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La Pubblica Amministrazione: Caratteristiche, Enti Pubblici e Procedimenti Amministrativi, Appunti di Diritto Amministrativo

Una introduzione alla Pubblica Amministrazione, le sue caratteristiche, i vari tipi di enti pubblici e il concetto di amministrazione pubblica. Viene inoltre discusso il concetto di procedimento amministrativo, la discrezionalità amministrativa e i documenti coperti da segreto di Stato. basato sul decreto legislativo 165/2001.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 26/01/2021

a.melis139
a.melis139 🇮🇹

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-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE= l’amministrazione pubblica è quell’entità che cura, gestisce, persegue
interessi di natura pubblica; interessi che giuridicamente fanno capo all’entità pubblica amministrazione,
ma che non le appartengono esclusivamente, in quanto l’interesse pubblico è un interesse della collettività.
Il CONCETTO SOGGETTIVO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE è un concetto estremamente complesso, che
non trova una sua definizione completa ed esaustiva in una norma giuridica.
Ma per capire chi sono le pubbliche amministrazioni possiamo prendere in considerazione l’art. 114 cost.:
il 1°comma menziona le pubbliche amministrazioni più importanti del nostro ordinamento:
i COMUNI, le PROVINCE, le CITTA’ METROPOLITANE, le REGIONI e lo STATO.
Si tratta di enti di carattere territoriale, che curano gli interessi pubblici nell’ambito del nostro territorio.
Altra norma da considerare è l’art.1 del decreto legislativo 165 del 2001, il quale al 2° comma dichiara:
“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, compresi gli istituti
e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazional, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999 n.300.
-lo STATO MODERNO si caratterizza per la separazione dei 3 poteri:
il potere LEGISLATIVO, che ha la funzione di creare le leggi e le norme che costituiscono il tessuto sul quale
dovrebbe poi sviluppare la convivenza fra i soggetti che vivono in quell’ordinamento.
Tale potere si impersona nel PARLAMENTO;
il potere ESECUTIVO, che concretizza quello che la legge ha previsto, con dei margini di creatività.
Tale potere si impersona nel GOVERNO=CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTRI.
e il potere GIUDIZIARIO, che raggruppa tutte le magistrature presenti nel nostro ordinamento:
ordinaria, amministrativa, contabile ecc.
La STRUTTURA DELLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE è regolata dalla LEGGE.
Questo legame tra legge e pubblica amministrazione induce a calare la P.A. nell’ambito del potere
esecutivo. Non vi è una norma che dica ciò espressamente.
A tal proposito torna utile l’art.95 cost, afferma che il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dirige la
politica generale del governo e ne è responsabile, inoltre mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I MINISTRI sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro Decasteri.
La LEGGE provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministri.
Il comma 2 dice quindi che CIASCUN MINISTRO risponde degli atti, delle decisioni, delle attività che sono
svolte all’interno del proprio ministero, che non è altro che un ramo di amministrazione pubblica.
-PRINCIPI COSTITUZIONALI: art.97 comma 2: legalità, imparzialità, buon andamento della p.a.
PRINCIPIO DI LEGALITA’: disciplinato dall’ art.97. esso prevede che i PUBBLICI UFFICI siano organizzati
secondo DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per PUBBLICO UFFICIO si intende anche l’attività amministrativa, non solo
i soggetti che la svolgono e i luoghi in cui viene svolta.
La LEGGE attribuisce quali siano le attribuzioni e le competenze dei funzionari che operano all’interno di
quella determinata amministrazione. La legge attribuisce alla p.a anche il fine, ossia l’INTERESSE PUBBLICO
e le attribuisce anche gli strumenti per realizzare l’interesse pubblico, ossia i POTERI. La legge regola
l’esercizio di questo potere con delle norme, lasciando comunque un margine di creatività; tali norme sono
vincoli per l’amministrazione e garanzie per i cittadini. Questo insieme di regole che la legge fissa per
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-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE= l’amministrazione pubblica è quell’entità che cura, gestisce, persegue interessi di natura pubblica; interessi che giuridicamente fanno capo all’entità pubblica amministrazione, ma che non le appartengono esclusivamente, in quanto l’interesse pubblico è un interesse della collettività. Il CONCETTO SOGGETTIVO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE è un concetto estremamente complesso, che non trova una sua definizione completa ed esaustiva in una norma giuridica. Ma per capire chi sono le pubbliche amministrazioni possiamo prendere in considerazione l’art. 114 cost.: il 1°comma menziona le pubbliche amministrazioni più importanti del nostro ordinamento: i COMUNI, le PROVINCE, le CITTA’ METROPOLITANE, le REGIONI e lo STATO. Si tratta di enti di carattere territoriale, che curano gli interessi pubblici nell’ambito del nostro territorio. Altra norma da considerare è l’art.1 del decreto legislativo 165 del 2001, il quale al 2° comma dichiara: “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazional, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300. -lo STATO MODERNO si caratterizza per la separazione dei 3 poteri: il potere LEGISLATIVO, che ha la funzione di creare le leggi e le norme che costituiscono il tessuto sul quale dovrebbe poi sviluppare la convivenza fra i soggetti che vivono in quell’ordinamento. Tale potere si impersona nel PARLAMENTO; il potere ESECUTIVO, che concretizza quello che la legge ha previsto, con dei margini di creatività. Tale potere si impersona nel GOVERNO=CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTRI. e il potere GIUDIZIARIO, che raggruppa tutte le magistrature presenti nel nostro ordinamento: ordinaria, amministrativa, contabile ecc. La STRUTTURA DELLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE è regolata dalla LEGGE. Questo legame tra legge e pubblica amministrazione induce a calare la P.A. nell’ambito del potere esecutivo. Non vi è una norma che dica ciò espressamente. A tal proposito torna utile l’art.95 cost, afferma che il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, inoltre mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I MINISTRI sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro Decasteri. La LEGGE provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministri. Il comma 2 dice quindi che CIASCUN MINISTRO risponde degli atti, delle decisioni, delle attività che sono svolte all’interno del proprio ministero, che non è altro che un ramo di amministrazione pubblica. -PRINCIPI COSTITUZIONALI: art.97 comma 2: legalità, imparzialità, buon andamento della p.a. PRINCIPIO DI LEGALITA’: disciplinato dall’ art.97. esso prevede che i PUBBLICI UFFICI siano organizzati secondo DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per PUBBLICO UFFICIO si intende anche l’attività amministrativa, non solo i soggetti che la svolgono e i luoghi in cui viene svolta. La LEGGE attribuisce quali siano le attribuzioni e le competenze dei funzionari che operano all’interno di quella determinata amministrazione. La legge attribuisce alla p.a anche il fine, ossia l’INTERESSE PUBBLICO e le attribuisce anche gli strumenti per realizzare l’interesse pubblico, ossia i POTERI. La legge regola l’esercizio di questo potere con delle norme, lasciando comunque un margine di creatività; tali norme sono vincoli per l’amministrazione e garanzie per i cittadini. Questo insieme di regole che la legge fissa per

l’esercizio del potere costituiscono il DIRITTO AMMINISTRATIVO. Le decisioni che l’amministrazione prende, quelle che incidono sui cittadini e che sono destinate a modificare la realtà giuridica, si chiamano PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. Ogni provvedimento ha un nome derivante dalla legge. Vi sono delle IMPLICAZIONI nel principio di legalità: 1.nella FUNZIONALIZZAZIONE (art.98 cost.) sta il vincolo per l’amministrazione e per ogni sua attività di arrivare a quell’interesse pubblico. Quindi ogni attività che non è strettamente funzionale a quell’interesse pubblico è un’attività anomala. 2.altra implicazione del principio di legalità è l’ IMPUGNABILITA’ dei provvedimenti amministrativi che siano stati adottati in conflitto con le disposizioni di legge che ne regolano l’adozione. Quindi ogni provvedimento amministrativo che sia stato adottato non osservando la legge è un procedimento illegittimo e perciò annullabile. L’art. 24 cost. afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è quindi un diritto inviolabile e sono assicurati anche ai non abbienti i mezzi necessari per agire o difendersi davanti ad ogni giurisdizione. L’art.113 cost. afferma che contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale ordinaria o amministrativa.

  1. Altra implicazione è la RESPONSABILITA’ DELLA P.A. intesa sia collettivamente che dei suoi singoli dipendenti, per attività non rispettose della legge. L’art.28 cost. afferma che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ art.97: i pubblici uffici sono organizzati secondo DISPOSIZIONI DI LEGGE, in modo che siano assicurati il BUON ANDAMENTO e l’IMPARZIALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE. Il principio di imparzialità si concretizza in 3 ipotesi: -all’interno dell’amministrazione deve tutelare i dipendenti pubblici dagli organi politici, infatti il dipendente pubblico deve essere imparziale e agire al di fuori di condizionamenti da parte degli organi politici.
  • nei rapporti tra amministrazione e cittadini: vi è infatti il divieto di discriminazione.
  • nei rapporti con il singolo cittadino: vige infatti il dovere di ponderazione, di tener conto dell’interesse del privato. Un aspetto che garantisce l’imparzialità del dipendente pubblico nella sua attività è quello del dovere di astensione dello stesso dallo svolgimento di quelle attività che coinvolgono i propri interessi o gli interessi di parenti. Nel caso in cui l’amministrazione non rispetti il principio di imparzialità, questa anomalia si ripercuote sul provvedimento amministrativo, rendendolo illegittimo. C’è un particolare vizio del provvedimento, definito ECCESSO DI POTERE, il quale è l’esito di un cattivo esercizio del potere sotto il profilo dell’imparzialità. (vedi annullità) PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE: art. 97 cost.: buon andamento dell’amministrazione significa: -attività ed organizzazione amministrativa corrette, fluide, che garantiscano un’attività senza tempi morti, -ma anche arrivare a risolvere il problema di interesse pubblico oggetto di quell’attività nella maniera migliore possibile. Il buon andamento viene definito attraverso 3 criteri: efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa

-Ci sono organi persona fisica dell’amministrazione che sono MONOCRATICI (=composti da una sola persona) oppure organi COLLEGIALI (=formati da più persone). Anche tra gli organi collegiali ci sono quelli POLITICI e quelli AMMINISTRATIVI, dipende si tratta di soggetti eletti o dipendenti pubblici. Organi collegiali e relazioni organizzative: I SOGGETTI PRIVATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO sono soggetti che hanno una struttura privatistica; possono essere anche dei singoli cittadini, ma solitamente si tratta di società. Alla base di questo fenomeno vi è sempre la VOLONTA’ DEL LEGISLATORE. Vi sono:

  • SOCIETA’ PER AZIONI CHE svolgono attivita’ di interesse pubblico e che NASCONO DALLA PRIVATIZZAZIONE DI ENTI PUBBLICI , sono quindi l’esito della trasformazione di enti pubblici in soggetti privati es. ENEL, Poste italiane. Originariamente erano enti strumentali dello Stato, che ad un certo punto sono stati privatizzati per volontà legislativa. Il fenomeno della privatizzazione consiste nella divisione del patrimonio dell’ente in frazioni, ciascuna delle quali costituisce un’azione. Nel momento in cui tutte le azioni vengono vendute nel mercato ad investitori privati quel patrimonio diventa privato. L’ente cessa di essere pubblico, diventando invece una società per azioni: un soggetto privato il cui capitale è di proprietà privata.
  • SOCIETA’ PER AZIONI CHE VENGONO COSTITUITE PER VOLONTA’ DI ENTI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO es. Abbanoa, CTM. Essendo state create da enti pubblici, il patrimonio di queste società proviene da quegli stessi enti, ed è dunque un patrimonio pubblico Ma ci sono anche SOCIETA’ A CAPITALE MISTO , che vedono la presenza oltre che dell’ente pubblico anche di soci privati, scelti mediante delle apposite gare.
  • SINGOLI CITTADINI, O DETERMINATE CATEGORIE DI CITTADINI , che per legge possono svolgere attività di rilievo pubblicistico. Es. notai, avvocati e ogni cittadino attraverso l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di un atto notorio. In questo caso si tratta di attività di certazione, che servono a dare particolare valore giuridico a determinate dichiarazioni. SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA=condizione giuridica che i vari soggetti rivestono nel contesto di un insieme di rapporti giuridici le SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in base alla graduatoria stabilita fra i loro interessi. Il soggetto a cui appartiene una situazione giuridica si dice TITOLARE di essa. Le SITUAZIONI GIURIDICHE possono essere ATTIVE , e sono quelle che esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare sull’interesse di altri soggetti (per esempio la situazione di proprietà o la situazione di diritto personale di godimento di una cosa) o PASSIVE , le quali esprimono la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto all’interesse di altri soggetti. Tutti quelli che non hanno la proprietà, o qualunque altra situazione attiva sopra una cosa, hanno il dovere di rispettare la proprietà altrui. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DELL’AMMINISTRAZIONE= il POTERE è la situazione giuridica per eccellenza dell’amministrazione; il potere dell’amministrazione è una situazione giuridica soggettiva che nasce con una serie di limitazioni date dal fine che quell’amministrazione deve realizzare con quel potere e dall’insieme di regole che la legge fissa per l’esercizio del potere. Il DOVERE è a stretto contatto con il potere, in quanto una volta che l’amministrazione ha il potere , ha allo stesso tempo il dovere di esercitarlo. Mentre gli obblighi impongono specifici comportamenti, il dovere è una situazione giuridica passiva di carattere generale

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEL PRIVATO=

la situazione giuridica soggettiva tipica del privato in un rapporto giuridico amministrativo è l’INTERESSE LEGGITTIMO. Il privato può trovarsi in una situazione di interesse legittimo ed essere destinatario di un provvedimento amministrativo -o perché lui stesso l’ha chiesto, si hanno dunque dei poteri esercitati dall’amministrazione su istanza del cittadino -oppure si può trovare coinvolto nell’esercizio di un potere amministrativo che l’amministrazione ha deciso di esercitare d’ufficio per la cura dell’interesse pubblico di cui essa è titolare. Si tratta di poteri favorevoli al cittadino , in quanto egli chiede di ottenere un ampliamento della sua sfera giuridica. Vi sono poi anche poteri sfavorevoli al cittadino , che l’amministrazione esercita di propria iniziativa, cioè d’ufficio e che mirano a ridurre la sua sfera giuridica. Norme costituzionali che accolgono il concetto di interesse legittimo sono: art.24 cost.: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile. art.113cost.: contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa L’interesse legittimo è la situazione giuridica soggettiva del privato che fronteggia il potere dell’amministrazione. Laddove c’è il potere dell’amministrazione, il soggetto destinatario del relativo provvedimento si troverà in una situazione di interesse legittimo. L’ OGGETTO dell’interesse legittimo è la legittimità dell’agire amministrativo. Il cittadino potrà contrastare solo quei provvedimenti sfavorevoli sui quali ci siano dubbi sulla legittimità. Gli STRUMENTI attraverso i quali il cittadino può assicurarsi che l’amministrazione agisca legittimamente nei suoi confronti sono le prerogative endoprocedimentali (che si possono esercitare nel corso del procedimento) e le prerogative extraprocedimentali (che possono esercitarsi solo dopo che il procedimento si è concluso) Il VANTAGGIO che si può ottenere dalla contestazione è la modifica o l’eliminazione del provvedimento amministrativo. Un’ulteriore forma di tutela è il risarcimento del danno. Altra situazione giuridica soggettiva del privato nei rapporti con l’amministrazione può essere il DIRITTO SOGGETTIVO , il quale può esistere solo quando l’amministrazione è priva di potere. Il DIRITTO SOGGETTIVO è la più importante situazione giuridica attiva. Può definirsi come il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Per esempio la proprietà da al titolare il potere esclusivo di utilizzare in tanti diversi modi la sua cosa. Diritto soggettivo = situazione in cui ad un soggetto viene attribuito il potere per la tutela immediata e diretta di un proprio interesse → giudice ordinario Interesse legittimo = aspettativa di un soggetto che il potere della pubblica amministrazione sia esercitato in conformità alla legge → giudice amministrativo Nel rapporto con la p.a. il cittadino è gravato da SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE: DOVERI (situa giur sogg di carattere generale, in quanto impongono generici comportamenti di astensione e di non fare) e OBBLIGHI (invece impongono dei comportamenti specifici di fare, di non fare, di dare ecc. Altre situazioni giuridiche soggettive sono gli INTERESSI COLLETTIVI (interesse di un gruppo di persone ben definito) e gli INTERESSI DIFFUSI (interesse di una collettività non del tutto identificata); per la tutela degli interessi diffusi vengono costituiti delle associazioni o dei comitati. Essi sono titolari di un gruppo di persone e non del singolo individuo.

Mentre se il procedimento viene avviato d’ufficio, il termine iniziale decorrerà dal giorno in cui il procedimento inizia. altro momento fondamentale della fase iniziale è l’individuazione del RESPONSABILE del procedimento (anche se in realtà avviene prima dell’inizio del procedimento. Si tratta di un dipendente dell’amministrazione, che oltre occuparsi del buon andamento del procedimento amministrativo, svolge anche la funzione di referente nei confronti dei cittadini per quel determinato procedimento. La PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO del cittadino destinatario del provvedimento amministrativo dal punto di vista del cittadino è uno strumento di difesa della sua sfera giuridica, mentre da parte dell’amministrazione è uno strumento di conoscenza, poiché consiste nella possibilità che il cittadino interloquisca con l’amministrazione nel corso del procedimento, quindi prima che la decisione venga adottata. La partecipazione al procedimento si attiva mediante la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati: -quelli nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, cioè i destinatari del provvedimento

