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L'evoluzione dei sistemi giuridici religiosi, tra cui quelli islamico, indiano, orientale e africano. Ogni religione ha un proprio ordinamento giuridico, studiato dal diritto comparato delle religioni, che trascede i diritti secolari e le culture in cui si sono sviluppati. Il diritto religioso illumina e aiuta a comprendere meglio il diritto dei Paesi con religioni cristiane, islamiche, ecc. Nel XIX secolo, dopo una sostanziale indifferenza, si è assistito a un rinnovato interesse per i diritti religiosi e al loro ruolo centrale nella scena pubblica.
Tipologia: Appunti
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Ogni religione è tradizionalmente caratterizzata da un ordinamento giuridico che si è sviluppato congiuntamente al nucleo dogmatico che racchiude la religione medesima. Tali ordinamenti/diritti sono studiati dal diritto comparato delle religioni. In applicazione della comparazione in ambito giuridico, il diritto comparato delle religioni non si risolve in alcuno di essi – e la conoscenza dei singoli diritti religiosi è presupposto per poi ricercare analogie, differenze, ecc., fra le modalità attraverso cui i differenti “progetti di salvezza” eterna si sviluppano. Si tratta di diritti che trascendono sia i diritti secolari, sia le culture in cui si sono sviluppati. Ad eccezione della Chiesa cattolica, infatti, i diritti religiosi si sono evoluti in assenza di un assetto istituzionale centrale, di strutture organizzative simili a quelle degli Stati, di analoghi fattori di produzione del diritto (la Chiesa ha pure il codice di diritto canonico). Spesso si assume un atteggiamento eurocentrico: si ragiona assumendo, per gli altri diritti religiosi, i medesimi criteri e parametri che si sono venuti applicando in relazione alla centralità del diritto canonico nell’evoluzione europea. Ancora, il diritto religioso illumina e fa meglio capire il diritto dei Paesi a religione cristiana, islamica, ecc.
Sistema eteronomo : il diritto proviene da un’autorità esterna e superiore all’uomo: Dio (islam, cristianesimo, ebraismo), o inerente all’ordine cosmico (induismo). Fonti : quella principale è costituita dalla volontà divina o dalle leggi dell’universo – questa è la più significativa differenza rispetto agli ordinamenti secolari. Si aprono a una dimensione trascendente. Il sistema giuridico si apre a un al di là che è rilevante e decisivo per la vita terrena del fedele. Ciò introduce nell’ordinamento giuridico religioso elementi non sconosciuti, ma spesso non rilevanti per il diritto secolare/statale (es. il canone 1752 del cod. dir. canonico: la salvezza delle anime, la norma suprema cui tutte le altre norme sono subordinate). Immutabilità : il diritto divino è posto da Dio o rispecchia l’ordine del cosmo. Non può essere modificato da alcuna autorità umana. L’immutabilità è relativa : detto diritto vive nella storia e deve misurarsi con le trasformazioni della società e la sua comprensione dipende da una serie di fattori mutevoli che ne consentono l’adattamento al mutare delle condizioni storiche. Nei diritti cristiano, ebraico e islamico, il potere di dettare la legge che governa la vita degli uomini è attributo del Creatore, di Dio. Nei diritti orientali, si rinvia all’idea di ordine naturale delle cose entro cui si collocano e vanno valutati i comportamenti umani. Anche gli dei sono parte di detto ordine.
Elementi di unità (oltre al fattore religioso):
L’islam genera un ordinamento giuridico confessionale (tende a fini ultraterreni). Il Diritto è interno alla religione. Vi è una parte teologica ( dogmi e precetti cui un musulmano deve credere ) e una precettiva ( shari’a: la strada da seguire). Quest’ultima è quella definita diritto islamico, ma in realtà è parte del fenomeno religioso. Visione totalizzante: trova la sua ragione giustificatrice nella volontà rivelata di Dio, non nella volontà di autorità terrene. Per il Corano (XLV, 18) anche Ebrei e Cristiani hanno la propria shar’ia : “A ognuno di voi abbiamo assegnato una regola e una via, mentre, se Iddio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una comunità unica”. È immutabile : tutto il diritto esistente è stato rivelato agli uomini una volta per tutte. È volontà di Dio e non il prodotto di una società o specchio dei suoi problemi reali. Si distingue dal fiqh : scienza giuridica che studia la legge rivelata, la shar’ia. Mentre questa è posta da Dio, il fiqh è sempre riferito a un individuo, un dottore della legge. Legislatore supremo è solo Dio (e con lui Maometto), all’uomo rimane il fiqh che descrive e dichiara la shar’ia.
Radici (usul) : procedimenti e fonti da cui è tratta la shari’a. Elaborata nel IX sec. Corano : rivelazione divina fatta dall’Arcangelo Gabriele a Maometto. Trascritto nel 656 d.C. dal terzo califfo. È un testo completo: 114 sure , suddivise in versetti e disposte non in ordine cronologico, ma dalla sura più lunga alla più corta. Per i contrasti tra i versetti si applica il criterio abrogativo. Contiene pochi principi giuridici. Mancano, ad esempio, le sanzioni per le violazioni di precetti, è casististico e asistematico: presenta soluzioni di casi pratici sottoposti a Maometto in quanto giudice e risolti sulla base del diritto consuetudinario arabo. Sunna : detti e fatti del Profeta. Interviene quando non si riesca a identificare cronologicamente una rivelazione. Danno una interpretazione cronologica delle rivelazioni al fine di applicare il criterio cronologico. Una tradizione deve essere stata trasmessa da una catena ininterrotta di narratori attendibili e avere per oggetto un comportamento di Maometto, il cui agire è ispirato da Dio. Le raccolte dei detti e fatti sono seguiti da sunniti (coloro che seguono la tradizione), che ritengono come il Corano e la tradizione non possano essere usati da autorità politica per decisioni politiche. Elezione per parte della umma del successore di Maometto. Gli sciiti riconoscono la successione dopo il quarto califfo, Alì: la successione alla guida dell’islam deve seguire la successione dei capi spirituali, ispirati da Dio (imam) che devono discendere dal quarto califfo. Consenso (igma) : la comunità dei fedeli in accordo produce nuovo diritto. Poi è stato ristretto ai soli ulema per evitare eccessive e indiscriminate proliferazioni di regole tra le varie comunità. Gli sciiti non lo riconoscono. Analogia (qiyas) : Trarre da norma, detto, ecc., un principio generale anche per la risoluzione di casi non disciplinati. Convenzione e consuetudine : consente di ampliare la portata e così introdurre norme non previste. Non è vera fonte del diritto. Rami (furu) : partizioni del diritto degli ulema (dottori). I rami derivano dalle radici, comprendono alcune categorie riscontrabili anche nelle categorie del diritto occidentale (es. diritto pubblico, diritto penale, diritto processuale, parte del diritto civile).
Consuetudine: non è parte del fiqh (diritto). Ciò, perché avrebbe significato intaccare un caposaldo del diritto islamico: la sua uniformità per tutta la comunità dei credenti. È tollerata se non contrastante con il diritto islamico. In tale caso: completa il diritto musulmano. Convenzione: poiché poche sono le norme cogenti derivanti dalle fonti, ampio spazio è lasciato alla libertà negoziale e all’autonomia privata. Può apportare numerose modificazioni alle norme che sono poste dall’Islam (es.: auto-ripudio della donna). Stratagemmi giuridici e finzioni: la shari’a è pervasa da formalismo, richiede sia rispettata la lettera della legge, piuttosto dello spirito (elusione del prestito ad interesse, che è vietato; divieto di concludere contratti di assicurazione: è vietato incassare i premi). Fonti politiche : secondo la concezione islamica, il monarca o le assemblee rappresentative sono non padroni del diritto, ma al servizio di esso. Di qui sorge il divieto di legiferare ma non di emanare atti amministrativi e “circolari” per la interpretazione delle norme.
Rilevanza del diritto islamico per il diritto costituzionale XIX secolo fino a crollo impero ottomano. Recupero dei valori dell’islam tradizionale in opposizione alla decadenza dell’impero ottomano (wahbismo). Ritorno all’islam originario, al Corano, in ambito religioso e giuridico. Califfato: la comunità (umma) è governata dal califfo, capo temporale del potere esecutivo, capo unico, vicario e successore di Maometto: il califfo o imam. La nomina del califfo ha natura contrattuale: contratto di imamato. La umma attribuisce un mandato di governo al designato: a) mediante elezione da parte di chi è irreprensibile e, quindi, in grado di riconoscere in un individui i requisitit necessari per essere califfo; b) designazione del successore; c) occupazione del potere (la tirannia è meglio dell’anarchia). Al califfo spetta il titolo di principe dei credenti (amir): protegge la comunità, osserva e fa osservare la legge religiosa, amministra la giustizia, può essere rimosso se compie atti contrari alla religione. Non ha poteri legislativi né è è un vero capo religioso, non vi è teocrazia. 1920 (mandato su Medio Oriente) – 1948 (creazione Stato di Israele) : imposizione dei modelli costituzionali occidentali. La reazione al colonialismo è infatti la nascita dei nazionalismi locali. 1948 – 1967. Tentativo fallito delle classi dominanti arabe subordinate alle potenze occidentali. Si avvia il tentativo di unificazione dei paesi islamici sotto la guida del movimento panarabista di Nasser: libertà, socialismo e unità soni i cardini del progetto (c.d. socialismo arabo, che non è marxista) Il fallimento del trapianto dei modelli occidentali, la corruzione del sistema e l’assenza di forze politiche organizzate comportano come conseguenza il rafforzamento degli eserciti. 1967 – oggi Crisi ideale arabista di Nasser, osteggiata dall’Arabia Saudita. Sconfitta nella guerra dei 6 giorni contro Israele, il fallimento del socialismo arabo, ritorno ai nazionalismi; fondamentalismo.
È il frutto di un processo culturale che ha costruito l’induismo come una religione unitaria. In realtà l’induismo abbraccia un fascio di tradizioni religiose autonome (jainisti, sikh e buddhisti). Anche i tre grandi elementi unificatori (Veda, caste, kharma), non sono presenti in tutte le comunità che si qualificano indù. Non è il diritto dell’India, dove è applicato in negativo: si applica in materia di statuto personale se non si è cristiano, ebreo, musulmano, parsi ed a chi non abbia provato di essere destinatario di un diritto diverso. Storicamente era un sistema completo. Con le dominazioni ha subito integrazioni e oggi in India vede ridotta la sua portata. Ampie parti sono infatti di diritto statale (o di origine occidentale).