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Decisione Quadro 2008/947/GAI: Sorveglianza Persone Condannate tra Stati Membri, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Questa decisione europea ha l'obiettivo di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale delle persone condannate, migliorare la protezione delle vittime e in generale della società, e promuovere il ricorso a misure diverse della pena detentiva. Prevede il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale emesse in uno stato membro per consentire a uno stato diverso la sorveglianza di misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. L'articolo 4 elenca le misure da sorvegliare, tra le quali il comportamento, la residenza, l'istruzione e formazione, e le limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 24/01/2012

donatrys
donatrys 🇮🇹

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Decisione quadro 2008 /947/GAI
Sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale
Prevede il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale emesse in uno stato membro (DI
EMISSIONE) al fine di consentire a uno stato membro diverso da quello in cui la persona è stata condannata (DI
ESECUZIONE) la sorveglianza di misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
Obbiettivi della decisione:
favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale delle persone condannate
migliorare la protezione delle vittime ,e in generale della società
favorire il ricorso a misure diverse della pena detentiva da parte degli stati membri
qualora la persona condannata non ha la residenza nello stato di condanna
Contenuto:
l’art.4 prevede un elenco (semplificativo in quanto gli stati possono completarlo) di misure che gli stati membri
devono sorvegliare,ossia misure che riguardano:
a. il comportamento della persona( es. smettere di bere)
b. la residenza(es. obbligo di cambiare residenza in caso di violenza domestica)
c. istruzione e formazione
d. le limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale
Procedimento :
Trasmissione della sentenza o delle decisioni di sospensione condizionale + certificato corredato da parte dell’autorità
competente dello Stato di emissione verso l’autorità competente dello Stato membro in cui la persona risiede
legalmente e abitualmente.
E’ anche riconosciuta la possibilità alla persona condannata di fare un istanza attraverso la quale lo stato di emissione
può trasmettere il provvedimento ad uno stato diverso da quello in cui la persona abbia la residenza ,purchè vi sia il
consenso di tale stato:si pensi alla necessità del condannato di trasferirsi in un altro stato membro per ragioni lavorative.
Il riconoscimento del provvedimento da parte dello stato di esecuzione:
anche qui determina:
perdita della competenza dello stato di emissione
sarà disciplinato secondo la legge dello stato di esecuzione
A riguardo ,lo stato di esecuzione ,se sono incompatibili con le misure interne,può adottare le misure alle stesse,purchè
corrispondano comunque il più possibile a quelle irrogate nello stato di emissione e non possono essere più severe delle
misure originaire.
In questi casi ,se la sorveglianza non è ancora iniziata:
lo stato di emissione può ritirare il certificato e riacquistarla competenza .
INOLTRE:
Se la persona in questione non è rintracciabile sul territorio dello stato di esecuzione
= lo stesso non è tenuto a sorvegliare le misure,e da comunicazione allo stato di emissione.
Se la persona si :
Sottrae alla giustizia
Non ha più la residenza legale in tale stato
È sottoposta a un nuovo processo penale nello stato di emissione
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Decisione quadro 2008 /947/GAI Sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale

Prevede il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale emesse in uno stato membro (DI EMISSIONE) al fine di consentire a uno stato membro diverso da quello in cui la persona è stata condannata (DI ESECUZIONE) la sorveglianza di misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Obbiettivi della decisione:

• favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale delle persone condannate

• migliorare la protezione delle vittime ,e in generale della società

• favorire il ricorso a misure diverse della pena detentiva da parte degli stati membri

qualora la persona condannata non ha la residenza nello stato di condanna

Contenuto:

l’art.4 prevede un elenco (semplificativo in quanto gli stati possono completarlo) di misure che gli stati membri devono sorvegliare,ossia misure che riguardano:

a. il comportamento della persona( es. smettere di bere)

b. la residenza(es. obbligo di cambiare residenza in caso di violenza domestica)

c. istruzione e formazione

d. le limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale

Procedimento :

Trasmissione della sentenza o delle decisioni di sospensione condizionale + certificato corredato da parte dell’autorità competente dello Stato di emissione verso l’autorità competente dello Stato membro in cui la persona risiede legalmente e abitualmente.

E’ anche riconosciuta la possibilità alla persona condannata di fare un istanza attraverso la quale lo stato di emissione può trasmettere il provvedimento ad uno stato diverso da quello in cui la persona abbia la residenza ,purchè vi sia il consenso di tale stato:si pensi alla necessità del condannato di trasferirsi in un altro stato membro per ragioni lavorative.

Il riconoscimento del provvedimento da parte dello stato di esecuzione:

anche qui determina:

• perdita della competenza dello stato di emissione

• sarà disciplinato secondo la legge dello stato di esecuzione

A riguardo ,lo stato di esecuzione ,se sono incompatibili con le misure interne,può adottare le misure alle stesse,purchè corrispondano comunque il più possibile a quelle irrogate nello stato di emissione e non possono essere più severe delle misure originaire.

In questi casi ,se la sorveglianza non è ancora iniziata: lo stato di emissione può ritirare il certificato e riacquistarla competenza.

INOLTRE:

• Se la persona in questione non è rintracciabile sul territorio dello stato di esecuzione

= lo stesso non è tenuto a sorvegliare le misure,e da comunicazione allo stato di emissione.

• Se la persona si :

• Sottrae alla giustizia

• Non ha più la residenza legale in tale stato

• È sottoposta a un nuovo processo penale nello stato di emissione

= in tutti questi casi può decidere di trasferire la competenza sulla sorveglianza allo Stato di emissione.