Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto africano assistente Marta Bono, Sbobinature di Diritto Comparato

lezione aggiornata nel dettaglio con immagini e facile comprensione del 25.11.22

Tipologia: Sbobinature

2022/2023

Caricato il 28/02/2023

123cba
123cba 🇮🇹

4.2

(17)

12 documenti

1 / 6

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO AFRICANO, Marta Bono
Il diritto africano è estremamente composito e eterogeneo, quasi un ossimoro a causa della
diversità storica e culturale all’interno del continente, il problema è quindi tentare di ridurli ad
unità. Vi è un’incongruenza di fondo tra la lettura occidentale di tale materia e il diritto africano in
quanto le nozioni di “legge” e “regola” spesso non corrispondono alle categorie accidentali, ciò
dipende dalla tendenza europea di associare il diritto allo stato nonostante esso pre-esista al
concetto di stato
diritto spontaneo.
Tale diritto non è necessariamente codificato, Sacco ne parla come “diritto muto”, formato da
una serie di comportamenti che non vengono necessariamente espressi poiché spontanei,
primitivi.
Nel contesto africano vi si trovano tantissime comunità a potere diffuso, “acefale” --> viene
infatti a contatto con il concetto di stato relativamente di recente, cioè con le colonizzazioni.
Il diritto africano per cui risulta enormemente diverso dall’occidentale e per lo studio di ciò è
quindi necessario non assumere una modalità di lettura etnocentrica valutando con il proprio
metodo di visione del mondo.
I colonizzatori, certi della propria superiorità e dell’unidirezionalità del progresso, hanno imposto
il proprio diritto al continente esportando il modello giuridico.
(Es. Il trapianto giuridico democratico presso le popolazioni arabe, le quali con le primavere
arabe dimostrano quanto tale sistema giuridico sia inadatto alla popolazione in questione.)
Il giurista analizza l’africa subsahariana, poiché:
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto africano assistente Marta Bono e più Sbobinature in PDF di Diritto Comparato solo su Docsity!

DIRITTO AFRICANO, Marta Bono

Il diritto africano è estremamente composito e eterogeneo, quasi un ossimoro a causa della diversità storica e culturale all’interno del continente, il problema è quindi tentare di ridurli ad unità. Vi è un’incongruenza di fondo tra la lettura occidentale di tale materia e il diritto africano in quanto le nozioni di “legge” e “regola” spesso non corrispondono alle categorie accidentali, ciò dipende dalla tendenza europea di associare il diritto allo stato nonostante esso pre-esista al concetto di stato diritto spontaneo. Tale diritto non è necessariamente codificato, Sacco ne parla come “diritto muto”, formato da una serie di comportamenti che non vengono necessariamente espressi poiché spontanei, primitivi. Nel contesto africano vi si trovano tantissime comunità a potere diffuso, “acefale” --> viene infatti a contatto con il concetto di stato relativamente di recente, cioè con le colonizzazioni. Il diritto africano per cui risulta enormemente diverso dall’occidentale e per lo studio di ciò è quindi necessario non assumere una modalità di lettura etnocentrica valutando con il proprio metodo di visione del mondo. I colonizzatori, certi della propria superiorità e dell’unidirezionalità del progresso, hanno imposto il proprio diritto al continente esportando il modello giuridico. (Es. Il trapianto giuridico democratico presso le popolazioni arabe, le quali con le primavere arabe dimostrano quanto tale sistema giuridico sia inadatto alla popolazione in questione.) Il giurista analizza l’africa subsahariana, poiché:

-l’influenza religiosa è stata preponderante nell’organizzazione del diritto, per cui è la porzione di territorio accomunato da tal senso -il nord Africa è geograficamente e generalmente più vicino al contesto europeo

  • le zone prese in esame hanno conosciuto il concetto di stato prima dell’arrivo dei colonizzatori con le popolazioni mesopotamiche e egizie. Il PLURALISMO GIURIDICO: una situazione connotata dall'esistenza di una pluralità di ordinamenti normativi di diverso tipo (concorrenti e/o in conflitto) che si mescolano e si mediano secondo il grado di legittimazione che è loro riconosciuto, causando comunque una frattura; Vanderlinder lo definisce sostenendo che “il pluralismo giuridico è la situazione in cui una persona si trova di fronte diversi ed autonomi ordini normativi, per cui la scelta può portare ad un eventuale conflitto con la giurisdizione competente o il diritto applicabile”. Il Pluralismo giuridico deriva principalmente dall’imposizione coloniale dei modelli europei; quindi, lo si trova in varie parti del mondo ed è definito come compresenza di almeno due ordini normativi nello stesso territorio e nello stesso momento storico. Il primo trapianto giuridico effettuato è quindi il diritto amministrativo, di seguito quello giudiziario (applicato solo agli europei, inapplicabile agli africani) poiché i giudici stessi divengono gli europei, allo stesso tempo si sente l’esigenza di nascere un diritto spontaneo da parte della popolazione colonizzata a causa in primis dei problemi di comunicazione --> il diritto europeo non è comprensibile per la popolazione locale e la codificazione delle leggi locali in termini tecnico-giuridici non è fattibile. Oltre il diritto ufficiale dello stato; il diritto spontaneo, inufficiale vi è anche la presenza del diritto religioso (islamico, civil law) e diritto beduino La forma della convivenza tra questi ordini normativi può quindi variare (potrebbero competere o coesistere):

1. Lo stato riconosca la presenza di altri ordini normativi e intenda rispettarli e preservarli,

ottenendo quindi il riconoscimento di essi.

2. Lo stato rinnega gli altri ordini, ma questi possono sopravvivere nel diritto sommerso.

3. Lo stato ignora gli altri ordini normativi o ne è inconsapevole

*la possibilità di scelta del singolo, soprattutto nelle istituzioni private (quali la famiglia), è inevitabile. Lo studio del pluralismo giuridico permette di conoscere la differenza tra il “law in the books” e “law in action” in quanto il diritto è frutto di una popolazione, per cui può capitare che il diritto trascritto non corrisponda al diritto vivo e attuato nelle comunità sociali. L’approccio pluralista permette quindi una visione totalitaria del diritto in vigore e di quello teorico. I metodi impiegati nello studio del diritto africano:

· METODO STRATIGRAFICO: nasce in Italia ed è ideato su misura del diritto africano per

l’esigenza di studiare vari livelli. 1. strato diritto spontaneo 2. strato diritto religioso 3. diritto coloniale 4. diritto post-coloniale 5. diritto del XXI sec.

· TEORIA DEI FORMANTI: vi è una difficoltà nell’identificazione di essi ma la varietà dei

formanti permette l’applicazione anche di questa metodologia, il criptotipo linguistico è fondamentale per l’analisi del diritto africano.

· CIRCOLAZIONE DEI MODELLI GIURIDICI: a causa della colonizzazione sono

molteplici i modelli giuridici trapiantati per cui il movimento di essi va studiato per identificare la loro permanenza nel territorio.

Il soprannaturale decreta la soluzione della controversia, se la legittimazione è sacrale tramite processi non razionali, allora l'individuo è decretato innocente, in ugual modo nella situazione opposta. --> la relazione fra i consociati subisce anche l'influenza del soprannaturale. WITCHCROFT ACT ZAMBIA: (Aprile 1980) è una circolare emessa da una corte locale che disponeva istruzioni per i casi di stregoneria e sostiene che in quanto africani il popolo abbia certe credenze identificabili come parte e vita del loro essere. Il modo in cui l'africano si relaziona alla terra è similare al modo in cui i romani si relazionavano ai templi e ai diritti degli dei intesi come personalità giuridica, i popoli dell'Africa subsahariana non utilizzano quindi la scrittura per redigere norme giuridiche così come la personalità del capo gruppo che regola i rapporti ma non in termini contrattuali o normati, non ci sono degli esperti in termini di conoscenza del diritto.

Lo strato religioso

comprende le influenze dei vari tipi di religiosità che hanno avuto impatto sul diritto africano: -il CRISTIANESIMO si diffonde lungo il bacino del Nilo nella prima ondata, in seguito si diffuse nel corso della colonizzazione e più latamente come effetto della predicazione missionaria degli ultimi due secoli, per cui si ritrovano norme cristiane all'interno del matrimonio, filiazione e accesso ai beni ecclesiastici. -l'EBRAISMO si diffonde primariamente in Etiopia e in alcune arie del Nord Africa, in cui le norme giudaiche vennero applicate fino al momento della colonizzazione, nel diritto moderno africano ne rimane molto poco -l'ISLAM penetra a sud del Sahara diffondendosi sulla costa orientale, fortemente combattuto durante le colonizzazioni, pervenuto con le opere missionarie da parte dei viaggiatori del Pakistan, Persia e Arabia e ha lasciato delle forti influenze. L'islam ha un suo diritto, la shari'a parte della dottrina islamica che regolamenta già l'amministrazione dello stato, tollera il diritto tradizionale compatibile con i precetti islamici rimanendo quindi la fonte principale del diritto stesso; le due esperieze giuridiche sono quindi riuscite a coesistere, l'elemento di diversità riguarda la proprietà che dall'islam è inteso come diritto individuale a dispetto del diritto tradizionale. -l'INDUISMO arriva per via di una forte immigrazione dal continente indiano del XVI sec. si tratta di un diritto fortemente identitario, ad oggi il diritto indù di famiglia è riconosciuto in Kenya, Uganda, Mauritius e Sud Africa e in poca parte in Tanzania. Quando è arrivato era molto sentito grazie alla caratteristica identitaria ma la diffusione parziale non permette influenze odierne.

Lo strato coloniale

Con l'intervento coloniale l'Africa cambia, vengono tracciati dei confini, gli stati europei si procurano il controllo di vaste regioni africane facendo di esse delle colonie, i metodi di dipendenza di un territorio erano diversi:

  • COLONIA DIRETTA (direct rules): la colonia apparteneva senza riserve alla potenza europea e la potenza provvedeva a governarla mediante gli organi propri, questo tipo di approccio prevedeva un intento assimilatore in senso politico, culturale e giuridico del suddito coloniale (es. colonie francesi) -COLONIA INDIRETTA (indirect rules): si lasciavano in funzione le strutture pre-coloniali, purchè operassero sotto un controllo più o meno penetrante, degli organi metropolitani (vi era uno spostamento dei pochi che avrebbero dovuto occuparsi delle colonie ds. colonie inglesi) -COLONIA MISTA (es. Italia e Portogallo) IL DIRITTO COLONIALE esso intende disciplinare l'amministrazione e gestione di qualsiasi territorio fuori confine di cui lo stato deteneva il potere e comprendeva: -relazione tra potere e colonia -legge applicabile ai colonizzatori e ai locali Tali leggi sono emanate in loco dagli organi predisposti (governatore) o dall'autorità amministrativa coloniale, tale diritto non si è rapportato nè teneva conto del tradizionale. A causa dell'importazione del diritto europeo si instaura un sistema a doppio binario che vede l'espansione della regola europea a cui alcuni settori si sono aperti pienamente (pubblico, amministrativo e commerciale) altri settori, principalmente i privati non si sono aperti a ciò per cui potevano coesistere entrambi i diritti. Il colonizzatore a conoscenza del diritto tradizionale pone spesso la repugnancy clause (bandisce le leggi consuetudinarie che sono ripugnanti alla giustizia naturale, alla mralità o incompatibilità con le disposizioni di qualsiasi legge scritta). L'esportazione del modello ha quindi costretto a molteplici limiti il diritto africano sulla base dell'incompatibilità di fondo (quali il potere affidato ad un unico capo africano che si sconta alla