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Diritti e liberta', Prove d'esame di Diritto Costituzionale

diritto costituzionale: diritti e libertà

Tipologia: Prove d'esame

2015/2016

Caricato il 06/03/2016

Flavio.Regis
Flavio.Regis 🇮🇹

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IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
l’uguaglianza formale: prescrive che si devono trattare in modo eguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse . E'
una formula astratta di ispirazione liberale, che nulla dice sulle situazioni di cui si statrattando né sulla disciplina di cui si discute. È
rivolta essenzialmente al legislatore a cui è vietato di creare privilegi o discriminazioni ingiustificate. Inoltre l'articolo vieta distinzioni
di razzza, sesso, di lingua, di religione, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Non è comunque un divieto assoluto al
legislatore di introdurre differenziazioni basate sui fattori indicati, ma vieta di farne il motivo di una disccriminazione nel godimento
dei diritti e delle libertà. Gli elementi indicati dall'artiolo non devono diventare element idi una disciminazione di fatto, cioè il motivo
di un handicap sociale.
-
L’uguaglianza sostanziale: punta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'eguale godimento dei
diritti e delle libertà. Impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, quindi, interviene per fornire ai
soggetti più deboli i mezzi per esercitare i propri diritti. Viene così formulata una norma chiave nel ns. ordinamento che lo configura
come uno stato sociale interventista, ci sono infatti molti interventi correttivi di questo genere.
-
l'art 3 enuncia il principio di eguaglianza. Nel primo comma esprime il concetto di eguaglianza formale e sostanziale.
Queste due forme di eguaglianza tendono a produrre conseguenze diverse. Quella formale impone di trattare le persone allo stesso modo
senza discriminazioni, mentre la sostanziale implica di trattare le persone deboli o meno abbienti in modo diverso. Questa contrapposizione
si risolve in questo modo: non tutti i trattamenti differenziati vanno considerati incostituzionali, ma solo quelli la cui differenza di
trattamento non è ragionevolmente giustificata dalla differenza delle situazioni. Tocca alla corte costituzionale pronunciarsi sulla legittimità
dei trattamenti differenziati, ovvero sulla ragionevolezza delle leggi.
Il giudizio di ragionevolezza è un ragionamento svolto dalla corte costituzionale a forma
triangolare e che ha come sfondo l'articolo 3. quindi alla base avrà da una parte la norma a
dalla corte per capire qual è il principio che la norma presa a paragone protegge.
Nell'articolo 3 è implicita la regola di coerenza: il legislatore è libero di scegliere le finalità, il programma, il principio da sviluppare con le sue
disposizioni, ma una volta che ha scelto il principio, deve svilupparlo con coerenza, senza escludere dalla fattispecie situazioni in essa
ragionevolmente desumibili e senza includervi situazioni ragionevolmente distinguibili.
Ogni volta che il legislatore deroga questa regola, la corte può essere chiamata a ripristinare la coerenza attraverso pronunce che avranno
per lo più la struttura della sentenza interpretativa di accoglimento.
LIBERTA' E DIRITTI DEI CITTADINI
libertà (negative perché tendono a respingere lo stato fuori dalle scelte
individuali)
diritti (positivi perché le persone li rivendicano per realizzare i propri obiettivi
(+ potere e facoltà)
Attive:
-
Passive: oneri, doveri, obblighi
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Situazioni giuridiche soggettive:
a.
Diritti assoluti: si possono far valere nei confronti di tutti, erga omnes. Possono essere diritti reali o della persona,
ma hanno comunque per contenuto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni da parte di terzi se non
l'astensione. l'effetto erga omnes è un divieto di interferenza per gli altri soggetti.
-
Diritti relativi: possono essere fatti valere solo nei confronti di determinati soggetti ai quali si richiede una
prestazione, es i diritti sociali
-
Distinzione diritti assoluti e reali:
b.
Diritti individuali: attribuiti alla persona in quanto tale per un suo vantaggio personale e per le finalità che il singolo
è libero di scegliere ed apprezzare, indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che ne possano derivare per
la collettività. Es libertà personale, libertà di domicilio
-
Diritti funzionali: sono attribuiti al singolo per il perseguimento di finalità predeterminate a vantaggio della
comunità e non liberamente scelte dall'individuo. Es diritto di proprietà, potestà familiari
-
Distinzione diritti individuali e funzionali:
c.
Distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi
d.
Classificazione diritti in base al contenuto
e.
Definizioni
Riserva di legge:libertà e diritti possono essere limitati solo nei casi e modi previsti dalla legge. È una garanzia perché
innanzitutto i cittadini possono contare sull’esistenza di norme generali che essi conoscono e quindi possono regolarsi
senza temere che le autorità possano prendere provvedimenti per limitare le libertà in modo arbitrario. Il potere di
stabilire i casi in cui le libertà sono limitate sono prese solo dal parlamento, organo eletto dal popolo, questo per evitare
che norme limitative possano essere prese dal Governo o altre autorità come polizia o prefetti
a.
STRUMENTI DI TUTELA
Ratio
Norma
impugnata
Norma a
confronto
CAP 13 DIRITTI E LIBERTA'
venerdì 22 gennaio 2016
18:23
Diritto costituzionale Pagina 1
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IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA l’uguaglianza formale: prescrive che si devono trattare in modo eguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. E' una formula astratta di ispirazione liberale, che nulla dice sulle situazioni di cui si statrattando né sulla disciplina di cui si discute. È rivolta essenzialmente al legislatore a cui è vietato di creare privilegi o discriminazioni ingiustificate. Inoltre l'articolo vieta distinzioni di razzza, sesso, di lingua, di religione, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Non è comunque un divieto assoluto al legislatore di introdurre differenziazioni basate sui fattori indicati, ma vieta di farne il motivo di una disccriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà. Gli elementi indicati dall'artiolo non devono diventare element idi una disciminazione di fatto, cioè il motivo di un handicap sociale.

  • L’uguaglianza sostanziale : punta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'eguale godimento dei diritti e delle libertà. Impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, quindi, interviene per fornire ai soggetti più deboli i mezzi per esercitare i propri diritti. Viene così formulata una norma chiave nel ns. ordinamento che lo configura come uno stato sociale interventista, ci sono infatti molti interventi correttivi di questo genere.

l'art 3 enuncia il principio di eguaglianza. Nel primo comma esprime il concetto di eguaglianza formale e sostanziale. Queste due forme di eguaglianza tendono a produrre conseguenze diverse. Quella formale impone di trattare le persone allo stesso modo senza discriminazioni, mentre la sostanziale implica di trattare le persone deboli o meno abbienti in modo diverso. Questa contrapposizione si risolve in questo modo: non tutti i trattamenti differenziati vanno considerati incostituzionali, ma solo quelli la cui differenza di trattamento non è ragionevolmente giustificata dalla differenza delle situazioni. Tocca alla corte costituzionale pronunciarsi sulla legittimità dei trattamenti differenziati, ovvero sulla ragionevolezza delle leggi. Il giudizio di ragionevolezza è un ragionamento svolto dalla corte costituzionale a forma triangolare e che ha come sfondo l'articolo 3. quindi alla base avrà da una parte la norma a confronto e dall'altra quella impugnata. Al vertice vi è la ratio legis che deve essere individuata dalla corte per capire qual è il principio che la norma presa a paragone protegge. Nell'articolo 3 è implicita la regola di coerenza : il legislatore è libero di scegliere le finalità, il programma, il principio da sviluppare con le sue disposizioni, ma una volta che ha scelto il principio, deve svilupparlo con coerenza, senza escludere dalla fattispecie situazioni in essa ragionevolmente desumibili e senza includervi situazioni ragionevolmente distinguibili. Ogni volta che il legislatore deroga questa regola, la corte può essere chiamata a ripristinare la coerenza attraverso pronunce che avranno per lo più la struttura della sentenza interpretativa di accoglimento. LIBERTA' E DIRITTI DEI CITTADINI libertà (negative perché tendono a respingere lo stato fuori dalle scelte individuali)

  • diritt i (positivi perché le persone li rivendicano per realizzare i propri obiettivi
  • (+ potere e facoltà)
  • Attive:
  • Passive : oneri, doveri, obblighi a. Situazioni giuridiche soggettive: Diritti assoluti: si possono far valere nei confronti di tutti, erga omnes. Possono essere diritti reali o della persona, ma hanno comunque per contenuto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni da parte di terzi se non l'astensione. l'effetto erga omnes è un divieto di interferenza per gli altri soggetti.

Diritti relativi : possono essere fatti valere solo nei confronti di determinati soggetti ai quali si richiede una prestazione, es i diritti sociali

b. Distinzione diritti assoluti e reali: Diritti individuali : attribuiti alla persona in quanto tale per un suo vantaggio personale e per le finalità che il singolo è libero di scegliere ed apprezzare, indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che ne possano derivare per la collettività. Es libertà personale, libertà di domicilio

Diritti funzionali : sono attribuiti al singolo per il perseguimento di finalità predeterminate a vantaggio della comunità e non liberamente scelte dall'individuo. Es diritto di proprietà, potestà familiari

c. Distinzione diritti individuali e funzionali: d. Distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e. Classificazione diritti in base al contenuto Definizioni Riserva di legge : libertà e diritti possono essere limitati solo nei casi e modi previsti dalla legge. È una garanzia perché innanzitutto i cittadini possono contare sull’esistenza di norme generali che essi conoscono e quindi possono regolarsi senza temere che le autorità possano prendere provvedimenti per limitare le libertà in modo arbitrario. Il potere di stabilire i casi in cui le libertà sono limitate sono prese solo dal parlamento, organo eletto dal popolo, questo per evitare che norme limitative possano essere prese dal Governo o altre autorità come polizia o prefetti a.

STRUMENTI DI TUTELA

Ratio Norma impugnata Norma a confronto

CAP 13 DIRITTI E LIBERTA'

venerdì 22 gennaio 2016 18:

Riserva di giurisdizione : ogni provvedimento restrittivo delle libertà individuali deve essere accompagnato da una previa autorizzazione da parte del giudice. Questo perché i giudici sono indipendenti dall’ordinamento politico e sono tenuti a prendere le decisioni in base alla legge, questo per evitare che tali provvedimenti siano presi da una specifica parte politica. I giudici devono indicare i motivi per cui sono stati decisi tali negazioni di libertà. b.

  • Naturalità e precostituzione del giudice
  • Imparzialità e indipendenza dei giudici
  • Principio del contraddittorio
  • Princ. di presunzione d'innocenza sino a condanna definitiva Parità delle armi tra le parti e dell'utilizzabilità processuale delle prove assunte fuori dal contraddittorio

Tutela giurisdizionale: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti - art 24.1 e inoltre per l'art 111. contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. I principi costituzionali sulla giurisdizione sono: c. Responsabilità del funzionario : art 28 stabilisce il principio della responsabilità diretta dei funzionai e dei dipendenti pubblici per gli atti compiuti in violazione dei diritti d. Sindacato di legittimità costituzionale : la corte Cost. controlla che la legislazione ordinaria non travalichi e comprima le garanzie sino ad annullarle. (l'effettivo contenuto di diritti e libertà dipende dalle interpretazioni fornite dalla corte) e.

  • Ambito soggettivo: mira ad individuare i soggetti ammessi a godere dei diritti l'art 2 riconosce a tutti i cittadini la tutela dei diritti. E lo straniero? Lo status giuridico dello straniero è regolato dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali art 10. Tuttavia la corte ha stabilito la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, indicati dagli art 13 e seguenti, anche allo straniero, poiché appartengono all'uomo inteso come essere libero, senza discriminazioni. Per gli altri diritti continua la applicazione dell'art 16 delle preleggi: lo straniero gode dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità. Quindi bisogna dimostrare che la legislazione del paese da cui lo straniero proviene riconosce lo stesso diritto ai cittadini italiani. L'eguaglianza dello straniero nel godimento dei diritti inviolabili è un principio, non una regola tassativa, quindi il legislatore può prevedere oneri o limitazioni particolari a carico degli stranieri. Infatti: sent 144/1970 non può escludersi che tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto che possano giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di quegli stessi diritti.

L'APPLICAZIONE DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI

Effetti orizzontali (DRITTWIRKUNG): i diritti costituzionali hanno protezione anche nei rapporti tra privati

  • Ambito oggettivo: contenuto dei diritti I termini tecnici come domicilio, comunicazione, riunione, associazione, non restano pietrificati in un significato unico ma evolvono così come evolve la coscienza sociale, la legislazione ordinaria ecc Dunque si può presentare il fenomeno dell' anacronismo legislativo: la disposizione legislativa che la corte ha ritenuto un giorno non contrastante con le garanzie sancite da una disposizione costituzionale può risultare, in un secondo momento, con essa incompatibile. Può accadere per un mutamento dei costumi sociali oppure per l'evoluzione tecnologica che portano all'esigenza di ridefinire le nozioni costituzionali, oppure da una stessa evoluzione della legislazione ordinaria. La legislazione ordinaria può cambiare tramite l'utilizzo delle convenzioni internazionali per aggiornare il significato delle disposizioni costituzionali. Per esempio l'art 117 nel 2001 è stato modificato prevedendo sia per il legislatore statale che per quello regionale, il vincolo agli obblighi internazionali. BILANCIAMENTO DEI DIRITTI Il bilanciamento dei diritti è una tecnica impiegata da tutte le corti Cost. per risolvere questioni di costituzionalità in cui si registri un contrasto tra diritti o interessi diversi. Diritti e libertà sono espressi come principi, i quali a loro volta sono un tipo di norma giuridica, che si distingue dalle regole perché dotati di un elevato grado di genericità e non sono circostanziati. I diritti sono quindi affermati in modo assoluto, senza gerarchie o precedenze. Concorrenza tra soggetti diversi nel godimento dello stesso diritto: le risorse sono limitate, e quindi c'è un problema di regolazione della concorrenza. es prestazioni sociali
  1. Concorrenza tra interessi individuali non omogenei : es conflitto sull'aborto e l'interesse alla vita del nascituro, diritto di Si possono individuare almeno tre ipotesi generali di conflitto tra interessi:

I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI

Per trattamento sanitario obbligatorio si intende ogni tipo di attività diagnostica o terapeutica imposta all'individuo. Se il trattamento è rivolto alla ricerca della prova del reato o alla difesa sociale dalla commissione di reati futuri, si ricade nella tutela dell'art 13. se invece è ispirato a finalità sanitarie si cade nella tutela della salute art 32 (coperta da riserva di legge relativa). L'obbligo imposto per legge di sottoporsi a trattamento medico deve essere motivato esclusivamente da esigenze di tutela della salute pubblica, non della propria salute individuale: per essa prevale la libertà di scelta individuale, dovendo sempre il medico informare il paziente delle conseguenze dei trattamenti sanitari che gli propone e che non può eseguire senza il suo consenso. LIBERTA' DI DOMICILIO Per l'art 14.2 Cost è la proiezione spaziale della persona , estendendo ad esso le garanzie prescritte per la libertà della persona.

Per il codice civile il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi , distinguendola dalla residenza che è il luogo dove la persona ha dimora abituale. La dimora, ancora, è una realtà di fatto che indica il luogo dove la persona soggiorna occasionalmente.

Per il codice penale il domicilio è l 'abitazione e ogni altro luogo di privata dimora: chi violi il domicilio, ossia chi vi si introduce o vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno, incorre in una sanzione penale (reclusione fino a tre anni)

Il termine domicilio ha varie interpretazioni: Ormai al termine domicilio si attribuisce il significato del codice penale, con l'ulteriore estensione della nozione a: è domicilio qualsiasi spazio isolato dall'ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente. La sua tutela è prevista dall’art. 14 Cost. che ne prevede l’inviolabilità tranne nei casi di legittimo ordine dell’autorità giudiziaria. Perquisizione : serve alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato; sia avvenga sulla persona che nel domicilio, la convalida del provvedimento è di competenza del PM.

  • Ispezione : serve ad accertare le tracce e gli effetti materiali del reato Al domicilio si estendono le stesse garanzie della libertà personale, ovvero la riserva di legge assoluta e di giurisdizione per gli atti di ispezione, perquisizione e sequestro. Solo eccezionalmente per motivi di sanità, incolumità pubblica o economico - fiscali le ispezioni possono realizzarsi senza tale ordine; inoltre le autorità di polizia possono procedere a perquisizioni e a sequestri unicamente sulla base di sospetto della presenza di armi o materie esplosive. LIBERTÀ DI CORRISPONDENZA art 15 Cost stabilisce che è inviolabile la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione salvo legittimo atto motivato dell’autorità giudiziaria. Indipendentemente dal mezzo di trasmissione vi è la pretesa nei confronti dei destinatari e delle altre persone che ne vengano eventualmente a conoscenza di non divulgarne il contenuto. Conformemente nel ‘74 è stata abrogata la facoltà degli organi di polizia giudiziaria di intercettare senza autorizzazione della Magistratura conversazioni telegrafiche e telefoniche. (Da parte di taluni si è parlato anche di un più ampio ed autonomo diritto alla riservatezza per ogni attività e manifestazione attinenti all’intimità della persona). Anche il sequestro della posta deve essere preventivamente autorizzato dal giudice e solo questo può prendere cognizione del materiale sequestrato. LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO E DIRITTI CONNESSI La libertà di circolazione ( e soggiorno) comprende la libertà di espatrio (la libertà di uscire e rientrare nel territorio della repubblica, che obbliga a munirsi di documenti validi), la libertà di scelta del luogo di esercizio delle proprie attività economiche (estesa all'intero territorio dell'UE) e la libertà di emigrazione. La libertà di circolazione è garantita a cittadini da una riserva di legge rafforzata per contenuto (e non da riserva di giurisdizione). Può essere limitata solo per ragioni di sicurezza e sanità, per garantire l'ordine pubblico sia in senso formale (incolumità fisica delle persone) sia in senso ideale (ordinato vivere civile). I motivi sanitari possono essere l'evitare la propagazione di un epidemia o prevenire il contagio in zone colpite da gravi incidenti ambientali. Non incidono sulla libertà di circolazione le norme che regolano o limitano l'uso delle strade per motivi di sicurezza o di protezione di altri interessi pubblici es tutela paesaggio. I DIRITTI NELLA SFERA PUBBLICA Sono posti alla tutela della dimensione sociale della persona, che si esprime da un lato nella libertà di riunirsi in formazioni sociali (ogni tipo di organizz o comunità che si frappone fra l'individuo e lo stato) in cui si svolge la personalità dell'individuo (art2) e dall'altro nella libertà di espressione del pensiero (art 21) 1 - Libertà di riunione e associazione Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo, come cortei, manifestazioni spontanee, feste da ballo, cerimoni ecc. La condizione che la Cost pone al diritto di riunione è che si svolga pacificamente e senza armi, tutelando l'ordine pubblico (art. 17 Cost ). Vengono sciolte le riunioni in cui avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio delle autorità, o che possono

Vengono sciolte le riunioni in cui avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio delle autorità, o che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini; è sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo stato, il governo o le autorità, nonché l'esposizione di distintivi di associazioni faziose. E' garantito il diritto di riunirsi liberamente nei luoghi privati, pubblici, e aperti al pubblico. Luogo pubblico è ogni zona di libero e pubblico transito (strade, piazze, etc.). Per le riunioni in luogo pubblico è previsto l'obbligo di preavviso (e non di autorizzazione, che comporta legittimità) in forma scritta almeno tre giorni prima al questore, con indicazione del luogo, ora e dell'oggetto della riunione. La ratio è quella di mettere le autorità in grado di adottare le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica. Il questore può anche vietare preventivamente la riunione ma solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica (art 17.2). Il divieto deve essere motivato ed è impugnabile davanti al giudice. I luoghi aperti al pubblico sono quelli in cui l'accesso al pubblico è soggetto a determinate modalità da chi ne ha la disponibilità (chiese, bar, cinema, etc.). Per associazione s'intendono quelle formazioni sociali che hanno base volontaria ed un nucleo di organizzazione e di tendenziale stabilità. Art 18 l 'adesione libera : è protetta la libertà negativa, cioè il diritto di non associarsi. Sono compatibili una serie di associazioni obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività che sono una forma intermedia tra l'organizzazione privata e l'ente pubblico, come gli ordini professionali, le federazioni sportive, alcuni consorzi obbligatori tra proprietari o produttori.

l' istituzione senza autorizzazione: sono i cittadini gli unici a cui spetta la valutazione dell'opportunità di creare o meno un'associazione

Riserva di legge rinforzata : esclude che la legge possa porre limiti e divieti specifici per le associazioni. Esse possono fare tutto quello che possono fare i singoli (nel rispetto della legge)

l’art. 18 Cost. garantisce: Ovviamente l’associazione differisce dalla riunione per: temporaneità - organizzazione - esistenza dell’atto costitutivo. le associazioni segrete : la legge 17/1982 P2 sanziona penalmente l'appartenenza a queste. Per sciogliere le Ass segrete ci deve essere una sentenza irrevocabile che accerti l'esistenza dell'ASS in questione, cui segue un decreto del Presidente del consiglio dei ministri che ne ordina lo scioglimento e ne confisca i beni

  • le associazioni militari o paramilitari aventi finalità politiche Sono vietate solamente : LIBERTÀ DI FEDE RELIGIOSA E COSCIENZA La libertà di coscienza è la libertà di coltivare profonde convinzioni interiori e di agire di conseguenza. Non ha un esplicito riconoscimento in costituzione; ciò che interessa al diritto è la disciplina delle manifestazioni esteriori sociali. Il diritto di agire secondo coscienza è implicito in tutti i diritti di libertà. a. Divieto di discriminazione (per opinioni politiche, fede professata ecc) Eguaglianza tra le confessioni religiose: art 8.1 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e sono trattate in modo eguale b. Libertà di culto: art 19 garantisce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede. La libertà di culto si estende a tutte le attività collegate ad esso. l'unico limite è il buon costume, inteso come morale sessuale. c. l'obiezione di coscienza: è il rifiuto di compiere atti, prescritti dall'ordinamento, ma contrari alle proprie convinzioni. Es rifiuto di giurar, la possibilità di prestare in sostituzione al servizio militare, un servizio civile d. Gli strumenti di tutela della libertà di coscienza e di conseguenza, della libertà religiosa, sono: Libertà DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari. Trova la sua garanzia nell'art 21. vi sono particolari forme di espressione del pensiero che trovano nella costituzione una specifica protezione: oltre alla fede, l'arte, la libertà di ricerca scientifica e la libertà di insegnamento. l'unico limite è posto dal buon costume, inteso come pudore sessuale e legato all'evoluzione dei costumi. Lo stesso codice penale definisce osceni gli atti e gli oggetti che secondo il comune sentimento, offendono il pudore. La legge sulla stampa estende il reato di pubblicazioni oscene fuori dai limiti del pudore punendo anche le pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante che provochino turbamento dal comune sentimento della morale o l'ordine familiare. Pensiero e azione : distinzione tra ciò che è espressione del pensiero e cui che invece è già principio di azione. Questa distinzione vale per i reati come l'istigazione (incitamento a compiere reato), l 'apologia di delitti (propaganda o giudizio positivo dato in pubblico rispetto ad un comportamento che la legge punisce come delitto), la pubblicazione di notizie false o tendenziose (capaci di turbare l'ordine pubblico). La corte ha ritenuto punibile l'espressione del pensiero quando a. Nel codice penale vi sono reati compiuti attraverso forme di espressione del pensiero. Questi reati di opinioni sono stati sottoposti alla corte costituzionale che ha seguito queste argomentazioni:

Il diritto alla salute ex. art. 32 Cost. con particolare rilievo alla pretesa all’assistenza sanitaria che deve avere carattere gratuito se trattasi di indigenti e che ex art. 117 Cost. rientra nell’ambito del potere normativo delle Regioni.

  1. Il diritto di sciopero e la libertà di associazione sindacale. Lo sciopero è un fondamentale strumento di autotutela dei lavoratori ed è stato dichiarato dall’art. 40 Cost. un diritto. E’ un’astensione dalla prestazione del lavoro sicché il datore di lavoro può solo non corrispondere la retribuzione. Al datore di lavoro è vietata la possibilità di adottare provvedimenti disciplinari verso i lavoratori scioperanti. La garanzia costituzionale non resta più circoscritta alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende agli interessi dei lavoratori. Per impedire abusi è stata adottata la legge n. 146, oggi integrata dalla legge n. 83 per disciplinare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Per servizi pubblici essenziali sono considerati quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione. a) con preavviso di almeno 10 giorni; b) predisposizione di prestazioni indispensabili; c) indicazione della durata e delle modalità della astensione dal lavoro nonché delle sue motivazioni; d) comunicazione agli utenti Nei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero non può esercitarsi se non: I DIRITTI NELLA SFERA ECONOMICA Sono quelli compresi dalla costituzione economica, cioè dal titolo III della parte I della costituzione.
  • Libertà sindacale Il primo comma dell'articolo 39 sancisce la libertà di organizzazione sindacale, composta dai lavoratori che appartengono alla stessa categoria. La costituzione ne prefigura un modello preciso, lontano da quelle del periodo fascista. Il sindacato deve avere un ordinamento interno di tipo democratico, viene registrato, acquista personalità giuridica, può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa.
  • Libertà di iniziativa economica Consiste nella possibilità per ogni soggetto privato, persona fisica o soggetto astratto di diritto, di porre in essere una attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi. Anch’essa incontra limiti costituzionali. All’art. 41 Cost. si dichiara che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o con forme d’esercizio che siano di danno alla sicurezza, libertà, dignità. Ciò giustifica l’intervento dello Stato mediante una politica di programmazione economica nelle forme e con forza di legge. Ancora riguardo i diritti economici va ricordata la tutela della cooperazione economica e dell’artigianato (art. 45 Cost.), del risparmio nelle sue varie forme (art. 47 Cost ), il riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende (art. 46 Cost.).
  • Proprietà privata E’ garantito dall’art. 42 Cost. che distingue proprietà pubblica e privata di cui alla legge è demandato l’obbligo di garantirne la funzione sociale e l’accessibilità a tutti. Nella tutela è compreso anche il diritto alla successione mortis causa. Per tutelare gli interessi collettivi sono posti: ⇒ limiti al diritto. Oltre quelli visti della funzione sociale e della accessibilità a tutti ve ne sono altri particolari. L’art. 44 Cost. prende infatti in considerazione la proprietà terriera privata che con la finalità di un razionale sfruttamento del suolo e per l’equità dei rapporti sociali viene limitata (pericolo latifondo), ne è promossa ed imposta la bonifica, viene aiutata la piccola e media proprietà e disposti provvedimenti a favore delle zone montane. art. 42 Cost. riguardo la possibilità di esproprio. la Corte Costituzionale ha stabilito che l’indennizzo non deve comportare un integrale risarcimento, bensì un equo contributo secondo parametri fissati dalla pubblica amministrazione senza che abbia valore puramente simbolico ed irrisorio.

▫ 1. si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ▫ 2. abbiano carattere di preminente interesse generale. Ancora l’art. 43 Cost. legittima collettivizzazioni o nazionalizzazioni di imprese determinate o di loro categorie, che a fini di utilità generale e con legge si possono riservare originariamente o trasferire (per espropriazione) allo stato, ad enti pubblici, a comunità di lavoratori o utenti, purché :

Vi sono poi limiti che danno fondamento all’intervento dello Stato: ⇒ provvedimenti di incentivazione a favore di determinate forme di proprietà. Abbiamo già visto l’art. 44 Cost. sulla proprietà terriera e vediamo l’art. 47 Cost. che prevede il favorire l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice ed all’investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. I DOVERI DEI CITTADINI 9.1 I DOVERI PUBBLICI IN GENERALE

  • LA FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA E L’OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI Il dovere di fedeltà è del solo Gli artt. 52/54 parlano del dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi, di difesa della Patria, del dovere fiscale.

LA FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA E L’OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI Il dovere di fedeltà è del solo cittadino. Il dovere dei cittadini cui sono affidate pubbliche funzioni di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. La Cost. prevede l’obbligo di giuramento sia per il PR, sia per il Presidente del Consiglio sia per i Ministri. La legge richiede la prestazione del giuramento a tutti i pubblici dipendenti con rare eccezioni (i professori universitari).

IL DOVERE DI DIFENDERE LA PATRIA L’art. 52 stabilisce il dovere di difesa della Patria che è dovere di prestazione personale, potendo comportare il sacrificio della stessa vita. Il dovere del cittadino si assolve attraverso la prestazione del servizio militare (reclutamento obbligatorio), è stata ammessa l’obiezione di coscienza cioè “di essere contrario in ogni circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza”. L’art. 52, 3° comma parla del metodo democratico nell’ordinamento delle Forze armate.

IL DOVERE TRIBUTARIO. LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE L’art. 53 dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva a criteri di progressività (uguaglianza sostanziale: art.3.2) che si contrappone a quello della proporzionalità. Esiste un’autorità Garante del contribuente

I DIRITTI NELLA SFERA POLITICA

Politici sono i diritti riconosciuti ai cittadini di partecipare alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche. Attraverso essi si realizza il principio della sovranità popolare enunciato dall'art 1.2 Cost.

  • l'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle assemblee rappresentative a tutti i livelli di governo
  • I referendum
  • La libertà di organizzazione dei partici
  • Diritto di petizione
  • Diritto di accedere agli uffici pubblici I diritti politici (art 48-51) comprendono: Questi diritti sono riservati ai soli cittadini. I diritti politici si possono perdere, in conseguenza alla perdita della capacità d'agire per infermità mentale o di una condanna per reati gravi. l'interdizione dai pubblici uffici comprende la perdita dell'elettorato attivo e passivo e di ogni incarico pubblico, ed è una pena accessoria che può essere perpetua o temporanea. La sospensione dei diritti politici è prevista per coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, a libertà vigilata.