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La Corte Costituzionale Italiana: Funzioni, Composizione e Principi Fondamentali, Appunti di Diritto Costituzionale

Corte costituzionale, diritti e libertà

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 27/01/2021

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CORTE COSTITUZIONALE (cap. XII)
La Corte Costituzionale è l’organo chiamato a garantire il rispetto della Costituzione.
Essendo composta da giudici, deve garantire:
• Capacità tecnica, garantita dalle norme costituzionali che regolano i requisiti soggettivi dei giudici
che devono essere scelti tra determinate categorie professionali, ovvero
- avvocati con 20 anni di anzianità e di servizio effettivo
- magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
- professori ordinari universitari di materie giuridiche
• Imparzialità, garantita seguendo il meccanismo della separazione dei poteri, cioè affidando la
nomina dei 15 giudici a tre diversi poteri:
× 5 giudici sono scelti dal Presidente della Repubblica
× 5 scelti dal Parlamento in seduta comune
× 5 giudici scelti dalle supreme Magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)
Per assicurare la neutralità della Corte Costituzionale e dei giudici sono presenti varie garanzie:
a) Immunità e improcedibilità, i giudici della Corte non sono sindacabili o perseguibili per le opinioni
espresse e i voti dati durante l’esercizio delle loro funzioni;
b) Inamovibilità, i giudici costituzionali infatti non possono essere rimossi o sospesi se non a seguito
di una deliberazione della Corte stessa (e solo per la sopravvenuta incapacità fisica o civile o per
gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni).
Decadono dalla carica se non esercitano per 6 mesi le loro funzioni;
c) Trattamento economico, non può essere inferiore a quello del magistrato ordinario. Inoltre alla
scadenza del mandato è garantito il loro reinserimento nelle precedenti attività professionali;
d) Autonomia finanziaria, infatti la Corte Costituzionale amministra un proprio bilancio e ha un
proprio regolamento contabile;
e) Autodichia, la Corte gode di competenza esclusiva per giudicare i ricorsi in materia di impiego dei
propri dipendenti.
I giudici durano in carica 9 anni e il loro rinnovo è graduale, ovvero non scadono tutti insieme ma uno alla
volta. Il periodo del loro mandato inizia a decorrere dal giorno del giuramento.
NB: la Corte può funzionare anche se non sono presenti tutti i suoi membri, è richiesto però un quorum di 11
giudici.
Ai giudici non può essere applicato il regime della prorogatio, quindi alla scadenza del mandato, il giudice
cessa dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni. C’è solo un’eccezione, ovvero nel caso in cui vi sono in
corso procedimenti penali per cui i giudici, anche se è sopravvenuta la scadenza, del mandato saranno
prorogati per occuparsi esclusivamente di questi giudizi.
Il Presidente è un giudice della Corte, eletto dagli altri giudici. Egli dirige l’amministrazione degli uffici
della Corte, fissa il ruolo delle udienze e svolge la tradizionale conferenza stampa di fine anno che traccia un
bilancio dell’attività della Corte.
Le decisioni che la Corte Costituzionale emana sono essenzialmente di due tipi:
sentenze, con le quali definiscono il giudizio, è l’atto con cui il giudice chiude il processo. Devono essere
motivate e le decisioni della Corte hanno la caratteristica di NON poter essere impugnate;
ordinanze, strumenti che non esauriscono il giudizio ma servono per risolvere le questioni che sorgono
nel corso del processo (es. con l’ordinanza si assumono provvedimenti cautelari).
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CORTE COSTITUZIONALE (cap. XII)

La Corte Costituzionale è l’organo chiamato a garantire il rispetto della Costituzione. Essendo composta da giudici, deve garantire:

  • Capacità tecnica, garantita dalle norme costituzionali che regolano i requisiti soggettivi dei giudici che devono essere scelti tra determinate categorie professionali, ovvero
    • avvocati con 20 anni di anzianità e di servizio effettivo
    • magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
    • professori ordinari universitari di materie giuridiche
  • Imparzialità, garantita seguendo il meccanismo della separazione dei poteri, cioè affidando la nomina dei 15 giudici a tre diversi poteri: × 5 giudici sono scelti dal Presidente della Repubblica × 5 scelti dal Parlamento in seduta comune × 5 giudici scelti dalle supreme Magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti) Per assicurare la neutralità della Corte Costituzionale e dei giudici sono presenti varie garanzie: a) Immunità e improcedibilità , i giudici della Corte non sono sindacabili o perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati durante l’esercizio delle loro funzioni; b) Inamovibilità , i giudici costituzionali infatti non possono essere rimossi o sospesi se non a seguito di una deliberazione della Corte stessa (e solo per la sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni). Decadono dalla carica se non esercitano per 6 mesi le loro funzioni; c) Trattamento economico , non può essere inferiore a quello del magistrato ordinario. Inoltre alla scadenza del mandato è garantito il loro reinserimento nelle precedenti attività professionali; d) Autonomia finanziaria , infatti la Corte Costituzionale amministra un proprio bilancio e ha un proprio regolamento contabile; e) Autodichia , la Corte gode di competenza esclusiva per giudicare i ricorsi in materia di impiego dei propri dipendenti. I giudici durano in carica 9 anni e il loro rinnovo è graduale, ovvero non scadono tutti insieme ma uno alla volta. Il periodo del loro mandato inizia a decorrere dal giorno del giuramento. NB : la Corte può funzionare anche se non sono presenti tutti i suoi membri, è richiesto però un quorum di 11 giudici. Ai giudici non può essere applicato il regime della prorogatio , quindi alla scadenza del mandato, il giudice cessa dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni. C’è solo un’eccezione, ovvero nel caso in cui vi sono in corso procedimenti penali per cui i giudici, anche se è sopravvenuta la scadenza, del mandato saranno prorogati per occuparsi esclusivamente di questi giudizi. Il Presidente è un giudice della Corte, eletto dagli altri giudici. Egli dirige l’amministrazione degli uffici della Corte, fissa il ruolo delle udienze e svolge la tradizionale conferenza stampa di fine anno che traccia un bilancio dell’attività della Corte. Le decisioni che la Corte Costituzionale emana sono essenzialmente di due tipi:
  • sentenze , con le quali definiscono il giudizio, è l’atto con cui il giudice chiude il processo. Devono essere motivate e le decisioni della Corte hanno la caratteristica di NON poter essere impugnate;
  • ordinanze , strumenti che non esauriscono il giudizio ma servono per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo (es. con l’ordinanza si assumono provvedimenti cautelari).

I compiti che deve svolgere la Corte Costituzionale sono essenzialmente quattro:

  1. giudicare la legittimità costituzionale delle leggi
  2. giudicare l’ammissibilità del referendum
  3. risolvere i conflitti di attribuzione
  4. giudicare il PDR messo in stato d’accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione

1) La sua funzione principale è la prima, ovvero giudicare la legittimità costituzionale delle leggi ,

degli atti avente forza di legge e leggi costituzionali (sono invece escluse le fonti-fatto, i regolamenti esecutivi e i provvedimenti amministrativi). Il giudizio di legittimità può riguardare: × vizi formali, che attengono al procedimento di formazione dell’atto, quindi colpiscono quelli formati da un procedimento non conforme a quello stabilito dalla legge; × vizi materiali, attengono invece al contenuto dell’atto, quindi colpiscono le singole disposizioni. Il giudizio di legittimità costituzionale può essere richiesto: A. In via incidentale , quando la questione di illegittimità sorge durante il corso di un normale processo. È un giudizio indisponibile in quanto il giudice, se ci sono i presupposti, è tenuto a sollevare la questione e le parti non possono opporsi. Il giudice deve poi valutare se sussistono i presupposti necessari, ovvero

