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Corte costituzionale, diritti e libertà
Tipologia: Appunti
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La Corte Costituzionale è l’organo chiamato a garantire il rispetto della Costituzione. Essendo composta da giudici, deve garantire:
I compiti che deve svolgere la Corte Costituzionale sono essenzialmente quattro:
degli atti avente forza di legge e leggi costituzionali (sono invece escluse le fonti-fatto, i regolamenti esecutivi e i provvedimenti amministrativi). Il giudizio di legittimità può riguardare: × vizi formali, che attengono al procedimento di formazione dell’atto, quindi colpiscono quelli formati da un procedimento non conforme a quello stabilito dalla legge; × vizi materiali, attengono invece al contenuto dell’atto, quindi colpiscono le singole disposizioni. Il giudizio di legittimità costituzionale può essere richiesto: A. In via incidentale , quando la questione di illegittimità sorge durante il corso di un normale processo. È un giudizio indisponibile in quanto il giudice, se ci sono i presupposti, è tenuto a sollevare la questione e le parti non possono opporsi. Il giudice deve poi valutare se sussistono i presupposti necessari, ovvero
reati come alto tradimento o attentato alla Costituzione, viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e viene poi giudicato dalla Corte integrata di 16 membri, tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisititi per l’eleggibilità a senatore. → Quindi la prima fase viene svolta dal Parlamento in seduta comune, preceduta da un’attività di indagine svolta da un comitato costituito dai membri delle Giunte. Al termine di questa attività il comitato può: × ritenere infondata l’accusa × presentare una relazione sulla messa in stato di accusa × dichiarare la propria incompetenza nel caso in cui il reato non è tra quelli previsti dall’articolo 90 Sulle conclusioni del Comitato, il Parlamento procede alla votazione: il procedimento ha fine se nessuno presenta ordini del giorno favorevoli all’accusa; in caso contrario la messa in stato d’accusa deve ottenere la maggioranza assoluta.
uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali ”. → Parla quindi del principio di uguaglianza formale. Si rivolge principalmente al legislatore che ha il divieto di creare privilegi o discriminare persone ingiustamente. Quindi si devono trattare in modo uguale situazioni uguali, in modo diverso situazioni diverse. Nonostante questo articolo sancisca l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, bisogna sempre considerare che ogni uomo è diverso per natura e tra loro non c’è mai uguaglianza o diseguaglianza assoluta, nel senso che non tutti partono da situazioni identiche. Ed è proprio di questo che tratta il II° COMMA dell’articolo 3. L’uguaglianza sostanziale infatti ha come obiettivo quello di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono l’eguale godimento dei diritti e libertà. Si rivolge quindi a determinare categorie di individui. Mentre l’uguaglianza formale promette leggi generali e astratte, l’uguaglianza sostanziale promette leggi che tendano a provvedere alle singole situazioni di svantaggio. Quindi il vero problema dell’articolo 3 è capire se si ha di fronte due situazioni uguali con gli stessi punti di partenza o no. Principio di ragionevolezza = strumento con il quale verificare che la diversità del trattamento risponda al principio di uguaglianza. È infatti un corollario del principio di uguaglianza elaborato dalla Corte Costituzionale (giudizio tripartito). Essa pone a confronto due norme, la norma impugnata e quella assunta (chiamata tertium comparationis ). Nel confronto però occorre ricostruire la ratio legis, cioè il fine, la logica della norma messa a paragone. Quindi bisogna verificare qual è l’interesse che questa norma intende proteggere per valutare se dal punto di vista della ratio legis sia giustificabile la diversa disciplina normativa data dalla norma impugnata rispetto a quella del tertium comparationis. → Se si accerta che le due norme sono accumulabili dalla stessa ratio, il triangolo si chiude con la conseguenza che saranno dichiarate illegittime le eventuali differenziazioni di trattamento.
I diritti fondamentali sono un catalogo di diritti contenuti nella prima parte della Costituzione. L’articolo 13 che disciplina la libertà personale è il presupposto per la titolarità di tutti gli altri diritti perché il corpo è lo strumento con cui ogni uomo di rapporta con il mondo. I diritti fondamentali sono riconosciuti e tutelati in quanto preesistono allo Stato che non può quindi
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia nel singolo che nelle formazioni sociali ”. Ed è proprio con il termine “riconosce” che si capisce che i diritti fondamentali sono qualcosa ce già c’era prima della formazione dello Stato e sono attribuiti agli individui in quanto tali. Per quanto riguarda la loro tutela, sono presenti due riserve:
(comprende camera d’albergo, cabina di una nave, ecc.…). Anche l’articolo 14 non fornisce una definizione di domicilio, in questo modo di permette di far entrare “nuovi diritti”. I° COMMA, il domicilio è inviolabile, inviolabile nel senso che non può essere eliminata questa libertà nemmeno dal procedimento di revisione costituzionale. Anche alla libertà di domicilio si estendono le stesse garanzie della libertà personale:
→ Il questore può anche vietare preventivamente la riunione ma solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica.