Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Status parlamentari, Appunti di Diritto Costituzionale

Status dei parlamentari, art 67 68 69

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 10/02/2019

Kristenkote12
Kristenkote12 🇮🇹

2

(1)

3 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Il Parlamentare è un soggetto membro di un parlamento o di un congresso. Tramite le sue funzioni, esercita il
potere legislativo.
In un sistema bicamerale, i parlamentari si dividono generalmente in deputati e senatori (con diverse
denominazioni a seconda della storia nazionale).
Lo Status Parlamentare
La Costituzione descrive lo status parlamentare negli artt. 66, 67, 68 e 69.
L'art. 67 (cosiddetto divieto di mandato imperativo) dispone che «ogni membro del parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un
mandato generale da parte del corpo elettorale, il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da
parte dell'ambito territoriale (collegio) che l'ha eletto, né da parte del partito di affiliazione.
Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si
prescrive, rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento
a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza».
Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma
sistemi di tutela della libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da
parte della magistratura (ma costituiscono anche il portato del talora minaccioso passato in cui la
magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al governo).
INSINDACABILITÀ consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le
opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è
l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni
parlamentari? Il contenzioso costituzionale al riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la
distinzione tra attività politica e attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima,
tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali (e in
particolare dell'onore come espressione della pari dignità umana).
INVIOLABILITÀ rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del
1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'autorizzazione a procedere nel caso di condanna con
sentenza definitiva.
Art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto
principio enunciato dallo Statuto albertino, si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità,
da intendersi strettamente collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato
art. 67 (divieto di mandato imperativo).

Anteprima parziale del testo

Scarica Status parlamentari e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!

Il Parlamentare è un soggetto membro di un parlamento o di un congresso. Tramite le sue funzioni, esercita il potere legislativo.

In un sistema bicamerale, i parlamentari si dividono generalmente in deputati e senatori (con diverse denominazioni a seconda della storia nazionale).

Lo Status Parlamentare

La Costituzione descrive lo status parlamentare negli artt. 66, 67, 68 e 69.

  • L'art. 67 (cosiddetto divieto di mandato imperativo) dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un mandato generale da parte del corpo elettorale, il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte dell'ambito territoriale (collegio) che l'ha eletto, né da parte del partito di affiliazione.
  • Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità , laddove si prescrive, rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma sistemi di tutela della libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da parte della magistratura (ma costituiscono anche il portato del talora minaccioso passato in cui la magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al governo).

INSINDACABILITÀ ➡ consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari? Il contenzioso costituzionale al riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica e attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali (e in particolare dell'onore come espressione della pari dignità umana).

INVIOLABILITÀ ➡ rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'autorizzazione a procedere nel caso di condanna con sentenza definitiva.

  • Art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto principio enunciato dallo Statuto albertino, si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità, da intendersi strettamente collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato art. 67 (divieto di mandato imperativo).