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differenza tra ricette, Dispense di Tecnologie farmaceutiche

appunti sulle ricette: ricetta ripetibile, non ripetibile, limitativa

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 19/05/2021

Butterflyblue96
Butterflyblue96 🇮🇹

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28 documenti

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Scarica differenza tra ricette e più Dispense in PDF di Tecnologie farmaceutiche solo su Docsity!

TULSTULS

art.122 art.

La vendita al pubblico di medicinali a dose e

forma di medicamento non è permessa

che ai farmacisti e deve essere effettuata

nella farmacia sotto responsabilità del

Titolare della medesima.

Medicinali industriali

con AIC
  • (^) nome di fantasia non
confondibile con la
denominazione comune,
  • (^) denominazione comune o
scientifica accompagnata
da
un marchio o dal nome del
titolare dell’AIC

(DLvo 219, 2006, art.1, comma 20)

senza AIC
  • (^) medicinali in
sperimentazione
clinica (art.3, comma 3)
  • (^) medicinali forniti per
rispondere ad
un’ordinazione leale e non
sollecitata, elaborati
conformemente alle
prescrizioni di un operatore
sanitario autorizzato e
destinati ad un determinato
paziente sotto la sua
personale e diretta
responsabilità

( DLvo 219, 2006 art.5, comma 1)

AIC: medicinale di riferimentoAIC: medicinale di riferimento

PROCEDURA COMPLETA: PROCEDURA COMPLETA:

per nuove molecoleper nuove molecole

deve includere dati sperimentali fisico-deve includere dati sperimentali fisico-

chimici, biologici, microbiologici, chimici, biologici, microbiologici,

farmacologici, tossicologici e clinici farmacologici, tossicologici e clinici

Ricetta bianca (DL 532/92): è costituita da un foglio di carta intestata del medico. Ricetta ripetibile Ricetta ripetibile per stupefacenti Ricetta non ripetibile Ricetta contenente veleni Ricetta con prescrizione di sostanze dopanti Ricetta con prescrizione di specialità anoressizzanti ad azione centrale Ricetta del Servizio Sanitario Nazionale Medicinali soggetti a:(art. 87, DL.vo 219/2006)

Medicinali soggetti a

prescrizione medica

- preparazioni magistrali incluse in

Tab. 4 F.U.

- preparazioni stupefacenti di cui

alla tabella II sezione E

È la forma più comune di prescrizione ed è destinata ai farmaci il cui uso non richiede particolari cautele, né presuppone l'intervento del medico a ogni nuova assunzione da parte del paziente. Il medico autorizza la ripetibilità di una ricetta medica mediante la mancata indicazione del numero di confezioni necessarie. Con le nuove disposizioni legislative, il periodo di validità della ricetta passa da 3 a 6 mesi dalla data della redazione, salvo diversa indicazione del medico. Inoltre, con la stessa ricetta si potranno dispensare fino a 10 confezioni. La norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tabella 4 della FU XII ed L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude l a ripetibilità della vendita

Ad ogni consegna, il farmacista deve apporre sulla ricetta: · la data di dispensazione; · il timbro della farmacia; · il prezzo praticato. I medicinali industriali soggetti a prescrizione su ricetta medica semplice o ripetibile devono recare sull'imballaggio esterno la dicitura "da vendersi dietro presentazione di ricetta medica", pena una sanzione amministrativa. La ricetta medica semplice o ripetibile per i medicinali ad azione stupefacente o psicotropa ha un limite di validità: 30 giorni dalla data di prescrizione, ad esclusione del giorno di rilascio

I medicinali che ricadono nella disciplina della tab. II sez. E (ad es., le benzodiazepine: Tavor, Lexotan, ecc.) sono dispensate dietro presentazione di ricetta medica valida 30 giorni (Art. 43 sub 10 della L. 21 febbraio 2006 n. 49 in G.U. 27/02/06) e ripetibile tre volte (DM 9 agosto 2006).

Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che presentano una o più delle caratteristiche previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile e che possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute. La norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tabella 5 della FU XII ed

Medicinali soggetti a prescrizioneMedicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta medica da rinnovare volta per volta (art. 89, DLvo 219/2006) (art. 89, DLvo 219/2006) Medicinali che, presentando una o Medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste per più delle caratteristiche previste per i i medicinalimedicinali soggettisoggetti aa prescrizioneprescrizione medica medica ripetibile,ripetibile, possonopossono determinare, determinare, concon l’usol’uso continuato,continuato, stati stati tossicitossici oo comunquecomunque rischirischi particolarmente elevati per la salute. particolarmente elevati per la salute.

La non ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione dalla frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta". Il Ministero della Sanità può imporre la vendita con ricetta non ripetibile anche per prodotti non contemplati dalla Tab. 5 della F.U. in sede di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio o qualora ne ravvisi l’opportunità.

La ricetta ha validità limitata a 30 giorni escluso quello del rilascio se vengono prescritte specialità o medicinali galenici preconfezionati uso umano (art. 1, comma 4 Legge n. 12/2001 GU n. 41 del 19.2.2001). La prescrizione ha validità di 3 mesi se si tratta di una preparazione galenica magistrale contenente sostanze iscritte nella Tab. 5 della FU X ed. E possibile la fornitura frazionata da parte della stessa farmacia in caso di indisponibilità dell'intero quantitativo di prodotto prescritto.