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La decisione sul Decreto Sicurezza 2025 (DL n. 48/2025, poi convertito nella Legge n. 80/2025) ha visto la sua approvazione parlamentare tramite voto di fiducia, diventando legge con inasprimento delle pene per reati come occupazioni abusive e blocchi stradali, ma ha generato forti dibattiti sulla costituzionalità, con la Corte di Cassazione che ha espresso perplessità, evidenziando dubbi sulla proporzionalità delle sanzioni e l'urgenza del provvedimento, e la Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile un ricorso di un singolo parlamentare.
Tipologia: Dispense
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SOMMARIO: 1. I ricorsi regionali. – 2. La sent. 194/2019 della Corte costituzionale. – 3. La ridondanza nelle materie esclusive statali. – 4. (segue) Gli oneri motivazionali delle regioni. – 5. Conclusioni sulle sentt. 194 e 195 del 2019
competenze delle Regioni e degli enti locali. La Corte, infatti, evidenzia che lo SPRAR «resta […] sostanzialmente invariato, per quanto riguarda la sua organizzazione, l’ampiezza della rete territoriale e le modalità di accesso a tale sistema da parte degli enti locali»; l’art. 12 implica solo una modifica nella «platea dei soggetti ammessi a beneficiare dell’accoglienza territoriale». Le regioni e gli enti locali, inoltre, possono esercitare le proprie attribuzioni anche a favore dei richiedenti asilo (al di fuori dello SPRAR), così come previsto dal d. lgs. 286/1998. Ciò implica un onere finanziario a loro carico ma, secondo la Corte, la motivazione dei ricorsi sulla lesione indiretta dell’autonomia finanziaria non è sufficiente. Con riferimento all’art. 13 (iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale), la Corte segue lo stesso percorso, individuando in primis le materie di riferimento: diritto di asilo, condizione giuridica degli stranieri e anagrafi. La Corte nega l’incidenza dell’art. 13 sulle funzioni amministrative comunali in materia di anagrafe, trattandosi in realtà di «servizi di competenza statale», e di nuovo ribadisce la configurabilità astratta della “ridondanza” in materie esclusive statali. La Corte aggiunge che «[i]n questi casi, tuttavia, […] grava sulla Regione ricorrente un onere motivazionale particolare, ossia quello di dimostrare, in concreto, ragioni e consistenza della lesione indiretta delle proprie competenze, non essendo sufficiente l’indicazione in termini meramente generici o congetturali di conseguenze negative per l’esercizio delle attribuzioni regionali». Nel caso di specie, la Corte ritiene «indimostrata la ridondanza su tali attribuzioni [regionali] delle questioni fatte valere nel presente giudizio, le quali, come visto, attengono allo status del richiedente protezione internazionale»: di qui l’inammissibilità delle questioni. La Corte, infine, dichiara inammissibili anche le questioni relative al principio di leale collaborazione perché, venendo in rilievo per tutte le norme impugnate materie esclusive statali, «il principio di leale cooperazione non è stato correttamente invocato»^19.
n. 412 del 2001^25 ), nei quali essa aveva giudicato nel merito questioni non di competenza sollevate dalle regioni contro leggi statali adottate in materie esclusive statali^26. Se in quelle decisioni la Corte aveva dunque implicitamente ammesso la ridondanza anche in materie esclusive statali, nella sent. 194/2019 si compie un passo in avanti, perché la configurabilità della lesione di competenza indiretta in materie esclusive statali (non trasversali) viene espressamente teorizzata. Anche la sent. 195/2019 (che ha giudicato delle altre norme del decreto sicurezza, quelle non riguardanti gli stranieri) ha ammesso una censura non di competenza nella materia esclusiva statale dell’ordine pubblico^27. La novità dell’impostazione della Corte pare confermata dal confronto con la dottrina, nella quale si è osservato, sulla base della giurisprudenza costituzionale, che la «condizione minima indispensabile per poter configurare una “lesione indiretta”» è l’«incidenza vincolante» della legge statale «all’ interno degli ambiti di competenza (normativa, amministrativa o finanziaria) delle Regioni»^28. La novità contenuta nella sent. 194/2019 mi sembra condivisibile: l’art. 127, secondo comma, Cost., che deve sempre rappresentare la “stella polare” nel giudizio in via principale, indica la lesione della sfera di competenza come condizione di ammissibilità del ricorso regionale (in termini di prospettazione) e presupposto della pronuncia di accoglimento (dopo l’accertamento della lesione stessa). Il criterio da utilizzare, dunque, di fronte ai casi di asserita ridondanza, dovrebbe essere quello dell’incidenza sulla competenza costituzionale regionale (o degli enti locali) e non quello della attinenza della legge statale alla materia regionale. Ciò consentirebbe una verifica della Corte caso per caso, senza escludere a priori la ridondanza nelle materie (in senso proprio) statali. Può essere interessante segnalare che la sent. 195/2019 compie la valutazione di ammissibilità delle questioni non di competenza prima dell’individuazione della materia di riferimento^29 : così confermando che la titolarità statale o regionale di essa non è decisiva ai fini della ridondanza. L’“espansione” della ridondanza alle materie (in senso proprio) esclusive statali – oltre ad ampliare le possibilità di difesa delle regioni e degli enti locali – potrebbe anche estendere i casi in cui tramite il giudizio (^25) Tale pronuncia ha giudicato nel merito un ricorso della Provincia di Trento, basato su norme non di competenza, rivolto contro una norma penalistica. La Provincia di Trento contestava una sanzione penale prevista a carico del gestore dell’impianto di depurazione nel caso di mancato rispetto dei valori-limite relativi agli inquinanti industriali. Tale sanzione era considerata irragionevole e incompatibile con l’organizzazione provinciale perché la Provincia (gestore del depuratore generale) non poteva assicurare tecnicamente il rispetto di quei valori. La Corte ha giudicato nel merito, (dichiarando la questione infondata), osservando che, pur rientrando le sanzioni penali nella competenza statale, «nella specie considerata, sussiste un interesse tutelato della Provincia in ordine alla verifica della lesione della propria organizzazione secondo le norme regionali (rientrante nella propria sfera di competenza), asseritamente incompatibile con il sistema delle responsabilità fissato dalle disposizioni impugnate». Sulla sent. 412/2001 v. C. PADULA, Sull’impugnazione regionale di legge penale e sul concetto di invasione di competenza indiretta , in le Regioni 2002, 869 ss. (^26) V. anche la sent. 161/2019, che segue la scia della sent. 139/2018, decidendo nel merito una questione ex art. 97 Cost. dopo aver collocato l’oggetto del giudizio in una materia esclusiva statale. La sent. 75/2017 ha annullato una norma statale in materia di miscelazione dei rifiuti per violazione di una direttiva europea, in virtù del collegamento fra la disciplina dei rifiuti e la tutela della salute: peraltro, la Corte ha spesso attribuito carattere trasversale alla materia ambientale. (^27) V. i punti 4 e 5 del Diritto , relativi all’art. 21, che ha esteso il DASPO urbano ai «presidi sanitari». (^28) V. M. CECCHETTI, La «ridondanza» tra mitologia e realtà. Vizi deducibili e legittimazione delle Regioni a difendere le proprie attribuzioni costituzionali contro gli atti legislativi dello Stato , in AA.VV., I ricorsi in via principale. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta, 19 novembre 2010 , Milano 2011, 294 (l’incidenza consisterebbe nella produzione di effetti). Per C. PADULA, L’asimmetria nel giudizio in via principale , Padova 2005, 287 ss., i “requisiti” della lesione indiretta nella giurisprudenza costituzionale sarebbero: a) incostituzionalità (per violazione di qualsiasi norma costituzionale) della legge statale; b) carattere “sfavorevole”, per la regione, della legge statale; c) incidenza su una materia costituzionalmente spettante alla regione. Per F. FURLAN, I vizi denunciabili , in R. Balduzzi – P. Costanzo (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi , Torino 2007, 280: «appare […] essenziale che esse [le regioni] abbiano il potere di investire il giudice costituzionale di tutti i dubbi di legittimità costituzionale che coinvolgano leggi statali le quali esplicano i propri effetti (diretti e indiretti) sopra una delle materie nelle quali è loro garantita, dal testo costituzionale, la sfera di autonomia ed il riparto delle competenze». (^29) Decidendo dell’art. 21, che ha esteso il DASPO urbano ai «presidi sanitari», la Corte nel punto 4 dichiara ammissibile la censura relativa agli artt. 3 e 32 Cost. e nel punto 5 chiarisce che l’art. 21 rientra nella materia «ordine pubblico e sicurezza». Anche in relazione all’art. 28, concernente i poteri del prefetto sugli enti locali, la Corte dichiara ammissibile la questione ex art. 97 Cost. «stante l’evidente incidenza sull’autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali territoriali», senza precisare la materia di riferimento (punto 11).
Dunque, pur di fronte a norme tutte rientranti in materie esclusive statali^36 , la Corte nella sent. 194/2019 ha ritenuto che la dimostrazione concreta della lesione indiretta di competenza fosse condizione di ammissibilità, mentre nella sent. 195/2019 ha ritenuto sufficiente la prospettazione della lesione, tanto è vero che poi il condizionamento della competenza regionale è stato negato con una interpretativa di rigetto. Pare preferibile il metodo seguito nella sent. 195/2019: nel giudizio in via principale l’inammissibilità dovrebbe essere legata al difetto di requisiti del giudizio stesso (ad es. mancato rispetto del termine, rango non legislativo dell’atto impugnato ecc.) o a difetti della motivazione, tali da rendere non comprensibile la questione sollevata (motivazione insufficiente, contraddittoria, oscura ecc.). Se la motivazione è chiara (sia in relazione alla violazione del parametro non di competenza sia in relazione al condizionamento della competenza regionale), il ricorso è ammissibile e spetterà poi alla Corte accertare la lesione indiretta di competenza. In definitiva, la sent. 194/2019 desta perplessità sia là dove tende a trasformare la sussistenza della ridondanza in condizione di ammissibilità^37 , sia là dove tende ad addossare alle regioni l’onere di provare tale sussistenza^38 sia là dove fa riferimento ad una ridondanza «in concreto»^39.
Sotto questo secondo aspetto, la Corte nella sent. 194/2019 esprime un chiaro auspicio per un’applicazione “costituzionalmente e internazionalmente” orientata dell’art. 1 d.l. 113/2018 (seguendo la scia della lettera scritta dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell’emanazione del decreto) e chiarisce che le regioni possono comunque erogare servizi agli stranieri irregolari. Per il resto, la Corte precisa espressamente che la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi lascia impregiudicata la valutazione di costituzionalità delle norme impugnate, che potranno essere sindacate in via incidentale. Dal canto suo, la sent. 195/2019 tutela il diritto alla salute, dando un’interpretazione adeguatrice all’art. 21 d.l. 113/2018^40 , e dedica un’articolata argomentazione alla difesa del principio di legalità, sanzionando la vaghezza dei presupposti e del contenuto del potere sostitutivo prefettizio di cui all’art. 28. Con riferimento ai rapporti fra Stato e regioni, la Corte ha adottato una interessante pronuncia di accoglimento in relazione all’art. 21-bis, riconducendo all’«ordine pubblico» la norma sulla sicurezza dei negozi ma riconoscendo che, ciononostante, vi è una «una possibile ricaduta sulla disciplina del commercio», che «richiede un coinvolgimento delle Regioni», anche in virtù dell’art. 118, terzo comma, Cost. (sent. 195/2019). Mi pare che in tal modo la Corte abbia “ammorbidito” la rigidità del criterio secondo il quale la prevalenza di materie esclusive statali mette “fuori gioco” il principio di leale collaborazione. Apprezzabile è anche la pronuncia adottata dalla Corte in relazione all’art. 28 (poteri del prefetto sugli enti locali), là dove censura la vaghezza dei presupposti e del contenuto del potere sostitutivo prefettizio, ribadisce i capisaldi costituzionali dell’autonomia locale e afferma la necessità di rispettare l’art. 120 Cost., in relazione alla competenza governativa (sent. 195/2019). Con riferimento alla “ridondanza”, la Corte ha in primo luogo confermato che la lesione indiretta della competenza regionale può consistere in un semplice condizionamento dell’autonomia regionale (o degli enti locali)^41 e che questo, a sua volta, può tradursi nella circostanza che le regioni siano obbligate «a esercitare le proprie attribuzioni in conformità a una disciplina legislativa statale in contrasto con norme costituzionali»^42. Si tratta di una nozione di ridondanza già emersa in recenti pronunce (v. sentt. 5/2018, 75/2017, 287/2016, 244/2016, 145/2016), che supera alcune rigidità del passato. In base ad essa, pare non necessario che la legge statale diminuisca i poteri regionali o elimini alcune garanzie dell’autonomia regionale: anche una legge statale “neutra” o ampliativa dei poteri regionali o favorevole per le finanze regionali (nel senso, ad esempio, di ridurre i destinatari delle prestazioni sociali) potrebbe essere contestata se comunque rappresenta un quadro illegittimo dell’azione regionale, che potrebbe risultare conseguentemente viziata. La Corte ha poi, come detto, allargato l’area di esperibilità dell’impugnazione regionale, affermando espressamente in via generale (sent. 194/2019) la configurabilità della lesione di competenza indiretta anche nelle materie esclusive statali “in senso proprio” (non trasversali) e arrivando in un caso ad adottare una pronuncia sostanzialmente favorevole alle regioni (pronuncia interpretativa di rigetto in merito al DASPO urbano: sent. 195/2019). In tal modo, la Corte pare aver ridotto l’asimmetria esistente fra Stato e regioni nel giudizio in via principale: se, da un lato, non risultavano condivisibili le tesi dottrinali che prefiguravano, dopo il 2001, un livellamento “verso l’alto” (nel senso della legittimazione regionale a denunciare qualsiasi vizio di costituzionalità) o “verso il basso” (nel senso della limitazione della legittimazione statale alla lesione della propria competenza), dall’altro un’interpretazione meno restrittiva della ridondanza risulta senz’altro coerente con la netta riduzione della supremazia statale, derivante dalla riforma del Titolo V. Dopo che la sent. 5/ aveva già giudicato nel merito censure avanzate da una Regione contro la disciplina statale sui vaccini obbligatori, ritenuta illegittima anche per violazione di diritti fondamentali, le sentenze qui commentate^43 sembrano segnare un passo avanti della Corte nella ricerca del giusto equilibrio fra Stato e regioni. (^40) «essendo il diritto alla salute prevalente sull’esigenza di decoro dell’area e di contrasto, per ragioni di sicurezza pubblica, delle condotte – tutte sanzionate solo in via amministrativa – elencate nel comma 2 dell’art. 9 del d.l. n. 14 del 2017». (^41) V. i punti 5.3, 7.8. (^42) V. i punti 5.4, 7.7, 8.5. (^43) Salvi i punti “critici” della sent. 194/2019, sopra indicati.