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Le funzioni della corte costituzionale italiana, il ruolo del parametro del giudizio e l'esame delle sentenze. La corte esercita il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, giudica i conflitti di attribuzione tra poteri dello stato e pronuncia sui casi in cui il presidente della repubblica è accusato. Il documento illustra il processo di giudizio, dalla fase preliminare alla sentenza definitiva, e descrive i tipi differenti di sentenze emanati dalla corte.
Tipologia: Dispense
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La Corte costituzionale è composta dai 15 giudici,nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
Il ruolo del presidente della corte costituzionale è svolto da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei componenti l’organo. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, sempre nei limiti del suo mandato novennale
FUNZIONI DELLA CORTE
Le funzioni della corte Costituzionale sono :
▲ Controllo di legittimità costituzionale sulle leggi ed atti aventi forza di legge,dello stato e delle regioni
▲ Il giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello stato
▲ Il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
La prima funzione fondamentale della Corte Costituzionale è quella di esercitare il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, a garanzia della rigidità della costituzione. Si tratta di un controllo successivo all’entrata in vigore della legge. Le leggi costituzionali sono impugnabili solo in caso di violazione della procedura stabilita dall’art. 138 Cost. ovvero qualora si ritenga che siano in contrasto con norme della Costituzione gerarchicamente sopraordinate alle altre. Nel caso invece dei decreti legge ne rende difficile l’assoggettabilità al controllo di costituzionalità. Tuttavia, la Corte ritiene che i loro vizi si trasferiscano sull’eventuale legge di conversione, anche per quanto concerne la sussistenza dei presupposti nella necessità e dell’urgenza. Non sono stati ricompresi in questa categoria i regolamenti,poiché essendo fonti secondarie subordinate alla legge non possono direttamente apportare alcuna violazione alla Costituzione.
PARAMENTRO DEL GIUDIZIO
E il termine di confronto impiegato per giudicare la legittimità degli atti legislativi. Qualsiasi norma prodotta da fonte costituzionale è idonea a svolgere la funzione di ‘’parametro’’ in un giudizio di fronte alla Corte
Costituzionale, tuttavia la costituzione prevede in diversi casi che leggi o atti aventi forza di legge siano vincolati al rispetto di norme poste da norma non-costituzionali. In questi casi si parla di norme interposte( Norme interposte sono quelle norme che si collocano a metà fra la norma costituzionale ed una ordinaria, es. legge delega che deve necessariamente contenere tutte una serie di limiti a cui il governo deve attenersi nell’adottare i conseguenti decreti delegati:ove questi ultimi non rispettassero codesti limiti,questi possono essere impugnati dalla Corte e dichiarati incostituzionali per violazione della norma interposta ) ,
ovvero sono norme che non hanno un rango costituzionale ma la cui violazione da parte delle leggi comporta una violazione indiretta delle norme costituzionali.
VIZI SINDACABILI
I vizi denunciati possono essere:
▲ formali quando attendono al procedimento di formazione della disposizione;
▲ sostanzial i quando riguardano il contenuto della disposizione con riferimento ad una norma costituzionale non procedurale;
▲ di competenza quando riguardano il mancato rispetto delle norme sul riparto della funzione legislativa
RICORSO IN VIA DI AZIONE
Secondo l’art. 127 Cost., il Governo può impugnare una legge regionale quando ritenga che «ecceda la competenza della Regione» e la Regione può impugnare una legge statale o di un’atra Regione quando ritenga che «leda la sua sfera di competenza». In entrambi i casi il ricorso deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione. In tal caso, il ricorso è:
▲ astratto perché riguarda la legge a prescindere dalla sua concreta applicazione;
▲ disponibile perché le parti non sono obbligate a ricorrere e possono rinunciare al ricorso;
▲ specifico perché riguarda principalmente le norme costituzionali sulla competenza. In realtà la Corte applica questo limite solo alle Regioni, mentre consente allo Stato di ricorrere per la violazione di qualsiasi norma costituzionale facendo leva sulla diversa formulazione del primo e del secondo comma.
RICORSO IN VIA INCIDENTALE
Art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948: «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».
In questo caso il ricorso è:
▲ concreto perché riguarda la legge in sede di applicazione;
▲ indisponibile perché il giudice è obbligato a ricorrere;
▲ generale perché può riguardare la violazione di qualsiasi norma costituzionale.
Il giudizio nell’ambito del quale la questione viene sollevata viene chiamato giudizio a quo. La Corte ritiene che sia sufficiente che via sia svolgimento di attività giurisdizionale (anche da parte di un soggetto estraneo alla magistratura) ovvero la presenza di un giudice (anche se non svolga attività giurisdizionale).
Nell’ambito del giudizio a quo, la questione può essere sollevata:
▲ dalle parti (compreso il pubblico ministero);
▲ dal giudice d’ufficio.
I ricorrenti devono indicare le disposizioni impugnate (thema decidendum) e le norme della Costituzione che si assumono violate (parametro).
▲ Sentenze sostitutive : quando la corte sostituisce una parte del testo di una norma illegittima con un’altra che trae da un testo in via di interpretazione
▲ (^) Sentenze parziali di accoglimento : con cui la corte può censurare la parte del testo ritenuta incostituzionale
▲ Sentenze prescrittive : Rivolgono dei moniti al legislatore per indirizzarne l’attività normativa.
CONFLITTI DI ATRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (INTERORGANICI)
I conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato sono lo strumento con cui un potere dello stato può agire davanti alla Corte per difendere le proprie attribuzioni costituzionali,compromesse dal comportamento di un altro potere dello Stato. In tale conflitto, la corte ha steso la partecipazione oltre ai 3 poteri tradizionali (potere legislativo,esecutivo e giudiziario), anche al Consiglio di stato, il P.R.,al CSM, la Corte dei conti e il comitato promotore dei referendum. I conflitti di attribuzione inoltre possono sorgere anche all’interno degli stessi poteri.
La legge 87 del 1953 afferma che ai fini della.134 della costituzione possono ricorrere alla corte Costituzionale tutti gli organi competeti a dichiarare in maniera definitiva l volonta del potere a cui appartengono.
▲ Potere legislativo : aula(deputati e senatori) e le commissioni d’inchiesta art
▲ Potere esecutivo : il ruolo di vertice aspetta al governo nella sua interezza ma l’organo competente a manifestare in via definitiva la volontà dell’esecutivo è il pres.del consiglio e il ministro della giustizia
▲ Potere giudiziario : qualsiasi organo può sollevare il conflitto(ciascun giudice,il pubblico ministero,il CSM, il tribunale dei minori ecc..)
▲ P.Rep : il presidente stesso
▲ (^) Promotori dei referendum : gli elettori firmatari
OGGETTO DEL CONFLITTO
Il conflitto può nascere da un fatto di usurpazione del potere,con cui un organo svolge un potere spettante all’organo di un altro potere,oppure dal fatto che un comportamento intralci il corretto esercizio di una competenza.
Nel primo caso il conflitto consiste in un vindicatio protestatsis perché entrambi i soggetti rivendicano per se l’attribuzione di tale potere. Nel secondo casi si ha una contestazione nel modo in cui viene esercitata l’attribuzione,che appartiene sicuramente all’organo che la esercita, ma che nel compiere tale competenza, impedisce il corretto esercizio di funzioni spettanti al ricorrente, definito conflitto di interferenza.
Il giudizio della corte costituzionale,si divide in 2 fasi:
▲ (^) fase preliminare sulla ammissibilità del ricorso, in cui la Corte verifica in camera di consiglio i presupposti e la non manifesta infondatezza dell’'azione
▲ Giudizio nel merito: svolto tra le parti prefigurate dall’ordinanza di ammissibilità;la corte risolve il conflitto dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni contestate e, ove sia stato emanto un atto,lo annulla con sentenze
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE(INTERSOGGETTIVI )
Sono definiti conflitti intersoggettivi perché nascono tra enti diversi.
Ai sensi dell’art 39 comma1-2 tali conflitti nascono quando uno dei 2(stato-regione) enti invade la sfera di competenze dell’altro. L’atto da cui nasce il conflitto può essere di qualsiasi natura:amministrativo,regolamentare,giurisdizionale ma NON l egislativo poiché in tal caso saremo di fronte ad un giudizio in via principale(di azione)
La corte però ha stabilito dei parametri di giudizio: ovvero le norme che possono essere oggetto sono quelle integrative o esecutive di precetti costituzionali, come i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali o anche i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni dallo stato alle regioni.
Il procedimento non prevede un previo giudizio di ammissibilità,ma si apre con la presentazione del ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazioni o conoscenza dell’atto invasivo. La corte con ordinanza motivata può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnata per proprie ragioni. la decisione della corte è sulla competenza quindi qualora l’atto sia viziato di incompetenza viene annullato
GIUDICE A QUO
il giudice a quo è quel giudice che viene nominato a seguito del giudizio incidentale, quanto durante il processo si ritiene opportuno richiedere l'intervento della corte costituzionale per esaminare un articolo o una legge quando si hanno dei dubbi sulla costituzionalità delle medesime.....la caratteristica fondamentale è che viene nominato durante il processo e la funzione è appunto quella di muovere il giudizio della Corte