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DIFFERENZE TRA PROCESSO PER LEGIS ACTIONES E PROCESSO PER FORMULAS, Appunti di Storia del Diritto Romano

DIFFERENZE TRA PROCESSO PER LEGIS ACTIONES E PROCESSO PER FORMULAS

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 06/04/2020

nene-violante
nene-violante 🇮🇹

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DIFFERENZE TRA PROCESSO PER LEGIS ACTIONES E PROCESSO PER FORMULAS
PROCEDURA PER LEGIS ACTIONES
Il processo per legis actiones fu il processo originario del diritto romano.
Le caratteristiche generali erano essenzialmente tre:
- L’attore affermava il suo diritto sull’opposizione del convenuto, il tutto si
svolgeva dinnanzi al magistrato giusdicente.
- Il magistrato giusdicente poteva ritenere il diritto dell’autore fondato,
infondato o incerto. Se infondato, denegava l’azione dell’autore; se incerto
Chiedeva l’aiuto di testimoni e relegava le parti al giudizio di un privato di sua
fiducia.
- Si apriva il procedimento dinnanzi al giudice, che si chiudeva con una sentenza
di quest’ultimo.
Il procedimento in iure, richiedeva la presenza di entrambe le parti. Se il convenuto
rifiutava di seguire l’attore nella data di citazione del giudizio, quest’ultimo poteva
trascinarlo in ius a viva forza, salvo che intervenisse un garante della sua presenza in
altra data, chiamato videx.
Il iudex del procedimento di accertamento era unico e un privato cittadino,
prescelto dal magistrato all’interno dell’album iudicum, ossia una lista dettagliata di
nomi di persone preposte alla funzione giudicante.
Tuttavia si formarono anche due collegi giudicanti specializzati, eletti dai comizi
tributi ed in carica per l’intero anno del pretore, ed erano:
- I centumviri: giudicavano controversie di risonanza sociale
- decemviri giudiziali: accertavano la condizione di libertà e di schiavitù di un
individuo.
la sentenza per la chiusura dei processi di cognizione, era un atto proveniente da un
privato.
Le azioni di legge, ossia le procedure giurisdizionali furono:
-l’azione di legge sacramentale o legis actio sacramenti:
la sua particolarità fu che davanti al magistrato l’attore, trovandosi di fronte
all’opposizione del convenuto, lo sfidava con un sacramentum (giuramento
sacro), avente come posta il sacrificio agli dei di un certo numero di capi di
bestiame o una certa somma di denaro.
- Se la provocatio sacramento non veniva accettata, il torto veniva
implicitamente riconosciuto dallo sfidato così l’attore poteva richiedere
l’esecuzione
- Se la provocatio sacramento veniva accettata, entrambe le parti procedevano
con la summa sacramenti (promessa sacrale della posta sacramentale)
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DIFFERENZE TRA PROCESSO PER LEGIS ACTIONES E PROCESSO PER FORMULAS

PROCEDURA PER LEGIS ACTIONES

Il processo per legis actiones fu il processo originario del diritto romano. Le caratteristiche generali erano essenzialmente tre:

  • L’attore affermava il suo diritto sull’opposizione del convenuto, il tutto si svolgeva dinnanzi al magistrato giusdicente.
  • Il magistrato giusdicente poteva ritenere il diritto dell’autore fondato, infondato o incerto. Se infondato, denegava l’azione dell’autore; se incerto Chiedeva l’aiuto di testimoni e relegava le parti al giudizio di un privato di sua fiducia.
  • Si apriva il procedimento dinnanzi al giudice, che si chiudeva con una sentenza di quest’ultimo. Il procedimento in iure, richiedeva la presenza di entrambe le parti. Se il convenuto rifiutava di seguire l’attore nella data di citazione del giudizio, quest’ultimo poteva trascinarlo in ius a viva forza, salvo che intervenisse un garante della sua presenza in altra data, chiamato videx. Il iudex del procedimento di accertamento era unico e un privato cittadino, prescelto dal magistrato all’interno dell’album iudicum, ossia una lista dettagliata di nomi di persone preposte alla funzione giudicante. Tuttavia si formarono anche due collegi giudicanti specializzati, eletti dai comizi tributi ed in carica per l’intero anno del pretore, ed erano:
  • I centumviri: giudicavano controversie di risonanza sociale
  • decemviri giudiziali: accertavano la condizione di libertà e di schiavitù di un individuo. la sentenza per la chiusura dei processi di cognizione, era un atto proveniente da un privato. Le azioni di legge, ossia le procedure giurisdizionali furono:
  • l’azione di legge sacramentale o legis actio sacramenti: la sua particolarità fu che davanti al magistrato l’attore, trovandosi di fronte all’opposizione del convenuto, lo sfidava con un sacramentum (giuramento sacro), avente come posta il sacrificio agli dei di un certo numero di capi di bestiame o una certa somma di denaro.
  • Se la provocatio sacramento non veniva accettata, il torto veniva implicitamente riconosciuto dallo sfidato così l’attore poteva richiedere l’esecuzione
  • Se la provocatio sacramento veniva accettata, entrambe le parti procedevano con la summa sacramenti (promessa sacrale della posta sacramentale)

Nella parte apud iudicem, il giudice doveva verificare chi tra le parti aveva pronunciato un giuramento infondato, che subiva quindi, due effetti pregiudizievoli : pagare la somma promessa e essere riconosciuto in debito verso l’attore. L’azione sacramentale si distingueva in:

  • Actio sacramenti in rem: il procedimento in iure si articolava in 4 momenti
    1. Le parti si presentavano dinnanzi al magistrato e quello che possedeva l’oggetto in contestazione lo portava con se.
    2. Ciascuna delle parti muoveva verso di se l’oggetto con una festuca, in segno di possesso, ma il magistrato ordinava di lasciare l’oggetto
    3. Formulavano la promessa sacrale
    4. Il magistrato assegnava a sua scelta il possesso provvisorio dell’oggetto ad una fra le parti. nel procedimento apud iudicem il giudice stabiliva il giuramento infondato e condannava colui che l’avesse compiuto alla summa sacramenti.
  • Actio sacramenti in personam: in iure: le due parti contendevano un potere l’una sull’altra limitatamente ad una certa prestazione. L’attore definiva come obbligatus nei suoi confronti il convenuto, e definiva la necessità, l’oportere, che il convenuto compisse la prestazione. Se il convenuto si rifiutava, i due si sfidavano ad un giuramento. Apud iudicem: aveva caratteristiche analoghe a quello dell’actio sacramenti in rem. Azione di legge per richiesta di un giudice o di un arbitro Introdotta nelle dodici tavole per due fattispecie specifiche:
  • A tutela di chi vantasse un credito promessogli con una solenne sponsio
  • A tutela di un coerede che chiedesse la divisione del patrimonio ereditario nei confronti di altri coeredi. Azione di legge per ricomparizione L’attore dopo aver udito il diniego da parte del convenuto, chiedeva al magistrato un periodo di 30 giorni per farsi assegnare un giudice che avrebbe deciso sulla questione. Questo ultimatum era spesso sufficiente ad indurre il debitore a pagare prima del termine. Azione di legge per presa corporale L’attore affermava solennemente di aver diritto ad una somma alla cui prestazione il convenuto era obbligato in virtù di un titolo esecutivo, cioè di una causa tale da non aver bisogno di accertamenti giudiziali. Al persistere dell’insolvenza egli dichiarava di volersi impadronire di lui. Il magistrato pronunciava l’assegnazione in semiprigionia dell’obbligato all’attore.

 La situazione giuridica attiva, in ordine della quale si chiedeva il provvedimento giurisdizionale di tutela L’intentio poteva essere:

  • In ius concepta: riferita ad un diritto
  • In factum concepta: riferita ad un fatto 2) La condemnatio: (la richiesta di condanna o di assoluzione del convenuto):  Indicava il destinatario del provvedimento  La sentenza richiesta dall’attore, il petitum processuale di condanna, riferito ad una somma di denaro La condemnatio poteva essere:  Certa: relativa ad una somma di denaro stabilita nel iudicium  Incerta: relativa ad una somma di denaro da determinarsi dal giudice. Vi sono alcuni elementi accidentali, eventuali della formula giudiziale:
  • La descrizione: clausola mediante la quale si chiarivano i termini della questione
  • La delimitazione: clausola mediante la quale si limitava entro un certo maximus l’importo pecuniario della condanna Ecc. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FORMULARE: Dal processo erano esclusi coloro che mancassero di soggettività giuridica, se vi era concorso di due o più persone nella posizione di parte attrice o di parte convenuta, esse agivano congiuntamente nel cd litisconsorzio attivo o passivo. Non era richiesta l’assistenza tecnica delle parti di un defensores. La presenza delle parti in iure e adpud iudicem, non era indispensabile. Furono infatti previste delle possibilità di sostituzione volontaria in due ipotesi:  Quando la parte si presentasse almeno una volta in iure, per indicare alla controparte il suo uomo di piena fiducia il cognitor, come suo rappresentante diretto e questa nomina fosse accettata dall’avversario  Quando in assenza di parte, si presentasse in iure un terzo, confermando di essere procuratore speciale della parte stessa, ed assumendosene la rappresentanza indiretta. Il procedimento in iure: Aveva inizio con la comparizione con la comparizione delle parti davanti al magistrato ed aveva termine con la litiscontestatio.

La comparizione del convenuto era richiesta dall’attore, come per la legis actio, con una ius vocatio, cioè una citazione: atto di invito che creava un obbligo del chiamato a seguire l’attore davanti al tribunale del magistrato giusdicente. La vocatio era accompagnata da un’indicazione della pretesa che voleva far valere e dall’azione che si proponeva di esercitare. Il convenuto prometteva con un vadimunium, il pagamento di una penale in caso di assenza nel giorno stabilito dall’attore. In mancanza di questo, egli si esponeva ad un’azione penale in factum e se non si presentava nemmeno in questo caso, veniva chiamato latitante, poiché restio al processo. Avvenuta la comparizione in iure del convenuto, poteva verificarsi il caso in cui il procedimento durasse troppo a lungo per poter essere esaurito in una sola udienza, e quindi occorresse un differimento della causa. In questo caso, l’ attore invitava il convenuto alla ricomparizione nella nuova udienza , aderendo ad un vadimonium da lui formulato, cioè promettesse solennemente dinnanzi al magistrato, di essere presente all’udienza di rinvio. Se il convenuto si rifiutava di prestare il vadimonium, il magistrato lo considerava responsabile di mancata difesa. Di fronte al convenuto comparso in iure, l’attore

  • Indicava la propria pretesa
  • Rivolgeva al magistrato di concedergli un apposito iudicium
  • Il magistrato decideva se l’azione fosse da denegare, perche inammissibile per ragioni formali, o perché infondata. La litiscontestatio, era il momento in cui raggiunta l’intesa a tre
  • Il giusdicente proclamava il nome del giudice
  • L’attore scandiva i termini del iudicium al convenuto, ottenendone un comportamento affermativo. Una volta pronunciata la litiscontestatio, le parti erano obbligate a subire le conseguenze della sententia che avrebbe emesso il giudice Poteva avvenire una decisione senza litis contestatio a causa di una
  • Confessio in iure (confessione davanti al magistrato): riconoscimento esplicito del fondamento della pretesa dell’attore.
  • Giuramento davanti al magistrato: solenne giuramento del fondamento delle proprie ragioni. Se il destinatario si assumeva la responsabilità religiosa e giuridica di giurare di aver ragione, il suo diritto era fuori discussione; se egli si rifiutava di giurare, si procedeva alla normale litiscontestatio. Procedimento apud iudicem: si apriva nel momento della litiscontestatio. Il giudice ascoltava entrambe le parti, tuttavia se la parte convocata non era presente, ne di persona ne con un suo