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Diritto Ecclesiastico: Concezione, Caratteristiche e Relazione Confessioni Religiose, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Una introduzione al concetto di diritto ecclesiastico, una materia giuridica tradizionale che si occupa dell'applicazione, produzione e interpretazione delle norme legali che riguardano il fattore religioso. Anche dei modi differenti di approcciarsi a questo tema, dalla prospettiva classica alla sociologica e culturale. Inoltre, viene esplorata la relazione tra il diritto ecclesiastico e le confessioni religiose, con un focus particolare sulla chiesa cattolica come modello. Il documento conclude con una discussione sulle norme confessionali e le tecniche di rinvio e presupposto, che consentono alle confessioni religiose di entrare a far parte del diritto ecclesiastico italiano.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 26/08/2022

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

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Si è dimentica: Il concetto di diritto ecclesiastico, da cui partiamo, è un concetto classico basato su una
concezione normativa del diritto. È un concetto tradizionale, perché noi partiamo dal presupposto che il
compito di un giurista classico appunto sia quello di studiare come vengono prodotte le norme giuridiche,
come vengono interpretate e come vengono applicate. Il diritto ecclesiastico analizza l'applicazione la
produzione e l'interpretazione delle norme giuridiche che riguardano il fattore religioso. Norme giuridiche
perché come voi sapete sono accompagnate dalla forza, quindi qualora non fossero adempiute
spontaneamente possono essere imposti in maniera coatta.
Ci sono anche altri modi di approcciarsi al diritto ecclesiastico, utilizzando criteri anche sociologici, culturali:
quindi non partendo dall'analisi del dato giuridico, ma partendo dall'analisi di altri fattori.
io ripeto sono ancora dell'idea che il giurista si differenzia dagli altri studiosi perché il giurista studia il
diritto, nel senso che il giurista lavora con le norme in concreto. Ma ci sono anche altri modi di approcciarsi
al fenomeno religioso magari considerando la storia delle religioni, considerando i dati statistici, dati
sociologici, gli elementi culturali; infatti spesso alla dizione diritto ecclesiastico si sostituisce una dizione più
lata: diritto religione. Quindi non una formazione giuridica in senso stretto ma una formazione nella quale si
dà spazio appunto ad altri elementi. psicologici sociologici e chi ne ha più ne metta diciamo.
sono le tendenze di studio rispettabilissima io sono convinto del fatto che poi in concreto quando una persona ha un problema che deve risolvere e
va da un avvocato e sottoposto al giudizio di un giudice quella persona vuole sapere in base a quale enorme la sua situazione sarà regolata in quale
sarà l'esito vuole conoscere le teorie più strane sociologiche e psicologiche e culturali insomma se la signorina mi dà uno schiaffo io non voglio
sapere perché me l'ha dato perché quando era piccola è stata buttata giù dal seggiolone perché bionda anziché mora perché in questo momento la
società discriminare dove io voglio sapere questo mi ha dato uno schiaffo ha commesso un reato non ha commesso il diritto al risarcimento del
danno diritto a piacimento questo che però dell'idea insomma che i giuristi un giurista che qualcuno che risolve i problemi applicando il diritto e che
ha detto ha bisogno di certezze. io devo sapere come sarà disciplinato quel mio comportamento come sarà regolato come sarà il giorno ciò che è
giusto e che io posso rivendicare ciò che gli altri possono chiedere a me perché è giusto nella definizione del concetto di giustizia eh un pezzo
diciamo non esaustivo ma sicuramente molto significativo la norma il dato oggettivo che tutti possono conoscere.
Il diritto nasce dalle nostre convinzioni (sociologiche, culturale), ma la norma giuridica deve avere una sua oggettività.
Il diritto ecclesiastico è una materia che entra in relazione con molte altre discipline, e questo sia perché si
occupa del fenomeno religioso che pervade la vita di ciascuno di noi e la società, sia perché se noi
consideriamo che il giurista è colui che studia la norma allora la scienza giuridica ha carattere unitario, cioè
tutto i giuristi studiano lo stesso oggetto, cioè le norme, e poi il mondo del diritto è diviso in settori perché
poi ogni settore si occupa delle norme che riguardano una materia specifica (noi ci occupiamo della
materia/dimensione religiosa, del sentire religioso). Il diritto in per ha una natura unitaria, perché
l’oggetto è lo stesso.
Abbiamo detto che cos’è il diritto ecclesiastico, in che prospettiva noi imposteremo questo corso, quella
classica, abbiamo detto che cos'è il fenomeno religioso, i tre profili del fenomeno religioso che sono
disciplinati dal diritto ecclesiastico,
Rapporto tra il diritto ecclesiastico ed il diritto prodotto dalle confessioni religiose
Oltre allo stato, anche le confessioni religiose, che potremmo definire in prima approssimazione come dei
gruppi costituiti da persone che hanno/condividono lo stesso credo, si danno delle regole giuridiche, e cioè
delle regole che sono vincolanti per le persone che appartengono a quel gruppo, perché l'inosservanza di
queste regole comporta una sanzione.
Tra le confessioni religiose dobbiamo considerare la chiesa cattolica come modello, perché la chiesa
cattolica è tra le confessioni religiose quella che ha un ordinamento giuridico vero e proprio, cioè che
riconosciuto come tale come ordinamento giuridico in maniera certa anche da parte degli Stati. Anzi il
diritto della Chiesa cattolica, che si chiama diritto canonico, ha influenzato in maniera profonda il diritto
degli Stati e nella nostra Costituzione addirittura noi abbiamo l'articolo 7 primo comma che riconosce il
carattere giuridico è originario dell'ordinamento canonico. Quindi spesso faremo riferimento alla chiesa
cattolico come esempio perché tra le confessioni religiose è quella più vicina diciamo alla mentalità di un
giurista.
Detto questo il diritto ecclesiastico italiano prevede l'applicazione del diritto prodotto dalle confessioni
religiose.
Quindi il diritto ecclesiastico italiano è costituito dalle norme prodotte dal legislatore italiano, dalle norme
internazionali che riguardano il fenomeno religioso e che sono poste da atti internazionali ai quali l'Italia ha
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Si è dimentica: Il concetto di diritto ecclesiastico, da cui partiamo, è un concetto classico basato su una concezione normativa del diritto. È un concetto tradizionale, perché noi partiamo dal presupposto che il compito di un giurista classico appunto sia quello di studiare come vengono prodotte le norme giuridiche, come vengono interpretate e come vengono applicate. Il diritto ecclesiastico analizza l'applicazione la produzione e l'interpretazione delle norme giuridiche che riguardano il fattore religioso. Norme giuridiche perché come voi sapete sono accompagnate dalla forza, quindi qualora non fossero adempiute spontaneamente possono essere imposti in maniera coatta. Ci sono anche altri modi di approcciarsi al diritto ecclesiastico, utilizzando criteri anche sociologici, culturali: quindi non partendo dall'analisi del dato giuridico, ma partendo dall'analisi di altri fattori. io ripeto sono ancora dell'idea che il giurista si differenzia dagli altri studiosi perché il giurista studia il diritto, nel senso che il giurista lavora con le norme in concreto. Ma ci sono anche altri modi di approcciarsi al fenomeno religioso magari considerando la storia delle religioni, considerando i dati statistici, dati sociologici, gli elementi culturali; infatti spesso alla dizione diritto ecclesiastico si sostituisce una dizione più lata: diritto religione. Quindi non una formazione giuridica in senso stretto ma una formazione nella quale si dà spazio appunto ad altri elementi. psicologici sociologici e chi ne ha più ne metta diciamo. sono le tendenze di studio rispettabilissima io sono convinto del fatto che poi in concreto quando una persona ha un problema che deve risolvere e va da un avvocato e sottoposto al giudizio di un giudice quella persona vuole sapere in base a quale enorme la sua situazione sarà regolata in quale sarà l'esito vuole conoscere le teorie più strane sociologiche e psicologiche e culturali insomma se la signorina mi dà uno schiaffo io non voglio sapere perché me l'ha dato perché quando era piccola è stata buttata giù dal seggiolone perché bionda anziché mora perché in questo momento la società discriminare dove io voglio sapere questo mi ha dato uno schiaffo ha commesso un reato non ha commesso il diritto al risarcimento del danno diritto a piacimento questo che però dell'idea insomma che i giuristi un giurista che qualcuno che risolve i problemi applicando il diritto e che ha detto ha bisogno di certezze. io devo sapere come sarà disciplinato quel mio comportamento come sarà regolato come sarà il giorno ciò che è giusto e che io posso rivendicare ciò che gli altri possono chiedere a me perché è giusto nella definizione del concetto di giustizia eh un pezzo diciamo non esaustivo ma sicuramente molto significativo la norma il dato oggettivo che tutti possono conoscere. Il diritto nasce dalle nostre convinzioni (sociologiche, culturale), ma la norma giuridica deve avere una sua oggettività. Il diritto ecclesiastico è una materia che entra in relazione con molte altre discipline, e questo sia perché si occupa del fenomeno religioso che pervade la vita di ciascuno di noi e la società, sia perché se noi consideriamo che il giurista è colui che studia la norma allora la scienza giuridica ha carattere unitario, cioè tutto i giuristi studiano lo stesso oggetto, cioè le norme, e poi il mondo del diritto è diviso in settori perché poi ogni settore si occupa delle norme che riguardano una materia specifica (noi ci occupiamo della materia/dimensione religiosa, del sentire religioso). Il diritto in sé per sé ha una natura unitaria, perché l’oggetto è lo stesso. Abbiamo detto che cos’è il diritto ecclesiastico, in che prospettiva noi imposteremo questo corso, quella classica, abbiamo detto che cos'è il fenomeno religioso, i tre profili del fenomeno religioso che sono disciplinati dal diritto ecclesiastico, Rapporto tra il diritto ecclesiastico ed il diritto prodotto dalle confessioni religiose Oltre allo stato, anche le confessioni religiose, che potremmo definire in prima approssimazione come dei gruppi costituiti da persone che hanno/condividono lo stesso credo, si danno delle regole giuridiche, e cioè delle regole che sono vincolanti per le persone che appartengono a quel gruppo, perché l'inosservanza di queste regole comporta una sanzione. Tra le confessioni religiose dobbiamo considerare la chiesa cattolica come modello, perché la chiesa cattolica è tra le confessioni religiose quella che ha un ordinamento giuridico vero e proprio, cioè che riconosciuto come tale come ordinamento giuridico in maniera certa anche da parte degli Stati. Anzi il diritto della Chiesa cattolica, che si chiama diritto canonico, ha influenzato in maniera profonda il diritto degli Stati e nella nostra Costituzione addirittura noi abbiamo l'articolo 7 primo comma che riconosce il carattere giuridico è originario dell'ordinamento canonico. Quindi spesso faremo riferimento alla chiesa cattolico come esempio perché tra le confessioni religiose è quella più vicina diciamo alla mentalità di un giurista. Detto questo il diritto ecclesiastico italiano prevede l'applicazione del diritto prodotto dalle confessioni religiose. Quindi il diritto ecclesiastico italiano è costituito dalle norme prodotte dal legislatore italiano, dalle norme internazionali che riguardano il fenomeno religioso e che sono poste da atti internazionali ai quali l'Italia ha

aderito, delle norme dell'unione europea e poi è anche costituito da norme che sono poste da confessioni religiose. quindi il diritto ecclesiastico non è un diritto di una confessione religiosa, ma è un diritto dello stato che però è costituito anche da norme di confessioni religiose. È una particolarità che ha solo il diritto ecclesiastico, tra i vari rami del diritto. Il diritto ecclesiastico è costituito anche da norme confessionali, cioè norme che non sono fatte del nostro Parlamento (legislatore nazionale), sono fatte da una confessione religiosa, perché spesso quando il legislatore deve disciplinare il fattore religioso, per farlo preferisce rinviare al diritto di una confessione religiosa. Ex il matrimonio concordatario: è il matrimonio canonico, cioè religioso, che nasce nell’ordinamento della Chiesa cattolica, quindi un sacramento della Chiesa. Quindi matrimonio canonico, al quale lo Stato italiano dà effetti civili. (quello che si fa in chiesa quando il parroco legge gli articoli civili). In questo caso, il legislatore italiano ha rinviato interamente all’ordinamento canonico, cioè quindi tutta la disciplina di quel matrimonio si rinviene nel diritto canonico. Però è un matrimmonio che ha effetti nel nostro oridnamento, ma non è disciplinato dal nostro legislatore. Io se decido di sposarmi posso scegliere il matrimonio concordatario, lo Stato riconosce quel matrimonio a tutti gli effetti, ma non è un matrimonio disciplinato dallo Stato. Quindi io mi sottopongo alla disciplina di una confessione religiosa, che però per lo Stato vale. Quindi quella norma della Chiesa vale nel territorio dello Stato. E questo si chiama rinvio Il rinvio È una tecnica; quindi il giurista che si deve occupare di un matrimonio concordatario deve conoscere il diritto canonico. Invece l’altra tecnica attraverso la quale il diritto di una confessione religiosa entra a far parte del diritto ecclesiastico italiano è il presupposto, cioè nell’elaborare una legge il legislatore italiano utilizza alcuni concetti che non definisce ma che assume dall’ordinamento confessionale. Quindi se c’è una legge dello Stato che dice che il responsabile giuridico di una parrocchia è il parroco (che è così, è il rappresenta legale della parrocchia per lo stato ita); quella legge non dice che cos’è un parroco, ma presuppone il concetto di parroco dell’ordinamento canonico. Assume il significato di un concetto, di un termine così come quel concetto o termine è elaborato nell’ordinamento confessionale, senza definirlo a sua volta. Quindi se si parla di rabbino; il rabbino è colui che è definito tale per il diritto ebraico; il velo islamico è quello che è definito come tale dalla religione islamico. Quindi il legislatore ita non si intromette nelle questioni della confessione religiosa, ma fa proprie le definizioni che la confessione religiosa ha dato. Quindi il vescovo che è tale per chiesa, è tale per lo Stato. Non c’è una sovrapposizione di definizioni; e conseguentemente una persona presente che non è più sacerdote per la chiesa, non lo è più nemmeno per lo Stato. Attraverso questi due meccanismi (rinvio e presupposto) il diritto di una confessione religiosa viene applicato nel nostro ordinamento e quindi necessariamente se un giurista si occupa di questioni che riguardano la dimensione religiosa, deve avere una conoscenza di base dei diritti religiosi