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Il concetto di Diritti Umani, enfatizzando la correlazione tra diritti e doveri. come il diritto di un soggetto deriva dal dovere di un'altra persona, come il diritto di una persona può essere limitato dal dovere di rispettare altri diritti, e come il riconoscimento di diritti implica il riconoscimento di diritti per tutti. la Dichiarazione dei Diritti della Virginia del 1776 e la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, discutendo la visione individualista e la garanzia di diritti naturali. Il testo conclude discutendo il pluralismo giuridico e la necessità di attendere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 per il riconoscimento universale dei diritti.
Tipologia: Appunti
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Sono effettivamente universali o sono riconducibili ad una cultura, quella occidentale? Excursus storico La preistoria dei diritti Il Corano: Sura del Viaggio Notturno à noi già molto onorammo i figli di Adamo ecc: rappresenta la dignità della persona in termini etici. Bibbia: la genesi à Dio creò l’uomo a sua immagine: l’assimilazione dell’uomo a Dio possiamo trovare la centralità della persona, e la base del riconoscimento del principio di dignità della persona che è alla base di tutti i diritti. La mitologia dell’America à^ Dio sognava la donna e l’uomo mentre cantava e suonava : la centralità della persona emerge. Sono testi in cui si può trovare la radice della dignità dei diritti umani. Possiamo trovare un primo elemento che tratta la dignità umana, un elemento transculturale che emerge in diverse culture. La dignità è un concetto aperto a molti significati. Il termine più corretto sarebbe Diritti della persona umana, perché diritti dell’uomo è troppo basata sul genere. Nelle culture possiamo rintracciare quest’idea di dignità della persona umana senza ulteriori specificazioni. Come traduciamo dignità della persona umana? Nella dichiarazione universale troviamo riferimento alla dignità della persona umana declinata poi in una serie di diritti. Anche nei testi antichi troviamo qualcosa che traduce la dignità e può essere riconducibile ai diritti che oggi riconosciamo:
Da un lato troviamo che questi diritti sono oggetto di un riconoscimento millenario e fortemente radicati, dall’altro lato questi diritti sono trasversali rispetto a varie culture, quindi, non appartengono ad una sola cultura ma sono TRANSCULTURALI ossia attraversano le varie culture. Questa prima convergenza che possiamo rintracciare tra varie culture su alcuni principi è una convergenza ancora vuota di significato. Ad esempio, il principio di dignità è un principio che da un lato è evidente, dall’altro è difficile definire dal punto di vista giuridico. Per esempio, è stato definito dal punto di vista giuridico attraverso dei cataloghi. All’epoca ci sono degli elementi di traduzione di questo principio di dignità. In questo primo periodo è difficile distinguere tra etica e diritto. Sono sfere che si contaminano e si sovrappongono. Nella preistoria dei diritti si può notare il riconoscimento di un altro principio, quello di uguaglianza. Tutte le persone umane hanno la stessa origine e sono creati uguali. Questa presenza in nuce di una forma di uguaglianza viene contraddetta in questi stessi documenti nel riconoscimento di discriminazioni ad esempio nei confronti degli schiavi, nella Bibbia ci sono certe “norme” che tutelano i diritti degli schiavi, rendendo legale la presenza della schiavitù e quindi la presenza di disuguaglianze. Nel tempo questo principio di uguaglianza viene contraddetto. Possiamo notare come quelli che noi chiamiamo diritti sono formulati come modalità di comportamento legate ad una particolare condizione soggettiva. Non troviamo delle posizione giuridiche soggettive, ma modelli di comportamento costruiti come doverià la prospettiva del dovere rispetto a quella del diritto. In certi tempi storici e in certe culture, questa prospettiva del dovere è prevalente rispetto a quella del diritto. Si possono considerare come due facce della stessa medaglia o nascondono un approccio? Sulla correlazione tra diritti e doveri si deve mettere in luce 3 aspetti