  • quelli che per legge devono intervenire nel procedimento
  • quelli che, pur non essendo i destinatari del provvedimento, potrebbero essere interessati, cioè i controinteressati. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione devono esserci indicati:
  • l’amministrazione competente
  • l’oggetto del procedimento promosso
  • l’ufficio e la persona responsabile del procedimento -la data entro la quale deve concludersi il procedimento
  • l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti La CONFERENZA DI SERVIZI è una riunione fra il responsabile del procedimento per l’amministrazione procedente ed i rappresentanti di tutte quelle amministrazioni portatrici di interessi pubblici che quel provvedimento potrebbe toccare. La conferenza di servizi serve ad un confronto fra interessati pubblici diversi e l’interesse pubblico che si sta curando con quel procedimento amministrativo. E’ uno strumento di tutela dell’interesse pubblico di ciascuna amministrazione partecipante alla conferenza, e uno strumento di conoscenza per l’amministrazione proponente. L’ATTIVITA’ CONSULTIVA viene esercitata da organi appartenenti alla pubblica amministrazione, con competenze consultive. Il PARERE è il risultato dell’attività consultiva ed è rivolto al soggetto che lo richiede. La VALUTAZIONE TECNICA è l’esito di un procedimento amministrativo. Si tratta di un atto proveniente da organi o enti appositi, cioè soggetti pubblici. Essa è sempre obbligatoria, in quanto imposta o da una legge o da un regolamento=il responsabile del procedimento la chiede perché è obbligato a farlo. Gli organi o enti hanno un tempo per emanare la valutazione tecnica, il quale viene disposto o dalla disposizione normativa che impone al responsabile del procedimento di richiedere la valutazione, oppure dalla stessa legge 241/90, cioè 90 giorni. In caso di inerzia dell’organo o dell’ente tecnico, il responsabile del procedimento si deve rivolgere ad altri organi o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica, o ad istituti universitari. Se l’amministrazione non acquisisce la valutazione tecnica rischia di svolgere un procedimento amministrativo senza che ne sussistano i presupposti, e quindi di emanare un provvedimento sena potere.

Il PREAVVISO DI RIGETTO/DINIEGO consiste in una comunicazione che contiene l’indicazione dei motivi che ostacolano all’accoglimento dell’istanza. Questa comunicazione viene fatta al termine dall’attività istruttoria, ma quando la decisione non è ancora presa e vale soltanto per i procedimenti avviati su istanza di parte. Colui che deve effettuare tale comunicazione è il responsabile del procedimento o l’organo che decide; il destinatario è colui che ha presentato l’istanza. Tale comunicazione svolge una funzione di garanzia per chi ha presentato l’istanza, in quanto lo mette al corrente delle ragioni per le quali l’amministrazione sta per emanare un provvedimento di diniego alla sua istanza. A partire dal momento in cui colui che ha presentato l’istanza riceve la comunicazione di preavviso di rigetto, decorre un termine di 10 giorni che serve a questa persona per preparare eventuali osservazioni da presentare all’amministrazione.

  • FASE DECISORIA: il procedimento amministrativo si deve concludere con un provvedimento espresso. Nella fase decisioria viene emanato il provvedimento, dietro decisione dell’organo dell’amministrazione, che decide in base alle risultanze istruttorie. L’organo competente all’emanazione del provvedimento ha due opzioni: -o fare propria la relazione istruttoria ed i suggerimenti del responsabile, adottando una soluzione che sia in linea con gli esiti dell’istruttoria -oppure discostarsi dalla relazione del responsabile del procedimento e adottare una decisione incoerente rispetto agli esiti dell’istruttoria, motivandone le ragioni.
  • MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: il PROVVEDIMENTO ESPRESSO è la modalità tipica di conclusione del procedimento amministrativo; non è altro che il potere trasformato in decisione. esprime la volontà dell’amministrazione rispetto alle modalità di soluzione del problema. Ogni tipo di provvedimento ha degli effetti predeterminati dal legislatore, ma ha un contenuto che varia a seconda di quello che è stato chiesto dal cittadino e che l’amministrazione ritiene più corretto. A seconda dell’ effetto che producono nella sfera giuridica del destinatario, i provvedimenti amministrativi si classificano in: -PROVVEDIMENTI SFAVOREVOLI: essi incidono negativamente nella sfera giuridica del destinatario privandolo di qualcosa in maniera relativa o assoluta, per questo vengono definiti ABLATORI. Tale provvedimento viene avviato d’UFFICIO (in quanto non potrà mai esistere un’istanza del cittadino che chieda all’amministrazione di essere privato di qualcosa).
  • PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI: essi sono favorevoli nei confronti del destinatario, ampliandone la sfera giuridica. Questi provvedimenti sono esiti di procedimenti avviati su ISTANZA DI PARTE, su specifica richiesta del cittadino che intende ottenere un determinato beneficio. L’amministrazione anche quando emana provvedimenti favorevoli al cittadino, lo fa sempre curando l’interesse pubblico. I provvedimenti favorevoli possono essere -RELATIVAMENTE FAVOREVOLI/AUTORIZZATORI: conferiscono un beneficio rimuovendo i limiti all’esercizio di un diritto del quale il cittadino è già titolare. Quindi l’ autorizzazione non conferisce un nuovo diritto, ma amplia quel diritto che già si aveva. Es. patente, abilitazione all’esercizio di determinate professioni -o MOLTO FAVOREVOLI/CONCESSORI: creano un nuovo diritto nella sfera giuridica del cittadino, ampliandola con una nuova situazione giuridica soggettiva particolarmente forte e favorevole. Le concessioni possono essere - TRASLATIVE, con le quali l’amministrazione trasla da sé al cittadino una prerogativa sua. Es. quelli che riguardano i beni pubblici e il loro utilizzo. -o COSTITUTIVE , con le quali l’amministrazione costituisce dall’origine un diritto che prima nell’ordinamento non esisteva. Es. concessione della cittadinanza

-Nei casi di silenzio inadempimento , il passaggio di tempo significativo dal momento in cui il cittadino avrebbe dovuto avere il provvedimento al momento in cui effettivamente lo ottiene potrebbe provocare dei pregiudizi quantificabili economicamente. -L'amministrazione potrebbe comunque sfiorare i termini di conclusione previsti pur senza l'intenzione di evitare l'emanazione del provvedimento amministrativo. In questi casi si ha un ritardo nell’ emanazione del provvedimento , che l'amministrazione vuole comunque emanare. Il ritardo può provocare dei danni economicamente quantificabili. Tutti i cittadini in attesa di un provvedimento amministrativo che non arriva o che è arrivato in ritardo sono liberi di agire in giudizio nei confronti della Pubblica Amministrazione per chiedere RISARCIMENTO DEL DANNO derivante dal ritardo nell'emanazione del provvedimento amministrativo. Il RICORSO per ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare:

  • che il ritardo è frutto di un comportamento doloso o colposo dell’amministrazione -che è stato il ritardo a provocare il danno -che il danno subito è ingiusto. L’ inosservanza del termine di conclusione del procedimento è un dato facilmente dimostrabile. Essa deve essere dolosa o colposa : per provare il DOLO (la coscienza e volontà di ignorare questo termine per danneggiare il cittadino) è necessario individuare le persone che hanno determinato questo ritardo dell’amministrazione. Per provare la COLPA (superficialità, negligenza, incapacità di gestire al meglio il procedimento amministrativo) è necessario dimostrare il nesso di causalità tra l’inosservanza del termine di conclusione e il danno subito. Nel caso in cui il giudice verifichi che ci sono gli estremi per il risarcimento del danno, condanna l’amministrazione a pagare una somma di denaro, quantificata dal giudice stesso. 1)SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ La segnalazione certificata di inizio attività è un ISTITUTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA CITTADINO E AMMINISTRAZIONE. Si consente al cittadino di sostituire ad un’ISTANZA (che darebbe il via al procedimento amministrativo) una SEGNALAZIONE, con la quale comunica all’amministrazione che sta iniziando una certa attività. la semplificazione data da questo istituto consiste nel fatto che manca il procedimento. L’attività si inizia sulla base della segnalazione, senza chiedere all’amministrazione l’autorizzazione o la concessione necessaria ad iniziarla. La segnalazione è correlata dalle DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI DICHIARAZIONI, dall’ATTO DI NOTORIETA’ e dalle ATTESTAZIONI e OSSERVAZIONI di tecnici abilitati. L’amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione certificata da parte del privato, non si limita a prenderne atto, ma può svolgere delle ATTIVITA’ DI VERIFICA e ha 60 giorni di tempo per farlo e per emanare dei PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DIVIETO. Ciò accade quando, a seguito delle verifiche intraprese, si rende conto che il privato non ha i requisiti necessari per svolgere quella determinata attività, e questa carenza non è rimediabile. Può anche accadere che ci siano delle anomalie rimediabili e in questo caso l’amministrazione concede al privato un termine entro il quale regolarizzare la situazione, perciò in questo caso l’attività viene solo sospesa e non bloccata. =Dunque, il potere dell’amministrazione viene esercitato quando il privato sta già svolgendo l’attività. Anche se sono passati i 60 giorni, l’amministrazione conserva il potere di intervenire nell’attività, attraverso poteri inibitori, tutte le volte che si renda conto della presenza di anomalie. Sono previste delle sanzioni di carattere penale (reclusione da 1 a 3 anni) per chi dichiari falsamente l’esistenza dei requisiti o presenti false dichiarazioni. La segnalazione certificata non è un provvedimento amministrativo, bensì l’atto di un privato e ne consegue che chi si sente danneggiato dall’attività svolta in conseguenza della segnalazione non può impugnare la segnalazione, ma può sollecitare l’amministrazione a svolgere le verifiche e i controlli che le spettano.

2)EFFICACIA ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Tradizionalmente il procedimento amministrativo è diviso in 3 fasi: due necessarie e una eventuale. Le fasi necessarie sono la fase dell’INIZIATIVA che comprende anche l’ISTRUTTORIA e la fase DECISORIA. La fase eventuale è la fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA. La fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA c’è quando il PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO è SFAVOREVOLE PER IL DESTINATARIO. In questi casi il legislatore subordina l’operatività dell’atto alla piena conoscenza di esso da parte del destinatario; oppure può capitare che la legge preveda che nei confronti dell’atto di chiusura del procedimento amministrativo vengano effettuati dei controlli di legittimità: se danno esito negativo impediscono all’atto di sviluppare i suoi effetti.

  • Una volta diventato efficace, il provvedimento amministrativo deve essere eseguito immediatamente, a meno che non sia stabilito diversamente dalla legge o dallo stesso provvedimento. Vi è un’eccezione: la possibilità che il provvedimento ammnistrativo possa essere sospeso dall’organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge: egli dovrà anche indicare la durata della sospensione.
  • efficacia del PROVVEDIMENTO LIMITATIVO della sfera giuridica dei privati : il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. Si tratta di provvedimenti amministrativi sfavorevoli nei confronti del destinatario. In questi casi vi è la fase integrativa dell’efficacia, in quanto vi è la necessità di rendere il provvedimento conosciuto al destinatario. L’amministrazione, nel momento in cui notifica l’atto sfavorevole di chiusura del procedimento al destinatario, deve indicare il termine per poter fare ricorso e l’autorità a cui è possibile rivolgersi.
  • ESECUTORIETA ’: l’istituto dell’esecutorietà consiste in una prerogativa dell’amministrazione di dare esecuzione ai propri provvedimenti da sé, anche in sostituzione dei destinatari che hanno ignorato il provvedimento, per loro sfavorevoli, e sono rimasti inerti, non adeguandosi così a quanto previsto dal provvedimento. Se il cittadino vuole bloccare questa procedura di “esecuzione forzata” nei suoi confronti, deve impugnare il provvedimento: e dimostrare al giudice dimostrare l’illegittimità del provvedimento e chiederne l’annullamento. Ma il fatto che il provvedimento venga impugnato non ne blocca l’efficacia e la possibilità dell’amministrazione di darne esecuzione: il cittadino dovrebbe quindi impugnare il provvedimento e chiedere al giudice di sospendere l’efficacia del provvedimento stesso. VALIDITA’ E INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO la PERFEZIONE del provvedimento consiste nell’esistenza del provvedimento in quanto dotato di tutti i suoi elementi costitutivi. La VALIDITA’ del provvedimento consiste nella sua corrispondenza alle norme che ne disciplinano la formazione: il provvedimento valido è quello legittimo, che si è formato secondo le disposizioni previste dalla legge. PERFEZIONE e VALIDITA’ in linea di massimo corrispondono: ci sono dei provvedimenti amministrativi che sono validi in quanto perfetti, e proprio per essere perfetti sono validi. Ma può anche capitare che il provvedimento amministrativo sia perfetto ma non valido. Le ipotesi di invalidità possono essere gravi (e quindi il provvedimento amministrativo è anche imperfetto, in quanto privo dei suoi elementi costitutivi) o meno gravi (ed essere quindi perfetto, in quanto dotato di tutti i suoi elementi costitutivi; però è invalido in quanto qualcosa nel procedimento di formazione non è andato bene. VALIDITA’ ed EFFICACIA non sono la stessa cosa, in quanto il provvedimento amministrativo valido potrebbe non essere efficace (perché magari non sono state ancora svolte tutte le attività integrative dell’efficacia), così come potrebbe essere efficace un provvedimento invalido. Invalidità del provvedimento significa anomalia del provvedimento, che lo rende diverso dalla fattispecie prospettata dal legislatore. L’ipotesi di invalidità più grave è la NULLITA’ del provvedimento.

Art.21 AUTOTUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE: Attraverso l’istituto dell’ esecutorietà l’amministrazione impone al destinatario l’esecuzione del provvedimento, eseguendolo essa stessa per ottenere il risultato che voleva ottenere e ignorando la volontà del destinatario del provvedimento. L’autotutela consiste anche nel tornare su provvedimenti amministrativi precedentemente adottati e levarli. Revoca del provvedimento: nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, il provvedimento ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ossia da altro organo previsto dalla legge. la revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. I presupposti della revoca sono 3:

  • sopravvenuti motivi di interesse pubblico -mutamento della situazione di fatto -nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. La revoca di un procedimento è un provvedimento amministrativo di 2° grado, che interviene su un precedente provvedimento, ed è esito di un procedimento amministrativo. L’AMMINISTRAZIONE può attivarsi da sé per riesaminare il proprio provvedimento quando rileva che ne sussistano i presupposti oppure può essere il CITTADINO, con la presentazione di un’istanza, a chiedere all’amministrazione di modificare o revocare il provvedimento. In questo caso l’istanza prende il nome di RICORSO AMMINISTRATIVO. Il ricorso amministrativo per chiedere all’amministrazione di revocare un proprio provvedimento non può puntarsi su vizi del provvedimento, bensì su qualcosa che si è verificato dopo la sua emanazione. Inoltre il ricorso per chiedere all’amministrazione la revoca del provvedimento può avere ad oggetto anche un VIZIO DI MERITO (=il provvedimento emanato è legittimo, ma non è idoneo a curare nella maniera migliore l’interesse pubblico). In questo caso il cittadino sollecita l’amministrazione a rivalutare l’interesse pubblico originario (=la revoca per pentimento), anche se non si è verificato alcun fatto oggettivo dopo la sua emanazione. Nel momento in cui viene emanato il provvedimento di revoca, il provvedimento di primo grado cessa di produrre i propri effetti. Gli effetti prodotti prima del momento della revoca rimangono validi, in quanto il provvedimento è nato valido, privo di vizi, e gli effetti da esso prodotti fino ad allora sono stati prodotti correttamente. annullamento d’ufficio : il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. L’annullamento d’ufficio determina che il provvedimento originariamente emanato venga reso inoperante. I presupposti dell’annullamento d’ufficio sono: -VIZIO DEL PROVVEDIMENTO -SUSSISTENZA ELL’ INTERESSE PUBBLICO AD ANNULLARLO.

DIRITTO D’ACCESSO: il diritto d’accesso consiste nella presa di visione e di fotocopia di documenti amministrativi. Gli INTERESSATI sono tutti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale a vedere la documentazione. Per esercitare il diritto d’accesso si deve presentare un’ISTANZA MOTIVATA, l’interessato deve quindi dimostrare di essere titolare di una situazione giuridica soggettiva, riconosciuta e tutelata dall’ordinamento, per la cui protezione si ha la necessità di vedere quella determinata documentazione. I CONTROINTERESSATI sono i titolari del diritto di riservatezza, quei soggetti che potrebbero essere danneggiati dal provvedimento che consente l’accesso, in quanto i documenti richiesti contengono informazioni che li riguardano. L’ AMMINISTRAZIONE deve fare ai controinteressati la COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, comunicandogli che qualcuno ha richiesto la visione di documentazione che li riguarda. Questi soggetti possono quindi opporsi all’istanza d’accesso. Il diritto d’accesso è strumento di partecipazione e imparzialità ; tutta la documentazione che l’amministrazione utilizza per lo svolgimento della propria attività deve essere accessibile. Un’AMMINISTRAZIONE CHE DEVE CHIEDERE INFORMAZIONI AD UN’ALTRA AMMINISTRAZIONE non deve fare una richiesta d’accesso, ma deve chiedere informalmente il documento o l’informazione. ESCLUSIONE DEL DIRITTO D’ACCESSO : il diritto d’accesso è escluso, per volontà del legislatore, per:

  • documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge
  • procedimenti tributari
  • attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione -procedimenti selettivi=documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

adottato (il fenomeno è particolarmente rilevante per le valutazioni tecniche poste in essere dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato).