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Una introduzione alla Pubblica Amministrazione, le sue caratteristiche, i vari tipi di enti pubblici e il concetto di amministrazione pubblica. Viene inoltre discusso il concetto di procedimento amministrativo, la discrezionalità amministrativa e i documenti coperti da segreto di Stato. basato sul decreto legislativo 165/2001.
Tipologia: Appunti
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-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE= l’amministrazione pubblica è quell’entità che cura, gestisce, persegue interessi di natura pubblica; interessi che giuridicamente fanno capo all’entità pubblica amministrazione, ma che non le appartengono esclusivamente, in quanto l’interesse pubblico è un interesse della collettività. Il CONCETTO SOGGETTIVO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE è un concetto estremamente complesso, che non trova una sua definizione completa ed esaustiva in una norma giuridica. Ma per capire chi sono le pubbliche amministrazioni possiamo prendere in considerazione l’art. 114 cost.: il 1°comma menziona le pubbliche amministrazioni più importanti del nostro ordinamento: i COMUNI, le PROVINCE, le CITTA’ METROPOLITANE, le REGIONI e lo STATO. Si tratta di enti di carattere territoriale, che curano gli interessi pubblici nell’ambito del nostro territorio. Altra norma da considerare è l’art.1 del decreto legislativo 165 del 2001, il quale al 2° comma dichiara: “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazional, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300. -lo STATO MODERNO si caratterizza per la separazione dei 3 poteri: il potere LEGISLATIVO, che ha la funzione di creare le leggi e le norme che costituiscono il tessuto sul quale dovrebbe poi sviluppare la convivenza fra i soggetti che vivono in quell’ordinamento. Tale potere si impersona nel PARLAMENTO; il potere ESECUTIVO, che concretizza quello che la legge ha previsto, con dei margini di creatività. Tale potere si impersona nel GOVERNO=CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTRI. e il potere GIUDIZIARIO, che raggruppa tutte le magistrature presenti nel nostro ordinamento: ordinaria, amministrativa, contabile ecc. La STRUTTURA DELLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE è regolata dalla LEGGE. Questo legame tra legge e pubblica amministrazione induce a calare la P.A. nell’ambito del potere esecutivo. Non vi è una norma che dica ciò espressamente. A tal proposito torna utile l’art.95 cost, afferma che il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, inoltre mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I MINISTRI sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro Decasteri. La LEGGE provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministri. Il comma 2 dice quindi che CIASCUN MINISTRO risponde degli atti, delle decisioni, delle attività che sono svolte all’interno del proprio ministero, che non è altro che un ramo di amministrazione pubblica. -PRINCIPI COSTITUZIONALI: art.97 comma 2: legalità, imparzialità, buon andamento della p.a. PRINCIPIO DI LEGALITA’: disciplinato dall’ art.97. esso prevede che i PUBBLICI UFFICI siano organizzati secondo DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per PUBBLICO UFFICIO si intende anche l’attività amministrativa, non solo i soggetti che la svolgono e i luoghi in cui viene svolta. La LEGGE attribuisce quali siano le attribuzioni e le competenze dei funzionari che operano all’interno di quella determinata amministrazione. La legge attribuisce alla p.a anche il fine, ossia l’INTERESSE PUBBLICO e le attribuisce anche gli strumenti per realizzare l’interesse pubblico, ossia i POTERI. La legge regola l’esercizio di questo potere con delle norme, lasciando comunque un margine di creatività; tali norme sono vincoli per l’amministrazione e garanzie per i cittadini. Questo insieme di regole che la legge fissa per
l’esercizio del potere costituiscono il DIRITTO AMMINISTRATIVO. Le decisioni che l’amministrazione prende, quelle che incidono sui cittadini e che sono destinate a modificare la realtà giuridica, si chiamano PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. Ogni provvedimento ha un nome derivante dalla legge. Vi sono delle IMPLICAZIONI nel principio di legalità: 1.nella FUNZIONALIZZAZIONE (art.98 cost.) sta il vincolo per l’amministrazione e per ogni sua attività di arrivare a quell’interesse pubblico. Quindi ogni attività che non è strettamente funzionale a quell’interesse pubblico è un’attività anomala. 2.altra implicazione del principio di legalità è l’ IMPUGNABILITA’ dei provvedimenti amministrativi che siano stati adottati in conflitto con le disposizioni di legge che ne regolano l’adozione. Quindi ogni provvedimento amministrativo che sia stato adottato non osservando la legge è un procedimento illegittimo e perciò annullabile. L’art. 24 cost. afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è quindi un diritto inviolabile e sono assicurati anche ai non abbienti i mezzi necessari per agire o difendersi davanti ad ogni giurisdizione. L’art.113 cost. afferma che contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale ordinaria o amministrativa.
-Ci sono organi persona fisica dell’amministrazione che sono MONOCRATICI (=composti da una sola persona) oppure organi COLLEGIALI (=formati da più persone). Anche tra gli organi collegiali ci sono quelli POLITICI e quelli AMMINISTRATIVI, dipende si tratta di soggetti eletti o dipendenti pubblici. Organi collegiali e relazioni organizzative: I SOGGETTI PRIVATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO sono soggetti che hanno una struttura privatistica; possono essere anche dei singoli cittadini, ma solitamente si tratta di società. Alla base di questo fenomeno vi è sempre la VOLONTA’ DEL LEGISLATORE. Vi sono:
la situazione giuridica soggettiva tipica del privato in un rapporto giuridico amministrativo è l’INTERESSE LEGGITTIMO. Il privato può trovarsi in una situazione di interesse legittimo ed essere destinatario di un provvedimento amministrativo -o perché lui stesso l’ha chiesto, si hanno dunque dei poteri esercitati dall’amministrazione su istanza del cittadino -oppure si può trovare coinvolto nell’esercizio di un potere amministrativo che l’amministrazione ha deciso di esercitare d’ufficio per la cura dell’interesse pubblico di cui essa è titolare. Si tratta di poteri favorevoli al cittadino , in quanto egli chiede di ottenere un ampliamento della sua sfera giuridica. Vi sono poi anche poteri sfavorevoli al cittadino , che l’amministrazione esercita di propria iniziativa, cioè d’ufficio e che mirano a ridurre la sua sfera giuridica. Norme costituzionali che accolgono il concetto di interesse legittimo sono: art.24 cost.: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile. art.113cost.: contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa L’interesse legittimo è la situazione giuridica soggettiva del privato che fronteggia il potere dell’amministrazione. Laddove c’è il potere dell’amministrazione, il soggetto destinatario del relativo provvedimento si troverà in una situazione di interesse legittimo. L’ OGGETTO dell’interesse legittimo è la legittimità dell’agire amministrativo. Il cittadino potrà contrastare solo quei provvedimenti sfavorevoli sui quali ci siano dubbi sulla legittimità. Gli STRUMENTI attraverso i quali il cittadino può assicurarsi che l’amministrazione agisca legittimamente nei suoi confronti sono le prerogative endoprocedimentali (che si possono esercitare nel corso del procedimento) e le prerogative extraprocedimentali (che possono esercitarsi solo dopo che il procedimento si è concluso) Il VANTAGGIO che si può ottenere dalla contestazione è la modifica o l’eliminazione del provvedimento amministrativo. Un’ulteriore forma di tutela è il risarcimento del danno. Altra situazione giuridica soggettiva del privato nei rapporti con l’amministrazione può essere il DIRITTO SOGGETTIVO , il quale può esistere solo quando l’amministrazione è priva di potere. Il DIRITTO SOGGETTIVO è la più importante situazione giuridica attiva. Può definirsi come il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Per esempio la proprietà da al titolare il potere esclusivo di utilizzare in tanti diversi modi la sua cosa. Diritto soggettivo = situazione in cui ad un soggetto viene attribuito il potere per la tutela immediata e diretta di un proprio interesse → giudice ordinario Interesse legittimo = aspettativa di un soggetto che il potere della pubblica amministrazione sia esercitato in conformità alla legge → giudice amministrativo Nel rapporto con la p.a. il cittadino è gravato da SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE: DOVERI (situa giur sogg di carattere generale, in quanto impongono generici comportamenti di astensione e di non fare) e OBBLIGHI (invece impongono dei comportamenti specifici di fare, di non fare, di dare ecc. Altre situazioni giuridiche soggettive sono gli INTERESSI COLLETTIVI (interesse di un gruppo di persone ben definito) e gli INTERESSI DIFFUSI (interesse di una collettività non del tutto identificata); per la tutela degli interessi diffusi vengono costituiti delle associazioni o dei comitati. Essi sono titolari di un gruppo di persone e non del singolo individuo.
Mentre se il procedimento viene avviato d’ufficio, il termine iniziale decorrerà dal giorno in cui il procedimento inizia. altro momento fondamentale della fase iniziale è l’individuazione del RESPONSABILE del procedimento (anche se in realtà avviene prima dell’inizio del procedimento. Si tratta di un dipendente dell’amministrazione, che oltre occuparsi del buon andamento del procedimento amministrativo, svolge anche la funzione di referente nei confronti dei cittadini per quel determinato procedimento. La PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO del cittadino destinatario del provvedimento amministrativo dal punto di vista del cittadino è uno strumento di difesa della sua sfera giuridica, mentre da parte dell’amministrazione è uno strumento di conoscenza, poiché consiste nella possibilità che il cittadino interloquisca con l’amministrazione nel corso del procedimento, quindi prima che la decisione venga adottata. La partecipazione al procedimento si attiva mediante la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati: -quelli nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, cioè i destinatari del provvedimento
Il PREAVVISO DI RIGETTO/DINIEGO consiste in una comunicazione che contiene l’indicazione dei motivi che ostacolano all’accoglimento dell’istanza. Questa comunicazione viene fatta al termine dall’attività istruttoria, ma quando la decisione non è ancora presa e vale soltanto per i procedimenti avviati su istanza di parte. Colui che deve effettuare tale comunicazione è il responsabile del procedimento o l’organo che decide; il destinatario è colui che ha presentato l’istanza. Tale comunicazione svolge una funzione di garanzia per chi ha presentato l’istanza, in quanto lo mette al corrente delle ragioni per le quali l’amministrazione sta per emanare un provvedimento di diniego alla sua istanza. A partire dal momento in cui colui che ha presentato l’istanza riceve la comunicazione di preavviso di rigetto, decorre un termine di 10 giorni che serve a questa persona per preparare eventuali osservazioni da presentare all’amministrazione.
-Nei casi di silenzio inadempimento , il passaggio di tempo significativo dal momento in cui il cittadino avrebbe dovuto avere il provvedimento al momento in cui effettivamente lo ottiene potrebbe provocare dei pregiudizi quantificabili economicamente. -L'amministrazione potrebbe comunque sfiorare i termini di conclusione previsti pur senza l'intenzione di evitare l'emanazione del provvedimento amministrativo. In questi casi si ha un ritardo nell’ emanazione del provvedimento , che l'amministrazione vuole comunque emanare. Il ritardo può provocare dei danni economicamente quantificabili. Tutti i cittadini in attesa di un provvedimento amministrativo che non arriva o che è arrivato in ritardo sono liberi di agire in giudizio nei confronti della Pubblica Amministrazione per chiedere RISARCIMENTO DEL DANNO derivante dal ritardo nell'emanazione del provvedimento amministrativo. Il RICORSO per ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare:
Tradizionalmente il procedimento amministrativo è diviso in 3 fasi: due necessarie e una eventuale. Le fasi necessarie sono la fase dell’INIZIATIVA che comprende anche l’ISTRUTTORIA e la fase DECISORIA. La fase eventuale è la fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA. La fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA c’è quando il PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO è SFAVOREVOLE PER IL DESTINATARIO. In questi casi il legislatore subordina l’operatività dell’atto alla piena conoscenza di esso da parte del destinatario; oppure può capitare che la legge preveda che nei confronti dell’atto di chiusura del procedimento amministrativo vengano effettuati dei controlli di legittimità: se danno esito negativo impediscono all’atto di sviluppare i suoi effetti.
Art.21 AUTOTUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE: Attraverso l’istituto dell’ esecutorietà l’amministrazione impone al destinatario l’esecuzione del provvedimento, eseguendolo essa stessa per ottenere il risultato che voleva ottenere e ignorando la volontà del destinatario del provvedimento. L’autotutela consiste anche nel tornare su provvedimenti amministrativi precedentemente adottati e levarli. Revoca del provvedimento: nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, il provvedimento ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ossia da altro organo previsto dalla legge. la revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. I presupposti della revoca sono 3:
DIRITTO D’ACCESSO: il diritto d’accesso consiste nella presa di visione e di fotocopia di documenti amministrativi. Gli INTERESSATI sono tutti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale a vedere la documentazione. Per esercitare il diritto d’accesso si deve presentare un’ISTANZA MOTIVATA, l’interessato deve quindi dimostrare di essere titolare di una situazione giuridica soggettiva, riconosciuta e tutelata dall’ordinamento, per la cui protezione si ha la necessità di vedere quella determinata documentazione. I CONTROINTERESSATI sono i titolari del diritto di riservatezza, quei soggetti che potrebbero essere danneggiati dal provvedimento che consente l’accesso, in quanto i documenti richiesti contengono informazioni che li riguardano. L’ AMMINISTRAZIONE deve fare ai controinteressati la COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, comunicandogli che qualcuno ha richiesto la visione di documentazione che li riguarda. Questi soggetti possono quindi opporsi all’istanza d’accesso. Il diritto d’accesso è strumento di partecipazione e imparzialità ; tutta la documentazione che l’amministrazione utilizza per lo svolgimento della propria attività deve essere accessibile. Un’AMMINISTRAZIONE CHE DEVE CHIEDERE INFORMAZIONI AD UN’ALTRA AMMINISTRAZIONE non deve fare una richiesta d’accesso, ma deve chiedere informalmente il documento o l’informazione. ESCLUSIONE DEL DIRITTO D’ACCESSO : il diritto d’accesso è escluso, per volontà del legislatore, per:
adottato (il fenomeno è particolarmente rilevante per le valutazioni tecniche poste in essere dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato).