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Il Codice Deontologico Infermieristico: Principi, Valori e Aspetti Pratici, Appunti di Deontologia

Una panoramica completa del codice deontologico infermieristico, analizzando i principi e i valori che lo fondano, le sue tappe evolutive e le modifiche principali introdotte nel 2019. Anche gli aspetti pratici del codice, come la partecipazione al governo clinico, la documentazione clinica, la risoluzione dei contrasti e l'esercizio della libera professione.

Tipologia: Appunti

2024/2025

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DEONTOLOGIA PROFESSIONALE - Bassetti
PRINCIPI LEGALI, BIOETICI E DEONTOLOGICI DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE
EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Si basa sull’evoluzione dei bisogni della società, i principali motivi sono:
1. Problemi di salute della popolazione: andamento epidemiologico, aumento dell’età media, la cronicità,
introduzione delle terapie complesse e presidi pertinenti, quali competenze assistenziali ed educative?
2. Modifica/ampliamento del servizio sanitario nazionale e territoriale: cure palliative, lungodegenze, RSA,
cure domiciliari
3. Introduzione delle figure di supporto per la professione infermieristica: necessità di ridisegnare le
competenze esercitate dalla professione infermieristica
4. Spinta a produrre prove di efficacia degli interventi erogati dalla professione infermieristica
5. Riforma universitaria: inclusione di diversi livelli formativi, corso di laurea, master, dottorato di ricerca
STRUMENTI CHE REGOLANO L’ESERCIZIO PROFESSIONALE
D.M 1994 n. 739 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale)
Legge 26 febbraio 1999 n.42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie)
Legge 10 aosto 2000, n.251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione nonché della professione ostetrica)
Nuovo codice deontologico aprile 2019
PROFILO PROFESSIONALE: mette in luce i due aspetti seguenti formazione e iscrizione all’albo e la individua come
una professione intellettuale
o Art 1 è individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: “l’infermiere è l’operatore
sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è
responsabile, dell’assistenza infermieristica generale”
o 1.2 L’ assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale,
educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte
le età e l’ educazione sanitaria.
o 1.3 L’ infermiere:
partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi
obiettivi;
pianifica, gestisce e valuta l’ intervento assistenziale infermieristico;
garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche;
agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
per l’ espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
svolge la sua attività in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’ assistenza
domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale
o 1.4 L’ infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’
aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
o 1.5 La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di
assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire
specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
Sanità pubblica
Pediatria
Salute mentale-psichiatria
Geriatria
Area critica
È previsto un livello autonomo ed uno collaborante:
Livello autonomo (art. 1 pp): l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica)
Livello collaborante (art. 3 pp):
a. partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività
b. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche
c. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
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DEONTOLOGIA PROFESSIONALE - Bassetti PRINCIPI LEGALI, BIOETICI E DEONTOLOGICI DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA Si basa sull’evoluzione dei bisogni della società, i principali motivi sono:

  1. Problemi di salute della popolazione: andamento epidemiologico, aumento dell’età media, la cronicità, introduzione delle terapie complesse e presidi pertinenti, quali competenze assistenziali ed educative?
  2. Modifica/ampliamento del servizio sanitario nazionale e territoriale: cure palliative, lungodegenze, RSA, cure domiciliari
  3. Introduzione delle figure di supporto per la professione infermieristica: necessità di ridisegnare le competenze esercitate dalla professione infermieristica
  4. Spinta a produrre prove di efficacia degli interventi erogati dalla professione infermieristica
  5. Riforma universitaria: inclusione di diversi livelli formativi, corso di laurea, master, dottorato di ricerca STRUMENTI CHE REGOLANO L’ESERCIZIO PROFESSIONALE  D.M 1994 n. 739 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale)  Legge 26 febbraio 1999 n.42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie)  Legge 10 aosto 2000, n.251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica)  Nuovo codice deontologico aprile 2019 PROFILO PROFESSIONALE: mette in luce i due aspetti seguenti formazione e iscrizione all’albo e la individua come una professione intellettuale o Art 1 è individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: “l’infermiere è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile, dell’assistenza infermieristica generale” o 1.2 L’ assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’ educazione sanitaria. o 1.3 L’ infermiere:
  • partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
  • identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
  • pianifica, gestisce e valuta l’ intervento assistenziale infermieristico;
  • garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche;
  • agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
  • per l’ espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
  • svolge la sua attività in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’ assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale o 1.4 L’ infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’ aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. o 1.5 La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
  • Sanità pubblica
  • Pediatria
  • Salute mentale-psichiatria
  • Geriatria
  • Area critica È previsto un livello autonomo ed uno collaborante:
  • Livello autonomo (art. 1 pp): l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica)
  • Livello collaborante (art. 3 pp): a. partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività b. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche c. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali 1

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE - Bassetti Profilo 1 “Responsabile dell’assistenza infermieristica.”→ Le tre principali funzioni dell’infermiere sono:

  1. La prevenzione delle malattie
  2. L’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età
  3. L’educazione sanitaria Profilo 2 L’assistenza può essere: o Preventiva: prevenire la perdita di autonomia, complicanze da immobilita o Curativa: ferite, lesioni da pressione o Palliativa: allevia il dolore, sintomi di pazienti in trattamento con terapia oncologica Profilo 3 Funzione assistenziale: responsabile di tutte le fasi del processo assistenziale infermieristico: identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività, formulazione obbiettivi, pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi. Profilo 4 Interventi:
  • Tecnici (mobilizzazione)
  • Relazionale (ascolto in previsione procedure/intervento)
  • Educativa (pz diabetico, assunzione terapia farmacologica)
  • Garantire applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche: di altri professionisti che intervengono nel processo terapeutico Profilo 5 Assistenza diretta e indiretta (funzioni organizzative): quando faccio un azione diretta al paziente sottointende sempre la presenza di un azione indiretta (es. fare l’insulina, qualcuno deve averla prescritta e ordinata in farmacia) sono due livelli che viaggiano insieme. LEGGE 1999 N.42- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE 26 febbraio Art. 1 (Definizione delle professioni sanitarie): inquadra tutte le figure professionali come professioni sanitaria La denominazione professione sanitaria ausiliaria” del Testo Unico delle Leggi sanitarie è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 il D.P.R. 7 marzo 1975 n. 163 e l’ articolo 24 del regolamento approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 680 e successive modificazioni […]. Si delinea, per la prima volta, un esercizio professionale senza mansionario. Viene abolito il mansionario e vengono indicati i due criteri guida (codice deontologico e profilo di base) e due criteri limite (atto medico). Non è semplicemente individuare il campo proprio di attività e responsabilità (ad es. quali competenze livello di autonomia per infermieri con master e senza master) Individua il campo di attività e responsabilità. l campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’art. 6, comma terzo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’ accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. Con la legge 26 febbraio 1999, n.
  • Si delinea, per la prima volta, un esercizio professionale senza mansionario
  • Viene abolito il mansionario e vengono indicati tre criteri guida e due criteri limite
  • Non è semplice individuare il campo proprio di attività e responsabilità (ad es. quali competenze livello di autonomia per infermieri con master e senza master)
  • Problema interpretativo per la non esaustività del profilo professionale che non ricomprende tutta la ricchezza della situazioni operative e cognitive in cui si trovano ad operare gli infermieri LEGGE 251/2000 10 agosto DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE Individua il campo di attività e di responsabilità amplificandolo rispetto a quanto previsto dal D.M. 739/94 e delimitandolo rispetto alle competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. 2

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE - Bassetti

Temi fondamentali: sicurezza cure e rischio sanitario, responsabilità dell’esercente delle professione

sanitarie e struttura sia essa pubblica o privata, modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, obbligo di fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

Raccomandazioni europee: prevenzioni e controllo delle infezioni. Questa raccomandazione europea

privilegia la sicurezza dei pazienti come elemento fondamentale e onere. La sicurezza delle cure è una parte costitutiva del diritto alla salute.

Prevenzione e gestione del rischio connesso al erogazione di prestazione sanitarie e utilizzo

appropriato delle risorse tecnologiche, umane, organizzative.

Altri aspetti disciplinati dalla norma:

$ Attribuzione al difensore civico di garante per la tutela del diritto alla sicurezza delle cure. È attivato gratuitamente su istanza diretta del soggetto leso o del suo delegato $ Istituzione sul territorio in ogni regione e provincia del centro per il rischio sanitario e la sicurezza del paziente allo scopo di raccogliere dalla strutture sanitarie i dati relativi a rischi, eventi avversi, contenzioni contenuti (sia strutture pubbliche e private). L’evento sentinella diventa un patrimonio di tutta la comunità e permette un omogeneizzazione della pratica in tutti gli interventi $ La trasparenza che viene definita attraverso l’obbligo di ogni struttura di pubblicare annualmente una relazione sugli effetti avversi, le cause, e eventuali iniziative legali conseguenti. Possibilità di richiedere la documentazione clinica in tempi brevi, pubblicazione dei dati sul sito internet dei risarcimenti dati nei 5 anni precedentiꢁ $ Le buone pratiche assistenziali, sono il fulcro di questa legge, e le linee guida. Queste ultime sono parte importante della legge, non emesse da società scientifiche ma anche da società di ricerca e ordini professionali. ISS pubblica sul suo sito le linee guida $ Regola la responsabilità civile e penale degli esercenti delle professioni sanitarie. Definisce l’obbligo di assicurazione e la responsabilità dei professionisti sanitari, se non sono in regola con gli ECM l’assicurazione può non pagare. ! Legge 22 dicembre 2017 n.219 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate al trattamento”

Dichiarazione di volontà, che una persona maggiorenne capace di intendere e di volere decide quali

trattamenti sanitari intende accettare o rifiutare nel caso in cui la sua capacità di decidere venga meno

Nessun trattamento può essere iniziato o proseguire senza consenso della persona interessata

In riferimento vi è una norma che non rende giustizia agli infermiere, ed e orientata all’area medica,

non ci sono riferimenti agli infermieri.

Il codice deontologico adempie a queste mancanze rinforza tutti i tempi collegati a questa legge.

Cercando di colmare un aspetto che la legge esprime dopo. ! Legge 11 gennaio 2018 n.3 “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitare e per dirigenza sanitaria del ministero della Salute

gli ordini promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia, la qualità tecnica, la valorizzazione

dei diritti sociali, ed etici nel rispetto dei codici deontologico. PATTO INFERMIERE CITTADINO Si tratta di un documento contenete un patto di alleanza con il cittadino in cui l’infermiere si impegna a garantire le migliori condizioni possibili. Va considerato come una parte integrante del codice deontologico e ne rappresenta l’ideale premessa. Il patto era uno strumento del tutto innovativo che dava spazio all’esigenza crescerete di protagonismo autonomo della professione, rivolgendosi al naturale interlocutore della propria attività. Si è trattato di un autentica scommessa che ha inquartando l’assistenza di una dimensione sociale più ampia dei soli limiti delle strutture sanitarie proponendo un contratto senza mediazioni tra i veri protagonisti dell’assistenza, cioè proprio l’infermiere e il cittadino. “Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a: % Presentarmi al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te % Sapere chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome % Farmi riconoscere attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento % Darti risposte chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone o agli organi competenti 4

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE - Bassetti % Fornirti informazioni utili a rendere più agevole il tuo contatto con l’insieme dei servizi sanita % Garantiti le migliori condizioni igieniche e ambientali % Favoriti nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari % Rispettare il tuo tempo e le tue abitudini % Aiutarti ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado di farlo da solo % Individuare i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi % Insegnarti quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle tue scelte di vita % Garantirti competenza e abilita, umanità nello svolgimento delle prestazioni assistenziali. % Rispettare la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza % Ascoltarti con attenzione quando hai bisogno % Starti vicino quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano % Promuovere e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali infermieristiche all’interno dell’organizzazione % Segnalare agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare disagio

DEONTOLOGIA → “deon” e significa: “discorso su ciò che va fatto, dovere”

Essa offre indicazioni sulla modalità per garantire la continuità dei diritti essenziali nel quotidiano dell’assistenza, e su come declinare i principi in comportamenti. % Guida il professionista nella adempimento corretto e onesto della professione % Insieme di regole professionali che indicano i comportamenti migliori più significativi che l’esperienza operativa ha prodotto in un determinato momento e contesto % È uno strumento, e non uno scopo dell’agire professionale % Farvi riferimento o significa porsi continuamente domande sulle proprie azioni professionali % È il più importante atto di autoregolamentazione, insieme al profilo professionale e agli ordinamenti didattici di base e post base % È vincolante per gli iscritti all’ordine

ETICA → “ethos", consuetudine, costume, comportamento

Rappresenta il complesso delle convinzioni morali di un singolo o di un gruppo. È parte della filosofia che studio la condotta dell’uomo, i criteri in base ai quali si valutano i comportanti e le scelte, definisce i valori e gli orientamenti generali, ha una funzione normativa per la prassi personale e speciale. Etica pone l’esigenza di discriminare tra bene e male. Il NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 2019 Il nuovo codice deontologico nasce in un ambiente sociale in continuo cambiamento, è uno strumento che concorre all’identità professionale ma non la crea, essa è sia deontologica, scientifica e personale basata su solide conoscenze scientifiche continuamente aggiornate, rivisitate, che ci aiutano ad entrare in relazione con a persona assistita. L’unico strumento che rinforza la nostra identità e la relazione che deve essere sempre all’altezza della situazione assistenziale che sì presenta. È un potente strumento di riflessione attraverso tutte le sue diverse articolazioni. Questa versione analizza le peculiarità sociali e definisce la responsabilità. Gli infermieri sono guidati dai loro valori e dalle loro convinzioni, ma sono anche formati come professionisti per aderire ai valori della professione infermieristica. Si passa dal “caring” ad “advocacy”: nuova funzione di tutela e supporto dei diritti e nei diritti della persona quanto all’assunzione di una nuova responsabilità. 5

Persona e assistititi sono due dimensioni complementari. La persona è il cittadino, che si intende come detentore Di diritti e protagonista delle attività di promozione e tutela della salute, in costante cambiamento. L’assistito e la persona con cui l’infermerei attiva una specifica relazione, in cui trova manifestazioni come rispetto, confronto, dialogo, vissuti come principio guida della deontologia professionale. È ispirato da una continua pro-attività nel contesto sociale a cui appartiene. L’individuo è in grado di esercitare un controllo sulla salute, rafforza la comunità, oppure può essere pro attivo nel promuovere la sicurezza delle cure. Agisce ad esempio sui determinati di salute. Il professionista e sostenuto da valori di saperi scientifici: abbiamo valori invidiali e professionali. Questi valori sono sostenuti da saperi scientifici. Noi abbiamo un adeguamento, formazione e apprendimento continuo riguardo la nostra conoscenza.

Art. 2 — AZIONE → L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue azioni si

realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca. Attività: " Identifica i bisogni di salute " Identifica i bisogni relativi ed obiettivi " Pianifica, gestisce, valuta, applica, e agisce individualmente in collaborazione " Si avvale di persona di supporto Richiamo molto forte al profilo professionale, dobbiamo agire a fine a se stesso ma dobbiamo dare forma a un contenuto, giocarsi una dimensione dell’essere infermiere che ha a che fare con la persona. Art 45 parla del decoro professionale. Bisogna avere uno stile nell’azione, nel come ci poniamo e dare questo vestito che è un abito interiore di riflessione e che poi anna viene mostrato agli altri.

Art. 3 — RISPETTO E NON DISCRIMINAZIONE → L’infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel

rispetto della dignità, della libertà, dell’uguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare Le parole chiave sono digita, uguaglianza e libertà. Discriminare significa porre una distinzione in seguito a un giudizio e/o una classificazione, può essere anche in ambito sanitario ed è diffusa in tutto il mondo. Colpisce sia gli utenti che gli operatori sanitari. Specialmente le donne sono le più vulnerabili, dichiarazione delle nazioni unite e dell’OMS riconosce che la discriminazione in ambito sanitario e uno dei principali ostacoli al raggiungimento degli obbiettivi. OMS dice che tutti hanno diritto alla salute indipendentemente dal sesso, reddito, posizione sociale, etc. Non tutte le persone possono essere libere (es. persone in carcere) alle discriminazioni di tossicodipendenti, alcolisti, e la parte sui maltrattamenti e violenza sulle donne, sui migranti, sui disabili. L’infermiere nella sua missione rifiuta qualsiasi discriminazione, però possono in qualche modo essere discriminati o discriminare. Vediamo alcuni esempi: rispetto al dare informazioni necessarie per il consenso informato possono esserci casi di discriminazione etnia (utenti rom, e donne musulmane). Si può fare una classificazione sulla discriminazione: " Sociale (classe sociale dei soggetti) " Genere (rappresenta un concetto più ampio rispetto che la parola sesso, ovvero ciò che ogni individuo sente di essere). " Etnica (la differenza con il termine razza, complesso di persone che hanno comunanza di origine, lingua e storia) " Religiosa (es. restrizioni alimentari, vi e un limite nel rispetto delle altre culture ovvero limiti imposti nel rispetto della persona umana es. mutilazioni genitali femminili)

Art. 4 — RELAZIONE DI CURA → Nell’agire professionale l’infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando

anche l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura. Il tempo di relazione e tempo di cura: affermazione forte. Parole chiave: consenso, avocacy,, protezione dell’altro. Questo articolo fa riferimento in maniera forte alla relazione con il medico ma viene assorbito anche dal codice deontologico che sana questa carenza. Il malato e messo al centro, la concezione di salute tiene conto della dignità e della capacità di decidere del malato, Il consenso informato non e un atto ma un processo. Il paziente partecipa attivamente, il consenso informato non e solo una questione burocratica, ma è frutto di un dialogo personalizzato con quest’ultimo. La cura è vista anche come comunicazione con il paziente, l’erogazione della cura e appropriata rispetto alla propria salute e alla capacita di autodeterminarsi del paziente, si tiene conto di una persona di fiducia del paziente. L’infermiere ha un ruolo determinate alla luce della prossimità con la persona.

In passato il CD era orientato alla benevolenza “Io decido cosa ti fa stare bene” ma la relazione di cura richiede una distanza fondamentale che consente all’altro di potersi autodeterminare e di decidere. Il valore primario della persona dice che l’uomo e unico e irripetibile. Invece no bisogna dare all’altro la possibilità di decidere, il mantenere una distanza ci consente di identificare la nostra dimensione più profonda. La cura crea anche dei legami, un legame che ci sarà per sempre: l’incontro tra l’infermiere e la persona assistita che si concretizza in un gesto che deve avere senso sia per chi lo effettua sia per chi lo riceve, la capacità di entrare in simpatia con la persona che viene data come proposta di vicinanza. Questa distanza e vicinanza aiuta a tracciare un confine. ꢁ Non si può parlare di infermieristica senza inquadrarne in un binomio inscindibile di assistenza (stare vicino all’atro) e assistenza infermieristica (fonti scientifiche). ꢁ

Art. 5 — QUESTIONI ETICHE → L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro

approfondimento e alla loro discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto, anche coinvolgendo l’Ordine Professionale. L’infermiere è un professionista avente la capacità di esercitare una funzione complessa con competenze generali e specifiche, e responsabilità autonome e integrate. ꢁ Una prima riflessione riguarda la pratica quotidiana dell’infermiere applicata al codice deontologico, in particolare per quel che riguarda l’articolo 3. Si riprende il concetto di cosa fa l’infermiere, cura e si prende cura che è l’azione infermieristica, lui e in prossimità della, per e con la persona secondo principi di equità e giustizia. L’etica di aiuta a rispondere a domande di senso: “che senso ha il nostro lavoro? Quali sono gli obiettivi da perseguire” non ci sono risposte sicure, e certe. I dilemmi etici nascono da situazioni che coinvolgono valori e credenze su ciò che e giudicato giusto o migliore rispetto al da farsi, il conflitto può sorgere tra due o più principi etici e si possono ottenere risultati soddisfacenti o meno. I dilemmi sono una possibilità, possono esseri conflitti etici in numerosi contesi (pensiamo alle discriminazioni, gestione DPI).

Art. 6 — LIBERTÁ DI COSCIENZA → l’infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la

persona assistita, manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L’infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona - assistita, le altre figure professionali e istituzionali. Ultimo articolo del capo 1. Parole chiave: libertà, responsabilità e impegno. Il concetto di clausola di coscienza nell’ambito sanitario e stato definito nel 2004, parando di obiezione di coscienza per la pillola anti-concezionale. Principio guida sui comportamento etico dei professionisti sanitari dove la obiezioni di coscienza non e contemplata per legge (e contemplata sull’interruzione di gravidanza, procreazione assistita). Nella relazione con il paziente possono esserci conflitti derivanti da diverse convinzioni: significato sofferenza dignità, libertà di scelta sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. In questi momenti lo strumento principe è l’ascolto. La clausola di coscienza di appella ad una convinzione morale e personale con una convinzione morale non universalmente condivisa. Non devono derivare effetti negativi da questo in senso di danno ad altri. CAPO II – responsabilità assistenziale ART. 7 CULTURA DELLA SALUTE → L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività Esempio: malattia in ragazzi giovani non spiegabile, fatto un questionario per andare oltre ai segni e sintomi e capire il motivo del disagio. Ha creato degli elementi comuni all’interno della valle che accumunavano i giovani tipo solitudine, e abbandono. Intervento: attività creative che coinvolgevano ma non era possibile, allora hanno fatto un progetto sulla relazione con modalità diversi agendo sulle scuole elementari, medie. E stato un percorso significativo e in atto che a fornito informazioni e comunicazioni con la scuola utili per avere una approfondimento.

CAPO IV – Rapporti con le persone assistite Capo denso di contenuti e di significato, importante per la professione. Fissa la norma dell'agire professionale e definisce i principi guida in cui si svolge la relazione con la persona assistita. La relazione si realizza con interventi di cura, educativi, gestionali e relazionali. La mission primaria e prendersi cura della persona in una visione olistica considerando gli elementi ambientali, creando una relazione empatica e fiduciaria, specialmente quando l’utente è fragile e necessita di sostegno. La relazione è orientata al bene dell'assistito che deve raggiungere la migliore autonomia possibile soprattutto ose ce disabilità, svantaggio o fragilità. Seguire il processo di cura significa riconoscere la dignità in una fase della malattia, impegnarsi per prevenire e contrastare il dolore, assicurargli i trattamenti necessari e una vicinanza empatica in qualunque condizioni cliniche in qualsiasi momento della vita (palliazione, conforto psicologico, ambientale e spirituale). Il fine vita e un momento dove l'infermiere pone particolare attenzione, e tutela la volontà dell'assistito nel porre dei limiti agli intervento non proporzionati alla condizione clinica e alla qualità di vita, contrasta qualsiasi forma di trattamento terapeutico e assistenziale. Se l’assistito non è in grado di manifestare la sua volontà, tiene conto di ciò che ha scritto e detto il precedenza consultando i familiari e chi gli è vicino, standogli vicino nel momento della perdita e dell'elaborazione del lutto. Educazione e formazione sulla donazione si sangue, tessuto e organi.

Art. 17 – RAPPORTO CON LA PERSONA ASSISTITA NEL PERCORSO DI CURA → Nel percorso di cura l’Infermiere

valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza. L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili. Centralità della persona e del suo progetto di cura e del suo rapporto con la malattia. Infermiere riconosce e promuove il valore dell'informazione integrata e multiprofessionale, si inserisce nel processo del consenso informato assicura che il pz riceva le informazioni precise, complete tempestive e condivise con l'equipe sul suo stato si salute, nel rispetto delle sue esigente e con modalità culturalmente adeguate. Non solo aspetti relativi alla diagnosi, prognosi, terapia, alternative, rischi, complicanze, comportamenti adeguati. È fondamentale che la persona sia a conoscenza delle condizioni di mancata autonomia e su quali interventi si potranno fare. Una volta data l'informazione è essenziale favorire dei momenti di comunicazione, tra infermieri, pazienti programmati e definiti. Spazio idoneo al tipo di informazione, e di tempi adeguati (tempo fondamentale per stare nella relazione). Legge 219 del 17 riconoscono il tempo della comunicazione e relazione come tempo di cura. Per tutti i professionisti sanitari perchè sono responsabili della cura del paziente. Un informazione è un coinvolgimento può porre la persona in condizioni di esprimere un consenso

Art 18 — IL DOLORE → L’Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell’assistito durante il percorso di cura.

Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona. Parole chiave: dignità, equità e appropriatezza. La legge 38 del 2010 tratta l'accesso alle cure palliative, art 1 e 7, mettono il luce due aspetti importanti: il primo la tutela del cittadino di accedere alle cure palliative, il 7 l'obbligo di riportare il dolore all'interno della cartella clinica, la tecnica antalgica con i dosaggi, i farmaci. È un dovere morale, le competenze distintive sono le caratteristiche salienti delle cure palliative. La terapia del dolore e nei LEA a livello domiciliare, territoriale e ospedaliero. Il ruolo dell’advocacy per salvaguardare l'autonomia della persona assistita e promuovere la giustizia e dice che devono esprimere il loro dolore. Il caso di somministrazione di terapia devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza e intercettare beneficio, effetti collaterali, complicanze o comparsa di altri sintomi. Il dolore è un sintomo complesso, il dolore totale è un dolore che coinvolge anche le emozioni, mente, parti sociali, spirituali. Il sintomo è complesso, la sofferenza non viene risolta con i farmaci che devono pero essere garantiti secondo le aggiornate evidenze scientifiche. Art 19 - CONFIDEZIALITÀ E SICUREZZA. L’Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante l’intero percorso di cura. Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente Art. 20 – RIFIUTO ALL’INFORMAZIONE. L’Infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute. Nel caso in cui l’informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l’Infermiere si adopera a responsabilizzare l’assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva. 10

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE - Bassetti È un aspetto di rilievo per il valore deontologico e la portata normativa. L’infermiere rispetta il valore della persona. Si può scontrare con il diritto alla sicurezza, perchè le persone possono trarre un danno da questa scelta. Lo strumento che può usare l'infermiere e l'educazione. es. Persona che scopre si essere siero positiva a non comunicarlo ai familiari e vincolando i professionisti sanitari. Art. 21 - STRATEGIE E MODALITÀ COMUNICATIVE L’Infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci. Si riferisce alla capacità cognitive e fisiche della persona, l'adeguamento della relazione in base a queste ultime. Art. 22 - PRIVAZIONI, VIOLENZE O MALTRATTAMENTI Salvo gli obblighi di denuncia, l’Infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell’interessato Art. 23 – VOLONTÀ DEL MINORE L’Infermiere, tenuto conto dell’età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà. L’Infermiere, quando il minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto. Considerare l'opinione del minore e un fattore determinane in base all'età e al grado di maturità di quest'ultimo e sostenuto dal comitato nazionale di bioetica. La legge 219 del 17 richiama questi articoli e detta le regole per come i minori possono esprimere il concetto perchè gli viene riconosciuto il diritto di valorizzazione del loro diritto di espressione e decisione. Devono ricevere informazioni in modo consolo alle loro capacità in modo tale da decidere. Il consenso il informato del minore e detto dai genitori o da il tutore legale. Bisogna tenere conto della volontà, dignità e livello di discernimento. Oggi si crede che un atteggiamento di chiarezza sia meglio per informare i minori. La capacità di discernimento e la capacita soggettiva di comprensione. Il pz minore deve comprendere il suo stato di salute, le opzioni terapeutiche disponibili e prendere una decisione che favorisce ei suoi interessi. Se e in grado di agire il consenso deve essere dato dai genitori, ma l'infermiere deve tenere conto anche del volere del paziente. L'infermiere deve lavorare per garantire una corretta condivisione del processo decisionale. I genitori non possono decidere a propria discrezione ma ciò che e meglio per il suo bene, se non danno il consenso per la cosa migliore per il minore gli infermiere e i medici ottengono dalle autorità giudiziari un provvedimento autorizzativo. Art. 24 – CURA NEL FINE VITA L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto Bisogna assicurare una vicinanza empatica in qualunque condizione della vita, il fine vita l'infermiere lo guarda con rispetto e dignità. Art. 25 – VOLONTÀ DI LIMITE AGLI INTERVENTI • L’Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti gli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa. Concetto ripreso più volte nelle lezioni. ART 26 – DONAZIONE DI SANGUE, • L’Infermiere favorisce l’informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere Art 27 – SEGRETO PROFESSIONALE Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita. La morte della persona assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto professionale. L'infermiere deve mantenere la confidezialità e la conoscenza e le informazioni legate al rapporto infermiere paziente. CAPO V – Comunicazione Art. 28 COMPORTAMENTO NELLA COMUNICAZIONE • L’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione.

Per contenzione si intende quell'atto che attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici, ambientali, psicologici o farmacologi limita i movimenti volontari della persona assistita e l'intenzionale impossibilita di movimenti spontanei dell'individuo. Colpisce le persone che hanno disturbi cognitivi, disabilita fisiche, gli anziani persone fragili e vulnerabili. Ripercussioni negativi sul piano psicologici e fisico del pz e dei suoi familiari, degli altri assisiti, degli infermieri e possono portare alla morte dell'individui. Il problema sta nell'assistenza culturale che in Italia trova un terreno non fertile per l'abbandono di questa prassi, denunciando l'assenza di sforzi rivolti a un cambiamento Art. 36 - OPERATORI DI SUPPORTO • L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati. Parole chiave: responsabilità clinica e gestionale. Pianifica e verifica per la sicurezza dell’assistito Art. 37 - LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE ASSISTENZIALI • L’Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento Art. 38 - SEGNALAZIONI ALL’ORDINE PROFESSIONALE • L’Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati CAPO VII Libera professione Art. 39 - ESERCIZIO DELLA LIBER APROFESSIONE • L’Infermiere, nell’esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell’equo compenso Art. 40 - CONTRATTO DI CURA • L’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l’adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale Art 41 - SICUREZZA E CONTINUITÀ DELLE CURE • L’Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico. La sicurezza del paziente e simmetrica alla sicurezza dell'operatore data anche da un carico assistenziale non adeguato. CAPO 8 – Disposizioni finali Norme per il decoro sono vincolanti, e la loro inosservanza è sanzionata in base alla condotta e comportamenti in contrasto con il decoro professionale. Si fa anche un altro passaggio, l'infermiere che ricopre il carico politi persegue interessi professionali della comunità tutta, non di parte, su di lui nessun intervento dell'ordine a di fuori di ragioni strettamente professionali. Art 42 - LIBERTÀ DA CONDIZIONAMENTI • L’Infermiere e l’Ordine Professionale si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni di soggetti terzi tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni Art. 43 - CONFLITTO D’INTERESSE • L’Infermiere che si dovesse trovare in situazione di conflitto di interesse lo dichiara espressamente. Art. 44 - CONTRASTO ALL’ESERCIZIO ABUSIVO • L’Infermiere e l’Ordine Professionale contrastano e denunciano l’esercizio abusivo della professione infermieristica e il lavoro sommerso. Si impegna a tutelare la collettività, denunciando l'esercizio abusivo della professione e tutte le assicurazioni in cui le circostanze, le condizioni ambientali e strutturali limitano le cure, l'assistenza o il decoro all'esercizio professionale. Art. 45 - DECORO • L’Infermiere cura la propria persona e il decoro personale Art. 46 : RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA • L’infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con dignità, correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e l’immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali. • Osserva le indicazioni dell’Ordine Professionale nella informazione e comunicazione pubblicitaria

Art. 47 - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE NORME • L’Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell’Ordine Professionale. Art. 48 - ATTIVITÀ CONSULENZIALE E PERITALE • L’Infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. In ogni caso questa attività deve essere svolta nel rispetto dei principi deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza. L’Infermiere in ambito peritale interpreta le evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolto Art. 49 - NATURA VINCOLANTE DELLE NORME DEONTOLOGICHE • Le norme deontologiche contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall’Ordine professionale tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale. Art. 50 - ORDINI PROFESSIONALI. ENTI SUSSIDIARI DELLO STATO • Gli Ordini Professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti al loro essere Enti sussidiari dello Stato Art. 51 - ORDINI PROFESSIONALI. CODICE DEONTOLO • GICO • Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; Sono tenuti a consegnare ufficialmente o, comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, il Codice Deontologico e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica. Art. 52 - ORDINI PROFESSIONALI E ALTRI RUOLI PUBBLICI • L’Ordine Professionale non interviene nei confronti dell’Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell’esercizio delle relative funzioni.ꢁ Art. 53 - CLAUSOLA FINALE • Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall’Ordine FORMAZIONE CONTINUA Obiettivi: √ Riflettere sul ruolo dell’infermiere nella programmazione della loro formazione √ Conoscere gli strumenti a disposizione del professionista. Perché viene richiesto ed è importante? ! Condizione indispensabile per l’agire professionale ! Deve essere autore del proprio progetto di formazione ! Per se, per la professione, per l’organizzazione e per il cittadino ! Per costruire un sapere perché è una professione scientifica, contribuire all’identità professionale, per sviluppare e mantenere competenze, per garantire interventi efficaci LA NORMATIVA Il D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 introduce per i professionisti sanitari un nuovo obbligo connaturato al loro essere professionisti : l’obbligo della formazione continua

  • La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
  • I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
  • Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
  • Profilo dell’infermiere
  • Codice deontologico

Formazione a distanza:

Attività formativa rivolte ad utenti che si trovano in sedi diverse da quelle in cui opera il docente/formatore; Può

essere individuale o di gruppo

Si avvale di strumenti cartacei, audio, video multimediali che consentono la ripetitività delle fruizioni in tempi e

spazi diversi (sicurezza, anticorruzione)

FAD CON STRUMENTI INFORMATICI/CARTACEI: Fruizione individuale di materiali durevoli attraverso:

computer/dispositivi informatici abilitati alla riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale cartaceo preparato e distribuito dal Provider.

E-LEARNING: La fruizione avviene utilizzando una piattaforma tecnologica dedicata alla formazione che

garantisce l’utilizzo senza vincoli di orari specifici o di presenza in luoghi prestabiliti. La piattaforma tecnologica garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate

FAD SINCRONA: La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti

dal programma formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente/tutor ed i discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.

BLENDED: Integrazione tra diverse tipologie di formazione all’interno dello stesso percorso formativo con

successione della fruizione tra la tipologie. La modalità di verifica della presenza varia in base alle tipologie che compongono l’evento, essa avverrà secondo le singole modalità previste dalle diverse tipologie formative che compongono l’evento formativo. La prova di verifica dell’apprendimento sarà effettuata secondo la tipologia formativa che conclude il percorso formativo del discente oppure è possibile effettuarla al termine di ciascun modulo; in tal caso, per la verifica dell’apprendimento dovranno essere valutate comparativamente tutte le verifiche somministrate nel corso dell’evento. Formazione sul campo:

Permette di partire da problemi, situazioni e contesti specifici per modulare e personalizzare il progetto

formativo con il coinvolgimento dei diversi ruoli (istituzionali e specialistici)

Il progressivo coinvolgimento di diversi ruoli, professioni e discipline ha rappresentato un elemento molto

importante nella promozione dell’integrazione all’interno delle organizzazioni (in molte situazioni ha permesso per la prima volta che il team si confrontasse sullo stesso problema) L’articolo 16 - bis del Decreto Legislativo n. 229 /99….raggruppa sotto il termine di “formazione sul campo” soggiorni di studio, partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. Essa rappresenta, oggi, in alcuni contesti, una quota rilevante delle attività orientate alla formazione continua che utilizza, per l’apprendimento, le strutture sanitarie, le competenze dei diversi componenti il team professionale impegnato nelle attività assistenziali e, non da ultimo, le occasioni di lavoro. Tipologie di formazione sul campo:

  1. Training individualizzato (fsc)
  2. Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (fsc)
  3. Attivita’ di ricerca (fsc)
  4. Audit clinico e/o assistenziale (fsc) Docenza tutoring e altri ruoli:
  • Docenza o Relazioni a eventi residenziali accreditati
  • Tutoring per training individualizzato oppure di aula in eventi accreditati.
  • Coordinamento di attività di FSC Responsabile /Coordinatore di Gruppi di lavoro, di studio o Miglioramento in qualità
  • Tutoring per Tirocini di valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione- internato studenti in Medicina- formazione MMG professioni sanitarie).

Attiva una riflessione critica sulla pratica clinica, migliora le competenze gestuali e

relazionali e, al tempo stesso, può stimolare percorsi di miglioramento

dell’organizzazione e di promozione del lavoro di gruppo

Le principali conclusioni: % Conoscere i principi e la normativa che regolano l’esercizio professionale e la formazione continua % Presidiare alcune fasi importanti all’interno del processo di formazione (ad es. analisi di fabbisogno) in particolare legato al cambiamento dei bisogni di salute del cittadino % Scegliere (saper e poter scegliere) % Conoscere l’organizzazione ed il macro sistema entro il quale sono inserito ( diversità natura contrattuale, potenzialità dell’organizzazione, risorse) % Garantire la ricaduta in termini di modifiche comportamentali % Mantenere alta la tensione e l’attenzione rispetto ad una autovalutazione ( a che punto sono…qual è lo scarto tra quello che faccio e che dovrei fare?) % Essere curiosi, esplicitare dubbi, problemi, perplessità % Trovare un giusto equilibrio tra i bisogni dell’organizzazione ed i miei e tenere sempre al primo posto quelli del cittadino GLI ORDINI PROFESSIONALI Trentino → 4.473 iscritti di cui 46 Infermieri Pediatrici OPI – Ordine Professioni Infermieristiche → ente di diritto pubblico non economico, sussidiario dello stato. Normato dalla L. 3 / 2018 Le finalità dell’ordine sono 2: & Esterna → tutela del cittadino che ha diritto di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze con la giustizia & Interna → Tutela della professionalità degli infermieri iscritti all’Albo, esercitando il potere di disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione ed offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale. Le caratteristiche sono 4:

  1. OBBLIGATORIETÁ per garantire le finalità è necessario che sia riconosciuto dallo Stato, dai cittadini e di professionisti
  2. AUTOFINANZIAMENTO: tramite la tassa annuale deliberata dal consiglio direttivo e approvata dall’assemblea
  3. AUTONOMIA: è sussidiario dello Stato, quindi agisce per conto, ma le decisioni sono di carattere autonomo e si rifanno ai regolamenti interni approvati
  4. DEMOCRAZIA poiché gli organi interni sono approvati dagli iscritti attraverso assemblea Gli iscritti agli albi costituiscono la comunità scientifica professionale, responsabile della tutela del cittadino e del professo culturale della professione, è in questa ottica che vanno intesi gli studi, le proposte di orme legislative che riguardano la professione ed ogni sforzo compiuto per raggiungere obiettivi di alto livello culturale, tecnico e umano. Il significato dell’appartenenza alla professione infermieristica è esplicitato nel codice deontologico e nella deontologia che viene espressa in ogni azione professionale in modo coerente tra essere infermieri/e e fare gli /le infermieri. I codici etico-deontologici sono essenziali… Legge 43 del 24 gennaio 2006 (Legge Turco): Art.3 e 4 — ISTITUZIONE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Conferma e riconosce il ruolo del Collegio, ora trasformato in Ordine, nella figura garante delle competenze e dell’impegno deontologico dei professionisti a favore dei cittadini” Iscrizione all’albo: Legge 1° febbraio 2006 n°43 l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale (art.2 comma 3) estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere l’attività sanitaria sia come libero professionista che nel rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente

LA COMMISIONE D’ALBO

Commissione d’albo (composta da membri in rappresentanza della professione infermieristica ed infermieristica pediatrica Ha determinate competenze: ! Due commissioni: infermieri e infermieri pediatrici ! Proporre al consiglio, l’iscrirzione all’albo del professionista ! Assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza della professione ! Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti, e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ! Esercitare le funzioni gestionali , come individuate dalla legge e dallo statuto ! Dare il proprio contributo alle autorità locali nello studio e attuazione dei provvedimenti che possono interessare la professione. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Organi collegiale indipendente, proposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell’ordine, controllo bilancio preventivo e consultivo, regolarità degli atti che comportano spese. É composto da un Presidente iscritto nel registro dei revisori legali, da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI Può essere: o Ordinaria: Si tiene una volta all’anno. Il Presidente per conto dei componenti, il Consiglio direttivo illustra le attività che il consiglio intende realizzare nell’arco dell’anno. Approvazione del bilancio preventivo e del conto consultivo predisposto dal consiglio direttivo o Straordinaria: Da tenersi su richiesta dei Presidenti o del Consiglio direttivo, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti o Elettiva: Da tenersi ogni quattro anni per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE FNOPI Insieme degli ordini provinciali forma la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)ꢁEnte di rappresentanza della professione infermieristica che raccoglie al suo interno e coordina tutti i 102 ordini provinciali Comitato centrale

  • Presidente nazionale
  • Consiglio Nazionale: Composto da tutti i presidenti provinciali
  • Comitato centrale (di governo) Presidente nazionale, vice presidente nazionale, segreteria, tesoreria e consiglieri
  • Commissione albo
  • Collegio dei revisori dei conti GLI ORDINI E LE RELATIVE FEDERAZIONI NAZIONALI a. sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale b. sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica c. promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilita’ delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualita’ tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; d. verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicita’, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi e. assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attivita’ svolta, per garantire accessibilita’ e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

f. partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attivita’ formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale g. rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari h. concorrono con le autorita’ locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita’ formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero i. separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzieta’ del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza j. vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita’ professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarieta’ della condotta, alla gravita’ e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. IL DIRITTO ALLA SALUTE E A UNA RELAZIONE CHE CURA Consulta Provinciale per la salute La consulta è istituita con la Legge provinciale 16/2021. E’ un collegio, composto dai rappresentati di circa 70 associazioni di volontariato che operano nel settore sanitario provinciale. Il principale mandato è quello di raccoglie posizioni, opinioni e proposte in relazione alla TUTELA del diritto alla salute. Renzo Dori, attuale presidente della consulta, durante un intervento ha espresso posizioni molto forti in merito

  1. Al concetto di salute (e sanità pubblica) sancito dall’art. 32 c.c.. Secondo l’esperto il diritto alla salute è sotto attacco poiché si sta scivolando verso un modello prestazionale che rompe le relazioni invece che costruirle
  2. Manifesta l’inconciliabilità del diritto alla salute con le risorse economiche e con il loro utilizzo, citando una Crisi della sanità pubblica (post-pandemica) che porta creazione di ulteriori disuguaglianze che sottopone 10 le fasce più fragili della società ad uno stress molto duro e rende complesso il lavoro dei sanitari che aumentano la lorodisaffezione per il Servizio Pubblico