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dimissioni del lavoratore, Dimissioni come causa di estinzione del rapporto di lavoro ,MODALITÀ TELEMATICA PER LE DIMISSIONI A PARTIRE DAL 12 MARZO 2016
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Dimissioni come causa di estinzione del rapporto di lavoro Attraverso le Dimissioni il dipendente manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto. Il potere di dare le Dimissioni non è di norma sottoposto ad alcuna limitazione, salvo l' obbligo di dare preavviso al datore nel tempo e con le modalità previste dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità, quando il contratto di lavoro è a tempo indeterminato (artt. 2118 ss. c.c.). Il dipendente ha il diritto di presentare le proprie Dimissioni anche prima della scadenza del contratto, se questo è a tempo determinato o, addirittura, senza preavviso se è a tempo indeterminato , purché ricorra una giusta causa che impedisca, per motivi obiettivi, la prosecuzione del rapporto. Le Dimissioni costituiscono un negozio giuridico unilaterale e recettizio per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam. Con le dimissioni il lavoratore interrompe unilateralmente il rapporto con il proprio datore di lavoro. Si tratta di un atto che non deve essere motivato e che va effettuato rispettando un termine di preavviso determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per "preavviso" si intende un numero minimo di giorni che deve trascorrere tra il momento della presentazione delle dimissioni e il momento in cui il lavoratore effettivamente cessa l'attività lavorativa. LE DIMISSIONI SONO UN ATTO UNILATERALE (che quindi non necessita che il datore di lavoro sia consenziente) del lavoratore con il quale questi comunica al datore di lavoro che non intende proseguire il rapporto di lavoro. Generalmente le dimissioni vengono presentate quando il dipendente trova un impiego a condizioni più favorevoli oppure quando per altre ragioni ritiene conclusa la propria esperienza professionale alle dipendenze di una determinata ditta. A differenza di quanto avviene nel caso del licenziamento , dove è il datore di lavoro ad interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro, che è un atto che può essere compiuto unicamente se sono presenti delle ragioni che lo giustificano (vedi le schede sul Licenziamento disciplinare e Licenziamento per motivazione economica ), la decisione del lavoratore di presentare le dimissioni non deve essere motivata e, quindi, non può essere sindacata. In altre parole la legge non richiede che le dimissioni siano supportate da particolari giustificazioni. L'effetto delle dimissioni è quello di interrompere il rapporto di lavoro. IL PREAVVISO E LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA Se è vero che le dimissioni non vanno giustificate e che quindi il lavoratore può interrompere il rapporto di lavoro sulla base delle proprie insindacabili valutazioni, per compensare la posizione del datore di lavoro, la legge richiede che le dimissioni vengano presentate con un congruo preavviso. In altre parole, salvo sussistano particolari ragioni, non è consentito al lavoratore interrompere il rapporto con decorrenza immediata. E ciò risponde all'esigenza del datore di lavoro di avere a disposizione del tempo per sostituire il dipendente con un lavoratore che abbia le qualità necessarie per svolgere i compiti che prima erano affidati al dimissionario. Il termine di preavviso viene stabilito all'interno dei contratti collettivi di lavoro e varia, in genere, a seconda dell'inquadramento e dell'anzianità di servizio del lavoratore. Si presume, infatti, che l'imprenditore abbia bisogno di un tempo maggiore per trovare sul mercato un nuovo dipendente che debba svolgere funzioni complesse o con analoga esperienza professionale rispetto al dipendente dimissionario.
Non sempre però il preavviso è dovuto. In fatti, nei casi in cui il datore di lavoro tiene dei comportamenti talmente gravi da minare alle basi il rapporto professionale con il lavoratore, questi può dimettersi con effetto immediato. Si tratta delle c.d. dimissioni per giusta causa che di fatto sanzionano violazioni gravissime da parte del datore di lavoro che così non può più beneficiare di un periodo di tempo per organizzare la sostituzione. Si pensi ai casi in cui il datore di lavoro ha minacciato di morte il dipendente oppure lo sottoponga a trattamenti umilianti che possono dare origine a sanzioni per mobbing. Si tratta di ipotesi in cui non sarebbe neppure ipotizzabile che il rapporto si protragga ulteriormente. LE DIMISSIONI IN BIANCO Le c.d. dimissioni in bianco sono un fenomeno tristemente diffuso per il quale il datore di lavoro al momento dell'assunzione impone al proprio dipendente di firmare una dichiarazione di dimissioni lasciando in bianco la data, in modo tale da potere utilizzare questo documento come strumento di ricatto e violando così le norme che regolano il licenziamento individuale. Nel corso dei decenni erano stati fatti alcuni tentativi per evitare il proliferare di questa prassi. Da ultimo la Riforma Fornero ( L. n. 92/2012 ) ha previsto una sanzione amministrativa da Euro 5.000 a Euro 10.000 per chi adotta questo strumento illegittimo. Tuttavia, per evitare in radice che il lavoratore possa essere costretto a sottoscrivere delle dimissioni in bianco, la stessa riforma ha introdotto un procedimento abbastanza complesso che serve a dare efficacia alle dimissioni presentate dal lavoratore. Le dimissioni, infatti, devono essere convalidate dal dipendente dimissionario presso la Direzione Territoriale del Lavoro , presso il Centro per l'impiego o presso le sedi previste all'interno dei contratti collettivi. In alternativa il lavoratore può limitarsi a firmare una dichiarazione di conferma sulla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto al Centro per l'impiego. Se il dipendente non convalida le dimissioni l'imprenditore ha tempo trenta giorni dalla data delle dimissioni per inviare al lavoratore una lettera con la quale lo invita ad attivarsi e ad andare presso le sedi competenti per effettuare la convalida. A questo punto il lavoratore ha sette giorni per: