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Crisi Parlamentari ed extra, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

crisi parlamentari ed extra parlamentari

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 17/06/2012

mariel90
mariel90 🇮🇹

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Crisi Parlamentari ed extra-parlamentari
In Italia con l'espressione crisi di governo si indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie
dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia intercorrente con il Parlamento.
È possibile distinguere le crisi parlamentari dalle crisi extraparlamentari. Le crisi parlamentari nascono da
una votazione contraria sulla questione di fiducia*1 o sul voto di fiducia*2, o da una votazione favorevole ad
una mozione di sfiducia*3;
le crisi extraparlamentari sono estranee alle previsioni dell’art.94 cost. invece, si aprono in conseguenza di
una crisi politica all'interno della maggioranza che sostiene il governo, a causa della quale quest'ultimo non
ha la possibilità di far approvare i provvedimenti necessari alla propria azione; esse sono le più frequenti. Le
principali o tipiche motivazioni delle crisi stesse, sotto questo aspetto si possono distinguere in cinque
sottospecie:
In primo luogo vi sono le crisi che inevitabilmente si producono all’inizio di ciascuna legislatura
cosicché la massima durata di ciascun governo corrisponde in grosso modo al quinquennio di
permanenza in carica del rispettivo parlamento.
In secondo luogo, ci sono le crisi originate da quei voti delle camere che implicitamente comportano
una manifestazione di sfiducia nei confronti del governo, pur senza esprimersi ai sensi dell’art.94
cost. ad esempio: nel caso della denegata conversione di un decreto – legge, che giuridicamente
non costringe il governo a dimettersi (dato il disposto dell’art. 94 quarto comma, onde “ il voto
contrario di una o d’entrambe le camere su una proposta del governo non importa obbligo di
dimissioni”) , ma certamente ne mina la forza e la credibilità. [alcuni autori continuano in proposito a
ragionare di crisi parlamentari:Lavagna]
In terzo luogo, le crisi ministeriali vengono a volte causate da fattori interni quali sono certi gravi
dissensi tra i ministri, che non riescano a venire ricomposti e dunque compromettano la solidarietà
dei componenti dell’esecutivo (secondo le esempio del quinto governo De Gasperi, entrato in crisi
nel 1950), o quali possono essere un decisione personale del presidente del consiglio ( secondo
l’esempio delle dimissioni del terzo governo Rumor, verificatesi nel 1974).
In quarto luogo possono anche esistere governi costituiti a termine, che assumano l’impegno politico
di uscire di scena non appena si verifichi una data scadenza, più o meno definita nel tempo: come
nel caso del governo Leone del’63/’68 e del governo Goria nel 1988.
In quinto luogo, infine stanno le crisi estraparlamentari nel senso più stretto, provate da un
qualunque alterarsi della coalizione di governo formata dai partiti politici di maggioranza. In altre
parole, il governo entra di regola in crisi per il semplice fatto del ritiro dell’appoggio già espresso da
una qualsiasi componente della coalizione stessa, anche se non si tratti di un partito cosi consistente
da far venir meno la maggioranza numerica parlamentare; e, parallelamente, si addiviene alla crisi
nell’ipotesi opposta, vale a dire quando occorre fare posto nel governo ad un partito nuovo, che
dapprima si trovava all’opposizione oppure seguiva una linea di disimpegno.
La disciplina della formale rottura delle relazioni dall’art.94, non significa affatto che non possano
darsi altre cause di crisi, costituzionalmente impreviste. Al contrario ciò dimostra che la
regolamentazione contenuta nell’art.94, è largamente incompleta, si ricava da ciò che certamente ci
sono almeno altre due situazione nelle quali il governo si deve dimettere, nonostante la costituzione
non lo prescriva in modo esplicito: vale a dire, quando il presidente del consiglio muoia o sia colpito
da un impedimento permanente. La morte o l’impedimento permanente del presidente costituiscono
una ragione automatica di crisi, poiché il presidente rappresenta il perno insostituibile del suo
governo.
Qualora le dimissioni governative siano formalmente volontarie, il capo dello stato può invitare il
Governo a ritirarle, rimanendo in carica fino a quando le camere non decidano di revocare la fiducia;
e può anche richiedergli di presentarsi davanti alle camere stesse, per verificare mediante una
questione di fiducia se l’appoggio parlamentare gli sia venuto a meno.
Giuridicamente il governo non ha l’obbligo di aderire a nessuna di queste sollecitazioni; e l’unico
dovere che gli incombe è quello di assicurare secondo il principio di continuità il disbrigo degli affari
correnti (cioè l’esercizio dell’ordinaria amministrazione), fino a che il governo subentrante non sia
stato nominato e non abbia prestato giuramento.
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Crisi Parlamentari ed extra-parlamentari

In Italia con l'espressione crisi di governo si indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia intercorrente con il Parlamento.

È possibile distinguere le crisi parlamentari dalle crisi extraparlamentari. Le crisi parlamentari nascono da una votazione contraria sulla questione di fiducia* 1 o sul voto di fiducia* 2 , o da una votazione favorevole ad una mozione di sfiducia* 3 ;

le crisi extraparlamentari sono estranee alle previsioni dell’art.94 cost. invece, si aprono in conseguenza di una crisi politica all'interno della maggioranza che sostiene il governo, a causa della quale quest'ultimo non ha la possibilità di far approvare i provvedimenti necessari alla propria azione; esse sono le più frequenti. Le principali o tipiche motivazioni delle crisi stesse, sotto questo aspetto si possono distinguere in cinque sottospecie:

• In primo luogo vi sono le crisi che inevitabilmente si producono all’inizio di ciascuna legislatura

cosicché la massima durata di ciascun governo corrisponde in grosso modo al quinquennio di permanenza in carica del rispettivo parlamento.

• In secondo luogo, ci sono le crisi originate da quei voti delle camere che implicitamente comportano

una manifestazione di sfiducia nei confronti del governo, pur senza esprimersi ai sensi dell’art. cost. ad esempio: nel caso della denegata conversione di un decreto – legge, che giuridicamente non costringe il governo a dimettersi (dato il disposto dell’art. 94 quarto comma, onde “ il voto contrario di una o d’entrambe le camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni”) , ma certamente ne mina la forza e la credibilità. [alcuni autori continuano in proposito a ragionare di crisi parlamentari:Lavagna]

• In terzo luogo, le crisi ministeriali vengono a volte causate da fattori interni quali sono certi gravi

dissensi tra i ministri, che non riescano a venire ricomposti e dunque compromettano la solidarietà dei componenti dell’esecutivo (secondo le esempio del quinto governo De Gasperi, entrato in crisi nel 1950), o quali possono essere un decisione personale del presidente del consiglio ( secondo l’esempio delle dimissioni del terzo governo Rumor, verificatesi nel 1974).

• In quarto luogo possono anche esistere governi costituiti a termine, che assumano l’impegno politico

di uscire di scena non appena si verifichi una data scadenza, più o meno definita nel tempo: come nel caso del governo Leone del’63/’68 e del governo Goria nel 1988.

• In quinto luogo, infine stanno le crisi estraparlamentari nel senso più stretto, provate da un

qualunque alterarsi della coalizione di governo formata dai partiti politici di maggioranza. In altre parole, il governo entra di regola in crisi per il semplice fatto del ritiro dell’appoggio già espresso da una qualsiasi componente della coalizione stessa, anche se non si tratti di un partito cosi consistente da far venir meno la maggioranza numerica parlamentare; e, parallelamente, si addiviene alla crisi nell’ipotesi opposta, vale a dire quando occorre fare posto nel governo ad un partito nuovo, che dapprima si trovava all’opposizione oppure seguiva una linea di disimpegno.

La disciplina della formale rottura delle relazioni dall’art.94, non significa affatto che non possano darsi altre cause di crisi, costituzionalmente impreviste. Al contrario ciò dimostra che la regolamentazione contenuta nell’art.94, è largamente incompleta, si ricava da ciò che certamente ci sono almeno altre due situazione nelle quali il governo si deve dimettere, nonostante la costituzione non lo prescriva in modo esplicito: vale a dire, quando il presidente del consiglio muoia o sia colpito da un impedimento permanente. La morte o l’impedimento permanente del presidente costituiscono una ragione automatica di crisi, poiché il presidente rappresenta il perno insostituibile del suo governo.

Qualora le dimissioni governative siano formalmente volontarie, il capo dello stato può invitare il Governo a ritirarle, rimanendo in carica fino a quando le camere non decidano di revocare la fiducia; e può anche richiedergli di presentarsi davanti alle camere stesse, per verificare mediante una questione di fiducia se l’appoggio parlamentare gli sia venuto a meno.

Giuridicamente il governo non ha l’obbligo di aderire a nessuna di queste sollecitazioni; e l’unico dovere che gli incombe è quello di assicurare secondo il principio di continuità il disbrigo degli affari correnti (cioè l’esercizio dell’ordinaria amministrazione), fino a che il governo subentrante non sia stato nominato e non abbia prestato giuramento.

Rimpasti Ministeriali

Nel linguaggio costituzionalistico per rimpasto s’intende la sostituzione di uno o più ministri, operata senza

aprire una crisi di tutto il governo. La figura in questione crea dei problemi in quanto non è facile stabilire un

limite preciso, oltre il quale la sostituzione potrebbe incidere sulla permanenza incarica dell’intero governo.

In linea massima la demarcazione dovrebbe essere tracciata tenendo conto delle ragioni della nomina dei

nuovi ministri:

  • Se per Ragioni politiche che poi andrebbero ad incidere sulla struttura essenziale del governo in

questo caso la crisi diverrebbe inevitabile

  • Se invece si trattasse di motivi personali, l’ostacolo sarebbe superabile mediante il rimpasto.

Si deve tenere conto del numero dei ministri da sostituire: poiché l’apertura della crisi potrebbe apparire

necessaria, se i ministri da sostituire fossero tanti da alterare il tipo di compagine governativa,

rendendola cosi diversa da quella a cui le camere avevano espresso la loro fiducia.


1 Questione di fiducia

In Italia la questione di fiducia è un istituto della forma di governo parlamentare riservato al Governo, non previsto in Costituzione, ma disciplinato dai regolamenti interni della Camera[1] e, in modo più succinto, del Senato [2] nonché dalla legge n. 400/1988. Il governo pone la questione di fiducia su una

legge (o più comunemente su un emendamento ad una legge), qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. Nella pratica politica tale strumento viene usato dal Governo per compattare la maggioranza

parlamentare che lo sostiene o per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione.

Ponendo la fiducia tutti gli emendamenti decadono e la legge deve essere votata così come è stata presentata. Nel caso in cui il Parlamento respinga la

questione di fiducia posta dal Governo, quest'ultimo è considerato privo della fiducia della Camera/Senato e pertanto è tenuto a rassegnare il mandato

nelle mani del Capo dello Stato. Va inoltre ricordato che tale istituto giuridico, compattando la maggioranza cerca di annullare i franchi tiratori che si nascondono dietro il voto segreto.

Esistono altri due casi in cui il governo può porre la questione di fiducia: successivamente al "rimpasto" cioè una modifica nella composizione del gabinetto e successivamente alla modifica del programma di governo.


2 Voto di fiducia

In Italia il voto di fiducia , da parte di entrambe le Camere, è necessario affinché un nuovo governo possa insediarsi ed iniziare ad operare, come sancito dall'art. 94 della Costituzione. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per il voto di fiducia. Quest'ultimo viene

espresso tramite mozione motivata e votata per appello nominale. Queste ultime due previsioni hanno un preciso scopo: quello di creare una stabile maggioranza politica. L'obbligo di motivare la mozione fa sì che i vari gruppi si impegnino, se favorevoli, a sostenere il Governo in modo stabile. La

previsione per la quale la votazione avviene a scrutinio palese serve a far sì che i vari parlamentari si assumano la responsabilità politica personale di sostenere il Governo.

Il voto contrario sul voto di fiducia revoca il rapporto fiduciario che lega Governo e Parlamento e costringe il Governo a presentare le dimissioni aprendo così una crisi di Governo parlamentare.


3 Mozione di sfiducia

Con la mozione di sfiducia invece il Parlamento revoca la fiducia. A riguardo la Costituzione detta regole precise: la mozione di sfiducia deve essere firmata

da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Inoltre sia la

mozione con la quale si accorda la fiducia che quella con cui si revoca, devono essere motivate e votate per appello nominale. La sfiducia del Parlamento

costringe il Governo alle dimissioni.