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Appunti su diritti sindacali, diritto del lavoro
Tipologia: Appunti
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I diritti sindacali Titolo III Statuto Sono l’insieme delle posizioni attive e dei vantaggi che l’ordinamento riconosce ai sindacati che abbiano fornito prova di effettiva rappresentatività. Le ragioni del riconoscimento di tali tutele si rinvengono nella legislazione di sostegno , consistente in un insieme di misure individuate dal legislatore per fornire ai sindacati strumenti più incisivi per lo svolgimento della loro attività. Diritto di assemblea Art 20.
interferire con la normale vita aziendale.
ogni stato e grado di giudizio presentare al giudice una istanza per ottenere in via cautelare la reintegrazione del posto di lavoro. Tali garanzie spettano al dirigente sindacale per tutto il periodo del suo mandato e per l'anno successivo alla scadenza dell'incarico. Art 23
Aziende di minori dimensioni: basta che il datore ne
concede l’uso su richiesta. Diritto al proselitismo e alla raccolta dei contributi Art 26
Il procedimento di repressione della condotta antisindacale E’ disciplinato dall'art. 28 della legge 300/1970. Se il datore di lavoro adotta comportamenti che impediscono o limitano l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, gli organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali, e dunque non i singoli prestatori, che vi abbiano interesse, possono presentare ricorso
davanti al tribunale. Nei 2 giorni successivi , il giudice del lavoro, convocate le parti ed acquisite le informazioni necessarie, se dovesse accertare tale violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo , la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Contro il decreto il datore di lavoro può, entro 15 giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale, il quale decide con sentenza immediatamente esecutiva. Se Il datore di lavoro non rispetta il decreto o la sentenza è punito dall'art 650 codice penale. Non si può però considerare antisindacale ogni comportamento antagonista ( pratiche sleali ). Oltre l’elemento oggettivo (comportamento datoriale che lede interessi ed i diritti tutelati), si discute se sia necessario pure un elemento soggettivo (volontà del datore di lavoro di porre in essere concretamente il comportamento vietato). Per alcuni l'elemento soggettivo è necessario per altri è sufficiente solo quello oggettivo. È da preferirsi una soluzione intermedia. Talora però il comportamento antisindacale può avere efficacia plurioffensiva: cioè lede contemporaneamente situazioni giuridiche di singoli dipendenti e un interesse sindacale collettivo (Es. sanzione disciplinare a causa di un’iniziativa sindacale o sciopero). In tali ipotesi: le posizioni dei singoli dipendenti possono essere tutelate con i normali rimedi processuali ordinari , ma al tempo stesso può ricorrere all’art 28; il sindacato è legittimato a richiedere, nelle forme di provvedimento sommario ed urgente, la repressione della condotta plurioffensiva e la restaurazione dei suoi interessi violati, cosa che non si realizzerebbe con la stessa celerità, mediante l’azione individuale proposta dal singolo a tutela del suo diritto violato. Si ammette in giurisprudenza il principio secondo cui le associazioni sindacali possono agire, per ottenere la repressione della condotta antisindacale, oltre che con il procedimento sommario previsto dall'articolo 28 anche con quello ordinario. L' inosservanza della decisione da parte del datore di lavoro però non può sanzionarsi con una sanzione penale.