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La cosa giudicata, Dispense di Diritto Processuale Civile

CONCETTO E NATURA DELL’AUTORITà DI COSA GIUDICATA

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 31/05/2016

frafrancy1
frafrancy1 🇮🇹

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LA COSA GIUDICATA
CONCETTO E NATURA DELL’AUTORITà DI COSA GIUDICATA
La giurisdizione nasce dall’esigenza di accertare una situazione in conitto, superarne la crisi e ripristinarne la certezza.
Ma l’accertamento è davvero in grado di superare la crisi solo quando diviene anche incontestabile e l’incontestabilità
dell’accertamento giurisdizionale è proprio ciò che si vuole esprimere con il concetto di cosa giudicata, o res iudicata.
Non va confusa l’autorità di cosa giudicata con l’ecacia della sentenza, cioè la sua attitudine ad inserirsi
nell’ordinamento giuridico e a produrre tutte le conseguenze possibili in relazione alla natura ed al contenuto dei
rapporti giuridici accertati in giudizio. La sentenza produce i suoi eetti prima o comunque indipendentemente dal suo
passaggio in giudicato, anzitutto quello decisorio della controversia portata alla cognizione del giudice.
L’autorità di cosa giudicata è invece una qualità della sentenza intimamente inerente all’essenza della giurisdizione
contenziosa, vale a dire la sua immutabilità o incontrovertibilità, ad opera di qualsiasi altro giudice, organo o potere
pubblico, stante che essa, una volta formatasi, resiste anche al mutamento della legge o alla sua dichiarazione di
incostituzionalità. È quindi una speciale attitudine dell’atto giurisdizionale che consolida irreversibilmente
l’accertamento giudiziale ad ogni possibile ne.
COSA GIUDICATA FORMALE E SOSTANZIALE (O MATERIALE)
Art. 324. c.p.c. Cosa giudicata formale: S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a
regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri
4 e 5 dell’art. 395.
Art, 2909 c.c. Cosa giudicata: L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni eetto
tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Le due norme sono le due facce della stessa medaglia: l’art. 324 c.p.c. ssa il momento temporale e le condizioni
processuali assolti i quali la sentenza passa in giudicato; l’art. 2909 c.c. descrive il contenuto di questa particolare
autorità presupponendo vericate le condizioni processuali di cui all’art. 324 c.p.c.
L’art. 324 c.p.c. segna la fase processuale oltre la quale una sentenza non può più essere impugnata e quindi rimossa,
e si applica ad ogni provvedimento a contenuto decisorio, anche a quelli a contenuto parzialmente processuale (ad
esempio le sentenze che senza entrare nel merito si soermano sulla regolarità del processo).
L’art. 2909 c.c. invece si applica alle sole sentenze contenenti un accertamento, quindi unicamente a quelle riguardanti
la domanda giudiziale e il diritto dedotto in giudizio, non il processo.
In conclusione la sentenza di merito, quella cioè contenente l’accertamento sul diritto dedotto in giudizio, una volta
passata in giudicato formale ex art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni eetto tra le parti, quindi si proietta all’esterno del
processo, impedendo con la sua immutabilità che si possa giudicare un’altra volta sullo stesso oggetto. In questo
consiste appunto la forza del giudicato materiale stabilita dall’art. 2909 c.c. Viceversa, la sentenza a contenuto
processuale, una volta chiusosi il processo, ha esaurito ogni sua funzione.
OPERATIVITà DELLA COSA GIUDICATA MATERIALE
La locuzione «fa stato ad ogni eetto» contenuta nell’art. 2909 c.c. esprime il concetto della futura immutabilità della
sentenza ad opera di qualsiasi altro giudice innanzi al quale venga agitata la medesima controversia.
Varie sono le teorie circa il meccanismo che assicura tale risultato.
TEORIA SOSTANZIALE: muove dalla considerazione ipotetica di una decisione ingiusta. Secondo tale teoria il vincolo
nascente dal giudicato deriva dal fatto che la sentenza costituisce una nuova fonte regolatrice del rapporto giuridico
dedotto in lite. Quando la sentenza è giusta, cioè conforme al diritto, non sorge alcun problema; quando è ingiusta
invece prevale sulla legge.
TEORIA PROCESSUALE: il vincolo del giudicato si spiega con un divieto di natura esclusivamente giurisdizionale, che
impedisce ad ogni giudice di entrare nel merito della domanda sulla quale si sia già pronunciata una sentenza passata
in giudicato. Si obietta che tale teoria non spiegherebbe il caso della sentenza ingiusta e più in generale gli eetti della
sentenza. L’obiezione è poco attendibile, come la stessa teoria sostanziale di cui è glia:una sentenza può essere
ingiusta solo nell’opinione soggettiva di chi la valuta, ma se ci si pone dal punto di vista dell’ordinamento giuridico tale
ingiustizia non esiste.
TEORIA DELL’EFFICACIA POSITIVA: il giudicato vincola le parti e il giudice poiché obbliga a giudicare una seconda volta
in modo conforme alla prima.
TEORIA DELL’EFFICACIA NEGATIVA: il vincolo al primo accertamento nasce dal divieto di una ulteriore pronuncia di
merito. Viene qui richiamato il principio del ne bis in idem: l’azione si consuma allorquando subentri una sentenza
passata in giudicato e allo stesso modo si consuma il potere giurisdizionale il quale non può essere esercitato più volte
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• LA COSA GIUDICATA

CONCETTO E NATURA DELL’AUTORITà DI COSA GIUDICATA

La giurisdizione nasce dall’esigenza di accertare una situazione in conflitto, superarne la crisi e ripristinarne la certezza. Ma l’accertamento è davvero in grado di superare la crisi solo quando diviene anche incontestabile e l’incontestabilità dell’accertamento giurisdizionale è proprio ciò che si vuole esprimere con il concetto di cosa giudicata, o res iudicata.

Non va confusa l’autorità di cosa giudicata con l’efficacia della sentenza, cioè la sua attitudine ad inserirsi nell’ordinamento giuridico e a produrre tutte le conseguenze possibili in relazione alla natura ed al contenuto dei rapporti giuridici accertati in giudizio. La sentenza produce i suoi effetti prima o comunque indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, anzitutto quello decisorio della controversia portata alla cognizione del giudice.

L’autorità di cosa giudicata è invece una qualità della sentenza intimamente inerente all’essenza della giurisdizione contenziosa, vale a dire la sua immutabilità o incontrovertibilità, ad opera di qualsiasi altro giudice, organo o potere pubblico, stante che essa, una volta formatasi, resiste anche al mutamento della legge o alla sua dichiarazione di incostituzionalità. È quindi una speciale attitudine dell’atto giurisdizionale che consolida irreversibilmente l’accertamento giudiziale ad ogni possibile fine.

COSA GIUDICATA FORMALE E SOSTANZIALE (O MATERIALE)

Art. 324. c.p.c. Cosa giudicata formale : S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395.

Art, 2909 c.c. Cosa giudicata : L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Le due norme sono le due facce della stessa medaglia: l’art. 324 c.p.c. fissa il momento temporale e le condizioni processuali assolti i quali la sentenza passa in giudicato; l’art. 2909 c.c. descrive il contenuto di questa particolare autorità presupponendo verificate le condizioni processuali di cui all’art. 324 c.p.c.

L’art. 324 c.p.c. segna la fase processuale oltre la quale una sentenza non può più essere impugnata e quindi rimossa, e si applica ad ogni provvedimento a contenuto decisorio, anche a quelli a contenuto parzialmente processuale (ad esempio le sentenze che senza entrare nel merito si soffermano sulla regolarità del processo).

L’art. 2909 c.c. invece si applica alle sole sentenze contenenti un accertamento, quindi unicamente a quelle riguardanti la domanda giudiziale e il diritto dedotto in giudizio, non il processo.

In conclusione la sentenza di merito, quella cioè contenente l’accertamento sul diritto dedotto in giudizio, una volta passata in giudicato formale ex art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, quindi si proietta all’esterno del processo, impedendo con la sua immutabilità che si possa giudicare un’altra volta sullo stesso oggetto. In questo consiste appunto la forza del giudicato materiale stabilita dall’art. 2909 c.c. Viceversa, la sentenza a contenuto processuale, una volta chiusosi il processo, ha esaurito ogni sua funzione.

OPERATIVITà DELLA COSA GIUDICATA MATERIALE

La locuzione « fa stato ad ogni effetto » contenuta nell’art. 2909 c.c. esprime il concetto della futura immutabilità della sentenza ad opera di qualsiasi altro giudice innanzi al quale venga agitata la medesima controversia.

Varie sono le teorie circa il meccanismo che assicura tale risultato.

TEORIA SOSTANZIALE: muove dalla considerazione ipotetica di una decisione ingiusta. Secondo tale teoria il vincolo nascente dal giudicato deriva dal fatto che la sentenza costituisce una nuova fonte regolatrice del rapporto giuridico dedotto in lite. Quando la sentenza è giusta, cioè conforme al diritto, non sorge alcun problema; quando è ingiusta invece prevale sulla legge.

TEORIA PROCESSUALE: il vincolo del giudicato si spiega con un divieto di natura esclusivamente giurisdizionale, che impedisce ad ogni giudice di entrare nel merito della domanda sulla quale si sia già pronunciata una sentenza passata in giudicato. Si obietta che tale teoria non spiegherebbe il caso della sentenza ingiusta e più in generale gli effetti della sentenza. L’obiezione è poco attendibile, come la stessa teoria sostanziale di cui è figlia:una sentenza può essere ingiusta solo nell’opinione soggettiva di chi la valuta, ma se ci si pone dal punto di vista dell’ordinamento giuridico tale ingiustizia non esiste.

TEORIA DELL’EFFICACIA POSITIVA: il giudicato vincola le parti e il giudice poiché obbliga a giudicare una seconda volta in modo conforme alla prima.

TEORIA DELL’EFFICACIA NEGATIVA: il vincolo al primo accertamento nasce dal divieto di una ulteriore pronuncia di merito. Viene qui richiamato il principio del ne bis in idem : l’azione si consuma allorquando subentri una sentenza passata in giudicato e allo stesso modo si consuma il potere giurisdizionale il quale non può essere esercitato più volte

sullo stesso oggetto e tra le stesse parti. Tuttavia tale divieto vale per il giudice indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza in quanto produce l’effetto negativo per il solo fatto che questa sia stata emessa.

Soffermarsi sulle teorie circa l’origine dell’immutabilità della sentenza passata in giudicato sarebbe inconcludente, fermo restando che tutte convengono ad un unico risultato: l’immutabilità della sentenza passata in giudicato impedisce che si giudichi più volte sullo stesso oggetto tra le stesse parti, poiché, se ciò avvenisse, si annullerebbe la certezza giuridica per cui la giurisdizione esiste e di cui il giudicato è garanzia. Ciò che il giudicato garantisce alle parti è che l’accertamento non può più essere messo in discussione in un altro e nuovo processo.

Tuttavia l’immutabilità della sentenza passata in giudicato non è assoluta ma relativa, esistendo dei mezzi di impugnazione, c.d. straordinari, che consentono di attaccare anche una sentenza passata in giudicato. Essi sono la revocazione ex art. 395 n. 1, 2, 3, 6, l’opposizione di terzo ex art. 404; la revocazione ad istanza del P.M. dette impugnazioni sono peraltro dirette non a far valere errori di giudizio ma circostanze esteriori che hanno influito negativamente sulla cognizione giudiziale.

GIUDICATO ESTERNO E GIUDICATO INTERNO. L’ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA.

La distinzione in questione trae origine dalla possibilità che nel corso di un processo siano emesse più sentenze che non esauriscano interamente la materia del contendere e per tale ragione vengano qualificate come non definitive o parziali. Anche queste sono atte ad acquistare al’autorità di cosa giudicata formale e sostanziale (se contengono statuizioni di merito) e anch’esse vincolano il giudice non potendo egli riesaminare le questioni già decise. In questi casi si parla di giudicato interno, riferito proprio a questo tipo di sentenze parziali produttive di effetti vincolanti.

Nel caso in cui il giudice dovesse tornare a decidere in maniera diversa una questione, seppure parziale, già decisa all’interno di un processo ancora in corso, egli, oltre a violare il giudicato interno, opererebbe in difetto assoluto di giurisdizione, potendo essere modificate queste statuizioni solo attraverso i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Tale eventuale ulteriore decisione sarebbe quindi nulla e tale nullità sarebbe rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Per giudicato esterno invece si intende il caso normale, l’effetto esterno che esplica la sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui la stessa questione venga riproposta dalle stesse parti nel tentativo di riformare la sentenza passata in giudicato, la parte interessata (e non il giudice d’ufficio) ha la facoltà di eccepire l’esistenza del precedente giudicato attraverso l’ exceptio rei judicatae. La rilevabilità solo su eccezione di parte si spiega in riferimento al fatto che l’immutabilità dell’accertamento è un bene della vita che rientra ad ogni effetto nel patrimonio e nella disponibilità della parte.

È bene tenere distinto l’istituto della revocazione ex art. 395 n. 5, volto a revocare una sentenza emessa in contrasto con un’altra già passata in giudicato, costituendo questo un mezzo di impugnazione proponibile solo dalla parte soccombente.

LA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL GIUDICATO CIVILE

Dal dettato normativo dell’art. 111 Cost. si desume che nel nostro ordinamento la cosa giudicata corrisponda ad una garanzia costituzionale.

Ogni provvedimento giudiziale dal contenuto sostanzialmente decisorio deve essere assunto nel rispetto del contraddittorio e deve consentire il controllo di legittimità della Corte di Cassazione attraverso l’apposito ricorso; inoltre, ad ogni statuizione del genere è garantita l’acquisizione dell’autorità di cosa giudicata, essendo il ricorso in cassazione per l’art. 324 c.p.c. uno dei mezzi di impugnazione incidenti sulla sua formazione.

Dunque il giudicato civile è assistito da una garanzia costituzionale, dato che ogni provvedimento decisorio, essendo soggetto al vaglio della Suprema Corte, è di riflesso atto ad acquisire la futura immutabilità.

I LIMITI DELLA COSA GIUDICATA MATERIALE

Il problema dell’esatta individuazione dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato è notevolmente delicato: se l’autorità di cosa giudicata viene mantenuta entro i limiti della materia dedotta in giudizio tra i contraddittori, essa corrisponde al fine di restituire certezza all’ordinamento giuridico vulnerato; se essa vien invece estesa oltre il suo giusto ambito, finisce col provocare un irrimediabile danno, privando definitivamente un soggetto del diritto di agire a difesa di una sua posizione giuridica impedendogli di ottenere una pronuncia giudiziale. In questa seconda ipotesi si verificherebbe inoltre la grave conseguenza della violazione dell’art. 24 Cost.: se l’azione a tutela di un diritto non è stata esercitata e si pretende di paralizzarla estendendo l’ambito soggettivo e/o oggettivo del giudicato, il diritto di difesa verrebbe irrimediabilmente leso.

  1. LIMITI OGGETTIVI: posto che, almeno tendenzialmente, l’oggetto del giudizio e quello del giudicato dovrebbero coincidere, non sempre è agevole l’identificazione precisa dell’oggetto del giudizio, richiedendo essa non solo un esame della domanda giudiziale, ma anche tutti i fattori che nel corso del processo incidono su di essa, quindi l’eventuale mutamento o precisazione di essa, le difese svolte dal convenuto, le domande riconvenzionali, la statuizione della sentenza (una sentenza viziata che va oltre la domanda o che non decide interamente su di essa se non impugnata passa ugualmente in giudicato e di conseguenza l’ambito del giudicato sarebbe diverso da quello della domanda).

La sentenza è immutabile, quindi acquista autorità di cosa giudicata, solo tra le parti tra cui è pronunciata, gli eredi e gli aventi causa, mentre può produrre i più disparati effetti anche verso i terzi e su oggetti diversi da quello deciso. La differenza è che i terzi, colpiti dagli effetti della sentenza e non dalla sua autorità, possono rimetterli giudizialmente in discussione e, se ingiusti, respingerli nei limiti dei loro diritti o obblighi; le parti invece, vincolate dal giudicato, non possono più farlo.

Era nel giusto dunque il Chiovenda quando enunciò il seguente principio: «tutti sono tenuti a riconoscere il giudicato tra le parti; però non possono esserne pregiudicati».