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Cosa giudicata formale, Appunti di Diritto Processuale Civile

Appunti procedura civile sul giudicato formale

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 18/03/2019

Ruslina
Ruslina 🇮🇹

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COSA GIUDICATA FORMALE
= È il fenomeno del passaggio in giudicato della sentenza.
Il passaggio in giudicato della sentenza (art. 324 c.p.c.) è un fenomeno che consegue al cd. esaurimento delle impugnazioni
ordinarie”:
Appello;
Ricorso per Cassazione;
Revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria);
Regolamento di competenza.
Quando queste impugnazioni sono proponibili o sono pendenti, non si ha il passaggio in giudicato della sentenza.
Con il passaggio in giudicato della sentenza si ha l’immutabilità della sentenza come atto.
È un’immutabilità relativa, non assoluta, poiché sussistono delle ipotesi di impugnazione straordinaria:
Revocazione per i motivi di cui al n. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. (revocazione straordinaria): sono motivi di impugnazione
per revocazione straordinaria delle circostanze la cui conoscenza può essere acquista dalla parte a distanza anche di molti
anni (es. dolo di una parte in danno dell’altra).
Opposizione di terzo:
Ordinaria: art. 404.1 c.p.c.
Revocatoria: art. 404.2 c.p.c.
COSA GIUDICATA MATERIALE
= Dal momento del passaggio in giudicato si produce anche l’effetto di accertamento incontrovertibile (cosa giudicata
materiale o cosa giudicata sostanziale).
Art. 2909 c.c. afferma che: “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto”.
Tutte le sentenze passano in giudicato (di rito, di merito, definitive e non definitive), ma l’effetto della cosa giudicata materiale
si produce sono con riguardo le sentenze di merito passate in giudicato (quelle che pronunciano sulla fondatezza o
infondatezza della domanda).
Teoria materiale e processuale della cosa giudicata materiale:
1. TEORIA MATERIALE
L’accertamento incontrovertibile reitera, con riferimento al caso concreto, la volontà generale ed astratta della legge (la
fattispecie concreta, dopo che è stata decisa con sentenza passata in giudicata, è disciplinata da questo accertamento
incontrovertibile).
Si ricorre all’immagine della lex specialis. Questo meccanismo è proprio della teoria materiale.
Secondo questa teoria il processo è fonte di produzione normativa, produce quindi norme di diritto sostanziale.
Laccertamento si sostituisce alla volontà generale ed astratta della legge reiterandone la volontà nel caso concreto;
2. TEORIA PROCESSUALE
Secondo la teoria processuale invece la cosa giudicata consisterebbe in un comando avente natura processuale,
introdurrebbe una norma avente natura processuale. Un comando rivolto ai giudici che consiste nel divieto di giudicare
nuovamente su ciò che è stato deciso incontrovertibilmente.
Fra le due teorie è preferibile la teoria materiale della cosa giudicata:
spiegando il fenomeno della cosa giudicata come lex specialis si riesce a spiegare il fenomeno della resistenza del
giudicato materiale alle leggi sostanziali retroattive e alle pronunce di incostituzionalità della Corte Costituzionale
(viene travolta la legge generale ed astratta, ma non la cd. lex specialis).
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COSA GIUDICATA FORMALE

= È il fenomeno del passaggio in giudicato della sentenza.

Il passaggio in giudicato della sentenza ( art. 324 c.p.c .) è un fenomeno che consegue al cd. “ esaurimento delle impugnazioni

ordinarie” :

  • Appello;
  • Ricorso per Cassazione;
  • Revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria);
  • Regolamento di competenza.
    • Quando queste impugnazioni sono proponibili o sono pendenti, non si ha il passaggio in giudicato della sentenza.

Con il passaggio in giudicato della sentenza si ha l’ immutabilità della sentenza come atto. ↓ È un’ immutabilità relativa , non assoluta, poiché sussistono delle ipotesi di impugnazione straordinaria:

  • Revocazione per i motivi di cui al n. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. (revocazione straordinaria): sono motivi di impugnazione per revocazione straordinaria delle circostanze la cui conoscenza può essere acquista dalla parte a distanza anche di molti anni (es. dolo di una parte in danno dell’altra).
  • Opposizione di terzo:
    • (^) Ordinaria: art. 404.1 c.p.c.
    • Revocatoria: art. 404.2 c.p.c.

COSA GIUDICATA MATERIALE

= Dal momento del passaggio in giudicato si produce anche l’effetto di accertamento incontrovertibile (cosa giudicata

materiale o cosa giudicata sostanziale).

Art. 2909 c.c. afferma che: “ l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto ”.

Tutte le sentenze passano in giudicato (di rito, di merito, definitive e non definitive), ma l’effetto della cosa giudicata materiale si produce sono con riguardo le sentenze di merito passate in giudicato (quelle che pronunciano sulla fondatezza o infondatezza della domanda).

Teoria materiale e processuale della cosa giudicata materiale:

  1. TEORIA MATERIALE

L’accertamento incontrovertibile reitera, con riferimento al caso concreto, la volontà generale ed astratta della legge (la fattispecie concreta, dopo che è stata decisa con sentenza passata in giudicata, è disciplinata da questo accertamento incontrovertibile). Si ricorre all’immagine della lex specialis****. Questo meccanismo è proprio della teoria materiale.

Secondo questa teoria il processo è fonte di produzione normativa, produce quindi norme di diritto sostanziale.

L’ accertamento si sostituisce alla volontà generale ed astratta della legge reiterandone la volontà nel caso concreto ;

2. TEORIA PROCESSUALE

Secondo la teoria processuale invece la cosa giudicata consisterebbe in un comando avente natura processuale , introdurrebbe una norma avente natura processuale. Un comando rivolto ai giudici che consiste nel divieto di giudicare nuovamente su ciò che è stato deciso incontrovertibilmente.

• Fra le due teorie è preferibile la teoria materiale della cosa giudicata :

spiegando il fenomeno della cosa giudicata come lex specialis si riesce a spiegare il fenomeno della resistenza del giudicato materiale alle leggi sostanziali retroattive e alle pronunce di incostituzionalità della Corte Costituzionale (viene travolta la legge generale ed astratta, ma non la cd. lex specialis).

LIMITI OGGETTIVI DELLA COSA GIUDICATA

Quando si parla di limiti si risponde al quesito “ cos’è che è coperto dalla cosa giudicata materiale? ” e la cosa materiale si sostanzia in due effetti:

a. effetto negativo (o preclusivo)> consiste nel divieto di giudicare nuovamente sulla stessa domanda che è già stata

decisa incontrovertibilmente dal primo giudice (divieto di proposizione della stessa domanda in un successivo processo). L’assenza di impedimenti derivanti cosa giudicata è un presupposto processuale. Es: Tizio chiede l’accertamento del suo diritto di proprietà ma la sua domanda viene rigettata e la sentenza è passata in giudicato, Tizio non può più instaurare un nuovo processo proponendo la stessa domanda perché opererebbe l’effetto negativo.

Il divieto opera anche quando la domanda è di segno invertito:

Es: Tizio chiede l’accertamento del suo diritto di proprietà e il giudice accoglie la domanda; Caio non può proporre l’accertamento del diritto negativo di Tizio perché la domanda ha lo stesso oggetto anche se con segno opposto ma viene sempre rigettata incontrando il limite dell’effetto negativo.

b. effetto positivo si manifesta sempre in altri successivi processi, ma consiste non nel divieto di proposizione della

domanda, ma dell’ obbligo del giudice del successivo processo di uniformarsi al contenuto della prima decisione.

L’effetto positivo, o conformativo, si manifesta in quei successivi processi che hanno per oggetto una situazione sostanziale in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con quella oggetto del primo processo e oggetto di accertamento incontrovertibile (es. status di figlio > diritto agli alimenti ).

La più importante forma di connessione esistente nel nostro ordinamento è la “ connessione per pregiudizialità- dipendenza ”, che emerge quando si parla degli accertamenti incidentali, della cosa giudicata materiale, della sospensione necessaria.

Es: processo relativo allo status di figlio legittimo dove Tizio chiede l’accertamento nei confronti di Caio; il giudice accoglie la domanda e la sentenza passa in giudicato; se Tizio instaura un secondo processo nei confronti di Caio chiedendo la condanna agli alimenti la questione del figlio legittimo oggetto del primo processo diventa questione pregiudiziale del secondo processo e, prodotta la sentenza nel secondo processo, l’effetto positivo consiste nell’obbligo del secondo giudice di uniformarsi al contenuto della prima sentenza nel risolvere la questione pregiudiziale perché il secondo giudice è comunque tenuto a risolvere la questione pregiudiziale e lo deve fare conformemente all’accertamento incontrovertibile che consegue al passaggio in giudicato della prima sentenza perché opera una norma sostanziale e lui è tenuto ad operarla.

~ secondo l’opinione critica nella cosa giudicata materiale si verifica solamente l’effetto positivo.

  • Effetto negativo + effetto positivo = si sostanziano in altri successivi ed autonomi processi.

Quindi:

Non è possibile pronunciare nuovamente sulla domanda perché la giurisdizione è la funzione volta all’accertamento della volontà generale ed astratta della legge con riferimento al caso concreto e una volta che questo accertamento si è verificato non può più essere prodotto perché si è esaurita la potestà giurisdizionale.

Vi è chi ritiene che:

  • l’effetto tipico della cosa giudicata materiale sia solo l’effetto positivo;

• spiega l’effetto negativo in base ad un altro principio: il cd. effetto negativo non è un fenomeno

che discende dalla cosa giudicata bensì dal principio del ne bis in idem , il quale afferma che

non è ammissibile che in un ordinamento giuridico si produca un effetto giuridico nuovamente quando esso si è già verificato in precedenza (es. se viene risolto il contratto tra le parti per via negoziale e successivamente viene proposta una domanda di risoluzione, il giudice non può accogliere quella domanda ).

Sul piano concettuale è sicuramente migliore il ne bis in idem. Se viene eseguito spontaneamente quanto statuito nella sentenza non si può poi ripetere l’indebito, in quanto questa domanda sarebbe paralizzata dall’efficacia di cosa giudicata.

In questo caso tale eccezione va considerata come una di quelle condizioni di trattabilità e decidibilità della causa nel merito perché c’è chi la considera presupposto processuale e tra i presupposti processuali c’è la subcategoria costituita dall’assenza di alcuni impedimenti costituiti dalla cosa giudicata materiale, dalla litispendenza e dalla compromissione in arbitri.

b. Se viene invocata perché operi l’effetto positivo viene sempre invocata per prevenire un contrasto tra giudicato ma non si può dire che in questo caso la sua mancanza operi come un presupposto processuale.

  • in ogni caso ha la funzione di prevenire un contrasto perché si chiede al giudice o di non pronunciare sulla medesima domanda o di uniformarsi al contenuto di una precedente decisione che ha prodotto l’effetto di accertamento incontrovertibile.

Esempio: se Tizio ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà nei confronti di Caio su un determinato bene, e questa domanda è stata rigettata, Tizio non può riproporre la medesima domanda poiché verrebbe eccepita la cosa giudicata. Se invece fosse stata accolta, Caio non potrebbe a sua volta proporre la domanda di accertamento negativo del diritto di proprietà nei confronti di Tizio, oppure non potrebbe proporre l’accertamento del proprio diritto di proprietà nei confronti di Tizio.

✓ ECCEZIONE DI LITISPENDENZA

Il fenomeno della litispendenza, che vieta che la stessa domanda venga proposta in due autonomi processi, è disciplinato da due norme:

■ L’art. 39 c.p.c. prevede l’ipotesi che la stessa domanda venga proposta davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello in cui è pendente (es. tribunale di Udine e tribunale di Trieste): il giudice adito per secondo deve dichiarare d’ufficio con ordinanza la litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo. In questo caso la litispendenza può essere impugnata solo con regolamento necessario di competenza;

■ L’art. 273 c.p.c. prevede l’ipotesi in cui la stessa medesima domanda venga proposta con un procedimento autonomo, ma davanti ad un giudice dello stesso ufficio giudiziario (es. la medesima domanda viene proposta entrambe le volte davanti al tribunale di Udine). In quest’ipotesi il giudice adito per secondo deve disporre la riunione davanti al giudice adito per primo.

  • (^) Litispendenza internazionale > due cause: una pende innanzi al giudice italiano, l’altra innanzi a quello straniero = le due domande sono identiche ma la prima sia stata quella pendente innanzi al giudice straniero. In questo caso il giudice italiano:

*se la causa straniera sfocia in un provvedimento che produce effetti in Italia il processo si sospende davanti al giudice italiano.

*se la causa straniera sfocia in un provvedimento che non produce effetti in Italia la causa davanti al giudice italiano può riprendere su istanza di parte

  • Disciplina della causa italiana che è in rapporto di dipendenza da una causa pendente davanti ad un giudice straniero > pende davanti al giudice italiano una causa che è in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con una causa straniera. In questo caso la legge dice che se la causa straniera sfocia in provvedimento che produce effetti nell’ordinamento italiano allora il giudice italiano ha facoltà discrezionale di sospendere il processo

Il terzo comma dell’ art. 39 c.p.c. disciplina la PREVENZIONE , cioè il criterio per stabilire qual è la domanda proposta per prima :

  • Se si tratta di un processo che inizia con atto di citazione si deve guardare al momento della notificazione;
  • Se si tratta di un processo che inizia con ricorso si deve guardare al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito.

✓ REVOCAZIONE ORDINARIA

L’ art. 395.5 c.p.c. prevede la REVOCAZIONE (è un’impugnazione). Bisogna distinguere fra:

  • Revocazione ordinaria : i motivi di cui ai numeri 4 e 5. La proponibilità di questa impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza.

Il motivo di cui al n. 5 afferma che è motivo di revocazione di una sentenza “il suo contrasto con altra precedente avente tra le parti l’autorità di cosa giudicata, purché il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.

Se il giudice ha pronunciato sull’eccezione di cosa giudicata allora il rimedio non è la revocazione per il motivo di cui al n. 5, ma è il ricorso per Cassazione;

  • Revocazione straordinaria : tutti gli altri motivi.

✓ SOSPENSIONE NECESSARIA

L’ art. 295 c.p.c. prevede che il giudice debba sospendere il processo quando egli stesso o altro giudice debba decidere una controversia dalla quale dipende la decisione della causa.

Basta la mera pendenza delle due cause, a prescindere da quale sia stata proposta per prima, perché il giudice della causa dipendente debba sospendere i processo in attesa che venga decisa con sentenza passata in giudicato la questione pregiudiziale. ↓ E’ un mezzo per prevenire contrasti logici

Es: potrebbe accadere che pendano contemporaneamente due cause (alimenti e status di figlio legittimo); viene decisa prima quella relativa agli alimenti nel senso dell’accoglimento della domanda; passa in giudicato questa sentenza e si verifica l’effetto della cosa giudicata materiale; successivamente viene decisa la causa relativa allo status di figlio legittimo nel senso dell’inesistenza. = ecco allora che c’è un contrasto tra giudicati ma non c’è nessuna violazione della cosa giudicata materiale perché l’accertamento incontrovertibile della situazione sostanziale pregiudiziale è venuto dopo l’accertamento incontrovertibile della situazione sostanziale dipendente. In questo caso si ha un mero contrasto logico e la sospensione necessaria è volta ad evitare che si verifichi questa ipotesi.

Quando iniziano ad operare gli effetti della sentenza?

Effetto di accertamento > dal momento del passaggio in giudicato della sentenza (art.2909);

Effetto esecutivo (di condanna) > dal momento della pubblicazione della sentenza (art.282);

Effetto costitutivo > dal momento del passaggio in giudicato della sentenza e non opera retroattivamente.

Eccezione: sentenza di interdizione e di inabilitazione producono il loro effetto costitutivo nel momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado.