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La Corte Costituzionale Italiana: Composizione, Funzioni e Garanzie di Indipendenza, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

appunti di diritto pubblico sulla corte costituzionale

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 01/03/2022

giuliacecchii
giuliacecchii 🇮🇹

20 documenti

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CORTE COSTITUZIONALE
(titolo VI della parte II della costituzione, artt. 134-137)
La corte ha una duplice composizione:
a. ordinaria utilizzata per tutti i giudizi tranne quelli sul presidente della repubblica
b. integrata (o straordinaria) sulle accuse mosse dal parlamento in seduta comune nei confronti del
presidente
nella sua composizione ordinaria è composta da 15 giudici:
• 5 nominati dal presidente (con atto “presidenziale”)
• 5 eletti dalle supreme magistrature (3 dalla corte di cassazione, 1 dalla corte dei conti e 1 dal consiglio di stato)
• 5 eletti dal parlamento in seduta comune maggioranza richiesta: 2/3 degli aventi diritto al voto se eletti in una delle
prime tre votazioni, dalla quarta in poi 3/5
La maggioranza richiesta per eleggere i giudici è quindi maggiore rispetto a quella richiesta per eleggere il presidente
(2/3 nelle prime 3 e poi maggioranza assoluta, 50%+1), questo determina una difficoltà nella elezione dei giudici.
-elettorato passivo
come giudice possono essere eletti:
· magistrati anche a riposo, delle giurisdizioni superiori (consiglio di stato, corte di cassazione, corte dei conti)
· avvocati, dopo almeno 20 anni di esercizio professionale
· professori universitari ordinari in materie giuridiche
La durata in carica è di 9 anni, senza la possibilità di rielezione (in primis perché la carica ha già una durata molto
lunga, in quanto non è una carica politica ma di garanzia, e anche per permettere un cambio generazionale quindi
un cambio di pensiero e idee).
No prorogatio, quindi le loro funzioni cessano immediatamente una volta terminata la carica, questo tuttavia
determina possibili problemi di funzionamento, in quanto a volte per eleggere i giudici servono anche 1/2 anni, per
questo è stato stabilito un quorum strutturale di 11 giudici.
Anche per i giudici è prevista un’incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica o funzione la corte deve essere
imparziale quindi bisogna impedire che i giudici nei 9 anni esercitino altre cariche pubbliche o private (alle quali
possono tornare una volta terminata la cerica se hanno ancora i requisiti necessari).
-garanzie d’indipendenza
una delle garanzie della corte è rappresentata dal presidente della corte, che non è un soggetto esterno ma viene
eletto da e tra i membri della stessa. Inoltre la corte adotta i propri regolamenti interni, giudica sull’esistenza dei
requisiti soggettivi dei propri membri (accerta che abbiano tutti i requisiti necessari per svolgere il loro compito).
In caso di conflitto tra un dipendente della corte e la corte stessa, sarebbe la corte a decidere e non un organo
esterno (autodichia).
-responsabilità giuridica (penale)
i giudici costituzionali godono della stessa immunità che era prevista per i parlamentari prima della riforma del 1993
1) sostanziale quindi non possono essere giudicati per i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
(immunità che rimane anche per i parlamentari)
2) procedurale non sono processabili penalmente se non dopo autorizzazione della corte stessa.
La regola valeva anche per i parlamentari, che però ne hanno abusato e gli è stata tolta, è rimasta per i giudici
costituzionali e non per i parlamentari, perché le richieste di far partire processi parlamentari sono state moltissime
invece non ci sono mai state richieste di processo verso i giudici costituzionali.
- funzioni della corte
La corte giudica:
• sulla costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni devono essere
conformi alla costituzione
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CORTE COSTITUZIONALE

 (titolo VI della parte II della costituzione, artt. 134-137) La corte ha una duplice composizione: a. ordinaria  utilizzata per tutti i giudizi tranne quelli sul presidente della repubblica b. integrata (o straordinaria)  sulle accuse mosse dal parlamento in seduta comune nei confronti del presidente nella sua composizione ordinaria è composta da 15 giudici:

  • 5 nominati dal presidente (con atto “presidenziale”)
  • 5 eletti dalle supreme magistrature (3 dalla corte di cassazione, 1 dalla corte dei conti e 1 dal consiglio di stato)
  • 5 eletti dal parlamento in seduta comune maggioranza richiesta: 2/3 degli aventi diritto al voto se eletti in una delle prime tre votazioni, dalla quarta in poi 3/ La maggioranza richiesta per eleggere i giudici è quindi maggiore rispetto a quella richiesta per eleggere il presidente (2/3 nelle prime 3 e poi maggioranza assoluta, 50%+1), questo determina una difficoltà nella elezione dei giudici.

- elettorato passivo

come giudice possono essere eletti: · magistrati  anche a riposo, delle giurisdizioni superiori (consiglio di stato, corte di cassazione, corte dei conti) · avvocati, dopo almeno 20 anni di esercizio professionale · professori universitari ordinari in materie giuridiche La durata in carica è di 9 anni, senza la possibilità di rielezione (in primis perché la carica ha già una durata molto lunga, in quanto non è una carica politica ma di garanzia, e anche per permettere un cambio generazionale  quindi un cambio di pensiero e idee). No prorogatio, quindi le loro funzioni cessano immediatamente una volta terminata la carica, questo tuttavia determina possibili problemi di funzionamento, in quanto a volte per eleggere i giudici servono anche 1/2 anni, per questo è stato stabilito un quorum strutturale di 11 giudici. Anche per i giudici è prevista un’incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica o funzione  la corte deve essere imparziale quindi bisogna impedire che i giudici nei 9 anni esercitino altre cariche pubbliche o private (alle quali possono tornare una volta terminata la cerica se hanno ancora i requisiti necessari).

- garanzie d’indipendenza

una delle garanzie della corte è rappresentata dal presidente della corte, che non è un soggetto esterno ma viene eletto da e tra i membri della stessa. Inoltre la corte adotta i propri regolamenti interni, giudica sull’esistenza dei requisiti soggettivi dei propri membri (accerta che abbiano tutti i requisiti necessari per svolgere il loro compito). In caso di conflitto tra un dipendente della corte e la corte stessa, sarebbe la corte a decidere e non un organo esterno (autodichia).

- responsabilità giuridica (penale)

i giudici costituzionali godono della stessa immunità che era prevista per i parlamentari prima della riforma del 1993

  1. sostanziale  quindi non possono essere giudicati per i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni (immunità che rimane anche per i parlamentari)
  2. procedurale  non sono processabili penalmente se non dopo autorizzazione della corte stessa. La regola valeva anche per i parlamentari, che però ne hanno abusato e gli è stata tolta, è rimasta per i giudici costituzionali e non per i parlamentari, perché le richieste di far partire processi parlamentari sono state moltissime invece non ci sono mai state richieste di processo verso i giudici costituzionali.

- funzioni della corte La corte giudica:

  • sulla costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni  devono essere conformi alla costituzione
  • sui conflitti di attribuzione tra poteri dello stato oppure tra lo stato e le regioni, e tra le regioni
  • sulle accuse mosse al presidente della repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione
  • sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo  sottoposto ad un duplice controllo Principi validi per tutte le funzioni: a) le decisioni della corte non sono impugnabili, la corte è l’organo di chiusura del sistema  tutte le altre sentenze degli altri giudici sono impugnabili ma nessuno può contestare le decisioni della corte b) la corte non ha iniziativa  deve attendere che qualcuno gli ponga la questione, una legge può anche essere incostituzionale ma finché qualcuno non pone la questione la corte non può attivarsi da sola. c) vige il principio della “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”  regola che vale per tutti i giudici. La corte deve, oltre ad attendere l'iniziativa/domanda/istanza, pronunciarsi solo nell'ambito della domanda/istanza/ricorso. I punti b e c sottolineano lo scarso peso politico della corte.

- controllo di costituzionalità

Nel nostro ordinamento non vige solo il principio di legalità (stato liberale) ma anche quello di legittimità costituzionale, quindi, non solo tutti i poteri sono sottoposti alla legge, ma la legge deve essere anche conforme alla costituzione. Il principio di legittimità costituzionale nasce a favore della costituzione rigida, la quale prevede un meccanismo di controllo e di eventuale annullamento delle leggi incostituzionali. I costituenti avevano di fronte due possibilità: a) controllo di tipo “diffuso” (usa)  negli stati uniti ogni giudice ha la possibilità diffusamente di giudicare se la legge che deve applicare è conforme o meno alla legge. Con questo metodo però la legge rimane in vigore, in quanto è stata disapplicata da un singolo giudice in un particolare processo b) controllo di tipo accentrato (austria)  se la legge incostituzionale o meno viene deciso da un unico giudice, che procede poi ad annullarla per tutto l’ordinamento, quindi, a differenza del controllo diffuso, non si disapplica la legge ma la si annulla. In Italia il controllo sulla costituzionalità delle leggi è di tipo accentrato e successivo.

- oggetto del controllo

 leggi o atti aventi forza di legge, dello stato e delle regioni (e delle province di trento e bolzano). Il controllo della corte può avvenire: a) in via incidentale b) in via diretta a) controllo in via incidentale in italia i cittadini che vedono leso un proprio diritto non possono impugnare direttamente una legge davanti alla corte ma la questione deve essere sollevata nel corso di un processo (si chiama appunto “in via incidentale” perché si tratta di un “incidente” del processo). La questione viene sollevata sempre dal giudice o d’ufficio o di una delle parti. I requisiti richiesti affinché il giudice possa sollevare la questione sono che la deve reputare rilevante e “non manifestamente infondata” a) rilevante  la questione deve riguardare una legge effettivamente applicabile in quel processo b) “non manifestamente infondata”  il giudice deve nutrire (anche un minimo) dubbio sul fatto che la legge sia in contrasto con la costituzione. La motivazione dei due requisiti à evitare che il processo subisca ritardi per questioni pretestuose. Se esistono i due requisiti allora il giudice deve (è obbligato) a sollevare la questione di fronte alla corte con propria ordinanza. L’ordinanza è importante perché delimita la questione di costituzionalità su cui dovrà decidere la corte  quanto viene chiesto alla corte è l’oggetto quindi ciò a cui dovrà rispondere per forza. Il processo davanti al giudice rimane sospeso, perché deve attendere la sentenza della corte, appunto perché la legge è una questione importante per il processo in corso. b) controllo in via diretta nel nostro ordinamento è escluso il ricorso diretto del cittadino, ma una questione di legittimità costituzionale può essere sollevata con ricorso diretto davanti alla corte solo da due soggetti:

autorizzazione a procedere). il compito della Corte è dichiarare a chi spetta la competenza ed eventualmente annullare l’atto impugnato. Ci sono due requisiti affinché giudichi la corte: a. si discute di competenze costituzionali b. il conflitto deve sorgere tra i soggetti indicati dall’art. 134 cost e cioè tra: · poteri dello stato · conflitti tra stato e regioni o tra regioni

  1. poteri dello stato (legislativo, esecutivo e giudiziario)  questi poteri sono composti da tanti organi, quindi il soggetto che all'interno del potere può richiedere ricorso in nome e per conto del potere di appartenenza è l'organo competente a "dichiarare in via definitiva la volontà del potere" cui appartiene. Quindi l'organo al vertice del potere, colui che non ha al di sopra nessun altro organo. In particolare:

- per il potere legislativo la corte ha riconosciuto come potere dello stato per questo potere, ciascuna

camera (anche una sola di esse può porre il conflitto davanti alla corte),

- per il potere esecutivo invece gli organi sono tre: consiglio dei ministri, presidente del consiglio e

singoli ministri,

- per quanto riguarda il potere giudiziario, i giudici sono soggetti soltanto alla legge, perché devono

essere imparziali e indipendenti, quindi tutti i giudici rappresentano il potere giudiziario e possono andare di fronte alla corte. Altri poteri che possono andare di fronte alla corte in materia di conflitti di attribuzione sono: · presidente della repubblica che non appartiene a nessuno dei tre poteri classici, ma ha funzioni che intersecano tutti e tre i poteri. · la stessa corte costituzionale La corte costituzionale può sollevare un conflitto nei confronti di un altro organo dello stato di fronte a sé stessa  quindi ovviamente si darebbe ragione, perché il giudice che deve prendere la decisone è anche parte in causa. Tuttavia è indispensabile, perché se non avesse questa capacità tutti gli altri poteri si potrebbero difendere davanti alla corte mentre quest’ultima non avrebbe alcun potere di difesa. La corte non ha mai usufruito di questo potere, anche perché gli altri organi sanno che la corte ha questa capacità e quindi non le hanno mai dato possibilità di usufruirne.

  1. conflitti tra stato e regioni o tra regioni  tre casi: a) stato contro regione b) regione contro stato c) regione contro regione Per una questione organizzativa per qualsiasi atto diverso da una legge statale o regionale (sentenza, regolamento, atto amministrativo) perché queste vengono impugnate nel giudizio sulle leggi. L’organo che decide se impugnare o meno una questione è il consiglio dei ministri per lo stato e la giunta regionale per la regione.

- il giudizio sulle accuse al presidente della repubblica

art. 90 cost  se il presidente della repubblica, nello svolgimento delle sue funzioni, compie dei reati di «alto tradimento» o di «attentato alla costituzione», viene messo in stato d’accusa dal parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta e viene giudicato dalla corte nella sua composizione integrata  31 giudici: ai 15 giudici ordinari ne vengono aggiunti 16 aggregati. Questi vengono sorteggiati da un elenco (fatto ogni 9 anni dal parlamento in seduta comune) di 45 persone, aventi i requisiti di eleggibilità a senatore (hanno 40 anni e godono dei diritti civili e politici), formato ogni 9 anni dal parlamento in seduta comune. Il numero di giudici aggregati non è casuale, (16 = 15 + 1) per capire se il comportamento del presidente ha dato vita ad un reato o se è giustificato da una motivazione politica c’è bisogni di avere una maggioranza di soggetti con sensibilità politica. Quindi dal punto di vista giuridico bastavano i giudici ordinari, ma non essendo definiti i reati che può commettere il presidente serve anche che ci sia una sensibilità politica, quindi una visione politica della questione. Oltre che non essere stabili i reati non è stabilita neanche la pena  la corte la sceglie entro il massimo della pena prevista dall’ordinamento vigente (ergastolo, quindi non possono dare la pena di morte)

- giudizio ammissibilità referendum

competenza aggiunta nel 1953 a quelle previste dall’art. 134 cost. Nell’iter che porta al voto su un referendum abrogativo la richiesta subisce due controlli: a) la cassazione ne controlla la legittimità b) la corte costituzionale ne controlla la costituzionalità b1) la richiesta è ammissibile il e il presidente indice il referendum b2) la richiesta è inammissibile l’iter si blocca definitivamente con le prime applicazioni la corte si limitava a verificare il rispetto dell’art.75, comma 2, cost (il referendum non può essere richiesto su determinate leggi, es. tributarie)  nel ’78 la corte si trova a dover approvare un numero sproporzionato di referendum, per questo motivo con la sentenza n. 16 del 1978: la corte elabora (e da allora applica) altri criteri per l’ammissibilità del referendum, ad esempio il criterio della omogeneità  questo perché con il referendum la risposta è unica, o sì o no, ma per fare ciò deve anche esserci una richiesta unica ed omogenea, quindi gli articoli ad esempio dovevano essere omogenei e simili tra loro (un anno ne sono stati proposti 97 da abrogare con un solo referendum  erano tutti di stampo fascista). La corte dice che è inammissibile una votazione che non permetta un giudizio omogeneo, perché si deve fare in modo che i cittadini si pronuncino senza coartazioni.