Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


SRL nel minervini, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

capitolo sulla SRL nel minervini

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 30/09/2013

mariacarbone
mariacarbone 🇮🇹

5

(2)

3 documenti

1 / 16

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
LA SOCIETAA RESPONSABILITA’ LIMITATA
La società a responsabilità limitata costituisce uno dei tipi di società commerciale, che la
recente riforma del diritto delle società del 2003 non ha eliminato, ma più fortemente
rafforzato, mirando a farlo diventare soprattutto adatto all’esercizio delle piccole e medie
imprese.
La società a responsabilità limitata raccoglie in se le caratteristiche della società in nome
collettivo e della società per azioni.
Nella società a responsabilità limitata (come nella società per azioni) i soci godono del
beneficio della responsabilità limitata, dato che delle obbligazioni sociali, nella società a
responsabilità limitata, in via di principio risponde soltanto la società con il suo patrimonio
(art. 2462 comma 1”responsabilità”).
Tuttavia, la compagine sociale della società a responsabilità limitata (come quella della
società in nome collettivo), ha una forte caratterizzazione personalistica, essendo stata
pensata come un gruppo di pochi soci, ognuno in grado di conoscere gli altri, e di poterne
valutare la capacità e l’affidabilità.
Possiamo dire che il legislatore:
laddove è preoccupato di tutelare soprattutto i terzi (per esempio, con riguardo
all’effettività del capitale sociale), detta una disciplina modellata su quella della
società per azioni,
mentre, laddove è preoccupato di tutelare soprattutto i soci (per esempio, con
riguardo all’organizzazione sociale), detta una disciplina che risente molto
dell’influenza della disciplina della società in nome collettivo.
Tuttavia, a differenza della società per azioni, in una società a responsabilità limitata:
le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni, e che non
possono costituire oggetto di sollecitazione all’investimento,
il capitale minimo è di 10.000 euro,
non è possibile emettere obbligazioni, infatti caratteristica tipologica della società a
responsabilità limitata è quella di essere una società chiusa, perché non le è possibile
far ricorso al pubblico risparmio, neanche mediante m’emissione di obbligazioni
(cose che possono fare le società chiuse che optano per una trasformazione in società
aperte).
Quindi in società a responsabilità limitata le partecipazioni dei soci non possono essere
rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento, tuttavia se lo
statuto lo prevede, può emettere titoli di debito che possono essere offerti in sottoscrizione e
sottoscritti solo da “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle
leggi speciali”.
La costituzione. - Il capitale sociale e i conferimenti. - Le quote di
partecipazione. - I diritti e gli obblighi dei soci.
PAGE 15
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff

Anteprima parziale del testo

Scarica SRL nel minervini e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity!

LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

La società a responsabilità limitata costituisce uno dei tipi di società commerciale, che la recente riforma del diritto delle società del 2003 non ha eliminato, ma più fortemente rafforzato, mirando a farlo diventare soprattutto adatto all’esercizio delle piccole e medie imprese. La società a responsabilità limitata raccoglie in se le caratteristiche della società in nome collettivo e della società per azioni. Nella società a responsabilità limitata (come nella società per azioni ) i soci godono del beneficio della responsabilità limitata, dato che delle obbligazioni sociali, nella società a responsabilità limitata, in via di principio risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 comma 1”responsabilità”). Tuttavia, la compagine sociale della società a responsabilità limitata (come quella della società in nome collettivo ), ha una forte caratterizzazione personalistica, essendo stata pensata come un gruppo di pochi soci, ognuno in grado di conoscere gli altri, e di poterne valutare la capacità e l’affidabilità. Possiamo dire che il legislatore:

  • laddove è preoccupato di tutelare soprattutto i terzi (per esempio, con riguardo all’effettività del capitale sociale), detta una disciplina modellata su quella della società per azioni ,
  • mentre, laddove è preoccupato di tutelare soprattutto i soci (per esempio, con riguardo all’organizzazione sociale), detta una disciplina che risente molto dell’influenza della disciplina della società in nome collettivo.

Tuttavia, a differenza della società per azioni, in una società a responsabilità limitata:

  • le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni, e che non possono costituire oggetto di sollecitazione all’investimento,
  • il capitale minimo è di 10.000 euro,
  • non è possibile emettere obbligazioni, infatti caratteristica tipologica della società a responsabilità limitata è quella di essere una società chiusa, perché non le è possibile far ricorso al pubblico risparmio, neanche mediante m’emissione di obbligazioni (cose che possono fare le società chiuse che optano per una trasformazione in società aperte).

Quindi in società a responsabilità limitata le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento, tuttavia se lo statuto lo prevede, può emettere titoli di debito che possono essere offerti in sottoscrizione e sottoscritti solo da “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”.

La costituzione. - Il capitale sociale e i conferimenti. - Le quote di

partecipazione. - I diritti e gli obblighi dei soci.

La società a responsabilità limitata si può costituire (come la società per azioni) con più soci, e perciò mediante contratto , ovvero con un unico socio , e perciò mediante atto unilaterale (art. 2463 comma 1 ”Costituzione” ). Il contratto sociale (o l’atto unilaterale) costitutivo della società a responsabilità limitata deve essere redatto per atto pubblico, nel rispetto delle stesse condizioni previste dall’art.2329 1 per la costituzione della società per azioni. Per la della società a responsabilità limitata l’unico procedimento costituzione è quello simultaneo, essendo escluso, per il divieto di fare ricorso al pubblico risparmio, il procedimento per la pubblica sottoscrizione, previsto invece per la società per azioni.

L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata deve recare le principali indicazioni relative alla società , tra le quali:

  1. le generalità dei soci ( cognome, nome, il luogo di nascita…)

1 La legge condiziona la costituzione della società (art.

alla sottoscrizione delle azioni costituenti l’intero capitale

sociale. Ma, per la precisione, la sottoscrizione delle azioni

nella costituzione simultanea sarà contestale alla stipula

dell’atto costitutivo, in quella successiva la precederà;

alla esecuzione, nella misura e nelle forme di legge, dei

conferimenti dei soci. Ma anche qui occorre precisare che

in realtà i conferimenti in danaro precederanno la stipula

dell’atto costitutivo, sia nella costituzione simultanea sia in

quella successiva, mentre i conferimenti in natura si

avranno contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo

nella costituzione simultanea, prima della stipula dell’atto

costitutivo nella costituzione successiva;

alla sussistenza delle autorizzazione e delle altre condizioni

richieste dalle leggi speciali, in relazione al suo particolare

oggetto. Anche le autorizzazioni devono, in ceri casi,

preesistere ala stipula dell’atto costitutivo, in altri casi

seguire.

procedimento previsto nell’art. 2330 2 per l’atto costitutivo della società per azioni, ed anche

per la società a responsabilità limitata (come per la società per azioni), l’iscrizione nel registro delle imprese attribuisce la personalità giuridica , o meglio l’autonomia patrimoniale perfetta.

2 Stipulato l’atto costitutivo (che è il primo passo più

importante), la società per azioni non è ancora costituita,

occorre poi che l’atto costitutivo sia depositato (con i

documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni

preliminari per la costituzione della società) per l’iscrizione

presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui

circoscrizione è stabilita la sede sociale (art. 2330

“Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società).

Al deposito e alla relativa domanda di iscrizione è obbligato

il notaio che ha ricevuto l’atto, che deve provvedervi nel

termine di 20 gg dalla stipula o dal momento in cui riceve il

provvedimento autorizzativo (se successivo a quello della

stipula).

Ma se il notaio non vi adempie, devono provvedervi gli

amministratori nello stesso termine, e, in mancanza, ciascun

socio può provvedervi a spese della società o fare

condannare gli amministratori ad eseguirlo.

L’ufficio del registro, al quale spetta solo di verificare la

regolarità formale della documentazione da allegare alla

domanda di iscrizione, procede infine alla iscrizione della

società nel registro.

Con l’iscrizione si completa il procedimento di costituzione

e la società viene ad esistenza, cioè tutti gli effetti dell’atto

costitutivo, e tra questi quello di attribuire autonomia

perfetta al patrimonio sociale, si producono, nei confronti

dei soci e nei confronti dei terzi, dal momento

Peraltro, anche nella società a responsabilità limitata (sempre in analogia con quanto previsto per la società per azioni) “in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione sociale è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente” quando non sia stata osservata la speciale disciplina prevista per i conferimenti dell’unico socio o per l’acquisto dell’intera partecipazione”.

La legge per la società a responsabilità limitata non si accontenta di un qualsiasi capitale (come fa per la società in nome collettivo), ma richiede un capitale sociale minimo, pari a 10.000 euro , che tuttavia è così basso da ridurre davvero a poco, anche per questo aspetto, la differenza fra i 2 tipi di società.

Come per la società in nome collettivo (e a differenza della società per azioni), nella società

a responsabilità limitata i conferimenti che devono concorrere a formare il capitale

possono inoltre essere dati da qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, e non solo da danaro, crediti o beni in natura. Ciò caratterizza proprio la società a responsabilità limitata, in quanto il legislatore ha ritenuto che la conoscenza reciproca dei soci, quale si ha appunto nella società a responsabilità limitata, consenta di apprezzare meglio la capacità professionale di ciascun socio, e renda accettabili, almeno dal punto di vista dei soci, conferimenti che non si qualificano, come il danaro, i crediti o i beni in natura, per avere un valore oggettivo. La disciplina dei conferimenti , che intende soprattutto garantirne l’effettività e l’integrità del capitale sociale, è anch’essa modella su quella dettata in tema di società per azioni. Vale anche in tema di società a responsabilità limitata la regola, secondo cui “se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro” , e resta fermo che i conferimenti possono aversi in sede di costituzione della società o in sede di aumento del capitale sociale.

Esistono però delle differenze per quanto riguarda i modi del conferimento:

  • se il conferimento deve aversi in danaro, il versamento del danaro ( integralmente se la società è costituita da un unico socio o nella misura del 25% se la società è costituita da più soci) deve essere fatto prima della sottoscrizione dell’atto costitutivo o al momento della sottoscrizione dell’aumento: ma nella società a responsabilità limitata , il versamento del danaro può essere sostituito da una garanzia bancaria o da una polizza assicurativa;
  • se il conferimento deve aversi con i beni in natura o crediti , i conferimenti devono risultare integralmente già effettuati al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo o dell’aumento del capitale, e devono essere accompagnati da una relazione giurata di stima : ma la stima dei conferimenti in natura o dei crediti, che nella società per azioni è affidata ad un esperto designato dal tribunale, nella società a responsabilità limitata è affidata a un esperto o a una società di revisione, in possesso di determinati requisiti, incaricati dal socio interessato ;
  • infine, se il conferimento sia di opera o di servizi , il socio obbligato al conferimento deve rilasciare alla società, al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo o della sottoscrizione dell’aumento, una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria o, a titolo di cauzione , una somma di danaro di importo corrispondente, a garanzia del conferimento.
  • diritti agli utili e alla quota di liquidazione , per quanto riguarda i diritti patrimoniali.
  • I diritti sociali spettano “ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti”.
  • Nella società a responsabilità limitata, è possibile attribuire particolari privilegi a singoli soci , (e non invece prevedere, come nella società per azioni, diverse categorie di quote, differenziate nel trattamento) ed è possibile escludere dal voto singoli soci (e non categorie di soci) in casi specifici (per esempio per morosità).

Una stretta analogia con la società per azioni esiste anche per quanto riguarda gli obblighi

del soci della società a responsabilità limitata:

  • il più importante obbligo resta quello del conferimento , con la precisazione che nella società a responsabilità limitata può essere oggetto di conferimento qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica. Peraltro, malgrado la possibilità di conferimenti di opera e di servizi , anche nella società a responsabilità limitata sia consentito prevedere nell’atto costitutivo l’obbligo di prestazione accessorie ai conferimenti veri e propri dell’art. 2345.

Recesso ed esclusione del socio.

La caratterizzazione in senso personalistico della società a responsabilità limitata riduce di molto le possibilità del socio, che non condivida la politica gestionale della società, di uscire dalla società mediante il trasferimento della quota. La legge non solo prevede che il socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi in cui lo statuto lo preveda , ma, con norma da ritenere imperativa, attribuisce ai soci, lo preveda ameno l’atto costitutivo, di recedere quando non abbiamo consentito (cioè, non siano intervenuti o si siano astenuti o si siano dichiarati contrari) alle decisioni relative :

  1. al cambiamento dell’oggetto sociale (a qualsiasi cambiamento, non a quei soli cambiamenti significativi ai quali fa riferimento l’art. 2437 comma 1^3 ),
  2. al cambiamento del tipo di società,
  3. alla fusione o scissione della società (e questa una causa di recesso non prevista per i soci di società per azioni),
  4. alla revoca dello stato di liquidazione ,
  5. alla eliminazione di una causa di recesso prevista dall’atto costitutivo ,
  6. al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione di particolari diritti attribuiti ai singoli soci dall’atto costitutivo (è questa un’altra causa di recesso non prevista per i soci di società per azioni). Spetta sempre all’atto costitutivo determinare le modalità e i termini del recesso del socio che non abbia consentito alle decisioni suddette.

I soci possono inoltre in ogni modo recedere, dando un preavviso di almeno 6 mesi , in caso di società a tempo indeterminato, e possono altresì recedere (come avviene per la società per azioni) quando siano soci di società facente parte di un gruppo.

La partecipazione del socio che recede va rimborsata in danaro, in misura proporzionale al valore del patrimonio sociale, da stimare tenendo conto del suo valore di mercato. Tale rimborso delle partecipazione deve essere eseguito nel termine di 180 gg dalla comunicazione del recesso.

3 i cambiamenti significativi dell’oggetto sociale,

la trasformazione della società,

il trasferimento della sede sociale all’estero,

la revoca dello stato di liquidazione in cui versi la società

dopo il verificarsi di una causa di scioglimento,

l’eliminazione di 1 o più cause di recesso, disponibili,

presenti nello statuto,

la modificazione dei criteri di determinazione del valore

dell’azione in casi di recesso,

le modificazione dello statuto concernenti i diritti di voto o

altri diritti di partecipazione.

b) un amministratore unico o un consiglio di amministrazione , da scegliere tra i soci, ai quali spettano l’amministrazione e la rappresentanza generale della società, c) solo quando la società abbia un capitale pari o superiore a quello minimo della società per azioni, ovvero quando la società abbia superato per 2 esercizi consecutivi 2 dei limiti che possono leggersi nell’art. 2435-bis (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: P 3.125.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni: P.6.250.000, dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità) un collegio sindacale, con gli stessi poteri del collegio sindacale del sistema di governo tradizionale della società per azioni.

Peraltro, l’atto costitutivo può derogare incisivamente alla disciplina legale , che pertanto è in larga parte solo suppletiva, applicabile cioè solo se lo statuto non ne preveda una diversa. Ad esempio, l’atto costitutivo può prevedere che:

  • le materie di competenza dell’assemblea dei soci e degli amministratori siano diversamente ripartite. L’atto costitutivo può aggiungere alla competenza dell’assemblea materia previste come di competenza degli amministratori, perché attinenti alla amministrazione della società;
  • (^) le decisioni dei soci non siano adottate in assemblea, ma bensì mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione in assemblea è sempre necessaria per alcune materia ritenute di particolare importanza (modificazioni dell’atto costitutivo, decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) e quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale.;
  • quando gli amministratori della società siano più , essi non costituiscano un consiglio di amministrazione, ossia un organo collegiale che decide a maggioranza. L’atto costitutivo, può, infatti, attribuire a ciascun amministratore una competenza disgiuntiva , o, tutt’al contrario, una competenza congiuntiva , secondo le regole che si sono viste in tema di società di persone.

L’assemblea dei soci (art. 2479-bis).

Abbiamo già detto che le competenze dell’assemblea dei soci della società a responsabilità limitata, secondo il sistema legale del governo societario, sono: )1 approvazione del bilancio e distribuzione degli utili, )2 Nomina degli amministratori, )3 Nomina dei sindaci e del presidente collegio sindacale o del revisore contabile, )4 Modificazioni dell’atto costitutivo, )5 Decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, )6 Argomenti che, di competenza degli amministratori, siano sottoposti alla sua approvazione anche da uno solo degli amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale. Va però aggiunto che la legge :

  • non distingue tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria (anche se non mancano deliberazioni assembleari, per esempio quelle relative alle modificazioni dell’atto costitutivo, che richiedono quorum costitutivi e deliberativi più elevati di quello ordinariamente richiesto);
  • e del pari non distingue tra assemblee di prima e di seconda convocazione.

La convocazione dell’assemblea , laddove l’atto costitutivo non disponga diversamente, è effettuata di regola dagli amministratori, mediante lettera raccomandata spedita si soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, e si riunisce presso la sede sociale. Ma l’omessa o irregolare convocazione non costituisce vizio della deliberazione , in caso di assemblea totalitaria , vale a dire quando alla riunione assembleare partecipino l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o risultino comunque informati (non è dunque necessaria la presenza di tutti gli amministratori e sindaci, come previsto invece per l’assemblea totalitaria della società per azioni), e nessuno dei presenti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L’assemblea è presieduta:

  • dalla persona indicata nell’atto costitutivo,
  • o in mancanza, da quella indicata dagli intervenuti:
  • ma nulla dice la legge per quanto riguarda la carica di segretario, che deve pertanto ritenersi necessaria solo se richiesta dall’atto costitutivo.

La legge non detta regole nemmeno per la verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci , limitandosi in varie norme solo ad accennare al verbale e al suo contenuto, e a disporre, quanto alla forma, che il verbale delle deliberazioni relative alle modificazioni dell’atto costitutivo deve essere redatto da un notaio: la lacuna può essere colmata dall’atto costitutivo, ma in mancanza, sembra possibile l’applicazione analogica dell’art. 2375, dettato per la società per azioni).

Tutti i soci (con alcune eccezioni – vedi paragrafo della Costituzione) possono intervenire in assemblea, sempre che l’acquisto della qualità di socio sia efficace nei confronti della società; l’intervento può aversi per il tramite di rappresentate, socio e non socio, salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente.

L’assemblea:

  • è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (di tutto il capitale sociale, anche di quello non presente in assemblea)
  • e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale, salvo per:
    • le deliberazioni modificative dell’atto costitutivo,
    • per la revoca e la nomina dei liquidatori,
    • (^) per la revoca dello stato di liquidazione,
    • e per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, che richiedono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Sono poi fatte salve le disposizioni dell’atto costitutivo, che potranno stabilire maggioranze meno elevate o più elevate.

Le deliberazioni dell’assemblea dei soci :

  • che sono prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo sono valide ,
  • i primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo,
  • mentre spetta all’assemblea procedere alle nomine successive , quando i primi siano per qualsiasi motivo cessati dalla carica.
  • Poiché la legge non dispone sul punto, la nomina, sia avutasi nell’atto costitutivo sia quella successiva, può aversi a tempo determinato o a tempo indeterminato ; e si dovrà ritenere a tempo indeterminato se l’atto costitutivo o la deliberazione assembleare di nomina non dispongano diversamente.

L’amministrazione può essere affidata:

  • a una sola persona
  • a più persone : in questo caso, queste persone, sempre secondo il sistema legale di governo societario, costituiscono il consiglio di amministrazione , organo collegiale che delibera a maggioranza assoluta.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinate di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 gg dagli amministratori o dai sindaci.

Nel sistema di governo legale non è prevista la delega dei poteri del consiglio a singoli amministratori o a un comitato esecutivo.

Gli amministratori, tutti e ciascuno, hanno la rappresentanza generale, sostanziale e processuale , della società, senza che occorra (come succede nella società per azioni) una specifica attribuzione: il potere di rappresentanza è pertanto un effetto naturale del contratto di amministrazione, ed è un potere che, diversamente da quello di amministrazione, può essere esercitato disgiuntamente. La legge riconosce che l’atto costitutivo o il contratto di amministrazione possano prevedere delle limitazioni ai poteri degli amministratori, che possono essere:

  • l’astensione della rappresentanza (stabilendo, per esempio, che solo determinati amministratori abbiano la rappresentanza generale, altri solo una rappresentanza limitata a determinate categorie di atti)
  • o le modalità di esercizio (stabilendo, per esempio, che la rappresentanza debba essere esercitata congiuntamente dagli amministratori che ne dispongono). Ma, a tutela dei terzi , la legge prevede che queste limitazioni non sono opponibili in terzi, salvo che si provi che essi, non solo ne hanno avuto conoscenza, ma hanno inoltre agito “intenzionalmente a danno della società”. Gli amministratori sono “ solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società (art. 2476 “responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”comma 1)”. Inoltre va sottolineato che:
  • l’azione sociale di responsabilità non è esercitata in sèguito a deliberazione assembleare, essendo invece ciascun socio , a spese sue, legittimato ad esercitarla: trattandosi di responsabilità verso la società, l’eventuale risarcimento del danno spetterà alla società, e non al socio che avrà esercitato l’azione.
  • È però riconosciuto al socio il diritto di ottenere dalla società, in caso di esito vittorioso del giudizio intrapreso, il ristoro delle spese di giudizio e di quelle sostenute per l’accertamento dei fatti, laddove non si sia avuto da parte degli amministratori soccombenti.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione sociale di responsabilità può essere rinunciata o transatta , purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i 2/3 del capitale sociale e purchè non vi si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Gli amministratori sono altresì responsabili dei danni provocati direttamente ai singoli soci e ai terzi, dai loro atti dolosi o colposi.

Nella società a responsabilità limitata sono incerti e mobili i confini tra le competenza dei soci e quelle degli amministratori : l’art. 2476 comma 1 aggiunge, in via solidale, alla responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei singoli soci e terzi, quella dei soci “che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi”.

Il controllo sull’amministrazione.

Nella società a responsabilità limitata, “ i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione” (art. 2476 comma 2 “responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”). I soci (tutti i soci, quale che sia la loro quota di partecipazione) non amministratori sono così messi in grado di esercitare un controllo continuativo sull’amministrazione della società. Il controllo sull’amministrazione della società si esercita non solo attraverso la richiesta di notizie e l’esame dei libri sociali elencati nell’art. 2478 (libro dei soci, libro delle decisioni del collegio sindacale e del revisore), ma anche attraverso l’esame di tutti i documenti relativi all’amministrazione, e quindi anche attraverso l’ispezione delle scritture contabili e della documentazione amministrativa di supporto. Un controllo che è attribuito inderogabilmente dalla legge, e che l’atto costitutivo non può limitare o escludere, dato che esso è strumentale all’esercizio di altri diritti individuali del socio. Solo in forza di questo ampio potere di controllo, tutti i soci, anche non amministratori, sono messi nelle condizioni di conoscere i dettagli della gestione sociale, e messi in grado di esercitare con successo l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, e addirittura di chiedere al giudice, in caso di gravi irregolarità nella gestione, che si adottato nei loro confronti un provvedimento cautelare di revoca.

Malgrado il diritto di controllo attribuito ai singoli soci, l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. (Come sappiamo, nelle società che abbiano un capitale non inferiore a quello minimo della società per azioni o la cui impresa abbia raggiunto comunque una determinata dimensione, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria , e al collegio sindacale spetteranno le competenze e i poteri che la legge attribuisce al collegio sindacale della società per azioni). Nel caso in cui il collegio sindacale , nella società a responsabilità limitata, sia costituito, si dubita che venga meno il potere di controllo dei singoli soci previsto dall’art. 2476 comma 2 (i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione).

Parimenti la riduzione del capitale sociale , può essere:

  • reale (mediante rimborso ai soci dei conferimenti o liberazione dei soci dall’obbligo dei conferimenti ancora dovuti)
  • o nominale (quale si ha per la necessità di adeguare, come avviene nel caso assai ricorrente di perdite, il capitale sociale all’effettivo netto patrimoniale).

La deliberazione di riduzione reale del capitale è rimessa alla discrezionalità dei soci, che potranno deciderla senza dovere motivare (in analogia con la società per azioni); può essere eseguita :

  • mediante rimborso ai soci delle quote pagate
  • o mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei conferimenti ancora dovuti ,
  • e può essere eseguita soltanto dopo 90 gg dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisone, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione , determinando la sospensione dell’efficacia della deliberazione.

La presenza di perdite può invece dar luogo a casi di riduzione obbligatoria del capitale sociale , infatti quando il netto patrimoniale della società si è ridotto a meno di 2/3 del capitale sociale , gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea dei soci, perché adotti idonei provvedimenti rivolti al risanamento della società. Se entro l’esercizio successivo la differenza tra netto patrimoniale e capitale sociale non si è ridotta a meno di 1/3 del capitale sociale, l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite: in mancanza gli amministratori, e se ossitono il collegio sindacale o il revisore, devono rivolgersi al tribunale perché provveda al posto dell’assemblea. La disciplina diventa ancora più rigorosa, quando per perdita di oltre 1/3 del capitale sociale , questo si riduca al di sotto del minimo di legge, cioè quando il valore netto patrimoniale della società risulti inferiore a 10.000 euro : in tal caso non solo glia amministratori devono convocare, senza indugio, l’assemblea, ma questa deve deliberare (pena lo scioglimento della società) la riduzione del capitale sociale ed il suo contemporaneo aumento a cifra non inferiore al minimo di legge, ovvero la trasformazione della società in altro ente o tipo (per esempio, società in nome collettivo) che non richieda un simile capitale sociale minimo.