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Dir comm.le - Belviso, Minervini, Appunti di Microeconomia

Riassunto dell'introduzione dell'edizione del 2011 del libro "Manuale di diritto commerciale" - Graziani, Minervini, Belviso.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 17/02/2012

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MANUALE DI DIR. COMMERCIALE – GRAZIANI, MINERVINI, BELVISO
INTRODUZIONE
Produzione, consumo, finanza. Le attività produttive, il lavoo subordinato, il lavoro
autonomo, l’attività d’impresa
L’uomo produce buona parte di ciò che consuma per soddisfare i suoi bisogni; in realtà non produce
solo e soltanto ciò che consuma e perciò gli economisti parlano di divisione del lavoro, cioè esso si
specializza nella produzione di determinati beni, che per la parte eccedente scambia con altri beni
prodotti da altri uomini. Questi scambi e il mercato (luogo d’incontro di chi produce e di chi
consuma) che essi determinano, sono facilitati dall’esistenza della moneta.
La moneta ha la funzione di intermediazione tra la domanda di beni da parte di chi consuma
(consumatore), e l’offerta di beni da parte di chi produce (produttore). Facilita gli scambi dando la
possibilità di acquistare altri beni e servizi aggiungendo alla scambio mediante permuta (scambio di
bene contro bene) lo scambio mediante vendita (scambio di bene contro moneta). Oltre all’attività
contrapposta di consumo e produzione (LAVORO), vi è anche quella finanziaria che riguarda la
moneta e i problemi di intermediazione che essa provoca. Le leggi italiane talvolta considerano
l’attività di produzione senza distinzioni, altre volte distinguono a seconda delle modalità di
realizzazione della prestazione. La principale distinzione è tra le attività di lavoro autonomo e
subordinato le quali entrambi consistono in una prestazione di fare per conto altrui, attività il cui
risultato è preordinato a ricadere in un patrimonio altrui. La loro distinzione:
Lavoro autonomo, tale lavoratore si auto-organizza, e in virtù di un contratto di scambio
destina il risultato della propria attività ad altri contro il pagamento di un prezzo; esso corre
il rischio dell’eventuale mancato risultato della propria attività; alla titolarità del potere di
organizzazione-direzione corrisponde l’esposizione al rischio.
Lavoro subordinato, i beni e servizi prodotti vengono imputati giuridicamente non al
lavoratore, ma al beneficiario della sua attività lavorativa, il cd. Datore di lavoro. La sua
attività si annulla in quella del datore di lavoro e all’esterno nei confronti dei terzi, si
presenta come attività del datore di lavoro (l’art. 2094cc. dice che l’attività del lavoratore
subordinato è di collaborazione all’attività altrui). Tale lavoratore viene inserito in
un’organizzazione ideata da altri (datore di lavoro) che ne ha la direzione ed il controllo, e
consegue direttamente il risultato della propria attività.
Il legislatore prevede nel libro cc dedicato alle “Obbligazioni” vari tipi di lavoro autonomo;
mentre nel libro cc, intitolato al “Lavoro” disciplina il lavoro subordinato. Distingue poi tra
lavoro autonomo in senso stretto (art 2222cc) e l’attività d’impresa (2082cc), riservando la seconda
qualifica alle attività produttive di maggiore importanza, in quanto esercitate in modo non
occasionale, ma continuativo ed abituale e avvalendosi di beni organizzati a tale scopo e del lavoro
altrui.
2. Il diritto commerciale come diritto delle imprese.
Il diritto commerciale si occupa delle attività d0impresa cioè delle regole per garantire e facilitare,
ma anche per controllare ed indirizzare, lo svolgimento dell’attività dell’impresa. Dal punto di vista
microeconomico l’oggetto del diritto commerciale è il diritto delle imprese, con esclusione però
della parte attinente ai rapporti di lavoro subordinato in quanto disciplinati nel diritto del lavoro in
ragione delle speciali esigenze della loro tutela.
In Italia queste norme compaiono durante il Basso Medioevo (fine 11° sec); sono il risultato
dell’affermazione dei comuni espressione della nuova classe sociale borghese, caratterizzata dalla
disponibilità di ricchezza non più legata alla terra, ma all’esercizio professionale della produzione e
dello scambio di beni. Significava quindi la tutela delle attività mercantili e produttive: la borghesia
realizza ciò attraverso le corporazioni delle arti e mestieri, associazioni costituite da commercianti
o artigiani, operanti nei diversi settori produttivi, create a tutela delle attività di quanti vi
partecipano nei settori interessati. Nell’economia del Comune classe dominante è quella dei
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MANUALE DI DIR. COMMERCIALE – GRAZIANI, MINERVINI, BELVISO