Victoria vive il periodo delle prime colonizzazioni, come si comporta il diritto naturale nelle teorizzazioni di Victoria rispetto all’incontro con culture intese come diverse? Il dominium in quanto compete alle creature razionali, compete anche alle creature selvagge delle Indie. Questi anche se peccatori possono essere titolari del dominium in quanto creature razionali, ma nello stesso tempo sono dei minori, degli ebeti ed hanno bisogno di essere guidati da uomini pienamente razionali. Vediamo come la potenzialità universalità del diritto naturale si piega alle esigenze della colonizzazione. Quando si tratta di riconoscere i diritti a tutte le persone umane si trovano degli escamotage per attribuirli solo a certe categorie di persone. Sin dal nascere della cultura universalista c’è una distinzione tra un noi e un loro. Oggi forse la cittadinanza è un elemento per distinguere tra un noi e un loro. Il catalogo dei diritti di victoria mette in evidenza come i diritti si pieghino alle esigenze dei colonizzatori, tra questi lo IUS MIGRANTI concepito come il diritto degli spagnoli di migrare nelle Indie, IUS PEREGRINANDE, IUS COMMERCI tutti diritti legati alle esigenze della colonizzazione. La colonizzazione così assume una connotazione positiva. Victoria afferma si l’idea di dominium come proprio di tutte le persone razionali, ma sin dall’origine di questa affermazione dei diritti universali emergano delle contraddizioni rispetto agli interessi economici e della distinzione tra un noi e un loro che non godono in maniera uguale dei diritti. Ancora rende più ambigui il riconoscimento del diritto naturale come diritto universale. Un'altra persona che si confronta con le conquiste delle indie ma da un'altra posizione: Bartolomeo de Las Casas. Connotazione religiosa, diritto naturale orientato ad una connotazione religiosa. Las Casa riconosce questa natura comune in astratto e in concreto: proclama l’uguaglianza anche nei confronti degli Indios. Concepisce gli indios sono dei buoni cristiani per diversi motivi, perché sono mansueti dolci, umili. Mostra quindi da un lato una grande apertura verso gli altri e valorizza anche i loro costumi e usanze ma li riconduce alle proprie categorie concettuali, quindi all’orizzonte cristiano. Considera anche in maniera esplicita che la società non sia degli spagnoli, paragonati anche a satana, ma le civiltà vengono viste in maniera positiva in quanto civiltà cristiane. I valori universali sono i valori cristiani, non propri solo degli spagnoli. Per cui vi sia distacco tra orizzonte religioso e diritti naturali occorrono altri passaggi
Hobbes : Individuo come singolo in contrapposizione agli altri. Bello omnium contra omnes. Siamo molto lontani dall’appetitus societatis, alla tendenza di vivere in società. Hobbes insiste sull’individualizzazione della figura della persona umana, ha un solo diritto: il diritto all’autoconservazione. Questo diritto è quello che poi porta a cercare la pace e a cercare un potere comune che assicuri la pace e sarà questo potere a stabilire le libertà dell’individuo che coincidono con gli ambiti che il sovrano identifica con le leggi. Il diritto dell’individuo all’autoconservazione convive poi con la configurazione di uno stato assoluto, e la libertà del singolo è in realtà la libertà dello stato che limita le libertà del singolo. Hobbes spinge sull’abbandono di ogni riferimento morale ed etico, e spinge per la separazione del diritto dalla sfera morale. L’immagine che ha Hobbes dell’uomo è molto vicina a quella dell’Homo economicus. Altro passaggio è quello attraverso il pensiero di Locke. È una visione individualista ma non insiste tanto sul profilo egoistico ed assoluto del diritto dell’uomo alla propria vita ma articola una serie di diritti naturali. Presenta delle affermazioni in contraddizione a quella di Hobbes ma sembra uno sviluppo della posizione di Hobbes. Locke si sofferma sull’individuazione di una serie di diritti naturali che appartengono alla persona umana nello stato di natura, quindi a prescindere di qualsiasi formazione politica. Lo Stato di natura è uno stato di natura diverso da quello di Hobbes, in cui tutti sono uguali e indipendenti e godono di diritti naturali. Ma è anche uno stato in cui il godimento di diritti è esposto alla violazione dove manca un giudice imparziale che assicuri l’intervento in caso di violazione. Non è uno stato di tutti contro tutti di Hobbes, ma è uno stato incerto. Locke postula il passaggio dallo stato di natura allo stato di società come passaggio per veder garantita la propria dote di diritti naturali, che l’individuo ha già nello stato di natura dove però possono essere violata. Quindi garanzia dei diritti come ragione fondante della comunità politica. Il patto sociale è un conferimento di incarico in cui è stabilita la garanzia dei diritti di ciascuno. I diritti costituiscono anche dei limiti per cui può agire la comunità politica e sue istituzioni, anche il diritto alla ribellione per la difesa dei propri diritti. In quanto i diritti costituiscono il limite per la società politica. Hobbes à stato assoluto: assolutizza l’individualismo Locke àstato liberale: mitiga l’individualismo Locke pone le radici del patto sociale e l’idea della comunità politica creata per garantire i diritti, molto diversa dalla visione contrattualistica inglese: i diritti non nascono con il patto sociale, ma sono preesistenti.
Limiti:
Sia nella Dichiarazione francese e della Virginia troviamo la positivizzazione dei diritti naturali, ma questa è accompagnata a delle ambiguità in relazione alla cittadinanza e al riconoscimento legale della schiavitù. Entrambe le dichiarazioni condividano il fatto di essere limitate ad un solo territorio, riconoscono i diritti dell’uomo solo all’intero di un territorio. Per il passaggio al riconoscimento ai diritti della persona umana universalmente bisognerà attendere la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948 adottata dall’assemblea Generale Nazioni Unite. Adottata con 48 voti favorevoli e astensione di 8 paesi (del blocco sovietico, arabia saudita e sud africa.). Con questa dichiarazione, che non è un atto di hard law inizialmente ma poi entra a far parte del diritto consuetudinario, ossia quel diritto che non può essere derogato nemmeno attraverso la stipula di un patto. Viene ripresa nel suo contenuto da due patti del 1966. Bisogna vedere se questa Dichiarazione che garantisce i diritti dell’uomo a ogni persona umana ovunque si trovi, che quindi supera il limite territoriale se superi anche il contesto storico, quindi di dimostrare un’universalità effettiva di non essere influenzata dal contesto storico e sociale. Quale è il suo approccio? DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 1948 Questione del fondamento della Dichiarazione 1948 Art 1 à riprende testualmente art 1 Dichiarazione francese 1789. È ancora molto forte il giusnaturalismo, l’idea di diritti innati. Anche se troviamo in forma più attenuata il diritto alla ribellione. La visione giusnaturalista si incontra con la visione socialista. L’idea che viene portata avanti dai paesi socialisti è che l’individuo non è un essere astratto. Nelle Dichiarazioni francese e Virginia si parla di libertà negative (autonomia dell’individuo dallo stato) questo porta a concepire l’individuo in senso astratto, sganciato dal contesto. I paesi socialisti insistono sulla collocazione dell’individuo in uno specifico contesto. Da qui deriva il riconoscimento dei diritti economici, sociali e culturali: Art 22 e seguenti à diritti economici sociali e culturali come indispensabili, diritto al lavoro, diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire il benessere, diritto all’istruzione. Troviamo il riconoscimento di quei diritti legati alle condizioni economiche sociali, individuo non più astratto ma inserito in un determinato contesto. L’idea non è che lo Stato debba astenersi e mantenere un’autonomia ma deve intervenire per assicurare il libero sviluppo. Il diritto prende atto della realtà e si propone di incidere sulla realità per modificarla. Questa immagine dell’individuo non come astratto, è una prospettiva che viene dai paesi socialisti ma si incontra anche con un umanesimo cattolico, o con le istanze sociali presenti anche nei Paesi occidentali. Si realizza un incontro tra prospettiva socialista e istanze sociali. Con la Dichiarazione universale si mitiga l’idea liberale della completa autonomia dell’individuo rispetto allo Stato: l’individuo deve essere libero dallo stato, ma lo stato deve anche liberare l’individuo dagli ostacoli che impediscono il libero sviluppo. Questo è l’interventismo sociale: l’individuo è membro della società. L’individuo vive determinate condizioni economico sociali e relazioni sociali. C’è un’apertura ai diritti del singolo che si esercitano in forma collettiva: diritto di riunione, di associazione. In questa Dichiarazione si ha quindi incontro e sintesi tra diverse prospettive. Il Dominus dei diritti è sempre l’individuo, e quindi è al centro l’idea che l’individuo possiede una propria dote di diritti. Viene messa in discussione l’idea che l’individuo possa essere
Confrontare la Dichiarazione Universale 1948 con gli altri contesti continentali. Continente Europeo Troviamo 2 contesti di tutela di diritti della persona umana:
1. CONSIGLIO D’EUROPA
Convenzione Europeaà presenza di un sistema molto più efficace, sul rispetto dei diritti previsti nella Convenzione Europea. Vigilia la Corte Europea dei diritti dell’uomo da non confondere con la Corte di giustizia UE che vigila sul rispetto della Convenzione europea. Alla base dei diritti di libertà negativa abbiamo la libertà Alla base dei diritti sociali abbiamo l’uguaglianza Scindiamo libertà ed uguaglianza e facendo così rischiamo di garantire una libertà che è una libertà solo per pochi. Quindi rischia di non essere più un diritto universale ma di rivelarsi un privilegio. Questa scissione è data da queste due modalità diverse di garanzia e di tutela e rischia di trasformare i diritti universali in privilegi.
2. UNIONE EUROPEA Nasce per superare la tensione degli Stati e di creare un mercato comune. Non vi è un interesse specifico per la tutela dei diritti. L’unica che viene nominata è la libertà di circolazione, perché ha un impianto prettamente economico. Nel tempo le istituzioni comunitarie vengono a confrontarsi con le esigenze di tutela dei diritti. La corte di giustizia inizia ad elaborare un catalogo di diritti partendo facendo riferimento alle tradizioni costituzionali dei Paesi membri.
attraverso altre persone, si è persona solo se immersi in relazioni sociali con altre persone. Questa concezione dell’individuo nel concetto di Ubuntu è riscontrabile anche nelle carte giuridiche:
Nell’articolo 24 si afferma di voler proclamare il diritto allo sviluppo con la necessità da un lato di tenere nel dovuto riguardo la libertà e identità dei popoli, e dall’altro di assicurare eguale godimento del comune patrimonio dell’umanità. Quindi rispetto dell’universalismo ma anche del relativismo. Elemento di debolezza nella garanzia dei diritti a livello strutturale che non ha la forza di imporre allo Stato degli obblighi restringenti. Il capitolo I è dedicato ai diritti, mentre il II ai doveri: intenzione di porre diritti e doveri sullo stesso piano. I doveri vengono declinati come doveri nei confronti della famiglia, lo stato eccetera. Art 27- 29 à si fa un elenco dei doveri, per arrivare a quella che è la comunità internazionale. L’articolo 29 insiste sull’importanza della cultura, e quindi della contestualizzazione dei diritti all’interno del continente africano. Rafforzare i valori positivi dei continente africano fa intendere però che ci siano dei valori non positivi. In caso di valori culturali non positivi viene meno questo dovere di rispettare i valori. Nella sua impostazione originaria, il sistema regionale africano di protezione dei diritti trae ispirazione dal corrispondente modello europeo, vale a dire il sistema che fa capo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli strumenti di protezione della Carta di Banjul rimandano a tre organismi:
