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Una panoramica storica e giuridica sul concetto di privacy e i suoi diritti correlati, partendo dalle origini del right to privacy negli stati uniti d'america con warren e brandeis, fino alle convenzioni europee e le direttive ue che hanno portato alla nascita del vero e proprio diritto alla protezione dei dati personali. Il testo illustra casi giuridici chiave, come quello della principessa soraya, e le principali norme e regolamentazioni in materia.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Diritto americano : le origini del Right to privacy 1890 Warren e Brandeis pubblicavano un articolo The right to privacy 1928 Brandeis , giudice della corte suprema definì la privacy come un generale diritto costituzionale “ ad essere lasciato solo” Caso del Cunnecticut la corte suprema colpì una legge dello stato che proibiva il controllo delle nascite sulla base dell’inviolabilità della vita privata matrimoniale. 1972 Massachusetts considerava illegale la vendita di contraccettivi a persone non coniugate, la corte suprema si pronunciò e stabilì una concezione della privacy 1973 interruzione di gravidanza 1990 rifiutare trattamenti medici Diritto Europeo Primo fattore di spinta alla positivizzazione di un diritto alla protezione dei dati personali Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 1950: art 8 recita: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare , del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non vi può essere ingerenza da parte di un autorità pubblica a meno che tale ingerenza non sia prevista dalla legge finalizzata alla sicurezza pubblica, nazionale e alla prevenzione di reati. Art 10 recita: ogni persona ha diritto alla libertà di espressione , tale diritto include la libertà di opinione e libertà di ricevere o comunicare informazioni senza ingerenza di autorità pubbliche. L’esercizio di tale diritto comportano doveri e responsabilità e può essere sottoposto a restrizioni o sanzioni nei casi previsti dalla legge nel caso di tutela di sicurezza pubblica. Il testo dei due articoli rappresenta lo sfondo su cui va collocata la nascita della protezione dei dati personali. Convenzione di Strasburgo 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali Spinta determinante per la configurazione di un vero e proprio diritto alla protezione dei dati personali. In italia è stata ratificata in ritardo in seguito alla legge 675/1996. Direttiva 95/46/CE L’obiettivo è la predisposizione di un adeguato livello unitario di tutela tra i diversi stati membri, al fine di rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali attraverso: da un lato del divieto di restringere la libera circolazione dei dati personali e dall’altro di garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali. È fatto obbligo agli stati membri di precisare le condizioni dei dati personali:
Requisito fondamentale è il consenso della persona interessata al trattamento accanto ad una serie di strumenti pervisti quali: opposizione, rettifica, accesso e cancellazione. Direttiva 2002/58/CE Nel 2002 il legislatore comunitario è intervenuto per occuparsi della materia già disciplinata dalla direttiva 97/66, che aveva applicato la direttiva 95/46 al settore specifico delle telecomunicazioni. La direttiva del 2002 lascia inalterato l’equilibrio esistente tra il diritto del cittadini alla vita privata e la possibilità degli stati membri di prendere provvedimenti qualora previsti dalla legge. La norma centrale della direttiva del 2002 sembra essere l’art 5, che stabilisce l’obbligo degli stati membri di assicurare mediante disposizioni nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica e i servizi di comunicazione accessibili al pubblico, nonché i dati relativi al traffico. Deve essere vietato: l’ascolto, memorizzazione e qualsiasi altra forma di sorveglianza senza consenso degli interessati salvo eccetto quando sia previsto dalla legge. Ordinamento italiano Decreto legislativo n 196/2003 codice in materia di dati personali La tutela dinanzi al garante per la protezione dei dati personali è stata disciplinata dal decreto legislativo 196/2003 denominato codice in materia di dati personali. Il trattamento dei dati sensibili registra in tale decreto legislativo un rafforzamento delle garanzie. Il decreto ha stabilito all’art. 1: Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e recita all’art.2: il presente testo unico di seguito denominato codice , garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché alla dignità. Sostituisce la precedente normativa n 675 del 1996 Sentenza Soraya Il vero precedente viene individuato nel caso della principessa Soraya: un settimanale attento alla vicende personali di famiglie reali , aveva raccolto ai fini della pubblicazione foto che ritraevano la principessa in compagnia di regista all’interno della sua villa, proprio in seguito alla propensione da parte dell’imperatore di persia a corrisponderle una rendita a condizione della sua fedeltà. Il tribunale accolse la richiesta del sequestro del settimanale per violazione del diritto all’immagine, alla riservatezza e al domicilio. La corte riformò la decisione del primo giudice e affermò il risarcimento del danno , la responsabilità civile del settimanale e per la prima volta la Corte precisò che la libertà di informazione e di manifestazione del pensiero devono essere esercitate entro i limiti costituiti dalla verità del fatto esposto e soprattutto nella riservatezza e onorabilità della persona. La corte in questa sentenza riconosce la riservatezza quale diritto soggettivo assoluto, autonomo e diverso rispetto a quelli relativi ai cosiddetti segni distinti della personalità o altri aspetti della vita privata. Mezzi di tutela: risarcimento del danno. Già l’art 18 della legge n 657/1996 prevedeva che chiunque arreca danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art.2050 c.c. L’applicazione dell’art. determina una presunzione di responsabilità che è superabile con la prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. Tra l’altro l’evento dannoso deve essere provato dal danneggiato, il cui danno può avere natura patrimoniale o biologico. Oltre all’obbligo risarcitorio sono previste sanzioni di carattere penale ed amministrativo.