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convalida e sfratto - Biavati, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Slides su convalida e sfratto integrata con il libro, Biavati

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 16/06/2019

Miri_27
Miri_27 🇮🇹

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La convalida di licenza o di sfratto:
Si caratterizza per la cognizione sommaria, che può essere trasformata in cognizione ordinaria a
richiesta della controparte.
Il provvedimento finale, se il processo sommario non viene trasformato in processo ordinario, ha la
stessa efficacia di una sentenza.
Diritti tutelabili:
Si tratta dei c.d. diritti alla restituzione, fondata sul venir meno di un rapporto contrattuale che
offre ad altro soggetto un diritto di detenzione:
per scadenza del contratto di locazione (art. 657: licenza o sfratto);
per morosità protrattasi oltre venti giorni dalla scadenza (art. 658);
quando è accessoria ad un rapporto di lavoro, per una qualunque causa di scioglimento di
quest’ultimo (art. 659).
Rapporti rilevanti: solo quelli indicati dall’art. 657 (la locazione, l’affitto a coltivatore diretto e i
contratti agrari e associativi; sono esclusi i rapporti di comodato).
La l. n. 208 del 2015 ha esteso il procedimento anche ai rapporti di leasing immobiliare
Condanna in futuro:
a. Il procedimento di convalida (nella forma della intimazione della licenza per finita locazione) può
essere esperito ancor prima del sorgere del diritto al rilascio, cioè ancor prima della scadenza del
contratto, in deroga al principio generale per cui la tutela giurisdizionale può essere domandata
solo dopo che si sia verificata la lesione del diritto soggettivo.
b. come azione preventiva, a valere qualora alla scadenza non vi sia rilascio e ha l’effetto
sostanziale di impedire la tacita rinnovazione (art. 657, 1 co.).
Domanda:
La forma della domanda, art. 660, 3° co., è quella della citazione (unica ipotesi di procedimento
speciale introdotto con questa tecnica), in quanto l’atto deve produrre effetti di diritto sostanziale e
per questa ragione è di natura ricettizia:
- impedire la tacita rinnovazione della licenza;
- invocare la morosità come inadempimento rilevante ai fini della risoluzione.
La citazione deve contenere la domanda di merito (condanna al rilascio del bene alla scadenza
come effetto della risoluzione o in conseguenza di una situazione di morosità), ma deve contenere
altresì, in luogo dell’avviso di cui all’art. 163 n. 7, lo specifico avviso dell’art. 660, 3° co.:
“l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la
licenza o lo sfratto ai sensi dell’art. 663 “
L’art. 660, 4° co., impone un termine a difesa di venti giorni (“liberi”) tra il giorno della notifica e
quello dell’udienza, salvo autorizzazione di abbreviazione alla metà da parte del giudice.
Competenza: inderogabilmente (divieto di patti contrari) trib. del luogo dove si trova l’immobile
Notifica:
La citazione viene notificata secondo le regole ordinarie, ai sensi degli artt. 137 e ss. (art. 660, 1
co.), tuttavia – ultimo co. dell’art. 660 – se la notifica non avviene a mani proprie, dell’effettuata
notificazione è data dall’ufficiale giudiziario notizia all’intimato mediante lettera raccomandata, a
maggior garanzia del rispetto del contraddittorio, per gli effetti particolari che esso genera.
La notifica non può essere effettuata validamente nel domicilio eletto del contratto.
In udienza ex art. 663, 1 co., il g. che abbia il dubbio che l’intimato non abbia avuto conoscenza
della citazione o non abbia potuto comparire per cause fortuite o forza maggiore, può ordinare la
rinnovazione anche fuori dai casi di nullità della notifica.
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La convalida di licenza o di sfratto: Si caratterizza per la cognizione sommaria, che può essere trasformata in cognizione ordinaria a richiesta della controparte. Il provvedimento finale, se il processo sommario non viene trasformato in processo ordinario, ha la stessa efficacia di una sentenza. Diritti tutelabili: Si tratta dei c.d. diritti alla restituzione, fondata sul venir meno di un rapporto contrattuale che offre ad altro soggetto un diritto di detenzione: per scadenza del contratto di locazione (art. 657: licenza o sfratto); per morosità protrattasi oltre venti giorni dalla scadenza (art. 658); quando è accessoria ad un rapporto di lavoro, per una qualunque causa di scioglimento di quest’ultimo (art. 659). Rapporti rilevanti: solo quelli indicati dall’art. 657 (la locazione, l’affitto a coltivatore diretto e i contratti agrari e associativi; sono esclusi i rapporti di comodato). La l. n. 208 del 2015 ha esteso il procedimento anche ai rapporti di leasing immobiliare Condanna in futuro: a. Il procedimento di convalida (nella forma della intimazione della licenza per finita locazione) può essere esperito ancor prima del sorgere del diritto al rilascio, cioè ancor prima della scadenza del contratto, in deroga al principio generale per cui la tutela giurisdizionale può essere domandata solo dopo che si sia verificata la lesione del diritto soggettivo. b. come azione preventiva, a valere qualora alla scadenza non vi sia rilascio e ha l’effetto sostanziale di impedire la tacita rinnovazione (art. 657, 1 co.). Domanda: La forma della domanda, art. 660, 3° co., è quella della citazione (unica ipotesi di procedimento speciale introdotto con questa tecnica), in quanto l’atto deve produrre effetti di diritto sostanziale e per questa ragione è di natura ricettizia:

  • impedire la tacita rinnovazione della licenza;
  • invocare la morosità come inadempimento rilevante ai fini della risoluzione. La citazione deve contenere la domanda di merito (condanna al rilascio del bene alla scadenza come effetto della risoluzione o in conseguenza di una situazione di morosità), ma deve contenere altresì, in luogo dell’avviso di cui all’art. 163 n. 7, lo specifico avviso dell’art. 660, 3° co.: “l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’art. 663 “ L’art. 660, 4° co., impone un termine a difesa di venti giorni (“liberi”) tra il giorno della notifica e quello dell’udienza, salvo autorizzazione di abbreviazione alla metà da parte del giudice. Competenza: inderogabilmente (divieto di patti contrari) trib. del luogo dove si trova l’immobile Notifica: La citazione viene notificata secondo le regole ordinarie, ai sensi degli artt. 137 e ss. (art. 660, 1 co.), tuttavia – ultimo co. dell’art. 660 – se la notifica non avviene a mani proprie, dell’effettuata notificazione è data dall’ufficiale giudiziario notizia all’intimato mediante lettera raccomandata, a maggior garanzia del rispetto del contraddittorio, per gli effetti particolari che esso genera. La notifica non può essere effettuata validamente nel domicilio eletto del contratto. In udienza ex art. 663, 1 co., il g. che abbia il dubbio che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione o non abbia potuto comparire per cause fortuite o forza maggiore, può ordinare la rinnovazione anche fuori dai casi di nullità della notifica.

Le parti si costituiscono, quanto all’attore, con il deposito dell’intimazione debitamente notificata e, quanto al convenuto, con una comparsa di risposta, fino all’udienza. Il convenuto può anche comparire personalmente, senza difensore. Udienza: All’udienza si possono verificare le seguenti eventualità: Mancata comparizione dell’attore; Mancata comparizione del convenuto; Comparizione del convenuto e mancata opposizione; Comparizione del convenuto e opposizione Comportamenti delle parti: Mancata comparizione dell’attore: ex art. 662, priva di effetti l’intimazione e dunque il processo si conclude con un provvedimento di archiviazione (restano tuttavia gli effetti sostanziali dell’intimazione) Mancata comparizione del convenuto: art. 663, 1 co. Se non compare il convenuto e il g. non ritiene opportuno rinnovare la citazione, il g. convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza il rilascio (nella sostanza convalida al rilascio, fissando il termine per l’esecuzione). Se lo sfratto è intimato per morosità, la convalida è subordinata all’attestazione da parte dell’attore della sua persistenza. Comparizione, ma mancata opposizione del convenuto: ex art. 663, 1 co., il g. convalida lo sfratto e dispone con ordinanza il rilascio, fissando il termine per l’esecuzione (nella sostanza un provvedimento di condanna esecutivo al rilascio) Se l’intimato compare e si oppone: la fase sommaria termina e si apre un normale giudizio di cognizione. Se l’intimato non si oppone con eccezioni fondate su prova scritta, su istanza del locatore il g. può emettere ordinanza non impugnabile di rilascio immediatamente esecutiva, subordinabile a prestazione di cauzione; salvo «gravi motivi». Mutamento del rito Innanzi all’opposizione, pronunciati i provvedimenti di cui all’art. 665, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., il giudice muta il rito fissando l’udienza di discussione innanzi a sé secondo le regole del rito locativo (art. 447- bis, che richiama l’art. 420 c.p.c.). Il fondamento della convalida: Si tratta evidentemente di un procedimento monitorio puro, poiché la convalida dipende dalla condotta del convenuto, se non compare o se comparendo non si oppone: dunque il giudice non deve compiere un accertamento della fattispecie, neppure nelle forme della cognizione sommaria, ma prendere atto del comportamento del convenuto. L’ordinanza non opposta ha efficacia di giudicato sostanziale sul punto dell’esistenza della locazione, della qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato. Se il giudice erroneamente convalida nonostante l’opposizione dando luogo ad un accertamento che la legge non gli consente, l’ordinanza di convalida ha la sostanza di una sentenza e quindi è appellabile secondo le regole ordinarie. Ordinanza di pagamento nello sfratto per morosità: 1.Se nello sfratto per morosità l’intimato si oppone contestando l’ammontare della somma, il giudice può ordinare il pagamento della somma non contestata offrendo venti giorni all’intimato per provvedere, in difetto e all’udienza successiva, convalida (art. 666 c.p.c.) 2. Se invece convalida, può pronunciare con decreto ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino