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Diritto Amministrativo 2 RISPOSTE APERTE - in ordine ALFABETICO
Tipologia: Panieri
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-Gli effe( della sentenza di annullamento: Il processo amministrativo è sostanzialmente impugnatorio, con conseguenza che la sentenza di annullamento in tutto o in parte è considerata l’espressione tipica della giurisdizione amministrativa. Circa il fondamento della sentenza di annullamento si sono formate due diversi orientamenti: uno che considera il nucleo della sentenza di annullamento identificandolo con l’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato in relazione ai vizi dedotti in ricorso ed un secondo che riconduce la sentenza di annullamento alla necessità di tutelare un determinato interesse con la conseguenza che la sentenza non accerterebbe solo la illegittimità dell’atto impugnato ma anche la lesione della posizione giuridica dedotta, vale a dire l’interesse legittimo, che rimarrebbe pertanto l’oggetto principale del ricorso. Da tali orientamenti si rileva che: l’accertamento è essenziale e come tale ineliminabile momento della sentenza di accertamento e che l’annullamento elimina l’atto impugnato ma non il potere di espressione della P.A. che potrà essere nuovamente esercitato dopo la sentenza. La sentenza di annullamento produce tre tipi di effetti: effetto eliminatorio – effetto ripristinatorio – effetto conformativo — Gli inciden4 nel giudizio : Come nel processo civile una serie di eventi può incidere sullo svolgimento del giudizio condizionandone l’ulteriore corso a procedimenti davanti ad altri giudici o comunque impedendo il proseguimento del giudizio fino al compimento di ulteriori atti di impulso processuale delle parti. Questi eventi possono determinare la sospensione o l’interruzione del giudizio e la loro disciplina è dettata solo sommariamente dal codice di processo amministrativo, perché in generale sono richiamate le norme del codice di procedura civile. Può essere sospeso anche quando il collegio rileva una questione di legittimità costituzionale ed è inoltre previsto il regolamento preventivo di giurisdizione (con ordinanza) per l’interruzione si fa riferimento a quanto previsto dal codice di procedura civile (art. 299 ss causa di morte o perdita della capacità di stare in giudizio oppure radiazione o sospensione del procuratore) — I casi di revocazione: L’art.106 c.p.a. ammette nei confronti delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato il rimedio della revocazione. Le disposizioni del codice sono molto scarne: per quanto riguarda i casi di revocazione non è dettata una disciplina specifica per il processo amministrativo, ma è fatto rinvio al c.p.c. (art. 395) I casi di revocazione riguardano: -la sentenza che sia effetto di dolo di una parte in danno dell’altra.- La sentenza riconosciuta in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza. -Il caso di ritrovamento dopo la sentenza di uno o più documenti decisivi che la parete non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.- La sentenza che sia affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. -La sentenza contraddittoria con altra sentenza passata in giudicato. -La sentenza affetta da dolo del Giudice. — I limi4 esterni della giurisdizione: Per individuare il giudice al quale proporre la domanda, occorre procedere per gradi. In prima battuta, occorre individuare quale giudice sia dotato del potere giurisdizionale (ammesso che ve ne sia uno, nello Stato italiano); a questo scopo soccorrono le regole sulla giurisdizione. Successivamente – una volta appurato che il potere spetta al giudice ordinario (civile) – occorre individuare il giudice (inteso quale ufficio giudiziario e non giudice persona fisica) a cui rivolgere la domanda; a tal fine occorre guardare alle regole di competenza. Quanto al primo profilo, i limiti della giurisdizione ordinaria si definiscono in tre direzioni: a) rispetto alla giurisdizione di giudici stranieri; b) rispetto alle giurisdizioni speciali; c) rispetto agli altri poteri dello Stato. Le ipotesi sub a) e c) individuano i cd. limiti esterni della giurisdizione. —I limi4 interni della giurisdizione: Il tema dei limiti interni della giurisdizione ordinaria, attiene all’individuazione dei poteri che il giudice civile nelle controversie di sua competenza può esercitare nei confronti dell’amministrazione. Si tratta quindi di stabilire quali pronunce possono essere assunte dal giudice civile nelle controversie sui diritti soggettivi rispetto alla pubblica amministrazione. La legge di abolizione del contenzioso amministrativo vieta al giudice ordinario di revocare o modificare l’atto amministrativo. La garanzia non può riguardare l’amministrazione in quanto tale, ma l’atto amministrativo e pertanto la dove l’amministrazione non eserciti un potere previsto dalla legge non si può ammettere alcuna limitazione ai poteri del giudice — I limi4 ogge(vi del giudicato amministra4vo: I limiti oggettivi del giudicato sono quelli che riguardano la causa petendi e l'oggetto della sentenza. Nel giudizio di legittimità , gli effetti del giudicato amministrativo sono circoscritti all’atto amministrativo impugnato, per cui è esclusa la sua applicazione ad un atto diverso; vengono, però , travolti dal giudicato amministrativo tutti gli atti consequenziali a quello impugnato, anche se non abbiano formato oggetto di ricorso. Gli effetti del giudicato amministrativo sono circoscritti ai soli motivi posti a base della decisione. Nei casi, invece, di giurisdizione esclusiva che investono, non un atto ma un rapporto, il giudicato amministrativo investe il dedotto ed il deducibile. — I limi4 sogge(vi del giudicato amministra4vo; Per quanto riguarda i limiti c.d. soggettivi del giudicato ,la decisione giurisdizionale ha efficacia solo nei confronti delle parti del giudizio in forza del principio di cui all’art 2909 c.c. il giudicato amministrativo non esplica efficacia rispetto ai soggetti che non abbiano agito in difesa delle loro posizioni nei termini stabiliti. La P.A. può estendere il giudicato ai soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei ricorrenti. Al principio di efficacia inter partes del giudicato sono previste due eccezioni relative agli atti indivisibili e ai regolamenti. — I mezzi di prova nel giudizio amministra4vo: Nel processo amministrativo come espressamente sancito dall’art. 63 !° comma c.p.a. vale il principio generale sancito dall’art. 2697 c.c. sull’onere della prova. Una cosa è enunciare un fatto come sussistente ed invocarlo a sostegno delle proprie conclusioni, altra cosa è dimostrare la realtà storica di quel fatto. La parte che contesta la legittimità di un provvedimento deve fornire la prova dei fatti a sostegno della propria contestazione e la mancanza della prova determina la soccombenza. I giudice, a differenza di tesi del passato, può nell’ambito dei suoi poteri istruttori chiedere ed utilizzare mezzi di prova, non può utilizzare tali poteri solo nel caso in cui la prova dei fatti siano già nella disponibilità del ricorrente e questi potrebbe senz’altro fornirli e l’intervento del giudice servirebbe solo a sanare una negligenza processuale. — I mo4vi aggiun4: Il ricorso per motivi aggiunti è un istituto di origine giurisprudenziale, non previsto quindi originariamente dal legislatore. Il motivo che ha spinto la giurisprudenza all'introduzione di questo istituto è essenzialmente quello di temperare il principio dell'oggetto rigido presente nel processo amministrativo.I requisiti perché si possa esperire il ricorso per motivi aggiunti sono essenzialmente due: -che il privato non conoscesse gli atti censurati fin dal momento della proposizione del ricorso introduttivo a causa di un comportamento dell’amministrazione. -che il ricorso sia diretto ad impugnare il medesimo provvedimento dedotto con ricorso introduttivo, o un provvedimento ad esso connesso. I motivi aggiunti devono essere notificati alle altre parti entro 60 giorni dalla conoscenza dei nuovi documenti. — I nova in appello: l’art. 104 de c.p.a. disciplina le c.d. nova in appello (nuove domande ed eccezioni). In merito è stabilito che non possono essere proposte nuove domande, ne nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Possono tuttavia essere richiesti gli interessi ed
accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. Inoltre non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati. Viene inoltre richiamato l’art. 34 comma 3 per il quale se nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il Giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste interesse ai fini risarcitori.— I rimedi ammessi nei confron4 delle ordinanze cautelari: L’ordinanza che provvede su una istanza cautelare non fa stato nel giudizio. L’ordinanza è passibile di revoca su richiesta della parte che vi abbia interesse e nel caso di rigetto può essere riproposta. E’ inoltre consentito l’appello al Consiglio di Stato, la cui decisione è assunta con ordinanza nella quale, se accolta, viene richiesto al TAR di fissare a breve l’udienza. — I Tribunali Amministra4vi regionali : Sono istituiti in attuazione dell’art. 125 della costituzione con legge 1034 del 1971. Sono organi di giustizia amministrativa a base regionale: ne è presente uno per regione con sede nel capoluogo regionale. Nelle regioni più popolose sono istituite sedi distaccate presso i capoluoghi di provincia e ad esse sono attribuite le controversie insorte in quell’ambito territoriale. Ogni TAR è composto da un presidente e da almeno 5 magistrati amministrativi regionali. Il presidente deve rivestire il grado di presidente di sezione di consiglio di stato o di consigliere di stato. I magistrati devono appartenere all’apposito ruolo TAR che comprende solo giudici professionali e a cui si può accedere solo per concorso pubblico. La competenza territoriale del TAR non è derogabile e prevede tre criteri: 1) il criterio generale è quello della sede dell’ente che ha emesso l’atto. 2) efficacia dell’atto (è inderogabilmente competente sulle controversie che riguardano provvedimenti, atti, accordi o comportamenti delle pubbliche amministrazioni. 3) foro del pubblico impiego competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. Vi sono poi competenze funzionali che sono i casi in cui il legislatore attribuisce la competenza a decidere specifiche controversie ad uno determinato tribunale (tribunale del Lazio sede di Roma per le controversie di cui all’art 135 della legge) Tribunale di Milano (controversie relative ai poteri esercitati dall’autorità per l’energia ed il gas). — Il commissario ad acta: Il commissario ad acta , ai sensi della legge italiana è una figura prevista dal codice del processo amministrativo. È un funzionario pubblico e viene nominato dal giudice amministrativo nell’ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare i provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l’amministrazione inadempiente. La sua natura giuridica è duplice poiché da una parte è un ausiliario del giudice e dall’altro un funzionario pubblico. È scelto fra i dipendenti di un’amministrazione che esercita potere di vigilanza nei confronti dell’autorità che ha emanato l’atto impugnato. — Il commissario ad acta e in par4colare la censura dei suoi a(: i l giudice dell’ottemperanza è competente a pronunciarsi su tutte le questioni insorte fra le parti concernenti l’esatta ottemperanza della sentenza, comprese quelle inerenti gli atti del commissario e definendo la relativa procedura ( contestazioni delle parti entro 60gg con reclamo da notificarsi alle altre parti ed al giudice, le contestazioni dei terzi vanno proposte con l’azione ordinaria di annullamento davanti al giudice competente secondo le regole della impugnazione dei provvedimenti amministrativi.) — Il consiglio di Stato: E’ un organo complesso con due ordini di funzioni: a) funzione consultiva generale in materia giuridica amministrativa b) funzioni giurisdizionali amministrative di secondo grado per determinate materie esclusive. E’ composto da sei sezioni: tre consultive e tre con funzioni giurisdizionali. è stata successivamente costituita una sezione sui pareri consultivi per l’esame di schemi normativi sui quali è previsto il parere del consiglio di stato e degli schemi normativi dell’ U.E. per i quali il suddetto parere è richiesto dal Presidente del Consiglio. Gli organi sono: Il consiglio di Presidenza – Il Presidente – Il Presidente aggiunto – Il segretario generale – L’adunanza generale – l’adunanza plenaria. Le ultime modiche rafforzano il potere del Presidente. Il consiglio di stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. Il consiglio di stato decide in materia giurisdizionale con l’intervento di cinque magistrati compreso il presidente. L’adunanza plenaria è composta dal presidente del consiglio di stato che la presiede e dodici magistrati. — Il contenzioso eleAorale: Il contenzioso elettorale preso in considerazione dal c.p.a. concerne lo svolgimento delle operazioni elettorali per le elezioni amministrative (comune e provincie) per le elezioni regionali e per il Parlamento Europeo, per le elezioni politiche è competente la camera della cui elezione si tratta. La legge delega per il riordino della materia non è stata attuata lasciando una forte lacuna nel nostro ordinamento. Il codice prevede due diversi ordini di contenzioso: il contenzioso per gli atti del procedimento preparatorio per le amministrative e regionali (art. 129) ed il contenzioso relativo alle operazioni elettorali (art. 130). In entrambi i casi il giudice esercita i poteri previsti per la giurisdizione di merito e può adottare pertanto atti in sostituzione dell’amministrazione dichiarati illegittimi per esempio correggendo errori dei risultati elettorali. E’ escluso il ricorso straordinario. Per i giudizi amministrativi è competente il tribunale del luogo dell’elezione, per il parlamento europeo è il TAR del Lazio. Il ricorso può riguardare qualsiasi vizio del procedimento elettorale che possa avere determinato una alterazione nella individuazione degli eletti. La sentenza è soggetta a particolari forme di pubblicità e comunicata alle parti. Nei suoi confronti l’appello va presentato nel termine breve di 20 gg ed in caso di appello l’udienza di discussione è fissata in via di urgenza e si svolge secondo le regole del rito ordinario. Per il giudizio elettorale sia di primo che di secondo grado tutti i termini processuali per i quali non sia disposto diversamente sono ridotti a metà — Il decreto ingiun4vo: Anche nel processo amministrativo è previsto l’istituto del decreto ingiuntivo (art. 118) nei casi previsti dall’art. 633 ss del c.p.c. e può essere richiesto da chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o da chi abbia diritto alla consegna di cose mobili determinate e che fornisca del suo diritto una prova scritta. Il ricorso va depositato al TAR competente che si pronuncia con decreto apposto in calce al ricorso. Una volta emesso va notificato alla parte ed è ammessa opposizione con ricorso al medesimo TAR entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso. — Il giudicato amministra4vo: Il processo amministrativo al pari degli altri tipi di processi si conclude con un giudicato. Per valutare gli effetti che comporta il passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo la dottrina distingue fra un giudicato solo interno ed un giudicato anche esterno: nel primo caso la sentenza comporta un vincolo (nel senso che la questione posta in discussione decisa con forza di giudicato non può essere messa in discussione), mentre nel secondo caso la sentenza comporta un vincolo anche rispetto a giudizi diversi, che possono instaurarsi fra le stesse parti e nei quali assuma rilevanza la medesima questione. Le sentenze di rito comportano di regola solo vincoli interni mentre le sentenze di merito si caratterizzano per la loro idoneità a comportare vincoli esterni. Il giudicato amministrativo può avere una duplice accezione: a) giudicato formale , la sentenza acquista valore di giudicato sostanziale. Nei confronti della sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato sono proponibili solo ricorsi per revocazione nei casi previsti dall’art. 395 e l’opposizione di terzo. b) giudicato sostanziale esprime il vincolo per le parti ed aventi causa ed eredi al precetto derivato dal giudizio e pertanto ai sensi dell’art.2909 del c.c. l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti.
la propria giurisdizione in ipotesi di sua competenza. La disciplina del ricorso è dettata dal c.p.c. (art. 362) ossia nel termine di 60 gg dalla decisione notificata del Consiglio di Stato, ovvero di 6 mesi nei casi di non notifica. Di solito si pronunciano le sezioni unite della corte di cassazione, le sezioni semplici decidono se la questione sia identica ad altra pronuncia delle sezioni unite. Su richiesta delle parti, in pendenza di ricorso per Cassazione, il Consiglio di Stato può sospendere in via cautelativa la propria sentenza. — Il ricorso straordinario: Fa parte dei rimedi generali (la cui esperibilità non richiede una disposizione specifica che lo preveda). Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per la Sicilia al Presidente della Regione) è ammesso contro provvedimenti definitivi in relazione soltanto a censure di legittimità per l’annullamento dell’atto impugnato. La sua portata lo ha circoscritto alle sole vertenze devolute al giudice amministrativo. La decisione deve essere preceduta dal parere vincolante del Consiglio di Stato. Va presentata entro 120 giorni e deve essere notificato all’autorità amministrativa che ha emesso l’atto o al ministero competente. Può essere presentato ricorso incidentale. Il ministero competente procede all’istruzione del ricorso e poi trasmesso al Consiglio di Stato per il parere, nel caso di inerzia dei tempi previsti per la trasmissione del parere al Consiglio di Stato è consentito al ricorrente di depositare direttamente il ricorso al Consiglio di Stato stesso. — Il rito abbreviato: L’art 119 disciplina una serie di ricorsi che investono particolari importanza ammnistrativa o economica e sociale, cercando di prevenire il pericolo che l’attività amministrativa venga sospesa o rallentata a lungo durante la pendenza del giudizio con danni gravi all’amministrazione ed alla collettività. Il rito abbreviato previsto dall’art.119 c.p.a. riguarda innanzi tutto i ricorsi proposti contro provvedimenti in tema di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, i ricorsi contro gli atti delle autorità amministrative indipendenti, contro le procedure espropriative. Per queste controversie l’obiettivo di accelerare il giudizio è perseguito con la riduzione a metà di tutti i termini processuali ad eccezione di quelli per la notifica del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Particolare attenzione viene posta anche nelle misure cautelari. Infine il dispositivo viene pubblicato entro 7 giorni dopo la decisione del collegio, purchè almeno una parte ne abbia fatto richiesta nel corso della udienza. E’ consentito l’appello entro 30 giorni al consiglio di stato direttamente nei confronti del dispositivo della sentenza ciò al fine di ottenere la sospensione —i l rito camerale: Nel processo amministrativo, il rito camerale si applica nei casi tassativamente previsti e, cioè: a) nei giudizi cautelar i ed in quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; b) nei giudizi in materia di silenzio ; c) nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi; d) nei giudizi di ottemperanza ; e) nei giudizi di opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio. Con riguardo al rito camerale, la novità di maggior rilievo è costituita dall' espressa previsione dei termini modellati sulla falsa riga di quelli del processo amministrativo ordinario con riduzioni. — Il rito dell’accesso: L’art. 116 c.p.a. prevede una disciplina speciale per il giudizio a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi. La legge 241/1990 ha riconosciuto nel nostro ordinamento il diritto all’accesso ai documenti amministrativi, assegnandogli un rilievo particolare anche quale strumento per affermare un nuovo modello di vita amministrativa e rapporti fra P.A. e cittadini. La normativa, al fine di evitare un aggravio di ricorsi al TAR fra il 2000 ed il 2005 aveva previsto una tutela alternativa a quella giurisdizionale. successivamente dal 2013 è stata imposta alla P.A. tutta una serie di incombenze per gli atti mediante pubblicità degli stessi. La disciplina del processo in materia di accesso (art. 116 c.p.a.) è caratterizzata da vari elementi di semplificazione: si segue il rito camerale, il ricorrente può stare in giudizio personalmente così come la P.A. mediante un funzionario. Il ricorso va proposto entro 30 gg dal rifiuto all’accesso o al silenzio della P.A. che si forma decorsi 30 gg dalla richiesta di accesso. Il TAR decide in camera di consiglio in forma semplificata e si pronuncia sulla fondatezza della pretesa. L’appello al consiglio di stato è permesso nel termine di 30 gg dalla notifica della sentenza del TAR — Interesse legi(mo e diriAo sogge(vo: Il sistema della giustizia attuale prevede due giurisdizioni: ordinaria ed amministrativa. Il problema primario è quello di individuare il criterio in base al quale ciascuna di esse risulta competente. Tale criterio tradizionalmente viene individuato nella posizione giuridica soggettiva da tutelare, vale a dire diriAo sogge(vo affidato al giudice ordinario, interesse legi(mo al giudice amministrativo. Si tratta di un criterio non valido in assoluto in quanto negli ultimi anni si sono moltiplicate le fattispecie che il legislatore ha voluto devolvere in via esclusiva al Giudice amministrativo attribuendogli competenza sia in materia di interessi legittimi quanto in materia di diritti soggettivi. Ciò nonostante la differenza fra diritti soggettivi ed interessi legittimi, in mancanza di una previsione legislativa espressa che abbia riguardo al caso specifico, rimane il criterio fondamentale di distinzione tra le due giurisdizioni. La distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi non è sempre facile e spesso non è condivisa dalla stessa dottrina. Quest’ultima tenta sempre di individuare quei tratti distintivi che consentano di comprendere se nel caso concreto ci si trovi di fronte ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo, così poi da comprendere la giurisdizione. Vi sono al riguardo tesi diverse relative alla distinzione fra interessi legittimi e diritti soggettivi (distinzione fra norme di azione e norme di relazione – Attività vincolata nell’interesse pubblico ed interesse privato – cattivo esercizio e carenza del potere – dei diritti perfetti – della degradazione) — Interesse legi(mo ed interesse semplice: L’interesse legi(mo è una posizione giuridica soggettiva propria del cittadino, che non deve essere sminuita considerandola semplicemente un riflesso determinato dell’esercizio del potere dell’Amministrazione. Essa è propria non di qualsiasi cittadino (pertanto non può definirsi diffusa) ma è una posizione soggettiva, di cui sono titolare i solo soggetti determinati. L’individuazione concreta di interesse legittimo non è stata operata dal legislatore e nel nostro ordinamento è effettuata dalla giurisprudenza. L’individuazione della titolarità dell’interesse legittimo è comunemente operata con riferimento a due criteri definiti dalla legge: quello della differenziazione e quello della qualificazione. Gli interessi semplici sono normalmente individuati in via negativa, in quanto corrispondono a quegli interessi che non assurgono ne a diritti soggettivi ne ad interessi legittimi e sono definiti semplici in quanto non sono differenziati rispetto a quelli di altri cittadini. Non essendo facile stabilire quando un interesse sia semplice la giurisprudenza per alcuni interessi socialmente rilevanti ha effettuato alcune distinzioni dagli interessi semplici con alcune categorie particolari di interessi (collettivi o di categoria – interessi diffusi -ambiente - ) — Interesse legi(mo e risarcimento del danno: Un momento di riflessione importante nel dibattito sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo è costituito dalla sentenza della Cassazione n.500 del 1999 con ad oggetto il discusso e delicato tema della risarcibilità del danno derivante da lesioni degli interessi legittimo ai quali veniva garantita una tutela consistente essenzialmente nell’annullamento dell’atto impugnato. La legge n. 205 del 2000 ha esteso alla giurisdizione amministrativa anche le vertenze risarcitorie, stabilendo che ad essa spettino sulle vertenze risarcitorie non solo nei casi di giurisdizione esclusiva ma anche nella generalità dei casi di giurisdizione di legittimità. Tale decisione agevola il cittadino consentendogli di far valere la sua posizione giuridica soggettiva in un’unica sede, evitando di dover promuovere due giudizi distinti, uno di impugnazione davanti al giudice amministrativo e quello di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario.. — L’appello al Consiglio di Stato: Tra i mezzi di impugnazione l’appello costituisce il rimedio per eccellenza: nel nostro ordinamento vige infatti il c.d. doppio grado di giurisdizione nel processo amministrativo. Nei confronti delle sentenza (parziali o definitive) dei TAR è infatti possibile proporre appello come c.d. rimedio a critica libera concesso alla parte soccombente al fine di far valere errori e vizi o anche la semplice ingiustizia della decisione di primo grado. Il Consiglio di Stato può essere considerato, salvo i casi di competenza di
unico grado, quale giudice di secondo grado. Le caratteristiche sono: giudizio di secondo grado, è un giudizio si rescindibile che rescissorio; effetto devolutivo; non è sospensivo. La sospensione può essere concessa per gravi ed irreparabili danni previa apposita istanza. Ai fini della possibilità di proporre appello vi sono due condizioni fondamentali: Interesse ad appellare e la legittimazione ad appellare. Il contenuto del ricorso è dettagliatamente previsto dall’art 101 c.p.a. e deve contenere: Il ricorrente, il difensore, le parti nei confronti delle quali è proposta la impugnazione la sentenza che si impugna, l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente o la procura speciale al difensore. — L’azione di accertamento L’azione di accertamento o azione dichiarativa è del tutto analoga a quella prevista nel codice civile e nel processo amministrativo si parla propriamente con riguardo a vertenze per diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva. Non è esperibile invece l’azione di accertamento a tutela di interessi legittimi nei casi in cui sia possibile l’impugnazione di un provvedimento. Il codice amministrativo non contempla espressamente una azione generale di accertamento, si limita infatti a prevedere una declaratoria della nullità di atti amministrativi. L’ammissibilità dell’azione di accertamento a tutela dei diritti si ricava però dai principi generali ed è sostenuta da una ampia tradizione giurisprudenziale. — L’azione di condanna: L’azione di condanna fu introdotta dalla legge istitutiva del TAR, con l’utilità specifica della condanna, diversamente dall’azione di accertamento del debito, di poter disporre da parte del creditore di un titolo esecutivo idoneo a consentire l’esecuzione forzata nelle forme previste dal c.p.c. La legge istitutiva dei TAR permetteva una sentenza di condanna solamente nei casi di giurisdizione esclusiva ed esclusivamente per il pagamento di denaro dovuto dalle Amministrazioni. Nel capo del codice dedicato alle azioni, la condanna però oggi è prevista in termini più generali e nelle materie di giurisdizione esclusiva può riguardare qualsiasi obbligazione devoluta alla giurisdizione esclusiva. — L’esecuzione della sentenza: La sentenza del TAR (parziale o definitiva) è immediatamente esecutiva. Questa regola è confermata anche nel codice (art. 32) e vale per qualsiasi tipologia di sentenza. Se non sia intervenuta sospensione della sentenza l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia del giudice, adottando tutti i comportamenti e gli atti necessari per portare a compimento quanto già in esso disposto, anche se abbia proposto appello. Se la sentenza non viene eseguita spontaneamente, è previsto un giudizio di esecuzione, che si svolge davanti al giudice amministrativo: si tratta del giudizio di ottemperanza. Il codice del p.a. consente anche una esecuzione nelle forme stabiliti dal terzo libro del c.p.c., questa possibilità però circoscritta solo alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro o provvedimenti analoghi. L’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo rappresenta tradizionalmente un dovere della amministrazione. Il dovere di esecuzione grava non solo sull’amministrazione ma anche sulle altre parti (art.112). Se la sentenza si risolve in una condanna al pagamento di somme di denaro può essere proposta azione di esecuzione forzata (art. 115 c.p.c.) esclusa per statuizioni di altro genere. — L’esecuzione delle ordinanze cautelari: Il codice prevede che qual’ora non si dia seguito all’ordinanza di sospensione cautelare, la parte interessata con istanza che deve essere notificata alle altre parti, può chiedere l’intervento del giudice (giudizio di ottemperanza) il quale adotta le misure necessarie per assicurare l’esecuzione dell’ordinanza cautelare e a tal fine dispone di tutti i poteri che sono ammessi per il giudizio di ottemperanza. In particolare può dettare ordini all’amministrazione e può nominare commissari che si sostituiscono all’adempimento. — L’istruAoria nel giudizio amministra4vo: Come in qualsiasi ordinamento processuale è l’attività del Giudice diretta a conoscere i fatti rilevanti in giudizio. Di conseguenza l’attività del giudice non è solo diretta alla valutazione in termini di diritto della controversia, ma anche la conoscenza della situazione di fatto che è essenziale per stabilire quali norme siano effettivamente attinenti a quella vicenda o quella situazione. La necessità di una indagine non è necessaria quando i fatti non siano controversi e le parti forniscono una rappresentazione coincidente, non è altresì necessaria quando i fatti che siano allegati da una parte non siano stati puntualmente contestati dalle altre parti, il codice ha infatti sancito il principio di un onere di specifica contestazione del fatti a carico delle parti costituite, con la conseguenza che la parte è esonerata dall’onere della prova rispetto ai fatti non contestati, naturalmente se tali fatti sono comunque smentiti da altre risultanze processuali, la circostanza che non fossero stati contestati non comporta per il giudice l’obbligo di attenersi ad essi. — L’opposizione di terzo: Nel processo amministrativo il rimedio della opposizione del terzo, introdotto da un intervento della corte costituzionale, è stato disciplinato per la prima volta dal Codice. Tale particolare mezzo di impugnazione è riservato al terzo, titolare di una posizione autonoma ed incompatibile, nei confronti di una sentenza del TAR o del consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. E’ proponibile anche da parte degli aventi causa e dei creditori di una delle parti, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno. La competenza è del giudice che pronunciato la sentenza impugnata, unica eccezione è il caso in cui venga proposto appello contro la sentenza di I° grado, nel qual caso il terzo che intenda opporsi deve introdurre domanda di cui all’art. 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l’opposizione di terzo fosse già stata proposta al giudice di I° grado quest’ultimo la deve dichiarare improcedibile e se l’opponente non vi abbia ancora provveduto deve fissare un termine per l’intervento in giudizio di appello di cui si è detto sopra. — L’oAemperanza delle sentenze: Il giudice decide i giudizi di ottemperanza con sentenza in forma semplificata. Ed in caso di accoglimento: a)ordina l’ottemperanza prescrivendo le relative modalità b)dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato c)nel caso di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenuto conto degli effetti che ne derivano d) nomina ove occorra un commissario ad acta e)fissa la somma di denaro su richiesta dalla parte dovuta dalla resistente per ogni violazione o ritardo nella esecuzione. — L’oAemperanza delle ordinanze: Nel caso in cui è chiesta l’esecuzione di una ordinanza, il giudice provvede con ordinanza — La decisione: Ai sensi dell’art 33 del cpa il giudice pronuncia a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il processo -b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie ovvero decide sulla competenza c) decreto nei casi previsti dalla legge. Le sentenze di primo grado sono esecutive, le ordinanze ed i decreti se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio ed inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria entro 5 giorni. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il giudice competente. Quanto alle sentenze di merito il giudice in caso di accoglimento del ricorso e nei limiti della domanda: annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato – Ordina alla amministrazione rimasta inerte di provvedere entro un termine. – condanna al pagamento di una somma di denaro anche a titolo di risarcimento del danno e all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio .- nei casi di giurisdizione di merito adotta un nuovo atto ovvero modifica o riforma quello impugnato – Dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione dl giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta. Quanto alle pronunce di rito si prevede che il giudice anche d’ufficio dichiari il ricorso: irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito. -Inammissibile quando è carente l’interesse o sussistano altre ragioni ostative ad una pronuncia di merito. – Improcedibile quando nel corso del processo sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione o non sia stato integrato il contraddittorio nel
quelle non necessarie è consentita la partecipazione al giudizio ma non vi è alcun obbligo di portare a loro conoscenza il ricorso ne di integrare rispetto ad esse il contradditorio. Le parti necessarie sono oltre al ricorrente, l’amministrazione resistente ed i controinteressati. — Le par4 non necessarie nel giudizio amministra4vo: Anche nel processo amministrativo vale la distinzione fra parti necessarie e non necessarie. La garanzia del contradditorio fra le parti necessarie costituisce una condizione per la validità della sentenza, mentre per quelle non necessarie è consentita la partecipazione al giudizio ma non vi è alcun obbligo di portare a loro conoscenza il ricorso ne di integrare rispetto ad esse il contradditorio. Il codice stabilisce in modo omogeneo le modalità dell’ingresso nel processo di una parte non necessaria (art.50) stabilendo che tale ingresso deve avvenire con la notifica di un atto di intervento in giudizio, ma non individua puntualmente quali soggetti. Le parti non necessarie ( chiunque vi abbia interesse…..). La giurisprudenza ammette interventi adesivi dipendenti ( ad adiuvandum – può solo introdurre argomen4 di sostegno al ricorrente- e ad opponendum ). In conclusione alla figura dell’intervento possono corrispondere posizioni soggettive con consistenza diversa sul piano sostanziale, ma alla diversa consistenza delle posizioni soggettive corrisponde anche una diversità di prerogative. — Lo svolgimento del giudizio di oAemperanza: i l ricorso va proposto nelle forme ordinarie e perciò notificato alla amministrazione e a tutte le parti del giudizio di merito. Anche se giudizio di esecuzione è necessario il contradditorio. Con il ricorso va depositata una copia della sentenza con l’eventuale prova del passato in giudicato. Non è più necessaria la diffida alla amministrazione. Il ricorso non è soggetto a termini di decadenza e può essere proposto fino a quando non sia prescritto il diritto di esecuzione della sentenza (prescrizione ordinaria di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza). Competente è il giudice che ha emanato la sentenza. Il processo si svolge secondo le regole generali stabilite per il giudizio di cognizione ed i termini processuali ridotti a metà. Il giudice si pronuncia sempre con sentenza in forma semplificata. E’ ammesso ricorso al Consiglio di Stato. — Lo svolgimento del giudizio in appello: E’ regolato dalle disposizioni sul giudizio di primo grado, che sono espressamente richiamate anche per i giudizi di impugnazione. L’appello va proposto con ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La notifica dell’appello , di regola, entro 60 gg dalla notifica della sentenza o entro sei mesi dalla data della pubblicazione se non notificata, e va notificata a tutte le parti del giudizio di primo grado costituite e non, in caso di mancata ad una parte il ricorso non è inammissibile ma viene richiesto l’integrazione del contradditorio. Nei 30 gg successivi alla notifica il ricorso va depositato in modalità telematica alla segreteria del Consiglio di Stato con conseguente costituzione in giudizio dell’appellante e la pendenza del giudizio. Dopo il deposito viene assegnato ad una sezione del Consiglio di Stato. Gli appellati possono costituirsi in giudizio depositando una memoria di costituzione (c.d. controricorso) entro 60gg dalla notifica dell’appello e nel medesimo termine si può presentare appello incidentale.