Cultura e religione sono la stessa cosa? La religione è espressione di una cultura o è qualcosa di differente? Contesto Americano Convenzione Americana sui diritti dell’uomo 1969 stipulata nell’ambito dell’OSA. Nel preambolo fa riferimento alla Carta dell’OSA del 1948 e alla Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell’uomo 1948 e alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 1948. Ci si propone di contestualizzare il catalogo dei diritti della persona umana. Troviamo diritti riferiti alla vita, garanzie dell’habeas corpus, riferimento alla libertà di coscienza e di religione, diritti collettivi, libertà di circolazione ecc. È una carta che contempla in particolar modo i diritti di libertà negativa (i diritti civili). Questa carta è poi integrata con il Protocollo aggiuntivo del 1988 che riguarda diritti economici, sociali e culturali, completando il catalogo dei diritti. Troviamo il riferimento al diritto al lavoro, salute ecc. Queste due carte costituiscono il catalogo americano dei diritti della persona umana. Vi è un riferimento non forte ai doveri che sono richiamati come naturali risvolti dei diritti e come assoggettamento della persona delle responsabilità nei confronti della famiglia, comunità e umanità. C’è una prospettiva con al centro l’individuo che rivendica delle pretese, la prospettiva è quella del diritto, non del dovere, dell’individuo, non della comunità. Quanto questa prospettiva risente del fatto che le tradizioni autoctone sono state messe a tacere? Distrutte dalla colonizzazione o tenute ai margini? Nel libro sacro dei Maya si fa forte riferimento ai doveri più che ai diritti, perché discendono dalla tradizione dei “padri”. C’è un’attenzione particolare al diritto consuetudinario, alla tradizione, alla prospettiva dei doveri, a una prospettiva anche comunitarista. Queste prospettive oggi sono riuscite ad uscire dalla marginalizzazione ed in particolar modo ci riferiamo al catalogo dei diritti della
ampio. Il soggetto non è solo la persona, ma anche la natura non in quanto proiezione della natura umana quindi come diritto della persona umana, ma come soggetto. Sono Costituzioni improntate da un pluralismo e tradizioni culturali. Questo affiorare di tradizioni culturali differenti in queste costituzioni ci porta ad interrogarci sull’omogeneità della Convenzione americana e dichiarazione universale Contesto Asiatico Le tradizioni giuridiche di questo continenti sono molto differenti tra loro e variegate. Abbiamo una tradizione di civil law, common law, tradizione de diritto ebraico, islamico, canonico. C’è un grande pluralismo dal punto di vista culturale e giuridico. È difficile individuare una via asiatica ai diritti della persona umana. In questo contesto manca una vera e propria carta dei diritti umani dell’Asia. Esiste un progetto di carta asiatica dei diritti umani ed esistono delle carte a livello di associazioni che però comprendono solo una parte dei paesi asiatici. Nonostante questo, il dibattito sulla diversità dell’approccio asiatico ai diritti è un dibattito molto sentito. La questione si impregna intorno a quello che è il dibattito sui valori asiatici. È un’espressione coniata alla fine degli anni ’80, ed è stata sostenuta nel corso del dibattito sui diritti tenuto negli anni ’90 specie in relazione alla conferenza di Vienna sulle Nazioni Unite. È un’espressione che si ritrova nella Dichiarazione di Bangkok 1993 à firmata da Singapore, Malesia, Taiwan e Cina. Questi paesi lamentano la mancata considerazione dei valori asiatici nella codificazione universale dei diritti dell’uomo. Portano questo dibattito sui valori asiatici alla Conferenza di Vienna del 1993. È un dibattito che revoca in dubbio l’universalità della dichiarazione universale e dei patti del 1966. Sostenevano che questi diritti non erano universali, ma occidentali e gli occidentali vogliono imporli universalmente. In Asia ci sono valori incompatibili con quelli occidentali; viene contrastato l’approccio individualista del sistema occidentale. I valori asiatici invece si fondano sui diritti collettivi rispetto a quelli individuali e sui doveri. Si insiste sul comunitarismo, si parla di consenso invece che contestazione. In Asia non si ha una netta separazione tra diritto ed etica ma anzi convivono tra loro; la comunità politica in Asia si fonda più sulla necessità dell’espletamento dei doveri. I valori asiatici in breve
Quello che caratterizza queste costituzioni è l’attenzione ai doveri: la disciplina dei diritti si accompagna a quella dei doveri. Tra i doveri classici troviamo come particolarità il fatto che molti diritti sono affermati anche come doveri. Nella costituzione Tailandese accanto il diritto all’ambiente c’è il dovere di proteggere l’ambiente e le risorse naturali, quindi non solo diritto all’ambiente ma anche il dovere di proteggerlo. Non solo il dovere si ricava dal diritto, ma troviamo la sanzione esplicita del dovere accanto a quella del diritto. Si insiste nel dovere dei genitori nei confronti dei figli e i doveri dei figli nei confronti dei genitori e dei nonni. Parallelismo tra diritto e dovere. Non emerge il profilo della centralità della comunità e dei diritti collettivi, ma come dovere nei confronti dei soggetti che fanno parte della comunità à emerge il profilo del dovere. Il taglio è centrato sull’individuo, ma in cui si accompagna il profilo anche del dovere. Non esiste una carta asiatica a livello continentale, ma un progetto. Il progetto di carta asiatica à adottato nel 1998 da un insieme di Organizzazioni non governative. È un progetto non giuridicamente vincolante, non proviene dalle istituzioni ed è interessante perché tenta di conciliare universalità e relativismo culturale, e di individuare una via attraverso cui conciliare questi due poli. Come nel caso della carta africana si apre con un riferimento al periodo coloniale, con rivendicazione anticolonialista. Si apre con una contestualizzazione dei diritti nel contesto asiatico: hanno radice nel contesto asiatico, non sono frutto dell’occidente. Par 1.1: lotta dell’Asia per i diritti e le libertà la quale si dice avere radici profonde. Volontà di contestualizzare i diritti e le libertà all’interno della propria storia. Par 2.2-2.4: universalità e indivisibilità dei diritti. Si parte da una concordanza sulla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sui Patti del 1966. Par 2.3: il godimento e importanza de diritti dipende dal contesto sociale, economico e culturali. È necessario superare le concezioni astratte dei diritti per contestualizzarli nel contesto asiatico. Solo ponendo in relazione i diritti e la situazione in Asia sarà possibile garantire la tutela di tali diritti. Contestualizzare la tutela astratta dei diritti all’interno di un ambiente: asiatico. Partire dall’universalismo ma sostenere che questo vive perché è influenzato dal contestoà dall’universalismo al relativismo. Si passa da un profilo astratto (universale) a uno concreto e si sostiene che l’universalismo possa esistere solo tramite a questa concretizzazione. Dicotomia relativismo e universalismo culturale. Si insiste sul diritto alla pace come precondizione per la garanzia dei diritti: pace e diritti connessi. Par 6.2: si insiste sul diritto all’identità culturale. Il pluralismo culturale non in contrapposizione con l’universalismo, ma come possibilità di concretizzare e contestualizzare il catalogo dei diritti universali. Sintesi tra universalismo e relativismo culturale. Tradizioni culturali come elemento che non contraddice. I diritti umani devono tenere conto delle tradizioni culturali. Al tempo spesso si chiede di eliminare quelle pratiche culturali che sono in contrasto con i diritti umani: le culture sono da tutelare, ma non tutto all’interno delle culture.
Distinzione valore culturali positivi e valori culturali negativià distinguere tra principi delle culture e le singole prescrizioni culturali, ancorate al contesto storico, economico sociale che stabiliscono norme di condotta che portano a disuguaglianza uomo donna o sistema in caste. Questa ricerca di due piano all’interno delle culture: