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Diritto Comunitario: Principi Fondamentali e Applicazione, Appunti di Diritto Pubblico

riassunto manuale di diritto fracchia

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 27/05/2013

giusi891
giusi891 🇮🇹

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I. Gli ordinamenti giuridici
1 .Organizzazione giuridica e pluralità degli ordinamenti giuridici
L'ordinamento giuridico è il complesso organico di norme giuridiche che regolano la vita di una comunità,
l'organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici tra gli organi dello Stato e tra i membri della collettività. Esiste
quindi uno stretto legame tra l'ordinamento giuridico ed un gruppo sociale. Una delle caratteristiche principali
dell'ordinamento giuridico è la sua obbligatorietà .Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici: o.g. statale,
comunitario, internazionale, regionale, giudiziario, civile, militare, scolastico ecc.
2. Lo Stato
Lo Stato è “l’organizzazione politica che esercita il potere sovrano su un popolo stanziato su un territorio”.
Dunque i suoi elementi costitutivi sono territorio, popolo e sovranità / autorità. La parola Stato può avere diversi
significati: «Stato “comunità”: indica il popolo; Stato “apparato”: indica l’insieme delle strutture politiche che
esercitano i poteri sovrani; Stato “ordinamento”: indica l’insieme delle organizzazioni pubbliche sia centrali che
decentrate; Stato “ente”: indica l’organizzazione pubblica centrale» . Caratteristiche dello stato moderno sono
la soggettività / personalità ( esso è soggetto del diritto, ha capacità giuridica e capacità di agire; è un ente, cioè
una persona giuridica, anzi la prima e la principale perché è esso che, attraverso le sue norme, fa nascere le
altre persone giuridiche); la giuridicità (è regolato dal diritto e produce il diritto, è organizzato in base alla legge);
l’impersonalità (lo stato ente è distinto dalle persone fisiche che compongono i suoi organi e quindi ne esprimono
la volontà).Lo stato agisce attraverso gli “organi” (stabiliti dalla Costituzione) che sono persone fisiche (singole o
riunite in un collegio) che esprimono la volontà dell’ente, al quale solo spetta la personalità giuridica. Sono
organi: il capo dello stato (re o presidente), il parlamento, il governo, la magistratura, etc. Lo stato si distingue
dalla “società” che è l’insieme complesso delle relazioni personali, familiari, economiche, culturali, etc., che le
persone stabiliscono liberamente tra loro in base a loro interessi, bisogni, convinzioni, etc
3. Forme di Stato
Per forma di Stato si intende il modo in cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità, ed in particolare il modo in
cui si atteggiano i rapporti tra gli elementi costitutivi del medesimo. In questo concetto, il termine stato rileva
come stato-ordinamento, ossia come combinazione dei tre elementi fondamentali: popolo, territorio e sovranità.
STATO LIBERALE:
PATRIMONIALE:
DEMCRATICO:
4. Forme di Governo
le forme di governo oggi sono due: monarchia e repubblica
La monarchia può essere:
Assoluta: Tutti i poteri sono nelle mani del monarca il quale ha diritto di vita e di morte sui propri sudditi.
Costituzionale: Vi è la separazione dei poteri. Il potere legislativo viene esercitato dal Parlamento, il quale viene
eletto dal popolo mentre quello esecutivo viene esercitato dal re con i ministri nominati dallo stesso, al quale
devono rispondere .
REPUBBLICA (si basa sul concetto di democrazia per il quale tutti i cittadini concorrono al processo decisionale
attraverso l'elezione dei propri rappresentati e, inoltre, si basa sulla suddivisione dei tre poteri fondamentali -
esecutivo, legislativo, giudiziario - nelle mani di organismi gestiti da differenti soggetti al fine di ottenere una
equa distribuzione del potere statale). Si distinguono altri sottomodelli:
- Repubblica Presidenziale (U.S.A. esecutivo nelle mani del Presidente);
- Repubblica Semipresidenziale (Francia, esecutivo nelle mani del Presidente e del Primo Ministro);
- Repubblica Parlamentare (Italia, esecutivo nelle mani del Governo e il Presidente con sola funzione
rappresentativa).
5. La formazione dello Stato italiano
1861:unificazione del regno,regolato dallo statuto Albertino.
1946: assemblea costituente produsse la costituzione italiana.
6. L’ordinamento repubblicano italiano: la Costituzione, i suoi principi e la sua attuazione.
La costituzione è la legge fondamentale dello stato italiano, essa detta le norme che regolano la vita sociale e
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I. Gli ordinamenti giuridici

1 .Organizzazione giuridica e pluralità degli ordinamenti giuridici L'ordinamento giuridico è il complesso organico di norme giuridiche che regolano la vita di una comunità,

l'organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici tra gli organi dello Stato e tra i membri della collettività. Esiste

quindi uno stretto legame tra l'ordinamento giuridico ed un gruppo sociale. Una delle caratteristiche principali

dell'ordinamento giuridico è la sua obbligatorietà .Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici: o.g. statale,

comunitario, internazionale, regionale, giudiziario, civile, militare, scolastico ecc.

2. Lo Stato

Lo Stato è “l’organizzazione politica che esercita il potere sovrano su un popolo stanziato su un territorio”.

Dunque i suoi elementi costitutivi sono territorio , popolo e sovranità / autorità. La parola Stato può avere diversi

significati: «Stato “comunità”: indica il popolo; Stato “apparato”: indica l’insieme delle strutture politiche che

esercitano i poteri sovrani; Stato “ordinamento”: indica l’insieme delle organizzazioni pubbliche sia centrali che

decentrate; Stato “ente”: indica l’organizzazione pubblica centrale». Caratteristiche dello stato moderno sono

la soggettività / personalità ( esso è soggetto del diritto, ha capacità giuridica e capacità di agire; è un ente, cioè

una persona giuridica, anzi la prima e la principale perché è esso che, attraverso le sue norme, fa nascere le

altre persone giuridiche); la giuridicità (è regolato dal diritto e produce il diritto, è organizzato in base alla legge);

l’impersonalità (lo stato ente è distinto dalle persone fisiche che compongono i suoi organi e quindi ne esprimono

la volontà).Lo stato agisce attraverso gli “ organi ” (stabiliti dalla Costituzione) che sono persone fisiche (singole o

riunite in un collegio) che esprimono la volontà dell’ente, al quale solo spetta la personalità giuridica. Sono

organi: il capo dello stato (re o presidente), il parlamento, il governo, la magistratura, etc. Lo stato si distingue

dalla “società” che è l’insieme complesso delle relazioni personali, familiari, economiche, culturali, etc., che le persone stabiliscono liberamente tra loro in base a loro interessi, bisogni, convinzioni, etc

3. Forme di Stato Per forma di Stato si intende il modo in cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità, ed in particolare il modo in

cui si atteggiano i rapporti tra gli elementi costitutivi del medesimo. In questo concetto, il termine stato rileva

come stato-ordinamento, ossia come combinazione dei tre elementi fondamentali: popolo, territorio e sovranità.

STATO LIBERALE:

PATRIMONIALE:

DEMCRATICO:

4. Forme di Governo

le forme di governo oggi sono due: monarchia e repubblica

La monarchia può essere:

Assoluta : Tutti i poteri sono nelle mani del monarca il quale ha diritto di vita e di morte sui propri sudditi.

Costituzionale : Vi è la separazione dei poteri. Il potere legislativo viene esercitato dal Parlamento, il quale viene

eletto dal popolo mentre quello esecutivo viene esercitato dal re con i ministri nominati dallo stesso, al quale

devono rispondere.

REPUBBLICA (si basa sul concetto di democrazia per il quale tutti i cittadini concorrono al processo decisionale

attraverso l'elezione dei propri rappresentati e, inoltre, si basa sulla suddivisione dei tre poteri fondamentali -

esecutivo, legislativo, giudiziario - nelle mani di organismi gestiti da differenti soggetti al fine di ottenere una

equa distribuzione del potere statale). Si distinguono altri sottomodelli:

  • Repubblica Presidenziale (U.S.A. esecutivo nelle mani del Presidente);
  • Repubblica Semipresidenziale (Francia, esecutivo nelle mani del Presidente e del Primo Ministro);
  • Repubblica Parlamentare (Italia, esecutivo nelle mani del Governo e il Presidente con sola funzione

rappresentativa).

5. La formazione dello Stato italiano

1861:unificazione del regno,regolato dallo statuto Albertino.

1946: assemblea costituente produsse la costituzione italiana.

6. L’ordinamento repubblicano italiano: la Costituzione, i suoi principi e la sua attuazione.

La costituzione è la legge fondamentale dello stato italiano, essa detta le norme che regolano la vita sociale e

l’ordinamento dello stato. E' stata scritta in un anno e mezzo da un'assemblea di personalità elette e chiamata

"Assemblea Costituente" tra il 2 giugno 1946 ed il 22 dicembre 1947. Entra in vigore il 1° gennaio 1948. è rigida:non può essere modificata;

è lunga:si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini

è programmata: guarda le prospettive verso il futuro.

È formata da altre fonti che possono essere

INTERNE: sarebbero le leggi costituzionali,ordinarie e regolamenti aventi atti di legge(governo)

e’ divisa in 3 parti:

-principi fondamentali (art. 1-12): laicità, lavorista, pluralista, democratico, di vigilanza e internazionalista.

-Diritti e doveri: (art. 13-54): contengono le regole fondamentali sui rapporti Stato/cittadini, quindi delineano la

forma di Stato

-ordinamento della Repubblica (55-139)

spiega e stabilisce quali sono le regole per far funzionare la Repubblica. In particolare divide i tre poteri

indipendenti dello Stato: il Potere Esecutivo (Il Governo), il Potere Legislativo (Il Parlamento) ed il Potere

Giudiziario (la Magistratura) e gli altri poteri secondari del Presidente e degli Enti Locali.

7. L’ordinamento comunitario: l’Unione europea Per costruire l'Europa, gli Stati membri hanno concluso tra loro dei trattati che prevedevano l'esistenza di istituzioni che adottano normative in alcuni campi determinati. Le normative applicabili nell'ambito dell'Unione europea formano ciò che viene chiamato il diritto comunitario e instaurano l'ordinamento giuridico comunitario, che consente all'Unione europea di funzionare.. Il diritto comunitario è costituito da una serie di norme gerarchizzate: Alla base, vi sono i trattati (quali il trattato di Roma, il trattato di Amsterdam o il trattato di Nizza) che formano il diritto primario dell'Unione europea. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si occupa della tutela e della crescita dei diritti fondamentali. Tali diritti sono stati codificati anche nella Carta dei diritti fondamentali. A titolo di esempio, possiamo citare il diritto di proprietà, la libertà di esercitare un'attività professionale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà d'opinione, la tutela della famiglia, la tutela della vita privata, la libertà di religione e di credo, il principio di sicurezza giuridica e la parità di trattamento. Gli accordi esterni conclusi dalla Comunità europea o dall'Unione europea. Sono convenzioni concluse tra l'Unione europea e paesi terzi, raggruppamenti regionali o organizzazioni internazionali. Questi accordi si devono conformare tassativamente ai trattati. Il diritto comunitario è costituito da atti giuridici presi dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, nei campi di competenza dell'Unione europea. Si basa tassativamente sui trattati. Distinguiamo due tipi di atti: - Gli atti vincolanti creano un obbligo giuridico. Vi è il regolamento, che è una regola direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Serve a garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Il regolamento fissa un obiettivo e i mezzi per raggiungerlo, come ad esempio nel campo della Politica agricola comune. Vi è poi la direttiva, che stabilisce gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere, lasciando loro la scelta dei mezzi. Serve ad armonizzare le legislazioni nazionali, in particolare per la realizzazione del mercato unico. Infine vi è la decisione, che consente di regolamentare le situazioni particolari e non si rivolge a tutti gli attori dell'Unione europea.

  • Si chiamano atti non vincolanti le risoluzioni, le dichiarazioni, gli accordi, le raccomandazioni, le deliberazioni, le conclusioni, i codici di condotta, le azioni o le posizioni comuni. Hanno essenzialmente un valore politico. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. La giurisprudenza della Corte ha un ruolo molto importante nel funzionamento e nella crescita dell'Unione europea. Consente di chiarire e di fare evolvere il diritto comunitario. Così, la giurisprudenza della Corte ha permesso la creazione di uno spazio giuridico per tutti i cittadini europei, proteggendo i diritti che la legislazione comunitaria conferisce ai cittadini in vari ambiti della vita quotidiana. In linea generale, le caratteristiche del diritto comunitario derivano spesso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Tale giurisprudenza ha così messo in evidenza i principi importanti che regolamentano il diritto comunitario: L'applicazione diretta del diritto comunitario: si tratta dell'obbligo per le amministrazioni e per i giudici nazionali di applicare pienamente il diritto comunitario all'interno della loro sfera di competenza e di proteggere i diritti conferiti ai cittadini da questo stesso diritto comunitario. Il primato del diritto comunitario sul diritto nazionale: le amministrazioni e i giudici nazionali devono ignorare qualunque disposizione del diritto nazionale contraria alla norma comunitaria, sia essa anteriore o posteriore a questa stessa norma. La responsabilità degli Stati membri: gli Stati membri sono ritenuti responsabili di un'eventuale violazione del diritto comunitario. La protezione dei diritti conferiti ai cittadini dalle norme comunitarie è rafforzata. Ciò contribuisce anche ad un'attuazione più rapida delle norme comunitarie da parte degli Stati membri. Qualunque inadempimento di uno Stato membro rispetto al diritto comunitario può essere denunciato alla Corte e, in caso di mancata esecuzione di una sentenza che constata un tale inadempimento, la Corte può punire lo Stato inadempiente con una penale e/o con il pagamento di una multa. La giurisprudenza della Corte consente inoltre agli individui di perseguire uno Stato in caso di violazione del diritto comunitario e a condizione che tale violazione abbia comportato un danno per l'individuo stesso dinanzi alle giurisdizioni nazionali. La Corte di giustizia lavora anche in collaborazione con i giudici degli Stati membri, giudici di diritto comune del diritto comunitario. Ogni giudice nazionale, chiamato a statuire in merito a una controversia di diritto comunitario, può, e talvolta deve,inoltrare alla Corte di giustizia delle domande pregiudiziali che conducono la Corte a rendere nota la sua interpretazione di una regola di diritto comunitario o a controllarne la legalità.

Riserva di giurisdizione: la decisone con la quale il giudice prevede che un soggetto debba essere sottoposto ad una limitazione della libertà personale,deve contenere una motivazione. Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

13. I diritti sociali ed economici delle persone e i loro doveri I diritti economici e sociali comprendono, oltre ai diritti al minimo esistenziale come il diritto all'alimentazione e a un alloggio adeguato, anche garanzie per appropriate condizioni di lavoro, il diritto alla sicurezza sociale e all'organizzazione in sindacati. I diritti sociali sono: Il diritto alla salute È sancito dall'articolo 32, il quale riconosce tra i compiti principali di uno Stato Democratico quello di mantenere i suoi cittadini in salute, in quanto esso è fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, senza tuttavia forzarlo perché intraprenda terapie contrarie alla sua volontà. Il diritto all'istruzione Presenta un vantaggio per l'individuo e per la società. E' garantito dall' Articolo 34 che afferma che la scuola è aperta a tutti i cittadini e che il ciclo che comprende elementari e medie è obbligatorio e gratuito. Con l'Articolo 33 la Costituzione riserva allo Stato la facoltà di stabilire le norme generali che regolano la scuola. Garantisce il diritto di istituire scuole private e anche la libertà di insegnamento. DIRITTI ECONOMICI sono: Sono i diritti che rendono possibile il mercato. in base a essi chiunque può lavorare, produrre, commerciare, vendere, comprare, risparmiare, dare e ricevere in prestito senza interferenze a parte dello Stato. In campo economico, il diritto fondamentale è il diritto di proprietà. I principi dei lavoratori Il principale contrappeso alla libertà d'impresa è costituito dai diritti dei lavoratori. Lavorare è un diritto e un dovere (Art.4). La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società. I sindacati e il diritto di sciopero La costituzione riconosce ai lavoratori il diritto di organizzarsi per conquistare migliori condizioni di lavoro e retribuzioni più alte. I sindacati sono le organizzazioni che rappresentano i lavoratori e tutelano i loro interessi. Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro, effettuata per esercitare una pressione sul datore di lavoro. La Costituzione riconosce lo sciopero come un diritto. DOVERI La Costituzione Italiana indica tre doveri:

  • RISPETTARE LE LEGGI: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi (Art.54).
  • PAGARE LE TASSE: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (Art.53).
  • DIFENDERE LA PATRIA: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (Art.11). Ogni cittadino ha il sacro dovere di difendere la propria patria (Art.52). 14. Le garanzie costituzionali Poiché la nostra costituzione è rigida sono previsti modi sia per modificarla e sia per garantire il rispetto. Art.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.[ 47 ] Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

III. Le persone e la pubblica amministrazione

15. I principi costituzionali L’articolo 97 indica i principi sui quali l’attività amministrativa deve fondarsi., gli organi della pubblica amministrazione infatti debbono agire tenendo presente alcune indicazioni costituzionali e precisamente: A) Imparzialità: la pubblica amministrazione deve trattare tutti i cittadini allo stesso modo, senza favoritismi o discriminazioni. B) Buona amministrazione: l’azione amministrativa deve tendere a soddisfare l’interesse generale in maniera efficiente e appropriata. C) Legalità: è il principio secondo il quale gli atti emanati dalla PA devono sempre e solo attenersi alla legge. D) Ragionevolezza: è il principio secondo cui la PA deve evitare di prendere decisioni arbitrarie e irrazionali. La sua attività deve essere aderente ai dati e coerente ai criteri stabiliti dalla legge. E) Il principio di trasparenza: inteso come immediata e facile controllabilità dell’operato da parte dei cittadini. Tale principio oggi si è raggiunto con la legge n.273 del 1995. F) pubblicità: l’esigenza dei cittadini di conoscere gli atti attraverso strumenti tradizionali (gazzette,bollettini) ma anche strumenti più moderni (pubblicazioni sui quotidiani, ecc..) G) sussidiarietà: 17. Amministrazione e diritto comunitario

Il diritto comunitario è l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano l'organizzazione della Comunità

Europea, oggi Unione Europea, e i rapporti tra gli stati membri. Il diritto comunitario condivide con il diritto

pubblico internazionale il carattere della sovra nazionalità delle norme giuridiche. Tuttavia, il diritto comunitario

annovera nel suo campo anche gli elementi tipici del diritto interno (nazionale) e si rivolge sia agli stati membri

che ai privati. Ciò è dovuto al fatto che gli stessi stati membri hanno trasferito all'Unione Europea una parte della

propria sovranità normativa e amministrativa per la disciplina e la regolamentazione comune di determinate

materie. Il diritto comunitario è composto da trattati (es. Trattato di Maastricht, Trattato di Lisbona), principi

generali, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri, atti atipici. E' invece parzialmente fallito nel

2009, con la bocciatura referendaria di Francia e Paesi Bassi, il processo politico di introduzione di una

Costituzione Europea.

18. Autorità indipendenti e funzioni di regolazione dei mercati

Per “costituzione economica” si deve intendere l’insieme dei principi fondamentali sui quali si basano in un

ordinamento giuridico ( per eccellenza, quello statale) i particolari istituti giuridici che reggono i processi di

produzione e distribuzione della ricchezza. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nota anche

come AGCM, è un'autorità amministrativa indipendente ha i seguenti compiti:

1)vigilanza contro gli abusi di posizione dominante,

2)vigilanza di intese e/o cartelli che possono risultare lesivi o restrittivi per la concorrenza,

3)controllo delle operazioni di concentrazione (fusione o take-over) che superano un certo valore, comunicate

all'Autorità, che ne valuterà l'impatto sul mercato,

4)tutela del consumatore, in materia di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità

ingannevole,

5)valutazione e sanzionamento dei casi di conflitto d'interesse dei componenti del Governo.

19. Gli enti pubblici gli enti pubblici si possono dividere in diverse categorie , ad esempio vi sono enti pubblici territoriali come provincia, comune, regione oppure enti non territoriali come l inps(istituto nazionale previdenza sociale) o l'agenzia dell’ entrate. Sono sotto il controllo dello stato e all’ 'interno di essi vi è la pubblica amministrazione, uno dei principali compiti di questi enti è di essere a disposizione del cittadino. Classificazione degli Enti 1)Enti Autonomi: enti che svolgono importanti attività per un altro ente pubblico territoriale, in particolare per lo Stato (es:Camere di Commercio, SIAE). Caso particolare è costituito dalle Autonomie funzionali, enti a cui possono essere conferiti funzioni e compiti statali (università; istituzioni scolastiche). 2)Enti Pubblici Economici: istituiti quando l’ordinamento considera di pubblico interesse la presenza di un soggetto sul mercato. Ad essi vengono riconosciuti poteri autoritativi. Agiscono con gli strumenti del diritto comune. La tendenza legislativa è quella di operarne la trasformazione in SpA (es. aziende speciali, enti strumentali di Comuni e Province, equiparati ad alcuni consorzi).

c) La fase costitutiva. È quella in cui si decide il contenuto dell'atto e si provvede alla sua formazione ed emanazione. Si riscontrano atti quali accordi preliminari (nel caso in cui l'atto debba essere emanato di concerto tra più autorità), deliberazioni preparatorie, designazioni, autorizzazioni, proposte, pareri ecc. Al termine di tale fase l'atto è formato e perfetto, ma manca di efficacia poiché al conferimento di tale definitiva qualità è preordinata l'ultima fase. d) La fase integrativa dell'efficacia. È distinta in due momenti: quello del controllo dell'atto e quello della comunicazione, stadio finalizzato a comunicare l'atto agli interessati. Se l'atto è recettivo la comunicazione è obbligatoria e in sua mancanza il provvedimento adottato non produce alcun effetto; se non lo è la comunicazione è finalizzata a consentire agli interessati un'eventuale impugnativa, ma anche in sua mancanza produce comunque gli effetti cui è destinato. Oggetto L'oggetto è la res su cui l'atto amministrativo incide. Causa La causa è la finalità tipica di pubblico interesse prevista dall'ordinamento per l'atto. Motivazione ragioni che hanno spinto l’amministrazione ad adottare quel provvedimento Forma è un elemento che si lega alla dichiarazione, determinato per legge Destinatario:È l’organo pubblico o il soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento. Il destinatario deve essere determinato o determinabile: la sua mancanza determina la nullità dell’atto, l’errata individuazione comporta l’annullabilità.

25. I servizi pubblici i servizi pubblici sono quei servizi che lo stato mette a disposizione ai cittadini. Tipologie di servizi pubblici: a)essenziali: l’art.43 C. si occupa della riserva operata con legge allo Stato, ad enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti di determinate attività ed individua, quale oggetto della riserva, le imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali (si esclude la libertà di iniziativa economica); b)indispensabili: sono finanziati dalle entrate fiscali che integrano la contribuzione erariale; c)sociali: finalizzati alla tutela del benessere della persona; d)universale: insieme minimo di servizi disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e ad un prezzo accessibile. 26. I contratti pubblici Gli enti pubblici godono della capacità giuridica di diritto privato e possono utilizzare gli strumenti di diritto comune per svolgere la propria azione e per conseguire i propri fini. L’amministrazione ha la capacità giuridica di stipulare contratti di diritto privato, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge; essa però, può agire utilizzando gli strumenti privatistici soltanto nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche. L’attività contrattuale è disciplinata in primo luogo dal diritto privato, ma è altresì sottoposta a regole di diritto amministrativo. L’espressione evidenza pubblica, utilizzata per descrivere il procedimento amministrativo che accompagna la conclusione dei contratti della pubblica amministrazione, indica appunto il fatto che questa fase deve svolgersi in modo da esternare l’iter seguito dall’amministrazione, anche al fine di consentirne il sindacato alla luce del criterio della cura dell’interesse pubblico. Tale procedura è caratterizzata dalla presenza di atti amministrativi mediante i quali l’amministrazione rende note le ragioni di pubblico interesse che giustificano in particolare l’intenzione di contrattare, la scelta della controparte e la formazione del consenso. La normativa fondamentale in materia di contratti dei soggetti pubblici è costituita dalla legge di contabilità dello Stato e dal relativo regolamento e dalla legge di unificazione in materia di lavori pubblici. Gli appalti di lavori pubblici sono disciplinati dalla legge 109/1994 (c.d. legge “Merloni”, modificata dal D.L. 101/1995 convertito in legge 216/1995), dalla legge 415/1998 e dalla legge 166/2002 e dal D.Lgs 406/1991 (in gran parte abrogato dal d.p.r. 554/1999). Gli appalti di lavori concernenti i beni culturali sono disciplinati dal D.Lgs.30/2004. Gli appalti di servizi sono disciplinati dal D.Lgs 358/1992, modificato dal D.Lgs 65/2000. Gli appalti di forniture sono disciplinati dal D.Lgs 358/1992, modificato dal D.Lgs 402/1998. Gli appalti nei settori esclusi sono disciplinati dal D.Lgs 158/1995. Di rilievo sono poi le direttive comunitarie 2004/18/CE e 2004/17/CE. Con riguardo ai riflessi sul bilancio dell’ente, si opera la distinzione tra contratti attivi (se mediante essi l’amministrazione si procura entrate: vendite, locazioni e così via) e contratti passivi (attraverso i quali l’amministrazione si procura beni e servizi: tali contratti comportano l’erogazione di spese). 27. La responsabilità e la pubblica amministrazione Con la locuzione “responsabilità amministrativa” si suole intendere soltanto quella in cui incorre il soggetto persona fisica avente un rapporto di servizio con un ente pubblico, il quale, in violazione di doveri da tale rapporto derivanti, abbia cagionato un danno alla pubblica amministrazione. Il sistema delle responsabilità nella P.A. si articola in differenti tipologie: civile, penale, amministrativa.

IV. Le persone e gli organi politici degli ordinamenti giuridici

28. Il circuito dell’indirizzo politico

29. I sistemi elettorali e il potere legislativo del popolo I sistemi elettorali, tradizionalmente, si distinguono in relazione alle formule elettorali adottate (il metodo, appunto, stabilito per l’attribuzione dei seggi) che possono essere maggioritarie: i seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; oppure proporzionali: i seggi sono attribuiti in proporzione alla percentuale dei voti ottenuti dai partiti. Un cittadino ha 2 diritti in materia elettorale: L'elettorato attivo è definito come la capacità di votare. Esso è subordinato al possesso di due requisiti positivi, cittadinanza italiana e maggiore età (per le elezioni del Senato della Repubblica si può però votare solo e soltanto se si sono compiuti i 25 anni). L'elettorato passivo è invece definito come la capacità di essere eletto. Il principio generale è quello dell'eleggibilità di tutti gli elettori, salvo restrizioni particolari previste dalla Costituzione (compimento del 25esimo anno di età per essere eletti alla Camera dei deputati e compimento del 40esimo anno di età per essere eletti al Senato della Repubblica). vi è anche il referendum che può essere: abrogativo disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati; Il referendum manipolativo invece consente di accelerare i tempi ed avere una nuova legge e cioè manipolare le leggi vecchie. . Il Parlamento italiano Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa e del controllo politico sul governo. È un parlamento bicamerale composto dalla Camera dei deputati (Montecitorio) ed il senato (Palazzo Madama). Il parlamento ha: -funzione legislativa (emanare le leggi) -funzione di controllo e indirizzo nei confronti del governo -funzione di inchiesta (fare indagini ed esami su materie di pubblico interesse... La funzione legislativa, come afferma l'articolo 70 della Costituzione, è esercitata collettivamente dalle due camere (bicameralismo perfetto). Il presidente di una delle due camere presenta l'iniziativa di legge, per l'approvazione sono previsti un procedimento orinario e due procedimenti abbreviati, all'approvazione la legge deve essere promulgata dal presidente della repubblica e pubblicata sulla gazzetta ufficiale, il sedicesimo giorno la legge entra in vigore. Questi procedimenti sono: REFERENTE:all’interno di ciascuna camera ci sono particolari commissioni composte da soggetti che prima analizzano il testo e dopo averlo corretto passa alla camera di appartenenza per l’approvazione. DELIBERANTE: la commissione interna di ciascuna camera oltre ad analizzare il testo lo approva senza mandarlo alla camera di appartenenza. REDIGENTE: il testo deve essere analizzato e votato insieme alle 2 camere. 31. Il governo della Repubblica Il governo ha poteri di indirizzo politico,poteri esecutivi e poteri legislativi. Il potere di indirizzo politico consiste nel stabilire quali sono i fini dell’attività statale. Il governo e il parlamento condividono tale potere in quanto pure avendo compiti differenti non posso non condividere le scelte fondamentali di un paese. Il potere di indirizzo politico si sostanzia in numerosi atti formali e anche non formali, quali la presentazione dei disegni di legge, la approvazione dei decreti- legge e decreti legislativi, interventi in manifestazioni pubbliche interviste, partecipazioni a conferenze internazionali. Possiamo suddividere due poteri principali : 1)Il potere esecutivo si sostanzia nella trasformazione delle leggi approvate dal parlamento in esecuzioni concrete del loro contenuto. La legge che è stata votata dal parlamento ad esempio le aliquote dell’IRPEF, ma è il ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce quando e come pagare tali imposte. E’ il Parlamento che ad esempio stanzia i fondi per le opere pubbliche ma anche qui c’è un ministrò che i questo caso è il Ministro delle infrastrutture a realizzare la costruzione di strade e ponti. Le modalità di esecuzione di queste attività sono contenute nei regolamenti del Governo dei Ministeri, che sono importati fonti secondarie del diritto. 2)Il potere legislativo che consente nell’emanazione in concorso con il paralamento, di fonti primarie deldiritto che sono: - Decreti leggi possono essere emanati dal Governo solo i casi straordinari di necessità e urgenza, entrano in vigore appena pubblicati sulla Gazzetta ufficiale ma perdono efficacia fin da subito se il governo non li converte in legge entro 60 giorni.

  • Decreti legislativi nascono sulla base di una legge ordinaria del parlamento che fissa principi,criteri direttivi e tempi ce il governo dovrà rispettare per emanare il decreto legislativo. Quest’ultima fonte di produzione è utilizzata sempre più frequentemente per regolare problemi tecnici complessi, quali codici, leggi di riforma, leggi di riordino delle norme di settori specifici, per la cui approvazione i tempi del parlamento poterebbero essere troppo lunghi e inconcludenti. Uno dei poteri fondamentali dello stato è il potere esecutivo, che viene esercitato da un preciso organo costituzionale chiamato governo. governare vuol dire indirizzare l’insieme delle azioni collettive ed individuali verso gli scopi ritenuti utili. Chi governa, inoltre, ha l’importante compito di individuare i comportamenti pericolosi da reprimere, privilegiare con idonee normative e adeguate finanziamenti pubblici gli individui, le famiglie o determinati gruppi sociali. L’attività del governo è quindi un’attività di grande responsabilità. FORMAZIONE DEL GOVERNO: 1) Incarico; 2) Nomina dei ministri; 3) Giuramento; 4) Elaborazione del programma di Governo 5) Voto di fiducia. L’incarico spetta al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del consiglio dei ministri. Il Presidente del consiglio accetta con Riserva.

Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo trattato dota l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini. Il trattato di Lisbona definisce in maniera chiara gli obiettivi e i valori dell’Unione Europea: essi sono la pace, il rispetto dei diritti dell’uomo, la giustizia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e lo sviluppo sostenibile. Il trattato garantisce che l’Unione Europea si impegni al fine di: offrire ai cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne; garantire all’Europa uno sviluppo sostenibile, basato su una crescita economica equilibrata, sulla stabilità dei prezzi e su un’economia sociale di mercato altamente competitiva, al fine di raggiungere la piena occupazione e il progresso sociale, unitamente ad un livello elevato di tutela dell’ambiente; lottare contro l’emarginazione sociale e la discriminazione, nonché promuovere la giustizia e la protezione sociali; favorire la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la solidarietà fra gli Stati membri; continuare l’impegno in favore di un’unione economica e monetaria con l’euro come moneta; conservare e promuovere i valori dell’Unione europea nel resto del mondo e adoperarsi per la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile del pianeta, la solidarietà e il rispetto fra i popoli, un commercio libero ed equo e l’eliminazione della povertà; contribuire alla protezione dei diritti dell’uomo, segnatamente dei diritti dei bambini, all’applicazione rigorosa e allo sviluppo del diritto internazionale, ivi compreso il rispetto per i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite. Eletti direttamente a suffragio universale ogni 5 anni, i membri del Parlamento europeo rappresentano i cittadini dell'UE. Il Parlamento, insieme al Consiglio dell'Unione europea, è una delle principali istituzioni legislative dell'UE. Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali: -la funzione di bilancio; -la funzione di controllo politico; -la funzione di indirizzo; -il potere in materia di politica estera. Il Consiglio dell'Unione europea, detto anche Consiglio UE, è l'istituzione in seno alla quale i ministri di tutti i paesi dell'UE si riuniscono per adottare le normative e coordinare le politiche. si occupa: Approva la legislazione dell'UE Coordina le politiche economiche generali dei paesi membri Firma accordi tra l'UE e gli altri paesi Approva il bilancio annuale dell'UE Elabora la politica estera e di difesa dell'UE Coordina la cooperazione fra i tribunali e le forze di polizia nazionali dei paesi membri. un cenno merita il COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti) : Il COREPER è un comitato composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Unione europea. Il suo compito principale è quello di assistere il Consiglio dell’Unione europea, preparandone i lavori ed eseguendo i compiti che questo gli assegna. Al fine di facilitare il Consiglio nel processo decisionale, il Coreper si attiva generalmente in fase prenegoziale, trattando le proposte e i progetti di atti presentati dalla Commissione al Consiglio.

V. Le persone e la giustizia

35. La magistratura Il terzo potere fondamentale dello stato, quello giurisdizionale, è esercitato dalla magistratura ed è volto a garantire la corretta amministrazione della giustizia in nome del popolo, in autonomia e indipendenza da ogni altro potere. Questa autonomia è garantita dal Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33 membri di cui 3 membri di diritto (Il Presidente della Repubblica, il Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Cassazione) e 30 membri elettivi (20 dei quali eletti dai magistrati nell'ambito degli appartenenti alla categoria e 10 eletti dal Parlamento tra Professori universitari in materie giuridiche e Avvocati). Al Consiglio Superiore della Magistratura spettano le questioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni ai vari uffici, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati. Gli organi ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia ordinaria, civile e penale, sono Il Giudice di Pace. Egli giudica in materia civile sulle cause di minor rilievo. Dal 1° ottobre 2001 è anche un giudice penale, è preposto a giudicare alcuni tra i reati più diffusi contro la persona, quali le percosse, le lesioni e l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui. Il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità; Il Tribunale: è il giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario che comprende il territorio della provincia. Il Decreto legislativo numero 51 del 1998 ha istituito il Tribunale ordinario come Giudice unico di primo grado, salvo alcune competenze minori del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo); Il Tribunale di sorveglianza: decide in materia carceraria; Il Tribunale per i minorenni: il tribunale, in ogni capoluogo ha una sezione dedicata ai minori, il Tribunale per i minorenni, dove si svolgono i processi penali e alcuni processi civili che riguardano i minori; La Corte di Appello: giudica in secondo grado di giudizio sia in materia penale che civile, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Le corti d’appello sono distribuite per ogni capoluogo di regione e nelle città più importanti;

Corte di Cassazione: è l'organo supremo della giustizia e deve assicurare la rigorosa osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Giudica sia in materia civile che penale su ricorso contro le sentenze di appello. Ha sede a Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

36. La giustizia costituzionale Come sappiamo, la nostra Costituzione è rigida perché non può essere modificata con la procedura legislativa ordinaria ma soltanto ricorrendo a una procedura speciale. La rigidità dall' costituzione nasce dall'esigenza di dare alla legge fondamentale dello stato che costituisce il risultato di un "patto" tra le diverse forze sociali, una efficacia maggiore rispetto a una semplice legge ordinaria del parlamento. Quando una costituzione è rigida, le leggi ordinarie no possono essere in contrasto con le norme e principi costituzionali: è necessario quindi che vi sia un organo con il compito di giudicare se una legge ordinaria rispetta la costituzione e, in caso contrario, di eliminarla dall' ordinamento giuridico. In Italia il giudizio sulla legittimità delle leggi e degli altri eventi forza di legge è stato attribuito alla corte costituzionale ( chiamata anche consulta dal nome del palazzo della consulta, a Roma, che è la sua sede). La corte è stata introdotta dalla costituzione del 1948, ma ha iniziato a operare soltanto verso la metà degli anni 50. Nella sua composizione ordinata la corte è formata da 15giudici, che devono essere scelti tra persone con specifiche competenze giuridiche. Nella formazione della corte costituzionale intervengono 3 diversi poteri della stato, ciascuno dei quali designa un terzo dei giudici costituzionali, allo scopo di assicurare alla corte una posizione neutrale o al disopra delle parti. In Particolare: Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica Cinque giudici sono eletti dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto. Cinque giudici sono eletti dalle magistrature di grato più elevato I giudici costituzionali rimangono in carica 9 anni e non sono rieleggibili al termine del loro mando. Prima della riforma realizzata nella seconda metà degli anni 60, l'incarico durava dodici anni e i giudici della corte non erano immediatamente rieleggibili, cioè potevano essere rieletti ma non subito dopo la scadenza del loro mandato. La carica di giudice costituzionale inizia a decorrere dal momento del giuramento di osservare la costituzione e le leggi della Repubblica e termina automaticamente quando scadono i 9 anni; per i giudici costituzionali, quindi, non è consentita la continuazione temporanea delle funzioni fino alla nomina del loro successore. I giudici costituzionali devono eleggere tra loro il presidente della corte costituzionale, che rappresenta la corte e ne coordina le attività. Il presidente rimane in carica 3 anni ed è reggibile come presidente, fino alla scadenza del suo mandato come giudice costituzionale. Ai membri della corte costituzionale viene riconosciuto uno status giuridico particolare. A garanzia della loro indipendenza e imparzialità. I giudici costituzionali non possono essere perseguiti, anche dopo la scadenza del loro mandato, per lo opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e fino a quando rimangono in carica, non possono essere arrestati o sottoposti ad altre misure restrittive della loro libertà personale senza l'autorizzazione della corte costituzionale. I giudici costituzionali possono essere sospesi o rimossi dal loro ufficio soltanto per sopravvenuta incapacità o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni e in seguito a una deliberazione della stessa corte costituzionale In considerazione delle funzioni che è chiamato a svolgere, è prevista una incompatibilità della carica di giudice costituzionale con qualsiasi altra carica, pubblica o privata, nonché il divieto di svolgere attività. 37. La giustizia comunitaria La Corte di giustizia è l’istituzione giurisdizionale dell’Unione europea e assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. La Corte ha sede in Lussemburgo e comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Tale istituzione non va confusa con la Corte dei diritti dell’uomo che ha sede a Strasburgo ed opera nel contesto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro (27 giudici) e da 8 avvocati generali, tutti designati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato rinnovabile di sei anni. I membri della Corte sono scelti fra giuristi che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali o che siano giureconsulti di notoria competenza. Il Tribunale conta almeno un giudice per Stato. Lo statuto, che stabilisce il numero dei giudici, prevede attualmente che il Tribunale è composto da 27 giudici. Lo stesso statuto può, inoltre, prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali. I giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati per sei anni e vengono scelti fra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e che posseggano le capacità richieste per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Il Trattato di Nizza ha inoltre previsto la possibilità di creare camere giurisdizionali, da affiancare al Tribunale , specializzate in determinate materie. In questo contesto è stato istituito il Tribunale della funzione pubblica, che si compone di 7 giudici scelti dal Consiglio a maggioranza qualificata. E’ operativo dal 2005. La Corte di giustizia ha il compito di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati su cui si fonda l’Unione europea e delle disposizioni adottate dalle istituzioni europee competenti. La sua posizione di "custode del diritto" in sede di interpretazione e di applicazione dei Trattati le ha permesso di svolgere un ruolo essenziale nello sviluppo dell’ordinamento giuridico dell’Unione. In particolare, essa ha, per un verso, definito i principi di base del detto ordinamento e, per altro verso, ha colmato le lacune esistenti nel

Il processo ha inizio con la presentazione di un atto, un ricorso giurisdizionale da parte del privato al giudice amministrativo. Per presentare il ricorso,il privato deve dimostrare di avere un interesse a ricorrere. Il principio della domanda governa non solo la fase di iniziativa del processo amministrativo ma anche la fase istruttoria nel corso della quale il giudice acquisisce la conoscenza della situazione di fatto sulla quale è chiamato a decidere. L’atto con il quale il giudice decide è la sentenza che può essere: Rito F 0 E 0F 0 A 0il giudice definisce il giudizio senza stabilire se il ricorrente abbia ragione o torto Di merito F 0 E 0il giudice amministrativo risolve la controversia stabilendo se il ricorso è fondato.

Il ricorso amministrativo è una domanda presentata dal soggetto che vi abbia interesse e rivolta all’autorità amministrativa perché annulli il provvedimento emanato o lo modifichi in alcune parti. Il ricorso amministrativo presuppone: · L’emanazione di un provvedimento dell’amministrazione · La domanda di modifica o di annullamento del provvedimento emanato · L’interesse che colui che presenta il ricorso ha all’annullamento o alla modifica del provvedimento. La differenza tra i ricorso amministrativi e i ricorsi giurisdizionali sta che nei ricorsi amministrativi sono diretti nei confronti di un’autorità amministrativa e decisi con un nuovo provvedimento amministrativo, i ricorsi giurisdizionale invece sono diretti a una autorità giurisdizionale e sono decisi con sentenza. I ricorsi amministrativi sono di tre tipi: Il ricorso per opposizione F 0 E 0F 0 A 0molto raro indirizzato alla stessa autorità amministrativa che ha emanato l’atto. Il ricorso gerarchico F 0 E 0F 0 A 0indirizzato a una autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l’atto Il ricorso straordinario al capo dello stato F 0 E 0rivolto al presidente della repubblica. L’arbitrato è uno strumento con il quale le parti di una controversia, d’accordo, affidano la risoluzione di questa a giudici privati da loro scelti. Gli arbitrati emanano un provvedimento vincolante per le parti.

41. Il contenzioso tributario Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. È attualmente è regolato dal decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il quale, all'articolo 1, comma 2, statuisce che:

« i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile » Con il termine contenzioso tributario viene definito l’insieme di procedure e disposizioni che disciplinano il processo tributario, nelle diverse fasi. Il contenzioso tributario è stato riformato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. È articolato in due autonome e distinte fasi giudizio: un primo grado, celebrato presso le commissioni tributarie provinciali (CTP) con sede in ogni capoluogo di provincia; un secondo grado – di appello – celebrato presso le commissioni tributarie regionali (CTR) con sedi nei capoluoghi di regione e sezioni distaccate in talune provincie. Rispetto alla precedente normativa, quindi, la riforma del contenzioso tributario ha abolito la commissione tributaria centrale, che continua a esistere sino all’esaurimento dei giudizi radicati prima dell’entrata in vigore della riforma del 1992. Avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale nel quale ricadono controversie di natura tributaria tra i contribuenti, da una parte, e l'Amministrazione Finanziaria o gli Enti locali o i concessionari della riscossione, dall’altra parte. L’istituto del reclamo e mediazione in ambito tributario, nasce dalla volontà di decongestionare le commissioni tributarie, ha natura obbligatoria ed è strumentale alla definizione stragiudiziale della controversia o eventualmente all’annullamento dell’atto prima che giunga alla fase contenziosa.

42. La tutela internazionale dei diritti I diritti umani sono i diritti di ogni essere umano. Sono i diritti fondamentali, universali, inviolabili e indisponibili di ogni persona. I diritti umani sono fondamentali in quanto corrispondono ai bisogni vitali, spirituali e materiali della persona. Sono i diritti della persona alle libertà fondamentali civili, politiche, sociali, economiche, culturali. I diritti umani sono universali in quanto appartengono ad ogni essere umano per il solo fatto di essere tale, senza distinzione di razza, di colore di pelle, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. I diritti umani sono inviolabili in quanto sono i diritti di cui nessun essere umano può essere privato. I diritti umani sono indisponibili in quanto sono i diritti a cui nessuno può rinunciare, neppure volontariamente La CEDU La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d'Europa. È stata ratificata (o vi è stata l'adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) del Consiglio d'Europa. In forza della Convenzione che la ha creata, stipulata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore nel settembre 1953, ogni singolo cittadino dell'Europa (si tratta, in questo caso, della "grande Europa" costituita dai 41 Stati membri del Consiglio d'Europa) può rivolgersi ad essa per lamentare la lesione di uno dei diritti

garantiti dalla Convenzione. La Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo, proclamata il 19 settembre 1981

presso l’UNESCO a Parigi, è la versione islamica della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Si è resa

necessaria per il fatto che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non è compatibile con la concezione

della persona e della comunità che ha l'Islam.