  • rilevanza della questione, la norma in oggetto infatti deve essere indispensabile per risolvere il giudizio
  • che non sia manifestamente infondata Nel caso in cui questi presupposti non ci siano, il giudice (chiamato giudice a quo ) respinge l’istanza con un’ordinanza motivata, se invece ritiene che i presupposti sussistano emetterà un’ordinanza di rinvio che va a sospendere il giudizio principale e introduce quello costituzionale. Questa ordinanza una volta arrivata alla Corte Costituzionale, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale così da avvertire gli operatori giudiziari ad essere cauti nell’applicare la legge in questione; B. In via principale. Il giudizio di legittimità può anche essere promosso dallo Stato contro leggi regionali (o viceversa). È un giudizio disponibile in quanto i soggetti legittimati non sono tenuti a sollevare la questione. Può essere promosso entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge statale o regionale e:
  • per lo Stato può essere proposto dal Consiglio dei ministri o da un ministro delegato
  • per la Regione può essere proposto dal Presidente della Giunta → Il giudizio viene proposto quando Stato o Regione ritengono che ci sia stata un’invasione nella propria sfera di competenza. Considerata la particolare urgenza del giudizio, la Corte Costituzionale fissa l’udienza entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Sentenze della Corte Costituzionale Le sentenze della Corte NON sono impugnabili. Ci sono tre tipi di sentenze:
  1. Sentenza di inammissibilità, quando mancano i presupposti per procedere ad un giudizio (ad esempio l’atto impugnato non rientra tra quelli indicati dall’articolo 164; quando la questione p stata sollevata da un soggetto non qualificabile come giudice; quando non c’è un’adeguata motivazione del giudice a quo sulla rilevanza della legge, ecc.…
  2. Sentenza di rigetto, con la quale la Corte dichiara “non fondata” la questione. La Corte, con questa sentenza non va a dichiarare che la legge impugnata è legittima, ma semplicemente respinge la questione sollevata dal giudice a quo. Per questo ha effetti inter partes, in quanto non preclude tutti i giudici, ma solo quello che ha sollevato la questione. Non potrà quindi riproporla nello stesso stato e grado dello stesso giudizio;
  • rigetta il ricorso
  • accoglie il ricorso, dichiarando quindi che la competenza spetta al ricorrente ed annulla gli eventuali atti emessi dalla controparte. NB : il conflitto deve essere promosso entro 60 giorni dalla lesione della competenza: × per le Regioni dal Presidente della Giunta × per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri

4) L’ultima funzione della Corte è poi la giustizia politica : infatti il PDR nel momento in cui commette

reati come alto tradimento o attentato alla Costituzione, viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e viene poi giudicato dalla Corte integrata di 16 membri, tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisititi per l’eleggibilità a senatore. → Quindi la prima fase viene svolta dal Parlamento in seduta comune, preceduta da un’attività di indagine svolta da un comitato costituito dai membri delle Giunte. Al termine di questa attività il comitato può: × ritenere infondata l’accusa × presentare una relazione sulla messa in stato di accusa × dichiarare la propria incompetenza nel caso in cui il reato non è tra quelli previsti dall’articolo 90 Sulle conclusioni del Comitato, il Parlamento procede alla votazione: il procedimento ha fine se nessuno presenta ordini del giorno favorevoli all’accusa; in caso contrario la messa in stato d’accusa deve ottenere la maggioranza assoluta.

DIRITTI E LIBERTÀ (cap. XIII)

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

L’ articolo 3 della Costituzione I° COMMA stabilisce che “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono

uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali ”. → Parla quindi del principio di uguaglianza formale. Si rivolge principalmente al legislatore che ha il divieto di creare privilegi o discriminare persone ingiustamente. Quindi si devono trattare in modo uguale situazioni uguali, in modo diverso situazioni diverse. Nonostante questo articolo sancisca l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, bisogna sempre considerare che ogni uomo è diverso per natura e tra loro non c’è mai uguaglianza o diseguaglianza assoluta, nel senso che non tutti partono da situazioni identiche. Ed è proprio di questo che tratta il II° COMMA dell’articolo 3. L’uguaglianza sostanziale infatti ha come obiettivo quello di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono l’eguale godimento dei diritti e libertà. Si rivolge quindi a determinare categorie di individui. Mentre l’uguaglianza formale promette leggi generali e astratte, l’uguaglianza sostanziale promette leggi che tendano a provvedere alle singole situazioni di svantaggio. Quindi il vero problema dell’articolo 3 è capire se si ha di fronte due situazioni uguali con gli stessi punti di partenza o no. Principio di ragionevolezza = strumento con il quale verificare che la diversità del trattamento risponda al principio di uguaglianza. È infatti un corollario del principio di uguaglianza elaborato dalla Corte Costituzionale (giudizio tripartito). Essa pone a confronto due norme, la norma impugnata e quella assunta (chiamata tertium comparationis ). Nel confronto però occorre ricostruire la ratio legis, cioè il fine, la logica della norma messa a paragone. Quindi bisogna verificare qual è l’interesse che questa norma intende proteggere per valutare se dal punto di vista della ratio legis sia giustificabile la diversa disciplina normativa data dalla norma impugnata rispetto a quella del tertium comparationis. → Se si accerta che le due norme sono accumulabili dalla stessa ratio, il triangolo si chiude con la conseguenza che saranno dichiarate illegittime le eventuali differenziazioni di trattamento.

DIRITTI FONDAMENTALI

I diritti fondamentali sono un catalogo di diritti contenuti nella prima parte della Costituzione. L’articolo 13 che disciplina la libertà personale è il presupposto per la titolarità di tutti gli altri diritti perché il corpo è lo strumento con cui ogni uomo di rapporta con il mondo. I diritti fondamentali sono riconosciuti e tutelati in quanto preesistono allo Stato che non può quindi

comprimerli o eliminarli. Questo si desume dall’ articolo 2 che stabilisce che “ la Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia nel singolo che nelle formazioni sociali ”. Ed è proprio con il termine “riconosce” che si capisce che i diritti fondamentali sono qualcosa ce già c’era prima della formazione dello Stato e sono attribuiti agli individui in quanto tali. Per quanto riguarda la loro tutela, sono presenti due riserve:

  • riserva di legge , che stabilisce che le libertà possono essere limitate solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Riservando alla legge la disciplina dei diritti fondamentali si concretizza il principio di uguaglianza in quanto la legge è prodotta in Parlamento, ovvero il luogo dove vengono tutelati gli interessi di tutti (dalla maggioranza alla minoranza);

(comprende camera d’albergo, cabina di una nave, ecc.…). Anche l’articolo 14 non fornisce una definizione di domicilio, in questo modo di permette di far entrare “nuovi diritti”. I° COMMA, il domicilio è inviolabile, inviolabile nel senso che non può essere eliminata questa libertà nemmeno dal procedimento di revisione costituzionale. Anche alla libertà di domicilio si estendono le stesse garanzie della libertà personale:

  • riserva di legge
  • riserva di giurisdizione per gli atti di ispezione, perquisizione e sequestro Come per la libertà personale, anche qui ci sono delle eccezioni, dei casi particolari in cui l’autorità pubblica può procedere, stabilite dalla legge. Le eccezioni sono: × motivi di sanità e incolumità pubblica × fini economici o fiscali con l’obbligo di trasmissione e convalida del provvedimento
  • Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15) Questo articolo tutela la libertà di ogni forma di comunicazione, indipendentemente dallo strumento utilizzato (lettera, computer, telefono, oralmente). Anche questa libertà viene tutelata attraverso il doppio meccanismo della:
  • riserva di legge
  • riserva di giurisdizione La loro limitazione può avvenire solamente con un atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. → Per le intercettazioni telefoniche il Pubblico Ministero deve chiedere l’autorizzazione al giudice che può concederla solo quando sussistono delitti di particolare gravità e l’intercettazione sia indispensabile ai fini dell’indagine. NB: se le intercettazioni sono state effettuate illecitamente non possono essere utilizzate durante il processo e devono essere distrutte.
  • Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16) Questa libertà è molto vicina a quella personale in quanto la libertà della propria persona fisica comprende anche la libertà di circolare, di spostarsi. Comprende anche la libertà di espatrio (libertà di uscire dal territorio italiano e rientrare agli obblighi di legge), la libertà di emigrazione, di scelta del luogo ad esempio delle proprie attività economiche. → Non possono esserci restrizioni determinate da ragioni politiche.

DIRITTI NELLA SFERA PUBBLICA

  • Libertà di riunione (art. 17) Riunione = compresenza di più persone che si ritrovano volontariamente in uno stesso luogo. Non sono organizzazioni stabili, sono ad esempio cortei e manifestazioni. → La condizione che pone la Costituzione è che la riunione si svolga pacificamente e senza armi. L’interesse che vuole tutelare è quindi l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità pubblica e se ciò non viene rispettato, la riunione sarà sciolta dalla forza pubblica. Le riunioni possono svolgersi in diversi tipi di luogo: a) in luoghi privati, ad esempio una casa b) in luoghi aperti, come cinema o teatri c) in luoghi pubblici, come ad esempio strade o piazze, dove tutti possono transitare liberamente. → La distinzione del luogo in cui si svolge è molto importante in quanto in base a questo cambia la disciplina: infatti per le riunioni in luoghi privati e aperti al pubblico non sono previste particolari formalità, mentre per quelle in luoghi pubblici la Costituzione prevede l’obbligo di preavviso in forma scritta e almeno 3 giorni prima. Deve essere consegnato al questore e deve contenere il luogo, l’ora e l’oggetto della riunione. NB: di tratta solo di un preavviso non di un’autorizzazione quindi se non viene effettuato la riunione non sarà illegittima. La ratio di questo preavviso è avvertire l’autorità così da prepararsi per adottare le misure necessarie per la sicurezza pubblica.

→ Il questore può anche vietare preventivamente la riunione ma solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica.

  • Libertà di associazione (art. 18) Associazioni = organizzazioni di più soggetti volte a soddisfare interessi comuni. Sono formazioni sociali stabili (per questo si differenziano dalle riunioni). L’articolo 18 si divide in due commi: × I° COMMA, pone tre garanzie alla libertà di associazione a) la prima riguarda l’adesione all’associazione che deve essere “libera”. Ad essere protetta è quindi innanzitutto la libertà negativa, ovvero il diritto di ognuno di non associarsi. Tuttavia la Corte Costituzionale ha dichiarato compatibili con questo articolo una serie di associazioni obbligatorie, come gli ordini professionali ad esempio degli avvocati o dei medici. → L’articolo 18 pone quindi un divieto generale di non poter costituire associazioni obbligatorie, ma ci sono delle eccezioni che trovano fondamento nella stessa Costituzione. Ad esempio per quanto riguarda i medici rispondono all’articolo 32 che stabilisce che la “Repubblica tutela come diritto dell’individuo fondamentale la salute” (saranno quindi illegittime solo quelle associazioni obbligatorie che non trovano fondamento nella Costituzione); b) la seconda garanzia riguarda l’istituzione dell’associazione che può avvenire senza autorizzazione, il che significa che il diritto di associazione è immediatamente fruibile, non ha ostacoli da superare per esercitarlo; c) la terza garanzia è costituita da una riserva di legge rinforzata che stabilisce che i cittadini sono appunto liberi di associarsi “per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. Le associazioni possono quindi fare tutto ciò che possono fare i singoli ed è vietato prevedere un reato specifico solo per l’associazione che non sia previsto anche per i singoli individui (ciò è importante in quanto durante il fascismo erano previsti reati meramente associativi). Questo significa che se l’associazione commette un reato, questo è già previsto per il singolo ma avendolo compiuto in gruppo diventa più grave (gravante), quindi ci sarà una sanzione maggiore. × II° COMMA, stabilisce le uniche due associazioni vietate, che per esser vietate devono entrambe presentare due elementi (elemento organizzativo e scopo politico):
  • associazioni segrete, quelle che occultano la loro esistenza, rendendo sconosciuti tutti o in parte i loro soci e mantenendo segrete le loro finalità. Il loro scopo è quello di voler interferire (quindi influenzare negativamente) gli organi costituzionali. → La definizione è contenuta nella legge P2 (emanata a seguito della scoperta di attività illecite svolte da una loggia deviata della massoneria) e sanziona penalmente l’appartenenza a questo tipo di associazione. NB: la massoneria non è segreta e non è vietata;
  • associazioni paramilitari, ovvero quelle che perseguono, anche indirettamente scopi politici, mediante organizzazioni di carattere militare. Quindi deve avere una struttura simile a quelle militari, come ad esempio armi, divise, ecc.… ma al contempo è fondamentale avere riguardo allo scopo in quanto ad esempio gli scout hanno gradi e divise, ma non sono vietate. → Con questo la Costituzione intende vietare la ricomparsa di “squadre”, “camice nere” diffuse invece nel fascismo.
  • Libertà di religione (art. 19) Questo articolo sancisce la libertà degli individui di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma. Rientra quindi anche il diritto ad essere atei. L’unico limite che incontra è che riti e cerimonie non devono andare in contrasto con l’ordine pubblico e e il buon costume.
  • Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) Questa libertà è fondamentale in un sistema democratico, in quanto concretizza il confronto delle idee tra più individui.