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Diritti sindacali - appunti, Appunti di Diritto del Lavoro

Appunti su diritti sindacali, diritto del lavoro

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 28/10/2019

Ale9717
Ale9717 🇮🇹

4.8

(4)

7 documenti

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I diritti sindacali Titolo III Statuto
Sono l’insieme delle posizioni attive e dei vantaggi che l’ordinamento
riconosce ai sindacati che abbiano fornito prova di effettiva
rappresentatività.
Le ragioni del riconoscimento di tali tutele si rinvengono nella legislazione
di sostegno, consistente in un insieme di misure individuate dal legislatore
per fornire ai sindacati strumenti più incisivi per lo svolgimento della loro
attività.
Diritto di assemblea Art 20.
- Le RSA possono indire assemblee da svolgersi
all’interno dei luoghi di lavoro su materie di
interesse sindacale e del lavoro.
- Le assemblee possono svolgersi sia fuori che
durante
l’orario di lavoro.
Durante: Max 10 ore all’anno, con normale
retribuzione
Fuori: No limite di tempo
- E’ un diritto individuale ad esercizio collettivo
titolarità spetta a ciascun potere di
convocazione
lavoratore solo alle RSA e non
ai
singoli
- Tutti i lavoratori dell’unità produttiva interessata
possono partecipare; il datore di lavoro invece no,
a
meno che non sia stato espressamente invitato.
Referendum Art 21.
- Svolgimento all’interno dell’azienda ma al di fuori
dell’orario di lavoro, di consultazioni referendarie su
materie di interesse sindacale. (materia più limitata)
- Il diritto di indire il referendum spetta congiuntamente a
tutte le rappresentanze dei lavoratori il legislatore ha
cosi sostenuto l’unità sindacale, evitando che il
referendum possa essere usato dalle singole sigle sindacali
come strumento di contestazione nei confronti delle
organizzazioni rivali.
- Si può indire il referendum anche non rispettando tutti
questi limiti, ma senza collaborazione del datore e senza
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I diritti sindacali Titolo III Statuto Sono l’insieme delle posizioni attive e dei vantaggi che l’ordinamento riconosce ai sindacati che abbiano fornito prova di effettiva rappresentatività. Le ragioni del riconoscimento di tali tutele si rinvengono nella legislazione di sostegno , consistente in un insieme di misure individuate dal legislatore per fornire ai sindacati strumenti più incisivi per lo svolgimento della loro attività. Diritto di assemblea Art 20.

  • Le RSA possono indire assemblee da svolgersi all’interno dei luoghi di lavoro su materie di interesse sindacale e del lavoro.
  • Le assemblee possono svolgersi sia fuori che durante l’orario di lavoro. Durante: Max 10 ore all’anno, con normale retribuzione Fuori: No limite di tempo
  • E’ un diritto individuale ad esercizio collettivo titolarità spetta a ciascun potere di convocazione lavoratore solo alle RSA e non ai singoli
  • Tutti i lavoratori dell’unità produttiva interessata possono partecipare ; il datore di lavoro invece no, a meno che non sia stato espressamente invitato. Referendum Art 21.
  • Svolgimento all’interno dell’azienda ma al di fuori dell’orario di lavoro, di consultazioni referendarie su materie di interesse sindacale. (materia più limitata)
  • Il diritto di indire il referendum spetta congiuntamente a tutte le rappresentanze dei lavoratori il legislatore ha cosi sostenuto l’unità sindacale , evitando che il referendum possa essere usato dalle singole sigle sindacali come strumento di contestazione nei confronti delle organizzazioni rivali.
  • Si può indire il referendum anche non rispettando tutti questi limiti, ma senza collaborazione del datore e senza

interferire con la normale vita aziendale.

  • L’articolo non definisce quale debba essere la procedura elettorale da applicare alla consultazione referendaria, limitandosi a prevedere che essa possa interessare tutti i lavoratori dell'azienda o solo una o più categorie, ma comunque devono essere garantiti i principi di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto sanciti dall' art 48 della costituzione. Tutele dei dirigenti sindacali Art 22
  • I dirigenti delle RSA possono essere trasferiti da una unità produttiva ad un'altra solo con il nulla osta della associazione sindacale di appartenenza. Questo vuole evitare che attraverso il ricorso a tale strumento il datore di lavoro allontani dalla sua sede naturale un dipendente solo per la sua attività sindacale. Si deve trattare però di un trasferimento permanente e non di una trasferta.
  • Tale tutela è attribuita ai soggetti che svolgono effettivamente compiti di rappresentanza e il loro incarico deve essere stato comunicato al datore di lavoro o comunque da lui conosciuto. Art 18
  • Tutela ai dirigenti sindacali licenziati che possono in

ogni stato e grado di giudizio presentare al giudice una istanza per ottenere in via cautelare la reintegrazione del posto di lavoro. Tali garanzie spettano al dirigente sindacale per tutto il periodo del suo mandato e per l'anno successivo alla scadenza dell'incarico. Art 23

  • I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento della loro attività. Il dirigente sindacale per godere del permesso deve darne comunicazione al datore di lavoro almeno 24 ore prima.

Aziende di minori dimensioni: basta che il datore ne

concede l’uso su richiesta. Diritto al proselitismo e alla raccolta dei contributi Art 26

  • E’ una più ampia espressione del diritto di espressione di pensiero nei luoghi di lavoro purché ciò non arrechi pregiudizio allo svolgimento della normale attività aziendale.
  • Per quanto riguarda la riscossione dei contributi che periodicamente devono essere versati al sindacato a cui si aderisce, la vecchia norma prevedeva una ritenuta sul salario fatta dal datore stesso, il quale poi provvedeva a versare al sindacato le quote raccolte attraverso il sistema della delegazione di pagamento. Tale disciplina è stata abrogata.
  • Il testo originario dell'articolo 26 prevedeva anche che gli accordi collettivi dovessero garantire la segretezza del versamento effettuato da un lavoratore ad una associazione sindacale. Tale obbligo è stato cancellato dal referendum ma la tutela della riservatezza circa l' adesione del lavoratore ad un determinato sindacato continua a essere garantita attraverso meccanismi di riscossione dei contributi che celino al datore l'appartenenza sindacale del lavoratore.
  • Se manca l'intesa contrattuale che vincoli datore di lavoro a versare i contributi alle associazioni sindacali o se il sindacato non è firmatario del contratto collettivo , si esclude l'obbligo del datore di lavoro di effettuare le ritenute sui salari, richiedendosi un esplicito consenso di quest'ultimo ad effettuarle.

Il procedimento di repressione della condotta antisindacale E’ disciplinato dall'art. 28 della legge 300/1970. Se il datore di lavoro adotta comportamenti che impediscono o limitano l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, gli organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali, e dunque non i singoli prestatori, che vi abbiano interesse, possono presentare ricorso

davanti al tribunale. Nei 2 giorni successivi , il giudice del lavoro, convocate le parti ed acquisite le informazioni necessarie, se dovesse accertare tale violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo , la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Contro il decreto il datore di lavoro può, entro 15 giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale, il quale decide con sentenza immediatamente esecutiva. Se Il datore di lavoro non rispetta il decreto o la sentenza è punito dall'art 650 codice penale. Non si può però considerare antisindacale ogni comportamento antagonista ( pratiche sleali ). Oltre l’elemento oggettivo (comportamento datoriale che lede interessi ed i diritti tutelati), si discute se sia necessario pure un elemento soggettivo (volontà del datore di lavoro di porre in essere concretamente il comportamento vietato). Per alcuni l'elemento soggettivo è necessario per altri è sufficiente solo quello oggettivo. È da preferirsi una soluzione intermedia. Talora però il comportamento antisindacale può avere efficacia plurioffensiva: cioè lede contemporaneamente situazioni giuridiche di singoli dipendenti e un interesse sindacale collettivo (Es. sanzione disciplinare a causa di un’iniziativa sindacale o sciopero). In tali ipotesi: le posizioni dei singoli dipendenti possono essere tutelate con i normali rimedi processuali ordinari , ma al tempo stesso può ricorrere all’art 28; il sindacato è legittimato a richiedere, nelle forme di provvedimento sommario ed urgente, la repressione della condotta plurioffensiva e la restaurazione dei suoi interessi violati, cosa che non si realizzerebbe con la stessa celerità, mediante l’azione individuale proposta dal singolo a tutela del suo diritto violato. Si ammette in giurisprudenza il principio secondo cui le associazioni sindacali possono agire, per ottenere la repressione della condotta antisindacale, oltre che con il procedimento sommario previsto dall'articolo 28 anche con quello ordinario. L' inosservanza della decisione da parte del datore di lavoro però non può sanzionarsi con una sanzione penale.