. 663, 1 co., il g. convalida lo sfratto e dispone con ordinanza il rilascio, fissando il termine per l’esecuzione (nella sostanza un provvedimento di condanna esecutivo al rilascio) Se l’intimato compare e si oppone: la fase sommaria termina e si apre un normale giudizio di cognizione. Se l’intimato non si oppone con eccezioni fondate su prova scritta, su istanza del locatore il g. può emettere ordinanza non impugnabile di rilascio immediatamente esecutiva, subordinabile a prestazione di cauzione; salvo «gravi motivi». Mutamento del rito Innanzi all’opposizione, pronunciati i provvedimenti di cui all’art. 665, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., il giudice muta il rito fissando l’udienza di discussione innanzi a sé secondo le regole del rito locativo (art. 447- bis, che richiama l’art. 420 c.p.c.). Il fondamento della convalida: Si tratta evidentemente di un procedimento monitorio puro, poiché la convalida dipende dalla condotta del convenuto, se non compare o se comparendo non si oppone: dunque il giudice non deve compiere un accertamento della fattispecie, neppure nelle forme della cognizione sommaria, ma prendere atto del comportamento del convenuto. L’ordinanza non opposta ha efficacia di giudicato sostanziale sul punto dell’esistenza della locazione, della qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato. Se il giudice erroneamente convalida nonostante l’opposizione dando luogo ad un accertamento che la legge non gli consente, l’ordinanza di convalida ha la sostanza di una sentenza e quindi è appellabile secondo le regole ordinarie. Ordinanza di pagamento nello sfratto per morosità: 1.Se nello sfratto per morosità l’intimato si oppone contestando l’ammontare della somma, il giudice può ordinare il pagamento della somma non contestata offrendo venti giorni all’intimato per provvedere, in difetto e all’udienza successiva, convalida (art. 666 c.p.c.) 2. Se invece convalida, può pronunciare con decreto ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino