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Convegno diritto penale., Appunti di Diritto Penale

Convegno diritto penale speciale.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 26/03/2024

aleexv
aleexv 🇮🇹

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CONVEGNO: criminalità minorile- decreto caivano.
Il sistema penale minorile può essere inteso come un fiore all’occhiello a livello europeo, soprattutto per l’approccio di natura spiccatamente
preventiva, spazio a tutto l’aspetto delle politiche sociali, le quali rappresentano la chiave per strutturare un sistema, che non venga inteso
unicamente dal punto di vista repressivo, ma che è realmente ma dal risolvere il problema della criminalità minorile.!
A tal proposito pare opportuno evidenziare l’importanza del DECRETO CAIVANO (2023) che è introdotto delle misure sul processo
minorile.!
Le nostre CASE FAMIGLIE accolgono i ragazzi che vengono allontanati dalle loro famiglie, ragazzi che si sono resi responsabili di reati,
entrando quindi nel concetto della criminalità, ma ci sono anche bambini che vengono tolti alle famiglie per procedimenti di natura
civilistica (per provvedimenti decadenza della potestà genitoriale)!
Il sostituto procuratore Angelo Frattini, si è espresso a riguardo, raccontando la sua esperienza ed evidenziando come i ragazzi che
delinquono sono ancora adolescenti e non si rendono conto che i fatti compiuti hanno una loro gravità e rilevanza penale.!
Prima del decreto Caivano, già si cercava di avvicinare l’integrazione sociale, in materia di reinserimento citiamo il d.p.r. 448 dell’88 il quale
ha inasprito le sanzioni e ne ha previste altre per i genitori.!
Tuttavia, non è facile giudicare un minorenne perché è ancora un soggetto in evoluzione. Più che in una disciplina sanzionatorio, forse si
sarebbe dovuto intervenire alla base, investendo maggiormente in servizi per le famiglie. È fondamentale capire il ruolo dei tribunali dei
minorenni, il quale tre funzioni fondamentali:!
1. PENALI: è competente a giudicare i reati commessi dai minori, quindi da coloro che hanno dai 14 ai 18 anni di età; ha inoltre anche
competenza per i reati commessi da coloro che al momento del fatto non hanno ancora compiuto il 14 anno di età. In questi casi il giudice
minorile, in virtù dell’ART 26 DEL DPR 448/88, deve dichiarare immediatamente con sentenza il non luogo a procedere, dunque il
processo penale non va avanti. !
Quando si accerta che il minore tiene una condotta irregolare in ambito familiare oppure a livello sociale il tribunale per i minorenni
provvede ad adare il minore o ai servizi sociali o alle strutture di comunità, in base all’ ART 25 DEL DPR 448/88: è una norma che
consente di rieducare il minore quando ha commesso dei reati da infraquattordicenne, ma viene utilizzata anche quando il minore ha
commesso dei reati per i quali non è possibile la misura cautelare.!
Un’altra norma importante è l’ART 4 DEL DPR 448/88: se un ragazzo di Napoli delinque a Salerno, dunque sarà competente la procura
minorile di Salerno, l’autorità giudiziaria dovrà informare la procura minorile del luogo in cui risiede il minore (in questo caso Napoli).!
Nell’85% dei casi i processi minorili vengono definiti con l’istituto della messa alla prova: il minore viene ascoltato dal giudice, fa
ammenda dei propri errori, confessa quindi e si rende disponibile a fare un percorso di RIEDUCAZIONE. Il giudice penale emette
un’ordinanza, prevede un certo termine (di solito va dagli 8 ai 12 mesi) e assegna al minore determinate attività da svolgere. Si svolgerà
poi un nuovo giudizio una volta concluso il termine di messa alla prova, inoltre durante lo svolgimento delle attività i servizi sociali
scrivono una relazione: se l’esito è positivo verrà emessa la sentenza di estinzione del reato (questa sentenza è particolare perché non
risulterà nemmeno nel casellario).!
2. CIVILI: bisogna leggere gli ARTT 330-333-336 CC.!
L’ART 330 CC consente al PM di proporre ricorso per la decadenza della potestà genitoriale qualora i genitori, a seguito di un’indagine
compiuta dai servizi sociali, con le proprie condotte hanno determinato delle situazioni gravemente pregiudizievoli per il minore. ES. la
madre che viene picchiata davanti al figlio, oppure utilizzo di sostanze stupefacenti in casa dai genitori.!
L’ART 333 CC si riferisce sempre a situazioni pregiudizievoli per il minore ma tali situazioni non sono “talmente gravi” da dar luogo alla
pronuncia di decadenza. In questo caso il pubblico ministero minorile propone un ricorso di prescrizione al tribunale dei minori. Anche in
questo caso sono fondamentali le relazioni dei servizi sociali per capire che tipo di genitore era quello per il quale è stato disposto
l’allontanamento dal minore. Se la situazione dovesse peggiorare verrà proposto il ricorso ex 330 cc.!
L’ART 336 CC comma III prevede che il tribunale dei minorenni può adottare una sorta di norma in bianco. Viene ripreso l’art 403 cc che
prevede l’intervento della pubblica autorità in caso di situazione pregiudizievole per il minore, anche qui si fa riferimento ai casi di codice
rosso. In questi casi, il procuratore nel depositare il ricorso, può anche chiedere un percorso riabilitativo psicologico anche per i genitori.!
3. AMMINISTRATIVE: ha il potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che $manifestano irregolarità di
condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare o sociale di appartenenza.!
Ricordiamo che prima del decreto Caivano per arrestare un minorenne occorreva che il reato di cui fosse stato reso responsabile il minore
prevedesse un limite edittale per la reclusione non inferiore a 9 anni, attualmente questo limite edittale è stato abbassato a 6 anni. Si
prevedeva una misura diversa dal carcere qualora il reato ipotizzato avesse un limite edittale non inferiore a 5 anni, adesso il limite è 4 anni.!

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CONVEGNO: criminalità minorile- decreto caivano.

Il sistema penale minorile può essere inteso come un fiore all’occhiello a livello europeo, soprattutto per l’approccio di natura spiccatamente preventiva, spazio a tutto l’aspetto delle politiche sociali, le quali rappresentano la chiave per strutturare un sistema, che non venga inteso unicamente dal punto di vista repressivo, ma che è realmente ma dal risolvere il problema della criminalità minorile.

  • A tal proposito pare opportuno evidenziare l’importanza del DECRETO CAIVANO (2023) che è introdotto delle misure sul processo minorile.
  • Le nostre CASE FAMIGLIE accolgono i ragazzi che vengono allontanati dalle loro famiglie, ragazzi che si sono resi responsabili di reati, entrando quindi nel concetto della criminalità , ma ci sono anche bambini che vengono tolti alle famiglie per procedimenti di natura civilistica (per provvedimenti decadenza della potestà genitoriale) Il sostituto procuratore Angelo Frattini , si è espresso a riguardo, raccontando la sua esperienza ed evidenziando come i ragazzi che delinquono sono ancora adolescenti e non si rendono conto che i fatti compiuti hanno una loro gravità e rilevanza penale.
  • Prima del decreto Caivano, già si cercava di avvicinare l’integrazione sociale, in materia di reinserimento citiamo il d.p.r. 448 dell’88 il quale ha inasprito le sanzioni e ne ha previste altre per i genitori.
  • Tuttavia, non è facile giudicare un minorenne perché è ancora un soggetto in evoluzione. Più che in una disciplina sanzionatorio, forse si sarebbe dovuto intervenire alla base, investendo maggiormente in servizi per le famiglie. È fondamentale capire il ruolo dei tribunali dei minorenni, il quale tre funzioni fondamentali:
  1. PENALI : è competente a giudicare i reati commessi dai minori, quindi da coloro che hanno dai 14 ai 18 anni di età; ha inoltre anche competenza per i reati commessi da coloro che al momento del fatto non hanno ancora compiuto il 14 anno di età. In questi casi il giudice minorile, in virtù dell ’ART 26 DEL DPR 448/88 , deve dichiarare immediatamente con sentenza il non luogo a procedere, dunque il processo penale non va avanti.
  • Quando si accerta che il minore tiene una condotta irregolare in ambito familiare oppure a livello sociale il tribunale per i minorenni provvede ad affidare il minore o ai servizi sociali o alle strutture di comunità, in base all’ ART 25 DEL DPR 448/88 : è una norma che consente di rieducare il minore quando ha commesso dei reati da infraquattordicenne, ma viene utilizzata anche quando il minore ha commesso dei reati per i quali non è possibile la misura cautelare.
  • Un’altra norma importante è l ’ART^4 DEL^ DPR^ 448/88 : se un ragazzo di Napoli delinque a Salerno, dunque sarà competente la procura minorile di Salerno, l’autorità giudiziaria dovrà informare la procura minorile del luogo in cui risiede il minore (in questo caso Napoli).
  • Nell’85% dei casi i processi minorili vengono definiti con l’i stituto^ della^ messa^ alla^ prova:^ il minore viene ascoltato dal giudice, fa ammenda dei propri errori, confessa quindi e si rende disponibile a fare un percorso di RIEDUCAZIONE. Il giudice penale emette un’ordinanza, prevede un certo termine (di solito va dagli 8 ai 12 mesi) e assegna al minore determinate attività da svolgere. Si svolgerà poi un nuovo giudizio una volta concluso il termine di messa alla prova, inoltre durante lo svolgimento delle attività i servizi sociali scrivono una relazione: se l’esito è positivo verrà emessa la sentenza di estinzione del reato (questa sentenza è particolare perché non risulterà nemmeno nel casellario).
  1. CIVILI : bisogna leggere gli ARTT 330-333-336 CC.
    • L’ART^330 CC^ consente al PM di proporre ricorso per la decadenza della potestà genitoriale qualora i genitori, a seguito di un’indagine compiuta dai servizi sociali, con le proprie condotte hanno determinato delle situazioni gravemente pregiudizievoli per il minore. ES. la madre che viene picchiata davanti al figlio, oppure utilizzo di sostanze stupefacenti in casa dai genitori.
    • L’ART^333 CC^ si riferisce sempre a situazioni pregiudizievoli per il minore ma tali situazioni non sono “talmente gravi” da dar luogo alla pronuncia di decadenza. In questo caso il pubblico ministero minorile propone un ricorso di prescrizione al tribunale dei minori. Anche in questo caso sono fondamentali le relazioni dei servizi sociali per capire che tipo di genitore era quello per il quale è stato disposto l’allontanamento dal minore. Se la situazione dovesse peggiorare verrà proposto il ricorso ex 330 cc.
    • L’ART^336 CC^ comma III prevede che il tribunale dei minorenni può adottare una sorta di norma in bianco. Viene ripreso l’art 403 cc che prevede l’intervento della pubblica autorità in caso di situazione pregiudizievole per il minore, anche qui si fa riferimento ai casi di codice rosso. In questi casi, il procuratore nel depositare il ricorso, può anche chiedere un percorso riabilitativo psicologico anche per i genitori.
  2. AMMINISTRATIVE : ha il potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare o sociale di appartenenza. Ricordiamo che prima del decreto Caivano per arrestare un minorenne occorreva che il reato di cui fosse stato reso responsabile il minore prevedesse un limite edittale per la reclusione non inferiore a 9 anni, attualmente questo limite edittale è stato abbassato a 6 anni. Si prevedeva una misura diversa dal carcere qualora il reato ipotizzato avesse un limite edittale non inferiore a 5 anni, adesso il limite è 4 anni.