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Diritti Umani: Correlazione Tra Diritti e Doveri, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Il concetto di Diritti Umani, enfatizzando la correlazione tra diritti e doveri. come il diritto di un soggetto deriva dal dovere di un'altra persona, come il diritto di una persona può essere limitato dal dovere di rispettare altri diritti, e come il riconoscimento di diritti implica il riconoscimento di diritti per tutti. la Dichiarazione dei Diritti della Virginia del 1776 e la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, discutendo la visione individualista e la garanzia di diritti naturali. Il testo conclude discutendo il pluralismo giuridico e la necessità di attendere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 per il riconoscimento universale dei diritti.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 02/04/2021

Giulia.Co
Giulia.Co 🇮🇹

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DIRITTI UNIVERSALI E IMMIGRAZIONE
DIRITTI DELLA PERSONA UMANA
Sono effettivamente universali o sono riconducibili ad una cultura, quella occidentale?
Excursus storico
La preistoria dei diritti
Il Corano: Sura del Viaggio Notturno
à
noi già molto onorammo i figli di Adamo ecc: rappresenta la
dignità della persona in termini etici.
Bibbia: la genesi
à
Dio creò l’uomo a sua immagine: l’assimilazione dell’uomo a Dio possiamo
trovare la centralità della persona, e la base del riconoscimento del principio di dignità della persona
che è alla base di tutti i diritti.
La mitologia dell’America
à
Dio sognava la donna e l’uomo mentre cantava e suonava: la centralità
della persona emerge.
Sono testi in cui si può trovare la radice della dignità dei diritti umani. Possiamo trovare un primo
elemento che tratta la dignità umana, un elemento transculturale che emerge in diverse culture. La
dignità è un concetto aperto a molti significati. Il termine più corretto sarebbe Diritti della persona
umana, perché diritti dell’uomo è troppo basata sul genere.
Nelle culture possiamo rintracciare quest’idea di dignità della persona umana senza ulteriori
specificazioni. Come traduciamo dignità della persona umana?
Nella dichiarazione universale troviamo riferimento alla dignità della persona umana declinata poi
in una serie di diritti. Anche nei testi antichi troviamo qualcosa che traduce la dignità e può essere
riconducibile ai diritti che oggi riconosciamo:
- Corano: sura delle schiere
à
Noi abbiamo rivelato la scrittura ecc: si riconosce in nuce quella
che sarà poi la libertà di religione
- Bibbia
à
non opprimerai il tuo prossimo ecc: in nuce possiamo trovare ciò che è il diritto alla
retribuzione, ad una giusta retribuzione.
- Editto di Erragudi imperatore ashoka-
à
un uomo non deve …propria setta o sminuire quella
di un altro…: libertà di religione.
Questi esempi ci mostrano con formulazioni differenti, come certi valori e principi a partire dalla
dignità si trovano presenti sin dai tempi antichi e in culture differenti. Da un lato ci dice qualcosa
sulla forza dei diritti perché i diritti sono un qualcosa che hanno attraversato i secoli ed in questo
senso la storia conferisce loro una forza particolare, l’idea dell’esistenza di certi principi come libertà
di religione. Sono diritti che sono fortemente radicati nel tempo e questo conferisce loro una forza
che non è solo quella del diritto positivo, ma deriva dal loro essere profondamente radicati nella
storia, non solo dall’essere sanciti in documenti di diritti positivi.
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DIRITTI UNIVERSALI E IMMIGRAZIONE

DIRITTI DELLA PERSONA UMANA

Sono effettivamente universali o sono riconducibili ad una cultura, quella occidentale? Excursus storico La preistoria dei diritti Il Corano: Sura del Viaggio Notturno à noi già molto onorammo i figli di Adamo ecc: rappresenta la dignità della persona in termini etici. Bibbia: la genesi à Dio creò l’uomo a sua immagine: l’assimilazione dell’uomo a Dio possiamo trovare la centralità della persona, e la base del riconoscimento del principio di dignità della persona che è alla base di tutti i diritti. La mitologia dell’America à^ Dio sognava la donna e l’uomo mentre cantava e suonava : la centralità della persona emerge. Sono testi in cui si può trovare la radice della dignità dei diritti umani. Possiamo trovare un primo elemento che tratta la dignità umana, un elemento transculturale che emerge in diverse culture. La dignità è un concetto aperto a molti significati. Il termine più corretto sarebbe Diritti della persona umana, perché diritti dell’uomo è troppo basata sul genere. Nelle culture possiamo rintracciare quest’idea di dignità della persona umana senza ulteriori specificazioni. Come traduciamo dignità della persona umana? Nella dichiarazione universale troviamo riferimento alla dignità della persona umana declinata poi in una serie di diritti. Anche nei testi antichi troviamo qualcosa che traduce la dignità e può essere riconducibile ai diritti che oggi riconosciamo:

  • Corano: sura delle schiere à^ Noi abbiamo rivelato la scrittura ecc: si riconosce in nuce quella che sarà poi la libertà di religione
  • Bibbia à non opprimerai il tuo prossimo ecc: in nuce possiamo trovare ciò che è il diritto alla retribuzione, ad una giusta retribuzione.
  • Editto di Erragudi imperatore ashoka- à un uomo non deve …propria setta o sminuire quella di un altro…: libertà di religione. Questi esempi ci mostrano con formulazioni differenti, come certi valori e principi a partire dalla dignità si trovano presenti sin dai tempi antichi e in culture differenti. Da un lato ci dice qualcosa sulla forza dei diritti perché i diritti sono un qualcosa che hanno attraversato i secoli ed in questo senso la storia conferisce loro una forza particolare, l’idea dell’esistenza di certi principi come libertà di religione. Sono diritti che sono fortemente radicati nel tempo e questo conferisce loro una forza che non è solo quella del diritto positivo, ma deriva dal loro essere profondamente radicati nella storia, non solo dall’essere sanciti in documenti di diritti positivi.

Da un lato troviamo che questi diritti sono oggetto di un riconoscimento millenario e fortemente radicati, dall’altro lato questi diritti sono trasversali rispetto a varie culture, quindi, non appartengono ad una sola cultura ma sono TRANSCULTURALI ossia attraversano le varie culture. Questa prima convergenza che possiamo rintracciare tra varie culture su alcuni principi è una convergenza ancora vuota di significato. Ad esempio, il principio di dignità è un principio che da un lato è evidente, dall’altro è difficile definire dal punto di vista giuridico. Per esempio, è stato definito dal punto di vista giuridico attraverso dei cataloghi. All’epoca ci sono degli elementi di traduzione di questo principio di dignità. In questo primo periodo è difficile distinguere tra etica e diritto. Sono sfere che si contaminano e si sovrappongono. Nella preistoria dei diritti si può notare il riconoscimento di un altro principio, quello di uguaglianza. Tutte le persone umane hanno la stessa origine e sono creati uguali. Questa presenza in nuce di una forma di uguaglianza viene contraddetta in questi stessi documenti nel riconoscimento di discriminazioni ad esempio nei confronti degli schiavi, nella Bibbia ci sono certe “norme” che tutelano i diritti degli schiavi, rendendo legale la presenza della schiavitù e quindi la presenza di disuguaglianze. Nel tempo questo principio di uguaglianza viene contraddetto. Possiamo notare come quelli che noi chiamiamo diritti sono formulati come modalità di comportamento legate ad una particolare condizione soggettiva. Non troviamo delle posizione giuridiche soggettive, ma modelli di comportamento costruiti come doverià la prospettiva del dovere rispetto a quella del diritto. In certi tempi storici e in certe culture, questa prospettiva del dovere è prevalente rispetto a quella del diritto. Si possono considerare come due facce della stessa medaglia o nascondono un approccio? Sulla correlazione tra diritti e doveri si deve mettere in luce 3 aspetti

  • Il diritto di un soggetto deriva dal dovere di un'altra persona
  • Il diritto di una persona può essere limitato dal dovere di rispettare altri diritti (diritto alla retribuzione: dovere del padrone di corrispondere il salario)
  • Il diritto di un individuo implica il riconoscimento di fare diritto di un altro individuo. Ho un generico dovere di riconoscimento di diritti garantiti a tutti i membri che fanno parte della società Rapporto doveri – diritti Diritti: posizioni soggettive. Esistono altre prospettive. Quale è quella più universale? L’ambito del dovere appare come un ambito situato, concreto, contestualizzato. Quando ragioniamo del dovere del padrone che deve corrispondere il salario, ci caliamo in una situazione concreto e stabiliamo un modello di comportamento. Mentre l’ambito del diritto nasce come un ambito astratto. IL DOVERE TENDE A CALARE LA PERSONA IN UN RUOLO O CONTESTO SOCIALE MENTRE IL DIRITTO TENDE A COLLEGARSI ALL’IMMAGINE DI UN INDIVIDUO SENZA CONNOTAZIONI, SENZA LEGAMI. Il dovere considera la persona come calata nel dovere sociale, nel legame con altre persone. Il diritto vede la persona in senso astratto e sganciato dalla società

Victoria vive il periodo delle prime colonizzazioni, come si comporta il diritto naturale nelle teorizzazioni di Victoria rispetto all’incontro con culture intese come diverse? Il dominium in quanto compete alle creature razionali, compete anche alle creature selvagge delle Indie. Questi anche se peccatori possono essere titolari del dominium in quanto creature razionali, ma nello stesso tempo sono dei minori, degli ebeti ed hanno bisogno di essere guidati da uomini pienamente razionali. Vediamo come la potenzialità universalità del diritto naturale si piega alle esigenze della colonizzazione. Quando si tratta di riconoscere i diritti a tutte le persone umane si trovano degli escamotage per attribuirli solo a certe categorie di persone. Sin dal nascere della cultura universalista c’è una distinzione tra un noi e un loro. Oggi forse la cittadinanza è un elemento per distinguere tra un noi e un loro. Il catalogo dei diritti di victoria mette in evidenza come i diritti si pieghino alle esigenze dei colonizzatori, tra questi lo IUS MIGRANTI concepito come il diritto degli spagnoli di migrare nelle Indie, IUS PEREGRINANDE, IUS COMMERCI tutti diritti legati alle esigenze della colonizzazione. La colonizzazione così assume una connotazione positiva. Victoria afferma si l’idea di dominium come proprio di tutte le persone razionali, ma sin dall’origine di questa affermazione dei diritti universali emergano delle contraddizioni rispetto agli interessi economici e della distinzione tra un noi e un loro che non godono in maniera uguale dei diritti. Ancora rende più ambigui il riconoscimento del diritto naturale come diritto universale. Un'altra persona che si confronta con le conquiste delle indie ma da un'altra posizione: Bartolomeo de Las Casas. Connotazione religiosa, diritto naturale orientato ad una connotazione religiosa. Las Casa riconosce questa natura comune in astratto e in concreto: proclama l’uguaglianza anche nei confronti degli Indios. Concepisce gli indios sono dei buoni cristiani per diversi motivi, perché sono mansueti dolci, umili. Mostra quindi da un lato una grande apertura verso gli altri e valorizza anche i loro costumi e usanze ma li riconduce alle proprie categorie concettuali, quindi all’orizzonte cristiano. Considera anche in maniera esplicita che la società non sia degli spagnoli, paragonati anche a satana, ma le civiltà vengono viste in maniera positiva in quanto civiltà cristiane. I valori universali sono i valori cristiani, non propri solo degli spagnoli. Per cui vi sia distacco tra orizzonte religioso e diritti naturali occorrono altri passaggi

  • Lotte libertà religiosa
  • Il pensiero illuministico con il suo portato anti ecclesiastico porta alla de cristianizzazione del diritto naturale. Si attua separazione tra orizzonte religioso e prospettiva del diritto naturale. Quindi
  1. Tradizione giuridica inglese con catalogo dei diritti
  2. Diritti naturali con universalità di diritti
  3. Lotte di religione
  4. Padri delle dichiarazioni di fine ‘700: Lock e Hobbes con i quali il processo di laicizzazione del diritto naturale è compiuto. Si compie il passaggio di individualizzazione: emerge sempe più come soggetto dei diritti la figura dell’individuo singolo.

Hobbes : Individuo come singolo in contrapposizione agli altri. Bello omnium contra omnes. Siamo molto lontani dall’appetitus societatis, alla tendenza di vivere in società. Hobbes insiste sull’individualizzazione della figura della persona umana, ha un solo diritto: il diritto all’autoconservazione. Questo diritto è quello che poi porta a cercare la pace e a cercare un potere comune che assicuri la pace e sarà questo potere a stabilire le libertà dell’individuo che coincidono con gli ambiti che il sovrano identifica con le leggi. Il diritto dell’individuo all’autoconservazione convive poi con la configurazione di uno stato assoluto, e la libertà del singolo è in realtà la libertà dello stato che limita le libertà del singolo. Hobbes spinge sull’abbandono di ogni riferimento morale ed etico, e spinge per la separazione del diritto dalla sfera morale. L’immagine che ha Hobbes dell’uomo è molto vicina a quella dell’Homo economicus. Altro passaggio è quello attraverso il pensiero di Locke. È una visione individualista ma non insiste tanto sul profilo egoistico ed assoluto del diritto dell’uomo alla propria vita ma articola una serie di diritti naturali. Presenta delle affermazioni in contraddizione a quella di Hobbes ma sembra uno sviluppo della posizione di Hobbes. Locke si sofferma sull’individuazione di una serie di diritti naturali che appartengono alla persona umana nello stato di natura, quindi a prescindere di qualsiasi formazione politica. Lo Stato di natura è uno stato di natura diverso da quello di Hobbes, in cui tutti sono uguali e indipendenti e godono di diritti naturali. Ma è anche uno stato in cui il godimento di diritti è esposto alla violazione dove manca un giudice imparziale che assicuri l’intervento in caso di violazione. Non è uno stato di tutti contro tutti di Hobbes, ma è uno stato incerto. Locke postula il passaggio dallo stato di natura allo stato di società come passaggio per veder garantita la propria dote di diritti naturali, che l’individuo ha già nello stato di natura dove però possono essere violata. Quindi garanzia dei diritti come ragione fondante della comunità politica. Il patto sociale è un conferimento di incarico in cui è stabilita la garanzia dei diritti di ciascuno. I diritti costituiscono anche dei limiti per cui può agire la comunità politica e sue istituzioni, anche il diritto alla ribellione per la difesa dei propri diritti. In quanto i diritti costituiscono il limite per la società politica. Hobbes à stato assoluto: assolutizza l’individualismo Locke àstato liberale: mitiga l’individualismo Locke pone le radici del patto sociale e l’idea della comunità politica creata per garantire i diritti, molto diversa dalla visione contrattualistica inglese: i diritti non nascono con il patto sociale, ma sono preesistenti.

Limiti:

  • Permane ambiguo il riconoscimento dei diritti, sono riconosciuti all’uomo o all’uomo in quanto cittadino.
  • Da un lato c’è la legge come limitazione dei diritti e dall’altra come garanzia di questi diritti.
  • In questa dichiarazione si può leggere un’oscillazione sotto più livelli tra uomo e cittadino.
  • Un altro limite è che essendo una Dichiarazione limitata al territorio francese, la positivizzazione avviene in uno Stato, questo fa si che i diritti della persona umana sono garantiti solo all’interno della Dichiarazione francese. Questo è un limite della positivizzazione dei diritti all’interno di un singolo stato che porta allo Scontro tra sovranità dei diritti e sovranità degli Stati à linea di tensione che accompagna tutta la storia dei diritti, presente anche oggi. Il ruolo della sovranità degli stato porta ad uno scontro tra le due prospettive In questa Dichiarazione emerge come limite generale il fatto che si tratta di positivizzazione dei diritti in un singolo Stato. Questo verrà superato con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948 che supera questa parcellizzazione del mondo in tanti stati differenti. Anche per la Dichiarazione dei Diritti della Virginia la questione è la stessa DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA VIRGINIA 1776 http://dircost.di.unito.it/cs/docs/Virginia%201776%20dich%20diritti.htm È una dichiarazione che parte dal riconoscimento di diritti naturali, quindi da prospettiva giusnaturalista, ma a differenza di quella francese è più intrisa di un apparato religioso. È una dichiarazione in cui si incontrano lo spirito di libertà e spirito di religione. Non è come quella francese che si propone di rompere contro l’Ancient regime, una battaglia contro la classe sociale domini ante. Questa dichiarazione nasce da un fondamento diverso, di costruire una società nuova con una spinta fortemente etica. Si insiste molto di più su quello che è la ricerca della felicità, traspare questa tendenza a costruire una società nuova. La libertà di religione nella Dichiarazione francese è riconosciuta come una sottospecie di libertà di opinione. La Francia nei confronti di culture e religioni ha un atteggiamento molto distaccato, una garanzia della laicità ostile, e questo si vede dallo spazio che è dato alla libertà di religione. Differente è nella Dichiarazione dei diritti della Virginiaà articolo 16. Le Dichiarazioni risentono anche molto del loro retroterra culturale nel garantire in un determinato modo i diritti rispetto ad un altro. Il legame tra contesto storico e diritti, tra diritto e storia, il diritto come fenomeno sociale quindi molto legato al contesto in cui nasce. I diritti esprimono la volontà di essere stabilizzati nel futuro: da un lato il diritto descrive la situazione esistente, dall’altro si propone di prescrivere il futuro. La dichiarazione dei diritti della Virginia e le altre che si basano su un principio di uguaglianza convivono con il riconoscimento della schiavitù. Da un lato è sancita l’uguaglianza, dall’altro permane il riconoscimento legale della schiavitù. Questo fino al 1865, il termine della guerra civile. Questo anche a livello di pensiero.

Sia nella Dichiarazione francese e della Virginia troviamo la positivizzazione dei diritti naturali, ma questa è accompagnata a delle ambiguità in relazione alla cittadinanza e al riconoscimento legale della schiavitù. Entrambe le dichiarazioni condividano il fatto di essere limitate ad un solo territorio, riconoscono i diritti dell’uomo solo all’intero di un territorio. Per il passaggio al riconoscimento ai diritti della persona umana universalmente bisognerà attendere la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948 adottata dall’assemblea Generale Nazioni Unite. Adottata con 48 voti favorevoli e astensione di 8 paesi (del blocco sovietico, arabia saudita e sud africa.). Con questa dichiarazione, che non è un atto di hard law inizialmente ma poi entra a far parte del diritto consuetudinario, ossia quel diritto che non può essere derogato nemmeno attraverso la stipula di un patto. Viene ripresa nel suo contenuto da due patti del 1966. Bisogna vedere se questa Dichiarazione che garantisce i diritti dell’uomo a ogni persona umana ovunque si trovi, che quindi supera il limite territoriale se superi anche il contesto storico, quindi di dimostrare un’universalità effettiva di non essere influenzata dal contesto storico e sociale. Quale è il suo approccio? DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 1948 Questione del fondamento della Dichiarazione 1948 Art 1 à riprende testualmente art 1 Dichiarazione francese 1789. È ancora molto forte il giusnaturalismo, l’idea di diritti innati. Anche se troviamo in forma più attenuata il diritto alla ribellione. La visione giusnaturalista si incontra con la visione socialista. L’idea che viene portata avanti dai paesi socialisti è che l’individuo non è un essere astratto. Nelle Dichiarazioni francese e Virginia si parla di libertà negative (autonomia dell’individuo dallo stato) questo porta a concepire l’individuo in senso astratto, sganciato dal contesto. I paesi socialisti insistono sulla collocazione dell’individuo in uno specifico contesto. Da qui deriva il riconoscimento dei diritti economici, sociali e culturali: Art 22 e seguenti à diritti economici sociali e culturali come indispensabili, diritto al lavoro, diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire il benessere, diritto all’istruzione. Troviamo il riconoscimento di quei diritti legati alle condizioni economiche sociali, individuo non più astratto ma inserito in un determinato contesto. L’idea non è che lo Stato debba astenersi e mantenere un’autonomia ma deve intervenire per assicurare il libero sviluppo. Il diritto prende atto della realtà e si propone di incidere sulla realità per modificarla. Questa immagine dell’individuo non come astratto, è una prospettiva che viene dai paesi socialisti ma si incontra anche con un umanesimo cattolico, o con le istanze sociali presenti anche nei Paesi occidentali. Si realizza un incontro tra prospettiva socialista e istanze sociali. Con la Dichiarazione universale si mitiga l’idea liberale della completa autonomia dell’individuo rispetto allo Stato: l’individuo deve essere libero dallo stato, ma lo stato deve anche liberare l’individuo dagli ostacoli che impediscono il libero sviluppo. Questo è l’interventismo sociale: l’individuo è membro della società. L’individuo vive determinate condizioni economico sociali e relazioni sociali. C’è un’apertura ai diritti del singolo che si esercitano in forma collettiva: diritto di riunione, di associazione. In questa Dichiarazione si ha quindi incontro e sintesi tra diverse prospettive. Il Dominus dei diritti è sempre l’individuo, e quindi è al centro l’idea che l’individuo possiede una propria dote di diritti. Viene messa in discussione l’idea che l’individuo possa essere

Confrontare la Dichiarazione Universale 1948 con gli altri contesti continentali. Continente Europeo Troviamo 2 contesti di tutela di diritti della persona umana:

1. CONSIGLIO D’EUROPA

  • Troviamo la Convenzione per la salvaguardai dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 1950. Convenzione integrata negli anni successivi con numerosi Protocolli che hanno ampliato il catalogo dei diritti. Quali diritti sono garantiti?
  • Diritto alla vita (art 1)
  • Proibizione della tortura (art 3)
  • Divieto di schiavitù
  • Diritto ad un equo processo
  • Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art 8)
  • Libertà di espressione (art 10)
  • Libertà di associazione (art 11) Sono diritti che garantiscono libertà negative: l’indipendenza della persona dallo Stato. Vi è un’assonanza con la Dichiarazione Universale, però quest’ultima accanto ai diritti di libertà negativa contempla anche i diritti economico sociali. I diritti sociali non sono assenti nel contesto europeo:
  • Carta sociale Europea: adottata dal Consiglio d’Europa nel 1961 e riveduta nel 1996. Fa riferimento ai diritti sociali, legati al lavoro.
  • Diritto protezione contro povertà
  • Diritto alla casa
  • Diritti delle donne contro molestie sessuali I Diritti di libertà nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 1950 e i diritti sociali nella Carta sociale Europea 1961: perché? Diversi sono i meccanismi di tutela, gli strumenti di protezione dei diritti. A livello internazionale questi strumenti sono scarni. La Convenzione del 1950 è garantita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Strasburgo) che giudica e interviene sulla violazione della carta da parte di Stati o persona. È un meccanismo per rendere effettivi i diritti. Per la Carta sociale europea la situazione non è così. Il meccanismo di controllo prevede la redazione di report sulla carta da parte di vari stati. È un meccanismo di controllo politico e non giuridico. È un meccanismo di effettività dei diritti più debole rispetto a quello per la corte europea. Carta sociale Europea – > vigila sul rispetto dei diritti attraverso la redazione di rapporti

Convenzione Europeaà presenza di un sistema molto più efficace, sul rispetto dei diritti previsti nella Convenzione Europea. Vigilia la Corte Europea dei diritti dell’uomo da non confondere con la Corte di giustizia UE che vigila sul rispetto della Convenzione europea. Alla base dei diritti di libertà negativa abbiamo la libertà Alla base dei diritti sociali abbiamo l’uguaglianza Scindiamo libertà ed uguaglianza e facendo così rischiamo di garantire una libertà che è una libertà solo per pochi. Quindi rischia di non essere più un diritto universale ma di rivelarsi un privilegio. Questa scissione è data da queste due modalità diverse di garanzia e di tutela e rischia di trasformare i diritti universali in privilegi.

2. UNIONE EUROPEA Nasce per superare la tensione degli Stati e di creare un mercato comune. Non vi è un interesse specifico per la tutela dei diritti. L’unica che viene nominata è la libertà di circolazione, perché ha un impianto prettamente economico. Nel tempo le istituzioni comunitarie vengono a confrontarsi con le esigenze di tutela dei diritti. La corte di giustizia inizia ad elaborare un catalogo di diritti partendo facendo riferimento alle tradizioni costituzionali dei Paesi membri.

  • Carta dei diritti fondamentali UE 2000 (Carta di Nizza). Inizialmente è una carta che vale per le istituzioni comunitarie e Stati membri, non vale per i cittadini degli Stati membri. Questo avverrà solo a partire del 2009 con il trattato di Lisbona. Diventa quindi parte integrante del diritto comunitario. È una carta che fa riferimento anche ai nuovi diritti, che non troviamo nella Dichiarazione universale o nei Patti 1966. Ad esempio, nell’art 3 della Carta, si fa riferimento a quei diritti sviluppati con l’evolversi del contesto scientifico. Troviamo riferimento sia a diritti di libertà, politici e sociali. Rispetto alla Dichiarazione universale c’è un cambio di prospettiva che si vede confrontando la Carta con la Costituzione Italiana Esempi: Art 4 Costituzione si dice la Repubblica riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni per renderlo effettivoà impegno dello Stato a compiere attività. Art 15 Carta UE à si sancisce il diritto di lavorare o la libertà di cercare un lavoro, ma senza impegni dell’istituzioni. Quindi è formale, non sostanziale. È una libertà negativa, non diritto sociale. Art 32 Costià diritto alla salute di ogni individuo Carta UEà diritto di accesso alla salute senza stabilirlo però a livello europeo, ma si stabilisce di ottenere le tutele inerenti se le pratiche nazionali lo permettono. Viene garantito un diritto vuoto Questo mostra una debolezza della garanzia dei diritti sociali all’interno della Carta dei Diritti. Questa Carta nella misura in cui garantisce diritti sociali, ma in questa maniera debole rispetto alle Costituzioni nazionali apre anche la strada ad una regressione per la tutela dei diritti sociali.

attraverso altre persone, si è persona solo se immersi in relazioni sociali con altre persone. Questa concezione dell’individuo nel concetto di Ubuntu è riscontrabile anche nelle carte giuridiche:

  • Centralità dei doveri rispetto ai diritti Esiste un terreno di incontro tra questa persona che si relaziona con altre persone, e l’individualismo del ‘900 mite solidale e aperto? C’è un punto di incontro tra queste prospettive che mediano la concezione dell’individuo nel mondo liberale o odierno incentrato su se stesso e l’individuo mite e solidale? Carta di Banjul dei diritti dell’uomo e dei popoli – Kenya 1981 https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_- _african_charter_on_human_and_peoples_rights_e.pdf La Carta africana di Banjul è stata adottata dall’Organizzazione per l’Unità Africana a Nairobi il 20 giugno 1981. La presente carta sancisce l’affermazione dell’identità africana specie in contrapposizione al recente passato coloniale e all’affermarsi di pratiche di neocolonialismo. Si afferma la volontà di tenere in considerazione la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione dei diritti umani ma tenendo in considerazione l’importanza della tradizione storica e i valori della civiltà africana. Dunque, non si rifiutano i diritti della persona umana nati in occidente, sostenendo quindi la loro effettiva universalità in quanto affondano le loro radici anche nelle tradizioni africane. Tuttavia, anche se si accettano i diritti proclamati universali, se ne fornisce una differente giustificazione e si adattano al contesto africano. Il fondamento dei diritti umani non è come quello occidentale, ma risiede nella stessa civiltà africana; i diritti sono qualcosa che derivano dalle culture africane. Si considerano i diritti, ma con un fondamento differente. Non manca quindi nella Carta la proclamazione dei classici diritti di libertà negativa, politici e sociali ma accanto ad essi vi è il riconoscimento della comunità, dei diritti dei popoli, dell’importanza dei doveri. Molto spesso in questa carta è richiamata la legge, che la rende più debole in quanto la legge può costituire occasione per limitare i diritti. Il popolo è l’elemento principale à diritto sviluppo economico e sociale, pace e sicurezza internazionale ecc (che nella dichiarazione universale non ci sono), diritto allo sviluppo. Art 17 comma 3à la protezione e la promozione dei valori morali e tradizionali riconosciuti dalla comunità deve essere un dovere dello Stato. Si affaccia lo spirito comunitarista. Dall’articolo 19 e seguenti cambia il soggetto titolare di diritti, non più l’individuo ma il popolo. Si sanciscono i diritti di “tutti i popoli” all’ uguaglianza (art 19), all’esistenza, intesa come autodeterminazione e diritti di liberazione (art 20), a disporre liberamente delle proprie risorse e ricchezze naturali (art 21), allo sviluppo economico, sociale e culturale (art 22), alla pace e alla sicurezza (art 23), ad un ambiente generalmente soddisfacente e favorevole al loro sviluppo (art 24).

Nell’articolo 24 si afferma di voler proclamare il diritto allo sviluppo con la necessità da un lato di tenere nel dovuto riguardo la libertà e identità dei popoli, e dall’altro di assicurare eguale godimento del comune patrimonio dell’umanità. Quindi rispetto dell’universalismo ma anche del relativismo. Elemento di debolezza nella garanzia dei diritti a livello strutturale che non ha la forza di imporre allo Stato degli obblighi restringenti. Il capitolo I è dedicato ai diritti, mentre il II ai doveri: intenzione di porre diritti e doveri sullo stesso piano. I doveri vengono declinati come doveri nei confronti della famiglia, lo stato eccetera. Art 27- 29 à si fa un elenco dei doveri, per arrivare a quella che è la comunità internazionale. L’articolo 29 insiste sull’importanza della cultura, e quindi della contestualizzazione dei diritti all’interno del continente africano. Rafforzare i valori positivi dei continente africano fa intendere però che ci siano dei valori non positivi. In caso di valori culturali non positivi viene meno questo dovere di rispettare i valori. Nella sua impostazione originaria, il sistema regionale africano di protezione dei diritti trae ispirazione dal corrispondente modello europeo, vale a dire il sistema che fa capo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli strumenti di protezione della Carta di Banjul rimandano a tre organismi:

  • la Conferenza dei capi di Stato e di governo dell’OUA – ora Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’Unione Africana (UA)
  • la Commissione africana per i diritti dell’uomo e dei popoli
  • La Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli La Corte africana dal 2008 si è fusa con la Corte di giustizia africanaà Corte africana di giustizia e dei diritti umani: corte con competenza molto ampia, giudica sulle violazioni compiute in violazione della Carta africana dei diritti umani ma anche in violazione dei trattati internazionali che abbiano ratificato gli Stati. La fondamentale nota distintiva tra il sistema africano della Carta di Banjul (e dei relativi strumenti di protezione) e il sistema regionale europeo della CEDU risiede nel fatto che il primo, a differenza del secondo, risulta strettamente interrelato con il progetto di integrazione continentale (e dunque con l’OUA, all’inizio, e, dal 2002, con l’UA) e, per tanto, non ha richiesto nel tempo l’elaborazione di nuovi documenti di tutela dei diritti (come invece avvenuto in Europa, all’interno dello specifico ordinamento dell’UE, con la Carta di Nizza del 2000). Le novità introdotte:
  • Diritti collettivi/diritti dei popoli (art 19-24)
  • Doveri individuali: la novità non sta nella correlazione diritti-doveri, dal momento che già nella Dichiarazione universale di diritti umani richiamava il fatto che ogni individuo ha dei doveri verso la comunità (art 29), ma nell’esplicitare in articoli giuridicamente vincolanti dei doveri del singolo
  • Attribuzione collettiva e non individuale dei diritti di solidarietà o di terza generazione

Cultura e religione sono la stessa cosa? La religione è espressione di una cultura o è qualcosa di differente? Contesto Americano Convenzione Americana sui diritti dell’uomo 1969 stipulata nell’ambito dell’OSA. Nel preambolo fa riferimento alla Carta dell’OSA del 1948 e alla Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell’uomo 1948 e alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 1948. Ci si propone di contestualizzare il catalogo dei diritti della persona umana. Troviamo diritti riferiti alla vita, garanzie dell’habeas corpus, riferimento alla libertà di coscienza e di religione, diritti collettivi, libertà di circolazione ecc. È una carta che contempla in particolar modo i diritti di libertà negativa (i diritti civili). Questa carta è poi integrata con il Protocollo aggiuntivo del 1988 che riguarda diritti economici, sociali e culturali, completando il catalogo dei diritti. Troviamo il riferimento al diritto al lavoro, salute ecc. Queste due carte costituiscono il catalogo americano dei diritti della persona umana. Vi è un riferimento non forte ai doveri che sono richiamati come naturali risvolti dei diritti e come assoggettamento della persona delle responsabilità nei confronti della famiglia, comunità e umanità. C’è una prospettiva con al centro l’individuo che rivendica delle pretese, la prospettiva è quella del diritto, non del dovere, dell’individuo, non della comunità. Quanto questa prospettiva risente del fatto che le tradizioni autoctone sono state messe a tacere? Distrutte dalla colonizzazione o tenute ai margini? Nel libro sacro dei Maya si fa forte riferimento ai doveri più che ai diritti, perché discendono dalla tradizione dei “padri”. C’è un’attenzione particolare al diritto consuetudinario, alla tradizione, alla prospettiva dei doveri, a una prospettiva anche comunitarista. Queste prospettive oggi sono riuscite ad uscire dalla marginalizzazione ed in particolar modo ci riferiamo al catalogo dei diritti della

  • Costituzione Ecuador à nel preambolo si fa riferimento al pluralismo culturale e si riconduce la tradizione del costituzionalismo e dei diritti alle tradizioni millenarie americane. È basata molto sui doveri che sui diritti, non mette al centro l’individuo: si prende in considerazione più l’insieme armonico (comunità) naturale all’interno del quale l’individuo è inserito e ne fa parte.
  • Costituzione Bolivia à nei capitoli principali viene affermato che lo stato afferma come principi etico morali della società plurale, principi indigeni. Trasferiscono nel testo costituzionale qualcosa delle culture indigene. Dedicano molta attenzione alla protezione dei diritti culturali, alla protezione delle tradizioni. Esprimono un nuovo modo di concepire il costituzionalismo e le costituzioni, in quanto siamo abituati a ragionare in un’ottica in cui la Costituzione è incentrata sulla persona. In queste Costituzioni entra all’interno del diritto la concezione della persona come parte di una cosmogonia più ampia, in cui la persona non è al centro, non antropocentrica ma che vede la persona come inserita armonicamente in un contesto più

ampio. Il soggetto non è solo la persona, ma anche la natura non in quanto proiezione della natura umana quindi come diritto della persona umana, ma come soggetto. Sono Costituzioni improntate da un pluralismo e tradizioni culturali. Questo affiorare di tradizioni culturali differenti in queste costituzioni ci porta ad interrogarci sull’omogeneità della Convenzione americana e dichiarazione universale Contesto Asiatico Le tradizioni giuridiche di questo continenti sono molto differenti tra loro e variegate. Abbiamo una tradizione di civil law, common law, tradizione de diritto ebraico, islamico, canonico. C’è un grande pluralismo dal punto di vista culturale e giuridico. È difficile individuare una via asiatica ai diritti della persona umana. In questo contesto manca una vera e propria carta dei diritti umani dell’Asia. Esiste un progetto di carta asiatica dei diritti umani ed esistono delle carte a livello di associazioni che però comprendono solo una parte dei paesi asiatici. Nonostante questo, il dibattito sulla diversità dell’approccio asiatico ai diritti è un dibattito molto sentito. La questione si impregna intorno a quello che è il dibattito sui valori asiatici. È un’espressione coniata alla fine degli anni ’80, ed è stata sostenuta nel corso del dibattito sui diritti tenuto negli anni ’90 specie in relazione alla conferenza di Vienna sulle Nazioni Unite. È un’espressione che si ritrova nella Dichiarazione di Bangkok 1993 à firmata da Singapore, Malesia, Taiwan e Cina. Questi paesi lamentano la mancata considerazione dei valori asiatici nella codificazione universale dei diritti dell’uomo. Portano questo dibattito sui valori asiatici alla Conferenza di Vienna del 1993. È un dibattito che revoca in dubbio l’universalità della dichiarazione universale e dei patti del 1966. Sostenevano che questi diritti non erano universali, ma occidentali e gli occidentali vogliono imporli universalmente. In Asia ci sono valori incompatibili con quelli occidentali; viene contrastato l’approccio individualista del sistema occidentale. I valori asiatici invece si fondano sui diritti collettivi rispetto a quelli individuali e sui doveri. Si insiste sul comunitarismo, si parla di consenso invece che contestazione. In Asia non si ha una netta separazione tra diritto ed etica ma anzi convivono tra loro; la comunità politica in Asia si fonda più sulla necessità dell’espletamento dei doveri. I valori asiatici in breve

  • Comunità rispetto a individuo
  • Difficoltà di separare diritto ed etica
  • Centralità del dovere rispetto a quello del diritto
  • Critica all’individualismo dei diritti Ghandi 1948 à “ho imparato da mia madre letterata e molto saggia che tutti i diritti dell’uomo sono quelli dati dal dovere compiuto. Secondo questo principio fondamentali è abbastanza facile definire i doveri dell’uomo e donna e collegare un diritto a un dovere. Ogni altro diritto è un esuperazione”. Insiste sulla centralità del profilo del dovere , costruendo il diritto come un derivato del dovere.

Quello che caratterizza queste costituzioni è l’attenzione ai doveri: la disciplina dei diritti si accompagna a quella dei doveri. Tra i doveri classici troviamo come particolarità il fatto che molti diritti sono affermati anche come doveri. Nella costituzione Tailandese accanto il diritto all’ambiente c’è il dovere di proteggere l’ambiente e le risorse naturali, quindi non solo diritto all’ambiente ma anche il dovere di proteggerlo. Non solo il dovere si ricava dal diritto, ma troviamo la sanzione esplicita del dovere accanto a quella del diritto. Si insiste nel dovere dei genitori nei confronti dei figli e i doveri dei figli nei confronti dei genitori e dei nonni. Parallelismo tra diritto e dovere. Non emerge il profilo della centralità della comunità e dei diritti collettivi, ma come dovere nei confronti dei soggetti che fanno parte della comunità à emerge il profilo del dovere. Il taglio è centrato sull’individuo, ma in cui si accompagna il profilo anche del dovere. Non esiste una carta asiatica a livello continentale, ma un progetto. Il progetto di carta asiatica à adottato nel 1998 da un insieme di Organizzazioni non governative. È un progetto non giuridicamente vincolante, non proviene dalle istituzioni ed è interessante perché tenta di conciliare universalità e relativismo culturale, e di individuare una via attraverso cui conciliare questi due poli. Come nel caso della carta africana si apre con un riferimento al periodo coloniale, con rivendicazione anticolonialista. Si apre con una contestualizzazione dei diritti nel contesto asiatico: hanno radice nel contesto asiatico, non sono frutto dell’occidente. Par 1.1: lotta dell’Asia per i diritti e le libertà la quale si dice avere radici profonde. Volontà di contestualizzare i diritti e le libertà all’interno della propria storia. Par 2.2-2.4: universalità e indivisibilità dei diritti. Si parte da una concordanza sulla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sui Patti del 1966. Par 2.3: il godimento e importanza de diritti dipende dal contesto sociale, economico e culturali. È necessario superare le concezioni astratte dei diritti per contestualizzarli nel contesto asiatico. Solo ponendo in relazione i diritti e la situazione in Asia sarà possibile garantire la tutela di tali diritti. Contestualizzare la tutela astratta dei diritti all’interno di un ambiente: asiatico. Partire dall’universalismo ma sostenere che questo vive perché è influenzato dal contestoà dall’universalismo al relativismo. Si passa da un profilo astratto (universale) a uno concreto e si sostiene che l’universalismo possa esistere solo tramite a questa concretizzazione. Dicotomia relativismo e universalismo culturale. Si insiste sul diritto alla pace come precondizione per la garanzia dei diritti: pace e diritti connessi. Par 6.2: si insiste sul diritto all’identità culturale. Il pluralismo culturale non in contrapposizione con l’universalismo, ma come possibilità di concretizzare e contestualizzare il catalogo dei diritti universali. Sintesi tra universalismo e relativismo culturale. Tradizioni culturali come elemento che non contraddice. I diritti umani devono tenere conto delle tradizioni culturali. Al tempo spesso si chiede di eliminare quelle pratiche culturali che sono in contrasto con i diritti umani: le culture sono da tutelare, ma non tutto all’interno delle culture.

Distinzione valore culturali positivi e valori culturali negativià distinguere tra principi delle culture e le singole prescrizioni culturali, ancorate al contesto storico, economico sociale che stabiliscono norme di condotta che portano a disuguaglianza uomo donna o sistema in caste. Questa ricerca di due piano all’interno delle culture:

  • Principi
  • Prescrizioni storicamente determinate Può smorzare il conflitto tra universalità e diversità. Par 7.2: L’attenzione al diritto allo sviluppo che si coniuga con l’attenzione alla giustizia socialeà per sviluppo non si intende solo sviluppo economico ma anche come processo di emancipazione della persona. Si pone attenzione ai soggetti considerati vulnerabili. Si da attenzione al rispetto dei diritti, quindi di prevedere dei meccanismi di attuazione dei diritti e di tutela di essi. Non esiste una carta asiatica a livello continentale, ma esiste una Dichiarazione dei diritti umani nell’ambito dell’ASEAN (associazione delle nazioni asiatiche sudorientale) che ha adottato nel 2012 una Dichiarazione asiatica de diritti umani, ma che vale nel contesto dell’ASEAN. È un documento non giuridicamente vincolante che costituisce la prima tappa di un percorso di codificazione dei diritti sia a livello di ASEAN che continentale. ASIAN nasce sulla falsa riga dell’unione europea, come associazione economica centrata sulla costruzione di un mercato comune. In questa carta leggiamo un elenco classico dei vari diritti. Troviamo un riferimento ad alcuni nessi che provengono dal dibattito sui valori asiatici:
  • i doveri
  • diritti economici
  • sociali
  • culturali
  • diritto del singolo come diritto del popolo
  • diritto alla pace Elemento di novità:
  • interrogarci sulla possibilità di individuare in se dei diritti universali: è possibile individuare dei diritti universali?
  • Se è possibile individuare diritti universali, possono essere rappresentati dalla Dichiarazione Universale e dai Patti del ’66?
  • Questi atti sentono troppo di una autoproclamazione come universali mentre derivano da una tradizione occidentali?