INTRODUZIONE

Produzione, consumo, finanza. Le attività produttive, il lavoo subordinato, il lavoro autonomo, l’attività d’impresa

L’uomo produce buona parte di ciò che consuma per soddisfare i suoi bisogni; in realtà non produce solo e soltanto ciò che consuma e perciò gli economisti parlano di divisione del lavoro , cioè esso si specializza nella produzione di determinati beni, che per la parte eccedente scambia con altri beni prodotti da altri uomini. Questi scambi e il mercato (luogo d’incontro di chi produce e di chi consuma) che essi determinano, sono facilitati dall’esistenza della moneta. La moneta ha la funzione di intermediazione tra la domanda di beni da parte di chi consuma (consumatore), e l’offerta di beni da parte di chi produce (produttore). Facilita gli scambi dando la possibilità di acquistare altri beni e servizi aggiungendo alla scambio mediante permuta (scambio di bene contro bene) lo scambio mediante vendita (scambio di bene contro moneta). Oltre all’attività contrapposta di consumo e produzione (LAVORO), vi è anche quella finanziaria che riguarda la moneta e i problemi di intermediazione che essa provoca. Le leggi italiane talvolta considerano l’attività di produzione senza distinzioni, altre volte distinguono a seconda delle modalità di realizzazione della prestazione. La principale distinzione è tra le attività di lavoro autonomo e subordinato le quali entrambi consistono in una prestazione di fare per conto altrui , attività il cui risultato è preordinato a ricadere in un patrimonio altrui. La loro distinzione:

  • Lavoro autonomo, tale lavoratore si auto-organizza, e in virtù di un contratto di scambio destina il risultato della propria attività ad altri contro il pagamento di un prezzo; esso corre il rischio dell’eventuale mancato risultato della propria attività; alla titolarità del potere di organizzazione-direzione corrisponde l’esposizione al rischio.
  • Lavoro subordinato, i beni e servizi prodotti vengono imputati giuridicamente non al lavoratore, ma al beneficiario della sua attività lavorativa, il cd. Datore di lavoro. La sua attività si annulla in quella del datore di lavoro e all’esterno nei confronti dei terzi, si presenta come attività del datore di lavoro (l’art. 2094cc. dice che l’attività del lavoratore subordinato è di collaborazione all’attività altrui). Tale lavoratore viene inserito in un’organizzazione ideata da altri (datore di lavoro) che ne ha la direzione ed il controllo, e consegue direttamente il risultato della propria attività. Il legislatore prevede nel libro 4° cc dedicato alle “Obbligazioni” vari tipi di lavoro autonomo; mentre nel libro 5° cc, intitolato al “Lavoro” disciplina il lavoro subordinato. Distingue poi tra lavoro autonomo in senso stretto (art 2222cc) e l’attività d’impresa (2082cc), riservando la seconda qualifica alle attività produttive di maggiore importanza, in quanto esercitate in modo non occasionale, ma continuativo ed abituale e avvalendosi di beni organizzati a tale scopo e del lavoro altrui. 2. Il diritto commerciale come diritto delle imprese. Il diritto commerciale si occupa delle attività d0impresa cioè delle regole per garantire e facilitare, ma anche per controllare ed indirizzare, lo svolgimento dell’attività dell’impresa. Dal punto di vista microeconomico l’oggetto del diritto commerciale è il diritto delle imprese, con esclusione però della parte attinente ai rapporti di lavoro subordinato in quanto disciplinati nel diritto del lavoro in ragione delle speciali esigenze della loro tutela. In Italia queste norme compaiono durante il Basso Medioevo (fine 11° sec); sono il risultato dell’affermazione dei comuni espressione della nuova classe sociale borghese, caratterizzata dalla disponibilità di ricchezza non più legata alla terra, ma all’esercizio professionale della produzione e dello scambio di beni. Significava quindi la tutela delle attività mercantili e produttive: la borghesia realizza ciò attraverso le corporazioni delle arti e mestieri, associazioni costituite da commercianti o artigiani, operanti nei diversi settori produttivi, create a tutela delle attività di quanti vi partecipano nei settori interessati. Nell’economia del Comune classe dominante è quella dei

commercianti (mercanti) i quali spingono gli artigiani a produrre ciò che più si presta ad essere oggetto dei loro traffici, a lavorare su loro commessa quasi come loro dipendenti. In Italia il legislatore ha trasfuso tra il 1941-42 il contenuto del codice di commercio del 1882, che ancor parlava di commercianti, in diversi corpi di norme: codice della navigazione, divenuto definitivo nel 1942, nel libro 5°cc denominato del Lavoro definitivo del 1942 nei quali si parla di imprenditori termine più idoneo a qualificare ogni soggetto esercente attività produttiva, a prescindere dalla sua natura, industriale, commerciale in senso stretto, agricola. Il legislatore ha ritenuto di contrapporre all’interno della nozione generale di imprenditore (art 2222cc), gli imprenditori commerciali (2195cc) e gli imprenditori agricoli (2135cc).

3. Diritto commerciale ed economia di mercato. Il diritto commerciale dal punto di vista marco-economico è espressione di un sistema economico nel quale lo Stato ammette la proprietà anche privata dei beni necessari per la produzione e la libertà anche dei privati di esercitare loro tramite attività produttive, avvalendosi di lavoro subordinato. Questo sistema è definito sistema economico capitalista (per la preminenza assunta nel processo produttivo dei detentori dei beni necessari per la produzione capitale rispetto ai lavoratori subordinati); esso è contrapposto al sistema economico collettivista nel quale la proprietà dei mezzi di produzione e l’iniziativa economica, sono dalla legge riservate allo Stato. Sistema collettivista la produzione è affidata alla decisione degli organi di governo centrale. Producono non i beni di cui effettivamente necessita la popolazione, ma quelli che essi ritengono essere idonei a soddisfare i bisogni della popolazione e con ciò quindi non falliscono solo le singole imprese, ma l’intero sistema economico. Sistema capitalista le decisioni sono decentrate, quindi vengono prese dalle singole imprese e dai loro gruppi, molto più vicine alle scelte dei consumatori e da queste scelte molto più condizionate. La storia ha conosciuto diversi tipi di sistema capitalista dovuti agli adattamenti che il sistema ha subito, sacrificando anche lo scopo economico al fine di ridurre le ingiustizie sociali e di garantire benessere, materiale e spirituale, al più vasto numero di cittadini (Stato sociale o Welfare State). Un penetrante controllo dello Stato sulle attività produttive nel periodo mercantilista era ispirato a ragioni di potenza politica e si risolveva nell’uso della forza militare. Lo Stato quando si fa imprenditore, esercita attività produttive con le stesse caratteristiche dell’impresa operata dai privati e da vita a un modello unico detto di economia mista. Lo Stato liberista ha una concezione che si basa sul fatto di far fare tutto ai privati e di intervenire solo in caso di effettivo interesse pubblico; o perciò richiede comunque una legislazione che se conforme al mercato assicura il corretto svolgimento dell’economia. 4. Diritto commerciale ed economia mista. In un sistema di economia mista la maggior parte della presenza dello Stato richiede accanto ad una disciplina di diritto privato una di diritto pubblico, specie amministrativo. Le regole amministrative prevedono organi amministrativi per il coordinamento e il controllo di attività produttive private, e tali regole riguardano anche quelle attività che pur rimangono classificabili come private, a il cui esercizio è regolato da parte dello Stato. 5. La costituzione economica italiana. La Cost prevede un sistema capitalista che non superi i limiti dell’utilità sociale: -art 41 co 2 Cost l’iniziativa economica è privata, pur libera, non può rivolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana -art 41 co3 Cost la legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. -art 42 co1 Cost riconosce che sia lo Stato (o altri enti pubblici) sia i privati possano essere titolari dei mezzi di produzione, e con ciò ammette implicitamente che lo Stato possa esercitare attività produttive, al pari dei privati;

però spesso trattavano della stessa materia, l’applicazione dell’una o dell’altra disciplina dipendeva dal risultato dell’applicazione di 2 criteri:

  • oggettivo, si applicava la legge commerciale anzichè quella civile quando il contratto avesse qualche differenza rispetto al contratto civile e qualora lo si potesse qualificare come commerciale
  • soggettivo, si applicava in aggiunta al primo criterio quando una delle parti del contratto esercitava per professione atti oggettivi di commercio Per il codice di commercio il contratto era sottoposto alla legge commerciale e questa prevaleva rispetto a quella civile in caso di contrasto. L’abrogazione del codice di commercio del 1882 è continuazione del processo espansivo del diritto commerciale nella disciplina dei rapporti privatistici; ciò evidenzia la volontà di unificare il diritto delle obbligazioni e dei contratti, ma di unificare secondo i principi del codice di commercio che si andava ad abrogare e non secondo il cc. Tale scelta nacque dal fatto che si viveva in un mondo industrializzato in cui i contratti erano ormai conclusi dai cittadini e quindi le disposizioni che prima valevano solo per i commercianti ora divenivano rapporti di diritto comune. Emerge comunque che anche nel nuovo codice del 1942 vi erano trattamenti differenziati sia tra le attività produttive degli imprenditori, sia con riguardo alle attività non imprenditoriali. 8. Gli interessi tutelati dal diritto commerciale. Gli interessi degli imprenditori. Dal cc e dalla legislazione del 1942 sembra che la disciplina commerciale sia stata dettata per tutelare gli interessi degli imprenditori commerciali. Vi sono anche norme che sembrano tutelare i terzi creditori, i quali sono altri imprenditori cosicchè si innesca il conflitto interno alla classe imprenditoriale. Quindi anche le norme sul fallimento, le quali sono ispirate alla tutela dei creditori, possono essere applicate agli imprenditori comprendendo in questa categoria i creditori (fornitori, banche). 9. Gli interessi dei consumatori. Nel codice del 1942 ci sono disposizioni anche a tutela dei consumatori; sono poche disposizioni che impongono a loro favore un determinato comportamento contrattuale o talune clausole di forma. Essi sono sì i soggetti che determinano il successo o meno di un prodotto, ma soprattutto fanno da cavia alla sicurezza, bontà, convenienza dei prodotti. I consumatori non possono dirsi liberi nell’attività di contrattare poiché gli imprenditori decidono i prezzi iniziali e le condizioni contrattuali, e soprattutto quando i beni e i servizi proposti non sono molti, o sono di prima necessità hanno poca forza di condizionare le decisioni. I consumatori poi, non appartengono a una stessa classe sociale, anche se è evidente che maggiore tutela necessitano coloro che fanno parte delle classi più deboli. Data quindi la loro diffusione nelle diverse classi sociali è stato più agevole far sentire le loro esigenze ai governi centrali e a trovare l’appoggio. Il successo del capitalismo e il suo continuo sviluppo non può aversi senza fornire rassicurazioni ai consumatori sulla sicurezza, bontà e convenienza dei prodotti che si scambiano. In Italia il problema ha avuto maggiore peso a causa dell’appartenenza all’UE, negli atti ufficiali comunitari considerano il consumatore non un semplice compratore e utilizzatore di beni, ma è interessato ai vari aspetti della vita sociale che possono direttamente o indirettamente danneggiarlo accompagnata anche ad una prevista uniforme tutela del consumatore nei rapporti economici poiché rende più facile il loro accesso ai beni e servizi, comporta inoltre l’aumento della concorrenza nel mercato interno, che quindi permette beni e servizi più efficienti e maggiormente competitivi. Nel Trattato CE del 1997 era previsto l’impegno verso al tutela della salute, sicurezza, interessi economici dei consumatori e a promuovere i loro principali diritti. Tale legislazione di tutela probabilmente ha tardato il suo ingresso in Italia a causa della forte presenza dello Stato nel mercato interno. Oggi, l’interesse del legislatore non riguarda più solo l’attività dell’imprenditore, ma anche ai beni e servizi messi sul mercato prescindendo dal soggetto che li produce e guardando anche al soggetto che li acquista; e per questa via è iniziato il processo di uniformazione della disciplina di tutte le attività produttive.

10. La globalizzazione dell’economia e la crisi del 2007. Oggi siamo in presenza di una nuova economia rispetto a quella di tipo industriale dell’800 che si presenta dal lato dei produttori con società multinazionali (grandi e grandissime imprese). Queste imprese, attraverso le banche e le borse, raccolgono le risorse finanziarie necessarie per enormi investimenti non solo nello Stato d’origine ma in tutto il mondo, al fine di cogliere le occasioni migliori per produrre a costi più bassi e vendere a prezzi più alti. La nuova economia preferisce l’idea di una ricchezza nazionale creata dalla capacità del sistema delle imprese nazionali di essere il più competitivo per prezzi, qualità e novità dei prodotti offerti e capace di infiltrarsi in altri Stati, creando filiali per commercializzare i prodotti o creando stabilimenti per fabbricarli con minori costi (la cd. Globalizzazione cioè internazionalizzazione del capitalismo). La nuova economia frutto dell’elettronica e dell’informatica ha consentito di creare macchine capaci di sostituire l’uomo sia per mansioni fisiche, che per il lavoro intellettuale riguardante la memoria e l’elaborazione; ha dato vita a nuovi settori e consentito lo sviluppo delle preesistenti attività specie industriali. In seguito a ciò è stato richiesto agli Stati membri regole appropriate alla nuova economia rivolte a tutelare i programmi per computers (software), altre rivolte a disciplinare la cd moneta elettronica, e all’ammodernamento finanziario. Tale processo è stato però rallentato dalla crisi finanziaria deal 2007, e quindi in futuro dovranno elaborarsi delle regole che impediscano la replica di questa situazione sia all’interno dei singoli stati che nei rapporti internazionali. L’epicentro della crisi è scoppiata dalla trasformazione dell’attività finanziaria rivolta a diventare oggetto di scambio, tale politica aveva portato le banche americane a finanziare, mediante mutui ipotecari, la domanda di quanti aspiravano all’acquisto di case senza prestare attenzione alla capacità dei mutuatari di pagare gli interessi e restituire le somme, ma fidandosi solo della garanzia ipotecaria (cd mutui sub-prime). A lungo andare si creato un castello di carta formato da titoli dal valore nominale gonfiato rispetto a quello dei beni reali di riferimento, destinato a crollare con il propagarsi delle insolvenze e diffusosi poi in tutto il mondo. I governi sono intervenuti al fine di limitare gli effetti di una lunga recessione di gran parte del mondo.