









Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
capitolo sulla SRL nel minervini
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 16
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!










La società a responsabilità limitata costituisce uno dei tipi di società commerciale, che la recente riforma del diritto delle società del 2003 non ha eliminato, ma più fortemente rafforzato, mirando a farlo diventare soprattutto adatto all’esercizio delle piccole e medie imprese. La società a responsabilità limitata raccoglie in se le caratteristiche della società in nome collettivo e della società per azioni. Nella società a responsabilità limitata (come nella società per azioni ) i soci godono del beneficio della responsabilità limitata, dato che delle obbligazioni sociali, nella società a responsabilità limitata, in via di principio risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 comma 1”responsabilità”). Tuttavia, la compagine sociale della società a responsabilità limitata (come quella della società in nome collettivo ), ha una forte caratterizzazione personalistica, essendo stata pensata come un gruppo di pochi soci, ognuno in grado di conoscere gli altri, e di poterne valutare la capacità e l’affidabilità. Possiamo dire che il legislatore:
Tuttavia, a differenza della società per azioni, in una società a responsabilità limitata:
Quindi in società a responsabilità limitata le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento, tuttavia se lo statuto lo prevede, può emettere titoli di debito che possono essere offerti in sottoscrizione e sottoscritti solo da “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”.
La società a responsabilità limitata si può costituire (come la società per azioni) con più soci, e perciò mediante contratto , ovvero con un unico socio , e perciò mediante atto unilaterale (art. 2463 comma 1 ”Costituzione” ). Il contratto sociale (o l’atto unilaterale) costitutivo della società a responsabilità limitata deve essere redatto per atto pubblico, nel rispetto delle stesse condizioni previste dall’art.2329 1 per la costituzione della società per azioni. Per la della società a responsabilità limitata l’unico procedimento costituzione è quello simultaneo, essendo escluso, per il divieto di fare ricorso al pubblico risparmio, il procedimento per la pubblica sottoscrizione, previsto invece per la società per azioni.
L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata deve recare le principali indicazioni relative alla società , tra le quali:
procedimento previsto nell’art. 2330 2 per l’atto costitutivo della società per azioni, ed anche
per la società a responsabilità limitata (come per la società per azioni), l’iscrizione nel registro delle imprese attribuisce la personalità giuridica , o meglio l’autonomia patrimoniale perfetta.
Peraltro, anche nella società a responsabilità limitata (sempre in analogia con quanto previsto per la società per azioni) “in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione sociale è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente” quando non sia stata osservata la speciale disciplina prevista per i conferimenti dell’unico socio o per l’acquisto dell’intera partecipazione”.
La legge per la società a responsabilità limitata non si accontenta di un qualsiasi capitale (come fa per la società in nome collettivo), ma richiede un capitale sociale minimo, pari a 10.000 euro , che tuttavia è così basso da ridurre davvero a poco, anche per questo aspetto, la differenza fra i 2 tipi di società.
Come per la società in nome collettivo (e a differenza della società per azioni), nella società
possono inoltre essere dati da qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, e non solo da danaro, crediti o beni in natura. Ciò caratterizza proprio la società a responsabilità limitata, in quanto il legislatore ha ritenuto che la conoscenza reciproca dei soci, quale si ha appunto nella società a responsabilità limitata, consenta di apprezzare meglio la capacità professionale di ciascun socio, e renda accettabili, almeno dal punto di vista dei soci, conferimenti che non si qualificano, come il danaro, i crediti o i beni in natura, per avere un valore oggettivo. La disciplina dei conferimenti , che intende soprattutto garantirne l’effettività e l’integrità del capitale sociale, è anch’essa modella su quella dettata in tema di società per azioni. Vale anche in tema di società a responsabilità limitata la regola, secondo cui “se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro” , e resta fermo che i conferimenti possono aversi in sede di costituzione della società o in sede di aumento del capitale sociale.
Esistono però delle differenze per quanto riguarda i modi del conferimento:
del soci della società a responsabilità limitata:
La caratterizzazione in senso personalistico della società a responsabilità limitata riduce di molto le possibilità del socio, che non condivida la politica gestionale della società, di uscire dalla società mediante il trasferimento della quota. La legge non solo prevede che il socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi in cui lo statuto lo preveda , ma, con norma da ritenere imperativa, attribuisce ai soci, lo preveda ameno l’atto costitutivo, di recedere quando non abbiamo consentito (cioè, non siano intervenuti o si siano astenuti o si siano dichiarati contrari) alle decisioni relative :
I soci possono inoltre in ogni modo recedere, dando un preavviso di almeno 6 mesi , in caso di società a tempo indeterminato, e possono altresì recedere (come avviene per la società per azioni) quando siano soci di società facente parte di un gruppo.
La partecipazione del socio che recede va rimborsata in danaro, in misura proporzionale al valore del patrimonio sociale, da stimare tenendo conto del suo valore di mercato. Tale rimborso delle partecipazione deve essere eseguito nel termine di 180 gg dalla comunicazione del recesso.
b) un amministratore unico o un consiglio di amministrazione , da scegliere tra i soci, ai quali spettano l’amministrazione e la rappresentanza generale della società, c) solo quando la società abbia un capitale pari o superiore a quello minimo della società per azioni, ovvero quando la società abbia superato per 2 esercizi consecutivi 2 dei limiti che possono leggersi nell’art. 2435-bis (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: P 3.125.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni: P.6.250.000, dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità) un collegio sindacale, con gli stessi poteri del collegio sindacale del sistema di governo tradizionale della società per azioni.
Peraltro, l’atto costitutivo può derogare incisivamente alla disciplina legale , che pertanto è in larga parte solo suppletiva, applicabile cioè solo se lo statuto non ne preveda una diversa. Ad esempio, l’atto costitutivo può prevedere che:
Abbiamo già detto che le competenze dell’assemblea dei soci della società a responsabilità limitata, secondo il sistema legale del governo societario, sono: )1 approvazione del bilancio e distribuzione degli utili, )2 Nomina degli amministratori, )3 Nomina dei sindaci e del presidente collegio sindacale o del revisore contabile, )4 Modificazioni dell’atto costitutivo, )5 Decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, )6 Argomenti che, di competenza degli amministratori, siano sottoposti alla sua approvazione anche da uno solo degli amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale. Va però aggiunto che la legge :
La convocazione dell’assemblea , laddove l’atto costitutivo non disponga diversamente, è effettuata di regola dagli amministratori, mediante lettera raccomandata spedita si soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, e si riunisce presso la sede sociale. Ma l’omessa o irregolare convocazione non costituisce vizio della deliberazione , in caso di assemblea totalitaria , vale a dire quando alla riunione assembleare partecipino l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o risultino comunque informati (non è dunque necessaria la presenza di tutti gli amministratori e sindaci, come previsto invece per l’assemblea totalitaria della società per azioni), e nessuno dei presenti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L’assemblea è presieduta:
La legge non detta regole nemmeno per la verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci , limitandosi in varie norme solo ad accennare al verbale e al suo contenuto, e a disporre, quanto alla forma, che il verbale delle deliberazioni relative alle modificazioni dell’atto costitutivo deve essere redatto da un notaio: la lacuna può essere colmata dall’atto costitutivo, ma in mancanza, sembra possibile l’applicazione analogica dell’art. 2375, dettato per la società per azioni).
Tutti i soci (con alcune eccezioni – vedi paragrafo della Costituzione) possono intervenire in assemblea, sempre che l’acquisto della qualità di socio sia efficace nei confronti della società; l’intervento può aversi per il tramite di rappresentate, socio e non socio, salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente.
L’assemblea:
Le deliberazioni dell’assemblea dei soci :
L’amministrazione può essere affidata:
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinate di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 gg dagli amministratori o dai sindaci.
Nel sistema di governo legale non è prevista la delega dei poteri del consiglio a singoli amministratori o a un comitato esecutivo.
Gli amministratori, tutti e ciascuno, hanno la rappresentanza generale, sostanziale e processuale , della società, senza che occorra (come succede nella società per azioni) una specifica attribuzione: il potere di rappresentanza è pertanto un effetto naturale del contratto di amministrazione, ed è un potere che, diversamente da quello di amministrazione, può essere esercitato disgiuntamente. La legge riconosce che l’atto costitutivo o il contratto di amministrazione possano prevedere delle limitazioni ai poteri degli amministratori, che possono essere:
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione sociale di responsabilità può essere rinunciata o transatta , purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i 2/3 del capitale sociale e purchè non vi si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Gli amministratori sono altresì responsabili dei danni provocati direttamente ai singoli soci e ai terzi, dai loro atti dolosi o colposi.
Nella società a responsabilità limitata sono incerti e mobili i confini tra le competenza dei soci e quelle degli amministratori : l’art. 2476 comma 1 aggiunge, in via solidale, alla responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei singoli soci e terzi, quella dei soci “che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi”.
Nella società a responsabilità limitata, “ i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione” (art. 2476 comma 2 “responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”). I soci (tutti i soci, quale che sia la loro quota di partecipazione) non amministratori sono così messi in grado di esercitare un controllo continuativo sull’amministrazione della società. Il controllo sull’amministrazione della società si esercita non solo attraverso la richiesta di notizie e l’esame dei libri sociali elencati nell’art. 2478 (libro dei soci, libro delle decisioni del collegio sindacale e del revisore), ma anche attraverso l’esame di tutti i documenti relativi all’amministrazione, e quindi anche attraverso l’ispezione delle scritture contabili e della documentazione amministrativa di supporto. Un controllo che è attribuito inderogabilmente dalla legge, e che l’atto costitutivo non può limitare o escludere, dato che esso è strumentale all’esercizio di altri diritti individuali del socio. Solo in forza di questo ampio potere di controllo, tutti i soci, anche non amministratori, sono messi nelle condizioni di conoscere i dettagli della gestione sociale, e messi in grado di esercitare con successo l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, e addirittura di chiedere al giudice, in caso di gravi irregolarità nella gestione, che si adottato nei loro confronti un provvedimento cautelare di revoca.
Malgrado il diritto di controllo attribuito ai singoli soci, l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. (Come sappiamo, nelle società che abbiano un capitale non inferiore a quello minimo della società per azioni o la cui impresa abbia raggiunto comunque una determinata dimensione, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria , e al collegio sindacale spetteranno le competenze e i poteri che la legge attribuisce al collegio sindacale della società per azioni). Nel caso in cui il collegio sindacale , nella società a responsabilità limitata, sia costituito, si dubita che venga meno il potere di controllo dei singoli soci previsto dall’art. 2476 comma 2 (i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione).
Parimenti la riduzione del capitale sociale , può essere:
La deliberazione di riduzione reale del capitale è rimessa alla discrezionalità dei soci, che potranno deciderla senza dovere motivare (in analogia con la società per azioni); può essere eseguita :
La presenza di perdite può invece dar luogo a casi di riduzione obbligatoria del capitale sociale , infatti quando il netto patrimoniale della società si è ridotto a meno di 2/3 del capitale sociale , gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea dei soci, perché adotti idonei provvedimenti rivolti al risanamento della società. Se entro l’esercizio successivo la differenza tra netto patrimoniale e capitale sociale non si è ridotta a meno di 1/3 del capitale sociale, l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite: in mancanza gli amministratori, e se ossitono il collegio sindacale o il revisore, devono rivolgersi al tribunale perché provveda al posto dell’assemblea. La disciplina diventa ancora più rigorosa, quando per perdita di oltre 1/3 del capitale sociale , questo si riduca al di sotto del minimo di legge, cioè quando il valore netto patrimoniale della società risulti inferiore a 10.000 euro : in tal caso non solo glia amministratori devono convocare, senza indugio, l’assemblea, ma questa deve deliberare (pena lo scioglimento della società) la riduzione del capitale sociale ed il suo contemporaneo aumento a cifra non inferiore al minimo di legge, ovvero la trasformazione della società in altro ente o tipo (per esempio, società in nome collettivo) che non richieda un simile capitale sociale minimo.