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dimissioni del lavoratore, Schemi e mappe concettuali di Diritto del Lavoro

dimissioni del lavoratore, Dimissioni come causa di estinzione del rapporto di lavoro ,MODALITÀ TELEMATICA PER LE DIMISSIONI A PARTIRE DAL 12 MARZO 2016

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 06/01/2024

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pierluigi-introcaso 🇮🇹

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DIMISSIONI DEL LAVORATORE
Dimissioni come causa di estinzione del rapporto di lavoro
Attraverso le Dimissioni il dipendente manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto. Il
potere di dare le Dimissioni non è di norma sottoposto ad alcuna limitazione, salvo l'obbligo di
dare preavviso al datore nel tempo e con le modalità previste dai contratti collettivi, dagli usi e
secondo equità, quando il contratto di lavoro è a tempo indeterminato (artt. 2118 ss. c.c.).
Il dipendente ha il diritto di presentare le proprie Dimissioni anche prima della scadenza del
contratto, se questo è a tempo determinato o, addirittura, senza preavviso se è a tempo
indeterminato, purché ricorra una giusta causa che impedisca, per motivi obiettivi, la prosecuzione
del rapporto.
Le Dimissioni costituiscono un negozio giuridico unilaterale e recettizio per il quale la legge
prescrive la forma scritta ad substantiam.
Con le dimissioni il lavoratore interrompe unilateralmente il rapporto con il proprio datore di
lavoro. Si tratta di un atto che non deve essere motivato e che va effettuato rispettando un
termine di preavviso determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per "preavviso" si
intende un numero minimo di giorni che deve trascorrere tra il momento della presentazione delle
dimissioni e il momento in cui il lavoratore effettivamente cessa l'attività lavorativa.
LE DIMISSIONI SONO UN ATTO UNILATERALE (che quindi non necessita che il datore di lavoro sia
consenziente) del lavoratore con il quale questi comunica al datore di lavoro che non intende
proseguire il rapporto di lavoro. Generalmente le dimissioni vengono presentate quando il
dipendente trova un impiego a condizioni più favorevoli oppure quando per altre ragioni ritiene
conclusa la propria esperienza professionale alle dipendenze di una determinata ditta.
A differenza di quanto avviene nel caso del licenziamento, dove è il datore di lavoro ad
interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro, che è un atto che può essere compiuto
unicamente se sono presenti delle ragioni che lo giustificano (vedi le schede sul Licenziamento
disciplinare e Licenziamento per motivazione economica), la decisione del lavoratore di
presentare le dimissioni non deve essere motivata e, quindi, non può essere sindacata. In altre
parole la legge non richiede che le dimissioni siano supportate da particolari giustificazioni.
L'effetto delle dimissioni è quello di interrompere il rapporto di lavoro.
IL PREAVVISO E LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Se è vero che le dimissioni non vanno giustificate e che quindi il lavoratore può interrompere il
rapporto di lavoro sulla base delle proprie insindacabili valutazioni, per compensare la posizione
del datore di lavoro, la legge richiede che le dimissioni vengano presentate con un
congruo preavviso.
In altre parole, salvo sussistano particolari ragioni, non è consentito al lavoratore interrompere il
rapporto con decorrenza immediata.
E ciò risponde all'esigenza del datore di lavoro di avere a disposizione del tempo per sostituire il
dipendente con un lavoratore che abbia le qualità necessarie per svolgere i compiti che prima
erano affidati al dimissionario.
Il termine di preavviso viene stabilito all'interno dei contratti collettivi di lavoro e varia, in genere,
a seconda dell'inquadramento e dell'anzianità di servizio del lavoratore.
Si presume, infatti, che l'imprenditore abbia bisogno di un tempo maggiore per trovare sul
mercato un nuovo dipendente che debba svolgere funzioni complesse o con analoga esperienza
professionale rispetto al dipendente dimissionario.
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DIMISSIONI DEL LAVORATORE

Dimissioni come causa di estinzione del rapporto di lavoro Attraverso le Dimissioni il dipendente manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto. Il potere di dare le Dimissioni non è di norma sottoposto ad alcuna limitazione, salvo l' obbligo di dare preavviso al datore nel tempo e con le modalità previste dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità, quando il contratto di lavoro è a tempo indeterminato (artt. 2118 ss. c.c.). Il dipendente ha il diritto di presentare le proprie Dimissioni anche prima della scadenza del contratto, se questo è a tempo determinato o, addirittura, senza preavviso se è a tempo indeterminato , purché ricorra una giusta causa che impedisca, per motivi obiettivi, la prosecuzione del rapporto. Le Dimissioni costituiscono un negozio giuridico unilaterale e recettizio per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam. Con le dimissioni il lavoratore interrompe unilateralmente il rapporto con il proprio datore di lavoro. Si tratta di un atto che non deve essere motivato e che va effettuato rispettando un termine di preavviso determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per "preavviso" si intende un numero minimo di giorni che deve trascorrere tra il momento della presentazione delle dimissioni e il momento in cui il lavoratore effettivamente cessa l'attività lavorativa. LE DIMISSIONI SONO UN ATTO UNILATERALE (che quindi non necessita che il datore di lavoro sia consenziente) del lavoratore con il quale questi comunica al datore di lavoro che non intende proseguire il rapporto di lavoro. Generalmente le dimissioni vengono presentate quando il dipendente trova un impiego a condizioni più favorevoli oppure quando per altre ragioni ritiene conclusa la propria esperienza professionale alle dipendenze di una determinata ditta. A differenza di quanto avviene nel caso del licenziamento , dove è il datore di lavoro ad interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro, che è un atto che può essere compiuto unicamente se sono presenti delle ragioni che lo giustificano (vedi le schede sul Licenziamento disciplinare e Licenziamento per motivazione economica ), la decisione del lavoratore di presentare le dimissioni non deve essere motivata e, quindi, non può essere sindacata. In altre parole la legge non richiede che le dimissioni siano supportate da particolari giustificazioni. L'effetto delle dimissioni è quello di interrompere il rapporto di lavoro. IL PREAVVISO E LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA Se è vero che le dimissioni non vanno giustificate e che quindi il lavoratore può interrompere il rapporto di lavoro sulla base delle proprie insindacabili valutazioni, per compensare la posizione del datore di lavoro, la legge richiede che le dimissioni vengano presentate con un congruo preavviso. In altre parole, salvo sussistano particolari ragioni, non è consentito al lavoratore interrompere il rapporto con decorrenza immediata. E ciò risponde all'esigenza del datore di lavoro di avere a disposizione del tempo per sostituire il dipendente con un lavoratore che abbia le qualità necessarie per svolgere i compiti che prima erano affidati al dimissionario. Il termine di preavviso viene stabilito all'interno dei contratti collettivi di lavoro e varia, in genere, a seconda dell'inquadramento e dell'anzianità di servizio del lavoratore. Si presume, infatti, che l'imprenditore abbia bisogno di un tempo maggiore per trovare sul mercato un nuovo dipendente che debba svolgere funzioni complesse o con analoga esperienza professionale rispetto al dipendente dimissionario.

Non sempre però il preavviso è dovuto. In fatti, nei casi in cui il datore di lavoro tiene dei comportamenti talmente gravi da minare alle basi il rapporto professionale con il lavoratore, questi può dimettersi con effetto immediato. Si tratta delle c.d. dimissioni per giusta causa che di fatto sanzionano violazioni gravissime da parte del datore di lavoro che così non può più beneficiare di un periodo di tempo per organizzare la sostituzione. Si pensi ai casi in cui il datore di lavoro ha minacciato di morte il dipendente oppure lo sottoponga a trattamenti umilianti che possono dare origine a sanzioni per mobbing. Si tratta di ipotesi in cui non sarebbe neppure ipotizzabile che il rapporto si protragga ulteriormente. LE DIMISSIONI IN BIANCO Le c.d. dimissioni in bianco sono un fenomeno tristemente diffuso per il quale il datore di lavoro al momento dell'assunzione impone al proprio dipendente di firmare una dichiarazione di dimissioni lasciando in bianco la data, in modo tale da potere utilizzare questo documento come strumento di ricatto e violando così le norme che regolano il licenziamento individuale. Nel corso dei decenni erano stati fatti alcuni tentativi per evitare il proliferare di questa prassi. Da ultimo la Riforma Fornero ( L. n. 92/2012 ) ha previsto una sanzione amministrativa da Euro 5.000 a Euro 10.000 per chi adotta questo strumento illegittimo. Tuttavia, per evitare in radice che il lavoratore possa essere costretto a sottoscrivere delle dimissioni in bianco, la stessa riforma ha introdotto un procedimento abbastanza complesso che serve a dare efficacia alle dimissioni presentate dal lavoratore. Le dimissioni, infatti, devono essere convalidate dal dipendente dimissionario presso la Direzione Territoriale del Lavoro , presso il Centro per l'impiego o presso le sedi previste all'interno dei contratti collettivi. In alternativa il lavoratore può limitarsi a firmare una dichiarazione di conferma sulla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto al Centro per l'impiego. Se il dipendente non convalida le dimissioni l'imprenditore ha tempo trenta giorni dalla data delle dimissioni per inviare al lavoratore una lettera con la quale lo invita ad attivarsi e ad andare presso le sedi competenti per effettuare la convalida. A questo punto il lavoratore ha sette giorni per:

  • replicare al datore di lavoro contestando le dimissioni;
  • dichiarare di ritirare le dimissioni offrendosi di continuare il rapporto di lavoro;
  • convalidare le dimissioni;
  • firmare la dichiarazione sulla ricevuta di trasmissione delle dimissioni al Centro per l'impiego. Se nel termine di sette giorni il lavoratore non effettua nessuna delle attività di cui sopra allora il rapporto di lavoro si conclude validamente. MODALITÀ TELEMATICA PER LE DIMISSIONI A PARTIRE DAL 12 MARZO 2016 In attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 il Ministero del Lavoro ha emanato con decreto le regole tecniche per rendere effettiva la procedura di recesso dal rapporto di lavoro. La nuova procedura dovrà essere applicata per le dimissioni o recessi che si verificheranno a partire dal 12 marzo 2016 e non dovrà essere applicata per gli eventi che si sono verificati prima di questa data. Il lavoratore è tenuto ad utilizzare per la comunicazione di recesso un modulo appositamente messo a disposizione sul sito internet del Ministero ( www.lavoro.gov.it ). Il modulo può essere compilato dal lavoratore:  in proprio, dopo aver richiesto e ottenuto un apposito PIN dall' I.N.P.S.ovvero tramite un patronato , una organizzazione sindacale , un ente bilaterale o una commissione di certificazione (i c.d. soggetti abilitati)